Common use of Motivi della decisione Clause in Contracts

Motivi della decisione. La sentenza di primo grado ha fondato la responsabilità erariale dello Scopelliti su due concorrenti rationes decidendi, consistenti, rispettivamente, nell’ingiustificata eccessività del prezzo pagato e nella carenza di alcuna proficua utilizzazione dell’immobile acquistato. La sentenza di appello ha fatto venir meno la prima voce di addebito – ritenuta l’incertezza del reale valore di mercato del complesso immobiliare, alla luce delle diverse stime espresse in più perizie – confermando, invece, la sussistenza del dan- no erariale per inutilità dell’acquisto immobiliare rispetto all’interesse pubblico: circostanza, confermata dallo stato di abbandono e degrado del complesso immobiliare a distanza di anni. Proprio tale statuizione viene contestata dal ricorrente come invasiva della discrezionalità della pubblica amministrazione e quindi lesiva dei limiti esterni della giurisdizione contabile. La censura è infondata. È jus receptum che l’insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali compiute da soggetti sottoposti, in astratto, alla giurisdizione della Corte dei conti non ne comporta la sottrazione ad ogni possibilità di controllo. L’insindacabilità nel merito sancita dall’art. 1, c. 1, l. 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giuri- sdizione e controllo della Corte dei conti) non priva, infatti, la Corte dei conti della possibilità di accertare la conformità alla legge dell’attività amministrativa, verificandola anche sotto l’aspetto funzionale: in ordine cioè, alla congruità dei singoli atti compiuti rispetto ai fini imposti, in via generale o in modo specifico, dal legislatore. Si deve quindi richiamare, quale limite all’insindacabilità delle scelte discrezionali della pubblica ammini- strazione, l’esigenza di accertare che l’attività svolta si sia ispirata a criteri di ragionevole proporzionalità tra costi e benefici. Ne consegue che la Corte dei conti, nella sua qualità di giudice contabile, può verificare la compatibilità delle scelte amministrative con i fini dell’ente pubblico. Se da un lato, infatti, l’esercizio in concreto del potere discrezionale dei pubblici amministratori costituisce espressione di una sfera di autonomia che il legislatore ha inteso salvaguardare dal sindacato della Corte dei conti, dall’altro, l’art. 1, c. 1, l. 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) stabilisce che l’esercizio dell’attività amministrativa deve ispirarsi a criteri di economicità e di efficacia, co- stituenti specificazioni del più generale principio costituzionale di cui all’art. 97 Cost. e rilevanti non solo sul piano della mera opportunità, ma anche della legittimità dell’azione amministrativa (Cass., S.U., 29 settembre 2003, n. 14488). Ciò premesso in sede dogmatica, si osserva che la Corte dei conti ha fondato, nel caso di specie, l’accerta- mento del danno erariale nella sostanziale inutilità della compravendita di un immobile in disuso, rimasto privo di alcuna proficua utilizzazione, per un prezzo onerosissimo per le finanze comunali. Tale accertamento rientra certamente nella giurisdizione della Corte dei conti per le ragioni testé esposte; restando, per contro, sottratto a sindacato sotto il profilo di eventuali errores in judicando. P.q.m., rigetta il ricorso; si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui xx x.x.x. 00 xxxxxx 0000, x. 000 (X.x. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia-T.u. spese di xxxxxx- xxx), art. 13 (Importi), c. 1-quater, introdotto dall’art. 1, c. 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013).

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Samples: Contratti Pubblici

Motivi della decisione. La sentenza domanda è fondata, per le ragioni e nei limiti che si vanno ad esporre. Va preliminarmente rilevata l’ininfluenza sul presente giudizio della norma introdotta dall’art. 21, comma 1 bis, del D.L. 25 giugno 2008, conv. in L. 6 agosto 2008, n. 133 che testualmente recita: (Omissis). Tale norma processuale transitoria, con efficacia solo re- troattiva, che mutua il meccanismo ed i criteri dell’art. 8 della L. n. 604/66, espressamente richiamato, è applica- bile, ad eccezione delle sentenze passate in giudicato, soltanto ai giudizi in corso al momento della pubblica- zione della legge di primo grado ha fondato la responsabilità erariale dello Scopelliti conversione del D.L. n. 112/08, cioè fino al 21 agosto 2008, ed è stata oggetto di numerose ordinanze di rimessione alla Corte Costituzionale da parte della Magistratura del lavoro per profili diversi, e tutti condivisibili, d’illegittimità costituzionale. Tuttavia, se è vero che l’art. 4-bis prevede che «nei casi di violazione degli artt. 1, 2 e 4, D.Lgs. n. 368/2001» sia corrisposto un indennizzo pari ad un numero di mensilità variabile da 2,5 a 6, è pur vero che occorre soffermarsi su due concorrenti rationes decidendi, consistenti, rispettivamente, nell’ingiustificata eccessività del prezzo pagato e nella carenza quali possano essere le ipotesi di alcuna proficua utilizzazione dell’immobile acquistatoviolazione dell’art. 2. La violazione dell’art. 2, comma 1-bis, infatti, è ravvisa- bile allorquando le organizzazioni sindacali provinciali di categoria non ricevono le richieste di assunzione da parte delle aziende indicate nel comma, come può ri- scontrarsi anche nella memoria di parte resistente, nel- la quale si evidenzia che il contratto azionato è stato sti- pulato nel pieno rispetto di quanto dettato dall’art. 2, anche previa comunicazione alle organizzazioni sinda- cali, evidenziandone, quindi, la legittimità. Altra ipotesi di possibile violazione dell’art. 2 può aversi nelle ipotesi, sicuramente estranea alla fattispecie de- dotta in giudizio, in cui di detta speciale clausola si av- valga l’impresa che non presenta i requisiti soggettivi fissati da detta norma (aziende di trasporto aereo etc. o, nel nostro caso, imprese concessionarie di servizi nei settori delle poste). Va anche rilevato, poi, che la circostanza che l’art. 4-bis riguardi solo la violazione degli articoli innanzi enun- ciati è confermato da una recentissima sentenza della S.C. (cfr. Xxxx. n. 26935/2008), nella quale è chiara- mente affermato che «tale norma è espressamente riferi- ta soltanto alle ipotesi di appello ha fatto venir meno “violazione delle disposizioni di cui al cit. D.Lgs. artt. 1, 2 e 4”, nel quale è inserita, e, per la prima voce sua evidente natura eccezionale, non può essere inter- pretata estensivamente né può essere applicata al di addebito – ritenuta l’incertezza fuori dei casi contemplati. La norma stessa non trova, pertanto applicazione, alle controversie che …non abbiano ad og- getto il sistema sanzionatorio per la violazione delle dette disposizioni…». Pertanto, nel caso di specie i contratti a termine inter- corsi tra le parti sono stati stipulati ai sensi, e non in violazione, dell’art. 2, comma 1-bis, cioè in base a quan- to previsto da questa norma di legge. Ne discende che, per questo giudice, ai fini della deci- sione del reale valore presente giudizio, non si pone, nella fattispe- cie in esame, una questione di mercato legittimità costituzionale dell’art. 4-bis del complesso immobiliareD.Lgs. n. 368/01. In ogni caso, se anche si volesse aderire ad una diversa impostazione, alla luce delle diverse stime espresse pronunzie della Giurispru- denza della Corte di Giustizia (le sentenze “Xxxxxxx”, “Xxxxxxxx”, “Del Cerro Xxxxxx”, “Impact”, nonché l’ordinanza “Vassilakis” del 12 giugno 2008 nella causa C-364/07, senza trascurare le importanti indicazioni che provengono dalle conclusioni dell’Avvocato gene- rale Xxxxxxx Xxxxxx presentate il 4 dicembre 2008 alla Corte di Giustizia), della Corte Costituzionale (senten- za n. 44/2008) e della Corte di legittimità (la fonda- mentale sentenza n. 12985/2008), il quadro interpreta- tivo va attentamente rivisto nel solco del rapporto tra il diritto comunitario e il diritto nazionale. Infatti, in più perizie – confermandopresenza di una normativa interna di recepi- mento (anche se successivamente modificata e integra- ta) della direttiva comunitaria, inveceil problema interpretati- vo e applicativo della norma interna va risolto priorita- riamente (cfr. Corte Costituzionale, la sussistenza sentenza n. 284/07) alla luce del dan- no erariale per inutilità dell’acquisto immobiliare rispetto all’interesse pubblico: circostanza, confermata dallo stato di abbandono rapporto tra il diritto comunitario e degrado del complesso immobiliare a distanza di anni. Proprio tale statuizione viene contestata dal ricorrente come invasiva della discrezionalità della pubblica amministrazione e quindi lesiva dei limiti esterni della giurisdizione contabileil diritto nazionale. La censura è infondatastessa Corte Costituzionale (v. da ultimo la sentenza n. 348/07; in precedenza v. le sentenze nn. È jus receptum che l’insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali compiute da soggetti sottoposti, in astratto, alla giurisdizione della Corte dei conti non ne comporta la sottrazione ad ogni possibilità di controllo. L’insindacabilità nel merito sancita dall’art. 1, c. 1, l. 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giuri- sdizione 389/1989 e controllo della Corte dei conti) non priva, infatti, la Corte dei conti della possibilità di accertare la conformità alla legge dell’attività amministrativa, verificandola anche sotto l’aspetto funzionale: in ordine cioè, alla congruità dei singoli atti compiuti rispetto ai fini imposti, in via generale o in modo specifico, dal legislatore. Si deve quindi richiamare, quale limite all’insindacabilità delle scelte discrezionali della pubblica ammini- strazione, l’esigenza di accertare che l’attività svolta si sia ispirata a criteri di ragionevole proporzionalità tra costi e benefici. Ne consegue che la Corte dei conti, nella sua qualità di giudice contabile, può verificare la compatibilità delle scelte amministrative con i fini dell’ente pubblico. Se da un lato, infatti, l’esercizio in concreto del potere discrezionale dei pubblici amministratori costituisce espressione di una sfera di autonomia che il legislatore ha inteso salvaguardare dal sindacato della Corte dei conti, dall’altro, l’art. 1, c. 1, l. 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) stabilisce che l’esercizio dell’attività amministrativa deve ispirarsi a criteri di economicità e di efficacia, co- stituenti specificazioni del più generale principio costituzionale di cui all’art. 97 Cost. e rilevanti non solo sul piano della mera opportunità113/1985, ma anche le ordinanze nn. 62/2003, 125/2004, 241/2005 e 252/2006) e la Cassazione (v. la recente ordinanza n. 22260/08) hanno in più occasioni e concordemente ribadito che, nel caso in cui la norma interna violi il diritto comunitario, il giudice ordinario può sollevare la questione di pregiudizialità comunitaria ai sensi dell’art. 234, comma 3, Trattato CE o confron- tarsi direttamente con la norma “illegittima”, quando sulle questioni controverse siano già intervenute una o più decisioni della legittimità dell’azione amministrativa Corte di Giustizia (Cass., S.U., 29 settembre 2003, n. 14488). Ciò premesso in sede dogmatica, si osserva che la Corte dei conti ha fondato, come nel caso di specie, l’accerta- mento del danno erariale nella sostanziale inutilità della compravendita di un immobile in disuso, rimasto privo di alcuna proficua utilizzazione), per un prezzo onerosissimo risolvere la questione utilizzando tutti gli strumenti interpretativi idonei a superare il contrasto con il diritto comunitario. In particolare, secondo la ri- costruzione dell’Avvocato generale Xxxxxx al punto 122 delle conclusioni nelle cause riunite 378-379- 380/07, (Omissis). Questo giudicante, peraltro, ha già fatto in passato ap- plicazione dello strumento interpretativo della non ap- plicazione della norma interna in contrasto con il dirit- to comunitario, proprio in giudizi in cui Poste aveva ap- plicato al contratto a termine l’art. 2, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 368, disapplicandola. Sul punto della possibile non applicazione dell’art. 4-bis, D.Lgs. n. 368/01 vi è il precedente del Tribunale di Trani del 22 settembre 2008. Rispetto a questa posizione che, seppure minori- taria nella giurisprudenza di merito, già questo giudi- cante ha condiviso, va fatta una ulteriore riflessione alla luce proprio delle complesse considerazioni fatte dal- l’Avvocato generale Xxxxxx nelle cause nn. 378-379- 380/07, che sono di particolare rilievo sia per le finanze comunali. Tale accertamento rientra certamente nella giurisdizione la rico- struzione dei principi di diritto comunitario e dell’inter- pretazione della Corte dei conti per le ragioni testé esposte; restando, per contro, sottratto a sindacato sotto il profilo di eventuali errores in judicando. P.q.m., rigetta il ricorso; si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui xx x.x.x. 00 xxxxxx 0000, x. 000 (X.x. delle disposizioni legislative e regolamentari Giustizia in materia di spese con- tratto a tempo determinato sia per i riflessi che l’appli- cazione di giustizia-T.uquei principi e di quell’interpretazione han- no (o possono avere) sull’ordinamento interno italiano come jus superveniens (cfr. spese di xxxxxx- xxxordinanza n. 252/2006 della Corte Costituzionale), artal punto da poter vanificare l’ef- fetto delle ordinanze di rimessione alla Consulta sia in ordine alla norma transitoria sia per quanto attiene le altre pregevoli questioni di legittimità costituzionale che hanno messo in discussione la parte più importante del D.Lgs. 13 (Importi)n. 368, c. sull’art. 1 e sull’art. 2, comma 1-quaterbis. Cinque le conclusioni della Kokott, introdotto dall’art. 1, c. 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013).utili ai fini della decisione della presente controversia:

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Samples: Contratto a Tempo Determinato

Motivi della decisione. La sentenza Con il primo motivo, i ricorrenti deducono la violazione dei limiti esterni di primo grado ha fondato la responsabilità erariale dello Scopelliti su due concorrenti rationes decidendigiu- risdizione, consistenti, rispettivamente, nell’ingiustificata eccessività del prezzo pagato e nella in carenza di alcuna proficua utilizzazione dell’immobile acquistatoalcun rapporto di servizio tra l’ex società Stoppani – e a fortiori, i ricorrenti Pirondini e Bruzzone, che ne erano dipendenti – e la Regione Liguria: vertendosi, nella specie, in tema di contratto di appalto per la bonifica di un’area demaniale. Contestano altresì il criterio di collegamento del finanziamento pubblico comunitario, concesso, in realtà, alla Regione Liguria, e non alla società Stoppani. Le censure sono infondate. La sentenza di appello ha fatto venir meno la prima voce di addebito – ritenuta l’incertezza del reale valore di mercato del complesso immobiliareimpugnata valorizza, alla luce delle diverse stime espresse in più perizie – confermando, inveceessenzialmente, la sussistenza natura pubblica del dan- no erariale finanziamento, utilizzato per inutilità dell’acquisto immobiliare rispetto all’interesse pubblicorea- lizzare finalità proprie dell’amministrazione: circostanzae tale criterio appare esatto, confermata dallo stato di abbandono e degrado del complesso immobiliare a distanza di anni. Proprio tale statuizione viene contestata dal ricorrente come invasiva della discrezionalità della pubblica amministrazione e quindi lesiva dei limiti esterni della giurisdizione contabile. La censura momento che è infondata. È jus receptum che l’insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali compiute da soggetti sottopostisussiste il rapporto di servizio, allorché un ente privato esterno all’amministrazione venga incaricato di svolge- re, nell’interesse di quest’ultima e con risorse pubbliche, un’attività o un servizio pubblico in astratto, alla giurisdizione della Corte dei conti non ne comporta la sottrazione ad ogni possibilità di controllo. L’insindacabilità nel merito sancita dall’art. 1, c. 1, l. 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giuri- sdizione e controllo della Corte dei conti) non priva, infatti, la Corte dei conti della possibilità di accertare la conformità alla legge dell’attività amministrativa, verificandola anche sotto l’aspetto funzionale: in ordine cioè, alla congruità dei singoli atti compiuti rispetto ai fini imposti, in via generale o in modo specifico, dal legislatore. Si deve quindi richiamare, quale limite all’insindacabilità delle scelte discrezionali della pubblica ammini- strazione, l’esigenza di accertare che l’attività svolta si sia ispirata a criteri di ragionevole proporzionalità tra costi e benefici. Ne consegue che la Corte dei conti, nella sua qualità di giudice contabile, può verificare la compatibilità delle scelte amministrative con i fini dell’ente pubblico. Se da un lato, infatti, l’esercizio in concreto del potere discrezionale dei pubblici amministratori costituisce espressione di una sfera di autonomia che il legislatore ha inteso salvaguardare dal sindacato della Corte dei conti, dall’altro, l’art. 1, c. 1, l. 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) stabilisce che l’esercizio dell’attività amministrativa deve ispirarsi a criteri di economicità e di efficacia, co- stituenti specificazioni del più generale principio costituzionale di cui all’art. 97 Cost. e rilevanti non solo sul piano della mera opportunità, ma anche della legittimità dell’azione amministrativa vece (Cass., S.U., 29 settembre 200321 maggio 2014, n. 1448811229; 27 aprile 2010, n. 9963). Ciò premesso In questo quadro di riferimento, non assume rilievo, ai fini della giurisdizione, che il finanziamento comuni- tario sia stato formalmente erogato, nel caso in esame, in favore della Regione Liguria, stante il rilievo decisivo che esso è stato poi utilizzato per l’attività di bonifica dell’area demaniale concessa alla società Stoppani; né appare esimente il filtro formale del contratto di appalto, inserito in un progetto di riqualificazione complessiva di una zona (inquinata da cromo per effetto di attività produttiva della società Stoppani), rientrante nella fun- zione pubblica dell’ente territoriale. Concorre con tale qualificazione oggettiva del rapporto l’utilizzazione di denaro pubblico, risultata non corretta e dispersiva – con accertamento di merito, insindacabile in questa sede dogmatica– in quanto non tradottasi nella realizzazione a regola d’arte della bonifica. Dall’affermazione della giurisdizione nei confronti della società discende quella verso i suoi dirigenti che hanno preso parte attiva – secondo l’accertamento del giudice contabile, egualmente sottratto a riesame – alla condotta causativa del danno erariale: il sig. Xxxxxxx Xxxxxxxxx, dirigente della Xxxxx Xxxxxxxx s.p.a., per aver sottoscritto atti di collaudo e omesso di tenere una contabilità separata, come previsto in convenzione, e il sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, pure dirigente e inoltre direttore dei lavori, per aver firmato i verbali di collaudo parziali e finali (cfr. sent. 21 novembre 2013, n. 1001, p. 19). Con il secondo motivo si censura il difetto di giurisdizione sotto il diverso profilo del petitum sostanziale, prospettato nell’atto di citazione come accertamento dell’inadempimento, totale o parziale, dell’obbligazione assunta con la convenzione – con la conseguente richiesta di condanna alla restituzione del finanziamento comunitario indebitamente percepito – senza allegazione di una responsabilità amministrativa degli attuali ricorrenti. Assumono questi ultimi che l’oggetto della domanda, così formulata, rientrerebbe, quindi, nella giurisdizione ordinaria, vertendosi in materia civile contrattuale. Il motivo è inammissibile. Premesso che nella narratio dei fatti di causa esposta in sentenza si enuclea il petitum come condanna al ri- sarcimento dei danni arrecati alla Regione Liguria in relazione al programma di bonifica della zona costiera alla foce del torrente Lerone – enunciazione, quindi, in astratto compatibile con una domanda di accertamento della responsabilità contabile – si osserva come la stessa Corte, nella parte motiva, non faccia cenno alcuno ad un motivo di gravame volto a contestare la natura meramente contrattuale dell’eventuale obbligazione risarcitoria. Vi si legge infatti, sul punto: “Contestano le parti interessate che nel caso di specie non è configurabile alcun rapporto di servizio, poiché la società non era concessionaria di opere pubbliche, ma era appaltatrice, non è stata inserita nell’organizzazione pubblica, non è stata investita di funzioni pubbliche ovvero dell’esercizio di poteri autoritativi, né ha avuto la gestione di denaro pubblico” (cfr. sent., p. 8). La censura in questi termini riportata (l’unica dell’atto d’appello che investisse il profilo della giurisdizio- ne) corrisponde, pressoché alla lettera, al primo motivo del successivo ricorso per cassazione testé esaminato; laddove il secondo motivo, qui in esame – modulato, piuttosto, sul dato letterale del petitum – nella misura in cui non sia da intendere meramente ripetitivo, appare nuovo e quindi inammissibile, involgendo un diverso profilo di estraneità della fattispecie alla giurisdizione contabile. Se poi la Corte dei conti ha fondatoavesse omesso di esaminare e riportare in sentenza la specifica doglianza qui scru- tinata, nel caso il ricorso peccherebbe di specieautosufficienza, l’accerta- mento non indicando il passo dell’atto d’appello ove essa fosse stata, in effetti, puntualmente addotta. Il ricorso è dunque infondato e va respinto; con la conseguente condanna alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, sulla base del danno erariale nella sostanziale inutilità valore della compravendita di un immobile in disuso, rimasto privo di alcuna proficua utilizzazione, per un prezzo onerosissimo per le finanze comunalicausa e del numero e complessità delle questioni trattate. Tale accertamento rientra certamente nella giurisdizione della Corte dei conti per le ragioni testé esposte; restando, per contro, sottratto a sindacato sotto il profilo di eventuali errores in judicando. P.q.m., rigetta il ricorso; - si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui xx x.x.x. 00 xxxxxx 0000, x. 000 (X.xx.x. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia-T.ut.u. spese di xxxxxx- xxxgiustizia), art. 13 (Importi), c. 1-quater, introdotto dall’art. 1, c. 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013). 12325 – Corte di cassazione, Sezioni unite civili; ordinanza 15 giugno 2016; Pres. Canzio, Est. D’Ascola, P.M. De Xxxxxxxxxx (concl. diff.); Xxxxxxxx c. Proc. reg. Corte dei conti per il Lazio e altri.

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Samples: Contratti Pubblici

Motivi della decisione. La sentenza Preliminarmente, riguardo alla rinuncia presentata il 30 maggio 2012 e riformulata una seconda volta in forma ampliativa della precedente dall’odierno instante il 23 giugno 2012 , il Collegio ha ritenuto di primo grado non poter pronunciare l’estinzione del giudizio e ha fondato disposto la responsabilità erariale dello Scopelliti su due concorrenti rationes decidendi, consistenti, rispettivamente, nell’ingiustificata eccessività prosecuzione del prezzo pagato e nella carenza di alcuna proficua utilizzazione dell’immobile acquistatomedesimo. La sentenza di appello ha fatto venir meno la prima voce di addebito – ritenuta l’incertezza del reale valore di mercato del complesso immobiliare, alla luce delle diverse stime espresse in più perizie – confermando, invece, la sussistenza del dan- no erariale per inutilità dell’acquisto immobiliare rispetto all’interesse pubblico: circostanza, confermata dallo stato di abbandono e degrado del complesso immobiliare a distanza di anni. Proprio tale statuizione viene contestata dal ricorrente come invasiva della discrezionalità della pubblica amministrazione e quindi lesiva dei limiti esterni della giurisdizione contabile. La censura è infondata. È jus receptum che l’insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali compiute da soggetti sottoposti, in astratto, alla giurisdizione della Corte dei conti non ne comporta la sottrazione ad ogni possibilità di controllo. L’insindacabilità nel merito sancita dall’art. 1, c. 1, l. 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giuri- sdizione e controllo della Corte dei conti) non privaIn base , infatti, al principio contenuto nell’art. 306 c.p.c. che trova applicazione alla fattispecie, ai fini della legittima estinzione del giudizio , la Corte dei conti rinuncia deve essere accettata dalle parti costituite che abbiano dimostrato di avere interesse alla prosecuzione del giudizio ovvero che con il proprio comportamento processuale abbiano dimostrato di avere interesse ad un pronuncia nel merito. La Federazione intimata ha espressamente dichiarato agli atti del giudizio di avere interesse ad una pronuncia accertativa della possibilità di accertare responsabilità della parte istante. Compete certamente al Collegio la conformità alla legge dell’attività amministrativavalutazione della sussistenza in concreto dell’interesse della FIGC, verificandola anche sotto l’aspetto funzionale: in ordine cioèregolarmente costituita, alla congruità dei singoli atti compiuti rispetto ai fini impostiprosecuzione del giudizio nonché della non palese pretestuosità della determinazione di non accettare la rinuncia. Il Collegio ritiene che nella fattispecie sussista l’interesse della FIGC e la determinazione della Federazione di non accettare la rinuncia è, ad avviso del Collegio , non pretestuosa ma motivata . Valga in via generale o proposito una duplice considerazione: quella del ruolo peculiare della FIGC nell’ambito del movimento e dell’ordinamento calcistico nazionale nonché quella derivante dalla particolare rilevanza del procedimento all’esame del Collegio e dalle modalità di svolgimento dello stesso. La FIGC è l’ente di governo dello sport del calcio in modo specificoItalia, dal legislatore. Si deve quindi richiamareavente lo scopo di promuovere, quale limite all’insindacabilità delle scelte discrezionali della pubblica ammini- strazione, l’esigenza di accertare che regolare e sviluppare l’attività svolta si sia ispirata a criteri di ragionevole proporzionalità tra costi e benefici. Ne consegue che la Corte dei conti, nella sua qualità di giudice contabile, può verificare la compatibilità delle scelte amministrative con i fini dell’ente pubblico. Se da un lato, infatti, l’esercizio in concreto del potere discrezionale dei pubblici amministratori costituisce espressione di una sfera di autonomia che il legislatore ha inteso salvaguardare dal sindacato della Corte dei conti, dall’altro, l’art. 1, c. 1, l. 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) stabilisce che l’esercizio dell’attività amministrativa deve ispirarsi a criteri di economicità e di efficacia, co- stituenti specificazioni del più generale principio costituzionale di cui all’art. 97 Cost. e rilevanti non solo sul piano della mera opportunità, ma anche della legittimità dell’azione amministrativa (Cass., S.U., 29 settembre 2003, n. 14488). Ciò premesso in sede dogmatica, si osserva che la Corte dei conti ha fondato, nel caso di specie, l’accerta- mento del danno erariale nella sostanziale inutilità della compravendita calcistica italiana ed è indubbiamente pertanto titolare di un immobile in disusointeresse qualificato a conoscere dell’accertamento della responsabilità di un proprio tesserato al più alto grado possibile, rimasto privo ivi compreso il giudizio instaurato dal Doni dinanzi al TNAS. Anche la particolare rilevanza ed il clamore anche mediatico destato dalla vicenda che ha coinvolto il calciatore giustificano l’interesse della FIGC ad una pronuncia sulla responsabilità di alcuna proficua utilizzazioneDoni , per all’esito di un prezzo onerosissimo per le finanze comunali. Tale accertamento rientra certamente nella giurisdizione della Corte dei conti per le ragioni testé esposte; restandoprocedimento particolarmente lungo, per contro, sottratto a sindacato sotto il profilo di eventuali errores in judicando. P.q.marticolato e complesso., rigetta il ricorso; si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui xx x.x.x. 00 xxxxxx 0000, x. 000 (X.x. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia-T.u. spese di xxxxxx- xxx), art. 13 (Importi), c. 1-quater, introdotto dall’art. 1, c. 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013).

