Modalità di emissione dei certificati Clausole campione

Modalità di emissione dei certificati. I.1. Procedura di emissione dei Certificati di certificazione I.2. Procedura di emissione dei Certificati di sottoscrizione
Modalità di emissione dei certificati. H.1. Procedura di emissione dei Certificati di certificazione H.2. Procedura di emissione dei Certificati di sottoscrizione H.3. Informazioni contenute nei certificati di sottoscrizione
Modalità di emissione dei certificati. J.1. Procedura di emissione dei Certificati di certificazione J.2. Procedura di emissione dei Certificati di sottoscrizione J.2.1. Informazioni contenute nei certificati di sottoscrizione
Modalità di emissione dei certificati. Procedura di emissione dei Certificati di certificazione Procedura di emissione dei Certificati di sottoscrizione Informazioni contenute nei certificati di sottoscrizione
Modalità di emissione dei certificati. Procedura di emissione dei Certificati di certificazione Procedura di emissione dei Certificati di sottoscrizione Informazioni contenute nei certificati di sottoscrizione H.3.1. Certificati con validità temporale limitata (“one shot”)
Modalità di emissione dei certificati. I.1. Procedura di emissione dei Certificati di certificazione (TSCA) I.2. Procedura di emissione dei Certificati di validazione temporale (TSU)
Modalità di emissione dei certificati. I.1. Procedura di emissione dei Certificati di certificazione In seguito alla generazione delle chiavi di certificazione, descritta al paragrafo H.1 sono generati i certificati delle chiavi pubbliche, nel formato ISO 9594-8 (2001), conforme con quanto disposto dal Decreto, firmati con le rispettive chiavi private e registrati nel registro dei certificati secondo le modalità previste. I certificati delle chiavi di certificazione sono inviati all’Agenzia per l’Italia Digitale attraverso il sistema di comunicazione di cui all’Art.16, comma 1, del Decreto. Il Certificatore genera un certificato qualificato per ciascuna delle chiavi di firma elettronica qualificata utilizzate dal dipartimento (qui e nel seguito per dipartimento s’intende il Dipartimento per l’Innovazione e le Tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri) per la sottoscrizione dell’elenco pubblico dei certificatori e lo pubblica nel proprio registro dei certificati. Il Certificatore deve poi mantenere copia della lista, sottoscritta dal dipartimento, dei certificati relativi alle chiave di certificazione e lo rende disponibile per via telematica (Decreto, Art.42, commi 1 e 3). I.2. Procedura di emissione dei Certificati di sottoscrizione INTESA emette certificati con un sistema conforme con l’Art.33 del Decreto . Dopo la generazione della coppia di chiavi di sottoscrizione, descritta nel paragrafo H.3, è possibile generare una richiesta di nuovo certificato nel formato PKCS#10, che fornisce automaticamente la prova di possesso della chiave privata e la verifica del corretto funzionamento della coppia di chiavi. Generate le chiavi, la richiesta di certificato sarà immediatamente inviata dall’applicazione della Banca al Certificatore. La generazione dei certificati è registrata nel giornale di controllo (Decreto, Art.18, comma 4). I.3. Informazioni contenute nei certificati I certificati emessi da INTESA soddisfano lo standard ISO 0000-0-0000. I certificati INTESA sono conformi a quanto indicato nella deliberazione CNIPA n.45 del 21/05/09. In seguito a ciò è garantita la loro interoperabilità nel contesto delle attività dei certificatori accreditati italiani. Il Certificato Qualificato definisce con certezza il Certificatore che lo ha emesso e contiene i dati necessari per la verifica della Firma Digitale. Ogni Certificato Qualificato per la Firma Digitale contiene, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo le seguenti informazioni: • numero di serie; • ragione o denominazione sociale d...

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  • Modalità di esecuzione del servizio 1. All’esito della stipula dell’Accordo Quadro, i servizi saranno espletati con stretta osservanza di tutte le prescrizioni previste nel Capitolato tecnico, nel presente Accordo Quadro, nello Schema di Contratto Attuativo, in tutta la documentazione di gara ed in tutte le prescrizioni dettate dalla normativa nazionale e comunitaria. 2. L’Appaltatore garantisce il possesso continuativo, per tutta la durata del presente Accordo Quadro, delle necessarie capacità tecniche, finanziarie e organizzative per l’esecuzione dei servizi, di tutte le certificazioni prodotte in sede di gara, quale requisito di ammissione alla stessa, e di tutte le caratteristiche facenti parte dell’offerta tecnica prodotta in sede di gara, da cui è scaturito il punteggio attribuito dalla commissione, delle eventuali autorizzazioni prescritte anche in materia ambientale (a tal proposito si richiama l’art. 18.2 del capitolato tecnico), e si impegna a realizzarli secondo le direttive impartite dalla Stazione Appaltante ed a perfetta regola d’arte, nonché nel pieno rispetto dei tempi, delle specifiche tecniche, delle procedure e della metodologia stabilite negli atti di gara e nelle migliori prassi industriali e commerciali e secondo i criteri di remunerazione del presente Accordo. 3. Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri e i rischi relativi alle prestazioni delle attività e dei servizi oggetto degli eventuali contratti attuativi e del presente Accordo Quadro - Lotto ****, nonché di ogni attività che si rendesse necessaria per l’attivazione e la prestazione di tali contratti, o semplicemente opportuna per un corretto e tempestivo adempimento delle obbligazioni previste. 4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di adeguarsi a norme e prescrizioni di sorta, anche se sopravvenute, resteranno a esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso interamente remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nel presente Accordo Quadro e nei relativi Allegati. 5. L’Appaltatore s’impegna espressamente a: - predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, idonei a consentire alla Stazione Appaltante il monitoraggio della conformità dei servizi alle previsioni del presente Accordo Quadro - Lotto *** e dei relativi contratti attuativi; - predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, idonei a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza; - osservare tutte le indicazioni e le direttive, operative, di indirizzo e di controllo, diramate dalla Stazione Appaltante, nell’adempimento delle prestazioni; - comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante, per l’approvazione da parte della stessa, le eventuali necessarie variazioni della propria struttura organizzativa, indicando analiticamente le modifiche che si intendono apportare, i nominativi dei propri nuovi responsabili e la loro potenziale incidenza sulla qualificazione e idoneità a rendere le prestazioni affidate, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 22 in merito al permanere di “un’adeguata struttura tecnica da dedicare all’appalto”, così come specificata agli artt. 15 e 17 del disciplinare di gara – criterio 4; - dare immediata comunicazione di ogni circostanza che possa interferire sull’esecuzione delle attività di cui al presente Accordo Quadro - Lotto **** o degli eventuali contratti attuativi; 6. E’ facoltà della Stazione Appaltante procedere in qualunque momento alla verifica della qualità del servizio, anche mediante terzi all’uopo incaricati. A tal fine, l’Appaltatore acconsente sin d’ora alle verifiche che si rendessero necessarie, anche senza preavviso, e sarà tenuto a prestare la propria collaborazione nel corso delle medesime.