MODIFICHE E VARIANTI. 9.4.1. La Committente potrà richiedere all’Appaltatore, che vi sarà tenuto, tutte le variazioni che saranno ritenute eventualmente necessarie allo svolgimento del Servizio. 9.4.2. In tal caso l’Appaltatore entro il termine di 10 giorni dall’avvenuto ricevimento della richiesta scritta da parte della Committente, secondo le modalità di cui al precedente art. 5, sarà tenuto a comunicare per iscritto alla Committente medesima una proposta contenente la fattibilità tecnico economica della variante richiesta con l’evidenza delle relative motivazioni, nonché l’indicazione di termini, tempistiche e modalità di esecuzione. La proposta dovrà contenere, altresì, il preventivo degli eventuali costi da sostenere. 9.4.3. La Committente potrà accettare la proposta mediante la redazione di un accordo aggiuntivo al Contratto nel quale saranno recepite le modifiche intervenute ed approvate. 9.4.4. Fino al momento della conclusione del suddetto accordo, l’Appaltatore dovrà continuare ad eseguire la prestazione secondo quanto previsto nel Contratto. 9.4.5. Le variazioni non accettate formalmente dalla Committente ovvero effettuate senza il rispetto delle prescrizioni di cui sopra non daranno titolo a pagamenti e/o rimborsi e/o indennizzi e comporteranno in ogni caso l’obbligo di eseguire la prestazione secondo quanto previsto dal Contratto. 9.4.6. Qualora si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'Appaltatore sarà tenuto ad eseguirle alle stesse condizioni previste nel contratto originario. 9.4.7. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’Appaltatore, se non è previamente autorizzata dalla Committente.
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MODIFICHE E VARIANTI. 9.4.122.1. La Committente potrà richiedere all’Appaltatore, che vi sarà tenuto, tutte le variazioni che saranno ritenute eventualmente necessarie allo svolgimento del Servizioper la realizzazione dell’Opera in ragione di sopravvenute esigenze o errori progettuali.
9.4.222.2. In tal caso l’Appaltatore entro il termine di 10 giorni dall’avvenuto ricevimento della richiesta scritta da parte della Committente, secondo le modalità di cui al precedente art. 57, sarà tenuto a comunicare per iscritto alla Committente medesima una proposta contenente la fattibilità tecnico economica della variante modifica e/o della variazione richiesta con l’evidenza delle relative motivazioni, nonché l’indicazione di termini, tempistiche e modalità di esecuzione. La proposta dovrà contenere, altresì, il preventivo degli eventuali costi da sostenere.
9.4.322.3. La Committente potrà accettare la proposta mediante la redazione di un accordo atto aggiuntivo al Contratto nel quale saranno recepite le modifiche intervenute ed approvate.
9.4.422.4. Fino al momento della conclusione del suddetto accordo, l’Appaltatore dovrà continuare ad eseguire la prestazione secondo quanto previsto nel Contratto.
9.4.522.5. Le variazioni non accettate formalmente dalla Committente ovvero effettuate senza il rispetto delle prescrizioni di cui sopra non daranno titolo a pagamenti e/o rimborsi e/o indennizzi e comporteranno in ogni caso l’obbligo di eseguire la prestazione secondo quanto previsto dal Contratto.
9.4.622.6. Qualora si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'Appaltatore sarà tenuto ad eseguirle alle stesse condizioni previste nel contratto originario.
9.4.722.7. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’Appaltatore, se non è previamente autorizzata dalla Committente.
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Samples: Contract for Works, Contract for Works
MODIFICHE E VARIANTI. 9.4.17.7.1. La Committente potrà si riserva la facoltà di richiedere all’Appaltatoreal Fornitore, che vi sarà tenutonon potrà rifiutarsi, tutte variazioni finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del Contratto, nei limiti e con le variazioni che saranno ritenute eventualmente necessarie allo svolgimento modalità di cui all’art. 106 del ServizioD.lgs. 50/2016.
9.4.27.7.2. In tal caso l’Appaltatore il Fornitore entro il termine di 10 giorni dall’avvenuto ricevimento della richiesta scritta da parte della Committente, secondo le modalità di cui al precedente art. 5, sarà tenuto a comunicare per iscritto alla Committente medesima una proposta contenente la fattibilità tecnico economica della variante modifica e/o della variazione richiesta con l’evidenza delle relative motivazioni, nonché l’indicazione di termini, tempistiche e modalità di esecuzione. La proposta dovrà contenere, altresì, il preventivo degli eventuali costi da sostenere.
