Common use of Motivazioni Clause in Contracts

Motivazioni. L’articolo 1, comma 909, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha modificato l’articolo 1 del decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 127 introducendo l’obbligo di emissione e ricezione delle fatture elettroniche riferite alle operazioni di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati in Italia, nonché l’obbligo di trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato. Il processo di emissione e ricezione delle fatture elettroniche deve essere effettuato utilizzando il formato (XML) e il Sistema di Interscambio – già in uso dal 2014 per la trasmissione delle fatture elettroniche alle Pubbliche Amministrazioni – seguendo le regole tecniche stabilite dal presente provvedimento e dalle specifiche tecniche ad esso allegato. Per le fatture elettroniche da inviare alle Pubbliche Amministrazioni restano valide le regole tecniche previste dal DM n. 55/2013. Rispetto a tali regole, per il processo di fatturazione elettronica tra soggetti privati residenti stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, le specifiche tecniche allegate al presente provvedimento introducono alcune semplificazioni nel processo di recapito delle fatture e l’eliminazione delle cc.dd. “notifiche d’esito committente” (notifica di rifiuto ovvero di accettazione della fattura). Il presente provvedimento definisce le regole tecniche per la corretta predisposizione della fattura elettronica e delle note di variazione, per la trasmissione e la ricezione dei file al SdI, i controlli che quest’ultimo effettua rispetto alle informazioni obbligatorie da riportare nella fattura, il ruolo che gli intermediari possono assumere nell’ambito del processo di fatturazione elettronica, oltre che descrivere i servizi che l’Agenzia delle entrate mette a disposizione degli operatori commerciali per supportarli nella gestione del processo stesso. Le regole tecniche definite nel presente provvedimento assumono validità anche per le fatture elettroniche relative alle cessioni di benzina o di gasolio e per le prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un’amministrazione pubblica, previste dall’articolo 1, comma 917, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 ed effettuate a partire dal 1° luglio 2018. Con riferimento alle cessioni di carburante, l’anticipazione della decorrenza di obbligo di fatturazione elettronica al 1° luglio 2018 è limitata alla benzina e al gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione. Al riguardo, nel file delle fatture elettroniche i campi “CodiceTipo” e “CodiceValore”, all’interno del blocco “CodiceArticolo”, sono compilati inserendo rispettivamente la dicitura “CARB” e uno dei valori indicativi dei tipi di carburante riportati nell’allegatoA del presente provvedimento. Nei casi in cui sia prevista l’indicazione della targa, la stessa potrà essere inserita nel campo “MezzoTrasporto” del file della fattura elettronica. La cessione di altri tipi di carburante, per i quali l’obbligo di fatturazione elettronica decorrerà dal 1° gennaio 2019, andrà documentata con le modalità finora in uso. Resta ferma la possibilità, anche in questi ultimi casi, di emettere la fattura elettronica. È opportuno ricordare che l’articolo 21, comma 4, lettera a), del decreto IVA, consente l’emissione di una sola fattura, «per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472» laddove «effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto» e purché «recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime». Ne deriva, quindi, che anche nell’ambito delle cessioni di carburanti sopra descritte, qualora le stesse siano accompagnante da un documento, analogico o informatico, che abbia i contenuti definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472 - in particolare «indicazione della data, delle generalità del cedente, del cessionario e dell’eventuale incaricato del trasporto, nonché la descrizione della natura, della qualità e della quantità dei beni ceduti» - sarà possibile emettere un’unica fattura, entro il 15 del mese successivo, che riepiloghi tutte le operazioni avvenute nel mese precedente tra i medesimi soggetti. A questo fine, ove contenenti le informazioni necessarie, secondo quanto già precisato inprecedenti documenti di prassi (si veda, in particolare, il punto 2 della circolare n. 205/E del 1998), potranno essere utilizzati anche i buoni consegna emessi dalle attrezzature automatiche.

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Samples: www.ancecatania.it, www.anceverona.it

Motivazioni. L’articolo 1La crescente complessità delle applicazioni utilizzate a supporto dei processi amministrativi del MEF, comma 909unita alla esigenza di garantire elevati livelli di servizio ha comportato la necessità di definire adeguati processi di verifica della qualità del software rilasciato dai fornitori a fronte di nuovi Sviluppi, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha modificato l’articolo 1 del decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 127 introducendo l’obbligo ma anche a seguito di emissione MEV e ricezione delle fatture elettroniche riferite alle operazioni di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati in Italia, nonché l’obbligo di trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato. Il processo di emissione e ricezione delle fatture elettroniche deve essere effettuato utilizzando il formato (XML) e il Sistema di Interscambio – MAC sul software già in uso dal 2014 per la trasmissione delle fatture elettroniche alle Pubbliche Amministrazioni – seguendo le regole tecniche stabilite dal presente provvedimento e dalle specifiche tecniche ad esso allegato. Per le fatture elettroniche da inviare alle Pubbliche Amministrazioni restano valide le regole tecniche previste dal DM n. 55/2013. Rispetto a tali regole, per il processo di fatturazione elettronica tra soggetti privati residenti stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, le specifiche tecniche allegate al presente provvedimento introducono alcune semplificazioni nel processo di recapito delle fatture e l’eliminazione delle cc.dd. “notifiche d’esito committente” (notifica di rifiuto ovvero di accettazione della fattura). Il presente provvedimento definisce le regole tecniche per la corretta predisposizione della fattura elettronica e delle note di variazione, per la trasmissione e la ricezione dei file al SdI, i controlli che quest’ultimo effettua rispetto alle informazioni obbligatorie da riportare nella fattura, il ruolo che gli intermediari possono assumere nell’ambito del processo di fatturazione elettronica, oltre che descrivere i servizi che l’Agenzia delle entrate mette a disposizione degli operatori commerciali per supportarli nella gestione del processo stesso. Le regole tecniche definite nel presente provvedimento assumono validità anche per le fatture elettroniche relative alle cessioni di benzina o di gasolio e per le prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un’amministrazione pubblica, previste dall’articolo 1, comma 917, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 ed effettuate a partire dal 1° luglio 2018. Con riferimento alle cessioni di carburante, l’anticipazione della decorrenza di obbligo di fatturazione elettronica al 1° luglio 2018 è limitata alla benzina e al gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione. Al riguardo, nel file delle fatture elettroniche i campi “CodiceTipo” e “CodiceValore”, all’interno del blocco “CodiceArticolo”, sono compilati inserendo rispettivamente la dicitura “CARB” e uno dei valori indicativi dei tipi di carburante riportati nell’allegatoA del presente provvedimento. Nei casi in cui sia prevista l’indicazione della targa, la stessa potrà essere inserita nel campo “MezzoTrasporto” del file della fattura elettronica. La cessione di altri tipi di carburante, per i quali l’obbligo di fatturazione elettronica decorrerà dal 1° gennaio 2019, andrà documentata con le modalità finora in uso. Resta ferma Nell’ottica di assicurare l’uniformità e l’omogeneità dei risultati all’interno della infrastruttura MEF dedicata alla verifica della qualità del software rilasciato dai fornitori – già realizzata con soluzioni CAST per il Dipartimento del Tesoro - DT – è stato rappresentato da SOGEI e verificato per il tramite di una apposita consultazione del mercato che, con riferimento ai Dipartimenti mancanti (RGS, DAG) oggetto della presente acquisizione, la possibilitàsoluzione CAST rappresenta l’unica in grado di rispondere appieno ai fabbisogni e alle necessità dell’Amministrazione. In particolare, anche in questi ultimi casialla luce di quanto prescritto dalle linee guida ANAC n. 8/2017, di emettere la fattura elettronica. È opportuno ricordare che l’articolo 21, comma 4, lettera a), del decreto IVA, consente l’emissione di SOGEI ha riportato nella propria Nota tecnica una sola fattura, «per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti analisi comparativa tra i quali prodotti di diversi brand e le loro funzionalità da cui si evince, attraverso un sistema di assegnazione di pesi, la priorità funzionale dei prodotti CAST rispetto ad altri prodotti comparabili. Con specifico riferimento alle funzionalità oggetto dell’analisi comparativa, risulta che il Calcolo automatizzato dei Function Point (funzionalità fondamentale data la mole di applicativi da misurare) è effettuata l’operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto disponibile esclusivamente nella soluzione CAST. L’unicità del Presidente fornitore è risultata dagli esiti della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472» laddove «effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto» e purché «recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello consultazione di effettuazione delle medesime». Ne deriva, quindi, che anche nell’ambito delle cessioni di carburanti sopra descritte, qualora le stesse siano accompagnante da un documento, analogico o informatico, che abbia i contenuti definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472 - in particolare «indicazione della data, delle generalità del cedente, del cessionario e dell’eventuale incaricato del trasporto, nonché la descrizione della natura, della qualità e della quantità dei beni ceduti» - sarà possibile emettere un’unica fattura, entro il 15 del mese successivo, che riepiloghi tutte le operazioni avvenute mercato pubblicata nel mese precedente tra i medesimi soggettidi novembre 2018 a cui ha risposto solamente CAST Italia S.r.l. In ottemperanza alla procedura di selezione del fornitore , nel mese di dicembre 2018, pervenuta la risposta dall’unico fornitore sopra detto, è stato organizzato un incontro di approfondimento a verifica delle risposte date. A questo fineseguito di tale incontro, ove contenenti le informazioni necessariecon nota prot. 3913-2019 del 28/01/2019, secondo quanto già precisato inprecedenti documenti CAST Italia S.r.l. ha fatto pervenire una dichiarazione nella quale ha dato conto che l’impresa è detentrice in xxx xxxxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx dei prodotti oggetto della presente iniziativa e b) della prestazione sui tali prodotti dei servizi di prassi (si vedamanutenzione correttiva ed evolutiva e assistenza specialistica, per qualsiasi soggetto pubblico o privato sul territorio italiano, in particolareragione di apposito accordo di esclusiva commerciale sui diritti di proprietà intellettuale relativi ai suddetti prodotti, il punto 2 della circolare n. 205/E del sottoscritto nel 1998), potranno essere utilizzati anche i buoni consegna emessi dalle attrezzature automatiche.

