Formazione dei rappresentanti per la sicurezza Clausole campione

Formazione dei rappresentanti per la sicurezza. Il rappresentante per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista all’art. 50 comma 1 lettera g del decreto legislativo n. 81/2008. La formazione dei rappresentanti per la sicurezza, i cui oneri sono a ca- rico delle imprese, si svolgerà mediante permessi aggiuntivi rispetto a quelli previsti per la loro normale attività. Tale formazione dovrà comunque prevedere un iniziale programma base di 20 ore. Il programma formativo dovrà comprendere: • conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e di sicurezza del lavoro; • conoscenze generali sui rischi dell’attività e sulle relative misure di pre- venzione e protezione; • metodologie sulla valutazione del rischio. La contrattazione territoriale definirà le modalità per la formazione dei rappresentanti territoriali alla sicurezza e gli oneri relativi al sostegno dell’at- tività formativa stessa. Fermo restando quanto previsto al titolo VII del decreto legislativo 81/2008, il lavoratore che utilizza attrezzature munite di videoterminale in modo sistematico ed abituale, per almeno 4 ore giornaliere, ha diritto ad in- terrompere la sua attività mediante pause di 10 minuti ogni sessanta minuti di applicazione continuativa. Le pause sono considerate a tutti gli effetti parte integrante dell’orario di lavoro e, come tale, non sono riassorbibili all’interno di eventuali accordi che prevedono riduzione dell’orario complessivo di lavoro. È vietata la cumulabilità delle interruzioni all’inizio ed al termine dell’o- rario di lavoro.
Formazione dei rappresentanti per la sicurezza. Il Rappresentante per la Sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, prevista dall’art. 50, co. 1, lett. g), D.lgs. n. 81/2008. La formazione dei rappresentanti per la sicurezza si svolge, durante l’orario di lavoro, per un numero minimo di 32 ore lavorative pro capite per anno, senza oneri economici a carico del lavoratore, da riferire alla effettiva durata della formazione. L’aggiornamento periodico della formazione del Rappresentante per la Sicurezza non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e ad 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori. Ferme restando iniziative adottate a livello di organismi paritetici territoriali per un’attività congiunta sul fronte della formazione, spetta all’Azienda definire i programmi formativi per i Rappresentanti della Sicurezza, il cui contenuto, comunque, deve essere conforme ai criteri dettati dall’art. 37, co. 11, del D.lgs. n. 81/2008.
Formazione dei rappresentanti per la sicurezza. Il rappresentante per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista all’art. 19 comma 1 lettera g del decreto legislativo n. 626/94. I datori di lavoro assicurano ai rappresentanti per la sicurezza un’a- deguata formazione che si svolgerà mediante permessi aggiuntivi rispet- to a quelli previsti per la loro normale attività. Tale formazione deve comunque prevedere un iniziale programma base di 32 ore. Il programma formativo dovrà comprendere: • conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e di sicurezza del lavoro; • conoscenze generali sui rischi dell’attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione; • metodologie sulla valutazione del rischio. Uso di attrezzature munite di videoterminali Fermo restando quanto previsto al titolo VI del decreto legislativo 626/94, il lavoratore che utilizza attrezzature munite di videoterminale in modo sistematico, abituale e continuativo, per almeno 4 ore giornaliere, ha diritto ad interruzioni della sua attività, che possono consistere in un cambiamento di attività che non comporti uso del videoterminale, di 15 minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa. Eventuali pause, nei casi nei quali non sia possibile effettuare interru- zioni mediante cambiamento di attività, sono considerate a tutti gli effetti parte integrante dell’orario di lavoro e, come tale, non sono riassorbibili all’interno di eventuali accordi che prevedano riduzione dell’orario com- plessivo di lavoro. È vietata la cumulabilità delle eventuali pause all’inizio, al termine e durante l’orario di lavoro. IMPEGNO A VERBALE: Qualora successivamente alla stipula del presente accordo vengano approvate disposizioni di legge modificative delle disposizioni del decre- to legislativo 19/9/94 n. 626, cui si riferisce il presente accordo, le Parti si impegnano ad incontrarsi per adeguare le norme dell’accordo alle inno- vazioni legislative.
Formazione dei rappresentanti per la sicurezza. Il Rappresentante per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista all'art. 50, comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 81/2008. La formazione dei Rappresentanti per la sicurezza, i cui oneri sono a carico del datore di lavoro, si svolgerà mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per la loro attività. Tale formazione deve comunque prevedere un programma base di 32 ore che, nelle aziende con un numero di dipendenti inferiore a 16, si svolgerà in due moduli; tale programma deve comprendere: - conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro; - conoscenze generali sui rischi dell'attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione; - metodologie sulla valutazione del rischio; - metodologie minime di comunicazione. L'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 prevede inoltre l'obbligo di effettuare un aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori. Nell'ambito dei lavori dell'Organismo Bilaterale Nazionale Tessile-Abbigliamento-Moda le parti si impegnano a produrre congiuntamente contenuti specifici per la formazione dei Rappresentanti per la sicurezza del settore, articolandoli in considerazione delle specificità dei diversi comparti. Tali contenuti saranno congiuntamente proposti all'O.P.N. e, attraverso quest'ultimo, agli O.P.R. ed O.P.T. di cui all'Accordo interconfederale 22 giugno 1995. Il datore di lavoro, ogniqualvolta vengano introdotte innovazioni che abbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, prevede un'integrazione della formazione. In ogni caso, laddove le parti concordassero sulla necessità di un più elevato ricorso alla formazione rispetto ai programmi base di 32 ore, potranno essere definiti progetti privilegiando l'utilizzo del monte ore di cui all'art. 64 del presente c.c.n.l. Ai sensi dell'art. 37, comma 14, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'art. 2, comma 1, lett. I) del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni.
