Modifica degli elenchi Clausole campione

Modifica degli elenchi. Su richiesta scritta di una Parte, le Parti avviano consultazioni per valutare l’oppor­tunità di modificare o revocare un impegno specifico contenuto nell’elenco di impegni specifici della Parte richiedente. Le consultazioni si tengono entro tre mesi dal ricevimento della domanda. Nel corso delle consultazioni le Parti mirano a mante­nere un livello generale degli impegni assunti a reciproco vantaggio non meno favorevole agli scambi di quello previsto nell’elenco di impegni specifici prima di tali consultazioni. La modifica degli elenchi è soggetta alle procedure definite negli articoli 10 (Comitato misto) e 12.2 (Emendamenti).
Modifica degli elenchi. Su richiesta scritta di una Parte, le Parti avviano consultazioni per valutare l’oppor- tunità di modificare o revocare un impegno specifico contenuto nell’elenco di impe- 55 RS 0.632.20, all. 1B 56 Resta inteso che le consultazioni tenute in conformità con il paragrafo 1 non pregiudicano i diritti e gli obblighi delle Parti sanciti nel cap. 12 o nell’Intesa sulla composizione delle controversie dell’OMC. 57 RS 0.632.20, all. 1B 58 RS 0.632.20, all. 1B 59 RS 0.632.20, all. 1B gni specifici della Parte richiedente. Le consultazioni si svolgono entro tre mesi dal ricevimento della domanda. Nel corso delle consultazioni le Parti mirano a mantene- re un livello generale degli impegni assunti a reciproco vantaggio non meno favore- vole agli scambi di quello previsto nell’elenco di impegni specifici prima di tali consultazioni. Le modifiche degli elenchi sono soggette agli articoli 11 e 13.2.