Common use of Motivazioni Clause in Contracts

Motivazioni. Il 28 settembre 2022 la Direzione Centrale Logistica ed approvvigionamenti dell’Agenzia delle Entrate ha stipulato con ITALORTOPEDIA s.r.l. – avente sede legale in Xxxxxxxxxxxxxx (XX), Xxx Xxxxxx Xxxxx, 54, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 09076931212 - il contratto normativo prot. 2022/367468, relativo all’affidamento della fornitura di mascherine FFP3 (dispositivi di protezione individuale nei confronti del virus Sars Covid 19). Tale accordo quadro ha una valenza esclusivamente normativa, lasciando alla Direzione regionale fruitrice della fornitura il compito di stipulare successivamente con l’appaltatore un secondo contratto, avente carattere esecutivo. Poiché attualmente non è vigente alcuna Convenzione Consip avente quale oggetto la fornitura di mascherine FFP3, appare legittimo e necessario che la Direzione regionale della Lombardia formalizzi la propria adesione al predetto accordo quadro. Oggetto del contratto esecutivo è la fornitura di n. 500 (cinquecento) mascherine FFP3. Il massimale del contratto esecutivo sarà pari ad euro 94,00 (novantaquattro/00/) oltre I.V.A., sulla base di un prezzo unitario di euro 0,188 (zero/188) oltre I.V.A.. Il contratto esecutivo avrà efficacia dalla data di stipula al giorno 27 settembre 2023, data di scadenza dell’accordo quadro. La normativa vigente in materia di appalti prevede che il Dirigente responsabile dell’unità organizzativa (rappresentata nella fattispecie dalla Direzione regionale fruitrice della fornitura) nomini il Responsabile Unico del Procedimento e il Direttore dell’Esecuzione del Contratto esecutivo di prossima stipula. Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Statuto dell’Agenzia delle Entrate, aggiornato alla Delibera del Comitato di Gestione n. 7 dell’8 febbraio 2018 Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, aggiornato alla Delibera del Comitato di Gestione n. 44 del 13 novembre 2018

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Motivazioni. Il 28 settembre 2022 la In data 1 febbraio 2019 verrà a scadenza l’attuale contratto di manutenzione degli impianti tecnologici in essere presso questa Direzione Centrale Logistica ed approvvigionamenti dell’Agenzia delle Entrate ha stipulato con ITALORTOPEDIA s.r.lregionale. – avente sede legale in Xxxxxxxxxxxxxx (XX)Pertanto, Xxx Xxxxxx Xxxxx, 54, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 09076931212 - il contratto normativo prot. 2022/367468, relativo all’affidamento della fornitura di mascherine FFP3 (dispositivi di protezione individuale nei confronti del virus Sars Covid 19). Tale accordo quadro ha una valenza esclusivamente normativa, lasciando alla Direzione regionale fruitrice della fornitura il compito di stipulare successivamente con l’appaltatore un secondo contratto, avente carattere esecutivo. Poiché attualmente non è vigente alcuna Convenzione Consip avente quale oggetto la fornitura di mascherine FFP3, appare legittimo e necessario che la Direzione regionale della Lombardia formalizzi dispone l’avvio della presente procedura di affidamento ai sensi dell’art. 55, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 al fine di assicurare la propria adesione al predetto accordo quadrocontinuità dei servizi di manutenzione degli impianti tecnologici degli uffici che ne fanno capo. Oggetto del contratto esecutivo è la fornitura di n. 500 (cinquecento) mascherine FFP3. Il massimale del contratto esecutivo sarà pari ad euro 94,00 (novantaquattro/00/) oltre I.V.A., sulla base di un prezzo unitario di euro 0,188 (zero/188) oltre I.V.A.. Il contratto esecutivo avrà efficacia dalla data di stipula al giorno 27 settembre 2023, data di scadenza dell’accordo quadro. La normativa vigente in materia di appalti prevede Si precisa che il Dirigente responsabile dell’unità organizzativa (rappresentata nella fattispecie dalla presente provvedimento tiene altresì conto della delibera prot. n. 18603 dell’11 dicembre 2018 con la quale la Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Logistica ha determinato di procedere all’espletamento della gara europea a procedura aperta per l’affidamento in appalto del servizio di conduzione, presidio e manutenzione ordinaria programmata e non programmata per gli impianti tecnologici in uso presso gli immobili dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate - Riscossione, oltre minuto mantenimento edile. Quest’ultima procedura, di portata nazionale, risulta essere alquanto complessa, tra l’altro suddivisa in n. 11 Lotti e per una durata contrattuale di 48 mesi con opzione relativa ad un periodo di ulteriori 12 mesi. Ciò fa ragionevolmente presumere che la procedura centralizzata non sia completata entro i prossimi mesi e, pertanto, la Direzione regionale fruitrice ritiene opportuno espletare apposita gara per l’affidamento del servizio in oggetto a copertura del periodo di svolgimento della fornitura) nomini il Responsabile Unico gara nazionale per una durata di 12 mesi, prorogabile di ulteriori sei mesi. In linea con tale obiettivo, nella documentazione di gara sarà inserita apposita clausola di recesso unilaterale nell’ipotesi di affidamento del Procedimento e il Direttore dell’Esecuzione del Contratto esecutivo di prossima stipulaservizio da parte della Direzione Centrale. Decreto Legislativo 30 luglio 199918 aprile 2016, n. 300 50  Art. 55, comma 14 Decreto Legislativo 30 marzo 200118 aprile 2016, n. 165 Statuto 50  Art. 32, comma 2 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50  Art. 31, comma 1 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50  Art. 111, comma 2 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50  Art. 95, comma 3, lettera b) Manuale Interattivo delle Procedure dell’Agenzia delle Entrate, aggiornato alla Delibera del Comitato di Gestione n. 7 dell’8 febbraio 2018 Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, aggiornato alla Delibera del Comitato di Gestione n. 44 del 13 novembre 2018Entrate  Scheda A.b.3 – Punto 2 IL DIRETTORE REGIONALE Xxxxxx Xxxxxxxxx (Firmato digitalmente)

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Motivazioni. Il 28 settembre 2022 La Direzione regionale della Lombardia ha in dotazione 5 multifunzione a colori RICOH AFICIO AF MPC 2500 PS, acquistate nel 2007. L’utilizzo sia per la Direzione Centrale Logistica ed approvvigionamenti dell’Agenzia funzione di fotoriproduzione che di stampa ha condotto le suddette macchine ad una condizione di notevole logorio, che potrebbe creare situazione di guasti difficilmente gestibili. Poiché tali multifunzione sono in dotazione ad uffici che necessitano della costante disponibilità delle Entrate ha stipulato funzioni di stampa e fotoriproduzione a colori (centro stampa, segreteria del Direttore Regionale, ecc.), si è ravvisata l’opportunità di procedere ad una loro sostituzione in via precauzionale. La sostituzione presenta notevoli vantaggi anche sotto il profilo economico, in quanto a fine del mese di febbraio 2019 è stata attivata la convenzione Consip “Apparecchiature multifunzione in noleggio 30”, nell’ambito della quale il lotto dedicato alle multifunzione a colori presenta prezzi di approvvigionamento estremamente favorevoli ( notevolmente inferiori ai prezzi delle precedenti convenzioni Consip per prodotti di analoghe caratteristiche, i quali rendevano economicamente vantaggiosa l’opzione rappresentata dalla prosecuzione dell’utilizzo delle multifunzione di proprietà, in quanto i medesimi erano notevolmente superiori ai costi di approvvigionamento del servizio di manutenzione e del materiale di consumo). Considerate le motivazioni sopra addotte, si rende necessario procedere alla formalizzazione di un ordine di noleggio in convenzione Consip del suddetto numero di macchine. Sulla base delle previsioni di utilizzo, si è ritenuto opportuno scegliere il modello di multifunzione a colori KYOCERA modello TASKalfa 4052ci, il cui canone trimestrale (comprensivo del dispositivo opzionale di finitura con ITALORTOPEDIA s.r.lpinzatura) è pari ad euro 153,47 (centocinquantatre/47) oltre I.V.A, per un periodo di utilizzo pari a 60 (sessanta) mesi. Pertanto, l’affidatario della fornitura in oggetto è KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.p.A., Partita I.V.A. 02973040963, Codice Fiscale 01788080156, avente sede legale in Xxxxxxxxxxxxxx (XX)Xxxxxx, Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, 5400, Codice Fiscale aggiudicataria del Lotto 5 “Apparecchiature multifunzione a colori, formato A3, per gruppi di lavoro di medie e Partita I.V.A. 09076931212 - il contratto normativo protgrandi dimensioni” della convenzione Consip “Apparecchiature multifunzione in noleggio 30”. 2022/367468, relativo all’affidamento della fornitura di mascherine FFP3 (dispositivi di protezione individuale nei confronti del virus Sars Covid 19). Tale accordo quadro ha una valenza esclusivamente normativa, lasciando alla Direzione regionale fruitrice della fornitura il compito di stipulare successivamente con l’appaltatore un secondo contratto, avente carattere esecutivo. Poiché attualmente non è vigente alcuna Convenzione Consip avente quale oggetto la fornitura di mascherine FFP3, appare legittimo e necessario che la Direzione regionale della Lombardia formalizzi la propria adesione al predetto accordo quadro. Oggetto Il valore complessivo del contratto esecutivo è la fornitura di n. 500 (cinquecento) mascherine FFP3. Il massimale del contratto esecutivo sarà pari ad euro 94,00 15.347,00 (novantaquattro/00/quindicimilatrecentoquarantasette/00) oltre I.V.A., sulla base e pertanto rientra nelle competenze di un prezzo unitario di euro 0,188 (zero/188) oltre I.V.A.. Il contratto esecutivo avrà efficacia dalla data di stipula al giorno 27 settembre 2023, data di scadenza dell’accordo quadro. La normativa vigente in materia di appalti prevede che il spesa del funzionario delegato dal Dirigente responsabile dell’unità organizzativa (rappresentata nella fattispecie dalla Direzione regionale fruitrice della fornitura) nomini il Responsabile Unico del Procedimento e il Direttore dell’Esecuzione del Contratto esecutivo di prossima stipulaad interim dell’Xxxxxxx Xxxxxxx materiali. Decreto Legislativo 30 luglio 199918 aprile 2016, n. 300 50  Art. 32, comma 2 Decreto Legislativo 30 marzo 200118 aprile 2016, n. 165 Statuto 50  Art. 31, comma 1 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50  Art. 111, comma 2 Manuale Interattivo delle Procedure dell’Agenzia delle Entrate, aggiornato alla Delibera del Comitato di Gestione n. 7 dell’8 febbraio 2018 Regolamento di Amministrazione Entrate  Scheda B.b.3 – Punto 3 Manuale Interattivo delle Procedure dell’Agenzia delle Entrate, aggiornato alla Delibera Entrate  Scheda A.b.3 – Punto 2 Provvedimento del Comitato di Gestione n. 44 Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. 2015/46604 del 13 novembre 2 aprile 2015 Provvedimento del Dirigente ad interim dell’Xxxxxxx Xxxxxxx materiali prot. 2018/182699 del 28 dicembre 2018

