Common use of Mobbing Clause in Contracts

Mobbing. Le parti firmatarie del presente contratto riconoscono che la tutela della dignità, dei diritti fondamentali e della salute psico-fisica dei dipendenti è essenziale per garantire la qualità della vita negli ambienti di lavoro. In relazione al comma 1, le parti, anche con riferimento alla risoluzione del Parlamento Europeo del 20 settembre 2001 riconoscono la necessità di avviare adeguate iniziative al fine di prevenire e contrastare la diffusione di tali situazioni che assumono rilevanza sociale. Pertanto entro 60 giorni dalla firma del presente contratto, concordano di istituire specifici comitati paritetici. I comitati vengono attivati ed hanno il compito di individuare le possibili cause del fenomeno, riferibili alle condizioni di lavoro o a fattori organizzativi o gestionali che lo possano provocare e prospettare alla direzione aziendale l’eventuale soluzione del caso in sede extra giudiziale. I comitati sono costituiti da un componente designato unitariamente dalle XX.XX. firmatarie del presente contratto e da un rappresentante designato dall’Aziende. Le Parti concordano che i comitati possano essere costituiti nelle Aziende con oltre 35 dipendenti; per le altre Aziende ci si avvale del comitato paritetico esistente nell’Azienda limitrofa più grande del territorio regionale.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro 2006 – 2009, Verbale Di Accordo

Mobbing. Le parti firmatarie prendono atto che il fenomeno del presente contratto riconoscono che la tutela della dignitàmobbing, inteso come forma di violenza morale o psichica in occasione di lavoro - attuato dal datore di lavoro o da altri dipendenti - nei confronti di un lavoratore, va prevenuto, rilevato e contrastato efficacemente. Il comitato paritetico, composto da 10 componenti, dovrà provvedere ai seguenti compiti: raccolta dei diritti fondamentali dati relativi all’aspetto quantitativo e della salute psico-fisica dei dipendenti è essenziale per garantire la qualità della vita negli ambienti qualitativo del fenomeno del mobbing in relazione alle materie di lavoro. In relazione al comma 1, le parti, anche con riferimento alla risoluzione del Parlamento Europeo del 20 settembre 2001 riconoscono la necessità di avviare adeguate iniziative al fine di prevenire e contrastare la diffusione di tali situazioni che assumono rilevanza sociale. Pertanto entro 60 giorni dalla firma del presente contratto, concordano di istituire specifici comitati paritetici. I comitati vengono attivati ed hanno il compito di individuare le propria competenza; individuazione delle possibili cause del fenomeno, riferibili alle con particolare riferimento alla verifica dell’esistenza di condizioni di lavoro o a fattori organizzativi o e gestionali che lo possano provocare determinare l’insorgere di situazioni persecutorie o di violenza morale; formulazione di proposte di azioni positive in ordine alla prevenzione e prospettare alla direzione aziendale l’eventuale soluzione repressione delle situazioni di criticità, anche al fine di realizzare misure di tutela del caso dipendente interessato; formulazione di proposte per la definizione dei codici di condotta; favorire la coesione e la solidarietà tra i dipendenti. Con protocolli separati, le parti si impegnano a costituire l’organismo in sede extra giudiziale. I comitati sono costituiti da un componente designato unitariamente dalle XX.XX. firmatarie del presente contratto cui dovranno essere esplicitati il regolamento e da un rappresentante designato dall’Aziende. Le Parti concordano che i comitati possano essere costituiti nelle Aziende con oltre 35 dipendenti; per le altre Aziende ci si avvale del comitato paritetico esistente nell’Azienda limitrofa più grande del territorio regionalerelative finalità.

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Samples: Contratto Decentrato Comparto Sanita’ Quadriennio Normativo 2006 – 2009

Mobbing. Le parti firmatarie del presente contratto riconoscono che la tutela della dignità, dei diritti fondamentali e della salute psico-fisica dei dipendenti è essenziale per garantire la qualità della vita negli ambienti di lavoro. In relazione al comma 1, le parti, anche con riferimento alla risoluzione del Parlamento Europeo del 20 settembre 2001 Parti riconoscono la necessità rilevanza delle problematiche relative alle violenze morali ed alle persecuzioni psicologiche nell’ambito dell’attività lavorativa e l’opportunità di avviare adeguate iniziative azioni volte all’informazione, alla prevenzione ed alla tutela dei lavoratori rispetto a tale fenomeno. Al riguardo le Parti, nel richiamare i principi di cui al fine vigente Codice Etico Aziendale - Politiche del personale, punto 4.1 – hanno istituito un’apposita Commissione paritetica, composta da n. 3 membri di nomina aziendale e n. 3 membri di nomina sindacale con l’intento di prevenire il fenomeno del mobbing in Azienda, in tutte le sue manifestazioni e contrastare di intervenire, tempestivamente, per la diffusione eliminazione delle relative cause ed effetti mediante formali segnalazioni al Vertice aziendale volte, anche, alla individuazione di tali situazioni che assumono rilevanza socialeeventuali carenze organizzative causa dell’insorgere del fenomeno stesso. Pertanto entro 60 giorni dalla firma del presente contratto, concordano di istituire specifici comitati pariteticiLa Commissione paritetica si riunirà ogni qual volta uno dei componenti ne ravvisi l’opportunità. I comitati vengono attivati ed hanno il compito di individuare le possibili cause del fenomeno, riferibili alle condizioni di lavoro o a fattori organizzativi o gestionali che lo possano provocare e prospettare alla direzione aziendale l’eventuale soluzione del caso in sede extra giudiziale. I comitati sono costituiti da un componente designato unitariamente dalle XX.XX. firmatarie del presente contratto e da un rappresentante designato dall’Aziende. Le Parti concordano che i comitati possano essere costituiti nelle Aziende con oltre 35 dipendenti; per le altre Aziende ci La Commissione si avvale del comitato paritetico esistente nell’Azienda limitrofa più grande del territorio regionaleriunirà almeno una volta l’anno.

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Samples: Contratto Integrativo Aziendale

Mobbing. Le parti firmatarie del presente contratto Federcasa riconoscono che la tutela della dignità, dei diritti fondamentali e della salute psico-fisica dei dipendenti è essenziale per garantire la qualità della vita negli ambienti di lavoro. In relazione al comma 1a ciò, le parti, anche con riferimento alla risoluzione del Parlamento Europeo del 20 settembre 2001 riconoscono la necessità di avviare adeguate iniziative al fine di prevenire e contrastare la diffusione di tali situazioni che assumono rilevanza sociale. Pertanto entro 60 giorni dalla firma del presente contratto, concordano di istituire specifici comitati paritetici. I comitati vengono attivati ed paritetici hanno il compito di individuare le possibili cause del fenomeno, riferibili alle condizioni di lavoro o a fattori organizzativi o gestionali che lo possano provocare e prospettare alla direzione aziendale l’eventuale soluzione del caso in sede extra giudiziale. I comitati sono costituiti da un Il comitato è costituito dalla Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxx, quale componente designato unitariamente dalle XX.XX. firmatarie del presente contratto e da un dalla Rag. Xxxxxx Xxxxxx quale rappresentante designato dall’Aziende. Le Parti concordano che i comitati possano essere costituiti nelle Aziende con oltre 35 dipendenti; per le altre Aziende ci si avvale del comitato paritetico esistente nell’Azienda limitrofa più grande del territorio regionaledall’Azienda.

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Samples: Contratto Integrativo Aziendale