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Samples: Arbitration Award

Motivi della decisione. La sentenza Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione di primo grado ha fondato legge e la responsabilità erariale dello Scopelliti su due concorrenti rationes decidendi, consistenti, rispettivamente, nell’ingiustificata eccessività del prezzo pagato e nella carenza di alcuna proficua utilizzazione dell’immobile acquistatomotivazione nell’interpretazione del concetto di videogramma adottato nel contratto per identificare l’oggetto dei diritti ceduti. Il motivo è infondato. La sentenza stessa parte riconosce che il vocabolo non è consa- crato in una specifica definizione normativa - eventual- mente di appello ha fatto venir meno la prima voce natura stipulativa - così da acquisire un signifi- cato legale tipico, nel contesto dei contratti aventi ad oggetto l’utilizzazione economica di addebito – ritenuta l’incertezza un’opera tutelata dal diritto di autore. Al contrario, dalla disamina di vari spunti dottrinari, ol- tre che da disposizioni sparse nella L. 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del reale valore diritto d’autore e di mercato altri diritti con- nessi ai suo esercizio), emerge un’anfibologia del complesso immobiliarevoca- bolo, alla luce delle diverse stime espresse in più perizie – confermando, invecepromiscuamente utilizzato ad indicare talvolta il “contenente” - e cioè il supporto materiale che fissa im- magini e suoni dell’opera d’autore - sia il “contenuto”: e cioè, la sussistenza stessa opera nella sua identità artistica e cultura- le. Da questa premessa concettuale, aderente al dato legisla- tivo, discende come logica conseguenza che rientra negli ordinari canoni ermeneutici la ricostruzione della volon- tà effettiva delle parti contraenti nel disegnare t’ambito ed i limiti del dan- no erariale per inutilità dell’acquisto immobiliare rispetto all’interesse pubblicodiritto di sfruttamento di films a mezzo vi- deogrammi: circostanzaricostruzione, confermata dallo stato rimessa al prudente giudizio del giudice di abbandono merito e degrado del complesso immobiliare non soggetta a distanza sindacato di annilegit- timità, se non inficiata da violazione di parametri norma- tivi (art. Proprio tale statuizione viene contestata dal ricorrente come invasiva della discrezionalità della pubblica amministrazione 1362 c.c. e quindi lesiva dei limiti esterni della giurisdizione contabiless.), o da vizio di logicità. La Né l’una, né l’altra censura è infondata. È jus receptum che l’insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali compiute da soggetti sottoposti, in astratto, possono muoversi alla giurisdizione deci- sione della Corte d’appello di Roma, che con diffusa motivazione ha messo in evidenza il carattere onnicom- prensivo dei conti non ne comporta diritti di utilizzazione concessi dalla Alber- to Grimaldi Production s.a., analiticamente elencati nell’allegato B) del contratto, e riportati per esteso in sentenza: incluso il richiamo alla piattaforma “video on demand” - reiterato due volte nel testo negoziale - appa- rentemente riferibile proprio alla comunicazione, tramite Internet, utilizzata dalla Telecom Italia s.p.a., tramite il suo sito web “(omissis)”. Dev’essere dunque esclusa la sottrazione forzatura di alcun parame- tro normativo; tanto più che il giudice di merito ha pure valorizzato la previsione di chiusura della clausola, inclusiva di “qual- siasi altra forma e modo e di qualsiasi altro mezzo e pro- cesso tecnico, scoperto o che in futuro sarà inventato e per qualsivoglia utilizzazione commerciale, ivi incluso ogni canale di vendita diretta o indiretta (ad ogni possibilità di controllo. L’insindacabilità nel merito sancita dall’art. 1es., c. 1... tramite piattaforma video on demand ...)”, l. 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giuri- sdizione e controllo della Corte dei conti) non priva, infatti, la Corte dei conti della possibilità di accertare la conformità alla legge dell’attività amministrativa, verificandola anche sotto l’aspetto funzionale: in ordine cioè, alla congruità dei singoli atti compiuti rispetto ai fini imposti, in via generale o in modo specifico, dal legislatore. Si deve quindi richiamare, quale limite all’insindacabilità delle scelte discrezionali della pubblica ammini- strazione, l’esigenza di accertare che l’attività svolta si sia ispirata a criteri di ragionevole proporzionalità tra costi e benefici. Ne consegue che la Corte dei conti, nella sua qualità di giudice contabile, può verificare la compatibilità delle scelte amministrative rilevandone l’ampiezza incompatibile con i fini dell’ente pubblico. Se da un lato, infatti, l’esercizio in concreto pretesi limiti del potere discrezionale dei pubblici amministratori costituisce espressione di una sfera di autonomia che il legislatore ha inteso salvaguardare dal sindacato della Corte dei conti, dall’altro, l’art. 1, c. 1, l. 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) stabilisce utilizzazione legati al mezzo tecnico adottato. Al riguardo, si può anche aggiungere che l’esercizio dell’attività amministrativa deve ispirarsi a criteri di economicità e di efficacia, co- stituenti specificazioni del più generale principio costituzionale così facendo la corte ha implicitamente richiamato il parametro legale di cui all’art. 97 Cost1365 c.c.; oltre a locuzioni sparse nella stessa legge sul diritto d’autore, a conferma dell’eclettismo semantico del termine videogramma, spesso usato in ac- cezione contenutistica (art. 71 sexies: “È consentita la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto ...; art. 171, secondo cui è punito co- lui che “... a) abusivamente duplica... con qualsiasi pro- cedimento, ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisi- ve...”). Fuori dell’ambito rigoroso della violazione dei criteri le- gali di interpretazione e del vizio di logicità - entrambi assenti - la prospettazione di una tesi ermeneutica alter- nativa, mediante argomentazioni contrapposte (di natura retorica, in senso tecnico- giuridico) attiene, in ultima analisi, al merito; e non può essere quindi oggetto di rie- same in questa sede. Con il secondo motivo si censura la violazione dell’art. 1362 c.c. e rilevanti non solo sul piano della mera opportunità, ma anche della legittimità dell’azione amministrativa (Cassss., S.U.nonché la carenza di motivazione nell’interpretazione del contratto. Il motivo ripercorre in gran parte l’iter argomentativo te- sté vagliato. L’unico argomento davvero aggiuntivo riguarda la pre- tesa violazione del canone ermeneutico di cui all’art. 1363 c.c. (Interpretazione complessiva delle clausole): violazione, 29 settembre 2003che discenderebbe dall’omessa valorizzazio- ne della clausola limitativa del territorio in cui si poteva svolgere l’utilizzazione economica dell’opera (Italia, n. 14488Città del Vaticano, San Marino, navi e aerei battenti bandiera nazionale). Ciò premesso L’argomento, peraltro, non è punto decisivo, perché la possibilità di un abuso nell’utilizzazione del programma oltre tali confini, col sistema video on demand, (abuso, materialmente realizzabile, del resto, anche con i sup- porti materiali cui sicuramente si riferiva la cessione dei diritti) non vale a rendere necessitata l’interpretazione proposta: dando luogo, in sede dogmaticaipotesi, si osserva ad un’inadempienza contrattuale della concessionaria, suscettibile di sanzio- ne. Resta il fatto che la Corte previsione espressa del sistema di- stributivo indicato con l’acronimo “vod” (video on de- mand) corrisponde alla modalità di sfruttamento dei conti films in questione attuata dalla Telecom Italia tramite il portale “(omissis)”: e cioè all’acquisizione, da parte di clienti, della visione, a richiesta, di opere facenti parte del catalogo, senza programmazione predefinita. Il terzo motivo, con cui si denunzia la violazione di leg- ge e la carenza di motivazione nel ritenere di scarsa im- portanza l’inadempimento dell’obbligo di rendiconto semestrale, è inammissibile, risolvendosi in una diffor- me valutazione degli elementi di fatto apprezzati dalla corte territoriale, con motivazione adeguata, immune da vizi logici: fondata sul rilievo che il rendiconto era stru- mentale all’eventuale corrispettivo aggiuntivo in caso di superamento del volume predefinito di fatturato. Né del resto la parte ha fondatoallegato, nei ricorso, di aver sol- lecitato l’adempimento, nel caso corso del biennio di speciedurata del rapporto contrattuale: così da dimostrare un interesse attuale, l’accerta- mento del danno erariale nella sostanziale inutilità non generico, all’acquisizione dei dati, indipen- dentemente da alcuna finalità specifica. Il ricorso è dunque infondato e va respinto. L’obiettiva incertezza della compravendita controversia giustifica la compensazione delle spese della fase di un immobile in disuso, rimasto privo di alcuna proficua utilizzazione, per un prezzo onerosissimo per le finanze comunalilegittimità. Tale accertamento rientra certamente nella giurisdizione della Corte dei conti per le ragioni testé esposte; restando, per contro, sottratto a sindacato sotto il profilo di eventuali errores in judicando. P.q.m., rigetta il ricorso; si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui xx x.x.x. 00 xxxxxx 0000, x. 000 (X.x. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia-T.u. spese di xxxxxx- xxx), art. 13 (Importi), c. 1-quater, introdotto dall’art. 1, c. 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013omissis).

