Common use of Motivazioni Clause in Contracts

Motivazioni. L’articolo 1, comma 1101, della Legge 30 dicembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020 ha introdotto i commi 3-bis e 3-ter all’articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Tali disposizioni prevedono una compartecipazione del contribuente alle spese sostenute dall’Agenzia delle entrate per la gestione delle istanze di accordo bilaterale e di accordo multilaterale. La commissione viene determinata sulla base del fatturato complessivo del gruppo; il contributo è dimezzato in caso di rinnovo dell’accordo. In base al predetto comma 3-ter, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono emanate le disposizioni attuative per il pagamento della commissione per l’accesso o il rinnovo degli accordi preventivi bilaterali e multilaterali. Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4); Statuto dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1). Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1). Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001. Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi (art. 31-ter); Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: Testo Unico delle imposte sui redditi (artt. 110, 152, 162, 166, 166-bis, 167 e 169); Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 recante misure per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese; Legge 30 dicembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020 (art. 1 comma 1101); Convenzioni contro le doppie imposizioni sottoscritte e ratificate dallo Stato italiano. La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. IL DIRETTORE DELL’AGENZIA Xxxxxxx Xxxxx XXXXXXX

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Motivazioni. L’articolo 1L’art. 59 del Decreto-legge del 24 aprile 2017, comma 1101n. 50 convertito in legge 21 giugno 2017, della Legge 30 dicembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020 96 ha introdotto i commi 3-bis e 3-ter all’articolo 31-ter del inserito l’art. 31 quater nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Tali disposizioni prevedono La lettera c) dell’art. 31 quater stabilisce, a favore dei contribuenti soggetti a rettifiche in aumento definitive e conformi al principio di libera concorrenza, effettuate da Stati con i quali sono in vigore delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sui redditi e che consentano un adeguato scambio di informazioni, la facoltà di accedere ad una compartecipazione del contribuente alle spese sostenute dall’Agenzia procedura finalizzata all’emissione da parte dell’Agenzia delle entrate per di un atto idoneo a riconoscere in Italia una rettifica in diminuzione del reddito di cui all’art. 110, comma 7, secondo periodo, del TUIR. Con la gestione delle istanze medesima norma è prevista l’emanazione di accordo bilaterale e di accordo multilaterale. La commissione viene determinata sulla base del fatturato complessivo del gruppo; il contributo è dimezzato in caso di rinnovo dell’accordo. In base al predetto comma 3-ter, con un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono emanate le disposizioni attuative per il pagamento l’individuazione delle modalità e dei termini della commissione per l’accesso o il rinnovo degli accordi preventivi bilaterali e multilateraliprocedura. Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ([art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4)]; Statuto dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1). ; Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1). ; Decreto del Ministro delle Finanze finanze del 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001. Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi (art. 31-ter); Decreto del Presidente della Repubblica 22 31- quater) Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx 00 dicembre 1986, n. 917: Testo Unico delle imposte sui redditi (arttart. 110, 152, 162, 166, 166-bis, 167 e 169c. 7); Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 recante misure per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese; Legge 30 dicembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020 (art. 1 comma 1101); Convenzioni contro le doppie imposizioni sottoscritte e ratificate dallo Stato italiano. Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, con atto finale e dichiarazioni, fatta a Bruxelles il 23 luglio 1990, resa esecutiva con legge 22 marzo 1993, n. 99 (pubblicata nella Gazz. Uff. 7 aprile 1993, n. 81). La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. IL DIRETTORE DELL’AGENZIA Xxxxxxx Xxxxx XXXXXXX.