Formazione dei rappresentanti per la sicurezza. Il Rappresentante per la Sicurezza ha diritto alla formazione prevista dall'art. 19, comma 1, lett. g), D. Lgs. n. 626/94. La formazione dei rappresentanti per la sicurezza si svolge mediante permessi retribuiti aggiuntivi in ragione non inferiore a numero 32 ore lavorative pro capite anno, riferite alla effettiva durata della formazione. Salvo iniziative adottate a livello di organismi paritetici territoriali, spetta all'Azienda definire i programmi formativi per i Rappresentanti della Sicurezza, il cui contenuto, comunque, deve essere conforme ai criteri dettati dall'art. 22, D.Lgs. n. 626/94.
Formazione dei rappresentanti per la sicurezza. Il rappresentante per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista all’art. 19, comma 1, lett. g) del D. Lgs. n. 626 del 1994. La formazione dei rappresentanti per la sicurezza, i cui oneri sono a carico del datore di lavoro, si svolgerà mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per la loro attività. Tale formazione deve comunque prevedere un programma base di 32 ore che, nelle aziende con un numero di dipendenti inferiore a 16, si svolgerà in due moduli; tale programma deve comprendere: - conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro; - conoscenze generali sui rischi dell’attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione; - metodologie sulla valutazione del rischio; - metodologie minime di comunicazione. Nell’ambito dei lavori dell’Organismo Bilaterale Nazionale Tessile Abbigliamento Moda le parti si impegnano a produrre congiuntamente contenuti specifici per la formazione dei rappresentanti per la sicurezza del settore, articolandoli in considerazione delle specificità dei diversi comparii. Tali contenuti saranno congiuntamente proposti all’O.P.N. e, attraverso quest’ultimo, agli O.P.R. ed O.P.T. di cui all’Accordo interconfederale 22 giugno 1995. Il datore di lavoro, ogniqualvolta vengano introdotte innovazioni che abbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, prevede un’integrazione della formazione. In ogni caso, laddove le parti concordassero sulla necessità di un più elevato ricorso alla formazione rispetto ai programmi base di 32 ore, potranno essere definiti progetti privilegiando l’utilizzo del monte ore di cui all’art. 65 del presente CCNL.
Formazione dei rappresentanti per la sicurezza. Il rappresentante per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista all’art. 37 comma 11 del decreto legislativo n. 81/08. I datori di lavoro assicurano ai rappresentanti per la sicurezza un’ade- guata formazione che si svolgerà mediante permessi aggiuntivi rispetto a quelli previsti per la loro normale attività. Tale formazione deve comunque prevedere un iniziale programma base di 32 ore di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le con- seguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. È previsto, inoltre, un aggiornamento periodico la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occu- pano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori. Il programma formativo dovrà comprendere:
Formazione dei rappresentanti per la sicurezza. Il RLS ha diritto ad un'adeguata formazione prevista al comma 10, lett. G, art. 19, D.lgs. n. 626/94. Tale formazione, a carico del datore di lavoro, verrà realizzata attraverso permessi retribuiti aggiuntivi, rispetto a quelli già previsti per la normale attività, deve prevedere un programma utile, adeguato alle sue funzioni e deve contenere: - conoscenze generali su doveri e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro; - conoscenze generali sui rischi delle attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione; - metodologie sulla valutazione del rischio; - metodologie minime di comunicazione. La durata dei corsi di formazione è di 32 ore. Il datore di lavoro, in caso di rilevanti innovazioni sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori provvederà all'integrazione della formazione.
Formazione dei rappresentanti per la sicurezza. Il rappresentante per la sicurezza ha il diritto alla formazione prevista all'art. 19, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 626/1994. La formazione dei rappresentanti per la sicurezza, i cui oneri sono a carico del datore di lavoro, si svolgerà mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per la loro attività. Il datore di lavoro, ogni qualvolta vengano introdotte innovazioni che abbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, prevede una integrazione della formazione.
Formazione dei rappresentanti per la sicurezza. Il rappresentante per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista all’art. 19, comma 1, lett g) del D. Lgs. n. 626 del 1994. La formazione dei rappresentanti per la sicurezza, i cui oneri sono a carico del datore di lavoro, si svolgerà durante l’orario ordinario di lavoro. Il programma formativo deve comprendere: • conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro; • conoscenze generali sui rischi dell’attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione; • metodologie sulla valutazione del rischio; • metodologie minime di comunicazione. Il datore di lavoro, ogni qualvolta vengano introdotte innovazioni che abbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, provvede ad una integrazione della formazione del rappresentante per la sicurezza.