9.4.37.7.3. La Committente potrà accettare la proposta mediante la redazione di un accordo atto aggiuntivo al Contratto contratto originario nel quale saranno recepite le modifiche intervenute ed approvate.
9.4.47.7.4. Fino al momento della conclusione del suddetto accordo, l’Appaltatore il Fornitore dovrà continuare ad eseguire la prestazione secondo quanto previsto nel Contratto.
9.4.57.7.5. Le variazioni non accettate formalmente dalla Committente ovvero effettuate senza il rispetto delle prescrizioni di cui sopra non daranno titolo a pagamenti e/o rimborsi e/o indennizzi e comporteranno in ogni caso l’obbligo di eseguire la prestazione secondo quanto previsto dal Contratto.
9.4.67.7.6. Qualora Ai sensi di quanto previsto all’art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, qualora si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'Appaltatore il Fornitore sarà tenuto ad eseguirle alle stesse condizioni previste nel contratto originario.
9.4.77.7.7. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’Appaltatoredal Fornitore, se non è previamente autorizzata dalla Committente, e comunque solo in presenza dei presupposti e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all’art. 106 del D. Lgs. 50/2016.
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Samples: Capitolato Generale d'Appalto Per Forniture, Capitolato Generale d'Appalto Per Forniture
MODIFICHE E VARIANTI. 9.4.17.7.1. La Committente potrà si riserva la facoltà di richiedere all’Appaltatoreal Fornitore, che vi sarà tenutonon potrà rifiutarsi, tutte le variazioni che saranno ritenute eventualmente necessarie allo svolgimento finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del ServizioContratto.
9.4.27.7.2. In tal caso l’Appaltatore il Fornitore entro il termine di 10 giorni dall’avvenuto ricevimento della richiesta scritta da parte della Committente, secondo le modalità di cui al precedente art. 5, sarà tenuto a comunicare per iscritto alla Committente medesima una proposta contenente la fattibilità tecnico economica della variante modifica e/o della variazione richiesta con l’evidenza delle relative motivazioni, nonché l’indicazione di termini, tempistiche e modalità di esecuzione. La proposta dovrà contenere, altresì, il preventivo degli eventuali costi da sostenere.
9.4.37.7.3. La Committente potrà accettare la proposta mediante la redazione di un accordo aggiuntivo al Contratto contratto originario nel quale saranno recepite le modifiche intervenute ed approvate.
9.4.47.7.4. Fino al momento della conclusione del suddetto accordo, l’Appaltatore il Fornitore dovrà continuare ad eseguire la prestazione secondo quanto previsto nel Contratto.
9.4.57.7.5. Le variazioni non accettate formalmente dalla Committente ovvero effettuate senza il rispetto delle prescrizioni di cui sopra non daranno titolo a pagamenti e/o rimborsi e/o indennizzi e comporteranno in ogni caso l’obbligo di eseguire la prestazione secondo quanto previsto dal Contratto.
9.4.67.7.6. Qualora si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'Appaltatore il Fornitore sarà tenuto ad eseguirle alle stesse condizioni previste nel contratto originario.
9.4.77.7.7. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’Appaltatoredal Fornitore, se non è previamente autorizzata dalla Committente.
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MODIFICHE E VARIANTI. 9.4.123.1. La Committente potrà richiedere all’Appaltatore, che vi sarà tenuto, tutte le variazioni che saranno ritenute eventualmente necessarie allo svolgimento dei lavori, nei limiti e con le modalità di cui all’art. 106 del ServizioD.lgs. 50/2016.
9.4.223.2. In tal caso l’Appaltatore entro il termine di 10 giorni dall’avvenuto ricevimento della richiesta scritta da parte della Committente, secondo le modalità di cui al precedente art. 57, sarà tenuto a comunicare per iscritto alla Committente medesima una proposta contenente la fattibilità tecnico economica della variante modifica e/o della variazione richiesta con l’evidenza delle relative motivazioni, nonché l’indicazione di termini, tempistiche e modalità di esecuzione. La proposta dovrà contenere, altresì, il preventivo degli eventuali costi da sostenere.
9.4.323.3. La Committente potrà accettare la proposta mediante la redazione di un accordo atto aggiuntivo al Contratto contratto originario nel quale saranno recepite le modifiche intervenute ed approvate.
9.4.423.4. Fino al momento della conclusione del suddetto accordo, l’Appaltatore dovrà continuare ad eseguire la prestazione secondo quanto previsto nel Contratto.
9.4.523.5. Le variazioni non accettate formalmente dalla Committente ovvero effettuate senza il rispetto delle prescrizioni di cui sopra non daranno titolo a pagamenti e/o rimborsi e/o indennizzi e comporteranno in ogni caso l’obbligo di eseguire la prestazione secondo quanto previsto dal Contratto.