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Motivazioni. L’articolo 1L’art.1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, comma 1101n. 147 ha abrogato l’art. 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, della Legge 30 dicembre 2020n. 269, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 322 del 30 dicembre 2020 326 ed ha introdotto i commi 3-bis e 3l’art. 31-ter all’articolo “Accordi preventivi per le imprese con attività internazionale” nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. L’art. 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600600 stabilisce, a favore delle imprese con attività internazionale, la facoltà di accedere ad una procedura finalizzata alla stipula di accordi preventivi con principale riferimento agli ambiti indicati al comma 1 dello stesso art. Tali disposizioni prevedono una compartecipazione del contribuente alle spese sostenute dall’Agenzia delle entrate per 31-ter: il regime dei prezzi di trasferimento, la gestione delle istanze determinazione dei valori di accordo bilaterale e uscita o di accordo multilaterale. La commissione viene determinata sulla base del fatturato complessivo del gruppo; il contributo è dimezzato ingresso in caso di rinnovo dell’accordotrasferimento della residenza, l’attribuzione di utili o perdite alla stabile organizzazione; la valutazione preventiva della sussistenza dei requisiti che configurano una stabile organizzazione; l’erogazione o la percezione di dividendi, interessi, royalties e altri componenti reddituali. In base al predetto comma 3-ter, con provvedimento del Con la medesima norma il Direttore dell’Agenzia delle entrate sono emanate è stato delegato a emanare apposito provvedimento per stabilire le disposizioni attuative per il pagamento modalità ed i termini della commissione per l’accesso o il rinnovo degli accordi preventivi bilaterali e multilateraliprocedura. Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, 71 comma 3, lettera 3 lett. a); art. 73, 73 comma 4); Statuto dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 Entrate (art. 5, comma 1; art. 6, . comma 1). ; Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 Entrate (art. 2, comma 1). ; Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001. Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi (art. 31-ter); Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: Testo Unico delle imposte sui redditi (artt. 9, 110, 152, 162, 166, 166-bis, 167 e 169); Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 recante misure per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese; Legge 30 dicembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020 (art. 1 comma 1101); Convenzioni contro le doppie imposizioni sottoscritte e ratificate dallo Stato italiano. La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. IL DIRETTORE DELL’AGENZIA Xxxxxxx Xxxxx XXXXXXX.

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Motivazioni. L’articolo 1Il presente provvedimento, comma 1101, della Legge 30 dicembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 322 che completa i contenuti del 30 dicembre 2020 ha introdotto i commi 3-bis e 3-ter all’articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Tali disposizioni prevedono una compartecipazione del contribuente alle spese sostenute dall’Agenzia delle entrate per la gestione delle istanze di accordo bilaterale e di accordo multilaterale. La commissione viene determinata sulla base del fatturato complessivo del gruppo; il contributo è dimezzato in caso di rinnovo dell’accordo. In base al predetto comma 3-ter, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono emanate le disposizioni attuative del 1° dicembre 2015, prot. n. 2015/154278, è emanato per il pagamento ripartire tra diverse articolazioni dell’Agenzia delle Entrate la gestione delle istanze di accesso alla procedura di accordo preventivo connessa all’utilizzo di beni immateriali ai sensi dell’articolo 1, commi da 37 a 45, della commissione legge 23 dicembre 2014, n. 190 (istanze di “Patent Box”). In considerazione dell’elevato numero di istanze presentate successivamente all’emanazione del provvedimento tale ripartizione è attuata per l’accesso o il rinnovo consentire una gestione più efficiente delle procedure connesse alle istanze medesime. In particolare, la competenza alla gestione delle istanze nonché la sottoscrizione degli accordi preventivi bilaterali connessi all’utilizzo di beni immateriali ai sensi dell’articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è attribuita a specifiche articolazioni dell’Agenzia delle entrate, individuate con il presente provvedimento nella Direzione Centrale Accertamento, Settore Internazionale, Ufficio Accordi preventivi e multilateralicontroversie internazionali, nelle Direzioni Regionali e nelle Direzioni provinciali di Bolzano e Trento. Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 67,comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, 71 comma 3, lettera 3 lett. a); art. 73, 73 comma 4); Statuto dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 Entrate (art. 5, comma 1; art. 6, . comma 1). ; Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 Entrate (art. 2, comma 1). ; Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001. Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi (art. 31-ter); Decreto del Presidente della Repubblica 22 Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx 00 dicembre 1986, n. 917: Testo Unico ; Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472; Legge 23 dicembre 2014 n. 190 articolo 1, commi da 37 a 45; Decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, articolo 5; Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle imposte sui redditi (artt. 110finanze recante le disposizioni di attuazione dell'articolo l, 152commi da 37 a 45, 162della legge 23 dicembre 2014, 166, 166-bis, 167 e 169)n. 190; Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 recante misure per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese; Legge 30 dicembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020 (art. 1 comma 1101); Convenzioni contro le doppie imposizioni sottoscritte e ratificate dallo Stato italiano147. La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. IL DIRETTORE DELL’AGENZIA Xxxxxxx Xxxxx XXXXXXXDELL’AGENZIA

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