Morte. Qualora l’Infortunio abbia come conseguenza la morte dell’Assicurato, la Società corrisponde la Somma assicurata ai beneficiari o, in difetto di individuazione, agli eredi legittimi o testamentari. L’Indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente per Infortunio; tuttavia, se dopo il pagamento dell’Indennizzo per invalidità permanente e in conseguenza del medesimo Infortunio, l’Assicurato muore entro 2 (due) anni dall’Infortunio (anche se nel frattempo la Polizza sia scaduta), la Società corrisponde ai beneficiari la differenza tra l’Indennizzo pagato e la Somma assicurata per il caso morte, se questa è maggiore, senza chiedere il rimborso in caso contrario. Qualora in conseguenza di un medesimo evento si verifichi la morte dell’Assicurato unitamente a quella del rispettivo coniuge o convivente more uxorio, le quote di Xxxxxxxxxx spettanti a termini di Contratto ai figli minori o portatori di handicap dell’Assicurato verranno raddoppiate restando però inteso che il maggiore esborso della Società non potrà comunque superare l’importo complessivo di € 200.000 (euroduecentomila) qualunque sia il numero dei beneficiari minorenni o portatori di handicap.
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Samples: Polizza r.c. Auto, Polizza r.c. Auto (Altri Veicoli), Polizza r.c. Auto (Altri Veicoli)
Morte. Qualora l’Infortunio abbia come conseguenza la morte dell’Assicurato, la Società corrisponde la Somma assicurata ai beneficiari o, in difetto di individuazione, agli eredi legittimi o testamentari. L’Indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente per Infortunio; tuttavia, se dopo il pagamento dell’Indennizzo per invalidità permanente e in conseguenza del medesimo Infortunio, l’Assicurato muore entro 2 (due) anni dall’Infortunio (anche se nel frattempo la Polizza sia scaduta), la Società corrisponde ai beneficiari la differenza tra l’Indennizzo pagato e la Somma assicurata per il caso morte, se questa è maggiore, senza chiedere il rimborso in caso contrario. Qualora in conseguenza di un medesimo evento si verifichi la morte dell’Assicurato unitamente a quella del rispettivo coniuge o convivente more uxorio, le quote di Xxxxxxxxxx Indennizzo spettanti a termini di Contratto ai figli minori o portatori di handicap dell’Assicurato verranno raddoppiate restando però inteso che il maggiore esborso della Società non potrà comunque superare l’importo complessivo di € 200.000 100.000 (euroduecentomilaeurocentomila) qualunque sia il numero dei beneficiari minorenni o portatori di handicap.
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Samples: Polizza r.c. Auto, Assicurazione Responsabilità Civile Auto
Morte. Qualora l’Infortunio abbia come Se l’Assicurato muore entro 2 anni dal giorno dell’infortunio, in conseguenza di questo, l’Impresa liquida la morte dell’Assicurato, la Società corrisponde la Somma somma assicurata ai beneficiari obeneficiari. Qualora nel medesimo sinistro si verifichi la commorienza dell’Assicurato e del co- niuge o del convivente more uxorio, in difetto l’indennizzo spettante ai figli conviventi minori o riconosciuti invalidi civili con percentuale pari o superiore al 60% viene aumen- tato del 50% fino ad un indennizzo globale massimo di individuazione, agli eredi legittimi o testamentari€ 260.000. L’Indennizzo per il caso di morte L’indennizzo non è cumulabile con quello per invalidità permanente per Infortuniopermanente; tuttavia, se dopo il pagamento dell’Indennizzo dell’indennizzo per invalidità permanente e permanente, ma entro 2 anni dal giorno dell’infortunio ed in conseguenza del medesimo Infortuniodi questo, l’Assicurato muore entro 2 (due) anni dall’Infortunio (anche se nel frattempo la Polizza sia scaduta)muore, la Società corrisponde l’Impresa cor- risponde ai beneficiari la differenza tra l’Indennizzo l’indennizzo pagato e la Somma somma assicurata per il caso morte, se ove questa è sia maggiore. Se il corpo dell’Assicurato non viene ritrovato, senza chiedere il rimborso in caso contrariol’Impresa liquida ai beneficiari la somma assicurata dopo sei mesi dalla presentazione dell’istanza di morte presunta, come previsto dagli artt. 60 e 62 del Codice Civile. Qualora in conseguenza risulti che l’Assicurato sia vivo dopo che l’Impresa ha pagato l’indennizzo, quest’ultima ha diritto alla restituzione, da parte dei beneficiari, della somma loro pa- gata. L’Assicurato avrà così diritto all’indennizzo spettante ai sensi di un medesimo evento si verifichi la morte dell’Assicurato unitamente a quella del rispettivo coniuge o convivente more uxorio, le quote di Xxxxxxxxxx spettanti a termini di Contratto ai figli minori o portatori di handicap dell’Assicurato verranno raddoppiate restando però inteso che il maggiore esborso della Società non potrà comunque superare l’importo complessivo di € 200.000 (euroduecentomila) qualunque sia il numero dei beneficiari minorenni o portatori di handicappolizza per altri casi eventualmente assicurati.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Per Motocicli E Ciclomotori
Morte. Qualora La garanzia riguarda l’Infortunio abbia che ha come conseguenza la morte dell’Assicurato. La garanzia è prestata anche se la morte si verifica successivamente alla scadenza del contrat- to, la Società corrisponde la Somma assicurata ai beneficiari o, in difetto di individuazione, agli eredi legittimi o testamentarima comunque entro 2 anni dal giorno dell’Infortunio. L’Indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello l’Indennizzo spettante per invalidità permanente per Infortunio; tuttaviaInvalidità perma- nente. Tuttavia, se dopo il pagamento dell’Indennizzo l’Indennizzo per invalidità permanente e in conseguenza del medesimo InfortunioInvalidità Permanente è stato pagato, ma l’Assicurato muore entro 2 (due) anni dall’Infortunio (anche se nel frattempo la Polizza sia scaduta)dal giorno dell’Infortunio e in conseguenza di questo, la Società corrisponde ai beneficiari la i Beneficiari, o in difetto di designa- zione gli eredi, hanno diritto alla differenza tra la somma che spetta loro per la morte dell’Assi- curato e l’Indennizzo già pagato e la Somma assicurata all’Assicurato per il caso mortel’Invalidità Permanente, se questa è maggiore, senza chiedere il rimborso in inferiore. Nel caso contrario. contrario non sono tenuti a restituire la differenza.