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Samples: www.consip.it

Motivazioni. L’articolo 1, comma 909153, della Legge 27 legge 28 dicembre 20172015, n. 205, 208 (legge di stabilità 2016) ha modificato l’articolo 1 del decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 127 introducendo l’obbligo di emissione e ricezione delle fatture elettroniche riferite alle operazioni di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati in Italia, nonché l’obbligo di trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato. Il processo di emissione e ricezione delle fatture elettroniche deve essere effettuato utilizzando il formato (XML) e il Sistema di Interscambio – già in uso dal 2014 per la trasmissione delle fatture elettroniche alle Pubbliche Amministrazioni – seguendo le regole tecniche stabilite dal presente provvedimento e dalle specifiche tecniche ad esso allegato. Per le fatture elettroniche da inviare alle Pubbliche Amministrazioni restano valide le regole tecniche previste dal DM n. 55/2013. Rispetto a tali regole, per il processo di fatturazione elettronica tra soggetti privati residenti stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, le specifiche tecniche allegate al presente provvedimento introducono alcune semplificazioni nel processo di recapito delle fatture e l’eliminazione delle cc.dd. “notifiche d’esito committente” (notifica di rifiuto ovvero di accettazione della fattura). Il presente provvedimento definisce le regole tecniche per la corretta predisposizione della fattura elettronica e delle note di variazione, per la trasmissione e la ricezione dei file al SdI, i controlli che quest’ultimo effettua rispetto alle informazioni obbligatorie da riportare nella fattura, il ruolo che gli intermediari possono assumere nell’ambito del processo di fatturazione elettronica, oltre che descrivere i servizi che l’Agenzia delle entrate mette a disposizione degli operatori commerciali per supportarli nella gestione del processo stesso. Le regole tecniche definite nel presente provvedimento assumono validità anche per le fatture elettroniche relative alle cessioni di benzina o di gasolio e per le prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un’amministrazione pubblica, previste dall’articolo 1, comma 9172, della del Regio Decreto Legge 27 dicembre 201721 febbraio 1938, n. 205 ed effettuate a partire dal 1° luglio 2018. Con riferimento alle cessioni 246, introducendo la presunzione di carburante, l’anticipazione della decorrenza di obbligo di fatturazione elettronica al 1° luglio 2018 è limitata alla benzina e al gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione. Al riguardo, detenzione dell’apparecchio televisivo nel file delle fatture elettroniche i campi “CodiceTipo” e “CodiceValore”, all’interno del blocco “CodiceArticolo”, sono compilati inserendo rispettivamente la dicitura “CARB” e uno dei valori indicativi dei tipi di carburante riportati nell’allegatoA del presente provvedimento. Nei casi caso in cui sia prevista l’indicazione della targa, esista un’utenza per la stessa potrà essere inserita fornitura di energia elettrica nel campo “MezzoTrasporto” luogo in cui il soggetto ha la propria residenza anagrafica e prevedendo il pagamento del file della canone mediante addebito nella fattura elettronicadell’utenza di energia elettrica. La cessione di altri tipi di carburante, per i quali l’obbligo di fatturazione elettronica decorrerà dal Il citato articolo 1° gennaio 2019, andrà documentata con le modalità finora in uso. Resta ferma la possibilità, anche in questi ultimi casi, di emettere la fattura elettronica. È opportuno ricordare che l’articolo 21, comma 42, lettera a)prevede che per superare la presunzione ivi previste, a decorrere dall'anno 2016, è ammessa esclusivamente una dichiarazione rilasciata ai sensi del decreto IVA, consente l’emissione testo unico di una sola fattura, «per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione ed avente le caratteristiche determinate con al decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 199628 dicembre 2000, n. 472» laddove «effettuate nello stesso mese solare nei confronti 445 che deve essere presentata all'Agenzia delle entrate con le modalità definite con provvedimento del medesimo soggetto» direttore dell'Agenzia delle entrate. Con il provvedimento del 24 marzo 2016 sono stati definiti modalità e purché «recante il dettaglio delle operazionitermini per la presentazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello da parte dei contribuenti titolari di effettuazione delle medesime». Ne deriva, quindi, che anche nell’ambito delle cessioni un’utenza per la fornitura di carburanti sopra descritte, qualora le stesse siano accompagnante da un documento, analogico o informatico, che abbia i contenuti definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472 - in particolare «indicazione della data, delle generalità del cedente, del cessionario e dell’eventuale incaricato del trasporto, nonché la descrizione della naturaenergia elettrica per uso domestico residenziale, della qualità dichiarazione sostitutiva di non detenzione di un apparecchio tv relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato. Con il presente provvedimento, al fine di una generale razionalizzazione delle modalità di richiesta di esenzione dal pagamento del canone in base al citato d.P.R. n. 445 del 2000, sono definiti modalità e termini di presentazione della quantità dichiarazione della sussistenza dei beni ceduti» - sarà possibile emettere un’unica fatturarequisiti di esenzione dal pagamento del canone di abbonamento alla televisione per uso privato per effetto di convenzioni internazionali ed è approvato il relativo modello, entro il 15 utilizzabile da agenti diplomatici, funzionari o impiegati consolari, funzionari di organizzazioni internazionali, militari di cittadinanza non italiana e personale civile non residente di cittadinanza non italiana appartenenti alle forze NATO di stanza in Italia. La presentazione della dichiarazione sostitutiva consente di far valere la condizione di esenzione anche al fine di evitare l’addebito del mese successivo, che riepiloghi tutte le operazioni avvenute nel mese precedente tra i medesimi soggetti. A questo fine, ove contenenti le informazioni necessarie, secondo quanto già precisato inprecedenti documenti canone sulla fattura dell’utenza di prassi (si veda, in particolare, il punto 2 energia elettrica intestata al dichiarante o a un componente della circolare n. 205/E del 1998), potranno essere utilizzati anche i buoni consegna emessi dalle attrezzature automatichesua stessa famiglia anagrafica.

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Samples: Convenzione Di Londra Del 19 Giugno 1951, Ratificata Con La Legge 30 Novembre 1955, N. 1335; Convenzione Di Vienna Del 18 Aprile 1961, Ratificata Con La Legge 9 Agosto 1967, N. 804; Convenzione Di Vienna Del 24 Aprile 1963, Ratificata Con La Legge 9 Agosto 1967, N. 804

Motivazioni. L’articolo 1, comma 909, della Legge 27 dicembre 201712 del Decreto legge 30 aprile 2019, n. 20534 (Decreto Crescita), ha modificato l’articolo 1 del decreto Legislativo 5 agosto 2015convertito con modificazioni nella Legge 28 giugno 2019, n. 127 introducendo l’obbligo 58 prevede che “gli adempimenti relativi ai rapporti di emissione scambio con la Repubblica di San Marino, previsti dal decreto del Ministro delle Finanze 24 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 305 del 30 dicembre 1993, sono eseguiti in via elettronica secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'Economia e ricezione delle fatture elettroniche riferite alle operazioni di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati Finanze in Italia, nonché l’obbligo di trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello conformità ad accordi con detto Stato. Il processo Sono fatti salvi gli esoneri dall'obbligo generalizzato di emissione e ricezione fatturazione elettronica previsti da specifiche disposizioni di legge. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle fatture elettroniche deve essere effettuato utilizzando il formato (XML) e il Sistema di Interscambio – già in uso dal 2014 per la trasmissione delle fatture elettroniche alle Pubbliche Amministrazioni – seguendo entrate sono emanate le regole tecniche stabilite dal necessarie per l'attuazione del presente provvedimento e dalle specifiche tecniche ad esso allegato. Per le fatture elettroniche da inviare alle Pubbliche Amministrazioni restano valide le regole tecniche previste dal DM n. 55/2013. Rispetto a tali regole, per il processo di fatturazione elettronica tra soggetti privati residenti stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, le specifiche tecniche allegate al presente provvedimento introducono alcune semplificazioni nel processo di recapito delle fatture e l’eliminazione delle cc.dd. “notifiche d’esito committente” (notifica di rifiuto ovvero di accettazione della fattura)articolo”. Il presente provvedimento definisce le regole tecniche per DM del 21 giugno 2021 dà attuazione alla citata disposizione, prevedendo che la corretta predisposizione della fattura elettronica e delle note di variazione, per la trasmissione e la ricezione dei file al SdI, i controlli che quest’ultimo effettua rispetto alle informazioni obbligatorie da riportare nella fattura, il ruolo che gli intermediari possono assumere nell’ambito del processo di fatturazione elettronica, oltre che descrivere i servizi che l’Agenzia delle entrate mette stessa trovi applicazione a disposizione degli operatori commerciali per supportarli nella gestione del processo stesso. Le regole tecniche definite nel presente provvedimento assumono validità anche per le fatture elettroniche relative alle cessioni di benzina o di gasolio e per le prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un’amministrazione pubblica, previste dall’articolo 1, comma 917, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 ed effettuate a partire far data dal 1° luglio 2018ottobre 2021. Con riferimento alle cessioni di carburantePrevede, l’anticipazione della decorrenza di obbligo di fatturazione elettronica altresì, che sino al 1° luglio 2018 è limitata alla benzina e al gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione. Al riguardo30 giugno 2022, nel file delle fatture elettroniche i campi “CodiceTipo” e “CodiceValore”, all’interno del blocco “CodiceArticolo”, sono compilati inserendo rispettivamente la dicitura “CARB” e uno dei valori indicativi dei tipi di carburante riportati nell’allegatoA del presente provvedimento. Nei casi in cui sia prevista l’indicazione della targa, la stessa potrà essere inserita nel campo “MezzoTrasporto” del file della fattura elettronica. La cessione di altri tipi di carburante, per i quali l’obbligo di fatturazione elettronica decorrerà dal 1° gennaio 2019, andrà documentata con le modalità finora in uso. Resta ferma la possibilità, anche in questi ultimi casi, di emettere la fattura elettronica. È opportuno ricordare che l’articolo 21, comma 4, lettera a), del decreto IVA, consente l’emissione di una sola fattura, «per le cessioni di beni effettuate nell’ambito dei rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, di cui consegna all’articolo 71 del d.P.R, n. 633 del 1972, la fattura possa essere emessa e ricevuta, con le modalità indicate dallo stesso Decreto, in formato elettronico o spedizione risulta da documento in formato cartaceo; a decorrere dal 1° luglio 2022 per le operazioni di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali cui al periodo precedente le fatture sono emesse e accettate solo in formato elettronico. Per quanto riguarda le prestazioni di servizi è effettuata l’operazione ed avente data facoltà agli operatori nazionali di utilizzare la fattura elettronica per le caratteristiche determinate con decreto del Presidente operazioni effettuate nei confronti di operatori economici sammarinesi che abbiano fornito il numero di identificazione IVA attribuito dall’Ufficio tributario della Repubblica 14 agosto 1996di San Marino. L’articolo 12 del Decreto legge 30 aprile 2019, n. 472» laddove «effettuate nello stesso mese solare nei confronti 34, c.d. Decreto Crescita, e l’articolo 21 del medesimo soggetto» DM, poi, rinviano a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate la definizione delle regole tecniche per l’attuazione della nuova disciplina.. Le disposizioni menzionate prevedono una modernizzazione delle procedure di fatturazione, trasmissione dati, controllo, tracciatura e purché «recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime». Ne deriva, quindi, che anche nell’ambito delle versamenti dell’IVA concernenti le cessioni di carburanti sopra descrittebeni che avvengono tra l’Italia e San Marino, qualora le stesse siano accompagnante da un documentodisciplinate dal DM del 24 dicembre 1993 (Disciplina agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto dei rapporti di scambio tra la Repubblica italiana), analogico o informatico, che abbia i contenuti definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472 - in particolare «indicazione della data, delle generalità del cedente, del cessionario e dell’eventuale incaricato del trasporto, nonché la descrizione della natura, della qualità e della quantità dei beni ceduti» - sarà possibile emettere un’unica fattura, entro il 15 del mese successivo, che riepiloghi tutte introducendo anche per queste operazioni l’obbligo di fatturazione elettronica correntemente previsto per le operazioni avvenute domestiche. Con il presente provvedimento vengono individuate le regole tecniche necessarie all’attuazione delle disposizioni menzionate, rinviando, per quanto non altrimenti disciplinato, al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 e successive modificazioni. Nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, l’Agenzia delle entrate non potrà consultare o elaborare i dati contenuti nei file trasmessi tramite il sistema, se non limitatamente allo svolgimento delle funzioni istituzionali nel mese precedente tra i medesimi soggetti. A questo finerispetto dei principi di liceità, ove contenenti le informazioni necessarietrasparenza e correttezza nonché di necessità, secondo quanto già precisato inprecedenti documenti di prassi (si veda, in particolare, il punto 2 della circolare n. 205/E del 1998), potranno essere utilizzati anche i buoni consegna emessi dalle attrezzature automatichepertinenza e non eccedenza.