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Samples: Licensing Agreements

Motivi della decisione. La sentenza Ricorso principale. Con il primo motivo la ricorrente denuncia giurisdizione del g.a. sulla domanda di primo grado ha fondato la responsabilità erariale dello Scopelliti su dichiarazione d’inefficacia o nullità del contratto. Con il secondo motivo si denuncia giurisdizione esclusiva del g.a. sulle domande di ripetizione dell’indebito, o arricchimento senza causa, conseguenti alla dichiarazione d’inefficacia o nullità del contratto. I due concorrenti rationes decidendimotivi sono trattati congiuntamente, consistenti, rispettivamente, nell’ingiustificata eccessività del prezzo pagato e nella carenza essendo intimamente connessi per le ragioni che seguono. Le Sezioni Unite di alcuna proficua utilizzazione dell’immobile acquistato. La sentenza di appello ha fatto venir meno la prima voce di addebito – ritenuta l’incertezza del reale valore di mercato del complesso immobiliare, alla luce delle diverse stime espresse in questa Corte si sono ormai più perizie – confermando, invece, la sussistenza del dan- no erariale per inutilità dell’acquisto immobiliare rispetto all’interesse pubblico: circostanza, confermata dallo stato di abbandono e degrado del complesso immobiliare a distanza di anni. Proprio tale statuizione viene contestata dal ricorrente come invasiva della discrezionalità della pubblica amministrazione e quindi lesiva dei limiti esterni della giurisdizione contabile. La censura è infondata. È jus receptum che l’insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali compiute da soggetti sottoposti, in astratto, alla giurisdizione della Corte dei conti non ne comporta la sottrazione ad ogni possibilità di controllo. L’insindacabilità nel merito sancita dall’art. 1, c. 1, l. 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni volte pronunciate - in materia di giuri- sdizione giurisdizione - nelle controversie relative a procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, sugli effetti della direttiva 11 dicembre 2007, n. 2007/66/CE - recante modifica delle direttive 89/665/CEE e controllo 92/13/CEE (S.U. ord. 10.2.2010, n. 2906; S.U. ord. 5.3.2010, n. 5291; v. anche S.U. 24.6.2011, n. 13910). Con tali pronunce, le Sezioni Unite della Corte di cassazione - dando rilievo alle modifiche al sistema derivate dalle direttive anzidette - hanno superato il principio che negava la giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda di invalidità o inefficacia del contratto stipulato all’esito di gara annullata perchè illegittima, in base all’argomento che non può incidere la riconosciuta connessione tra più domande oggetto di distinte giurisdizioni, per spostare questa da uno ad altro giudice. Infatti, sulla base della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2007 n. 66, relativa al miglioramento dell’efficacia delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici" - i cui principi dovevano essere trasposti nel nostro ordinamento interno entro il 20 dicembre 2009 - fin dalla data di entrata in vigore di essa, una interpretazione orientata costituzionalmente, e quindi comunitariamente (art. 117 Cost.), delle norme sulla giurisdizione - per le gare bandite dopo tale data - ha reso necessario l’esame congiunto della domanda di invalidità dell’aggiudicazione e di privazione degli effetti del contratto concluso, nonostante l’annullamento della gara, prima o dopo la decisione del giudice adito, in ragione dei conti) non privaprincipi che la norma comunitaria impone agli Stati membri di attuare, che corrispondono a quelli di concentrazione, effettività e ragionevole durata del giusto processo disegnato nella carta costituzionale. Per effetto di tale Xxxxxxxxx, anche prima del termine indicato per la sua trasposizione nel diritto interno, la pubblica amministrazione era, infatti, onerata a dichiarare privo di effetti il contratto, se concluso con aggiudicatario diverso da quello dovuto, a meno che sussistessero condizioni che consentissero di non farlo. Lo stesso potere-dovere dell’amministrazione, poi, imponeva di attribuire al giudice amministrativo, nelle materie di giurisdizione esclusiva, la Corte dei conti cognizione delle controversie relative anche ai contratti, essendo tale giudice l’organo indipendente dalla amministrazione (indicato dalla Direttiva), che ha, nell’ordinamento interno, il potere di pronunciare l’annullamento della possibilità aggiudicazione. Ora, si tratta di accertare stabilire se gli stessi principii possano applicarsi anche nell’ipotesi in cui sia stata chiesta la conformità alla legge dell’attività amministrativa, verificandola anche sotto l’aspetto funzionale: in ordine cioè, alla congruità dei singoli atti compiuti rispetto ai fini imposti, in via generale declaratoria di inefficacia o in modo specifico, dal legislatore. Si deve quindi richiamaredi nullità del contratto di fornitura, quale limite all’insindacabilità effetto dell’annullamento in autotutela delle scelte discrezionali della pubblica ammini- strazioneprecedenti deliberazioni con le quali - nel caso in esame - era stata affidata, l’esigenza senza gara, all’odierna resistente la fornitura del sistema robotico "Da Vinci"; con le conseguenti domande di accertare che l’attività svolta si sia ispirata a criteri ripetizione di ragionevole proporzionalità tra costi e benefici. Ne consegue che la Corte dei conti, nella sua qualità di giudice contabile, può verificare la compatibilità delle scelte amministrative con i fini dell’ente pubblico. Se da un lato, infatti, l’esercizio in concreto del potere discrezionale dei pubblici amministratori costituisce espressione di una sfera di autonomia che il legislatore ha inteso salvaguardare dal sindacato della Corte dei conti, dall’altro, l’art. 1, c. 1, l. 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo indebito e di diritto arricchimento senza causa formulate dalla stessa azienda ospedaliera; e con le domande riconvenzionali di accesso ai documenti amministrativi) stabilisce che l’esercizio dell’attività amministrativa deve ispirarsi a criteri di economicità condanna al pagamento delle somme dovute - come precisato in atti - e di efficacia, co- stituenti specificazioni del più generale principio costituzionale di cui all’art. 97 Cost. e rilevanti non solo sul piano della mera opportunità, ma anche della legittimità dell’azione amministrativa (Cassrisarcimento dei danni., S.U., 29 settembre 2003, n. 14488). Ciò premesso in sede dogmatica, si osserva che la Corte dei conti ha fondato, nel caso di specie, l’accerta- mento del danno erariale nella sostanziale inutilità della compravendita di un immobile in disuso, rimasto privo di alcuna proficua utilizzazione, per un prezzo onerosissimo per le finanze comunali. Tale accertamento rientra certamente nella giurisdizione della Corte dei conti per le ragioni testé esposte; restando, per contro, sottratto a sindacato sotto il profilo di eventuali errores in judicando. P.q.m., rigetta il ricorso; si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui xx x.x.x. 00 xxxxxx 0000, x. 000 (X.x. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia-T.u. spese di xxxxxx- xxx), art. 13 (Importi), c. 1-quater, introdotto dall’art. 1, c. 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013).

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Samples: Rassegna Monotematica Di Giurisprudenza

