Common use of Modalità Clause in Contracts

Modalità. Le parti si rendono disponibili ad attuare gli obiettivi di cui all’art. 1 attraverso un percorso di iniziative comuni e la formalizzazione, di volta in volta, di specifiche convenzioni attuative con lo scopo di definire le attività, il personale coinvolto, le strutture, le attrezzature, le banche dati, gli spazi messi a disposizione delle parti, i costi, il regime e l’utilizzazione dei risultati derivanti dalle attività svolte, così come ogni altro aspetto ritenuto utile. Nel caso di convenzioni attuative, stipulati a titolo oneroso, in riferimento al presente Accordo Quadro, essi dovranno comunque rientrare nell’ambito delle finalità istituzionali dell’Ateneo, così individuate: - attività scientifiche, strumentali e/o di collaborazione, o comunque di interesse generale dell’Ateneo; - attività didattiche, compresi tra l’altro corsi non curriculari, seminari, cicli di conferenze. Gli atti e/o accordi in questione regoleranno i termini e le modalità dei rispettivi impegni, ivi compresa l’utilizzazione dei rispettivi locali e strumentazioni, la localizzazione e l'ampiezza degli spazi, la messa a disposizione delle utenze e dei servizi necessari al funzionamento delle strutture, incluso quanto attiene alla sicurezza e alla protezione sanitaria. Tali atti dovranno prevedere altresì il referente, la specificazione delle attività e prestazioni cui si impegna la struttura organizzativa dell’Ateneo, le modalità e i termini di pagamento, le eventuali condizioni per l’utilizzazione della proprietà intellettuale e la pubblicazione dei risultati così come ogni altro aspetto ritenuto utile. Il presente Accordo non costituisce base per derogare alla normativa sui contratti pubblici né a suoi principi salvo espressa esenzione normativa o applicabilità di diversa disciplina. Per l’Università di Trieste, le convenzioni, adottate sulla base del presente Accordo quadro dovranno essere conformi a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità e alle “Direttive per la costituzione e la partecipazione a strutture esterne all’Università degli Studi di Trieste”. In ogni caso la sottoscrizione del presente accordo quadro non ha carattere vincolante per le Parti, se non a negoziare ai sensi dell’art. 1337 c.c. e a fornire una linea di indirizzo per le eventuali future convenzioni.