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Samples: www.agenziaentrate.gov.it

Motivazioni. L’articolo 1Il presente provvedimento approva il nuovo modello per la “Richiesta di registrazione e adempimenti successivi - contratti di locazione e affitto di immobili” (modello RLI), comma 909le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione in via telematica. Con tale modello è possibile richiedere la registrazione, della Legge 27 dicembre 2017comunicare proroghe, n. 205, ha modificato l’articolo 1 del decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 127 introducendo l’obbligo cessioni e risoluzioni dei contratti di emissione locazione e ricezione delle fatture elettroniche riferite alle operazioni di cessioni affitto di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati in Italiaimmobili, nonché l’obbligo esercitare o revocare l’opzione della cedolare secca. Il modello RLI, limitatamente alla registrazione e agli adempimenti successivi riferiti a contratti di locazione e affitto di beni immobili, sostituisce il modello per la richiesta di registrazione degli atti (modello 69) approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 7 aprile 2011. A decorrere dal 3 febbraio 2014 e fino al 31 marzo 2014, sarà possibile presentare agli uffici dell’Agenzia delle Entrate, oltre al Modello RLI, anche il Modello 69. Con il presente provvedimento vengono approvate anche le specifiche tecniche per la trasmissione in via telematica dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti contenuti nel territorio dello Statomodello RLI. Il processo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 7 aprile 2011 ha previsto, al punto 2.2, la facoltà di emissione e ricezione delle fatture elettroniche deve essere effettuato utilizzando il formato (XML) e il Sistema di Interscambio – già in uso dal 2014 revocare l’opzione per la trasmissione cedolare secca in ciascuna annualità contrattuale successiva a quella in cui questa è stata esercitata, rinviando per la definizione delle fatture elettroniche alle Pubbliche Amministrazioni – seguendo le regole tecniche stabilite dal presente provvedimento e dalle specifiche tecniche modalità, ad esso allegato. Per le fatture elettroniche da inviare alle Pubbliche Amministrazioni restano valide le regole tecniche previste dal DM n. 55/2013. Rispetto a tali regole, per il processo di fatturazione elettronica tra soggetti privati residenti stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, le specifiche tecniche allegate al presente provvedimento introducono alcune semplificazioni nel processo di recapito delle fatture e l’eliminazione delle cc.dd. “notifiche d’esito committente” (notifica di rifiuto ovvero di accettazione della fattura)un successivo provvedimento. Il presente provvedimento definisce le regole tecniche stabilisce che la revoca è effettuata in ciascuna annualità contrattuale successiva a quella in cui è stata esercitata l’opzione. Il modello deve essere presentato anche in via telematica entro il termine previsto per il pagamento dell’imposta di registro relativa all’annualità di riferimento e comporta il versamento dell’imposta di registro dovuta. Resta salva la corretta predisposizione facoltà di esercitare l’opzione nelle annualità successive. - Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4); - Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1); - Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella - Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella - Decreto del Presidente della fattura elettronica e Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell’imposta di bollo); - Legge del 23 marzo 1977, n. 97; - Decreto Ministeriale del 15 dicembre 1977; - Decreto Ministeriale del 10 maggio 1980; - Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Testo Unico delle note disposizioni concernenti l’imposta di variazioneregistro); - Decreto Ministeriale 24 giugno 1986; - Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx 00 dicembre 1986, per la trasmissione e la ricezione n. 917 (Testo Unico delle imposte sui redditi); - Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; - Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322; - Decreto dirigenziale 31 luglio 1998; - Legge 27 luglio 2000, n. 212, recante “Disposizioni in materia di statuto dei file al SdIdiritti del contribuente”; - Decreto Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001 n. 404; - Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, i controlli che quest’ultimo effettua rispetto alle informazioni obbligatorie da riportare nella fattura, il ruolo che gli intermediari possono assumere nell’ambito n. 435; - Provvedimento del processo di fatturazione elettronica, oltre che descrivere i servizi che l’Agenzia Direttore dell’Agenzia delle entrate mette a disposizione degli operatori commerciali per supportarli nella gestione 31 gennaio 2002; - Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; - Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, 122; - Provvedimento del processo stessoDirettore dell’Agenzia delle entrate 25 giugno 2010; - Legge 13 dicembre 2010, n. 220; - Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 14 gennaio 2011; - Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 4 marzo 2011; - Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; - Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 7 aprile 2011; - Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 luglio 2011; - Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 gennaio 2014. Le regole tecniche definite nel La pubblicazione del presente provvedimento assumono validità anche per le fatture elettroniche relative alle cessioni di benzina o di gasolio e per le prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavoripubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, servizi o forniture stipulato con un’amministrazione pubblica, previste dall’articolo ai sensi dell’articolo 1, comma 917361, della Legge 27 legge 24 dicembre 20172007, n. 205 ed effettuate 244. Roma, 10/01/2014 Il modello deve essere predisposto su fogli singoli, di formato A4, separatamente dalle istruzioni, e avente le seguenti dimensioni: larghezza: cm 21,0; altezza : cm 29,7. E’ consentita la predisposizione del modello e delle relative istruzioni su moduli meccanografici a partire dal 1° luglio 2018striscia continua a pagina singola, di formato A4, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento. Con riferimento alle cessioni E’ altresì consentita la riproduzione e l’eventuale compilazione meccanografica del modello su fogli singoli, di carburanteformato A4, l’anticipazione della decorrenza mediante l’utilizzo di obbligo di fatturazione elettronica al 1° luglio 2018 è limitata alla benzina e al gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione. Al riguardo, nel file delle fatture elettroniche i campi “CodiceTipo” e “CodiceValore”, all’interno del blocco “CodiceArticolo”, sono compilati inserendo rispettivamente la dicitura “CARB” e uno dei valori indicativi dei tipi di carburante riportati nell’allegatoA del presente provvedimento. Nei casi in cui sia prevista l’indicazione della targa, la stessa potrà essere inserita nel campo “MezzoTrasporto” del file della fattura elettronica. La cessione stampanti laser o di altri tipi di carburante, per i quali l’obbligo stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilità del modello nel tempo. Il modello deve avere conformità di fatturazione elettronica decorrerà dal 1° gennaio 2019, andrà documentata struttura e sequenza con le modalità finora in uso. Resta ferma la possibilitàquello approvato con il presente provvedimento, anche in questi ultimi casi, per quanto riguarda la sequenza dei campi e l’intestazione dei dati richiesti. Sul bordo laterale sinistro del modello di emettere cui al presente provvedimento devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che ne cura la fattura elettronica. È opportuno ricordare stampa o che l’articolo 21, comma 4, lettera a), cura la predisposizione delle immagini grafiche per la stampa e gli estremi del decreto IVA, consente l’emissione di una sola fattura, «per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472» laddove «effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto» e purché «recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime». Ne deriva, quindi, che anche nell’ambito delle cessioni di carburanti sopra descritte, qualora le stesse siano accompagnante da un documento, analogico o informatico, che abbia i contenuti definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472 - in particolare «indicazione della data, delle generalità del cedente, del cessionario e dell’eventuale incaricato del trasporto, nonché la descrizione della natura, della qualità e della quantità dei beni ceduti» - sarà possibile emettere un’unica fattura, entro il 15 del mese successivo, che riepiloghi tutte le operazioni avvenute nel mese precedente tra i medesimi soggetti. A questo fine, ove contenenti le informazioni necessarie, secondo quanto già precisato inprecedenti documenti di prassi (si veda, in particolare, il punto 2 della circolare n. 205/E del 1998), potranno essere utilizzati anche i buoni consegna emessi dalle attrezzature automatichepresente provvedimento.

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Motivazioni. L’articolo Con determina del Direttore di Area Vasta 1 n. 798 del 26/06/2016 è stata stipulata una convenzione con l’ Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili - sede Provinciale di Pesaro per attività di Volontariato presso l’Ufficio Informazioni-Accoglienza del Distretto Sanitario di Pesaro e presso gli Uffici della Medicina Legale di Pesaro e Fano, tesa a garantire la migliore applicazione dei principi ispiratori della Direttiva 27 gennaio 1994 e dell'art. 14 del D.Lvo- 502/92 che vedono l'aspetto 'ACCOGLIENZA" realizzato nelle strutture sanitarie di particolare rilievo. Nello specifico il progetto riguarda il miglioramento dell'informazione che è la tipologia di richieste più ricorrenti anche presso l'U.R.P., laddove circa l'80% dell'attività svolta è rappresentata appunto dalla continua richiesta di informazioni/chiarimenti sulle modalità di accesso alle prestazioni e sui servizi sanitari erogati dalla Area Vasta 1 . L'obiettivo è quello di migliorare l'approccio dell'utente alla struttura sanitaria per ricevere una corretta informazione: in tal modo il cittadino che si presenta in Strutture Sanitarie dell’Area Vasta 1 potrà usufruire della prestazione richiesta (o delle prestazioni richieste) senza inutili perdite di tempo e senza disagi, trovando sempre disponibilità, cortesia e professionalità negli operatori anche di fronte a richieste che presuppongono il rispetto della privacy e della riservatezza. La missione del Servizio Accoglienza e orientamento del cittadino è : • instaurare una relazione con l'utente al fine di ridurre i suoi disagi e metterlo in grado di esprimere i propri bisogni • recepire e monitorare i principali bisogni del cittadino anche al fine di una reimpostazione e rimodulazione dell'assetto organizzativo territoriale • informare, orientare ed accompagnare - se necessario - l'utenza per un corretto utilizzo dei servizi offerti • favorire la semplificazione dei percorsi di accesso alle attività della AV1. • accogliere l'utente e i suoi familiari per quanto attiene alle prestazioni erogate dalle Strutture Sanitaria dell’AV1 . Con nota acquisita agli atti al Prot.n.61533 del 30 luglio 2018 il Commissario dell’ Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili - sede Provinciale di Pesaro, chiedeva a questa Area Vasta 1, comma 909, la disponibilità a rinnovare la convenzione per un altro anno. La richiesta è stata così sottoposta ai pareri del Direttore del Distretto di Pesaro e del Responsabile della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha modificato l’articolo Medicina Legale dell’Area Vasta 1 del decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 127 introducendo l’obbligo di emissione e ricezione delle fatture elettroniche riferite alle operazioni di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati in Italia, nonché l’obbligo di trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato. Il processo di emissione e ricezione delle fatture elettroniche deve essere effettuato utilizzando il formato (XML) e il Sistema di Interscambio – già in uso dal 2014 per la trasmissione delle fatture elettroniche alle Pubbliche Amministrazioni – seguendo le regole tecniche stabilite dal presente provvedimento e dalle specifiche tecniche ad esso allegato. Per le fatture elettroniche da inviare alle Pubbliche Amministrazioni restano valide le regole tecniche previste dal DM n. 55/2013. Rispetto a tali regole, per il processo di fatturazione elettronica tra soggetti privati residenti stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, le specifiche tecniche allegate al presente provvedimento introducono alcune semplificazioni nel processo di recapito delle fatture e l’eliminazione delle cc.dd. “notifiche d’esito committente” (notifica di rifiuto ovvero di accettazione della fattura). Il presente provvedimento definisce le regole tecniche per la corretta predisposizione della fattura elettronica e delle note di variazione, per la trasmissione e la ricezione dei file al SdI, i controlli che quest’ultimo effettua rispetto alle informazioni obbligatorie da riportare nella fattura, il ruolo che gli intermediari possono assumere nell’ambito del processo di fatturazione elettronica, oltre che descrivere i servizi che l’Agenzia delle entrate mette a disposizione degli operatori commerciali per supportarli nella gestione del processo stesso. Le regole tecniche definite nel presente provvedimento assumono validità anche per le fatture elettroniche relative alle cessioni di benzina o di gasolio e per le prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un’amministrazione pubblica, previste dall’articolo 1, comma 917, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 ed effettuate a partire dal 1° luglio 2018. Con riferimento alle cessioni di carburante, l’anticipazione della decorrenza di obbligo di fatturazione elettronica al 1° luglio 2018 è limitata alla benzina e al gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazionesi sono espressi favorevolmente. Al riguardo, nel file si evidenzia che: • L’Associazione Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili - sede Provinciale di Pesaro attesta che tutte le attività di volontariato verranno svolte a titolo gratuito dai volontari , nonché dai soggetti che svolgono lavori di pubblica utilità in sostituzione di sanzione penale , previo colloquio con il Responsabile della Struttura o di Unità Operativa che individuerà e valuterà l’idoneità e le capacità dei volontari proposti. • L’Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili - sede Provinciale di Pesaro garantisce che i suddetti volontari siano coperti da polizza assicurativa per Infortuni e RCT ; • L’Associazione Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili - sede Provinciale di Pesaro garantisce che gli operatori inseriti nelle attività oggetto della convenzione sono in possesso delle fatture elettroniche i campi “CodiceTipo” cognizioni tecniche e “CodiceValore”, all’interno pratiche necessarie allo svolgimento del blocco “CodiceArticolo”, sono compilati inserendo rispettivamente la dicitura “CARB” Servizio e uno dei valori indicativi dei tipi di carburante riportati nell’allegatoA del presente provvedimento. Nei casi in cui sia prevista l’indicazione della targa, la stessa potrà essere inserita nel campo “MezzoTrasporto” del file della fattura elettronica. La cessione di altri tipi di carburante, per i quali l’obbligo di fatturazione elettronica decorrerà dal 1° gennaio 2019, andrà documentata delle prestazioni e fornirà un elenco con le modalità finora in usogeneralità dei volontari che intenderà coinvolgere. Resta ferma • Si ricorda altresì che la possibilità, anche in questi ultimi casi, frequenza volontaria non costituisce né dà luogo ad alcun rapporto di emettere la fattura elettronica. È opportuno ricordare che l’articolo 21, comma 4, lettera a), del decreto IVA, consente l’emissione di una sola fattura, «per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472» laddove «effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto» e purché «recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime». Ne deriva, quindi, che anche nell’ambito delle cessioni di carburanti sopra descritte, qualora le stesse siano accompagnante da un documento, analogico o informatico, che abbia i contenuti definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472 - in particolare «indicazione della data, delle generalità del cedente, del cessionario e dell’eventuale incaricato del trasporto, nonché la descrizione della natura, della qualità e della quantità dei beni ceduti» - sarà possibile emettere un’unica fattura, entro il 15 del mese successivo, che riepiloghi tutte le operazioni avvenute nel mese precedente tra i medesimi soggetti. A questo fine, ove contenenti le informazioni necessarie, secondo quanto già precisato inprecedenti documenti di prassi (si veda, in particolare, il punto 2 della circolare n. 205/E del 1998), potranno essere utilizzati anche i buoni consegna emessi dalle attrezzature automatichelavoro dipendente.