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Motivazioni. Il 28 settembre 2022 L’acquisto si rende necessario in quanto la Direzione Centrale Logistica provinciale di Mantova – Ufficio provinciale-Territorio ha segnalato che l’attuale scaffalatura metallica utilizzata per riporre i volumi contenenti Repertori di frequente consultazione è sprovvista dei separatori metallici. I separatori renderebbero più agevole l’accessibilità ed approvvigionamenti aiuterebbero a mantenere l’allineamento verticale dei volumi evitando anche la caduta di questi ultimi nella parte laterale degli scaffali. Attualmente non è attiva alcuna convenzione Consip relativa alle attrezzature necessarie, pertanto, si avvia la procedura di gara mediante Richiesta d’Offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Sulla base di una indagine di mercato esplorativa è possibile stimare che il costo dell’acquisto non superi l’importo di € 7.000,00. Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50  Art. 36, comma 6 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50  Art. 32, comma 2 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50  Art. 31, comma 1 Manuale Interattivo delle Procedure dell’Agenzia delle Entrate ha stipulato con ITALORTOPEDIA s.r.l Scheda B.b.3 – Punto 3 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50  Art. 111, comma 2 Manuale Interattivo delle Procedure dell’Agenzia delle Entrate  Scheda B.b.3 avente sede legale in Xxxxxxxxxxxxxx (XX)Punto 3 Legge 6 luglio 2012, Xxx Xxxxxx Xxxxxn. 94, 54di conversione del Decreto Legge 7 maggio 2012, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 09076931212 - il contratto normativo n. 52  Art. 7, comma 2 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50  Art. 95, comma 4, lettera b) Manuale Interattivo delle Procedure dell’Agenzia delle Entrate  Scheda A.b.3 – Punto 2 Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. 2022/3674682015/46604 del 2 aprile 2015 Provvedimento del Dirigente ad interim dell’Xxxxxxx Xxxxxxx materiali prot. 2015/199270 del 21 dicembre 2015 Milano, relativo all’affidamento della fornitura di mascherine FFP3 (dispositivi di protezione individuale nei confronti del virus Sars Covid 19). Tale accordo quadro ha una valenza esclusivamente normativa, lasciando alla Direzione regionale fruitrice della fornitura il compito di stipulare successivamente con l’appaltatore un secondo contratto, avente carattere esecutivo. Poiché attualmente non è vigente alcuna Convenzione Consip avente quale oggetto la fornitura di mascherine FFP3, appare legittimo e necessario che la Direzione regionale della Lombardia formalizzi la propria adesione al predetto accordo quadro. Oggetto del contratto esecutivo è la fornitura di n. 500 (cinquecento) mascherine FFP3. Il massimale del contratto esecutivo sarà pari ad euro 94,00 (novantaquattro/00/) oltre I.V.A., sulla base di un prezzo unitario di euro 0,188 (zero/188) oltre I.V.A.. Il contratto esecutivo avrà efficacia dalla data di stipula al giorno 27 settembre 2023, data di scadenza dell’accordo quadro. La normativa vigente in materia di appalti prevede che il Dirigente responsabile dell’unità organizzativa (rappresentata nella fattispecie dalla Direzione regionale fruitrice della fornitura) nomini il Responsabile Unico del Procedimento e il Direttore dell’Esecuzione del Contratto esecutivo di prossima stipula. Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Statuto dell’Agenzia delle Entrate, aggiornato alla Delibera del Comitato di Gestione n. 7 dell’8 febbraio 2018 Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, aggiornato alla Delibera del Comitato di Gestione n. 44 del 13 novembre 2018maggio 2016

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Motivazioni. Il 28 23 settembre 2022 la Direzione Centrale Logistica ed approvvigionamenti dell’Agenzia delle Entrate ha stipulato con ITALORTOPEDIA PIZZOCRI s.r.l. – avente sede legale in Xxxxxxxxxxxxxx (XX)Xxxxxx Xxx Xxxxxx, Xxx Xxxxxx XxxxxXxxxx Xxxx, 5400, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 09076931212 numero di identificazione nazionale SM29433 - il contratto normativo prot. 2022/3674682022/363575, relativo all’affidamento della fornitura di mascherine FFP3 FFP2 (dispositivi di protezione individuale nei confronti del virus Sars Covid 19). Tale accordo quadro ha una valenza esclusivamente normativa, lasciando alla Direzione regionale fruitrice della fornitura il compito di stipulare successivamente con l’appaltatore un secondo contratto, avente carattere esecutivo. Poiché attualmente non è vigente alcuna Convenzione Consip avente quale oggetto la fornitura di mascherine FFP3FFP2, appare legittimo e necessario che la Direzione regionale della Lombardia formalizzi la propria adesione al predetto accordo quadro. Oggetto del contratto esecutivo è la fornitura di n. 500 601.800 (cinquecentoseicentounomilaottocentoi) mascherine FFP3FFP2. Il massimale del contratto esecutivo sarà è pari ad euro 94,00 40.802,04 (novantaquattro/00/quarantamilaottocentodue/04) oltre I.V.A., sulla base di un prezzo unitario di euro 0,188 0,0678 (zero/188zero/0678) oltre I.V.A.. Il contratto esecutivo avrà efficacia dalla data di stipula al giorno 27 22 settembre 2023, data di scadenza dell’accordo quadro. La normativa vigente in materia di appalti prevede che il Dirigente responsabile dell’unità organizzativa (rappresentata nella fattispecie dalla Direzione regionale fruitrice della fornitura) nomini il Responsabile Unico del Procedimento e il Direttore dell’Esecuzione del Contratto esecutivo di prossima stipula. Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Statuto dell’Agenzia delle Entrate, aggiornato alla Delibera del Comitato di Gestione n. 7 dell’8 febbraio 2018 Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, aggiornato alla Delibera del Comitato di Gestione n. 44 del 13 novembre 2018

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Motivazioni. Il 28 Decreto del Ministero della Salute del 12.5.2006 detta disposizioni in merito ai requisiti minimi per l’istituzione, l’organizzazione e il funzionamento dei Comitati etici per le sperimentazioni cliniche dei medicinali. Con determina del Direttore Generale dell’Asur n. 3 del 3.1.2008, in applicazione del citato Decreto Ministeriale, si è provveduto all’istituzione e costituzione del comitato etico dell’Asur ed all’approvazione del relativo statuto. Su proposta di Gilead Sciences Europe Ltd, il Dr. Xxxxx Xxxxxxx, Direttore dell’U.O.C. di Ematologia dell’Area Vasta n. 5, in data 18/4/2018, ha chiesto l’autorizzazione all’esecuzione dello Studio Clinico “ZEUS prot. GS- EU-313-4172” presso la U.O. di Ematologia dell’Area Vasta n. 5, sita nell’Ospedale di Ascoli Xxxxxx, ed il relativo parere del Comitato Etico Regionale, dalla quale risulta che: - lo studio decorrerà dalla data di autorizzazione e terminerà, presumibilmente, nel marzo 2021; - lo sperimentatore principale è il Dr. Xxxxx Xxxxxxx, coadiuvato dalla Dr.ssa Xxxxx Xxxxxxx e dallo Statistico dr. Xxxxxxx Xxxxxxxx; - saranno arruolati n. 2 pazienti; - l’impegno è quantizzato in circa n. 1 ore mensile a paziente (12 h annue). Il Comitato Etico ASUR, con nota prot. n. 18268 del 27/6/2018, ha trasmesso il verbale della seduta del 21/6/2018 nel corso della quale, sulla base della documentazione prodotta a corredo della richiesta, ha espresso parere favorevole in merito allo studio in parola. Si ritiene, pertanto, di dover approvare la convenzione tra l’Area Vasta n. 5 e Gilead Sciences Europe Ltd, per l’esecuzione dello Studio Clinico “ZEUS prot. GS-EU-313-4172”, sulla base dello schema che si allega al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1), ed autorizzare l’avvio dello Studio stesso. Data: 19/07/2018 Numero: 884/AV5 Si da atto che lo Studio in oggetto dovrà essere condotto nel pieno rispetto della dichiarazione di Helsinki ed in conformità alle norme di buona pratica clinica (D.M. 27.4.1992 pubblicato sulla G.U. Suppl. n. 139 del 15.6.92), al D.M. 12.5.2006 ed alle relative Linee guida di cui alla determina DG Asur n. 3 del 3.1.08 e che per la realizzazione dello stesso la Ditta corrisponderà all’Area Vasta n. 5, i compensi indicati all’art. 2 della menzionata convenzione. Si stabilisce che i compensi saranno erogati dalla CRO per conto di Gilead, con le modalità ed i tempi stabiliti dalla convenzione citata, nel corso ed al termine della sperimentazione stessa verranno ripartiti, nelle more della revisione del regolamento in materia di sperimentazioni cliniche, applicando le percentuali di riparto individuate con determina del Direttore dell’ASUR Marche Area Vasta n.5, n. 422 del 30/3/2017, con le seguenti modalità: - 70% allo Sperimentatore principale e suoi collaboratori coinvolti nella conduzione dello Studio Clinico: il Responsabile della Sperimentazione può destinare e ripartire tale quota, specificandolo nella dichiarazione da egli sottoscritta, nei seguenti modi: - compenso da destinare in toto allo Sperimentatore ed al personale di supporto; - acquisto di attrezzature sanitarie e non, destinate alla U.O. di riferimento della sperimentazione; - conferimento di incarichi di collaborazione per scopi connessi all’attività di studio e ricerca; - partecipazione del personale afferente alla U.O. di riferimento a corsi di aggiornamento, congressi, ed altre iniziative di formazione; - organizzazione di congressi ed incontri scientifici. - 20% quota Aziendale a copertura delle spese generali, dei costi per esami routinari di Laboratorio e/o prestazioni di Diagnostica strumentale;; - 10% quota per Farmacia Ospedaliera per l’acquisto beni ed attrezzature, per corsi di aggiornamento ed eventi formativi, borse di studio. Pertanto, per le considerazioni espresse in premessa, - di approvare la Convenzione per l’esecuzione dello Studio Clinico “ZEUS prot. GS-EU-313-4172” proposto da Gilead Sciences Europe Ltd, di cui si allega copia al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1); - di autorizzare, conseguentemente, l’avvio dello Studio Clinico in parola presso la U.O. di Ematologia dell’Area Vasta n.5, con le modalità contenute nella suddetta convenzione, con decorrenza dalla data di autorizzazione e scadenza presumibile nel settembre 2022 2019, individuando, quale Sperimentatore principale, il Dr. Xxxxx Xxxxxxx, Direttore della citata struttura; - di dare atto che, per la Direzione Centrale Logistica ed approvvigionamenti dell’Agenzia delle Entrate ha realizzazione del menzionato Studio Clinico, verranno corrisposti all’Area Vasta n. 5 i compensi indicati all’ allegato A della suddetta convenzione; - di riservarsi l’adozione di apposito atto, al termine della sperimentazione, per le modalità di introito della somma e la ripartizione della stessa secondo quanto indicato nel documento istruttorio; - di trasmettere copia del presente atto, per quanto di competenza, alla Segreteria del Comitato Etico dell’Asur nonché al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m. Data: 19/07/2018 Numero: 884/AV5 ATTESTAZIONE DEL DIRIGENTE /RESPONSABILE DELL’U.O. ECONOMICO FINANZIARIA Il sottoscritto, vista la dichiarazione espressa dal Responsabile del Procedimento, attesta che il presente atto non comporta oneri a carico del Budget. • Allegato n. 1: Schema di Convenzione (in formato pdf). This Clinical Study Agreement (“Agreement”) is entered into as of 27 March 2018 (the “Effective Date”) by and between ASUR AREA VASTA 5, a hospital with an address at Ascoli Xxxxxx, Xxx xxxxx Xxxx, 0, Xxxxx (the “Institution”) and Gilead Sciences Europe Ltd, an English company located at Xxxxx Xxxxxxxx, 0 Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxx, XX00 0XX, Xxxxxx Xxxxxxx (together with its affiliates and subsidiaries “Gilead”), in connection with a clinical study conducted pursuant to Protocol GS-EU-313-4172, “Non-interventional study to assess the safety profile of idelalisib in patients with refractory follicular lymphoma (FL)” (together with any amendments thereto, which are incorporated herein by reference, the “Protocol”) (the “Study”), at Institution (“Study Site”). The Study will be conducted under the immediate supervision of Xxxxx Xxxxxxx (the “Investigator”). Pharmaceutical Research Associates Italy S.r.l. with registered office in Xxx Xxxxxxxx, 0 00000 Xxxxx (Xxxxx) (the “CRO”) is serving as Xxxxxx'x contract research organization for the Study. Hereafter, Gilead and Institution are sometimes referred to individually as “Party” or collectively as the “Parties.” The Parties agree as follows: Il presente Contratto di Sperimentazione Clinica (“Convenzione”) è stipulato in data 27 marzo 2018 (la “Data di Decorrenza”) da e tra ASUR AREA VASTA 5, un ente con ITALORTOPEDIA s.r.lsede in Ascoli Xxxxxx, Via degli Iris, 1, Italia (l’“Istituto”) e Gilead Sciences Europe Ltd, una società inglese con sede a Xxxxx Xxxxxxxx, 0 Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxx, XX00 0XX, Xxxxx Xxxxx (assieme alle sue affiliate e controllate “Gilead”), in relazione allo studio clinico condotto ai sensi del Protocollo GS-EU-313-4172, “Studio non interventistico volto a valutare il profilo di sicurezza di idelalisib in pazienti affetti da linfoma follicolare refrattario (follicular lymphoma, FL)” (assieme a ogni eventuale emendamento allo stesso qui incluso come riferimento, (il “Protocollo”) (lo “Studio”), presso l’Istituto (“Centro dello Studio”). – avente Lo Studio verrà condotto sotto la diretta supervisione di Xxxxx Xxxxxxx (lo “Sperimentatore”). Pharmaceutical Research Associates Italy S.r.l. con sede legale in Xxxxxxxxxxxxxx Xxx Xxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx (XX)Xxxxxx) (la “CRO”) svolge la funzione di organizzazione di ricerca a contratto per lo Studio di Gilead. D’ora innanzi, Xxx Xxxxxx Xxxxxin talune circostanze, 54, Codice Fiscale l’Istituto e Partita I.V.A. 09076931212 - il contratto normativo protGilead verranno denominate singolarmente la “Parte” e collettivamente le “Parti”. 2022/367468, relativo all’affidamento della fornitura di mascherine FFP3 (dispositivi di protezione individuale nei confronti del virus Sars Covid 19). Tale accordo quadro ha una valenza esclusivamente normativa, lasciando alla Direzione regionale fruitrice della fornitura il compito di stipulare successivamente con l’appaltatore un secondo contratto, avente carattere esecutivo. Poiché attualmente non è vigente alcuna Convenzione Consip avente quale oggetto la fornitura di mascherine FFP3, appare legittimo e necessario che la Direzione regionale della Lombardia formalizzi la propria adesione al predetto accordo quadro. Oggetto del contratto esecutivo è la fornitura di n. 500 (cinquecento) mascherine FFP3. Il massimale del contratto esecutivo sarà pari ad euro 94,00 (novantaquattro/00/) oltre I.V.A., sulla base di un prezzo unitario di euro 0,188 (zero/188) oltre I.V.A.. Il contratto esecutivo avrà efficacia dalla data di stipula al giorno 27 settembre 2023, data di scadenza dell’accordo quadro. La normativa vigente in materia di appalti prevede che il Dirigente responsabile dell’unità organizzativa (rappresentata nella fattispecie dalla Direzione regionale fruitrice della fornitura) nomini il Responsabile Unico del Procedimento e il Direttore dell’Esecuzione del Contratto esecutivo di prossima stipula. Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Statuto dell’Agenzia delle Entrate, aggiornato alla Delibera del Comitato di Gestione n. 7 dell’8 febbraio 2018 Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, aggiornato alla Delibera del Comitato di Gestione n. 44 del 13 novembre 2018Le Parti concordano quanto segue:

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Motivazioni. L’accordo intergovernativo FATCA, ratificato con legge 18 giugno 2015, n. 95 e operativo a partire dal 1° luglio 2014, è volto a contrastare l’evasione fiscale - realizzata da cittadini e residenti statunitensi mediante conti intrattenuti presso istituzioni finanziarie italiane e da residenti italiani mediante conti intrattenuti presso istituzioni finanziarie statunitensi - tramite lo scambio automatico di informazioni finanziarie. Al fine di ottemperare agli adempimenti di trasmissione dei dati all’IRS (Internal Revenue Service) statunitense, le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione (RIFI) trasmettono all’Agenzia delle entrate i dati sul titolare statunitense del conto e sul conto stesso, compresi gli importi dei pagamenti corrisposti a istituzioni finanziarie non partecipanti (NPFI). Il 28 settembre 2022 la Direzione Centrale Logistica ed approvvigionamenti dell’Agenzia delle Entrate ha stipulato con ITALORTOPEDIA s.r.l. – avente sede legale in Xxxxxxxxxxxxxx (XX), Xxx Xxxxxx Xxxxx, 54, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 09076931212 - presente provvedimento integra il contratto normativo precedente provvedimento del 7 agosto 2015 prot. 2022/367468, relativo all’affidamento della fornitura di mascherine FFP3 (dispositivi di protezione individuale nei confronti del virus Sars Covid 19). Tale accordo quadro ha una valenza esclusivamente normativa, lasciando alla Direzione regionale fruitrice della fornitura il compito di stipulare successivamente con l’appaltatore un secondo contratto, avente carattere esecutivo. Poiché attualmente non è vigente alcuna Convenzione Consip avente quale oggetto la fornitura di mascherine FFP3, appare legittimo e necessario che la Direzione regionale della Lombardia formalizzi la propria adesione al predetto accordo quadro. Oggetto del contratto esecutivo è la fornitura di n. 500 (cinquecento) mascherine FFP3. Il massimale del contratto esecutivo sarà pari ad euro 94,00 (novantaquattro/00/) oltre I.V.A.106541, sulla base di un prezzo unitario esplicito rinvio contenuto nel punto 5.6, per la gestione delle comunicazioni correttive. Il punto 1 del presente provvedimento definisce termini e modalità di euro 0,188 (zero/188) oltre I.V.A.. Il contratto esecutivo avrà efficacia dalla data di stipula al giorno 27 settembre 2023, data di scadenza dell’accordo quadro. La normativa vigente in materia di appalti prevede che il Dirigente responsabile dell’unità organizzativa (rappresentata nella fattispecie dalla Direzione regionale fruitrice della fornitura) nomini il Responsabile Unico del Procedimento e il Direttore dell’Esecuzione del Contratto esecutivo di prossima stipula. Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Statuto comunicazione degli errori ovvero gravi non conformità da parte dell’Agenzia delle Entrateentrate alle RIFI interessate, aggiornato a seguito di notifica dell’Autorità fiscale statunitense. Il punto 2 descrive le categorie di errori rilevabili dall’Autorità fiscale statunitense. Il punto 3 definisce termini e modalità di comunicazione dei dati correttivi da parte delle RIFI all’Agenzia delle entrate. Inoltre, il punto 7 dispone un aggiornamento nonché la pubblicazione sul sito internet di eventuali successivi aggiornamenti – i quali non comportino nuovi adempimenti o modifiche delle modalità di trasmissione – all’allegati tecnico al provvedimento 7 agosto 2015 prot. n. 106541. Tale modalità di aggiornamento ha il fine di accelerare il processo di messa a disposizione degli operatori finanziari della documentazione ausiliaria alla Delibera del Comitato di Gestione n. 7 dell’8 febbraio 2018 Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, aggiornato alla Delibera del Comitato di Gestione n. 44 del 13 novembre 2018predisposizione e invio della comunicazione.

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Motivazioni. Il 28 settembre 2022 La presente procedura non viene suddivisa in Lotti geografici in quanto gli operatori del mercato di riferimento sono aziende capaci di operare su tutto il mercato nazionale e di gestire, anche grazie ai rapporti favorevoli con i vari brand, i volumi richiesti dall'Accordo Quadro. Inoltre, la Direzione Centrale Logistica ed approvvigionamenti dell’Agenzia delle Entrate ha stipulato con ITALORTOPEDIA s.r.l. – avente sede legale procedura non viene suddivisa in Xxxxxxxxxxxxxx (XX), Xxx Xxxxxx Xxxxx, 54, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 09076931212 - il contratto normativo prot. 2022/367468, relativo all’affidamento della fornitura di mascherine FFP3 (dispositivi di protezione individuale nei confronti del virus Sars Covid 19). Tale accordo quadro ha una valenza esclusivamente normativa, lasciando alla Direzione regionale fruitrice della fornitura il compito di stipulare successivamente con l’appaltatore un secondo contratto, avente carattere esecutivo. Poiché attualmente non è vigente alcuna Convenzione Consip avente quale Lotti merceologici/funzionali in quanto le varie prestazioni oggetto la fornitura di mascherine FFP3, appare legittimo e necessario che la Direzione regionale della Lombardia formalizzi la propria adesione al predetto accordo quadro. Oggetto del contratto esecutivo fanno parte di un’unica tipologia di acquisto (non sussistono dunque i presupposti per la divisione in Lotti merceologici/funzionali) e sono funzionalmente connesse da un punto di vista tecnico. Di conseguenza un'eventuale suddivisione in lotti merceologici/funzionali potrebbe compromettere l'economicità e l'efficienza dei servizi oggetto dell’Accordo Quadro NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO N.A. ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO N.A. DEROGHE AL BANDO TIPO − La presente iniziativa è bandita da una Centrale di committenza e si svolgerà attraverso un Sistema telematico, con tutte le conseguenze connesse rispetto allo svolgimento della procedura. − Per esigenze di conformità ai più recenti orientamenti giurisprudenziali, in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la fornitura società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Rispetto al socio unico ed al socio di maggioranza (fattispecie che ricorre anche nel caso di due soci al 50%) in caso di società con meno di quattro soci assumono rilevanza sia la persona fisica che quella giuridica e nei loro confronti il concorrente (l’eventuale ausiliaria o l’eventuale subappaltatore) dovrà/dovranno rendere le dichiarazioni relative all’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1 e 2, del d. lgs. n. 500 (cinquecento) mascherine FFP350/2016 e s.m.i.. Nel caso di persone giuridiche, le cariche rilevanti sono quelle degli amministratori dotati di poteri di rappresentanza. Il massimale − È sanabile ex art. 83, comma 9, del contratto esecutivo sarà pari ad euro 94,00 (novantaquattro/00/) oltre I.V.A., sulla base d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. la produzione di una garanzia provvisoria da parte di un prezzo unitario garante non abilitato, in ragione della giurisprudenza maturata su controversie di euro 0,188 (zero/188) oltre I.V.A.. Il contratto esecutivo avrà efficacia dalla data di stipula al giorno 27 settembre 2023, data di scadenza dell’accordo quadrocui Xxxxxx era parte. La normativa vigente − Sono previste regole specifiche in materia di appalti Privacy e in merito al rispetto del Codice etico, del Modello di organizzazione egestione ex d. lgs. n. 231/2001 e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Consip S.p.a., in ragione di provvedimenti organizzativi interni e per il ruolo della stazione appaltante quale centrale di Committenza. − A tutela del favor partecipationis, nel Capitolato d’Oneri è prevista la possibilità, in luogo dell’esclusione del concorrente, di non considerare valido un brand o una configurazione tipo in caso di carenze nell’offerta tecnica o economica. Pertanto, il Capitolato d’Oneri prevede che il Dirigente responsabile dell’unità organizzativa regole specifiche, in caso di invalidazione del brand o della configurazione tipo, per la rideterminazione del punteggio tecnico ed economico. RESPONSABILE PROCEDIMENTO Xxx. Xxxxxxxxxxxx Xxxxx FIRMA DEL RESPONSABILE APPROVAZIONE DETERMINA E DATA Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx (rappresentata nella fattispecie dalla Direzione regionale fruitrice L’Amministratore Delegato) Firmato digitalmente da XXXXXXXX XXXXXXXXX C=IT Vale la data della fornitura) nomini il Responsabile Unico firma digitale del Procedimento e il Direttore dell’Esecuzione del Contratto esecutivo di prossima stipula. Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Statuto dell’Agenzia delle Entrate, aggiornato alla Delibera del Comitato di Gestione n. 7 dell’8 febbraio 2018 Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, aggiornato alla Delibera del Comitato di Gestione n. 44 del 13 novembre 2018documento

