Common use of Modalità di fornitura Clause in Contracts

Modalità di fornitura. Con riferimento al singolo Contratto di fornitura, l’Amministrazione Contraente eseguirà la verifica di conformità delle forniture oggetto dell’Ordinativo di Fornitura secondo la procedura descritta, le modalità ed i termini stabiliti nel Capitolato Tecnico; tale verifica di conformità verrà eseguita dall’Amministrazione Contraente, in contraddittorio con il Fornitore, previa relativa comunicazione inviata a quest’ultimo con un congruo anticipo. Resta fermo il diritto dell’Amministrazione Contraente di eseguire detta verifica di conformità a campione; resta altresì fermo il diritto dell’Amministrazione Contraente di eseguire detta verifica di conformità in assenza del Fornitore, quindi non in contraddittorio. Le verifiche di conformità s’intendono positivamente superate solo se le verifiche in ordine alla disponibilità dell’accesso al software, di corrispondenza e di tempestiva comunicazione di cui al Capitolato Tecnico abbiano dato esito positivo e vi sia, quindi, una conformità dei beni rispetto alle prescrizioni del Capitolato Tecnico; tutti gli oneri e le spese delle verifiche di conformità sono a carico del Fornitore. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità, la data del relativo verbale verrà considerata quale “Data di accettazione” della fornitura. Nel caso di esito negativo delle verifiche di conformità, il Fornitore si impegna, ora per allora e senza alcun onere aggiuntivo per l’Amministrazione Contraente, a porre in essere le attività previste dal Capitolato Tecnico, salvo in ogni caso l’applicazione delle penali di cui oltre. Le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, potranno compiere unilaterali verifiche, anche in corso d’opera, per l’accertamento della conformità delle Forniture.

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Samples: www.regione.sardegna.it, www.crob.it

Modalità di fornitura. Con riferimento al singolo Contratto 3.1. Verifiche di fornitura, l’Amministrazione Contraente eseguirà la conformità nel periodo di validità dei contratti Il Fornitore è tenuto ad effettuare una verifica di conformità delle forniture oggetto dell’Ordinativo di Fornitura secondo la procedura descrittaper quanto riguarda l’erogazione dei servizi acquisiti dalle singole Amministrazioni contraenti, le modalità ed i termini stabiliti nel Capitolato Tecnico; tale verifica di conformità verrà eseguita dall’Amministrazione Contraente, in contraddittorio con il Fornitore, previa relativa comunicazione inviata a quest’ultimo con un congruo anticipo. Resta fermo il diritto dell’Amministrazione Contraente di eseguire detta verifica di conformità a campione; resta altresì fermo il diritto dell’Amministrazione Contraente di eseguire detta verifica di conformità in assenza del Fornitore, quindi anche non in contraddittorio. Le verifiche di conformità s’intendono positivamente superate solo se le verifiche , dallo stesso garantito e autocertificato nel suo esito positivo, salve, in ordine alla disponibilità dell’accesso al softwareogni caso, di corrispondenza e di tempestiva comunicazione di cui al Capitolato Tecnico abbiano dato esito positivo e vi sia, quindi, una conformità dei beni rispetto alle prescrizioni del Capitolato Tecnico; tutti gli oneri e le spese delle verifiche di conformità sono a carico del Fornitoremodifiche normative in materia. Nel caso di esito positivo della verifica di conformitàcondotta presso ciascuna Amministrazione, anche qualora questo avvenga con le modalità dell’autocertificazione, la data del relativo verbale o dell’autocertificazione verrà considerata quale “Data data di accettazione” accettazione dei servizi oggetto della forniturafornitura e di inizio quindi dell’erogazione dei servizi, salvo diverso accordo tra le parti sulla data di inizio dell’erogazione. Nel caso di esito negativo la Commissione darà comunicazione al Fornitore delle verifiche relative motivazioni. La verifica dovrà essere nuovamente effettuata nel termine massimo di conformità, 15 giorni solari dalla ricezione della comunicazione: in tale periodo il Fornitore si impegna, ora per allora e senza alcun onere aggiuntivo per l’Amministrazione Contraente, dovrà provvedere a porre in essere le attività previste dal Capitolato Tecnico, salvo in ogni caso l’applicazione delle penali di cui oltremettere a punto tutti quegli aspetti del servizio che la Commissione non ha ritenuto conformi alle specifiche. Le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, contraenti potranno compiere unilaterali richiedere verifiche, anche in corso d’opera, per l’accertamento della conformità dei servizi resi disponibili. In particolare, le Amministrazioni contraenti che rilevino problemi di copertura, segnaleranno il problema al Fornitore, che dovrà fornire i dettagli sullo stato attuale della copertura nella zona oggetto di segnalazione, entro 20 giorni dalla ricezione della segnalazione stessa. Il Fornitore dovrà chiarire se la zona oggetto di segnalazione risulta o meno inclusa nel territorio dichiarato in gara come coperto, fornendo all’Amministrazione idonea mappa di copertura a riprova (“mappa di copertura di dettaglio”, in scala almeno 1:5.000 per i centri urbani e almeno 1:25.000 al di fuori dei centri urbani). Nel caso in cui l’Amministrazione, a seguito della ricezione da parte del Fornitore del dettaglio sullo stato di copertura della zona e relativa mappa, rilevi una situazione difforme e peggiorativa rispetto a quella contenuta nella predetta documentazione del Fornitore, potrà richiedere al Fornitore verifiche di copertura relativamente alle zone oggetto di contestazione. Il Fornitore dovrà eseguire i test di copertura, anche in contraddittorio con l’Amministrazione, e rendere disponibili, a proprie spese, i risultati dei test di copertura, il tutto non oltre 30 giorni dalla medesima richiesta. Qualora inoltre l’Amministrazione ritenga che il Fornitore non rispetti i parametri di qualità previsti dalla convenzione, potrà richiedere al Fornitore di eseguire una specifica campagna di misura, con modalità di dettaglio concordate con Consip. La campagna di misura sarà realizzata a cura e spese del Fornitore entro 30 giorni di calendario, alla presenza e in contraddittorio con personale dell’Amministrazione, se richiesto da quest’ultima. In mancanza l’Amministrazione richiedente potrà affidare a qualificata società esterna le rilevazioni richieste addebitandone il costo al Fornitore, fatta salva l’applicazione delle Forniturepenali previste.