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Motivazioni. L’articolo 1Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 223 del 24/02/2020 è stato approvato lo schema di Accordo di programma per l'attuazione del progetto di riconversione e riqualificazione industriale (PRRI) dell'area di crisi industriale complessa del Distretto Pelli-Calzature Fermano-Maceratese (42 comuni individuati con DM del 12/12/2018). L’Accordo tra il Ministero dello Sviluppo economico, comma 909Invitalia, l’Anpal, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Regione Marche, la Provincia di Macerata e la Provincia di Fermo è stato sottoscritto in data 22/07/2020, dando così il via alla strategia di rilancio industriale e agli interventi operativi in esso individuati. Con DGR n.1068 del 30/07/2020 sono stati stabiliti i criteri per l’assegnazione dei contributi alle imprese, con riferimento a soggetti beneficiari, tipologie di progetti finanziabili, agevolazioni, regimi di aiuto e spese ammissibili, nonché indicatori per la selezione dei progetti demandando a successivo atto della Legge 27 PF Promozione e sostegno alle politiche attive del lavoro, corrispondenti servizi territoriali e aree di crisi, la definizione delle specifiche modalità di attuazione dell’intervento. In attuazione di quanto previsto dall’Accordo di programma per l’area di crisi industriale complessa fermano-maceratese, l’obiettivo dell’intervento è quello di contribuire, in funzione anticiclica, allo sviluppo produttivo e occupazionale di un territorio della Regione Marche riconosciuto nel dicembre 20172018 come “area di crisi industriale complessa”, n. 205attraverso un progetto complessivo di rilancio di queste zone, ha modificato l’articolo 1 capace di sostenere sia l’attrazione di nuovi investimenti da parte di imprese ubicate in altre aree, sia la realizzazione di interventi di ampliamento della capacità produttiva di imprese già localizzate o di diversificazione della produzione, integrati con programmi occupazionali tesi all’incremento degli addetti in azienda. Con DDPF n.689/SIM del decreto Legislativo 5 05/08/2020 è stato approvato il bando regionale per il finanziamento di progetti di investimento e diversificazione produttiva localizzati nell’area di crisi complessa del Distretto Pelli-Calzature Fermano Maceratese; detto bando è stato pubblicato sul BUR Marche n.73 del 13/08/2020. La data di apertura per la presentazione delle domande è stata stabilita nel 13 agosto 20152020, n. 127 introducendo l’obbligo la data di emissione chiusura è prevista per il 30/09/2020. Il Bando prevede la concessione di agevolazioni in conto capitale alle MPMI (micro, piccole, medie imprese) manifatturiere e ricezione delle fatture elettroniche riferite alle operazioni di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residentialla produzione, stabiliti o identificati con priorità per le imprese del settore pelli-calzature e della relativa filiera, in Italia, nonché l’obbligo conformità con quanto previsto dal Progetto di trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni riconversione e riqualificazione industriale (PRRI) dell’Accordo di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato. Il processo di emissione e ricezione delle fatture elettroniche deve essere effettuato utilizzando il formato (XML) e il Sistema di Interscambio – già in uso dal 2014 per la trasmissione delle fatture elettroniche alle Pubbliche Amministrazioni – seguendo le regole tecniche stabilite dal presente provvedimento e dalle specifiche tecniche ad esso allegato. Per le fatture elettroniche da inviare alle Pubbliche Amministrazioni restano valide le regole tecniche previste dal DM n. 55/2013. Rispetto a tali regoleProgramma, per il processo progetti di fatturazione elettronica tra soggetti privati residenti stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, le specifiche tecniche allegate al presente provvedimento introducono alcune semplificazioni nel processo di recapito delle fatture e l’eliminazione delle cc.dd. “notifiche d’esito committente” (notifica di rifiuto ovvero di accettazione della fattura). Il presente provvedimento definisce le regole tecniche per la corretta predisposizione della fattura elettronica e delle note di variazione, per la trasmissione e la ricezione dei file al SdI, i controlli che quest’ultimo effettua rispetto alle informazioni obbligatorie da riportare nella fattura, il ruolo che gli intermediari possono assumere nell’ambito del processo di fatturazione elettronica, oltre che descrivere i servizi che l’Agenzia delle entrate mette a disposizione degli operatori commerciali per supportarli nella gestione del processo stesso. Le regole tecniche definite nel presente provvedimento assumono validità anche per le fatture elettroniche relative alle cessioni di benzina o di gasolio e per le prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un’amministrazione pubblica, previste dall’articolo 1, comma 917, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 ed effettuate a partire dal 1° luglio 2018. Con riferimento alle cessioni di carburante, l’anticipazione della decorrenza di obbligo di fatturazione elettronica al 1° luglio 2018 è limitata alla benzina e al gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione. Al riguardo, nel file delle fatture elettroniche i campi “CodiceTipo” e “CodiceValore”, all’interno del blocco “CodiceArticolo”, sono compilati inserendo rispettivamente la dicitura “CARB” e uno dei valori indicativi dei tipi di carburante riportati nell’allegatoA del presente provvedimento. Nei casi in cui sia prevista l’indicazione della targa, la stessa potrà essere inserita nel campo “MezzoTrasporto” del file della fattura elettronica. La cessione di altri tipi di carburante, per i quali l’obbligo di fatturazione elettronica decorrerà dal 1° gennaio 2019, andrà documentata con le modalità finora in uso. Resta ferma la possibilità, anche in questi ultimi casi, di emettere la fattura elettronica. È opportuno ricordare che l’articolo 21, comma 4, lettera a), del decreto IVA, consente l’emissione di una sola fattura, «per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472» laddove «effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto» e purché «recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime». Ne deriva, quindi, che anche nell’ambito delle cessioni di carburanti sopra descritte, qualora le stesse siano accompagnante da un documento, analogico o informatico, che abbia i contenuti definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472 - in particolare «indicazione della data, delle generalità del cedente, del cessionario e dell’eventuale incaricato del trasporto, nonché la descrizione della natura, della qualità e della quantità dei beni ceduti» - sarà possibile emettere un’unica fattura, entro il 15 del mese successivo, che riepiloghi tutte le operazioni avvenute nel mese precedente tra i medesimi soggetti. A questo fine, ove contenenti le informazioni necessarie, secondo quanto già precisato inprecedenti documenti di prassi (si veda, in particolare, il punto 2 della circolare n. 205/E del 1998), potranno essere utilizzati anche i buoni consegna emessi dalle attrezzature automatiche.investimento rivolti:

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Motivazioni. L’articolo 9, comma 1, comma 909, lettera g) della Legge 27 dicembre 201711 marzo 2014, n. 20523, ha modificato l’articolo 1 del conferito delega al Governo con lo scopo di prevedere specifici strumenti di controllo relativamente alle cessioni di beni effettuate attraverso “distributori automatici” (da qui in avanti “vending machine” al fine di utilizzare una nomenclatura in linea con quella adottata dagli operatori di mercato). In attuazione della predetta disposizione, il Governo ha emanato il decreto Legislativo legislativo 5 agosto 2015, n. 127 introducendo l’obbligo di emissione e ricezione delle fatture elettroniche riferite alle operazioni di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residentiche, stabiliti o identificati in Italia, nonché l’obbligo di trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato. Il processo di emissione e ricezione delle fatture elettroniche deve essere effettuato utilizzando il formato (XML) e il Sistema di Interscambio – già in uso dal 2014 per la trasmissione delle fatture elettroniche alle Pubbliche Amministrazioni – seguendo le regole tecniche stabilite dal presente provvedimento e dalle specifiche tecniche ad esso allegato. Per le fatture elettroniche da inviare alle Pubbliche Amministrazioni restano valide le regole tecniche previste dal DM n. 55/2013. Rispetto a tali regole, per il processo di fatturazione elettronica tra soggetti privati residenti stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, le specifiche tecniche allegate al presente provvedimento introducono alcune semplificazioni nel processo di recapito delle fatture e l’eliminazione delle cc.dd. “notifiche d’esito committente” (notifica di rifiuto ovvero di accettazione della fattura). Il presente provvedimento definisce le regole tecniche per la corretta predisposizione della fattura elettronica e delle note di variazione, per la trasmissione e la ricezione dei file al SdI, i controlli che quest’ultimo effettua rispetto alle informazioni obbligatorie da riportare nella fattura, il ruolo che gli intermediari possono assumere nell’ambito del processo di fatturazione elettronica, oltre che descrivere i servizi che l’Agenzia delle entrate mette a disposizione degli operatori commerciali per supportarli nella gestione del processo stesso. Le regole tecniche definite nel presente provvedimento assumono validità anche per le fatture elettroniche relative alle cessioni di benzina o di gasolio e per le prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un’amministrazione pubblica, previste dall’articolo 1all’articolo 2, comma 917, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 ed effettuate a partire dal 1° luglio 2018. Con riferimento alle cessioni di carburante, l’anticipazione della decorrenza di obbligo di fatturazione elettronica al 1° luglio 2018 è limitata alla benzina e al gasolio destinati a essere utilizzati 2 – così come carburanti per motori per uso autotrazione. Al riguardo, nel file delle fatture elettroniche i campi “CodiceTipo” e “CodiceValore”, all’interno del blocco “CodiceArticolo”, sono compilati inserendo rispettivamente la dicitura “CARB” e uno dei valori indicativi dei tipi di carburante riportati nell’allegatoA del presente provvedimento. Nei casi in cui sia prevista l’indicazione della targa, la stessa potrà essere inserita nel campo “MezzoTrasporto” del file della fattura elettronica. La cessione di altri tipi di carburante, per i quali l’obbligo di fatturazione elettronica decorrerà dal 1° gennaio 2019, andrà documentata con le modalità finora in uso. Resta ferma la possibilità, anche in questi ultimi casi, di emettere la fattura elettronica. È opportuno ricordare che l’articolo 21modificato dall’articolo 4, comma 46, lettera a), del decreto IVAD.L. 22 ottobre 2016, consente l’emissione di una sola fatturan. 193, «convertito con modificazioni nella Legge 1 dicembre 2016, n. 225 – introduce l’obbligo, dal 1° aprile 2017, della memorizzazione elettronica e della trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi per le i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici. La predetta disposizione precisa, altresì, che l’obbligo della memorizzazione e trasmissione telematica venga assolto mediante soluzioni tecniche che, tenendo conto dei normali tempi di obsolescenza e rinnovo delle vending machine, consentano di non incidere sull’attuale funzionamento degli apparecchi, garantendo comunque livelli di sicurezza e inalterabilità dei dati dei corrispettivi. Al fine di garantire il passaggio al nuovo regime secondo i principi di “normali tempi di obsolescenza e rinnovo” degli apparecchi, si è resa necessaria una “fiscalizzazione graduale” delle vending machine, costituita da una soluzione “transitoria” e da una soluzione “a regime”, che verrà disciplinata con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate. Inoltre, l’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 stabilisce che, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, possono essere stabiliti termini differiti, rispetto al 1° aprile 2017, di entrata in vigore dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, in relazione alle specifiche variabili tecniche di peculiari distributori automatici. Il comma 4 del predetto decreto prevede che, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sentite le associazioni di categoria, siano definite le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione ed avente trasmissione telematica, le caratteristiche determinate con decreto tecniche degli strumenti nonché ogni altra disposizione necessaria per l’attuazione delle predette disposizioni. Con provvedimento del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 giugno 2016 è stata disciplinata una prima soluzione transitoria valida per i distributori che presentano le caratteristiche tecniche descritte nel medesimo provvedimento, n. 472» laddove «effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto» e purché «recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime». Ne deriva, quindi, che anche nell’ambito delle cessioni di carburanti sopra descritte, qualora le stesse siano accompagnante da un documento, analogico o informatico, che abbia i contenuti definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472 - in particolare «indicazione della data, delle generalità del cedente, del cessionario e dell’eventuale incaricato del trasporto, nonché la descrizione della natura, della qualità e della quantità dei beni ceduti» - sarà possibile emettere un’unica fattura, entro il 15 del mese successivo, che riepiloghi tutte le operazioni avvenute nel mese precedente tra i medesimi soggetti. A questo fine, ove contenenti le informazioni necessarie, secondo quanto già precisato inprecedenti documenti di prassi (si veda, in particolare, il punto 2 della circolare n. 205/E del 1998), potranno essere utilizzati anche i buoni consegna emessi dalle attrezzature automatiche.ossia dotati di:

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Motivazioni. L’articolo 1, comma 909, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha modificato l’articolo 1 3 del decreto Legislativo legislativo 5 agosto 2015, n. 127 introducendo l’obbligo 128, in attuazione della delega contenuta nell’articolo 6 della legge 11 marzo 2014, n. 23, ha introdotto nell’ordinamento un regime di emissione e ricezione delle fatture elettroniche riferite alle operazioni adempimento collaborativo al fine di cessioni promuovere forme di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati in Italia, nonché l’obbligo di trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni comunicazione e di prestazione cooperazione rafforzata tra l’Amministrazione finanziaria e i contribuenti dotati di servizi effettuate un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e ricevute verso controllo del rischio fiscale. L’istituto dell’adempimento collaborativo si pone l’obiettivo di instaurare un rapporto di fiducia tra Amministrazione finanziaria e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Statocontribuente che miri ad un aumento del livello di certezza sulle questioni fiscali rilevanti. Tale obiettivo è perseguito tramite l’interlocuzione costante e preventiva con il contribuente su elementi di fatto, ivi inclusa l’anticipazione del controllo, finalizzata ad una comune valutazione delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali. Il processo regime comporta l’assunzione di emissione e ricezione delle fatture elettroniche deve essere effettuato utilizzando il formato (XML) e il Sistema di Interscambio – già in uso dal 2014 impegni sia per la trasmissione delle fatture elettroniche alle Pubbliche Amministrazioni – seguendo le regole tecniche stabilite dal presente provvedimento e dalle specifiche tecniche ad esso allegato. Per le fatture elettroniche da inviare alle Pubbliche Amministrazioni restano valide le regole tecniche previste dal DM n. 55/2013. Rispetto a tali regole, per il processo di fatturazione elettronica tra soggetti privati residenti stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, le specifiche tecniche allegate al presente provvedimento introducono alcune semplificazioni nel processo di recapito delle fatture e l’eliminazione delle cc.dd. “notifiche d’esito committente” (notifica di rifiuto ovvero di accettazione della fattura). Il presente provvedimento definisce le regole tecniche per la corretta predisposizione della fattura elettronica e delle note di variazione, per la trasmissione e la ricezione dei file al SdI, i controlli che quest’ultimo effettua rispetto alle informazioni obbligatorie da riportare nella fattura, il ruolo che gli intermediari possono assumere nell’ambito del processo di fatturazione elettronica, oltre che descrivere i servizi che l’Agenzia delle entrate mette a disposizione degli operatori commerciali sia per supportarli nella gestione i contribuenti ammessi al regime e risponde ad esigenze di certezza e di stabilità nell’applicazione della norma tributaria e di riduzione del processo contenzioso. L’articolo 7, comma 5, del decreto rinvia ad apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate la definizione e l’individuazione, rispettivamente, delle modalità di applicazione del regime e dell’ufficio della Direzione Centrale Accertamento competente per i controlli e le attività relative allo stesso. Le regole tecniche definite nel presente provvedimento assumono validità anche per le fatture elettroniche relative alle cessioni A tale riguardo, in applicazione dell’articolo 1, commi 360 e 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e tenuto conto di benzina o di gasolio e per le prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un’amministrazione pubblica, previste dall’articolo quanto sabilito all’articolo 1, comma 917, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 ed effettuate a partire dal 1° luglio 2018. Con riferimento alle cessioni di carburante, l’anticipazione della decorrenza di obbligo di fatturazione elettronica al 1° luglio 2018 è limitata alla benzina e al gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione. Al riguardo, nel file delle fatture elettroniche i campi “CodiceTipo” e “CodiceValore”, all’interno del blocco “CodiceArticolo”, sono compilati inserendo rispettivamente la dicitura “CARB” e uno dei valori indicativi dei tipi di carburante riportati nell’allegatoA del presente provvedimento. Nei casi in cui sia prevista l’indicazione della targa, la stessa potrà essere inserita nel campo “MezzoTrasporto” del file della fattura elettronica. La cessione di altri tipi di carburante, per i quali l’obbligo di fatturazione elettronica decorrerà dal 1° gennaio 2019, andrà documentata con le modalità finora in uso. Resta ferma la possibilità, anche in questi ultimi casi, di emettere la fattura elettronica. È opportuno ricordare che l’articolo 21, comma 43, lettera ab), del regolamento di amministrazione di cui all’articolo 71 del decreto IVAlegislativo 30 luglio 1999, consente l’emissione n. 300 e successive modificazioni, il presente Provvedimento radica presso l’ufficio Cooperative compliance della Direzione Centrale Accertamento la competenza, in via esclusiva, per l’esercizio dei poteri istruttori di una sola fattura, «per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione ed avente le caratteristiche determinate con agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 199629 settembre 1973, n. 472» laddove «effettuate nello stesso mese solare nei confronti 600 e 51, comma 2 e 52 del medesimo soggetto» e purché «recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime». Ne deriva, quindi, che anche nell’ambito delle cessioni di carburanti sopra descritte, qualora le stesse siano accompagnante da un documento, analogico o informatico, che abbia i contenuti definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 199626 ottobre 1972, n. 472 - in particolare «indicazione della data633. Tale competenza si aggiunge a quella relativa alla gestione del complesso delle attività e dei controlli di cui all’articolo 6, delle generalità del cedentecomma 1 e 2, del cessionario decreto. La scelta organizzativa adottata dal presente Provvedimento risponde a esigenze di efficacia, efficienza e dell’eventuale incaricato economicità dell’azione amministrativa nonché di coerenza con le indicazioni OCSE in materia di cooperative compliance. In tale ottica la competenza per l’esercizio dei poteri istruttori finalizzati all’acquisizione di dati e notizie utili ai fini del trasportocontrollo delle dichiarazioni presentate dai contribuenti ammessi al regime, nonché viene accentrata presso un ufficio specializzato che gode di una visuale di estrema trasparenza sulla operatività aziendale e sui rischi fiscali ad essa sottesi e che, a regime, sarà in grado di massimizzare il beneficio della conoscenza in profondità del contribuente e dei suoi sistemi di controllo del rischio fiscale. Resta ferma, anche per i periodi d'imposta in cui è operante il regime di adempimento collaborativo, la descrizione della naturacompetenza delle articolazioni territoriali nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del contribuente per il controllo formale e per la rettifica delle dichiarazioni presentate. Il presente Provvedimento individua l’ufficio competente e declina le modalità di applicazione del regime, della qualità e della quantità dei beni ceduti» - sarà possibile emettere un’unica fattura, entro il 15 del mese successivo, che riepiloghi tutte le operazioni avvenute nel mese precedente tra i medesimi soggetti. A questo fine, ove contenenti le informazioni necessarie, secondo quanto già precisato inprecedenti documenti limitatamente alla prima fase di prassi (si veda, in particolare, il punto 2 della circolare n. 205/E del 1998), potranno essere utilizzati anche i buoni consegna emessi dalle attrezzature automaticheapplicazione.