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Motivazioni. Il 28 settembre 2022 Alla luce di quanto sopra, si è resa necessaria , in maniera propedeutica, una prima verifica sulle considerazioni elencate nella delibera del Consiglio comunale n. 39 del 19/03/2012 indirizzata ad accertare se, ed in quale misura, esse siano state davvero considerate nell'istruttoria seguente e, soprattutto, recepite negli elaborati definitivi e nel testo dell'Accordo di Programma. L'argomento è stato anche oggetto di uno specifico punto (lett. I) dell'osservazione n. 1 presentata dalla Confcommercio. Le controdeduzioni approvate dalla conferenza di servizi del 27 aprile rispondono a quell'osservazione asserendo che «Secondo quanto esplicitato dal Comune i profili evidenziati in sede di assunzione della deliberazione consigliare n. 39 del 2012 debbono intendersi riscontrati da quanto convenuto con il presente accordo e anche con il recepimento dei contenuti della coeva deliberazione consiliare n. 40 relativa alle infrastrutture viabilistiche di riferimento.». In particolare, alcuni dubbi possono venire considerando i primi quattro punti elencati nella deliberazione n. 39 del 2012, finalizzati ad una rimodulazione del beneficio pubblico, in modo che - testualmente - «gli importi delle sopracitate opere non acquisite al patrimonio pubblico e non ritenute di pubblica utilità, così come quantificate nel preventivo sommario di spesa allegato al progetto, dovranno essere compensati da parte della ditta lottizzante con la Direzione Centrale Logistica realizzazione di opere pubbliche di pari importo che l'Amministrazione indicherà anche all'esterno dell'ambito del PI». E' chiaro che un simile indirizzo, ovvero impegno, avrebbe dovuto tradursi in una clausola specifica del testo negoziale dell'accordo di programma, ma una clausola del genere manca. Dunque, almeno per questo aspetto, la controdeduzione secondo la quale «... i profili evidenziati in sede di assunzione della deliberazione consigliare n. 39 del 2012 debbono intendersi riscontrati da quanto convenuto con il presente accordo ...» non risulta immediatamente condivisibile e verificabile. E così, anche per gli altri punti elencati nella deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 2012. In sintesi: non è chiaro e comunque non vi è certezza che un punto, tra gli altri elencati nella deliberazione comunale n. 39, così importante: la realizzazione di opere pubbliche esterne all'ambito, sia espressamente previsto nell'accordo. Un'altra forte perplessità sorge dall'esame del testo dell'accordo di programma sottoscritto il 27 aprile, rispetto a quanto affermato nel parere del Comitato tecnico regionale e nelle controdeduzioni approvate nella conferenza di servizi del 27 aprile con riguardo alla possibilità di insediare nel livello zero dell'edificio una grande struttura di vendita o, più chiaramente, un centro commerciale nella quale affermava Attualmente nella Programmazione Regionale per il Commercio, non esiste alcuna disponibilità di superfici commerciali per grandi superfici di vendita come definite dalla LR 15/2004. Pertanto non e assentibile la possibilita di inserire una grande struttura di vendita, anche se la definizione delle destinazioni insediabili, é demandata alla fase successiva di approvazione dei progetti definitivi/esecutivi. Nella bozza dell'accordo esaminato dal Consiglio comunale in occasione della deliberazione n. 39 del 2012 le premesse davano ancora conto: «- che si è riscontrata la possibilità ad una revisione dell'intervento, con alleggerimento del carico insediativo urbanistico, un miglioramento anche estetico dell'intervento per la vicinanza e la continuità del Centro Storico, nonché un potenziamento del beneficio pubblico ricavabile (infrastrutture ed approvvigionamenti dell’Agenzia opere); - che tale disponibilità alla riduzione volumetrica è legata alla richiesta del proponente privato richiesta che esso considera come condizione per procedere alla revisione di avere una destinazione commerciale per una media grande struttura di vendita, funzionale ad un progetto pilota di creazione di un centro commerciale naturale, con rivitalizzazione del Centro Storico, coordinando i servizi pubblici di trasporto (f.S. - stazione autocorriere) in spazi contigui all'Altanon; - che la proposta, costituendo un polo di interesse sociale, potrebbe contribuire a contenere l'esodo della popolazione verso la pianura, peraltro con benefici non sono limitati all'ente locale, ma anche a livello comprensoriale e comunque sovracomunale». Ed anche il parere del Comitato regionale dà atto che, almeno inizialmente, l'Accordo prevedeva la possibilità di realizzare un centro commerciale. Ma lo stesso parere insiste molto sul fatto che la previsione della creazione di un centro commerciale è, allo stato, giuridicamente impossibile; ed anche le controdeduzioni alle osservazioni dell'ASCOM mirano a porre bene in chiaro che non è assentibile la possibilità di insediare una grande struttura di vendita e che l'approvazione dell'accordo non può essere intesa come presupposto per il rilascio di un autorizzazione alla costruzione di un centro commerciale; tanto che, «per non avallare interpretazioni improprie dell'Accordo», la conferenza ha deciso, in sede di controdeduzioni, di modificare il testo dell'Accordo sopra trascritto che, ora, nella versione definitiva, suona così: «- che si è riscontrata la possibilità ad una revisione dell'intervento, con alleggerimento del carico insediativo urbanistico, un miglioramento anche estetico dell'intervento per la vicinanza e la continuità del Centro Storico, nonché un potenziamento del beneficio pubblico ricavabile (infrastrutture ed opere); - che tale disponibilità alla riduzione volumetrica è legata alla richiesta del proponente privato - richiesta che esso considera come condizione per procedere alla revisione - di avere una destinazione commerciale per una media - grande struttura di vendita, funzionale ad un progetto pilota di creazione di un polo di attrattiva sociale, con rivitalizzazione del Centro Storico, coordinando i servizi pubblici di trasporto (f.S. - stazione autocorriere) in spazi contigui all'Altanon; - che la proposta, costituendo un polo di interesse sociale, potrebbe contribuire a contenere l'esodo della popolazione verso la pianura, peraltro con benefici non sono limitati all'ente locale, ma anche a livello comprensoriale e comunque sovracomunale». Inoltre, sempre in sede di controdeduzioni, per evitare l'obbligo di VAS, che sarebbe disceso dalla originaria previsione di un parcheggio interrato da 500 posti, è stata recepita la disponibilità del proponente a ridurre i posti macchina a 495 , sottolineando che «detta riduzione comprova in via ulteriore l'impossibilità d'intendere il presente Accordo come autorizzazione alla costruzione di un centro commerciale data l'attuale carenza degli standards di legge». Dunque, se prima delle Entrate ha stipulato modifiche del 27 aprile era chiaro che la disponibilità della società privata a limitare le volumetrie realizzabili fuori terra era legata alla condizione essenziale di realizzare al livello 0 - in massima parte interrato - dell'edificio un «centro commerciale naturale» avendo a disposizione una superficie di vendita massima di 13.500 mq. ed una superficie coperta a destinazione commerciale di circa mq. 19.500; ed era parimenti chiaro che proprio tale «centro commerciale naturale» costituiva il polo di attrazione di interesse sociale che avrebbe potuto «contribuire a contener l'esodo della popolazione verso la pianura, peraltro con ITALORTOPEDIA s.r.lbenefici non sono limitati all'ente locale, ma anche a livello comprensoriale e comunque sovracomunale»; ora, invece, da un lato rimane l'espressa affermazione che la disponibilità del privato «è legata alla richiesta del proponente privato - richiesta che esso considera come condizione per procedere alla revisione –di avere una media - grande struttura di vendita» (che negli elaborati di progetto, rimane della misura di 19.500 mq di superficie coperta e di 13.500 mq. – avente sede legale in Xxxxxxxxxxxxxx (XXdi superficie di vendita), Xxx Xxxxxx Xxxxxsebbene la Regione e la Conferenza di servizi abbia più volte sottolineato che non potrà essere sfruttata per centri commerciali o grandi strutture di vendita; e dall'altro lato quella destinazione commerciale non viene più intesa come funzionale alla creazione di un centro commerciale, 54ma come «funzionale ad un progetto pilota di creazione di un polo di attrattiva sociale», Codice Fiscale i cui connotati e Partita I.V.A. 09076931212 - le cui caratteristiche, però, non sono minimamente neppure abbozzati in nessuno dei documenti che compongono l'Accordo da ratificare. Dunque, a seguito delle modifiche apportate nella conferenza di servizi del 27 aprile, e dunque dopo il contratto normativo protprimo pronunciamento del Consiglio comunale del 19 marzo, una parte importante dell'accordo di programma rimane ad oggi del tutto indeterminato e indeterminabile: a seguito dei chiarimenti e delle modifiche introdotte il 27 aprile è divenuta oggi indeterminata e indeterminabile la destinazione dei circa 19.500,00 mq di superficie coperta del livello 0 dell'edificio: una superficie che nelle planimetrie continua ad avere destinazione esclusivamente commerciale, ma che nel testo dell'accordo di programma diventa la sede di un del tutto vago «progetto pilota di creazione di un polo di attrattiva sociale», che dovrebbe nondimeno costituire un «polo di attrazione di interesse sociale» tale da «contribuire a contenere l'esodo della popolazione verso la pianura, peraltro con benefici non sono limitati all'ente locale, ma anche a livello comprensoriale e comunque sovracomunale». 2022/367468Dunque, relativo all’affidamento della fornitura in sostanza, proprio i punti di mascherine FFP3 (dispositivi maggior interesse urbanistico e sociale per il Comune promessi dall'accordo di protezione individuale nei confronti del virus Sars Covid 19)programma sono divenuti, ad oggi, assolutamente non intellegibili. Tale accordo quadro ha una valenza esclusivamente normativaDel resto, lasciando alla Direzione regionale fruitrice della fornitura il compito se, invece, al di stipulare successivamente con l’appaltatore un secondo contrattolà delle diverse parole utilizzate, avente carattere esecutivo. Poiché attualmente non è vigente alcuna Convenzione Consip avente quale oggetto la fornitura di mascherine FFP3, appare legittimo e necessario che la Direzione regionale della Lombardia formalizzi la propria adesione al predetto accordo quadro. Oggetto del contratto esecutivo è la fornitura di n. 500 (cinquecento) mascherine FFP3. Il massimale del contratto esecutivo sarà pari ad euro 94,00 (novantaquattro/00/) oltre I.V.A.l'Accordo fosse ancora da interpretare, sulla base delle planimetrie di progetto allegate, nel senso che con esso viene definitivamente impressa una destinazione commerciale ai circa 19.500 mq di superficie coperta con la possibilità di circa 13.500 mq. di superficie di vendita - dunque potenzialmente idonea all'insediamento di una grande struttura di vendita, anche in forma di centro commerciale - allora l'Accordo si porrebbe in deroga anche agli artt. 41, 42 e 5 delle NT del P.T.C.P. della Provincia di Belluno, e, quindi, per la sua validità sarebbe stata necessaria la sottoscrizione dell'Accordo di Programma anche da parte della Provincia di Belluno, la quale, invece, risulta non aver partecipato neppure alle conferenze di servizi. Sul punto, infatti, le controdeduzioni alla lettera "E" delle osservazioni presentate dall'ASCOM potrebbero condividersi soltanto se l'Accordo di Programma non comportasse alcuna deroga o variante al PTCP. Se, invece, una qualche variante anche di quel Piano fosse implicata nell'Accordo di Programma, e il parere del Comitato regionale di data 27/04/2012 sembra dire di sì (cfr. pag. 2, § 6°), allora, per la lettera dello stesso art. 32, L.R. 35 del 2001, ai sensi del quale l'accordo consiste nel consenso unanime dei soggetti interessati, la sottoscrizione del testo dell'accordo anche da parte della Provincia diverrebbe necessaria. A queste considerazioni deve peraltro aggiungersi l'erroneità, di considerare assolutamente priva di rilevanza urbanistica tutta la volumetria ricavata al livello zero dell'edificio al disotto della quota 0 di riferimento urbanistico. Proprio parlando in termini di carichi insediativi urbanistici è evidente che la destinazione, se non commerciale, comunque terziaria della vasta superficie di circa 19.500 mq, anche se interrata, comporterà certamente un incidenza rilevante sul piano urbanistico: ne sono testimonianza le insistite riflessioni sul tema della viabilità e la verifica degli standards urbanistici (cfr. TAV. 20) fatta pur sempre tenendo conto anche di quella superficie. Non appare, dunque, del tutto corretto presentare l'Accordo di Programma come un accordo che comporti senz'altro una significativa riduzione della volumetria e del carico insediativo urbanistico rispetto al vigente PI 2008-C, solo perché sono minori i volumi realizzabili fuori terra. Sotto diverso e ulteriore profilo, quanto più sopra evidenziato rende quanto meno discutibile il riconoscimento, contenuto nella relazione programmatica - che assume anch'essa valenza normativa nell'ambito dell'Accordo di Programma - alla società proponente di un prezzo unitario credito edilizio corrispondente alla minor volumetria fuori terra realizzabile in base all'accordo di euro 0,188 programma rispetto alle previsione del PI 2008-C. Rispetto a tale credito edilizio, per quanto stabilito nella relazione programmatica, il Comune, con la ratifica dell'accordo così com'è, si impegna ad intrattenere con la proprietà «in via collaborativa una continuità di contatti istruttori al fine di verificare tempi e modalità di allocazione, anche frazionata, della residua volumetria derivante dalla capacità edificatoria assegnata all'area dall'ultimo PI e non utilizzata in loco». In altri termini: resta fermo l'impegno del Comune (zero/188e della proprietà) oltre I.V.A.. Il contratto esecutivo avrà efficacia di "verificare tempi e possibili modalità di allocazione, anche frazionata, della residua volumetria derivante dalla data capacità edificatoria assegnata all'area dall'ultimo PI e non utilizzata in loco" (relazione programmatica, pag. 5). Dunque, in questi termini, non v'è una riduzione della volumetria rispetto al precedente Piano degli interventi, la riduzione è nell'Altanon ma quanto lì non utilizzato in termini di stipula volumetria verrà allocato altrove. Su questo aspetto della questione, toccato anche dal punto 7 delle osservazioni del WWF, non sono pienamente condivisibili le controdeduzioni approvate dalla conferenza di servizi del 27 aprile, laddove con esse si vuole sostenere che «... l'Accordo di Programma non prevede la messa in atto di alcun credito edilizio a favore del proponente per i volumi che non saranno realizzati rispetto al giorno 27 settembre 2023, data quantitativo massimo previsto dal pian degli interventi 2008/C. La relazione programmatica prefigura solamente la possibile attivazione di scadenza dell’accordo quadroeventuali futuri contatti istruttori tra le parti nel caso in cui risulti di interesse reciproco valorizzare ulteriori potenzialità edilizie in altri siti. La normativa vigente Pertanto non vi è su questo unto alcun accordo in materia di appalti prevede che il Dirigente responsabile dell’unità organizzativa (rappresentata nella fattispecie dalla Direzione regionale fruitrice della fornitura) nomini il Responsabile Unico del Procedimento e il Direttore dell’Esecuzione del Contratto esecutivo di prossima stipula. Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Statuto dell’Agenzia delle Entrate, aggiornato alla Delibera del Comitato di Gestione n. 7 dell’8 febbraio 2018 Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, aggiornato alla Delibera del Comitato di Gestione n. 44 del 13 novembre 2018essere o vincolo definitivo».