Motivi della decisione. La sentenza I ricorsi vanno preliminarmente riuniti riguardano la impugnazione della stessa sentenza. Con il primo motivo del ricorso principale la società deduce violazione “degli artt. 2094 cc e 360 n. 3 e 5 cpc per avere la Corte ignorato, nella qualificazione, del rapporto come di primo grado ha fondato lavoro subordinato, i presupposti necessari del relativo vincolo e comunque omesso di motivare, nelle ricostruzione delle caratteristiche del rapporto, sugli elementi prova decisivi prospettati dalla Agenzia Ippica”. Sostiene in particolare la responsabilità erariale dello Scopelliti su due concorrenti rationes decidendisocietà che, consistentinella specie, rispettivamentemanca l’elemento fondamentale della subordinazione rappresentato dall’obbligo di continuativa messa a disposizione del datore di lavoro, nell’ingiustificata eccessività del prezzo pagato e nella carenza durante l’orario di alcuna proficua utilizzazione dell’immobile acquistatolavoro, delle energie lavorative senza la possibilità di discrezionale rifiuto immotivato. La sentenza Essenziale, dunque, afferma la società, sarebbe stato l’accertamento dell’obbligo di appello ha fatto venir meno presenza quotidiana o secondo scansioni temporali fissate dal datore di lavoro. Né, afferma la prima voce di addebito – ritenuta l’incertezza del reale valore di mercato del complesso immobiliare, alla luce delle diverse stime espresse in più perizie – confermando, invecesocietà, la sussistenza Corte di merito tiene conto delle specifiche e contrarie prove che erano state indicate nell’atto di appello. Neppure, sottolinea la ricorrente, la Corte palermitana rileva la totale assenza di prova del dan- no erariale per inutilità dell’acquisto immobiliare rispetto all’interesse pubblico: circostanza, confermata dallo stato di abbandono e degrado del complesso immobiliare a distanza di anni. Proprio tale statuizione viene contestata dal ricorrente come invasiva della discrezionalità della pubblica amministrazione e quindi lesiva dei limiti esterni della giurisdizione contabilepotere disciplinare. La censura è infondata. È jus receptum Preliminarmente va rilevato che l’insindacabilità nel merito questa Corte, sulla premessa che ogni attività umana eco- nomicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di lavoro autonomo, afferma che l’elemento tipico che contraddistingue il primo dei suddetti tipi di rapporto è costituito dalla subordinazione, intesa quale disponibilità del prestatore nei con- fronti del datore, con assoggettamento del prestatore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, ed al conseguente inserimento del lavoratore nell’organiz- zazione aziendale con prestazione delle scelte discrezionali compiute da soggetti sottopostisole energie lavorative corrispondenti all’attività di impresa (tra le numerose decisioni x. Xxxx. 3 aprile 2000 n. 4036; Cass. 9 gennaio 2001 n. 224; Cass. 29 novembre 2002 n. 16697; Cass. 1 marzo 2001 n. 2970; Cass. 15 giugno 2009 n. 13858 e Cass. 19 aprile 2010 n. 9251). Viene, però, precisato, in astrattotali pronunzie che l’esistenza del vincolo va concretamente apprez- zata con riguardo alla specificità dell’incarico conferito; e, proprio con riguardo alle difficoltà che non di rado si incontrano nella distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e subordinato alla giurisdizione luce di principi fondamentali ora indicati, si è asserito che in tali ipotesi è legittimo ricorrere a criteri distintivi sussidiari, quali la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale ovvero l’incidenza del rischio economico, l’osservanza di un orario, la forma di retribuzione, la continuità delle prestazioni e via di seguito. E’ stato, di conseguenza, enucleata la regula iuris – che va in questa sede ribadita – secondo la quale, nel caso in cui la prestazione dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata, nelle sue modalità di esecuzione, oppure, all’opposto, nel caso di prestazioni lavorative dotate di notevole elevatezza e di contenuto intellettuale e creativo, al fine della distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e subordinato, il criterio rappresen- tato dall’assoggettamento del prestatore all’esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare può non risultare, in quel particolare contesto, significativo per la qualificazione del rapporto di lavoro, ed occorre allora far ricorso a criteri distintivi sussidiari, quali la con- tinuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell’orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale (anche con riferimento al soggetto tenuto alla fornitura degli strumenti occorrenti) e sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore. A tali principi la Corte di merito si è attenuta quando, sulla premessa che il lavoratore in causa era addetto a mansioni ripetitive e che tali mansioni, una volta ricevute le istruzioni iniziali, non richiedevano ulteriori direttive e controlli, ha dato rilievo, ai fini di cui trattasi, alle risul- tanze istruttorie dalle quali emergeva che: i turni settimanali erano predisposti dalla società, ancorchè sula scorta delle disponibilità inizialmente manifestate dal prestatore di lavoro; una volta predisposti i turni il lavoratore era tenuto a rispettarli e non poteva allontanarsi senza essere autorizzato; in caso d’indisponibilità il lavoratore doveva avvertire preventivamente il preposto; il lavoro veniva svolto nei locali dell’agenzia con l’uso dei beni aziendali secondo orari predeterminati; il compenso corrisposto era fisso, senza che vi fosse alcun riferimento al risultato della prestazione; non vi era alcun rischio economico da parte del lavoratore. E’, quindi, corretta l’affermazione della Corte dei conti di merito secondo la quale il rapporto era connotato dal requisito della subordinazione, intesa come sottoposizione del lavoratore al potere organizzativo, di controllo e, all’occorrenza, disciplinare da parte del datore di lavoro non ne comporta ravvisandosi, peraltro, nelle modalità delle prestazioni lavorative come sopra effettuate margini di autonomia. Né e vale la sottrazione ad ogni possibilità pena di sottolinearlo il mancato esercizio del potere disciplinare è indice di per sé di assenza del potere disciplinare. D’altro canto in ordine alla valutazione delle emergenze istruttorie non vi è motivazione illogica o non formalmente coerente o, ancora, inadeguata, sicchè anche sotto tale aspetto la censura è infondata, non potendo, in tale ambito, il controllo devoluto a questo giudice di legittimità andare oltre. Con la seconda critica del ricorso principale la società, denunciando violazione dell’art. 36 Cost. e della Legge n. 604 del 1966 e 300 del 1970, rileva che dall’accoglimento del primo motivo – sulla natura non subordinata del rapporto di lavoro – deriva l’inapplicabilità della garanzia costituzionale di cui alla denunciata norma e delle leggi poste a tutela del lavoratore per il caso di licenziamento illegittimo. La critica, atteso il rigetto del primo motivo, rimane assorbita. Con il terzo motivo del ricorso principale la società ricorrente, allegando omessa ed insuffi- ciente motivazione su “punto” decisivo della controversia, evidenzia l’erroneità della senten- za impugnata in punto di accertamento del tempo della prestazione lavorativa ed in partico- lare rileva l’inattendibilità di un teste. Il motivo è infondato. Va premesso che costituisce principio del tutto pacifico nella giurispru- denza di questa Corte che la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo. L’insindacabilità nel merito sancita dall’art. 1, c. 1sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, l. 14 gennaio 1994delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, n. 20 (Disposizioni in materia di giuri- sdizione e controllo della Corte dei conti) non priva, infatti, la Corte dei conti della possibilità di accertare la conformità alla legge dell’attività amministrativa, verificandola anche sotto l’aspetto funzionale: in ordine cioè, alla congruità dei singoli atti compiuti rispetto ai fini impostial quale spetta, in via generale esclusiva il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di control- larne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del proces- so, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge) (in modo specificotal senso Cass. 12 febbraio 2008 n. 3267, dal legislatoreCass. Si deve quindi richiamare27 luglio 2008 n. 2049 e, quale limite all’insindacabilità delle scelte discrezionali della pubblica ammini- strazioneda ultimo, l’esigenza di accertare che l’attività svolta Xxxx. 25 maggio 2012 n. 8298). In tale ottica si sia ispirata a criteri di ragionevole proporzionalità tra costi e benefici. Ne consegue è ribadito da questa Corte che la Corte dei conti, nella sua qualità di giudice contabile, può verificare la compatibilità delle scelte amministrative con i fini dell’ente pubblico. Se da un lato, infatti, l’esercizio in concreto del potere discrezionale dei pubblici amministratori costituisce espressione di una sfera di autonomia che il legislatore ha inteso salvaguardare dal sindacato della Corte dei conti, dall’altro, l’art. 1, c. 1, l. 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) stabilisce che l’esercizio dell’attività amministrativa deve ispirarsi a criteri di economicità e di efficacia, co- stituenti specificazioni del più generale principio costituzionale deduzione di cui all’art. 97 Cost. 360 n. 5 cpc non consente alla parte di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali con- tenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una sua diversa valutazione, al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fat- to compiuti dal giudice di merito: le censure poste a fondamento del ricorso non possono, pertanto, risolversi nella sollecitazione di una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice di merito, o investire la ricostruzione della fattispecie concreta, o riflettere un apprezzamento dei fatti e rilevanti non solo sul piano della mera opportunità, ma anche della legittimità dell’azione amministrativa delle prove difforme da quello dato dal giudice di merito (Cass. 30 marzo 2007 n. 7972). Neppure, si è ulteriormente rimarcato, il motivo di ricorso per cassazione, con il quale la sentenza impugnata venga censurata per vizio della motivazione, può essere inteso a far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, non si può proporre con esso un pre- teso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della disposizione di cui all’art. 360, comma primo, n. 5), cpc; in caso contrario, questo motivo di ricorso si ri- solverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, e, perciò, in una richiesta diretta all’ottenimento di una diversa pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione (Cass. 26 aprile 2006 n. 9233). Sulla base di tali principi non può trovare ingresso in questa sede la censura in esame che, a fronte di una valutazione delle risultanze istruttorie sorrette da congrua motivazione, la quale dà conto del percorso logico seguito per addivenire all’accertamento dell’orario di lavoro os- servato, mira sostanzialmente a meramente contestare, e la scelta del giudice di merito, tra le complessive risultanze del processo, di quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esso sottesi, e la concludenza delle emergenze valutate. Con il primo motivo del ricorso incidentale il lavoratore deduce la violazione degli artt. 112 cpc, 1362-1365 cc, travisamento dei fatti, violazione dell’art. 24 Cost., S.U., 29 settembre 2003, n. 14488)1227 cc e 416 cpc nonché omessa motivazione su “punto” decisivo. Ciò premesso in sede dogmatica, si osserva Prospetta il ricorrente sostanzialmente che la Corte del merito ha errato nell’interpretare il terzo motivo dell’appello della società dove il mero riferimento alla mancata messa a dispo- sizione delle prestazioni lavorative veniva in rilievo quale indicatore di una presunta carenza probatoria. Assume, poi, il ricorrente incidentale che la Corte non ha tenuto conto che con atto del 15 settembre 2001 impugnandosi il licenziamento venne manifestata la volontà di proseguire il rapporto di lavoro con esclusione, quindi, di ogni colpevole inerzia. La censura non è esaminabile. Infatti il ricorrente incidentale pur lamentando l’erronea interpretazione dell’atto di appello e la mancata considerazione di un documento, omette del tutto, in violazione del principio di autosufficienza di trascrivere nel ricorso il testo e dell’atto di appello e del documento mal considerato (x. Xxxx. 12 ottobre 1998 n. 10101 e Cass. 25 settembre 2002 n. 13945 nonché Cass. 19 maggio 2006 n. 11886). Né tale ultimo documento risulta depositato secondo quanto stabilito, a pena di improcedibi- lità, dal n. 4 dell’art. 369 cpc, così come modificato dall’art. 7 D.Lgs. del 2 febbraio 2006 n. 40 applicabile ratione temporis. Con la seconda censura del ricorso incidentale il lavoratore assume violazione dell’art. 112 cpc, travisamento dei conti ha fondatofatti, nel caso violazione degli artt. 345, 414, 416, 420 e 437 cpc nonché omessa motivazione su “punto” decisivo. Sostiene al riguardo il ricorrente incidentale che la deduzione da parte della società dell’aliun- de perpeptum è tardiva, sicchè la Corte del merito non poteva pronunciarsi sulla questione. Né, aggiunge, la circostanza di specie, l’accerta- mento non voler accettare il contraddittorio equivale all’ammissione sull’avvenuta percezione di latri redditi da lavoro. La censura alla luce della giurisprudenza di questa Corte è infondata. E’ principio di diritto vivente nella giurisprudenza di questa Corte che in tema di risarcimento del danno erariale nella sostanziale inutilità dovuto al lavoratore l’eccezione, con la quale il datore di lavoro deduca che il di- pendente licenziato ha percepito un altro reddito per effetto di nuova occupazione ovvero de- duca la colpevole astensione da comportamenti idonei ad evitare l’aggravamento del danno, non è oggetto di una specifica disposizione di legge che ne faccia riserva in favore della compravendita parte. Pertanto, allorquando vi è stata allegazione dei fatti rilevanti e gli stessi possono ritenersi incontroversi o dimostrati per effetto di mezzi di prova legittimamente disposti, il giudice può trarne d’ufficio (anche nel silenzio della parte interessata ed anche se l’acquisizione possa ricondursi ad un immobile in disusocomportamento della controparte) tutte le conseguenze cui essi sono idonei ai fini della quantificazione del danno lamentato dal lavoratore illegittimamente licenziato (Cass. 26 ottobre 2010 n. 21919). A tale regula iuris il giudice di appello si è attenuto traendo dalla mancata negazione, rimasto privo da parte del lavoratore, e, quindi, dal silenzio della parte interessata, il convincimento della avvenuta corresponsione di alcuna proficua utilizzazione, per un prezzo onerosissimo per le finanze comunalialtri redditi tali da incidere sulla quantificazione del danno. Tale accertamento rientra certamente nella giurisdizione della Corte dei conti per le ragioni testé esposte; restando, per contro, sottratto a sindacato sotto il profilo di eventuali errores in judicandoIn conclusione i ricorsi vanni rigettati. P.q.m., rigetta il ricorso; si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui xx x.x.x. 00 xxxxxx 0000, x. 000 (X.x. La reciproca soccombenza la compensazione delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia-T.ulegittimità. La Corte riuniti i ricorsi li rigetta e compensa le spese del giudizio di xxxxxx- xxx), art. 13 (Importi), c. 1-quater, introdotto dall’art. 1, c. 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013)legittimità.

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Samples: Ulteriori Criteri Per La Qualificazione Del Rapporto Di Lavoro