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Motivazioni. L’articolo 2 del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73 ha istituito un fondo per l’erogazione di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA che esercitano in modo prevalente le attività nei confronti delle quali, per effetto delle misure restrittive adottate ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 per evitare la diffusione dell'epidemia da "Covid-19", è stata disposta la chiusura per un periodo complessivo di almeno cento giorni nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2021 e il 25 luglio 2021. L’articolo 11 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, ha disposto la destinazione prioritaria di una parte del suddetto fondo a favore dei soggetti titolari di partita IVA la cui attività prevalente, individuata dal codice Ateco 2007 “93.29.10 – Discoteche, sale da ballo, night-club e simili”, risultava chiusa alla data del 23 luglio 2021. Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 9 settembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 7 ottobre 2021, sono stati determinati i soggetti beneficiari del fondo e l’ammontare del contributo, nonché le modalità di erogazione. L’aiuto di cui all’articolo 4, comma 1 lettera a) del decreto interministeriale non può essere erogato ai soggetti la cui partita Iva non risulti attiva alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, mentre l’aiuto di cui all’articolo 4, comma 1 lettera b) non può essere erogato ai soggetti la cui partita Iva non risulti attiva alla data di entrata in vigore del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73. Entrambi gli aiuti non possono essere richiesti dagli enti pubblici di cui all’articolo 74 del TUIR, dagli intermediari finanziari e dalle società di partecipazione di cui all’articolo 162-bis del TUIR, nonché dai soggetti già in difficoltà al 31 dicembre 2019, come da definizione dell’art. 2, punto 18, del Regolamento GBER, fatta salva la deroga disposta per le microimprese e le piccole imprese ai sensi del punto 23, lettera c), dalla Sezione 3.1 “Aiuti di importo limitato” della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, come modificata dalla Comunicazione del 28 gennaio 2021 C(2021) 564. I contributi, invece, spettano anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali. Il contributo previsto dall’articolo 4, comma 1 lettera a) del decreto interministeriale, spetta se l’attività prevalente svolta alla data del 23 luglio 2021 e comunicata con modello AA7/AA9 all’Agenzia delle entrate ai sensi dell’art. 35 del Dpr n. 633/1972, è individuata dal codice Ateco 2007 “93.29.10 – Discoteche, sale da ballo, night-club e simili” e alla medesima data risultava chiusa per effetto delle disposizioni di contenimento dell’epidemia da Covid-19 previste agli artt. 1 e 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19; il contributo previsto dall’articolo 4 comma 1 lettera b) del decreto interministeriale spetta se l’attività prevalente svolta alla data del 26 maggio 2021 e comunicata con modello AA7/AA9 all’Agenzia delle entrate ai sensi dell’art. 35 del Dpr n. 633/1972, è una di quelle individuate dai codici Ateco elencati nell’allegato 1 del predetto decreto interministeriale, rimaste chiuse – per effetto delle suddette disposizioni di contenimento dell’epidemia - tra il 1° gennaio 2021 e il 25 luglio 2021 per un periodo complessivo di almeno cento giorni. I contributi previsti dalle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 4 del decreto ministeriale non sono alternativi, pertanto i soggetti che esercitano attività prevalente riferibile al codice Ateco 2007 “93.29.10”, se in possesso dei requisiti previsti in entrambe le lettere del citato comma possono richiedere con l’istanza entrambi i contributi. Per la richiesta del contributo, i soggetti a cui spettano sono tenuti ad inviare una istanza, esclusivamente in via telematica, all’Agenzia delle entrate che curerà anche il processo di erogazione dei contributi stessi. Successivamente al termine per la presentazione delle istanze viene effettuata la ripartizione dei fondi per l’erogazione dei contributi. In particolare, per il contributo previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto interministeriale le risorse finanziarie stabilite dall’articolo 11 del decreto-legge 23 luglio 2021, n.105, sono ripartite in egual misura tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti che hanno validamente presentato l’istanza, entro l’importo massimo di euro 25.000 per ciascun beneficiario; per il contributo di cui all’articolo 4, comma 9091, della Legge 27 dicembre 2017lettera b) del decreto interministeriale, n. 205le rimanenti risorse finanziarie stabilite dall’articolo 2, ha modificato l’articolo comma 1 del decreto Legislativo 5 agosto 2015legge 25 maggio 2021, n. 127 introducendo l’obbligo n.73 (oltre ad eventuali economie derivanti dal riparto del contributo previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto interministeriale), sono ripartite tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti che hanno validamente presentato l’istanza, fermo restando il riconoscimento di emissione un contributo in egual misura fino a un importo di euro 3.000, entro i seguenti importi massimi: - euro 3.000 per i soggetti con ricavi o compensi per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 non superiori a euro 400.000 ovvero per i soggetti che, - avendo attivato partita IVA successivamente al 31 dicembre 2019, - non hanno dichiarato ricavi o compensi relativi a tale periodo d’imposta; - euro 7.500 per i soggetti con ricavi o compensi per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 superiori a euro 400.000 e ricezione delle fatture elettroniche riferite alle operazioni di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra fino a euro 1.000.000; - euro 12.000 per i soggetti residenti, stabiliti con ricavi o identificati compensi per il periodo d’imposta in Italia, nonché l’obbligo di trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Statocorso al 31 dicembre 2019 superiori a euro 1.000.000. Il processo di emissione e ricezione delle fatture elettroniche deve essere effettuato utilizzando Con il formato (XML) e il Sistema di Interscambio – già in uso dal 2014 per la trasmissione delle fatture elettroniche alle Pubbliche Amministrazioni – seguendo le regole tecniche stabilite dal presente provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, ai sensi del comma 3 dell’articolo 6 del decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell’economia e dalle specifiche tecniche ad esso allegato. Per delle finanze del 9 settembre 2021, sono definite le fatture elettroniche da inviare alle Pubbliche Amministrazioni restano valide le regole tecniche previste dal DM n. 55/2013. Rispetto a tali regolemodalità di presentazione dell’istanza, per il processo suo contenuto informativo, i termini di fatturazione elettronica tra soggetti privati residenti stabiliti o identificati nel territorio dello Statopresentazione, le specifiche tecniche allegate e ogni altro elemento necessario all’attuazione delle disposizioni del predetto decreto. L’istanza, oltre ai dati identificativi del soggetto richiedente e del suo rappresentante legale qualora si tratti di un soggetto diverso dalla persona fisica, contiene la dichiarazione dell’ammontare dei ricavi o compensi del periodo di imposta in corso al presente provvedimento introducono alcune semplificazioni nel processo 31 dicembre 2019, l’IBAN del conto corrente intestato al codice fiscale del soggetto che ha richiesto il contributo e il codice fiscale dell’intermediario eventualmente delegato alla trasmissione. L’istanza contiene, infine, le dichiarazioni relative all’eventuale superamento dei limiti degli aiuti di recapito Stato e alla sussistenza degli ulteriori requisiti definiti dalle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”, come modificata dalla Comunicazione del 28 gennaio 2021 C(2021) 564. L’Agenzia delle fatture e l’eliminazione entrate determina il contributo sulla base delle cc.dd. “notifiche d’esito committente” (notifica di rifiuto ovvero di accettazione della fattura)informazioni contenute nell’istanza. Il presente provvedimento definisce le regole tecniche per la corretta predisposizione della fattura elettronica e delle note contributo è erogato mediante accredito sul conto corrente bancario o postale del richiedente. Prima di variazioneeffettuare l’accredito, per la trasmissione e la ricezione dei file al SdI, i controlli che quest’ultimo effettua rispetto alle informazioni obbligatorie da riportare nella fattura, il ruolo che gli intermediari possono assumere nell’ambito del processo di fatturazione elettronica, oltre che descrivere i servizi che l’Agenzia delle entrate mette a disposizione degli operatori commerciali per supportarli nella gestione effettua alcuni controlli con i dati presenti in Anagrafe Tributaria al fine di individuare anomalie e incoerenze che determinano lo scarto dell’istanza. Tra i predetti controlli vi è anche quello della verifica che il conto corrente sul quale erogare il bonifico, identificato dal relativo codice IBAN, sia intestato o cointestato al codice fiscale del processo stesso. Le regole tecniche definite nel presente provvedimento assumono validità anche per le fatture elettroniche relative alle cessioni di benzina o di gasolio e per le prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un’amministrazione pubblica, previste dall’articolo 1, comma 917, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 ed effettuate a partire dal 1° luglio 2018. Con riferimento alle cessioni di carburante, l’anticipazione della decorrenza di obbligo di fatturazione elettronica al 1° luglio 2018 è limitata alla benzina e al gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione. Al riguardo, nel file delle fatture elettroniche i campi “CodiceTipo” e “CodiceValore”, all’interno del blocco “CodiceArticolo”, sono compilati inserendo rispettivamente la dicitura “CARB” e uno dei valori indicativi dei tipi di carburante riportati nell’allegatoA del presente provvedimento. Nei casi in cui sia prevista l’indicazione della targa, la stessa potrà essere inserita nel campo “MezzoTrasporto” del file della fattura elettronicasoggetto richiedente. La cessione di altri tipi di carburante, per i quali l’obbligo di fatturazione elettronica decorrerà dal 1° gennaio 2019, andrà documentata con le modalità finora in uso. Resta ferma la possibilità, anche in questi ultimi casi, di emettere la fattura elettronica. È opportuno ricordare che l’articolo 21, comma 4, lettera a), del decreto IVA, consente l’emissione di una sola fattura, «per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali predetta verifica è effettuata l’operazione ed avente mediante un servizio realizzato da PagoPa S.p.A. con la quale l’Agenzia delle entrate stipula specifico accordo. Per le caratteristiche determinate con successive attività di controllo dei dati dichiarati si applicano gli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 199629 settembre 1973, n. 472» laddove «effettuate nello stesso mese solare nei confronti 600. Qualora il contributo sia in tutto o in parte non spettante, l’Agenzia delle entrate recupera il contributo (in tutto o in parte) non spettante, irrogando le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall'articolo 13, comma 5, del medesimo soggetto» decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e purché «recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 gli interessi dovuti ai sensi dell'articolo 20 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime». Ne deriva, quindi, che anche nell’ambito delle cessioni di carburanti sopra descritte, qualora le stesse siano accompagnante da un documento, analogico o informatico, che abbia i contenuti definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 199629 settembre 1973, n. 472 - 602, in particolare «indicazione base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 421 a 423, della datalegge 30 dicembre 2004, delle generalità del cedenten. 311. Si rendono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 16, del cessionario decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché, per quanto compatibili, anche quelle di cui all'articolo 28 del decreto 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Per le controversie relative all’atto di recupero si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. È consentita la regolarizzazione spontanea da parte del contribuente, mediante restituzione dei contributi indebitamente percepiti e dell’eventuale incaricato del trasportodei relativi interessi, nonché la descrizione della naturamediante versamento delle sanzioni a cui è possibile applicare le riduzioni disposte dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, della qualità n. 472. I dati e della quantità dei beni ceduti» - sarà possibile emettere un’unica fattura, entro il 15 del mese successivo, che riepiloghi tutte le operazioni avvenute nel mese precedente tra i medesimi soggetti. A questo fine, ove contenenti le informazioni necessarie, secondo quanto già precisato inprecedenti documenti contenute nelle istanze pervenute e relative ai contributi erogati sono trasmesse – sulla base di prassi (si vedaapposito protocollo – dall’Agenzia delle entrate alla Guardia di Finanza per le attività di polizia economico-finanziaria di quest’ultima e al Ministero dell’Interno per i controlli di cui al libro II del decreto legislativo n. 159 del 2011. Inoltre, in particolarecaso di indebita percezione dei contributi, il punto 2 della circolare n. 205/E si applicano le disposizioni dell’articolo 316-ter del 1998), potranno essere utilizzati anche i buoni consegna emessi dalle attrezzature automatichecodice penale.

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Motivazioni. L’articolo 1Al fine di consentire il trasferimento dell’Ufficio Controlli della Direzione provinciale di Bergamo, attualmente ubicato in viale Xxxx Xxxxxxxx XXXXX, nell’immobile di Xxxxx Xxxxxxx x. 0, xx rende necessario approntare alcuni locali che devono essere compartimentati attraverso la fornitura e la posa in opera di pareti divisorie. Il Reparto 2 – Progettazione e pianificazione immobiliare dell’Ufficio Risorse materiali ha definito le caratteristiche tecniche delle tali pareti divisorie necessarie alla realizzazione degli spazi di lavoro necessari. Al fine di massimizzare la partecipazione delle imprese potenzialmente interessate alla fornitura e di assicurare il più elevato livello di confronto competitivo, verranno invitate alla gara tutti gli operatori economici aventi sede legale nel territorio della regione Lombardia iscritti al bando “Arredi e complementi d’arredo” del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Il criterio di aggiudicazione sarà rappresentato esclusivamente dal prezzo più basso, sulla base delle seguenti motivazioni: - l’importo dell’appalto è inferiore alla soglia comunitaria; - la componente fornitura di manufatti è largamente prevalente rispetto alla componente di manodopera, costituita esclusivamente dalla posa in opera dei medesimi; - i manufatti oggetto della fornitura hanno caratteristiche tecniche standardizzate, non suscettibili di apprezzabili migliorie necessarie per adottare il criterio di selezione rappresentato dall’offerta economicamente più vantaggiosa. Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50  Art. 36, comma 909, della Legge 27 dicembre 20176 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 20550  Art. 32, ha modificato l’articolo 1 del decreto comma 2 Decreto Legislativo 5 agosto 201518 aprile 2016, n. 127 introducendo l’obbligo di emissione e ricezione delle fatture elettroniche riferite alle operazioni di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati in Italia, nonché l’obbligo di trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato50  Art. Il processo di emissione e ricezione delle fatture elettroniche deve essere effettuato utilizzando il formato (XML) e il Sistema di Interscambio – già in uso dal 2014 per la trasmissione delle fatture elettroniche alle Pubbliche Amministrazioni – seguendo le regole tecniche stabilite dal presente provvedimento e dalle specifiche tecniche ad esso allegato. Per le fatture elettroniche da inviare alle Pubbliche Amministrazioni restano valide le regole tecniche previste dal DM n. 55/2013. Rispetto a tali regole, per il processo di fatturazione elettronica tra soggetti privati residenti stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, le specifiche tecniche allegate al presente provvedimento introducono alcune semplificazioni nel processo di recapito delle fatture e l’eliminazione delle cc.dd. “notifiche d’esito committente” (notifica di rifiuto ovvero di accettazione della fattura). Il presente provvedimento definisce le regole tecniche per la corretta predisposizione della fattura elettronica e delle note di variazione, per la trasmissione e la ricezione dei file al SdI, i controlli che quest’ultimo effettua rispetto alle informazioni obbligatorie da riportare nella fattura, il ruolo che gli intermediari possono assumere nell’ambito del processo di fatturazione elettronica, oltre che descrivere i servizi che l’Agenzia delle entrate mette a disposizione degli operatori commerciali per supportarli nella gestione del processo stesso. Le regole tecniche definite nel presente provvedimento assumono validità anche per le fatture elettroniche relative alle cessioni di benzina o di gasolio e per le prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un’amministrazione pubblica, previste dall’articolo 131, comma 917, della Legge 27 dicembre 20171 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 205 ed effettuate a partire dal 1° 50  Art. 111, comma 2 Manuale Interattivo delle Procedure dell’Agenzia delle Entrate dell’Agenzia delle Entrate  Scheda B.b.3 – Punto 3 Legge 6 luglio 2018. Con riferimento alle cessioni di carburante2012, l’anticipazione della decorrenza di obbligo di fatturazione elettronica al 1° luglio 2018 è limitata alla benzina e al gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione. Al riguardo, nel file delle fatture elettroniche i campi “CodiceTipo” e “CodiceValore”, all’interno del blocco “CodiceArticolo”, sono compilati inserendo rispettivamente la dicitura “CARB” e uno dei valori indicativi dei tipi di carburante riportati nell’allegatoA del presente provvedimento. Nei casi in cui sia prevista l’indicazione della targa, la stessa potrà essere inserita nel campo “MezzoTrasporto” del file della fattura elettronica. La cessione di altri tipi di carburante, per i quali l’obbligo di fatturazione elettronica decorrerà dal 1° gennaio 2019, andrà documentata con le modalità finora in uso. Resta ferma la possibilità, anche in questi ultimi casin. 94, di emettere la fattura elettronicaconversione del Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52  Art. È opportuno ricordare che l’articolo 217, comma 2 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50  Art. 95, comma 4, lettera a), lettere b) e c) Manuale Interattivo delle Procedure dell’Agenzia delle Entrate  Scheda A.b.3 – Punto 2  Provvedimento del decreto IVA, consente l’emissione di una sola fattura, «per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto Dirigente ad interim dell’Xxxxxxx Xxxxxxx materiali prot. 2018/82371 del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472» laddove «effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto» e purché «recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime». Ne deriva, quindi, che anche nell’ambito delle cessioni di carburanti sopra descritte, qualora le stesse siano accompagnante da un documento, analogico o informatico, che abbia i contenuti definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472 - in particolare «indicazione della data, delle generalità del cedente, del cessionario e dell’eventuale incaricato del trasporto, nonché la descrizione della natura, della qualità e della quantità dei beni ceduti» - sarà possibile emettere un’unica fattura, entro il 15 del mese successivo, che riepiloghi tutte le operazioni avvenute nel mese precedente tra i medesimi soggetti. A questo fine, ove contenenti le informazioni necessarie, secondo quanto già precisato inprecedenti documenti di prassi (si veda, in particolare, il punto 2 della circolare n. 205/E del 1998), potranno essere utilizzati anche i buoni consegna emessi dalle attrezzature automatiche5 giugno 2018.