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Motivazioni. Il 28 settembre 2022 Nella terra che accoglie uno dei santuari mariani più noti e visitati al mondo, la Direzione Centrale Logistica ed approvvigionamenti dell’Agenzia Santa Casa di Loreto, il turismo religioso è considerato una delle Entrate risorse delle Marche, costellata ovunque dalla presenza di luoghi dello spirito. Per questo motivo uno dei sei cluster turistici della Regione Marche è: SPIRITUALITA’ E MEDITAZIONE che nella patria di Xxxxxxxxx e Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Pergolesi e Luogo di emissione Ancona Numero: 236/CTC Data: 09/08/2016 REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE Xxxxxxxx, si “sposa” perfettamente con la cultura, l’arte, la musica, i musei e i parchi archeologici, risorse primarie del cluster: CULTURA. THE GENIUS OF MARCHE. La Regione Marche ha stipulato stabilito, già nel Piano Triennale del Turismo, approvato lo scorso Novembre 2015, di considerare il Giubileo della Misericordia come evento qualificante per la valorizzazione culturale e turistica del territorio. In linea con ITALORTOPEDIA s.r.lil Piano Triennale del Turismo e con la Azione 17.1 di cui alla DGR n. 1143 del 21/12/72015, obiettivo primario delle attività di comunicazione turistica della Regione Marche in occasione del Giubileo e dei valori espressi da questo evento, è quindi raccontare le Marche attraverso la sua storia, i cammini, itinerari, valori, incarnati ancora oggi dallo stile di vita del popolo marchigiano: uno stile operoso, silente ma aperto, ancorato ai valori autentici diffusi e custode del patrimonio culturale e religioso delle città e dei tanti borghi. – avente sede legale in Xxxxxxxxxxxxxx Questi valori e itinerari costituiscono lo scenario di fondo degli eventi Giubilari 2016: quattro mostre di grande valore storico artistico a Ascoli Xxxxxx, Osimo, Senigallia e Loreto (XX)di cui alla DGR n. 77/2016 on line su: xxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx) che, Xxx Xxxxxx Xxxxxunitamente alla straordinaria offerta degli eventi della cultura (festival, 54rievocazioni, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 09076931212 - il contratto normativo prot. 2022/367468, relativo all’affidamento della fornitura di mascherine FFP3 (dispositivi di protezione individuale nei confronti del virus Sars Covid 19). Tale accordo quadro ha una valenza esclusivamente normativa, lasciando alla Direzione regionale fruitrice della fornitura concerti) hanno il compito di stipulare successivamente rappresentare le Marche in Italia e all’estero e di attirare flussi di turisti. Tutto ciò nella consapevolezza che ogni Azione adottata deve prevedere non solo importanti eventi culturali fini a se stessi, ma piuttosto una capacità di organizzazione, accoglienza, coinvolgimento delle realtà territoriali, in una strategia unica. Tale strategia ha come obiettivo più importante veicolare il Brand Marche ed i Cluster di riferimento di tale progetto come l’occasione per condizionare i flussi turistici giubilari ed anche quelli autonomi rispetto ai percorsi canonici, per aumentare la capacità attrattiva delle Marche in un contesto di mercato turistico sempre più condizionato da scelte di qualità e fortemente organizzate sia sul lato promozionale che su quello organizzativo. In linea con l’appaltatore la DGR 415 del 26/04/2016, dove la sinergia Turismo e Cultura nello spirito del POR FESR 2014/2020 è ribadita, per favorire la migliore promozione del brand Marche, la Regione intende attuare il piano di comunicazione di cui alla DGR 450/2016 che si rivolge a un pubblico attento alla cultura e alla scoperta di nuove mete, che desidera allontanarsi dai ritmi quotidiani, dal caos delle grandi città per una pausa alla ricerca di sé stessi e dell’equilibrio con il mondo circostante: una ricarica per lo spirito all’interno di contesti ambientali e paesaggistici da contemplare, monasteri dove soggiornare in tranquillità, luoghi religiosi da visitare, cammini da fare. Queste sono le Marche spirituali e meditative da promuovere per intercettare i turisti. L’obiettivo strategico consiste nel trasformare l’attuale turista “mordi e fuggi” con motivazioni strettamente religiose (tipicamente il pellegrino che visita il santuario di Loreto e poi se ne va, senza generare un reddito significativo per l’industria turistica locale) in un turista culturale di più ampio respiro che scopre il luoghi della spiritualità marchigiana non solo a scopo religioso, ma anche perché mosso da motivazioni collegate da un lato all’introspezione personale, dall’altro all’approfondimento storico e artistico di risorse che hanno nelle Marche antiche radici. Si intende in questo modo rafforzare il “peso” di tale prodotto turistico e favorire la sua fruizione secondo contrattouna modalità “tour”, avente carattere esecutivoche interessi tutto il territorio regionale ed in particolare i Comuni collinari e montani, in cui si concentrano abbazie, monasteri e santuari. Poiché attualmente non Tutto questo è vigente alcuna Convenzione Consip avente quale oggetto pienamente rispondente ai contenuti delle azioni proposte dalla P.F. Turismo Commercio e Tutela dei Consumatori, in coerenza con quanto scritto nel POR e con la fornitura strategia generale europea, nella DGR 1143 del 21/12/2015 e precisamente nella scheda “Azione 17.1 Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche – Intervento “#destinazionemarche-The ideal place for a better life. Azioni di mascherine FFP3, appare legittimo e necessario che la Direzione regionale destination marketing”. Caposaldo della Lombardia formalizzi la propria adesione al predetto accordo quadro. Oggetto del contratto esecutivo strategia operativa è la fornitura di n. 500 (cinquecento) mascherine FFP3. Il massimale del contratto esecutivo sarà pari ad euro 94,00 (novantaquattro/00/) oltre I.V.A., sulla base di un prezzo unitario di euro 0,188 (zero/188) oltre I.V.A.. Il contratto esecutivo avrà efficacia dalla data di stipula al giorno 27 settembre 2023, data di scadenza dell’accordo quadro. La normativa vigente in materia di appalti prevede che il Dirigente responsabile dell’unità organizzativa (rappresentata nella fattispecie dalla Direzione regionale fruitrice della fornitura) nomini il Responsabile Unico del Procedimento e il Direttore dell’Esecuzione del Contratto esecutivo di prossima stipula. Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Statuto dell’Agenzia delle Entrate, aggiornato alla Delibera del Comitato di Gestione n. 7 dell’8 febbraio 2018 Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, aggiornato alla Delibera del Comitato di Gestione n. 44 del 13 novembre 2018supportare gli obiettivi suddetti attraverso attività di:

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Samples: Patto Di Integrità E Disposizioni in Materia Di Prevenzione E Repressione Della Corruzione E Dell’illegalità Nella Pubblica Amministrazione

Motivazioni. Il 28 27 settembre 2022 la Direzione Centrale Logistica ed approvvigionamenti dell’Agenzia delle Entrate ha stipulato con ITALORTOPEDIA SAFE s.r.l. – avente sede legale in Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxx Xxxxxxx (XXBS), Xxx Xxxxxx XxxxxVia X. Xxxxxxx, 5414, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 09076931212 03223860176 - il contratto normativo prot. 2022/3674682022/366521, relativo all’affidamento della fornitura di mascherine FFP3 visiere (dispositivi di protezione individuale nei confronti del virus Sars Covid 19). Tale accordo quadro ha una valenza esclusivamente normativa, lasciando alla Direzione regionale fruitrice della fornitura il compito di stipulare successivamente con l’appaltatore un secondo contratto, avente carattere esecutivo. Poiché attualmente non è vigente alcuna Convenzione Consip avente quale oggetto la fornitura di mascherine FFP3visiere, appare legittimo e necessario che la Direzione regionale della Lombardia formalizzi la propria adesione al predetto accordo quadro. Oggetto del contratto esecutivo è la fornitura di n. 500 3.910 (cinquecentotremilanovecentodieci) mascherine FFP3visiere. Il massimale del contratto esecutivo sarà pari ad euro 94,00 2.003,88 (novantaquattro/00/duemilatre/88) oltre I.V.A., sulla base di un prezzo unitario di euro 0,188 0,5125 (zero/188zero/5125) oltre I.V.A.. Il contratto esecutivo avrà efficacia dalla data di stipula al giorno 27 26 settembre 2023, data di scadenza dell’accordo quadro. La normativa vigente in materia di appalti prevede che il Dirigente responsabile dell’unità organizzativa (rappresentata nella fattispecie dalla Direzione regionale fruitrice della fornitura) nomini il Responsabile Unico del Procedimento e il Direttore dell’Esecuzione del Contratto esecutivo di prossima stipula. Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Statuto dell’Agenzia delle Entrate, aggiornato alla Delibera del Comitato di Gestione n. 7 dell’8 febbraio 2018 Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, aggiornato alla Delibera del Comitato di Gestione n. 44 del 13 novembre 2018

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Samples: www.agenziaentrate.gov.it

Motivazioni. Il 28 settembre 2022 la Direzione Centrale Logistica ed approvvigionamenti dell’Agenzia L’Agenzia delle Entrate ha stipulato avviato, con ITALORTOPEDIA s.r.l. – avente sede legale in Xxxxxxxxxxxxxx (XX), Xxx Xxxxxx Xxxxx, 54, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 09076931212 - il contratto normativo lettera d’invito prot. 2022/367468n. 196379 del 12/05/2020, relativo all’affidamento della fornitura una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di mascherine FFP3 (dispositivi gara finalizzata alla sottoscrizione di protezione individuale nei confronti del virus Sars Covid 19). Tale accordo accordi quadro ha una valenza esclusivamente normativa, lasciando alla Direzione regionale fruitrice della fornitura il compito di stipulare successivamente con l’appaltatore un secondo contratto, avente carattere esecutivo. Poiché attualmente non è vigente alcuna Convenzione Consip avente quale oggetto per la fornitura di mascherine FFP3chirurgiche monouso, appare legittimo guanti monouso e necessario gel disinfettante mani e relativi dispenser erogatori per le esigenze dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia Entrate – Riscossione. La procedura di gara è stata suddivisa in tre Lotti. Il lotto 1 relativo alla fornitura di mascherine chirurgiche è stato revocato, tenuto conto che il prezzo offerto dal primo graduato non risultava più in linea con i nuovi prezzi di mercato; il Lotto 2, relativo alla fornitura di guanti monouso è andato deserto; il lotto n. 3 relativo alla fornitura di gel disinfettante mani e relativi dispenser erogatori è stato, invece, aggiudicato. Il criterio di aggiudicazione previsto per la procedura in questione è quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, del dlgs 50/2016. Il Seggio di gara incaricato dell’esame delle offerte pervenute, nominato con provvedimento prot. n. 6841 del 03/06/2020 ha concluso i suoi adempimenti (verbale prot. 7004 del 08-06- 2020; verbale prot. 7570 del 25-06-2020 e verbale prot. 8571 del 22-07-2020). Con il presente atto il xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, Direttore della Direzione regionale Centrale Amministrazione, Pianificazione e Logistica, e il xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxx, Capo Settore ad interim del Settore Approvvigionamenti della Lombardia formalizzi la propria adesione al predetto accordo quadro. Oggetto medesima Direzione Centrale, sono delegati in via disgiunta alla stipula del contratto esecutivo è quadro e di ogni atto annesso e connesso relativi al lotto 3 della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara finalizzata alla sottoscrizione di accordi quadro per la fornitura di n. 500 (cinquecento) mascherine FFP3. Il massimale del contratto esecutivo sarà pari ad euro 94,00 (novantaquattro/00/) oltre I.V.A.chirurgiche monouso, sulla base di un prezzo unitario di euro 0,188 (zero/188) oltre I.V.A.. Il contratto esecutivo avrà efficacia dalla data di stipula al giorno 27 settembre 2023, data di scadenza dell’accordo quadro. La normativa vigente in materia di appalti prevede che il Dirigente responsabile dell’unità organizzativa (rappresentata nella fattispecie dalla Direzione regionale fruitrice della fornitura) nomini il Responsabile Unico del Procedimento guanti monouso e il Direttore dell’Esecuzione del Contratto esecutivo di prossima stipulagel disinfettante mani e relativi dispenser erogatori per le esigenze dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia Entrate – Riscossione. Decreto Legislativo legislativo 30 luglio 1999, n. 300 Decreto Legislativo 30 marzo 2001(art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, n. 165 comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4) Statuto dell’Agenzia delle Entrate, aggiornato alla pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1) Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1) Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001 Legge 7 agosto 1990, n. 241; Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016; Regolamento di Contabilità dell’Agenzia delle Entrate, approvato con la delibera n. 3 del 30 novembre 2000 e s.m.i.; Manuale Interattivo delle Procedure (MIP), recante la disciplina delle attività negoziali per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture, approvato con Delibera del Comitato di Gestione n. 7 dell’8 febbraio 2018 Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia delle Entrate75 del 18 dicembre 2008 e s.m.i.. Il Presidente Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx, aggiornato alla Delibera del Comitato di Gestione n. 44 del 13 novembre 201800 00000 Roma Tel. 00 00 0000 xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx Prot. n. 2020/2016154 Rep. N. 8/2020

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Samples: Contratto Esecutivo Dell’accordo Quadro Per La Fornitura Di Gel Disinfettante Mani E Relativi Dispenser Erogatori Per Le Esigenze Dell’agenzia Delle Entrate E Dell’agenzia Delle Entrate Riscossione

Motivazioni. Il 28 settembre 2022 la Questa Direzione Centrale Logistica ed approvvigionamenti dell’Agenzia delle Entrate ha stipulato con ITALORTOPEDIA s.r.lesigenza di provvedere al fabbisogno di carburante per autotrazione (gasolio) per i veicoli di servizio in uso. – avente sede legale Sul portale acquisti in Xxxxxxxxxxxxxx rete della Pubblica Amministrazione (XX), Xxx Xxxxxx Xxxxx, 54, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 09076931212 - il contratto normativo prot. 2022/367468, relativo all’affidamento della fornitura di mascherine FFP3 (dispositivi di protezione individuale nei confronti del virus Sars Covid 19). Tale accordo quadro ha una valenza esclusivamente normativa, lasciando alla Direzione regionale fruitrice della fornitura il compito di stipulare successivamente con l’appaltatore un secondo contratto, avente carattere esecutivo. Poiché attualmente non è vigente alcuna Convenzione Consip avente quale oggetto xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx) risulta disponibile “Accordo Quadro per la fornitura di mascherine FFP3carburante per autotrazione mediante fuel card per le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art. 54, appare legittimo comma 4, del d.lgs. n. 50/2016”, stipulato da CONSIP S.p.a. per conto del Ministero dell’Economia e necessario delle Finanze con KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. e ITALIANA PETROLI S.p.a. Ai sensi del comma 6 dell’art. 3 dell’Accordo Quadro “le Amministrazioni la cui attività operativa interessi più province, senza doverne dare motivazione, affideranno l’Appalto Specifico all’Aggiudicatario che ha ottenuto in fase di gara il punteggio complessivo più elevato relativamente alle proprie province di interesse”. Alla luce di quanto sopra, per far fronte alle esigenze di carburante dei veicoli di servizio di questa Direzione in uso in tutta la Direzione regionale Campania, l’affidamento avverrà in favore della Lombardia formalizzi ITALIANA PETROLI S.p.a. che ha ottenuto il punteggio complessivo più elevato relativamente alle province di tale regione. La Legge n° 208/2015 ha esteso alle Agenzie fiscali l’obbligo di approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro (per effetto della modifica apportata all’art. 1, comma 449, della L. 296/2006) al fine di perseguire gli obiettivi di efficienza ed economicità nella gestione degli approvvigionamenti e di garantire la propria adesione continuità e il regolare svolgimento delle attività istituzionali. Si ritiene, pertanto, di aderire al predetto accordo quadrodetto Accordo Quadro nei termini sopra indicati. Oggetto Ai sensi dell’art. 32 D. Lgs. 50/2016, “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto esecutivo è la fornitura e i criteri di n. 500 selezione degli operatori economici e delle offerte”. Napoli, Xxxxxxx Xxxxxxxx (cinquecento) mascherine FFP3. Il massimale del contratto esecutivo sarà pari ad euro 94,00 (novantaquattro/00/) oltre I.V.A., sulla base di un prezzo unitario di euro 0,188 (zero/188) oltre I.V.A.. Il contratto esecutivo avrà efficacia dalla data di stipula al giorno 27 settembre 2023, data di scadenza dell’accordo quadro. La normativa vigente in materia di appalti prevede che il Dirigente responsabile dell’unità organizzativa (rappresentata nella fattispecie dalla Direzione regionale fruitrice della fornitura) nomini il Responsabile Unico del Procedimento e il Direttore dell’Esecuzione del Contratto esecutivo di prossima stipula. Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Statuto dell’Agenzia delle Entrate, aggiornato alla Delibera del Comitato di Gestione n. 7 dell’8 febbraio 2018 Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, aggiornato alla Delibera del Comitato di Gestione n. 44 del 13 novembre 2018firmato digitalmente)

