MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA Clausole campione

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA. La presentazione delle offerte da parte degli operatori economici dovrà avvenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del 11/09/2020. Le offerte, pena l'esclusione, dovranno essere presentate esclusivamente tramite il portale appalti accessibile al seguente indirizzo: xxxxx://xxxxxxx.xxxxxx.xxxxxxxx.xx con le modalità prescritte nel presente disciplinare di gara e nel Manuale "Guida alla presentazione di offerta telematica". Nel prosieguo si utilizzerà il termine “busta” in senso logico-procedurale e non, ovviamente in senso fisico trattandosi di una procedura telematica. In particolare, la piattaforma telematica prevede il caricamento per fasi successive delle tre seguenti “buste”: 🎬 Busta n. 1 - Documentazione amministrativa 🎬 Busta n. 2 - Offerta tecnica 🎬 Busta n. 3 - Offerta economica La piattaforma telematica è strutturata in maniera tale che la stazione appaltante, tramite gli la struttura competente, potrà “aprire” le buste in modo progressivo e consecutivo, dovendo necessariamente “aprire” e controllare il contenuto della amministrativa prima di aprire quella tecnica (in caso di OEPV) ed “aprire” e controllare quest'ultima prima di “aprire” la busta economica. Quindi con l'espressione “aprire” le “buste”, trattandosi di procedura telematica si intende la fase procedurale/informatica di accesso per la prima volta ai file contenuti nella “busta” stessa e non ad una operazione fisica, come in caso di gara tradizionale con buste cartacee. Si evidenzia che l'asterisco (*) posto a fianco di campi o file da caricare nelle pagine del portale appalti indica l'obbligatorietà della compilazione / caricamento degli stessi imposta dalla piattaforma telematica per procedere con le successive fasi. Tuttavia l'operatore economico, con riferimento alle dichiarazioni o documenti obbligatori, deve SEMPRE fare riferimento alle indicazioni del disciplinare di gara, tenendo conto della forma di partecipazione e allegare tutta la documentazione richiesta. I documenti (file) caricati (upload) all’interno della piattaforma telematica dall’operatore economico in relazione alla presente procedura dovranno essere sottoscritti, in tutti i casi nei quali venga espressamente richiesto nel presente disciplinare, con una firma digitale con le caratteristiche prescritte nelle premesse del presente disciplinare. È responsabilità degli operatori economici, in ogni caso, l’invio tempestivo e completo di quanto richiesto nel termine perentorio indicato nel presente...

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  • CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi. Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice. Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica. Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

  • SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.