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Motivazioni. L’articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, così come successivamente modificato dalla legge 28 dicembre 2021, n. 234, ha semplificato il regime patent box, di cui dall’articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, trasformandolo in un regime di tipo “front- end”. In particolare, la nuova disciplina agevolativa consente di maggiorare, ai fini delle Imposte dirette e dell’Imposta regionale sulle attività produttive, del 110% le spese sostenute nello svolgimento di attività di ricerca e sviluppo finalizzate al mantenimento, al potenziamento, alla tutela e all’accrescimento del valore dei software protetti da copyright, dei brevetti industriali e dei disegni e modelli giuridicamente tutelati. Rispetto alla precedente disciplina patent box, sono stati esclusi dal novero dei beni agevolabili i marchi di impresa e il know- how. Inoltre, il nuovo regime agevolativo consente di recuperare, nel periodo di imposta in cui un bene immateriale agevolabile ottiene un titolo di privativa industriale, le spese di ricerca e sviluppo, sostenute negli otto periodi di imposta precedenti, che hanno contribuito alla sua creazione, maggiorandoli del 110%. Viene, altresì, prevista a favore dei contribuenti la possibilità di predisporre una documentazione idonea che permette di non essere assoggettati, al ricorrere di determinate condizioni, alla sanzione per infedele dichiarazione di cui all’articolo 1, comma 9092, della Legge 27 del decreto legislativo 18 dicembre 20171997, n. 205471. Il citato articolo 6, ha modificato l’articolo 1 infine, demanda a un provvedimento del decreto Legislativo 5 agosto 2015Direttore dell’Agenzia delle entrate l’adozione delle disposizioni attuative, n. 127 introducendo l’obbligo di emissione e ricezione delle fatture elettroniche riferite alle operazioni di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati in Italiala regolamentazione della documentazione idonea, nonché l’obbligo le modalità di trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni esercizio delle opzioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e adesione al nuovo regime patent box, esercitabili sia dai contribuenti che non hanno aderito al precedente regime, sia, con alcune limitazioni, da soggetti non stabiliti nel territorio dello Statoquelli che intendono transitare dal vecchio al nuovo regime. Il processo di emissione e ricezione delle fatture elettroniche deve essere effettuato utilizzando Pertanto, con il formato (XML) e il Sistema di Interscambio – già in uso dal 2014 per la trasmissione delle fatture elettroniche alle Pubbliche Amministrazioni – seguendo le regole tecniche stabilite dal presente provvedimento viene data attuazione al citato articolo 6, disciplinando, al contempo, la struttura e dalle specifiche tecniche ad esso allegato. Per i contenuti della documentazione idonea e le fatture elettroniche da inviare alle Pubbliche Amministrazioni restano valide le regole tecniche previste dal DM n. 55/2013. Rispetto a tali regole, modalità di esercizio delle opzioni per il processo di fatturazione elettronica tra soggetti privati residenti stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, le specifiche tecniche allegate al presente provvedimento introducono alcune semplificazioni nel processo di recapito delle fatture e l’eliminazione delle cc.dd. “notifiche d’esito committente” (notifica di rifiuto ovvero di accettazione della fattura)nuovo regime agevolativo. Il presente provvedimento definisce le regole tecniche per la corretta predisposizione della fattura elettronica e delle note provvedimento, inoltre, dispone che i contribuenti possono presentare istanza di variazioneinterpello ai sensi dell’articolo 11, per la trasmissione e la ricezione dei file al SdI, i controlli che quest’ultimo effettua rispetto alle informazioni obbligatorie da riportare nella fattura, il ruolo che gli intermediari possono assumere nell’ambito del processo di fatturazione elettronica, oltre che descrivere i servizi che l’Agenzia delle entrate mette a disposizione degli operatori commerciali per supportarli nella gestione del processo stesso. Le regole tecniche definite nel presente provvedimento assumono validità anche per le fatture elettroniche relative alle cessioni di benzina o di gasolio e per le prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un’amministrazione pubblica, previste dall’articolo comma 1, comma 917, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 ed effettuate a partire dal 1° luglio 2018letta. Con riferimento alle cessioni di carburante, l’anticipazione della decorrenza di obbligo di fatturazione elettronica al 1° luglio 2018 è limitata alla benzina e al gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione. Al riguardo, nel file delle fatture elettroniche i campi “CodiceTipo” e “CodiceValore”, all’interno del blocco “CodiceArticolo”, sono compilati inserendo rispettivamente la dicitura “CARB” e uno dei valori indicativi dei tipi di carburante riportati nell’allegatoA del presente provvedimento. Nei casi in cui sia prevista l’indicazione della targa, la stessa potrà essere inserita nel campo “MezzoTrasporto” del file della fattura elettronica. La cessione di altri tipi di carburante, per i quali l’obbligo di fatturazione elettronica decorrerà dal 1° gennaio 2019, andrà documentata con le modalità finora in uso. Resta ferma la possibilità, anche in questi ultimi casi, di emettere la fattura elettronica. È opportuno ricordare che l’articolo 21, comma 4, lettera a), del decreto IVA, consente l’emissione di una sola fattura, «per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996legge 27 luglio 2000, n. 472» laddove «effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto» 212, fermo restando la necessità di allegare all’istanza il parere tecnico rilasciato dall’autorità competente in ordine alla qualificazione delle attività svolte come di ricerca e purché «recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime». Ne deriva, quindi, che anche nell’ambito delle cessioni di carburanti sopra descritte, qualora le stesse siano accompagnante da un documento, analogico o informatico, che abbia i contenuti definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472 - in particolare «indicazione della data, delle generalità del cedente, del cessionario e dell’eventuale incaricato del trasporto, nonché la descrizione della natura, della qualità e della quantità dei beni ceduti» - sarà possibile emettere un’unica fattura, entro il 15 del mese successivo, che riepiloghi tutte le operazioni avvenute nel mese precedente tra i medesimi soggetti. A questo fine, ove contenenti le informazioni necessarie, secondo quanto già precisato inprecedenti documenti di prassi (si veda, in particolare, il punto 2 della circolare n. 205/E del 1998), potranno essere utilizzati anche i buoni consegna emessi dalle attrezzature automatichesviluppo.