9.4.623.6. Qualora Ai sensi di quanto previsto all’art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, qualora si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'Appaltatore sarà tenuto ad eseguirle alle stesse condizioni previste nel contratto originario.
9.4.723.7. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’Appaltatore, se non è previamente autorizzata dalla Committente, e comunque solo in presenza dei presupposti e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all’art. 106 del D. Lgs. 50/2016.
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Samples: Capitolato Generale d'Appalto Per Lavori, Capitolato Generale d'Appalto Per Lavori
MODIFICHE E VARIANTI. 9.4.1. La Committente potrà richiedere all’Appaltatore, che vi sarà tenuto, tutte le variazioni che saranno ritenute eventualmente necessarie allo svolgimento del Servizio.
9.4.2dei lavori. In tal caso l’Appaltatore entro il termine di 10 giorni dall’avvenuto ricevimento della richiesta scritta da parte della Committente, secondo le modalità di cui al precedente art. 57, sarà tenuto a comunicare per iscritto alla Committente medesima una proposta contenente la fattibilità tecnico economica della variante modifica e/o della variazione richiesta con l’evidenza delle relative motivazioni, nonché l’indicazione di termini, tempistiche e modalità di esecuzione. La proposta dovrà contenere, altresì, il preventivo degli eventuali dei costi da sostenere.
9.4.3, i quali, qualora la variazione proposta rientri entro il limite del 20% del valore del Contratto, dovranno essere contabilizzati secondo i prezzi e le condizioni previsti in Contratto. La Committente potrà accettare la proposta mediante la redazione di un accordo atto aggiuntivo al Contratto contratto originario nel quale saranno recepite le modifiche intervenute ed approvate.
9.4.4. Fino al momento della conclusione del suddetto accordo, l’Appaltatore dovrà continuare ad eseguire la prestazione secondo quanto previsto nel Contratto.
9.4.5. Le variazioni non accettate formalmente dalla Committente ovvero effettuate senza il rispetto delle prescrizioni di cui sopra non daranno titolo a pagamenti e/o rimborsi e/o indennizzi e comporteranno in ogni caso l’obbligo di eseguire la prestazione secondo quanto previsto dal Contratto.
9.4.6. Qualora si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza In ogni caso le varianti richieste dalla Committente non potranno superare il limite del quinto dell'importo del contratto, l'Appaltatore sarà tenuto ad eseguirle alle stesse condizioni previste nel contratto originario.
9.4.7valore complessivo del Contratto. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’Appaltatore, se non è previamente autorizzata dalla Committente, e comunque solo in presenza dei presupposti e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all’art. 106 del D. Lgs. 50/2016.
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MODIFICHE E VARIANTI. 9.4.17.7.1. La Committente potrà si riserva la facoltà di richiedere all’Appaltatoreal Fornitore, che vi sarà tenutonon potrà rifiutarsi, tutte le variazioni che saranno ritenute eventualmente necessarie allo svolgimento finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del Servizio.
9.4.2. In tal caso l’Appaltatore entro il termine di 10 giorni dall’avvenuto ricevimento della richiesta scritta da parte della Committente, secondo le modalità di cui al precedente art. 5, sarà tenuto a comunicare per iscritto alla Committente medesima una proposta contenente la fattibilità tecnico economica della variante richiesta con l’evidenza delle relative motivazioni, nonché l’indicazione di termini, tempistiche e modalità di esecuzione. La proposta dovrà contenere, altresì, il preventivo degli eventuali costi da sostenere.
9.4.3. La Committente potrà accettare la proposta mediante la redazione di un accordo aggiuntivo al Contratto nel quale saranno recepite le modifiche intervenute ed approvate.
9.4.4. Fino al momento della conclusione del suddetto accordo, l’Appaltatore dovrà continuare ad eseguire la prestazione secondo quanto previsto nel Contratto.
9.4.57.7.2. Qualora le variazioni in aumento siano contenute entro il limite del 20% dell’importo complessivo del Contratto, il Fornitore si obbliga a praticare gli stessi prezzi e condizioni previsti dal medesimo.
7.7.3. Nel caso in cui le variazioni superino la quota su indicata, le Parti di comune accordo valuteranno le differenze di prezzo e in generale i nuovi termini contrattuali e/o l’eventuale indennizzo.
7.7.4. Eventuali variazioni che incidano in diminuzione sulla consistenza economica del Contratto non daranno diritto ad alcun indennizzo.