Motivi della decisione. La sentenza In via pregiudiziale, occorre esaminare la questione concernente la sussistenza della potestas iudicandi del Collegio arbitrale, con riferimento alla domanda riconvenzionale dispiegata dal Comune di primo grado ha fondato Lecce, con l’atto di costituzione del 2 maggio 2017. Parte resistente chiede, infatti, che XxX venga condannata a risarcirle “i danni subiti a causa della negligente conduzione delle prestazioni professionali affidate all’allora Italtekna” in forza della Convenzione stipulata inter partes in data 1 dicembre 1989. Con riferimento a tale domanda riconvenzionale, parta istante eccepisce tempestivamente la responsabilità erariale dello Scopelliti su due concorrenti rationes decidendi, consistenti, rispettivamente, nell’ingiustificata eccessività del prezzo pagato e nella carenza di alcuna proficua utilizzazione dell’immobile acquistatopotestas iudicandi del Collegio, declinandola sia “in funzione dell’incompromettibilità in arbitrato ai sensi dell’art. La sentenza 806 e 808 c.p.c.” xxx, in via concorrente, “per difetto di appello ha fatto venir meno giurisdizione ai sensi dell’art. 817 c.p.c.”. Evidenzia, in particolare l’istante, che il Comune di Lecce avrebbe “svolto la prima voce propria domanda riconvenzionale nei confronti di addebito – ritenuta l’incertezza del reale valore Holding di mercato del complesso immobiliareIngegneria facendo specificamente riferimento ai servizi di progettazione e direzione dei lavori complessivamente svolti dal concessionario”, alla luce delle diverse stime espresse in più perizie – confermando, invece, la sussistenza del dan- no erariale forza della Convenzione e che ciò “secondo un costante ed uniforme orientamento della Suprema Corte” costituirebbe “presupposto e criterio per inutilità dell’acquisto immobiliare rispetto all’interesse pubblico: circostanza, confermata dallo stato di abbandono e degrado del complesso immobiliare a distanza di anni. Proprio tale statuizione viene contestata dal ricorrente come invasiva della discrezionalità della pubblica amministrazione e quindi lesiva dei limiti esterni l’incardinamento della giurisdizione contabile. La censura è infondata. È jus receptum che l’insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali compiute da soggetti sottoposti, in astratto, alla giurisdizione contabile della Corte dei conti non ne comporta la sottrazione ad ogni possibilità Conti in relazione alla posizione dell’autore responsabile del danno erariale”. A tale prospettazione, il Comune di controllo. L’insindacabilità nel merito sancita dall’art. 1Lecce, c. 1in Seconda memoria, l. 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giuri- sdizione e controllo della Corte dei conti) non priva, infatti, la Corte dei conti della possibilità di accertare la conformità alla legge dell’attività amministrativa, verificandola anche sotto l’aspetto funzionale: in ordine cioè, alla congruità dei singoli atti compiuti rispetto ai fini imposticontroeccepisce osservando, in via generale o in modo specificogenerale, dal legislatore. Si deve quindi richiamare, quale limite all’insindacabilità delle scelte discrezionali della pubblica ammini- strazione, l’esigenza di accertare che l’attività svolta si sia ispirata a criteri di ragionevole proporzionalità tra costi e benefici. Ne consegue che “sussiste la Corte dei conti, nella sua qualità di giudice giurisdizione contabile, può verificare sotto il profilo dell’esistenza di un sostanziale rapporto di servizio con la compatibilità delle scelte amministrative P.A., solo con i fini dell’ente pubblico. Se riferimento alle controversie che riguardino la posizione del direttore dei lavori di un appalto di opere pubbliche, mentre non sussiste quanto a quelle che riguardino le controversie con il progettista dell’opera, che concernerebbero un rapporto di natura privatistica, originante da un latocontratto di opera professionale”; ciò premesso, infatti, l’esercizio in concreto del potere discrezionale dei pubblici amministratori costituisce espressione di una sfera di autonomia che il legislatore ha inteso salvaguardare dal sindacato della Corte dei conti, dall’altro, l’art. 1, c. 1, l. 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) stabilisce che l’esercizio dell’attività amministrativa deve ispirarsi a criteri di economicità e di efficacia, co- stituenti specificazioni del più generale principio costituzionale di cui all’art. 97 Cost. e rilevanti non solo sul piano della mera opportunità, ma anche della legittimità dell’azione amministrativa (Cass., S.U., 29 settembre 2003, n. 14488). Ciò premesso in sede dogmatica, si osserva che la Corte dei conti ha fondatol’Amministrazione deduce che, nel caso di specie, l’accerta- mento la domanda risarcitoria dispiegata trarrebbe origine da negligenze ascritte ad HdI, ma soltanto limitatamente “alle gravi carenze progettuali” emerse in virtù dei tre Lodi, pronunciati a definizione delle controversie instaurate dall’Appaltatore. Secondo parte resistente, dunque, con riguardo alla propria pretesa riconvenzionale, dovrebbe negarsi la sussistenza della giurisdizione contabile, atteso che l’oggetto della domanda risarcitoria dispiegata “non riguarda la posizione di direzione dei lavori ma inerisce alla posizione di progettista, a nulla rilevando la duplice qualificazione soggettiva di progettista e di direttore dei lavori” Alla stregua di tali difese, nella ridetta Seconda memoria, il Comune precisa il proprio quesito n. 7, chiedendo al Collegio di accertare che “i danni che il Comune di Lecce è stato condannato a pagare all’Impresa Leadri, in forza dei sopra richiamati tre lodi arbitrali del danno erariale nella sostanziale inutilità 26/10/2006, 24/05/2011 e 26/05/2011, sono imputabili alla colposa conduzione delle attività progettuali affidate alla società Bonifica S.p.A., in forza della compravendita convenzione del 1° dicembre 1989, rep. n. 3542, e, conseguentemente dica che la Holding di un immobile Ingegneria S.p.A. è tenuta al risarcimento Ebbene, innanzitutto, deve osservarsi come la questione relativa alla sussistenza della potestas iudicandi del Collegio appena prospettata attenga propriamente al profilo della giurisdizione e non, come eccepito in disusovia alternativa da parte istante, rimasto privo all’incompromettibilità in arbitrato della domanda de qua, ex artt. 806 e 808 c.p.c. Ciò, peraltro, è supportato da consolidata giurisprudenza di alcuna proficua utilizzazionelegittimità, per un prezzo onerosissimo per secondo cui l’attività degli arbitri rituali ha natura giurisdizionale e, perciò, sostitutiva del Giudice Ordinario “sicchè lo stabilire se una controversia spetti alla cognizione dei primi o del secondo si configura come questione di competenza, mentre il sancire se una lite appartenga alla competenza giurisdizionale del giudice ordinario e, in tale ambito, a quella sostitutiva degli arbitri rituali, ovvero a quella del giudice amministrativo o contabile, dà luogo a una questione di giurisdizione” (così, fra le finanze comunalialtre, Cass. Tale accertamento rientra certamente nella Sent. n. 24153 del 25 ottobre 2013). Tanto premesso, con riferimento alla domanda risarcitoria dispiegata in via riconvenzionale dal Comune di Lecce deve affermarsi l’insussistenza della competenza giurisdizionale del Collegio adito, stante la giurisdizione esclusiva della Corte dei conti Conti. Al riguardo si deve, in primo luogo, constatare la correttezza del principio di diritto riferito da entrambe le parti nei rispettivi scritti difensivi, con riferimento al fatto che, anche ai fini della delibazione sulla giurisdizione, rileva la prospettazione della domanda introduttiva e, in particolare, il relativo petitum sostanziale, “da identificarsi, in funzione della natura della pretesa azionata, quale oggettivamente rivelata dal complesso delle richieste e dei fatti allegati” (cfr. Cass. SS. UU. Sent . n. 11229 del 21 maggio 2014 e, nel medesimo senso, Cass. Sent. n. 2926/2012, 20902/2011). Ed è proprio l’esame del petitum sostanziale dedotto dal Comune di Lecce, condotto secondo i predetti criteri, a dimostrare la riconducibilità della relativa domanda risarcitoria alla competenza giurisdizionale della Corte dei Conti. Per un verso, infatti, le circostanze fattuali allegate dalla resistente a supporto della domanda riconvenzionale concernono, a ben vedere, il complesso delle attività professionali, di progettazione e direzione lavori, espletate da parte istante in attuazione della Convenzione. Il Comune di Lecce, a supporto della pretesa responsabilità risarcitoria ascritta a HdI richiama, infatti, gli integrali accertamenti contenuti nelle Consulenze Tecniche espletate nell’ambito dei procedimenti arbitrali promossi dall’Appaltatore, senza operare nessuna distinzione fra le attività riconducibili all’incarico di progettazione rispetto a quelle proprie della direzione lavori. Xxxx, a ben vedere, nei passaggi motivazionali dei Lodi ritrascritti da parte resistente si fa ampio riferimento anche ad attività espletate dall’allora società Bonifica nella propria qualità di direttore lavori (ad esempio, gli ordini di servizi impartiti dal D.L., la sospensione lavori intimata dal D.L., le continue consegne parziali operate dal D.L. e via dicendo) Per altro verso, quanto alle richieste e alle pretese risarcitorie azionate, occorre considerare la quantificazione del danno operata da parte resistente, la quale anche in Seconda Memoria, nonostante la delimitazione formale del quesito all’accertamento della “colposa conduzione delle attività progettuali affidate alla società Bonifica S.p.A.” in realtà, conferma la liquidazione del pregiudizio effettuata sin dall’atto di costituzione nel presente procedimento arbitrale, senza operare nessun particolare scomputo da tale importo complessivo delle voci eventualmente riconducibili ad inadempienze relative alla funzione di direttore lavori. Più precisamente, in relazione a tale profilo, il Comune ha richiesto ad HdI il risarcimento dell’integrale esborso sostenuto per le ragioni testé esposteeffetto delle statuizioni contenute nei tre Lodi pronunciati nei confronti dell’Appaltatore; restandoebbene, risulta con evidenza dalla documentazione prodotta in causa, ed in particolare dai Lodi e dalle relative CTU, che i danni riconosciuti all’Appaltatore in ragione dell’andamento anomalo dei lavori conseguono, quantomeno in parte, anche dal complesso delle attività professionali affidate alla società Bonifica, oggi HdI. E del resto, è la stessa resistente a ribadire con fermezza tale assunto, nei propri scritti defensionali; tuttavia, pur muovendo da tale premessa e pur affermando di aver agito per ottenere il ristoro dei danni causati dalla [sola] pretesa negligente attività di progettazione, il Comune di Lecce non individua mai, specificamente, né lì indica, quali sarebbero gli importi liquidati a favore dell’Appaltatore, in virtù dei tre Lodi pronunciati, in conseguenza della [sole] dedotte carenze progettuali. Ciò ad ulteriore riprova che il titolo giuridico dedotto in atti dalla resistente a supporto della propria domanda è unico e inscindibile ed è costituito dal complesso delle attività professionali svolte dalla società Bonifica, oggi HdI, per controeffetto della Convenzione del 1989. Peraltro, sottratto la formale delimitazione del quesito n. 7 effettuata dal Comune di Lecce nella propria Seconda memoria, se, da un lato, appare posta in essere al fine di superare l’eccezione di carenza di giurisdizione del Collegio adito, dall’altro lato, in ogni caso, non costituisce comunque argomento idoneo ad incardinare la giurisdizione sulla relativa domanda in capo al Collegio. Nonostante la ridetta precisazione, “il complesso delle richieste e dei fatti allegati” dalla resistente dimostrano e confermano, invero, che, con riguardo alla domanda riconvenzionale de qua, viene in rilievo la doppia qualifica attribuita alla società Bonifica, oggi Hdi, nonché le attività espletate da tale soggetto, con riguardo ad entrambi gli incarichi di progettista e direzione lavori al tempo affidategli. Da ultimo, deve osservarsi che tutti gli scritti difensivi di parte resistente, compresa, quindi, la Seconda memoria contenente la delimitazione del quesito riconvenzionale, rivelano inequivocamente che il petitum sostanziale della pretesa azionata dal Comune è riferita ad un danno patrimoniale tipicamente "erariale", inteso quale depauperamento del patrimonio della Pubblica amministrazione e, dunque, per sua stessa natura, appartenente alla giurisdizione esclusiva del Giudice contabile È infatti, incontestabile, che il Comune abbia agito in via riconvenzionale per ottenere il recupero delle proprie perdite finanziarie ed il ripristino del suo patrimonio leso dalla pretesa negligente condotta del soggetto preposto ai servizi di progettazione e direzione lavori, in virtù della Convenzione del 1989. Dunque, per tutti i motivi che precedono, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del Collegio adito, in relazione alla domanda risarcitoria svolta in via riconvenzionale dal Comune di Lecce, siccome concernente un danno erariale, prospettato come derivante dal complesso delle attività di progettazione e direzione lavori, svolte dalla società Bonifica, oggi HdI, in esecuzione della Convenzione del 1989, stante la competenza giurisdizionale esclusiva della Corte dei Conti, norma dell’art. 103 Cost. componenti, declina la propria potestas iudicandi con riferimento al 1. Le eccezioni di prescrizione formulate da entrambe le parti. 1.1. Quanto all’eccezione di prescrizione formulata dal Comune di Lecce, essa si fonda sulla tesi per cui il momento in cui HdI avrebbe potuto far valere il proprio diritto ad ottenere la revisione del compenso, a sindacato sotto il profilo di eventuali errores in judicandonorma dell’art. P.q.m10 della Convenzione, sarebbe da “individuarsi, al più tardi, nell’ultima richiesta per la risoluzione bonaria delle riserve, avanzata dalla Leadri con nota n. 59 del 2 Dicembre 2002” (così, Prima memoria, pg. 6 e ss.); è, dunque, da tale momento che, ai sensi dell’art. 2935 c.c., rigetta avrebbe cominciato a decorrere il ricorsotermine di prescrizione dei diritti azionati dall’istante, per poi perfezionarsi sin dal dicembre 2012. Deduce, ancora, la parte resistente che, invece, XxX avrebbe richiesto, per la prima volta, “il pagamento dei maggiori compensi soltanto in data 16 Ottobre 2014 ben oltre, quindi, il termine decennale di prescrizione” (Prima memoria, pg. 8). Il Collegio ritiene non condivisibile tale tesi difensiva, essendo invece meritevole di accoglimento la differente prospettazione di parte istante, secondo cui il momento di insorgenza del presunto diritto alla revisione del compenso dedotto in giudizio sarebbe da collocarsi alla data di deposito dei tre Lodi resi nei procedimenti arbitrali intercorsi fra l’Appaltatore e il Comune di Lecce; si dà quindi, in particolare, con riferimento al I Lotto, quanto ai maggiori compensi asseritamente spettanti in virtù del Lodo n. 95/2006, in data 26 ottobre 2006 e in data 26 maggio 2011 con riguardo a quelli asseritamente spettanti in virtù del Lodo n. 53/2011; quanto ai maggiori compensi asseritamente spettanti in virtù del Lodo n. 52/2006, in relazione al II Lotto, in data 20 maggio 2011 (cfr. Prima memoria, pg. 25). Così individuato il momento di insorgenza del diritto azionato nel presente procedimento da parte istante, deve ulteriormente affermarsi l’efficacia di atto interruttivo della sussistenza dei presupposti di cui xx x.x.xprescrizione della raccomandata A/R trasmessa da HdI al Comune resistente in data 16 ottobre 2014 (doc. 00 xxxxxx 0000, x. 000 (X.x. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia-T.u. spese di xxxxxx- xxx13 HdI), artcon cui tale società ha richiesto all’Ente il pagamento dei maggiori compensi asseritamente spettanti, in virtù e per l’effetto delle statuizioni contenute nei Lodi nn. 13 (Importi)95/2006 e 53/2011, c. 1-quaterquanto al I Lotto, introdotto dall’arte nel Lodo n. 52/2006 quanto al II Lotto. 1Pertanto, c. 17la decorrenza del termine decennale di prescrizione è stata efficacemente interrotta, l. 24 dicembre 2012a norma dell’art. 2943 c.c. in data 16 ottobre 2014, n. 228 (legge con la conseguenza che, alla data di stabilità 2013)introduzione del presente procedimento arbitrale, i pretesi diritti di HdI non potevano risultare prescritti. Conseguentemente, il Collegio, con deliberazione assunta all’unanimità, rigetta l’eccezione di prescrizione formulata da parte resistente in quanto infondata.

