Modalità di emissione dei certificati Clausole campione

Modalità di emissione dei certificati. H.1. Procedura di emissione dei Certificati di certificazione
Modalità di emissione dei certificati. Procedura di emissione dei Certificati di certificazione Procedura di emissione dei Certificati di sottoscrizione Informazioni contenute nei certificati di sottoscrizione
Modalità di emissione dei certificati. I.1. ❱ Procedura di emissione dei Certificati di certificazione In seguito alla generazione delle chiavi di certificazione, descritta al paragrafo H.1 sono generati i certificati delle chiavi pubbliche, nel formato ISO 9594-8 (2001), conforme con quanto disposto dal Decreto, firmati con le rispettive chiavi private e registrati nel registro dei certificati secondo le modalità previste. I certificati delle chiavi di certificazione sono inviati all’Agenzia per l’Italia Digitale attraverso il sistema di comunicazione di cui all’Art.16, comma 1, del Decreto. Il Certificatore genera un certificato qualificato per ciascuna delle chiavi di firma elettronica qualificata utilizzate dal dipartimento (qui e nel seguito per dipartimento s’intende il Dipartimento per l’Innovazione e le Tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri) per la sottoscrizione dell’elenco pubblico dei certificatori e lo pubblica nel proprio registro dei certificati. Il Certificatore deve poi mantenere copia della lista, sottoscritta dal dipartimento, dei certificati relativi alle chiave di certificazione e lo rende disponibile per via telematica (Decreto, Art.42, commi 1 e 3).
Modalità di emissione dei certificati. I.1. ❱ Procedura di emissione dei Certificati di certificazione In seguito alla generazione delle chiavi di certificazione, descritta al paragrafo H.1 sono generati i certificati delle chiavi pubbliche, nel formato ISO 9594-8 (2001), conforme con quanto disposto dal Decreto, firmati con le rispettive chiavi private e registrati nel registro dei certificati secondo le modalità previste. I certificati delle chiavi di certificazione sono inviati all’Agenzia per l’Italia Digitale attraverso il sistema di comunicazione di cui all’Art.16, comma 1, del Decreto. Il Certificatore genera un certificato qualificato per ciascuna delle chiavi di firma elettronica qualificata utilizzate dal dipartimento (qui e nel seguito per dipartimento s’intende il Dipartimento per l’Innovazione e le Tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri) per la sottoscrizione dell’elenco pubblico dei certificatori e lo pubblica nel proprio registro dei certificati. Il Certificatore deve poi mantenere copia della lista, sottoscritta dal dipartimento, dei certificati relativi alle chiave di certificazione e lo rende disponibile per via telematica (Decreto, Art.42, commi 1 e 3).

Related to Modalità di emissione dei certificati

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.