Common use of Modifica dell'Accordo, riprogrammazione delle Azioni, economie Clause in Contracts

Modifica dell'Accordo, riprogrammazione delle Azioni, economie. Le modifiche dell'Accordo saranno disciplinate dalla L.R. n. 14/1996 e successive modifiche, L.R. 37/1996 e L.R. 32/1997, che sancisce le modalità di definizione degli Accordi di Programma, prevedendo anche la possibilità di successivi atti aggiuntivi, in relazione ad ulteriori opere ed interventi integrativi del programma, da approvarsi con deliberazione della Giunta Regionale, su proposta dell’Assessore della Programmazione. Con le medesime modalità si potrà procedere alla rimodulazione dell’Accordo, laddove si richiedano modifiche di natura sostanziale relative alle caratteristiche dell’intervento, ovvero a significativi scostamenti temporali nella realizzazione dell’operazione. Potranno essere previsti ulteriori atti integrativi, tenuto conto anche degli esiti del monitoraggio, al fine di definire eventuali iniziative coerenti con le finalità dell'Accordo, anche utilizzando le economie derivanti dall’attuazione degli interventi oggetto dell’allegato tecnico, in osservanza delle procedure di riprogrammazione proprie della fonte finanziaria di riferimento. L’esercizio dei poteri sostitutivi si applica in conformità con quanto previsto dall’ordinamento vigente. L’inerzia, l’omissione e l’attività ostativa riferite alla verifica e al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili di tali funzioni costituiscono, agli effetti del presente Accordo, fattispecie di inadempimento imputabile. Il responsabile regionale dell’attuazione dell'Azione, individuato nella Convenzione Attuativa, qualora accerti inadempienze a carico del Soggetto Attuatore provvede a: - contestare l’inadempienza, con formale diffida ad adempiere entro un congruo termine; - disporre, decorso infruttuosamente il predetto termine, gli interventi necessari, anche di carattere sostitutivo; - dichiarare l’eventuale decadenza dell’intervento. A seguito dell’eventuale dichiarazione di decadenza dell’intervento, il Responsabile dell’attuazione dell'Azione, ai sensi dell’art. 8 della L. n. 241/90 e s.m.i., comunica al Soggetto Attuatore l’avvio del procedimento di revoca del provvedimento. Qualora uno dei soggetti sottoscrittori non adempia ad una o più impegni previsti nell’Accordo, compromettendo così l’attuazione di un’Azione, sono poste a suo carico le spese sostenute per le attività poste in essere al fine esclusivo di mantenere gli impegni assunti con l’Accordo stesso.

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Samples: Accordo Di Programma Quadro, Accordo Di Programma Quadro