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Samples: Arbitration Agreement

Motivi della decisione. La sentenza Da un’attenta analisi del caso di primo grado ha fondato specie, emerge che la responsabilità erariale dello Scopelliti su due concorrenti rationes decidendirichiesta di parte istante merita un parziale accoglimento, consistenticonsiderato che non sono riscontrabili elementi di scorrettezza nella condotta del sig. Xxxxx, rispettivamente, nell’ingiustificata eccessività del prezzo pagato e nella carenza di alcuna proficua utilizzazione dell’immobile acquistato. La sentenza di appello il quale ha fatto venir meno la prima voce del servizio telefonico un utilizzo conforme al regolamento contrattuale. Di contro, diversi sono i profili di addebito – ritenuta l’incertezza illegittimità ravvisabili nella condotta tenuta dall’operatore nel corso dell’esecuzione del reale valore di mercato del complesso immobiliare, alla luce delle diverse stime espresse in più perizie – confermando, invecerapporto contrattuale. Nel dettaglio, la sussistenza valutazione della fattispecie che ci occupa è incentrata sulla problematica riguardante la legittimità dell’iniziativa della “messa in scadenza” del dan- no erariale per inutilità dell’acquisto immobiliare rispetto all’interesse pubblico: circostanza, confermata dallo stato di abbandono e degrado del complesso immobiliare a distanza di annicredito da autoricarica maturato entro il 31.12.2006. Proprio Su tale statuizione viene contestata dal ricorrente come invasiva della discrezionalità della pubblica amministrazione e quindi lesiva dei limiti esterni della giurisdizione contabile. La censura è infondata. È jus receptum che l’insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali compiute da soggetti sottopostiquestione l’operatore H3G ha evidenziato che, in astrattosostanza, alla giurisdizione della Corte la maturazione di somme notevolmente ingenti da parte dell’utente sembra derivare da un utilizzo improprio dell’utenza telefonica, in contrasto con il divieto contrattuale di uso dei conti non ne comporta la sottrazione ad ogni possibilità di controllo. L’insindacabilità nel merito sancita servizi a scopo lucro prescritto dall’art. 112 delle Condizioni generali di abbonamento. Con riferimento alle argomentazioni addotte dal gestore a supporto della propria posizione, c. 1rileva in questa sede evidenziare che, l. 14 gennaio 1994al tempo della costituzione del rapporto contrattuale, n. nessuna clausola indicava limitazioni circa l’utilizzazione del credito residuo accumulato, né lo differenziava in alcun modo rispetto a quello frutto di versamento diretto di somme di denaro a favore del gestore. A ciò si aggiunga che la disciplina contrattuale, prevedendo apposite forme di autotutela, avrebbe consentito all’operatore di disporre rimedi quali la sospensione dei servizi ovvero la risoluzione del contratto per usi anomali o a scopo di lucro, conformemente a quanto disposto dall’art. 18 e dall’art. 20 (Disposizioni delle Condizioni Generali di contratto. Non può trascurarsi, pertanto, la circostanza che la società H3G S.p.A., pur potendo, non ha attivato quelle clausole che le avrebbero permesso di tutelarsi per tempo senza far sorgere equivoci né aspettative di sorta rispetto ad un comportamento del cliente indubbiamente anomalo, che però era già oggettivamente riscontrabile da tempo. Sotto altro profilo interpretativo, poi, si deve aggiungere che l’assenza originaria, nel piano Super Tua Più, di qualsivoglia tetto massimo o limite per l’autoricarica e la recente previsione di tetti di autoricarica che ancora permettono l’accumulo di somme rilevanti, rappresentano un indice della volontà originaria del gestore di consentire accumuli anche ingenti di credito da autoricarica. Tali caratteristiche hanno reso tali piani tariffari particolarmente “appetibili” per una parte di clientela, consentendo al gestore di realizzare una campagna di acquisto clienti evidentemente vantaggiosa. Si deve, quindi, ritenere che il comportamento tenuto dal gestore, che avrebbe dovuto essere improntato a diligenza e perizia qualificate per evitare il verificarsi di situazioni quali quella in materia esame, è stato per contro lungamente connotato da inerzia, per poi manifestarsi con una soluzione che appare ingiustificata e sproporzionata, qual è quella del netto rifiuto di giuri- sdizione restituire l’intero ammontare del credito generato da meccanismi di autoricarica. Da ciò deriva che l’eccezione del gestore relativa all’uso anomalo rilevato non può trovare integrale accoglimento, poiché la società H3G S.p.A., dopo aver comunque tratto tutto il possibile vantaggio dallo svolgimento del rapporto, beneficiando del traffico generato dal cliente e controllo lucrando, ovviamente, sotto il profilo dei prezzi di terminazione, con il disconoscimento del credito da autoricarica ha mirato a riservare a sé tutti i vantaggi del contratto e a liberarsi di tutti i correlativi oneri. Fermo quanto sopra, elemento dirimente ai fini della Corte dei conti) non privasoluzione del caso che ci occupa è la valutazione della condotta del sig. Xxxxx al fine di stabilire se lo stesso abbia fatto un utilizzo del servizio telefonico pienamente conforme al regolamento contrattuale ed alla causa del contratto di abbonamento telefonico, che dovrebbe identificarsi in uno scambio tra un servizio di comunicazione interpersonale ed un corrispettivo. Se è vero, infatti, la Corte che le decisioni del gestore relative alle soglie di autoricarica, o ad altre offerte che invoglino al consumo, possono essere sindacate per valutare eventuali carenze di trasparenza nelle collegate condizioni sull’utilizzo tecnico/economico dei conti della possibilità di accertare la conformità alla legge dell’attività amministrativaservizi, verificandola anche sotto l’aspetto funzionale: in ordine cioè, alla congruità dei singoli atti compiuti rispetto ai fini imposti, in via generale o in modo specifico, dal legislatore. Si deve quindi richiamare, quale limite all’insindacabilità delle scelte discrezionali della pubblica ammini- strazione, l’esigenza di accertare che l’attività svolta si sia ispirata a criteri di ragionevole proporzionalità tra costi e benefici. Ne consegue non può seriamente ritenersi che la Corte dei contimancanza di un tetto massimo di autoricarica mensile nella prima formula del piano tariffario Super Tua Più equivalesse a legittimare qualsiasi forma di uso (o abuso) dell’utenza telefonica, nella sua qualità a prescindere dalla naturale funzione economico- sociale del contratto, che consiste nello scambio tra un servizio di giudice contabilecomunicazione interpersonale ed un corrispettivo, può verificare la compatibilità delle scelte amministrative con i fini dell’ente pubblicoe non nell’autoricarica. Se da un latoUna simile affermazione, infatti, l’esercizio negherebbe in concreto radice le regole basilari della società civile, in pratica presupponendo che l’assenza di un idoneo controllo legittimi qualsiasi comportamento. Da ciò deriva anche l’ulteriore, evidente, considerazione che, in ogni caso, anche la previsione di un tetto in ipotesi elevato, per sua stessa definizione e natura, non implica affatto la necessità del potere discrezionale dei pubblici amministratori costituisce espressione suo costante raggiungimento da parte degli utenti in violazione delle più elementari regole di una sfera buona fede nella esecuzione del contratto, in ossequio a quanto prescritto dal combinato disposto degli artt. 1337, 1175 e 1375 del c.c.. L’obbligo di autonomia che il legislatore ha inteso salvaguardare dal sindacato attenersi al rispetto della Corte dei contibuona fede, dall’altro, l’art. 1, c. 1, l. 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia fondato sul dovere di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) stabilisce che l’esercizio dell’attività amministrativa deve ispirarsi a criteri di economicità e di efficacia, co- stituenti specificazioni del più generale principio costituzionale solidarietà di cui all’art. 97 Cost2 del Costituzione, impone a ciascuna delle parti di agire in modo da preservare gli interessi dell’altra, anche a prescindere dagli specifici obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del neminem laedere. In via generale, secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato, “la buona fede nell’esecuzione del contratto si sostanzia in un generale obbligo di solidarietà che impone a ciascuna delle parti di agire in modo da preservare gli interessi dell’altra a prescindere tanto da specifici obblighi contrattuali, quanto dal dovere extracontrattuale del neminem laedere, trovando tale impegno solidaristico il suo limite precipuo unicamente nell’interesse proprio del soggetto, tenuto, pertanto, al compimento di tutti gli atti giuridici e/o materiali che si rendano necessari alla salvaguardia dell’interesse della controparte nella misura in cui essi non comportino un apprezzabile sacrificio a suo carico” (ex pluribus, Xxxx., 15.02.2007 e rilevanti non solo sul piano della mera opportunità, ma anche della legittimità dell’azione amministrativa (Cass., S.U., 29 settembre 200311.01.2006, n. 14488264). Ciò premesso Nel caso in sede dogmaticaesame, tra l’altro, l’utente Xxxxx aveva anche aderito ad obblighi contrattuali che ponevano limiti espressi: l’art. 12, comma 3, delle Condizioni Generali applicabili, infatti, stabiliva che “Il cliente si impegna a non utilizzare o far utilizzare, direttamente o indirettamente, i servizi per scopo di lucro, anche indiretto”, mentre i successivi articoli 18 e 20 implicavano un divieto più generico di “ogni altro caso di uso improprio o illegittimo del servizio”, prevedendo la facoltà del gestore di sospendere o risolvere il contratto. Pure il messaggio pubblicitario originariamente diffuso, tra l’altro, implicava chiaramente un uso bidirezionale dell’utenza, naturalmente anche solo potenziale. La locuzione “parlare praticamente gratis” utilizzata dal gestore, infatti, presupponeva con tutta evidenza un’attività di traffico in uscita, tant’è che la promessa di gratuità fu giudicata ingannevole dall’Autorità garante per la concorrenza e il mercato (provvedimento n. 16010 del 27 settembre 2006) anche perché vi erano una serie di oneri che riducevano “notevolmente la possibilità per il cliente di riuscire a compensare il costo del traffico in uscita con quello in entrata” (per esempio lo scatto alla risposta). Non vi è dunque alcuno spazio per ritenere che il piano tariffario, per quanto contraddistinto da un’accattivante logica di autoricarica, potesse essere usato come strumento di accumulo di denaro tramite la sola ricezione ininterrotta di traffico voce o dati. Alla luce di tali affermazioni, pertanto, ed in applicazione delle norme contrattuali citate, è necessario valutare se nel periodo di riferimento vi siano stati episodi di utilizzo del servizio da parte dell’utente non conforme alla causa dell’accordo sottoscritto, vale a dire alla sua funzione economico-sociale, secondo un’interpretazione di buona fede dell’offerta commerciale nel suo complesso, così come pubblicizzata dal gestore. Da ciò deriva che l’istante può avere diritto esclusivamente al riconoscimento di un importo di credito che sia compatibile con il regolamento pattizio e con l’economia del relativo contratto, improntati ad un canone di “uso normale” e ragionevole del servizi. Nella definizione concreta di questo canone, l’Autorità è tenuta peraltro a valutare i peculiari equilibri economici propri dello specifico rapporto in tutta la complessità dei loro risvolti, non circoscrivendoli ai soli elementi formali e tecnici della fattispecie secondo un parametro di giustizia sostanziale del caso concreto. Rileva, allora, al di là delle abitudini nell’uso dei servizi descritte dall’utente, sopra riassunte, il contegno dell’operatore successivo alla stipula, che – come già illustrato – non ha per lungo tempo azionato le clausole pattizie che gli avrebbero permesso di tutelarsi, lasciando che l’istante accumulasse credito anche ingente (ed anzi prevedendo nei successivi Piani Tariffari limiti di autoricarica mensile decisamente elevati, con ciò evidentemente permettendo l’insorgenza di un’aspettativa per l’utente). Sotto quest’ultimo profilo, inoltre, importa, inoltre, ricordare il canone del Codice civile di cui all’art. 1370, che impone di risolvere a carico del contraente che predispone le Condizioni Generali di Contratto le ambiguità del loro testo, ivi compresa, nel caso specifico, quella connessa al richiamo del solo generico divieto di perseguire uno scopo di lucro, privo di qualsivoglia riferimento a soglie massime di utilizzazione e a scadenze predeterminate. Nella specifica vicenda, pertanto, il parametro da applicare ai fini di una concreta ed equa determinazione dell’ammontare del credito da autoricarica da corrispondere all’utente risiede nella valutazione del contratto alla stregua del suo uso normale del servizio da parte del cliente medio residenziale del servizio telefonico, avuto riguardo alla naturale destinazione di quest’ultimo, consistente nella comunicazione interpersonale e non nell’autoricarica. Si tratta di un criterio che, oltre ad essere usualmente adoperato per valutare la consistenza delle condotte di abuso del diritto (ex multiis, Cass., sez. III, 15.04.2004, N. 7169; 18.6.1991, N. 6896), è suggerito dalle stesse condizioni generali di contratto, le quali, in diverse disposizioni lo considerano quale parametro al quale si ancorano alcune conseguenze contrattuali. Come già anticipato, inoltre, l’art. 12.3 delle condizioni generali di contratto vieta al cliente di utilizzare il servizio per scopo di lucro, anche indiretto. Non può che ridursi, di conseguenza, l’importo che può essergli riconosciuto, nella misura in cui esso è stato il frutto di una condotta eccedente le soglie compatibili con il regolamento pattizio e con l’economia del relativo contratto. Nella fattispecie in oggetto, deve rilevarsi che, sulla base di un’attenta valutazione e disamina delle informazioni rese dalle parti, deve escludersi il denunciato utilizzo del servizio “in modalità non adeguata ad un uso normale dell’utenza telefonica”, che avrebbe giustificato, anche nei confronti del sig. Xxxxx, secondo la ricostruzione della Società, l’operazione di “messa in scadenza” del credito autoricaricato. Gli importi di autoricarica accumulati dall’istante, infatti, sono stati maturati in un periodo abbastanza lungo e risultano decisamente non significativi ai fini del preteso uso anomalo dell’utenza, se rapportati alle logiche di autoricarica applicate (0,04 euro per ogni sms ricevuto off net e 0,010 euro per ogni minuto di traffico ricevuto off net), nel senso che gli stessi equivalgono alla ricezione di una quantità di traffico o dati compatibile con un uso normale e ragionevole dell’utenza. A supporto dell’assunto che si sta sostenendo, si osserva che la Corte dei conti ha fondatoconsideri che, nel caso di specie, l’accerta- mento il criterio dell’uso normale del danno erariale diritto, conformemente ai parametri già utilizzati da questa Autorità nella sostanziale inutilità Delibera n. 11/09/CIR, può essere individuato, per l’utenza interessata dall’operazione di messa in scadenza del credito, in 6 ore giornaliere di traffico in sola ricezione, pari ad euro 1.080,00 di autoricarica mensile. Tanto, in considerazione: - delle caratteristiche specifiche dell’offerta, contraddistinta da una logica di autoricarica molto accattivante per gli utenti che certamente invogliava alla ricezione, pur senza prevedere limiti mensili; - del fatto che l’utenza in ricezione era una; - del fatto che, in ogni caso, qualsiasi utente, durante la vita quotidiana, compie attività molteplici ed ulteriori rispetto all’utilizzo dei servizi di comunicazione interpersonale; della compravendita ragionevolezza della presunzione di più pause giornaliere nell’uso dei servizi, di cui una notturna di perlomeno 7 ore. Applicando la soglia di 1.080,00 euro mensili, emerge con palmare evidenza che, nel periodo in contestazione, tale soglia non è mai stata superata dal sig. Xxxxx. Non si ravvisa dunque la prova del lamentato scopo di lucro nell’utilizzo del servizio da parte dell’utente. Alla luce di tali affermazioni, pertanto, ed in applicazione delle norme contrattuali citate, si ritiene che, nel periodo in contestazione, l’utilizzo del servizio sia stato conforme alla causa dell’accordo sottoscritto, vale a dire alla sua funzione economico-sociale, secondo un’interpretazione di buona fede dell’offerta commerciale nel suo complesso, così come pubblicizzata dal gestore. Da ciò deriva che la domanda di restituzione del credito da autoricarica formulata dall’utente deve trovare pieno accoglimento. Per quanto concerne, da ultimo, la richiesta dell’istante per la mancata risposta al reclamo ricevuto dall’operatore in data 30 ottobre 2007, deve evidenziarsi che la nota in parola risulta essere una mera reiterazione delle doglianze precedentemente manifestate dall’utente a cui la società H3G S.p.A. ha fornito tutte le dovute risposte tramite lo scambio di e-mail prodotto dallo stesso sig. Xxxxx e presente agli atti. Pertanto la domanda relativa alla corresponsione di un immobile in disuso, rimasto privo di alcuna proficua utilizzazione, indennizzo per un prezzo onerosissimo per le finanze comunali. Tale accertamento rientra certamente nella giurisdizione della Corte dei conti per le ragioni testé esposte; restando, per contro, sottratto a sindacato sotto il profilo di eventuali errores in judicando. P.q.mla mancata risposta al reclamo non può trovare accoglimento., rigetta il ricorso; si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui xx x.x.x. 00 xxxxxx 0000, x. 000 (X.x. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia-T.u. spese di xxxxxx- xxx), art. 13 (Importi), c. 1-quater, introdotto dall’art. 1, c. 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013).

