Modalità di emissione dei certificati Clausole campione

Modalità di emissione dei certificati. H.1. Procedura di emissione dei Certificati di certificazione
Modalità di emissione dei certificati. Procedura di emissione dei Certificati di certificazione Procedura di emissione dei Certificati di sottoscrizione Informazioni contenute nei certificati di sottoscrizione
Modalità di emissione dei certificati. J.1. Procedura di emissione dei Certificati di certificazione
Modalità di emissione dei certificati. I.1. ❱ Procedura di emissione dei Certificati di certificazione In seguito alla generazione delle chiavi di certificazione, descritta al paragrafo H.1 sono generati i certificati delle chiavi pubbliche, nel formato ISO 9594-8 (2001), conforme con quanto disposto dal Decreto, firmati con le rispettive chiavi private e registrati nel registro dei certificati secondo le modalità previste. I certificati delle chiavi di certificazione sono inviati all’Agenzia per l’Italia Digitale attraverso il sistema di comunicazione di cui all’Art.16, comma 1, del Decreto. Il Certificatore genera un certificato qualificato per ciascuna delle chiavi di firma elettronica qualificata utilizzate dal dipartimento (qui e nel seguito per dipartimento s’intende il Dipartimento per l’Innovazione e le Tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri) per la sottoscrizione dell’elenco pubblico dei certificatori e lo pubblica nel proprio registro dei certificati. Il Certificatore deve poi mantenere copia della lista, sottoscritta dal dipartimento, dei certificati relativi alle chiave di certificazione e lo rende disponibile per via telematica (Decreto, Art.42, commi 1 e 3).

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  • XXXXXXXXXX, La disciplina unitaria del contratto di leasing nel fallimento, in Il fall., 2006, 1239. 94 Si tratta di una applicazione coerente del disposto dell’art. 104, comma settimo, come novellato dal legislatore del 2006, che appunto conferma la prosecuzione dei contratti durante l’esercizio provvisorio, salvo che il curatore intenda sciogliersi dagli stessi. prededuzione il corrispettivo stabilito contrattualmente per l’acquisto. In caso di scioglimento del contratto (comma secondo), il concedente ha diritto alla immediata restituzione del bene ed è tenuto a versare alla curatela l’eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione95 del bene stesso – che deve avvenire oggi a valori di mercato96 – rispetto al credito residuo in linea capitale; per le somme già riscosse, inoltre, si applica l’esonero dalla revocatoria fallimentare previsto dall’articolo 67, terzo comma, lettera a), l.fall.97. Nell’ipotesi in cui il ricavato della vendita non fosse sufficiente a colmare il credito in linea capitale vantato dal concedente (comma terzo), quest’ultimo ha poi diritto ad insinuarsi nello stato passivo per la differenza tra il credito vantato alla data del fallimento e quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene. Va precisato che il diritto del concedente a soddisfare il suo credito per canoni rimasti insoluti con il ricavato dalla vendita o, comunque, dalla collocazione del bene, è limitato “al credito residuo in linea capitale” restando esclusa dunque la possibilità di soddisfare anche il credito per interessi, o spese ed eventuali commissioni sempre che siano effettivamente dovute e giustificate. In sostanza la società di leasing ha diritto di soddisfarsi direttamente sul ricavato del bene riallocato, per recuperare il capitale residuo, intendendosi per tale il capitale compreso nelle sole rate con scadenza successiva alla data della dichiarazione di fallimento; mentre per le quote di capitale delle rate scadute e non pagate fino a detta data, le quali 95 L’art. 00 xxx xxxxx x.x. xxxxx XXXXXX – sulla scia dell’art. 72-ter del c.d. maxiemendamento al d.d.l. “XXXXXX” – parlava espressamente del ricavato derivante dalla vendita o dalla “rilocazione” del bene. A. PATTI I rapporti giuridici preesistenti nella prospettiva di liquidazione fallimentare, cit., 880, si chiede in chiave problematica se nell’espressione preferita (“altra collocazione”) possa oggi rientrare anche la sola concessione del bene nella disponibilità di terzi, con riserva della sua proprietà.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.