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Motivazioni. Il L’articolo 1, comma 153, della legge 28 settembre 2022 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ha modificato l’articolo 1, comma 2, del Regio Decreto Legge 21 febbraio 1938, n. 246, introducendo la Direzione Centrale Logistica ed approvvigionamenti dell’Agenzia delle Entrate ha stipulato con ITALORTOPEDIA s.r.l. – avente sede legale presunzione di detenzione dell’apparecchio televisivo nel caso in Xxxxxxxxxxxxxx (XX), Xxx Xxxxxx Xxxxx, 54, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 09076931212 - il contratto normativo prot. 2022/367468, relativo all’affidamento della fornitura di mascherine FFP3 (dispositivi di protezione individuale nei confronti del virus Sars Covid 19). Tale accordo quadro ha una valenza esclusivamente normativa, lasciando alla Direzione regionale fruitrice della fornitura il compito di stipulare successivamente con l’appaltatore un secondo contratto, avente carattere esecutivo. Poiché attualmente non è vigente alcuna Convenzione Consip avente quale oggetto cui esista un’utenza per la fornitura di mascherine FFP3, appare legittimo e necessario che la Direzione regionale della Lombardia formalizzi energia elettrica nel luogo in cui il soggetto ha la propria adesione residenza anagrafica e prevedendo il pagamento del canone mediante addebito nella fattura dell’utenza di energia elettrica. Il citato articolo 1, comma 2, prevede che per superare la presunzione ivi previste, a decorrere dall'anno 2016, è ammessa esclusivamente una dichiarazione rilasciata ai sensi del testo unico di cui al predetto accordo quadrodecreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 che deve essere presentata all'Agenzia delle entrate con le modalità definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Oggetto Con il provvedimento del contratto esecutivo è 24 marzo 2016 sono stati definiti modalità e termini per la presentazione, da parte dei contribuenti titolari di un’utenza per la fornitura di n. 500 (cinquecento) mascherine FFP3. Il massimale del contratto esecutivo sarà pari ad euro 94,00 (novantaquattro/00/) oltre I.V.A.energia elettrica per uso domestico residenziale, sulla base della dichiarazione sostitutiva di non detenzione di un prezzo unitario apparecchio tv relativa al canone di euro 0,188 (zero/188) oltre I.V.A.. Il contratto esecutivo avrà efficacia dalla data abbonamento alla televisione per uso privato. Con il presente provvedimento, al fine di stipula una generale razionalizzazione delle modalità di richiesta di esenzione dal pagamento del canone in base al giorno 27 settembre 2023citato d.P.R. n. 445 del 2000, data sono definiti modalità e termini di scadenza dell’accordo quadropresentazione della dichiarazione della sussistenza dei requisiti di esenzione dal pagamento del canone di abbonamento alla televisione per uso privato per effetto di convenzioni internazionali ed è approvato il relativo modello, utilizzabile da agenti diplomatici, funzionari o impiegati consolari, funzionari di organizzazioni internazionali, militari di cittadinanza non italiana e personale civile non residente di cittadinanza non italiana appartenenti alle forze NATO di stanza in Italia. La normativa vigente in materia presentazione della dichiarazione sostitutiva consente di appalti prevede che il Dirigente responsabile dell’unità organizzativa (rappresentata nella fattispecie dalla Direzione regionale fruitrice far valere la condizione di esenzione anche al fine di evitare l’addebito del canone sulla fattura dell’utenza di energia elettrica intestata al dichiarante o a un componente della fornitura) nomini il Responsabile Unico del Procedimento e il Direttore dell’Esecuzione del Contratto esecutivo di prossima stipula. Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Statuto dell’Agenzia delle Entrate, aggiornato alla Delibera del Comitato di Gestione n. 7 dell’8 febbraio 2018 Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, aggiornato alla Delibera del Comitato di Gestione n. 44 del 13 novembre 2018sua stessa famiglia anagrafica.

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Samples: Convenzione Di Londra Del 19 Giugno 1951, Ratificata Con La Legge 30 Novembre 1955, N. 1335; Convenzione Di Vienna Del 18 Aprile 1961, Ratificata Con La Legge 9 Agosto 1967, N. 804; Convenzione Di Vienna Del 24 Aprile 1963, Ratificata Con La Legge 9 Agosto 1967, N. 804

Motivazioni. Il Alla fine del mese di maggio 2017 giungeranno a scadenza due ordini diretti in convenzione Consip aventi per oggetto complessivamente il noleggio di n. 28 settembre 2022 la Direzione Centrale Logistica ed approvvigionamenti dell’Agenzia multifunzione in convenzione Consip. E’ pertanto necessario provvedere al rinnovo di tali contratti, in quanto le strutture operative utilizzatrici (rappresentate prevalentemente da Direzioni provinciali e Uffici territoriali di ampie dimensioni) presentano gli stessi fabbisogni di fotoriproduzione e stampa in condivisione. Inoltre, verranno ordinate altre sei multifunzione in noleggio che andranno a sostituire fotocopiatori di proprietà ormai obsoleti. Attraverso un accurato studio della collocazione delle Entrate ha stipulato con ITALORTOPEDIA s.r.l. – avente sede legale in Xxxxxxxxxxxxxx macchine aggiuntive (XXche ne permetta l’agevole fruizione da parte degli utenti), Xxx Xxxxxx Xxxxx, 54, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 09076931212 - il contratto normativo prot. 2022/367468, relativo all’affidamento della fornitura si è concordato con gli uffici destinatari che la semplice funzione di mascherine FFP3 (dispositivi fotoriproduzione possa essere integrata con la funzione di protezione individuale nei confronti del virus Sars Covid 19)stampa in condivisione. Tale accordo quadro ha una valenza esclusivamente normativa, lasciando alla Direzione regionale fruitrice della fornitura il compito utilizzo in condivisione presenta oggettivi vantaggi sotto i seguenti profili: - risparmi derivanti dai minori oneri di stipulare successivamente con l’appaltatore un secondo contratto, avente carattere esecutivo. Poiché attualmente non è vigente alcuna Convenzione Consip avente quale oggetto approvvigionamento di toner per le stampanti individuali (la fornitura di mascherine FFP3materiale di consumo è compresa nel canone di noleggio); - minore utilizzo delle stampanti individuali poste in prossimità degli utilizzatori, appare legittimo con conseguenti vantaggi in termini di salubrità degli ambienti di lavoro ( è dimostrato che le stampanti durane il loro funzionamento emettano dalle bocchette di areazione delle esalazioni, contenenti minuscole particelle di toner residuo, anche nel caso di impiego di cartucce originali certificate); - migliore qualità e necessario maggiore velocità di stampa, con conseguente ottimizzazione sia del prodotto che la Direzione regionale della Lombardia formalizzi la propria adesione al predetto accordo quadrodei tempi di lavoro. Oggetto Sulla base delle previsioni di utilizzo, si è ritenuto opportuno scegliere il modello di multifunzione monocromatica OLIVETTI d. Copia 5000MF il cui canone trimestrale (comprensivo del contratto esecutivo dispositivo accessorio di finitura in linea) è la fornitura di n. 500 (cinquecento) mascherine FFP3. Il massimale del contratto esecutivo sarà pari ad euro 94,00 188,00 (novantaquattro/00/centottantotto/00) oltre I.V.A., sulla base per un periodo di un prezzo unitario di utilizzo pari a 60 (sessanta) mesi. Il valore complessivo del contratto è pari ad euro 0,188 127.840,00 (zero/188centoventisettemilaottocentoquaranta/00) oltre I.V.A.. Il contratto esecutivo avrà efficacia dalla data di stipula al giorno 27 settembre 2023, data di scadenza dell’accordo quadro. La normativa vigente in materia di appalti prevede che il Dirigente responsabile dell’unità organizzativa (rappresentata nella fattispecie dalla Direzione regionale fruitrice della fornitura) nomini il Responsabile Unico del Procedimento e il Direttore dell’Esecuzione del Contratto esecutivo di prossima stipula. Decreto Legislativo 30 luglio 199918 aprile 2016, n. 300 50  Art. 32, comma 2 Decreto Legislativo 30 marzo 200118 aprile 2016, n. 165 Statuto 50  Art. 31, comma 1 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50  Art. 111, comma 2 Manuale Interattivo delle Procedure dell’Agenzia delle Entrate, aggiornato alla Delibera del Comitato di Gestione n. 7 dell’8 febbraio 2018 Regolamento di Amministrazione Entrate  Scheda B.b.3 – Punto 3 Manuale Interattivo delle Procedure dell’Agenzia delle Entrate, aggiornato alla Delibera Entrate  Scheda A.b.3 – Punto 2 Provvedimento del Comitato di Gestione n. 44 Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. 2015/46604 del 13 novembre 20182 aprile 2015 Provvedimento del Dirigente ad interim dell’Xxxxxxx Xxxxxxx materiali prot. 2015/199270 del 21 dicembre 2015

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Samples: lombardia.agenziaentrate.it