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Samples: Accordo Quadro

Modalità. Le parti si rendono disponibili L’attività formativa finanziata è soggetta ad attuare gli obiettivi attività di cui all’artvigilanza e di controllo che potranno essere effettuati anche da parte di società esterne incaricate dal Fondo. 1 Tali attività e controlli saranno effettuati con la finalità di verificare lo stato di realizzazione dell’attività formativa e il suo regolare svolgimento (in itinere). Oggetto del controllo in itinere pertanto sarà: La verifica potrà essere svolta: - a campione, da parte di Società esterne/collaboratori incaricati dal Fondo; - tramite l’APP “Fondir – Verifiche in remoto”, disponibile per il download sugli store Apple e Google Play, attraverso la quale un percorso di iniziative comuni e la formalizzazionereferente per l’azienda fornirà le informazioni circa il corretto svolgimento delle attività formative in corso, di volta in volta, di specifiche convenzioni attuative con lo scopo di definire le attività, il personale coinvolto, le strutture, le attrezzature, le banche dati, gli spazi messi a disposizione delle parti, i costi, il regime e l’utilizzazione dei risultati derivanti dalle attività svolte, così come ogni altro aspetto ritenuto utilead un collaboratore incaricato dal Fondo. Nel caso di convenzioni attuativeverifica ispettiva in itinere che registri l’assenza del/i dirigente/i in formazione, stipulati le ore previste nella giornata formativa oggetto della verifica e per le quali il dirigente risulta assente, non saranno rendicontabili ai fini del riconoscimento del contributo di Fondir. Il calcolo del 70% delle ore di presenza, utile per stabilire lo “status di formato”, verrà effettuato sul totale delle ore previste per l’intervento formativo a titolo onerosocalendario (incluse quelle di assenza del/dei dirigenti stessi). È anche possibile che il Fondo proceda con una seconda verifica in itinere. Qualora anche questa verifica abbia esito negativo, in riferimento sarà revocato il contributo previsto al presente Accordo QuadroPiano. Per quanto riguarda la FaD, essi dovranno comunque rientrare nell’ambito delle finalità istituzionali dell’Ateneoillustrata al punto 2.4, così individuate: - attività scientifiche, strumentali dovrà essere consentito al Fondo (e/o ai soggetti da questo incaricati) l’accesso alla piattaforma e la visione dei moduli/pacchetti/corsi/interventi multimediali didattici. Pertanto, dovranno essere fornite le seguenti informazioni: • la denominazione della piattaforma/sistema di collaborazionecollegamento a distanza; • l’indirizzo web; • le credenziali di accesso per consentire di verificare la presenza del docente, o comunque dell’eventuale tutor e dei discenti; • i riferimenti dell’assistenza tecnica a cui rivolgersi per la risoluzione di interesse generale dell’Ateneo; - attività didatticheeventuali problematiche di accesso alla piattaforma/sistema di collegamento a distanza. In fase di controllo verrà verificata la modalità di erogazione degli interventi e la qualità delle metodologie e degli strumenti e materiali didattici utilizzati. L’output della visita sarà rappresentato dal verbale redatto dal referente di FONDIR e sottoscritto da un referente per l'azienda. In caso di riscontro di anomalie rilevanti come, compresi tra l’altro corsi non curriculari, seminari, cicli di conferenze. Gli atti e/o accordi in questione regoleranno i termini e le modalità dei rispettivi impegni, ivi compresa l’utilizzazione dei rispettivi locali e strumentazioniad esempio, la localizzazione e l'ampiezza degli spazimancata realizzazione in tutto o in parte o la realizzazione di attività totalmente difformi dal Piano approvato, la messa a disposizione delle utenze e dei servizi necessari al funzionamento delle strutture, incluso quanto attiene FONDIR procederà alla sicurezza e alla protezione sanitaria. Tali atti dovranno prevedere altresì il referente, la specificazione delle attività e prestazioni cui si impegna la struttura organizzativa dell’Ateneo, le modalità e i termini di pagamento, le eventuali condizioni per l’utilizzazione della proprietà intellettuale e la pubblicazione dei risultati così come ogni altro aspetto ritenuto utile. Il presente Accordo non costituisce base per derogare alla normativa sui contratti pubblici né a suoi principi salvo espressa esenzione normativa revoca totale o applicabilità di diversa disciplina. Per l’Università di Trieste, le convenzioni, adottate sulla base parziale del presente Accordo quadro dovranno essere conformi a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità e alle “Direttive per la costituzione e la partecipazione a strutture esterne all’Università degli Studi di Trieste”. In ogni caso la sottoscrizione del presente accordo quadro non ha carattere vincolante per le Parti, se non a negoziare ai sensi dell’art. 1337 c.c. e a fornire una linea di indirizzo per le eventuali future convenzionifinanziamento.

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Samples: Training and Development Agreement