A.1) Supervalutazione futuro protetto Qualora in conseguenza di un medesimo evento si verifichi la morte dell’Assicurato unitamente unitamen- te a quella del rispettivo coniuge o convivente more uxorio, le quote di Xxxxxxxxxx spettanti a termini di Contratto contratto ai figli minori o portatori di handicap dell’Assicurato verranno raddoppiate restando però inteso che il maggiore esborso della Società non potrà comunque superare l’importo l’im- porto complessivo di € 200.000 (euroduecentomila) 200.000,00 qualunque sia il numero dei beneficiari Beneficiari minorenni o portatori porta- tori di handicap.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile Autoveicoli
Morte. Qualora l’Infortunio abbia come conseguenza la morte dell’Assicurato, la Società corrisponde la Somma assicurata ai beneficiari o, in difetto di individuazione, agli eredi legittimi o testamentari. L’Indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente per Infortunio; tuttavia, se dopo il pagamento dell’Indennizzo per invalidità permanente e in conseguenza del medesimo Infortunio, l’Assicurato muore entro 2 (due) anni dall’Infortunio (anche se nel frattempo la Polizza sia scaduta), la Società corrisponde ai beneficiari la differenza tra l’Indennizzo pagato e la Somma assicurata per il caso morte, se questa è maggiore, senza chiedere il rimborso in caso contrario. Qualora in conseguenza di un medesimo evento si verifichi la morte dell’Assicurato unitamente a quella del rispettivo coniuge o convivente more uxorio, le quote di Xxxxxxxxxx Indennizzo spettanti a termini di Contratto ai figli minori o portatori di handicap dell’Assicurato verranno raddoppiate restando però inteso che il maggiore esborso della Società non potrà comunque superare l’importo complessivo di € 200.000 (euroduecentomila) qualunque sia il numero dei beneficiari minorenni o portatori di handicap.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile E Altre Garanzie Di Motocicli E Ciclomotori
Morte. Qualora l’Infortunio abbia come conseguenza Se l’Assicurato muore entro due anni dal giorno dell’infortunio, Reale Mutua liquida la morte dell’Assicurato, la Società corrisponde la Somma somma assicurata ai beneficiari obeneficiari. Qualora nel medesimo sinistro si verifichi la commorienza dell’Assicurato e del consorte, in difetto l’indennizzo spettante ai figli conviventi minori o riconosciuti invalidi civili con percentuale pari o superiore al 60% viene aumentato del 50% fino a un indennizzo globale di individuazione, agli eredi legittimi o testamentari€ 260.000. L’Indennizzo per il caso di morte L’indennizzo non è cumulabile con quello per invalidità permanente per Infortuniopermanente; tuttavia, se dopo il pagamento dell’Indennizzo dell’indennizzo per invalidità permanente e permanente, ma entro due anni dal giorno dell’infortunio ed in conseguenza del medesimo Infortuniodi questo, l’Assicurato muore entro 2 (due) anni dall’Infortunio (anche se nel frattempo la Polizza sia scaduta)muore, la Società Reale Mutua corrisponde ai beneficiari la differenza tra l’Indennizzo fra l’indennizzo pagato e la Somma somma assicurata per il caso di morte, se ove questa sia maggiore. Se il corpo dell’Assicurato non viene ritrovato, Reale Mutua liquida ai beneficiari la somma assicurata dopo sei mesi dalla presentazione dell’istanza di morte presunta, come previsto dagli artt. 60 e 62 del Codice Civile. Se risulta che l’Assicurato è maggiorevivo dopo che Reale Mutua ha pagato l’indennizzo, senza chiedere il rimborso in caso contrarioquest’ultima ha diritto alla restituzione, da parte dei beneficiari, della somma loro pagata. Qualora in conseguenza L’Assicurato avrà così diritto all’indennizzo spettante ai sensi di un medesimo evento si verifichi la morte dell’Assicurato unitamente a quella del rispettivo coniuge o convivente more uxorio, le quote di Xxxxxxxxxx spettanti a termini di Contratto ai figli minori o portatori di handicap dell’Assicurato verranno raddoppiate restando però inteso che il maggiore esborso della Società non potrà comunque superare l’importo complessivo di € 200.000 (euroduecentomila) qualunque sia il numero dei beneficiari minorenni o portatori di handicappolizza per altri casi eventualmente assicurati.
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Samples: Insurance Contract