Motivazioni. Con Delibera di Giunta n. 106 del 23/2/2015, la Regione Marche ha approvato le linee di indirizzo agli Enti del SSR in materia di libera professione intramuraria del personale della Dirigenza Medica, Veterinaria e Sanitaria. Con Determina del Direttore Generale dell’ASUR n. 430 del 16/6/2015, in attuazione di quanto indicato nella citata Delibera di Giunta n. 106/15, è stato adottato lo schema tipo di regolamento per l’esercizio dell’attività libero-professionale nelle Aree Vaste. Con Determina del Direttore n. 277/AV5 del 17/03/2016, è stato adottato il Regolamento dell’Area Vasta 5, relativo alle modalità organizzative dell’attività libero professionale intramuraria del personale medico e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario. Nel suddetto Regolamento di Area Vasta, all’art. 8, vengono indicate le modalità di esercizio delle attività a pagamento rese a favore soggetti terzi paganti, precisando che, per l’erogazione di tali prestazioni, “Il 28 settembre 2022 la Direzione Centrale Logistica ed approvvigionamenti dell’Agenzia delle Entrate ha stipulato rapporto si perfeziona tramite stipula di apposito contratto/convenzione”. Con nota prot. n. 41865 del 24/5/2016, il Poliambulatorio “Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx”, con ITALORTOPEDIA s.r.l. – avente sede legale in Xxxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxx Xxxxxxx x. 000, Xxxxxxx – P.IVA 03412871208, ha chiesto di attivare un’apposita convenzione con l’ASUR Marche Area Vasta n.5 per avvalersi di prestazioni diagnostiche di istopatologia cutanea, in regime di attività libero professionale intramuraria. A tale scopo ha chiesto di utilizzare la professionalità dei Dirigenti Medici dell’U.O.C. di Anatomia Patologica”, richiedendo, come “primo referente”, il Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx, Direttore Medico dell’U.O.C. stessa, dichiarando che detta struttura privata non è convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale. Con la medesima nota, il menzionato Poliambulatorio privato ha precisato che le prestazioni di istopatologia cutanea richieste e le relative tariffe (XX)al netto di bollo) sono le seguenti: - Codice 509215, Xxx Xxxxxx Xxxxxesame istopatologico cute e/o tessuti molli biopsia incisionale: € 75,00 - Codice 27370, 54esame istopatologico cute e/o tessuti molli biopsia escissionale: € 98,00 - Codice 29640, esame Immunofluorescenza diretta (DIF): € 218,00 - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 09076931212 - il contratto normativo prot. 2022/36746827360, relativo all’affidamento della fornitura di mascherine FFP3 esame istopatologico cute e/o tessuti molli (dispositivi di protezione individuale Punch o Shave) € 50,00 La Direzione Medica del Presidio Ospedaliero, con nota ID n. 709994 del 7/6/2016, si è favorevolmente espressa nei confronti del virus Sars Covid 19). Tale accordo quadro ha una valenza esclusivamente normativa, lasciando alla Direzione regionale fruitrice della fornitura il compito richiesta di stipulare successivamente con l’appaltatore un secondo contratto, avente carattere esecutivo. Poiché attualmente non è vigente alcuna Convenzione Consip avente quale oggetto la fornitura di mascherine FFP3, appare legittimo e necessario che la Direzione regionale della Lombardia formalizzi la propria adesione al predetto accordo quadro. Oggetto del contratto esecutivo è la fornitura di n. 500 (cinquecento) mascherine FFP3convenzionamento presentata dal Poliambulatorio privato in oggetto. Il massimale del contratto esecutivo sarà pari ad euro 94,00 (novantaquattro/00/) oltre I.V.A.richiamato Regolamento di Area Vasta, sempre nell’art. 8, nell’indicare le modalità di esercizio della libera professione in equipe, stabilisce che tale attività deve essere svolta sulla base di un prezzo unitario apposito piano operativo, concordato e sottoscritto da tutti i partecipanti all’equipe, nonché validato dal responsabile della U.O., che è soggetto ad approvazione della Direzione. Si prende atto che, con Determina del Direttore di euro 0,188 (zero/188) oltre I.V.A.. Il contratto esecutivo avrà efficacia dalla data di stipula al giorno 27 settembre 2023Area Vasta n. 775 del 12/7/2016, data di scadenza dell’accordo quadro. La normativa vigente in materia di appalti prevede che il Dirigente responsabile dell’unità organizzativa (rappresentata nella fattispecie dalla Direzione regionale fruitrice della fornitura) nomini il Responsabile Unico del Procedimento e il Direttore dell’Esecuzione del Contratto esecutivo di prossima stipula. Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Statuto dell’Agenzia delle Entrate, aggiornato alla Delibera del Comitato di Gestione n. 7 dell’8 febbraio 2018 Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, aggiornato alla Delibera del Comitato di Gestione n. 44 del 13 novembre 2018sono stati approvati:

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Samples: Convenzione Per Prestazioni Professionali a Pagamento Con Il Poliambulatorio “Giardini Margherita” Di Bologna

Motivazioni. Il 28 settembre 2022 la Direzione Centrale Logistica ed approvvigionamenti Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha stipulato entrate del 14 gennaio 2011, sono state definite le modalità di pagamento dell'imposta sostitutiva delle imposte ipotecaria e catastale per i contratti di leasing immobiliare di cui all'art.1, comma 16, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e sono state approvate le relative specifiche tecniche. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3.1 del citato provvedimento, viene ora disposta l’attivazione della procedura per il pagamento dell’imposta con ITALORTOPEDIA s.r.lmodalità telematiche utilizzando esclusivamente i servizi on-line dell’Agenzia delle entrate. – avente sede legale Inoltre, con il presente provvedimento sono approvate le modifiche ai modelli per la richiesta di registrazione degli atti (Modello 69) (Allegato 1) e per la comunicazione dei dati catastali nei casi di cessioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione o affitto di beni immobili (Modello CDC) (Allegato 2) e alle relative istruzioni, approvati con provvedimento del 25 giugno 2010. Dette variazioni si sono rese necessarie per tener conto delle modifiche, introdotte dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122, all’articolo 19, comma 16, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, che hanno previsto, tra l’altro, che nei territori in Xxxxxxxxxxxxxx (XX)cui vige il sistema tavolare le regioni a statuto speciale e le province autonome adottano disposizioni al fine di assicurare il necessario coordinamento con l’ordinamento tavolare. A tal fine, Xxx Xxxxxx Xxxxxsono anche approvate le specifiche tecniche contenute negli allegati 3, 544 e 5 al presente provvedimento che sostituiscono rispettivamente quelle contenute negli allegati tecnici bis, Codice Fiscale quater e Partita I.V.A. 09076931212 quinques del decreto dirigenziale 31 luglio 1998. Tali aggiornamenti ridefiniscono i dati identificativi degli immobili siti nelle zone in cui vige il sistema tavolare, da indicare nei seguenti adempimenti telematici: - registrazione dei contratti di locazione e di affitto dei beni immobili; - pagamenti delle imposte relative a cessione, risoluzione e proroga dei contratti di locazione e di affitto dei beni immobili; - denunce cumulative dei contratti di affitto di fondi rustici, di cui all'art. 17, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. L'attivazione dei flussi definiti dalle specifiche tecniche contenute negli allegati 3, 4 e 5 al presente provvedimento decorre a partire dal secondo giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. A tutela dei rapporti con il contratto normativo protcittadino, a partire da tale data, sarà possibile utilizzare contemporaneamente il vecchio tracciato per ulteriori 60 giorni. 2022/367468, relativo all’affidamento della fornitura di mascherine FFP3 (dispositivi di protezione individuale nei confronti del virus Sars Covid 19). Tale accordo quadro ha una valenza esclusivamente normativa, lasciando alla Direzione regionale fruitrice della fornitura il compito di stipulare successivamente con l’appaltatore un secondo contratto, avente carattere esecutivo. Poiché attualmente non è vigente alcuna Convenzione Consip avente quale oggetto la fornitura di mascherine FFP3, appare legittimo e necessario che la Direzione regionale della Lombardia formalizzi la propria adesione al predetto accordo quadro. Oggetto del contratto esecutivo è la fornitura di n. 500 (cinquecento) mascherine FFP3. Il massimale del contratto esecutivo sarà pari ad euro 94,00 (novantaquattro/00/) oltre I.V.A., sulla base di un prezzo unitario di euro 0,188 (zero/188) oltre I.V.A.. Il contratto esecutivo avrà efficacia dalla data di stipula al giorno 27 settembre 2023, data di scadenza dell’accordo quadro. La normativa vigente in materia di appalti prevede che il Dirigente responsabile dell’unità organizzativa (rappresentata nella fattispecie dalla Direzione regionale fruitrice della fornitura) nomini il Responsabile Unico del Procedimento e il Direttore dell’Esecuzione del Contratto esecutivo di prossima stipula. - Decreto Legislativo legislativo 30 luglio 1999, n. 300 Decreto Legislativo 30 marzo 2001(art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, n. 165 comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4). - Statuto dell’Agenzia delle Entrateentrate, aggiornato alla Delibera pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del Comitato di Gestione n. 7 dell’8 20 febbraio 2018 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1). - Regolamento di Amministrazione amministrazione dell’Agenzia delle Entrateentrate, aggiornato alla Delibera del Comitato di Gestione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 36 del 13 novembre 2018febbraio 2001 (art. 2, comma 1); - Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella - Decreto Ministeriale del 10 maggio 1980, concernente l’approvazione dei nuovi modelli degli allegati delle dichiarazioni di successione ed altre dichiarazioni INVIM decennali e dei nuovi modelli per le richieste di registrazione degli atti pubblici e privati. - Decreto Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di Registro). - Decreto Ministeriale del 31 luglio 1998 concernente le modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti. - Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 gennaio 2002, recante l’approvazione del modulario entrate concernente la modulistica da utilizzare nello svolgimento di attività all'interno degli uffici finanziari ovvero da parte dei contribuenti. - Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, articolo 19, commi 15 e 16, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, articolo 19, commi 15 e 16. - Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 25 giugno 2010 - Legge 13 dicembre 2010, n. 220, articolo 1, comma 16. - Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 gennaio 2011. Roma, 4 marzo 2011 Mod. 69 e relative istruzioni MOD. 69 MODULARIO ENTRATE-007 PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO SERIE NUMERO DATA REGISTRO ALTRO ERARIO DA A IMPORTO ALTRE AZIENDE SERIE NUMERO DATA TRIBUTI IMPORTI RETTIFICHE AI CODICI DI TRIBUTO e/o RELATIVI IMPORTI IMPORTO VERSATO CODICE UFFICIO Si convalidano, sulla base del contenuto dell’atto, i dati risultanti dai Quadri A, B e C L’IMPIEGATO ADDETTO ALLA TASSAZIONE L’IMPIEGATO ADDETTO ALLA REGISTRAZIONE DA INVIARE ALLA ANAGRAFE TRIBUTARIA NO SI (Barrare la casella che non interessa) ALL’UFFICIO DI: RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE TIPOLOGIA DELL’ATTO CODICE FISCALE DEL RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE DATA DI STIPULA La richiesta si compone di N. fogli N. DI REPERTORIO OPZIONI N. ORD. CODICE FISCALE COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE NOME DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA PROVINCIA VIA O PIAZZA PROVINCIA DATA DI NASCITA SESSO N. CIVICO N. ORD. CODICE FISCALE COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE NOME DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA PROVINCIA VIA O PIAZZA PROVINCIA DATA DI NASCITA SESSO N. CIVICO N. ORD. CODICE FISCALE COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE NOME DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA PROVINCIA VIA O PIAZZA PROVINCIA DATA DI NASCITA SESSO N. CIVICO N. ORD. CODICE FISCALE COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE NOME DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA PROVINCIA VIA O PIAZZA PROVINCIA DATA DI NASCITA SESSO N. CIVICO N. ORD. CODICE FISCALE COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE NOME DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA PROVINCIA VIA O PIAZZA PROVINCIA DATA DI NASCITA SESSO N. CIVICO N. ORD. CODICE FISCALE COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE NOME DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA PROVINCIA VIA O PIAZZA PROVINCIA DATA DI NASCITA SESSO N. CIVICO ALL’UFFICIO DI: FOGLIO N. La richiesta si compone RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE CODICE FISCALE DEL RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE DATA DI STIPULA di X. xxxxx N. DI REPERTORIO TIPOLOGIA DELL’ATTO

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