Morte. La somma assicurata per il caso Morte viene liquidata dall’Assicuratore ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi in parti uguali, purché la morte dell’Assicurato risulti conseguente ad un infortunio risarcibile ai termini del presente Capitolato di polizza e questa si verifichi entro due anni dal giorno nel quale l’infortunio stesso è avvenuto.
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Morte. La somma assicurata per il caso Morte viene liquidata dall’Assicuratore dalla Società ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi in parti uguali, purché la morte dell’Assicurato risulti conseguente ad un infortunio risarcibile ai a termini del presente Capitolato di polizza e questa si verifichi entro due anni dal giorno nel quale l’infortunio stesso è avvenuto.
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Morte. La somma assicurata per il caso Morte viene liquidata dall’Assicuratore dalla Società ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi in parti uguali, purché la morte dell’Assicurato risulti conseguente conseguenti ad un infortunio risarcibile ai a termini del presente Capitolato di polizza e questa si verifichi entro due anni dal giorno nel quale l’infortunio stesso è avvenuto.
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Morte. La somma assicurata per il caso Morte viene liquidata dall’Assicuratore dalla Società ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi in parti uguali, purché la morte dell’Assicurato risulti conseguente ad un infortunio risarcibile ai termini del presente Capitolato di polizza e questa si verifichi entro due anni dal giorno nel quale l’infortunio stesso è avvenuto.
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Morte. La somma assicurata per il caso Morte viene liquidata dall’Assicuratore dalla Società ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi in parti uguali, purché la morte dell’Assicurato risulti conseguente conseguenti ad un infortunio risarcibile ai a termini del presente di Capitolato di polizza e questa si verifichi entro due anni dal giorno nel quale l’infortunio stesso è avvenuto.
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Morte. La somma assicurata per il caso Morte di morte è dovuta dalla Società soltanto se la morte derivante da infortunio, anche se successivamente alla scadenza del contratto, si verifica entro due anni dal giorno nel quale è avvenuto l’infortunio stesso. Tale somma viene liquidata dall’Assicuratore ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell’Assicurato in parti uguali, purché la morte dell’Assicurato risulti conseguente ad un infortunio risarcibile ai termini del presente Capitolato di polizza e questa si verifichi entro due anni dal giorno nel quale l’infortunio stesso è avvenuto.
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