Modalità. Le parti Per l’espletamento delle attività previste dal Contratto le SSL metteranno a disposizione: • i locali adibiti a centrali e sottocentrali • il parco impiantistico esistente per la conversione dell’energia primaria del combustibile in calore e/o energia elettrica e le cabine elettriche di connessione alla rete (come definito al successivo paragrafo 6.4) • la documentazione tecnica esistente. L’assuntore dovrà impiegare, nell’esecuzione, in regime di comando funzionale, personale attualmente in servizio presso le SSL con mansioni simili a quelle contrattuali. Al fine di assicurare la necessaria continuità di funzionamento degli impianti e dei servizi, anche in considerazione delle esigenze sanitarie coinvolte, detto personale, se disponibile, dovrà essere in numero non inferiore a quello ottenuto moltiplicando per il coefficiente 0.02 il numero dei posti letto attivati nella struttura arrotondato all’unità superiore o inferiore se rispettivamente il primo decimale dopo la virgola è inferiore/uguale o superiore a 5. E’ data facoltà all’offerente definire nell’offerta un coefficiente superiore di personale, che gli sarà comandato nei limiti delle effettive disponibilità. L’Aggiudicatario resta obbligato a rimborsare all’Azienda Sanitaria le spese per gli emolumenti che la stessa dovrà corrispondere a detto personale in base alle disposizioni di legge ed al contratto nazionale con la sola esclusione degli emolumenti relativi a malattie ed infortuni. Fermo quanto sopra, il personale suddetto sarà soggetto a tutte le direttive e disposizioni che darà all’Aggiudicatario in quanto non incompatibili con i regolamenti vigenti. L’assuntore dovrà prendere in consegna i beni di cui al precedente primo paragrafo custodendoli e gestendoli in conformità con la propria offerta e i propri impegni contrattuali. La Regione Liguria avrà funzioni di coordinatore del progetto che sarà presentato all’Unione Europea e provvederà in accordo con l’Aggiudicatario per la scelta dei partner ai fini della partecipazione al bando comunitario con scadenza 8 dicembre 2004 al Programma Quadro della Comunità Europea per la Ricerca, lo Sviluppo Tecnologico e la Dimostrazione. L’assuntore si rendono disponibili presterà al concordamento di quanto eventualmente necessario in base ad attuare indicazioni che dovessero essere formulate dalla UE all’atto dell’approvazione del progetto integrato. Ai fini della presentazione del progetto per il suddetto bando della UE dovrà essere predisposto un progetto integrato. L’aggiudicatario concorrerà, per quanto di competenza, alla predisposizione di tale progetto, in conformità alla propria offerta, nella quale sarà già contenuto un allegato tecnico con gli elementi tecnici e gli obiettivi prestazionali necessari. In caso di approvazione del progetto integrato, la Commissione Europea trasferirà il proprio contributo finanziario al coordinatore che lo ripartirà agli altri partecipanti secondo l’accordo prestabilito. L’assuntore investirà sugli impianti e sui relativi sistemi di controllo locali e centrali del Contratto ai fini dell’ottenimento di risparmi energetici ed economici, con ricorso ad energie alternative o assimilabili, realizzando l’investimento nei tempi previsti in offerta e gestendolo al meglio negli anni successivi. In caso di approvazione del progetto integrato la UE contribuisce con una percentuale dei costi totali del progetto. Il residuo cofinanziamento dovrà essere effettuato con le risorse proprie dell’Assuntore, per la parte di sua competenza. In caso di mancata approvazione del progetto integrato da parte dell’UE, l’assuntore resterà obbligato a rendere la prestazioni contemplate dal presente capitolato in conformità con la propria offerta, senza alcun finanziamento. In tal caso gli obiettivi di cui all’art. 1 attraverso un percorso di iniziative comuni e la formalizzazionerisparmio energetico potranno tuttavia ridursi in proporzione, di volta in volta, di specifiche convenzioni attuative con lo scopo di definire le attività, il personale coinvolto, le strutture, le attrezzature, le banche dati, gli spazi messi a disposizione delle parti, mentre i costi, il regime e l’utilizzazione dei risultati derivanti dalle attività svolte, così come ogni altro aspetto ritenuto utile. Nel caso di convenzioni attuative, stipulati a titolo oneroso, in riferimento al presente Accordo Quadro, essi costi del servizio oggetto del Contratto dovranno comunque rientrare nell’ambito delle finalità istituzionali dell’Ateneo, così individuate: - attività scientifiche, strumentali e/o di collaborazione, o comunque di interesse generale dell’Ateneo; - attività didattiche, compresi tra l’altro corsi non curriculari, seminari, cicli di conferenze. Gli atti e/o accordi in questione regoleranno i termini e le modalità dei rispettivi impegni, ivi compresa l’utilizzazione dei rispettivi locali e strumentazioni, la localizzazione e l'ampiezza degli spazi, la messa a disposizione delle utenze e dei servizi necessari al funzionamento delle strutture, incluso quanto attiene alla sicurezza e alla protezione sanitaria. Tali atti dovranno prevedere altresì il referente, la specificazione delle attività e prestazioni cui si impegna la struttura organizzativa dell’Ateneo, le modalità e i termini di pagamento, le eventuali condizioni per l’utilizzazione della proprietà intellettuale e la pubblicazione dei risultati così come ogni altro aspetto ritenuto utile. Il presente Accordo non costituisce base per derogare alla normativa sui contratti pubblici né a suoi principi salvo espressa esenzione normativa o applicabilità di diversa disciplina. Per l’Università di Trieste, le convenzioni, adottate sulla base del presente Accordo quadro dovranno essere conformi a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità e alle “Direttive per la costituzione e la partecipazione a strutture esterne all’Università degli Studi di Trieste”. In ogni caso la sottoscrizione del presente accordo quadro non ha carattere vincolante per le Parti, se non a negoziare ai sensi dell’art. 1337 c.c. e a fornire una linea di indirizzo per le eventuali future convenzionirimanere inalterati.