7.7.5. E’ fatto divieto al Fornitore di apportare alcuna variazione, di qualsivoglia tipologia e/o entità al Contratto.
7.7.6. Le variazioni non accettate formalmente preventivamente autorizzate dalla Committente ovvero effettuate senza il rispetto delle prescrizioni di cui sopra non daranno danno titolo a pagamenti e/o rimborsi e/o indennizzi e comporteranno comportano in ogni caso l’obbligo di eseguire la prestazione secondo quanto previsto dal Contratto.
9.4.67.7.7. Qualora si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza In ogni caso le varianti richieste dalla Committente non potranno superare il limite del quinto dell'importo del contratto, l'Appaltatore sarà tenuto ad eseguirle alle stesse condizioni previste nel contratto originariovalore complessivo del Contratto.
9.4.77.7.8. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’Appaltatore, se non è previamente autorizzata dalla Committente, e comunque solo in presenza dei presupposti e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all’art. 106 del D. Lgs. 50/2016.
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MODIFICHE E VARIANTI. 9.4.17.7.1. La Committente potrà si riserva la facoltà di richiedere all’Appaltatoreal Fornitore, che vi sarà tenutonon potrà rifiutarsi, tutte variazioni finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del Contratto, nei limiti e con le variazioni che saranno ritenute eventualmente necessarie allo svolgimento modalità di cui all’art. 120 del ServizioD.lgs. 36/2023.
9.4.27.7.2. In tal caso l’Appaltatore il Fornitore entro il termine di 10 giorni dall’avvenuto ricevimento della richiesta scritta da parte della Committente, secondo le modalità di cui al precedente art. 5, sarà tenuto a comunicare per iscritto alla Committente medesima una proposta contenente la fattibilità tecnico economica della variante modifica e/o della variazione richiesta con l’evidenza delle relative motivazioni, nonché l’indicazione di termini, tempistiche e modalità di esecuzione. La proposta dovrà contenere, altresì, il preventivo degli eventuali costi da sostenere.
9.4.37.7.3. La Committente potrà accettare la proposta mediante la redazione di un accordo atto aggiuntivo al Contratto contratto originario nel quale saranno recepite le modifiche intervenute ed approvate.
9.4.47.7.4. Fino al momento della conclusione del suddetto accordo, l’Appaltatore il Fornitore dovrà continuare ad eseguire la prestazione secondo quanto previsto nel Contratto.
9.4.57.7.5. Le variazioni non accettate formalmente dalla Committente ovvero effettuate senza il rispetto delle prescrizioni di cui sopra non daranno titolo a pagamenti e/o rimborsi e/o indennizzi e comporteranno in ogni caso l’obbligo di eseguire la prestazione secondo quanto previsto dal Contratto.
9.4.67.7.6. Qualora Ai sensi di quanto previsto all’art. 120, comma 9, del D.Lgs. 36/2023, qualora si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'Appaltatore il Fornitore sarà tenuto ad eseguirle alle stesse condizioni previste nel contratto originario.
9.4.77.7.7. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’Appaltatoredal Fornitore, se non è previamente autorizzata dalla Committente, e comunque solo in presenza dei presupposti e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all’art. 120 del D. Lgs. 36/2023.
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Samples: Capitolato Generale d'Appalto
MODIFICHE E VARIANTI. 9.4.123.1. La Committente potrà richiedere all’Appaltatore, che vi sarà tenuto, tutte le variazioni che saranno ritenute eventualmente necessarie allo svolgimento dei lavori, nei limiti e con le modalità di cui all’art. 120 del ServizioD.lgs. 36/2023.
9.4.223.2. In tal caso l’Appaltatore entro il termine di 10 giorni dall’avvenuto ricevimento della richiesta scritta da parte della Committente, secondo le modalità di cui al precedente art. 57, sarà tenuto a comunicare per iscritto alla Committente medesima una proposta contenente la fattibilità tecnico economica della variante modifica e/o della variazione richiesta con l’evidenza delle relative motivazioni, nonché l’indicazione di termini, tempistiche e modalità di esecuzione. La proposta dovrà contenere, altresì, il preventivo degli eventuali costi da sostenere.
9.4.323.3. La Committente potrà accettare la proposta mediante la redazione di un accordo atto aggiuntivo al Contratto contratto originario nel quale saranno recepite le modifiche intervenute ed approvate.
9.4.423.4. Fino al momento della conclusione del suddetto accordo, l’Appaltatore dovrà continuare ad eseguire la prestazione secondo quanto previsto nel Contratto.
9.4.523.5. Le variazioni non accettate formalmente dalla Committente ovvero effettuate senza il rispetto delle prescrizioni di cui sopra non daranno titolo a pagamenti e/o rimborsi e/o indennizzi e comporteranno in ogni caso l’obbligo di eseguire la prestazione secondo quanto previsto dal Contratto.