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Motivi della decisione. La sentenza In ordine al petitum principale, ovvero alla richiesta di primo grado ha fondato corresponsione dell’importo finanziato da restituire alla società Plusvalore, in via preliminare si deve operare il “distinguo” tra le due distinte fattispecie contrattuali che investono la responsabilità erariale dello Scopelliti su due concorrenti rationes decidendicontroversia in esame, consistentiinvero il contratto di somministrazione stipulato tra il sig. Barison e la società Nettare S.r.l. e il contratto di finanziamento, rispettivamentemeglio noto come “contratto di credito al consumo” ma pur sempre riconducibile all’alveo dell’articolo 1813 del codice civile, nell’ingiustificata eccessività del prezzo pagato stipulato tra il sig. Barison e nella carenza di alcuna proficua utilizzazione dell’immobile acquistatola società mutuante “Plusvalore”. La sentenza di appello ha fatto venir meno la prima voce di addebito – ritenuta l’incertezza del reale valore di mercato del complesso immobiliare, alla Alla luce delle diverse stime espresse in più perizie – confermando, invece, la sussistenza del dan- no erariale per inutilità dell’acquisto immobiliare rispetto all’interesse pubblico: circostanza, confermata dallo stato di abbandono e degrado del complesso immobiliare a distanza di anni. Proprio tale statuizione viene contestata dal ricorrente come invasiva della discrezionalità della pubblica amministrazione e quindi lesiva dei limiti esterni della giurisdizione contabile. La censura è infondata. È jus receptum che l’insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali compiute da soggetti sottoposti, in astratto, alla giurisdizione della Corte dei conti non ne comporta la sottrazione ad ogni possibilità di controllo. L’insindacabilità nel merito sancita dall’art. 1, c. 1, l. 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni disposizioni vigenti in materia di giuri- sdizione credito al consumo, previste dal decreto legislativo n.206 del 6 settembre 2005 , c.d. “Codice del Consumo”che rinvia, per quanto in esso non previsto, al Testo Unico Bancario di cui al decreto legislativo n.385 del 1 settembre 1993, ai due rapporti negoziali, che coinvolgono parti contraenti solo parzialmente coincidenti, se ne aggiunge un terzo di natura “interna”, che lega il fornitore del servizio alla società finanziaria e controllo della Corte dei conti) non priva, infatti, la Corte dei conti della possibilità noto nella prassi del settore come “accordo di accertare la conformità alla legge dell’attività amministrativa, verificandola anche sotto l’aspetto funzionale: in ordine cioè, alla congruità dei singoli atti compiuti rispetto ai fini imposti, in via generale o in modo specifico, dal legislatore. Si deve quindi richiamare, quale limite all’insindacabilità delle scelte discrezionali della pubblica ammini- strazione, l’esigenza di accertare che l’attività svolta si sia ispirata a criteri di ragionevole proporzionalità tra costi e benefici. Ne consegue che la Corte dei conti, nella sua qualità di giudice contabile, può verificare la compatibilità delle scelte amministrative con i fini dell’ente pubblico. Se da un lato, infatti, l’esercizio in concreto del potere discrezionale dei pubblici amministratori costituisce espressione di una sfera di autonomia che il legislatore ha inteso salvaguardare dal sindacato della Corte dei conti, dall’altro, l’art. 1, c. 1, l. 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme convenzionamento” previsto dalla disciplina in materia di procedimento amministrativo finanziamento finalizzato (e non personale) che si concretizza quando l’importo del finanziamento viene versato dalla società finanziaria direttamente al fornitore del servizio a fronte del quale il corrispettivo viene versato a rate dal consumatore. Tanto premesso, pur sussistendo in linea logica un’indubbia correlazione causale tra il finanziamento finalizzato all’installazione dell’impianto e l’erogazione del servizio richiesto, giuridicamente si può sostenere che non sussista alcun collegamento negoziale tra il contratto di diritto somministrazione e quello di accesso ai documenti amministrativi) stabilisce che l’esercizio dell’attività amministrativa deve ispirarsi a criteri finanziamento (Tribunale di economicità e di efficaciaTorino, co- stituenti specificazioni del più generale principio costituzionale di cui all’artsez. 97 Cost. e rilevanti non solo sul piano della mera opportunitàIII, ma anche della legittimità dell’azione amministrativa (Cass., S.U., 29 11 settembre 2003, n. 144882007). Ciò premesso in sede dogmaticaIn via generale, si osserva il consumatore che stipula un contratto di “credito al consumo” (finanziamento finalizzato) per la Corte dei conti ha fondatofruizione di un servizio non può rifiutare alla società finanziaria il pagamento delle rate a fronte della mancata erogazione del servizio da parte dell’operatore. Pertanto, il consumatore è tenuto al pagamento dell’intero importo anticipato dalla società finanziaria con la facoltà di rivalersi successivamente nei confronti del fornitore del servizio per la sua inadempienza, salvo che, dalle condizioni generali di contratto, non risulti la possibilità del consumatore di opporre direttamente alla società finanziaria le eccezioni relative al contratto di somministrazione. Orbene, nel caso di specie, l’accerta- mento dalla documentazione acquisita agli atti, ed in particolare dalla nota inviata dalla società Plusvalore in data 20 luglio 2009, si evince l’insussistenza della predetta clausola di opponibilità alla finanziaria delle eccezioni inerenti alle problematiche intercorse tra il sig. Barison e la società Nettare S.r.l.. Pur tuttavia, in considerazione della mancata attivazione del danno erariale nella sostanziale inutilità servizio richiesto, la società Nettare S.r.l. sarà tenuta al rimborso dell’importo complessivo del finanziamento, previa esibizione di copia di avvenuto pagamento delle relative rate da parte del sig. Xxxxxxx, anche in considerazione della compravendita nota del 25 febbraio 2009, con la quale la società Nettare S.r.l. ha comunicato l’impegno di risolvere la problematica inerente al finanziamento. In ordine alla mancata attivazione del servizio internet Wireless, richiesto in data 25 maggio 2008, in considerazione di quanto previsto dall’articolo 3 delle condizioni generali di abbonamento di Nettare S.r.l. secondo il quale “l’attivazione del servizio avverrà entro i successivi 45 giorni lavorativi; i termini di attivazione decorrono dalla scadenza del periodo riservato a Nettare S.r.l. per l’accettazione della proposta (15 giorni)” si deve circoscrivere il disservizio nel periodo intercorrente tra il 25 luglio 2008 e il 1 luglio 2010, data di deposito dell’istanza. Al riguardo, in mancanza di qualsiasi elemento di prova, la mancata attivazione del servizio richiesto sull’utenza in epigrafe per il numero di 706 giorni è da imputarsi esclusivamente alla responsabilità della società Nettare S.r.l. ed in quanto tale implica la corresponsione di un immobile indennizzo proporzionato al disservizio subito dall’utente. Per il computo dell’indennizzo per ogni giorno di disservizio, in disuso, rimasto privo assenza di alcuna proficua utilizzazione, per un prezzo onerosissimo per le finanze comunali. Tale accertamento rientra certamente nella giurisdizione della Corte dei conti per le ragioni testé esposte; restando, per contro, sottratto a sindacato sotto il profilo una previsione espressa nelle condizioni generali di eventuali errores in judicando. P.q.mcontratto di Nettare S.r.l., rigetta si prenderà a riferimento, in via equitativa, una somma corrispondente all’importo del canone mensile contrattualmente previsto, che dalla documentazione allegata è pari ad euro 30,00 e si dividerà per 30 (la media dei giorni mensili). La cifra così ottenuta è pari ad euro 1,00 da moltiplicarsi per il ricorso; si dà atto della sussistenza dei presupposti numero di cui xx x.x.x. 00 xxxxxx 0000, x. 000 (X.x. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 706 giorni di spese di giustizia-T.u. spese di xxxxxx- xxx), art. 13 (Importi), c. 1-quater, introdotto dall’art. 1, c. 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013)disservizio.

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