Modifica dell'Accordo, riprogrammazione delle Azioni, economie. Le modifiche dell'Accordo saranno disciplinate dalla L.R. n. 14/1996 e successive modifiche, L.R. 37/1996 e L.R. 32/1997, che sancisce le modalità di definizione degli Accordi di Programma, prevedendo anche la possibilità di successivi atti aggiuntivi, in relazione ad ulteriori opere ed interventi integrativi del programma, da approvarsi con deliberazione della Giunta Regionale, su proposta dell’Assessore della Programmazione. Con le medesime modalità si potrà procedere alla rimodulazione dell’Accordo, laddove si richiedano modifiche di natura sostanziale relative alle caratteristiche dell’intervento, ovvero a significativi scostamenti temporali nella realizzazione dell’operazione. Potranno essere previsti ulteriori atti integrativi, tenuto conto anche degli esiti del monitoraggio, al fine di definire eventuali iniziative coerenti con le finalità dell'Accordo, anche utilizzando le economie derivanti dall’attuazione degli interventi oggetto dell’allegato tecnico, in osservanza delle procedure di riprogrammazione proprie della fonte finanziaria di riferimento. Esercizio del potere sostitutivo e sanzioni per inadempimento‌ L’esercizio dei poteri sostitutivi si applica in conformità con quanto previsto dall’ordinamento vigente. L’inerzia, l’omissione e l’attività ostativa riferite alla verifica e al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili di tali funzioni costituiscono, agli effetti del presente Accordo, fattispecie di inadempimento imputabile. Il responsabile regionale dell’attuazione dell'Azione, individuato nella Convenzione Attuativa, qualora accerti inadempienze a carico del Soggetto Attuatore provvede a: - contestare l’inadempienza, con formale diffida ad adempiere entro un congruo termine; - disporre, decorso infruttuosamente il predetto termine, gli interventi necessari, anche di carattere sostitutivo; - dichiarare l’eventuale decadenza dell’intervento. A seguito dell’eventuale dichiarazione di decadenza dell’intervento, il Responsabile dell’attuazione dell'Azione, ai sensi dell’art. 8 della L. n. 241/90 e s.m.i., comunica al Soggetto Attuatore l’avvio del procedimento di revoca del provvedimento. Qualora uno dei soggetti sottoscrittori non adempia ad una o più impegni previsti nell’Accordo, compromettendo così l’attuazione di un’Azione, sono poste a suo carico le spese sostenute per le attività poste in essere al fine esclusivo di mantenere gli impegni assunti con l’Accordo stesso.

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Samples: Accordo Di Programma Quadro

Modifica dell'Accordo, riprogrammazione delle Azioni, economie. Le modifiche dell'Accordo saranno disciplinate dalla L.R. n. 14/1996 e successive modifiche, L.R. 37/1996 e L.R. 32/1997, che sancisce le modalità di definizione degli Accordi di Programma, prevedendo anche la possibilità di successivi atti aggiuntivi, in relazione ad ulteriori opere ed interventi integrativi del programma, da approvarsi con deliberazione della Giunta Regionale, su proposta dell’Assessore della Programmazione. Con le medesime modalità si potrà procedere alla rimodulazione dell’Accordo, laddove si richiedano modifiche di natura sostanziale relative alle caratteristiche dell’intervento, ovvero a significativi scostamenti temporali nella realizzazione dell’operazione. Potranno essere previsti ulteriori atti integrativi, tenuto conto anche degli esiti del monitoraggio, al fine di definire eventuali iniziative coerenti con le finalità dell'Accordo, anche utilizzando le economie derivanti dall’attuazione degli interventi oggetto dell’allegato tecnico, in osservanza delle procedure di riprogrammazione proprie della fonte finanziaria di riferimento. L’esercizio dei poteri sostitutivi si applica in conformità con quanto previsto dall’ordinamento vigente. L’inerzia, l’omissione e l’attività ostativa riferite alla verifica e al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili di tali funzioni costituiscono, agli effetti del presente Accordo, fattispecie di inadempimento imputabile. Il responsabile regionale dell’attuazione dell'Azione, individuato nella Convenzione Attuativa, qualora accerti inadempienze a carico del Soggetto Attuatore provvede a: - contestare l’inadempienza, con formale diffida ad adempiere entro un congruo termine; - disporre, decorso infruttuosamente il predetto termine, gli interventi necessari, anche di carattere sostitutivo; - dichiarare l’eventuale decadenza dell’intervento. A seguito dell’eventuale dichiarazione di decadenza dell’intervento, il Responsabile dell’attuazione dell'Azione, ai sensi dell’art. 8 della L. n. 241/90 e s.m.i., comunica al Soggetto Attuatore l’avvio del procedimento di revoca del provvedimento. Qualora uno dei soggetti sottoscrittori non adempia ad una uno o più impegni previsti nell’Accordo, compromettendo così l’attuazione di un’Azione, sono poste a suo carico le spese sostenute per le attività poste in essere al fine esclusivo di mantenere gli impegni assunti con l’Accordo stesso.

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Samples: Accordo Di Programma Quadro Ottimizzazione