MODALITÀ DI GESTIONE DEL SINISTRO. 6.1.Prima dell'eventuale azione in giudizio, la gestione del caso è riservata esclusivamente a ARAG, secondo le seguenti disposizioni: a) ricevuta la denuncia del sinistro, ARAG svolge ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia, direttamente o con l'ausilio di professionisti da essa individuati (secondo quanto previsto dall'art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private -D. Lgs. 209/05). A tal fine l'Assicurato dovrà rilasciare, ove richiesto da ARAG, apposita procura per la gestione della controversia; b) per la risoluzione della controversia, ARAG valuterà l'opportunità di ricorrere o aderire a procedure di risoluzione amichevole delle controversie; c) l'Assicurato potrà scegliere fin da questa fase un legale di propria fiducia se si verifica una situazione di conflitto di interessi con ARAG. 6.2.ARAG autorizzerà l'eventuale azione in giudizio: a) sempre, quando è necessaria la difesa dell'Assicurato in un procedimento penale o amministrativo; b) se la composizione amichevole non riesce, e le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo, negli altri casi. L'Assicurato comunica a ARAG le informazioni e argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio al fine di consentire a ARAG di valutare le possibilità di successo; 6.3.Per la fase giudiziale ARAG trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni: a) l'Assicurato può indicare a ARAG un legale di propria fiducia; b) se l'Assicurato non fornisce il nominativo di un avvocato, ARAG può individuare direttamente il legale; c) l'Assicurato deve conferire in ogni caso regolare mandato al legale individuato fornendo allo stesso tutte le informazioni e i documenti necessari per consentire la miglior tutela dei propri interessi; d) qualora nel corso dello stesso grado di giudizio l'Assicurato decida di revocare l'incarico professionale conferito ad un legale e di dare incarico a un nuovo legale, ARAG non rimborserà le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal primo avvocato. Tale disposizione non si applica nel caso di rinuncia all'incarico da parte del legale. 0.0.Xx termine delle verifiche amministrative, ARAG provvede alla liquidazione della somma a favore dell'assicurato entro 30 giorni dall'invio della conferma di liquidazione/disposizione di bonifico. 6.5.ARAG gestirà a tutti gli effetti un unico sinistro: a) in presenza di vertenze, promosse da o contro una o più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse; b) in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolti uno o più Assicurati; c) qualora l'evento che dà diritto alle prestazioni si protragga attraverso più violazioni successive della stessa natura.
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MODALITÀ DI GESTIONE DEL SINISTRO. 6.1.Prima dell'eventuale azione in giudizio, la gestione del caso è riservata esclusivamente a ARAG, secondo le seguenti disposizioni:
a) ricevuta la denuncia del sinistro, ARAG svolge ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia, direttamente o con l'ausilio di professionisti da essa individuati (secondo quanto previsto dall'art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private -D. Lgs. 209/05). A tal fine l'Assicurato dovrà rilasciare, ove richiesto da ARAG, apposita procura per la gestione della controversia;
b) per la risoluzione della controversia, ARAG valuterà l'opportunità di ricorrere o aderire a procedure di risoluzione amichevole delle controversie;
c) l'Assicurato potrà scegliere fin da questa fase un legale di propria fiducia se si verifica una situazione di conflitto di interessi con ARAG. 6.2.ARAG autorizzerà l'eventuale azione in giudizio:
a) sempre, quando è necessaria la difesa dell'Assicurato in un procedimento penale o amministrativo;
b) se la composizione amichevole non riesce, e le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo, negli altri casi. L'Assicurato comunica a ARAG le informazioni e argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio al fine di consentire a ARAG di valutare le possibilità di successo; 6.3.Per 8.1 Per la fase giudiziale ARAG DAS trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:
a) l'Assicurato l’Assicurato può indicare a ARAG DAS un legale di propria fiducia;
b) se l'Assicurato l’Assicurato non fornisce il nominativo di un avvocato, ARAG DAS può individuare direttamente il legale;
c) l'Assicurato l’Assicurato deve conferire in ogni caso regolare mandato al legale individuato fornendo allo stesso tutte le informazioni e i documenti necessari per consentire la miglior tutela dei propri interessi;
d) qualora nel corso dello stesso grado di giudizio l'Assicurato l’Assicurato decida di revocare l'incarico l’incarico professionale conferito ad un legale e di dare incarico a un nuovo legale, ARAG DAS non rimborserà le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal primo avvocato. Tale disposizione non si applica nel caso di rinuncia all'incarico all’incarico da parte del legale. 0.0.Xx ;
8.2 Al termine delle verifiche amministrative, ARAG DAS provvede alla liquidazione della somma a favore dell'assicurato dell’assicurato entro 30 15 giorni dall'invio dall’invio della conferma di liquidazione/disposizione di bonifico. 6.5.ARAG .
8.3 DAS gestirà a tutti gli effetti un unico sinistro:
a) in presenza di vertenze, promosse da o contro una o più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse;
b) in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolti uno o più Assicuratisia coinvolto l’Assicurato;
cb) qualora l'evento l’evento che dà diritto alle prestazioni si protragga attraverso più violazioni successive della stessa natura.
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