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Motivazioni. L’articolo 1Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 gennaio 2011, sono state definite le modalità di pagamento dell'imposta sostitutiva delle imposte ipotecaria e catastale per i contratti di leasing immobiliare di cui all'art.1, comma 90916, della Legge 27 legge 13 dicembre 20172010, n. 205220 e sono state approvate le relative specifiche tecniche. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3.1 del citato provvedimento, ha modificato l’articolo 1 viene ora disposta l’attivazione della procedura per il pagamento dell’imposta con modalità telematiche utilizzando esclusivamente i servizi on-line dell’Agenzia delle entrate. Inoltre, con il presente provvedimento sono approvate le modifiche ai modelli per la richiesta di registrazione degli atti (Modello 69) (Allegato 1) e per la comunicazione dei dati catastali nei casi di cessioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione o affitto di beni immobili (Modello CDC) (Allegato 2) e alle relative istruzioni, approvati con provvedimento del 25 giugno 2010. Dette variazioni si sono rese necessarie per tener conto delle modifiche, introdotte dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122, all’articolo 19, comma 16, del decreto Legislativo 5 agosto 2015legge 31 maggio 2010, n. 127 introducendo l’obbligo 78, che hanno previsto, tra l’altro, che nei territori in cui vige il sistema tavolare le regioni a statuto speciale e le province autonome adottano disposizioni al fine di emissione e ricezione delle fatture elettroniche riferite alle operazioni di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residentiassicurare il necessario coordinamento con l’ordinamento tavolare. A tal fine, stabiliti o identificati in Italia, nonché l’obbligo di trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato. Il processo di emissione e ricezione delle fatture elettroniche deve essere effettuato utilizzando il formato (XML) e il Sistema di Interscambio – già in uso dal 2014 per la trasmissione delle fatture elettroniche alle Pubbliche Amministrazioni – seguendo le regole tecniche stabilite dal presente provvedimento e dalle specifiche tecniche ad esso allegato. Per le fatture elettroniche da inviare alle Pubbliche Amministrazioni restano valide le regole tecniche previste dal DM n. 55/2013. Rispetto a tali regole, per il processo di fatturazione elettronica tra soggetti privati residenti stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, sono anche approvate le specifiche tecniche allegate contenute negli allegati 3, 4 e 5 al presente provvedimento introducono alcune semplificazioni nel processo che sostituiscono rispettivamente quelle contenute negli allegati tecnici bis, quater e quinques del decreto dirigenziale 31 luglio 1998. Tali aggiornamenti ridefiniscono i dati identificativi degli immobili siti nelle zone in cui vige il sistema tavolare, da indicare nei seguenti adempimenti telematici: - registrazione dei contratti di recapito locazione e di affitto dei beni immobili; - pagamenti delle fatture imposte relative a cessione, risoluzione e l’eliminazione delle cc.ddproroga dei contratti di locazione e di affitto dei beni immobili; - denunce cumulative dei contratti di affitto di fondi rustici, di cui all'art. “notifiche d’esito committente” (notifica di rifiuto ovvero di accettazione della fattura). Il presente provvedimento definisce le regole tecniche per la corretta predisposizione della fattura elettronica e delle note di variazione, per la trasmissione e la ricezione dei file al SdI, i controlli che quest’ultimo effettua rispetto alle informazioni obbligatorie da riportare nella fattura, il ruolo che gli intermediari possono assumere nell’ambito del processo di fatturazione elettronica, oltre che descrivere i servizi che l’Agenzia delle entrate mette a disposizione degli operatori commerciali per supportarli nella gestione del processo stesso. Le regole tecniche definite nel presente provvedimento assumono validità anche per le fatture elettroniche relative alle cessioni di benzina o di gasolio e per le prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un’amministrazione pubblica, previste dall’articolo 117, comma 917, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 ed effettuate a partire dal 1° luglio 2018. Con riferimento alle cessioni di carburante, l’anticipazione della decorrenza di obbligo di fatturazione elettronica al 1° luglio 2018 è limitata alla benzina e al gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione. Al riguardo, nel file delle fatture elettroniche i campi “CodiceTipo” e “CodiceValore”, all’interno del blocco “CodiceArticolo”, sono compilati inserendo rispettivamente la dicitura “CARB” e uno dei valori indicativi dei tipi di carburante riportati nell’allegatoA del presente provvedimento. Nei casi in cui sia prevista l’indicazione della targa, la stessa potrà essere inserita nel campo “MezzoTrasporto” del file della fattura elettronica. La cessione di altri tipi di carburante, per i quali l’obbligo di fatturazione elettronica decorrerà dal 1° gennaio 2019, andrà documentata con le modalità finora in uso. Resta ferma la possibilità, anche in questi ultimi casi, di emettere la fattura elettronica. È opportuno ricordare che l’articolo 21, comma 4, lettera a)3-bis, del decreto IVA, consente l’emissione di una sola fattura, «per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 199626 aprile 1986, n. 472» laddove «effettuate nello stesso mese solare nei confronti 131. L'attivazione dei flussi definiti dalle specifiche tecniche contenute negli allegati 3, 4 e 5 al presente provvedimento decorre a partire dal secondo giorno successivo alla pubblicazione del medesimo soggetto» presente provvedimento sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. A tutela dei rapporti con il cittadino, a partire da tale data, sarà possibile utilizzare contemporaneamente il vecchio tracciato per ulteriori 60 giorni. - Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4). - Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1). - Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1); - Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella - Decreto Ministeriale del 10 maggio 1980, concernente l’approvazione dei nuovi modelli degli allegati delle dichiarazioni di successione ed altre dichiarazioni INVIM decennali e purché «recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello dei nuovi modelli per le richieste di effettuazione delle medesime»registrazione degli atti pubblici e privati. Ne deriva, quindi, che anche nell’ambito delle cessioni di carburanti sopra descritte, qualora le stesse siano accompagnante da un documento, analogico o informatico, che abbia i contenuti definiti dal decreto del - Decreto Presidente della Repubblica 14 agosto 199626 aprile 1986, n. 472 131 (Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di Registro). - in particolare «indicazione della data, Decreto Ministeriale del 31 luglio 1998 concernente le modalità tecniche di trasmissione telematica delle generalità del cedente, del cessionario dichiarazioni e dell’eventuale incaricato del trasportodei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti. - Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 gennaio 2002, recante l’approvazione del modulario entrate concernente la descrizione della naturamodulistica da utilizzare nello svolgimento di attività all'interno degli uffici finanziari ovvero da parte dei contribuenti. - Decreto legge 31 maggio 2010, della qualità n. 78, articolo 19, commi 15 e della quantità dei beni ceduti» 16, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, articolo 19, commi 15 e 16. - sarà possibile emettere un’unica fatturaProvvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 25 giugno 2010 - Legge 13 dicembre 2010, entro il 15 n. 220, articolo 1, comma 16. - Provvedimento del mese successivoDirettore dell’Agenzia delle entrate del 14 gennaio 2011. Roma, 4 marzo 2011 Mod. 69 e relative istruzioni MOD. 69 MODULARIO ENTRATE-007 PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO SERIE NUMERO DATA REGISTRO ALTRO ERARIO DA A IMPORTO ALTRE AZIENDE SERIE NUMERO DATA TRIBUTI IMPORTI RETTIFICHE AI CODICI DI TRIBUTO e/o RELATIVI IMPORTI IMPORTO VERSATO CODICE UFFICIO Si convalidano, sulla base del contenuto dell’atto, i dati risultanti dai Quadri A, B e C L’IMPIEGATO ADDETTO ALLA TASSAZIONE L’IMPIEGATO ADDETTO ALLA REGISTRAZIONE DA INVIARE ALLA ANAGRAFE TRIBUTARIA NO SI (Barrare la casella che riepiloghi tutte le operazioni avvenute nel mese precedente tra i medesimi soggettinon interessa) ALL’UFFICIO DI: RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE TIPOLOGIA DELL’ATTO CODICE FISCALE DEL RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE DATA DI STIPULA La richiesta si compone di N. fogli N. DI REPERTORIO OPZIONI N. ORD. A questo fine, ove contenenti le informazioni necessarie, secondo quanto già precisato inprecedenti documenti CODICE FISCALE COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE NOME DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA PROVINCIA VIA O PIAZZA PROVINCIA DATA DI NASCITA SESSO N. CIVICO N. ORD. CODICE FISCALE COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE NOME DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA PROVINCIA VIA O PIAZZA PROVINCIA DATA DI NASCITA SESSO N. CIVICO N. ORD. CODICE FISCALE COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE NOME DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA PROVINCIA VIA O PIAZZA PROVINCIA DATA DI NASCITA SESSO N. CIVICO N. ORD. CODICE FISCALE COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE NOME DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA PROVINCIA VIA O PIAZZA PROVINCIA DATA DI NASCITA SESSO N. CIVICO N. ORD. CODICE FISCALE COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE NOME DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA PROVINCIA VIA O PIAZZA PROVINCIA DATA DI NASCITA SESSO N. CIVICO N. ORD. CODICE FISCALE COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE NOME DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA PROVINCIA VIA O PIAZZA PROVINCIA DATA DI NASCITA SESSO N. CIVICO ALL’UFFICIO DI: FOGLIO N. La richiesta si compone RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE CODICE FISCALE DEL RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE DATA DI STIPULA di prassi (si veda, in particolare, il punto 2 della circolare n. 205/E del 1998), potranno essere utilizzati anche i buoni consegna emessi dalle attrezzature automatiche.X. xxxxx N. DI REPERTORIO TIPOLOGIA DELL’ATTO

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Motivazioni. L’articolo 1, comma 909, della Legge 27 dicembre 20173 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 20523, ha modificato l’articolo 1 introdotto, a favore dei proprietari o titolari di diritti reali di godimento di unità immobiliari abitative locate ad uso abitativo, la facoltà di scegliere un regime di tassazione sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali. Il regime della cedolare secca sugli affitti sostituisce anche le imposte di registro e di bollo relative al contratto di locazione. Con il provvedimento del decreto Legislativo 5 agosto 2015Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 7 aprile 2011 è stato approvato il modello semplificato SIRIA che può essere utilizzato nelle fattispecie più semplici per la registrazione telematica del contratto di locazione e la contestuale opzione per la cedolare secca. Se il locatore, n. 127 introducendo l’obbligo al quale è riservata la facoltà di emissione optare per il regime della cedolare secca, non intende avvalersi di tale opzione, tutti i contraenti sono tenuti solidalmente a richiedere la registrazione del contratto e ricezione delle fatture elettroniche riferite alle operazioni a versare le imposte di cessioni registro e di bollo secondo le regole ordinarie. Pertanto, al fine di consentire anche ai contribuenti che non si avvalgono del regime sostitutivo di richiedere la registrazione del contratto con modalità semplificate, con il presente provvedimento viene approvato il modello di denuncia per la registrazione telematica dei contratti di locazione di beni immobili ad uso abitativo e prestazioni relative pertinenze e liquidazione delle imposte di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati in Italia, nonché l’obbligo di trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni registro e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Statobollo. Il processo modello IRIS può essere utilizzato per le fattispecie più comuni, analoghe a quelle che consentono di emissione avvalersi del modello SIRIA, e ricezione delle fatture elettroniche deve in particolare per i contratti con numero limitato di locatori e di conduttori, che non agiscono nell’esercizio di un’impresa, arte o professione e con un contenuto contrattuale limitato alla disciplina del rapporto di locazione. Inoltre, XXXX non può essere effettuato utilizzando utilizzato se il formato contratto è di tipo agevolato (XML) e il Sistema di Interscambio – già contratto a canone concordato per alloggi che si trovano in uso dal 2014 per la trasmissione delle fatture elettroniche alle Pubbliche Amministrazioni – seguendo le regole tecniche stabilite dal presente provvedimento e dalle specifiche tecniche uno dei Comuni ad esso allegato. Per le fatture elettroniche da inviare alle Pubbliche Amministrazioni restano valide le regole tecniche previste dal DM n. 55/2013. Rispetto a tali regole, per il processo di fatturazione elettronica tra soggetti privati residenti stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, le specifiche tecniche allegate al presente provvedimento introducono alcune semplificazioni nel processo di recapito delle fatture e l’eliminazione delle cc.dd. elevata notifiche d’esito committente” (notifica di rifiuto ovvero di accettazione della fatturatensione abitativa”). Il presente provvedimento definisce le regole tecniche per la corretta predisposizione della fattura elettronica e delle note di variazioneNelle ipotesi diverse da quelle sopra descritte, per la trasmissione registrazione del contratto è necessario utilizzare le altre applicazioni disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate ovvero recarsi presso un ufficio dell’Agenzia. Con il presente provvedimento, inoltre, vengono approvate alcune modifiche al modello SIRIA e la ricezione dei file al SdIalle relative istruzioni, i controlli che quest’ultimo effettua rispetto alle informazioni obbligatorie da riportare nella fatturasi rendono necessarie per correggere alcuni errori materiali riscontrati successivamente alla pubblicazione del modello sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Decreto legislativo 30 luglio 1999, il ruolo che gli intermediari possono assumere nell’ambito del processo di fatturazione elettronica, oltre che descrivere i servizi che l’Agenzia delle entrate mette a disposizione degli operatori commerciali per supportarli nella gestione del processo stesson. 300 (art. Le regole tecniche definite nel presente provvedimento assumono validità anche per le fatture elettroniche relative alle cessioni di benzina o di gasolio e per le prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un’amministrazione pubblica, previste dall’articolo 157; art. 62; art. 66; art. 67, comma 917, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 ed effettuate a partire dal 1° luglio 2018; art. Con riferimento alle cessioni di carburante, l’anticipazione della decorrenza di obbligo di fatturazione elettronica al 1° luglio 2018 è limitata alla benzina e al gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione. Al riguardo, nel file delle fatture elettroniche i campi “CodiceTipo” e “CodiceValore”, all’interno del blocco “CodiceArticolo”, sono compilati inserendo rispettivamente la dicitura “CARB” e uno dei valori indicativi dei tipi di carburante riportati nell’allegatoA del presente provvedimento. Nei casi in cui sia prevista l’indicazione della targa, la stessa potrà essere inserita nel campo “MezzoTrasporto” del file della fattura elettronica. La cessione di altri tipi di carburante, per i quali l’obbligo di fatturazione elettronica decorrerà dal 1° gennaio 2019, andrà documentata con le modalità finora in uso. Resta ferma la possibilità, anche in questi ultimi casi, di emettere la fattura elettronica. È opportuno ricordare che l’articolo 2168, comma 41; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4); Statuto dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del decreto IVA20 febbraio 2001 (art. 5, consente l’emissione comma 1; art. 6, comma 1); Regolamento di una sola fatturaamministrazione dell’Agenzia delle Entrate, «per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del Presidente della Repubblica 14 agosto 199613 febbraio 2001 (art. 2, comma 1); Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 472» laddove «effettuate nello stesso mese solare nei confronti 9 del medesimo soggetto» e purché «recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime». Ne deriva, quindi, che anche nell’ambito delle cessioni di carburanti sopra descritte, qualora le stesse siano accompagnante da un documento, analogico o informatico, che abbia i contenuti definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472 - in particolare «indicazione della data, delle generalità del cedente, del cessionario e dell’eventuale incaricato del trasporto, nonché la descrizione della natura, della qualità e della quantità dei beni ceduti» - sarà possibile emettere un’unica fattura, entro il 15 del mese successivo, che riepiloghi tutte le operazioni avvenute nel mese precedente tra i medesimi soggetti. A questo fine, ove contenenti le informazioni necessarie, secondo quanto già precisato inprecedenti documenti di prassi (si veda, in particolare, il punto 2 della circolare n. 205/E del 1998), potranno essere utilizzati anche i buoni consegna emessi dalle attrezzature automatiche12 febbraio 2001.

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