MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO Clausole campione

MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO. Ogni modifica consensuale delle condizioni e dei termini del contratto sottoscritto con l'affidatario richiede la forma scritta, a pena di nullità. L'affidatario non potrà pertanto introdurre unilateralmente alcuna variazione o modifica al contratto. Le modifiche in corso di esecuzione del contratto sono disciplinate ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 106 del Codice. La Provincia, qualora nel corso dell'esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni di cui all'art. 3 del presente Capitolato, fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, si riserva di imporre all'affidatario l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto (cd quinto d'obbligo).
MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’affidatario se non è disposta dal responsabile dell’esecuzione e preventivamente autorizzata dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP) nel rispetto delle condizioni e dei limiti di seguito descritti. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il RUP lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino della situazione originaria preesistente. Il Comune può disporre variazioni al contratto senza una nuova procedura di affidamento, a norma dell’articolo 106 del D. Lgs. 50/2016, nei seguenti casi :
MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO. Ogni modifica o variante alle prestazioni oggetto del contratto - che si dovessero rendere necessarie anche a seguito di precise disposizioni legislative, e/o regolamentari, che dovessero coinvolgere l’Autorità, nonché in relazione a proprie e motivate esigenze organizzative - si intende disciplinata dalle disposizioni di cui all’art. 106 del Codice per quanto applicabile all’appalto in oggetto. Qualora nel corso di esecuzione del contratto occorresse un aumento od una diminuzione delle quantità previste nel precedente art. 1, l’Affidatario sarà obbligato a fornirle alle medesime condizioni, prezzi e patti previsti nel contratto, fino a variazioni che rientrino entro il 20% dell’importo dell’appalto, senza diritto ad alcuna indennità, ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove forniture. In tal caso verrà data, con congruo preavviso a cura dell’Autorità, comunicazione scritta all’Affidatario che sarà tenuto a fornire quanto richiesto nei tempi e nei modi e per il periodo indicato nella comunicazione.
MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal responsabile dell'esecuzione e preventivamente autorizzata dal responsabile del procedimento nel rispetto delle condizioni e dei limiti di seguito descritti. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il R.U.P. lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente. Si prevede che la stazione appaltante possa disporre variazioni al contratto, senza una nuova procedura di affidamento, a norma dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, nei seguenti casi:
MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO. 1. Durante il periodo di validità della presente convenzione, potranno essere concordate, modifiche ai termini del rapporto contrattuale ritenute necessarie od opportune per il migliore svolgimento del servizio di Tesoreria o che si rendessero indispensabili anche a seguito di nuove disposizioni normative e/o disponibilità di nuovi mezzi tecnologici.
MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO. Ogni modifica consensuale delle condizioni e dei termini del contratto sottoscritto con l'affidatario richiede la forma scritta, a pena di nullità. L'affidatario non potrà pertanto introdurre unilateralmente alcuna variazione o modifica al contratto. Le modifiche in corso di esecuzione del contratto sono disciplinate ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 106 del Codice.
MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO. Nessuna variazione o modifica del contratto può essere introdotta dall’esecutore, se non preventivamente autorizzata per iscritto dal Responsabile del Procedimento. Le modifiche non previamente autorizzate non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove si ritenga opportuno, sarà a carico dell’esecutore il ripristino della situazione preesistente.
MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’Impresa aggiudicataria, se non disposta dall’Amministrazione Comunale nel rispetto delle condizioni e dei limiti di seguito descritti. Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Comune lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell’esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del responsabile dell’esecuzione del contratto. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di disporre variazioni al contratto nei seguenti casi: • per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; • per cause impreviste e imprevedibili non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di scelta del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, rilevanti miglioramenti nella qualità delle prestazioni oggetto dell’affidamento; • per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei servizi affidati verificatisi in corso di esecuzione del contratto. Sono inoltre ammesse, nell’esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. Le varianti di cui al presente comma sono approvate dalla stazione appaltante. In ogni caso l’esecutore ha l’obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il responsabile del procedimento abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell’esecutore maggiori oneri. L’esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui al presente articolo alle stesse condizioni previste dal contratto. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di chiedere all’Impresa aggiudicataria, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D. Lgs. n.50/2016, una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell’importo complessivo del contratto, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativ...
MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’aggiudicatario se non è disposta dal responsabile dell’esecuzione e preventivamente autorizzata dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Comune, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre all’aggiudicatario l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’aggiudicatario non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Nel caso in cui la variazione superi tale limite, il Comune procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell’affidatario. In ogni caso l’aggiudicatario ha l’obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal Comune e che il responsabile dell’esecuzione abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell’aggiudicatario maggiori oneri.
MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO. Nessuna variazione o modifica del contratto può essere introdotta dall’esecutore; per eventuali varianti introdotte dalla stazione appaltante trova applicazione l’art.106 D.Lgs. 50/2016.