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Samples: Convenzione Per La Prestazione Dei Servizi Di Telefonia Mobile Per Le Pubbliche Amministrazioni – Edizione N. 7

Modalità di fornitura. Con riferimento Il materiale impiantabile e gli strumentari devono corrispondere per qualità, quantità e confezioni a quanto offerto e richiesto; devono risultare inoltre conformi a tutti i requisiti previsti dalle leggi vigenti. Il suddetto materiale dovrà essere consegnato all’Azienda con frequenza idonea a garantire la continuità dell’attività e nel pieno rispetto degli schemi organizzativi degli utilizzatori. La comunicazione di avvenuto impianto del materiale in conto deposito avverrà tramite telefax inviato dagli utilizzatori al singolo Contratto termine delle sedute operatorie ed il reintegro del materiale dovrà avvenire entro 48 ore lavorative dal ricevimento della comunicazione. Successivamente gli ordini di acquisto del materiale impiantato saranno inoltrati mediante ordine scritto da parte dell’ufficio competente, con l’indicazione del n°di lotto utilizzato . L’Azienda non risponderà delle consegne eseguite a fronte di ordinazioni conferite in modi diversi da quelli contemplati nel presente Capitolato. L’evasione dell’ordine dovrà avvenire secondo le previsioni dell’art. 4 “Disciplina della fornitura dei set di base di materiale impiantabile” del presente Capitolato Speciale. Le consegne di quanto ordinato, dovranno essere effettuate franche di ogni spesa (imballo, doganali, trasporto e facchinaggio compresi) nei luoghi, nei giorni e negli orari indicati negli ordinativi, con ogni onere a carico della Ditta fornitrice, fatta eccezione dell’IVA, che per Legge, è a carico dell’acquirente. Le consegne dovranno essere sempre accompagnate da apposito documento di trasporto (sia esso compilato dalla ditta fornitrice o da proprio incaricato) indicante oltre alla causale di conto deposito/visione, il reparto di consegna. Tale documento dovrà essere descrittivo ed in duplice copia: una di queste, firmata per ricevuta, resterà al fornitore/corriere. I quantitativi di merce ammessi al pagamento saranno quelli accertati e documentati. I prodotti, all’atto della consegna, devono avere una validità non inferiore a 3/4 della validità massima. La ditta si assume l’obbligo di sostituire, senza ulteriori spese per l’Azienda, quanto consegnato con una data di scadenza difforme rispetto a quanto sopra indicato. Gli ordini verranno inoltrati in conformità alle proprie esigenze di fornitura. lI peso massimo delle confezioni fornite dovrà essere conforme alle disposizioni del D.Lgs. 626/94. La ditta fornitrice dovrà provvedere allo scarico della merce presso i luoghi di stoccaggio dell’Azienda e non potrà avvalersi per tale operazione del personale dell’Azienda. Ogni operazione dovrà essere eseguita dal fornitore, l’Amministrazione Contraente eseguirà ovvero dal corriere incaricato della consegna. I prodotti dovranno essere garantiti al 100% contro ogni difetto che possa imputarsi comunque alle procedure di fabbricazione o di magazzinaggio da parte della ditta. In caso di riscontro di imperfezioni e/o difetti imputabili alle procedure di fabbricazione o di magazzinaggio o qualora, a seguito di accertamenti, i prodotti forniti non risultassero conformi alle caratteristiche indicate nel presente capitolato, o ai campioni eventualmente presentati in sede di gara, la verifica ditta aggiudicataria sarà obbligata a sostituirli gratuitamente, con un prodotto avente analoghe caratteristiche e prestazioni di conformità delle forniture oggetto dell’Ordinativo quello aggiudicato, entro un termine massimo di Fornitura 48 ore dal ricevimento della contestazione. La mancanza di tale adempimento potrà determinare l’applicazione della penale secondo quanto previsto dall’articolo 18 del presente capitolato speciale, nonché la procedura descrittarisoluzione del contratto, in caso di gravi violazioni . Il dispositivo protesico impiantabile difettoso verrà immediatamente consegnato al personale autorizzato dalla ditta per l'analisi del guasto, le modalità ed i termini stabiliti nel Capitolato Tecnico; tale verifica cui risultanze dovranno essere comunicate all’ASL