9.4.623.6. Qualora Ai sensi di quanto previsto all’art. 120, comma 9 del D.Lgs. 36/2023, qualora si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'Appaltatore sarà tenuto ad eseguirle alle stesse condizioni previste nel contratto originario.
9.4.723.7. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’Appaltatore, se non è previamente autorizzata dalla Committente, e comunque solo in presenza dei presupposti e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all’art. 120 del D. Lgs. 36/2023.
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Samples: Capitolato Generale d'Appalto
MODIFICHE E VARIANTI. 9.4.1. La Committente potrà richiedere all’Appaltatore, che vi sarà tenuto, tutte le variazioni che saranno ritenute eventualmente necessarie allo svolgimento del Servizioservizio, nei limiti e con le modalità di cui all’art. 106 del D.lgs. 50/2016.
9.4.2. In tal caso l’Appaltatore entro il termine di 10 giorni dall’avvenuto ricevimento della richiesta scritta da parte della Committente, secondo le modalità di cui al precedente art. 5, sarà tenuto a comunicare per iscritto alla Committente medesima una proposta contenente la fattibilità tecnico economica della variante modifica e/o della variazione richiesta con l’evidenza delle relative motivazioni, nonché l’indicazione di termini, tempistiche e modalità di esecuzione. La proposta dovrà contenere, altresì, il preventivo degli eventuali costi da sostenere.
9.4.3. La Committente potrà accettare la proposta mediante la redazione di un accordo atto aggiuntivo al Contratto contratto originario nel quale saranno recepite le modifiche intervenute ed approvate.
9.4.4. Fino al momento della conclusione del suddetto accordo, l’Appaltatore dovrà continuare ad eseguire la prestazione secondo quanto previsto nel Contratto.
9.4.5. Le variazioni non accettate formalmente dalla Committente ovvero effettuate senza il rispetto delle prescrizioni di cui sopra non daranno titolo a pagamenti e/o rimborsi e/o indennizzi e comporteranno in ogni caso l’obbligo di eseguire la prestazione secondo quanto previsto dal Contratto.
9.4.6. Qualora Ai sensi di quanto previsto all’art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, qualora si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'Appaltatore sarà tenuto ad eseguirle alle stesse condizioni previste nel contratto originario.
9.4.7. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’Appaltatore, se non è previamente autorizzata dalla Committente, e comunque solo in presenza dei presupposti e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all’art. 106 del D. Lgs. 50/2016.
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MODIFICHE E VARIANTI. 9.4.1. La Committente potrà richiedere all’Appaltatore, che vi sarà tenuto, tutte le variazioni che saranno ritenute eventualmente necessarie allo svolgimento del Servizioservizio, nei limiti e con le modalità di cui all’art. 120 del D.Lgs. 36/2023.
9.4.2. In tal caso l’Appaltatore entro il termine di 10 giorni dall’avvenuto ricevimento della richiesta scritta da parte della Committente, secondo le modalità di cui al precedente art. 5, sarà tenuto a comunicare per iscritto alla Committente medesima una proposta contenente la fattibilità tecnico economica della variante modifica e/o della variazione richiesta con l’evidenza delle relative motivazioni, nonché l’indicazione di termini, tempistiche e modalità di esecuzione. La proposta dovrà contenere, altresì, il preventivo degli eventuali costi da sostenere.
9.4.3. La Committente potrà accettare la proposta mediante la redazione di un accordo atto aggiuntivo al Contratto contratto originario nel quale saranno recepite le modifiche intervenute ed approvate.
9.4.4. Fino al momento della conclusione del suddetto accordo, l’Appaltatore dovrà continuare ad eseguire la prestazione secondo quanto previsto nel Contratto.
9.4.5. Le variazioni non accettate formalmente dalla Committente ovvero effettuate senza il rispetto delle prescrizioni di cui sopra non daranno titolo a pagamenti e/o rimborsi e/o indennizzi e comporteranno in ogni caso l’obbligo di eseguire la prestazione secondo quanto previsto dal Contratto.
9.4.6. Qualora Ai sensi di quanto previsto all’art. 120, comma 9, del D.Lgs. 36/2023, qualora si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'Appaltatore sarà tenuto ad eseguirle alle stesse condizioni previste nel contratto originario.
9.4.7. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’Appaltatore, se non è previamente autorizzata dalla Committente, e comunque solo in presenza dei presupposti e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all’art. 120 del D.Lgs. 36/2023.
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Samples: Capitolato Generale d'Appalto