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Samples: Contratto Per La Gestione Integrata Degli Impianti Di Produzione E Distribuzione Dell’energia Elettrica E Termica

Modalità. Le parti si rendono disponibili Nell’organizzazione del Servizio di Pronta Disponibilità devono essere utilizzati dipendenti in organico alla medesima Unità Operativa. In casi di accertata impossibilità ed in via del tutto eccezionale, compatibilmente con le necessità delle Unità Operative interessate di provenienza degli operatori, potranno utilizzarsi dipendenti di altri servizi in aree omogenee e con profilo professionale equivalente. La partecipazione del dipendente al servizio di pronta disponibilità non può ritenersi di natura esclusivamente volontaria. Il Servizio, articolato con turni della durata di dodici ore, è di norma limitato ai turni notturni e ai giorni festivi e dà diritto ad attuare gli obiettivi una indennità nella misura prevista dalle vigenti disposizioni contrattuali. E’ possibile organizzarlo con turni di cui all’artdurata minore e comunque non inferiore alle quattro ore. 1 attraverso un percorso In tali casi l’indennità è corrisposta proporzionalmente alla sua durata maggiorata del 10%. Due turni di iniziative comuni e la formalizzazione, pronta disponibilità sono prevedibili solo nei giorni festivi. I turni di volta in volta, Pronta Disponibilità devono essere predisposti mensilmente dal responsabile di specifiche convenzioni attuative con lo scopo comparto incaricato a seconda del modello organizzativo aziendale Il Responsabile deve garantire un'equa distribuzione dei turni di definire le attività, pronta disponibilità a tutto il personale coinvolto, le struttureaffinché il dipendente del comparto non superi, le attrezzaturedi norma i sei (6) e comunque, le banche datiper inderogabili esigenze di servizio, gli spazi messi a disposizione delle parti, perentoriamente non oltre i costi, il regime e l’utilizzazione dei risultati derivanti dalle attività svolte, così come ogni altro aspetto ritenuto utile. Nel caso nove (9) turni di convenzioni attuative, stipulati a titolo oneroso, in riferimento al presente Accordo Quadro, essi dovranno comunque rientrare nell’ambito delle finalità istituzionali dell’Ateneo, così individuate: - attività scientifiche, strumentali e/o di collaborazione, o comunque di interesse generale dell’Ateneo; - attività didattiche, compresi tra l’altro corsi non curriculari, seminari, cicli di conferenze. Gli atti e/o accordi in questione regoleranno i termini e le modalità dei rispettivi impegni, ivi compresa l’utilizzazione dei rispettivi locali e strumentazioni, la localizzazione e l'ampiezza degli spazi, la messa a disposizione delle utenze e dei servizi necessari al funzionamento delle strutture, incluso quanto attiene alla sicurezza e alla protezione sanitaria. Tali atti dovranno prevedere altresì il referente, la specificazione delle attività e prestazioni cui si impegna la struttura organizzativa dell’Ateneo, le modalità e i termini di pagamento, le eventuali condizioni per l’utilizzazione della proprietà intellettuale e la pubblicazione dei risultati così come ogni altro aspetto ritenuto utilepronta disponibilità mensile. Il presente Accordo turno di Pronta Disponibilità coincidente con una giornata festiva da diritto ad usufruire di un giorno di riposo compensativo senza che ciò comporti, comunque, alcuna riduzione del debito orario settimanale dovuto. Il riposo compensativo per l’attività prestata in giorno festivo deve essere fruito in giorno concordato fra il dipendente e responsabile di comparto incaricato della struttura. La determinazione dei turni di reperibilità terrà conto non costituisce base per derogare alla normativa sui contratti pubblici né a suoi principi salvo espressa esenzione normativa o applicabilità solo del principio della necessaria rotazione tra i dipendenti interessati, ma anche della necessità di diversa disciplina. Per l’Università di Trieste, le convenzioni, adottate sulla base del presente Accordo quadro dovranno essere conformi a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità garantire una giusta alternanza con riferimento alle domeniche e alle “Direttive per la costituzione festività infrasettimanali civili e la partecipazione a strutture esterne all’Università degli Studi di Trieste”. In ogni caso la sottoscrizione del presente accordo quadro non ha carattere vincolante per le Parti, se non a negoziare ai sensi dell’art. 1337 c.c. e a fornire una linea di indirizzo per le eventuali future convenzionireligiose.

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Samples: Contratto Integrativo Aziendale