Modalità per l’apposizione e la definizione del riferimento temporale Clausole campione

Modalità per l’apposizione e la definizione del riferimento temporale. Tutte le macchine del QTSP INTESA sono sincronizzate al riferimento temporale fornito dall’I.N.RI.M. - Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica di Torino (già Istituto Elettrotecnico Nazionale Xxxxxxx Xxxxxxxx). Questa funzionalità è realizzata mediante il protocollo NTP (Network Time Protocol). L’I.N.RI.M fornisce un servizio di sincronizzazione per sistemi informatici collegati alla rete Internet, basato su due server NTP primari installati nel Laboratorio di Tempo e Frequenza Campione. Essi, a loro volta, sono sincronizzati alla scala di tempo nazionale italiana UTC(IT). Lo scarto di tempo tra i server NTP dell'I.N.RI.M e la scala di tempo nazionale italiana viene tenuto sotto controllo ed è normalmente inferiore ad alcuni millisecondi. La precisione di sincronizzazione ottenibile dipende dalla tipologia della rete e dalla distanza interposta tra il server NTP e il calcolatore che si vuole sincronizzare; i valori di scarto tipici sono inferiori al millisecondo per sistemi appartenenti alla stessa rete e possono arrivare a qualche centinaio di millisecondi per reti remote. I server dedicati ai servizi di marcatura temporale hanno inoltre un controllo software tra l’orario della macchina e un cospicuo numero di server NTP distribuiti a livello planetario: l’utilità di controllo, installata su ognuno dei server utilizzati dal QTSP INTESA nell’ambito della validazione temporale, periodicamente verifica l’allineamento del clock di sistema questi NTP Server di riferimento Se l’allineamento temporale non risulta conforme alle specifiche tecniche di riferimento tempo per tempo vigenti, il servizio di marcatura temporale erogato dallo specifico server che risultasse disallineato viene arrestato. I riferimenti temporali apposti dalle applicazioni sono stringhe in formato data (DD/MM/YYYY hh:mm:ss), con la precisione del secondo, che rappresentano l’ora locale, in base alla configurazione della macchina. Tali riferimenti sono conformi al DPCM Art.51. Ogni registrazione effettuata sul giornale di controllo contiene un riferimento temporale che, essendo generato con la modalità qui descritta, è opponibile a terzi (Art.41 del DPCM).
Modalità per l’apposizione e la definizione del riferimento temporale. (art.38/3/r)
Modalità per l’apposizione e la definizione del riferimento temporale. Per quanto riguarda le modalità di apposizione e la definizione del riferimento temporale, si applicano le stesse indicazioni contenute nel Manuale Operativo Intesa pubblicato sul portale del QTSP al seguente URL: xxxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxxx-xxxxxxxxx-x-xxxxxxxx/. Il Certificatore appone una marca temporale (validazione temporale elettronica qualificata, ai sensi del Reg. eIDAS) su tutti i documenti sottoscritti dal Titolare nell’ambito dei servizi descritti da questo Manuale Operativo. Salvo i casi previsti al par. F.3, l’apposizione di detta marca è un processo integrato con l’operazione di firma e non richiede nessuna attività specifica da parte del Titolare. La verifica della marca temporale apposta è contestuale alla verifica della firma.

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  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.