MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA. 1. Le modifiche, nonché le varianti, del contratto saranno autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. 2. Il contratto potrà essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all’art. 106 D.Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo. 3. Ai sensi dell’art. 106, comma 12, D.Lgs. n. 50/2016, la Fondazione, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, potrà imporre al Fornitore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel presente contratto. In tal caso il Fornitore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
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Samples: Contratto Di Fornitura
MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA. 1. Le modifiche, nonché le varianti, del contratto saranno autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento.
2. Il contratto potrà essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all’art. 106 D.Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.
3. Ai sensi dell’art. 106, comma 12, D.Lgs. n. 50/2016, la FondazioneL’Azienda, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un una aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo dell'importo del presente contratto, potrà può imporre al Fornitore l’esecuzione all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel presente contrattodel medesimo. In tal caso il Fornitore l'Appaltatore non potrà può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
2. Le modifiche e le varianti sono regolate dall’art. 106 del Codice.
3. L’Appaltatore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall’Azienda, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell’esecutore maggiori oneri.
4. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall’Appaltatore se non sia stata approvata dall’Azienda. Qualora siano state effettuate variazioni o modifiche contrattuali, esse non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte dell’Appaltatore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.
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MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA. 1. Le modifiche, nonché modifiche e le varianti, varianti sono regolate dall’art. 106 del contratto saranno autorizzate dal Responsabile Unico del ProcedimentoCodice.
2. Il contratto potrà essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all’art. 106 D.Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.
3. Ai sensi dell’art. 106, comma 12, D.Lgs. n. 50/2016, la FondazioneL’Amministrazione, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contrattodell'importo contrattuale, potrà può imporre al Fornitore contraente l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel presente contrattodel medesimo. In tal caso il Fornitore contraente non potrà può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
3. Il contraente espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall’Amministrazione, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell’esecutore maggiori oneri.
4. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Contraente se non sia stata approvata dall’Amministrazione.
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MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA. 1. Le modifiche, nonché modifiche e le varianti, del contratto saranno autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento.
2. Il contratto potrà essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all’artvarianti sono regolate dall’art. 106 D.Lgsdel Codice. n. 50/2016 e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.
3. Ai sensi dell’art. 106, comma 12, D.Lgs. n. 50/2016, la FondazioneLa Regione, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contrattodell'importo contrattuale, potrà può imporre al Fornitore contraente l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel presente contrattodel medesimo. In tal caso il Fornitore contraente non potrà può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Il contraente espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla Regione, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell’esecutore maggiori oneri. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Contraente se non sia stata approvata dalla Regione.
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Samples: Service Agreement