AL entro un periodo massimo di conformità verrà eseguita dall’Amministrazione Contraentetre mesi dalla ricezione. La ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi a portare a conoscenza l’ASL AL tutte le informazioni provenienti dalla ditta costruttrice e relative ad inconvenienti riscontrati sulla serie di produzione dei dispositivi protesici impiantabili, compresi inconvenienti e/o difetti verificatisi anche in contraddittorio con il Fornitorealtri presidi ospedalieri, previa relativa comunicazione inviata a quest’ultimo con un congruo anticipoe sulle misure da adottare per tali circostanze. Resta fermo il diritto dell’Amministrazione Contraente di eseguire detta verifica di conformità a campione; resta altresì fermo il diritto dell’Amministrazione Contraente di eseguire detta verifica di conformità in assenza del Fornitore, quindi non in contraddittorio. Le verifiche di conformità s’intendono positivamente superate solo se le verifiche La ditta aggiudicataria dovrà assumersi ogni responsabilità in ordine alla disponibilità dell’accesso al software, ai danni causati ai pazienti a seguito di corrispondenza e eventuali difetti di tempestiva comunicazione produzione. La ditta aggiudicataria dovrà inoltre impegnarsi gratuitamente a rendere prontamente disponibile personale specializzato per dare assistenza ai medici nella risoluzione di cui al Capitolato Tecnico abbiano dato esito positivo e vi sia, quindi, una conformità dei beni rispetto alle prescrizioni del Capitolato Tecnico; tutti gli oneri e le spese delle verifiche di conformità sono a carico del Fornitore. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità, la data del relativo verbale verrà considerata quale “Data di accettazione” i problemi tecnico- applicativi che dovessero sorgere durante il periodo della fornitura. Nel caso Il giudizio sull'accettabilità della fornitura é demandato al personale preposto al controllo. L'accettazione della merce non solleva il fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine a vizi apparenti od occulti della merce consegnata, non rilevabili all'atto della consegna. Agli effetti dei requisiti qualitativi della merce, resta inteso che la firma per ricevuta, rilasciata al momento della consegna, non impegnerà all'accettazione l'Amministrazione dell’ASL AL, che si riserva il diritto di esito negativo delle verifiche verificare la corrispondenza qualitativa in sede di conformitàeffettivo utilizzo della merce consegnata. I prodotti che presenteranno difetti o discordanze verranno tenuti a disposizione del fornitore e restituiti, anche se tolti al loro imballaggio originario, ed il Fornitore si impegnafornitore stesso dovrà provvedere alla sostituzione, ora per allora e senza alcun onere aggiuntivo per l’Amministrazione Contraenteentro cinque giorni, con materiale idoneo. In ogni momento, a porre in cura dei competenti servizi, potrà essere verificata la corrispondenza delle caratteristiche tecniche proprie dei prodotti consegnati, con le attività previste dal Capitolato Tecnico, salvo in ogni caso l’applicazione delle penali di cui oltrespecifiche tecniche dichiarate dalla ditta. Le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A., spese per quanto di propria competenza, potranno compiere unilaterali verifiche, le analisi qualitative saranno a carico della ditta fornitrice qualora le caratteristiche rilevate risultassero difformi da quelle offerte ed anche in corso d’operaquesto caso il fornitore dovrà sostituire i prodotti forniti entro cinque giorni, con altri aventi i requisiti richiesti. L'ASL AL non assume comunque responsabilità per l’accertamento il deperimento o la perdita della conformità merce respinta, ma non ritirata dal fornitore. Nell’eventualità di prodotti posti in sospensiva da parte del Ministero delle FornitureSanità, oppure su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, la ditta dovrà: • attivarsi e rendersi disponibile al ritiro senza ulteriori addebiti economici. del materiale giacente preso le unità operative; • per il materiale già impiantato provvedere al rimborso delle spese sostenute a seguito della suddetta sospensiva.

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