Documentazione da fornire Clausole campione
Documentazione da fornire. L’Assicurato ha l’obbligo di: • fornire alla Struttura Organizzativa tutta la documentazione necessaria per la conclusione della Prestazione assistenza; • inviare alla Struttura Organizzativa, se richiesto, gli originali (non le fotocopie) dei documenti di spesa (fatture, ricevute fiscali e altri giustificativi).
Documentazione da fornire. 1) L'Appaltatore dovrà fornire documentazione a corredo della soluzione implementata. Tali documenti dovranno riportare almeno lo schema logico dei sistemi implementati e la documentazione dovrà essere fornita in un formato portabile (pdf), e saranno di supporto all’attività di avviamento e addestramento degli utenti all’utilizzo del programma. L'Appaltatore fornirà un dettagliato piano di addestramento del personale dell’AMMINISTRAZIONE all’utilizzo del prodotto. L’ACCADEMIA fornirà il dettaglio dell’attuale livello di formazione del proprio personale.
2) Sarà considerata premiante la possibilità di consultare/scaricare i documenti dalla stessa interfaccia web utilizzata per l’amministrazione del portale. Verrà inoltre valutata positivamente la possibilità di integrare gli schemi logici, con altri documenti in generale legati alle implementazioni (già effettuate o future), che interessano l’infrastruttura dell’ACCADEMIA, come ad esempio: ⎯ manualistica per gli utenti; ⎯ documentazione audio/video per gli operatori aventi ruolo di gestione e caricamento dati.
Documentazione da fornire. La Struttura Organizzativa potrà richiedere di ricevere gli originali (non fotocopie) di giustificativi, fatture o ricevute delle spese regolarmente autorizzate dalla Struttura Organizzativa ed effettuate dall’Assicurato.
Documentazione da fornire. La Struttura Organizzativa potrà richiedere al Contraente/Assicurato, che sarà tenuto a fornire integralmente: • La Documentazione Sanitaria di Malattia/Infortunio e/o lettera di dimissioni dall’Istituto di Cura; • l’indicazione medica scritta attestante la necessità della Prestazione; • la documentazione prevista dalla normativa vigente attestante la composizione del Nucleo Familiare; • gli originali (non fotocopie) di giustificativi, fatture o ricevute delle spese regolarmente autorizzate dallaStruttura Organizzativa ed effettuate dal Contraente/Assicurato, che gli saranno successivamente restituiti; • ogni ulteriore documentazione e informazione ritenuta necessaria per l’erogazione della Prestazione di Assistenza.
Documentazione da fornire. La Documentazione Sanitaria di Malattia/Infortunio e/o lettera di dimissioni dall’Istituto di Cura; • l’indicazione medica scritta attestante la necessità della Prestazione; • la documentazione prevista dalla normativa vigente attestante la composizione del Nucleo Familiare; • gli originali (non fotocopie) di giustificativi, fatture o ricevute delle spese regolarmente autorizzate dalla Struttura Organizzativa ed effettuate dal Contraente/Assicurato, che gli saranno successivamente restituiti; • ogni ulteriore documentazione e informazione ritenuta necessaria per l’erogazione della Prestazione di Assistenza. La denuncia dovrà essere effettuata il prima possibile e, in ogni caso, non oltre i 3 (tre) giorni successivi al Sinistro. L’inosservanza dei suddetti termini può compromettere il diritto alla Prestazione. A parziale deroga, resta inteso che, se il Contraente/Assicurato è nell’oggettiva e comprovata impossibilità di denunciare il sinistro entro i termini previsti, potrà farlo non appena ne sarà in grado e comunque entro i termini di legge (art. 2952 del Codice civile). Gli interventi di Assistenza devono essere disposti direttamente dalla Struttura Organizzativa, ovvero essere da questa espressamente autorizzati, pena la decadenza del diritto alla prestazione di assistenza. A parziale deroga di quanto previsto all’art. 1910 del Codice civile, se il Contraente/Assicurato ha sottoscritto contratti con altri assicuratori che gli garantiscono prestazioni analoghe a quelle fornite dal presente contratto, anche a titolo di mero risarcimento, deve dare comunque avviso del sinistro ad ogni assicuratore ed anche alla Compagnia nel termine di 3 (tre) giorni. La violazione di quest’obbligo comporta la perdita del diritto alla Prestazione.
Documentazione da fornire. Per poter procedere con la richiesta della Cessione del Credito d’Imposta è necessario fornire della documentazione specifica, richiesta dalla legge, che verrà utilizzata dalla Banca per la valutazione delle richieste. La documentazione richiesta può variare in base alla tipologia di intervento, agli obiettivi del cliente (interesse alla Cessione del Credito) ed alla fase dell’intervento (inizio lavori, stato avanzamento lavori e fine lavori).
Documentazione da fornire. In fase di apertura e gestione del Sinistro, il Contraente/Assicurato dovrà inviare alla Struttura Liquidativa: - la ricevuta di acquisto del Bene (scontrino fiscale, fattura, copia della bolla di consegna o documento equipollente) per verificare la data di acquisto, la presenza della garanzia legale di conformità in carico al venditore, il prezzo d’acquisto, la marca e la categoria merceologica. Nel solo caso in cui il Contraente/Assicurato non sia in possesso della suddetta documentazione e/o la stessa non riporti i dati necessari all’individuazione del possessore del Bene e delle caratteristiche tecniche e commerciali del medesimo, egli potrà inviare: - Email di ricezione dell’avvenuto acquisto del Bene (solo per gli acquisti online); - Fotografia del codice a barre o altro codice univoco e universale del Bene, il quale sarà incrociato con la banca dati utilizzata dalla Struttura Liquidativa per l’attribuzione delle relative caratteristiche (marca, modello, anno di produzione, valore) Nel caso in cui il Contraente/Assicurato non fosse in possesso della documentazione comprovante l’acquisto e riportante marca, modello e data di acquisto del Bene assicurato, al Bene verrà applicato il valore più vecchio dell’anno di fabbricazione e il relativo valore secondo quanto presente, al momento del Sinistro, all’interno della banca dati utilizzata dalla Struttura Liquidativa. La Struttura Liquidativa, inoltre, potrà richiedere al Contraente/Assicurato, che sarà tenuto a fornirla, ogni ulteriore informazione e documentazione ritenuta necessaria per la prestazione, compreso l’invio di documenti in originale (non fotocopie), che saranno comunque restituiti all’Assicurato.
Documentazione da fornire. Attrezzature/insiemi di subfornitura (comprese le attrezzature a pressione installate sulle linee quali le valvole ecc.) saranno rese disponibili dai relativi fornitori Fabbricanti già marcate CE secondo PED.
Documentazione da fornire. L’affidatario è obbligato a fornire, senza ulteriore corrispettivo, i manuali e ogni altra documentazione tecnica costantemente aggiornati, redatti in lingua italiana, idonei ad assicurare l’utilizzo ed il funzionamento degli applicativi forniti.
Documentazione da fornire. A corredo dell’offerta tecnica dovrà essere fornita, a pena di esclusione, tutta la docu- mentazione descritta e specificata all’art. 10 del Disciplinare Amministrativo di gara.