MODALITA’ DI STIPULA DEI CONTRATTI ATTUATIVI Clausole campione

MODALITA’ DI STIPULA DEI CONTRATTI ATTUATIVI. Gli appalti specifici (contratti attuativi), basati sull’accordo quadro concluso con tre operatori economici, saranno aggiudicati entro i limiti e le condizioni fissate nel presente accordo. L’Amministrazione procederà, ogni volta che avrà necessità di acquistare del materiale, ad inviare apposita richiesta di preventivo, ai tre operatori economici parti dell’accordo quadro. Sarà premura dell’Amministrazione accorpare, per quanto possibile, le richieste dei vari uffici comunali. L’Amministrazione ha la facoltà di chiedere eventuali sopralluoghi in sede per valutare insieme agli operatori economici l’articolo o gli articoli che meglio si adattano alle esigenze dell’Ente. Nel caso in cui l’operatore economico interpellato non presentasse, per più di tre volte, nel periodo di validità dell’accordo quadro, apposito preventivo di spesa per l’acquisto del materiale, si procederà alla risoluzione dell’accordo quadro con l’operatore stesso. Contestualmente si procederà alla Sua sostituzione con il primo operatore economico disponibile risultante dalla graduatoria iniziale (quella utilizzata per la scelta dei tre operatori economici). In caso di offerte identiche si procederà alla scelta del nuovo operatore mediante sorteggio. Con la ricezione dei preventivi, l’Amministrazione, a seguito di valutazione degli stessi, procederà ad aggiudicare l’appalto specifico, mediante la stipula del relativo contratto, in favore dell’operatore economico che avrà presentato “il minor prezzo” complessivo (ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.lgs. 50/2016). Si procederà alla conclusione del contratto attuativo anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua, adeguata e conforme ai principi di cui all’art. 94 del D.lgs. nr. 50/2016. L’operatore economico è tenuto a dar corso al singolo contratto attuativo indipendentemente dall’importo dello stesso, anche se minimo. Ai sensi dell’art. 32, comma 10, lettera b) del D.lgs. nr. 50/2016 ai contratti attuativi dell’accordo quadro non si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo. Ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.lgs nr. 50/2016 l’accordo quadro e i contratti attuativi verranno stipulati mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).