Motivi della decisione. Con il primo motivo la ricorrente ribadisce la tesi secondo la quale la prova per testimoni del prezzo effettivamente pattuito non poteva essere ammessa in considerazione del disposto dell'art. 2722 cod. civ. La sentenza impugnata si è rifatta alla giurisprudenza meno recente di questa S.C. Si è, in proposito, affermato che, allorquando l'accordo simulatorio investe solo uno degli elementi del contratto (quale è il prezzo di una vendita immobiliare), per il quale è richiesta la forma scritta ad substantiam, il contratto simulato non perde la sua connotazione peculiare, ma conserva inalterati gli altri suoi elementi - ad eccezione di quello interessato dalla simulazione - con la conseguenza che, non essendo il contratto in tali termini simulato né nullo né annullabile, ma soltanto inefficace tra le parti, gli elementi negoziali interessati dalla simulazione possono essere sostituiti o integrati con quelli effettivamente voluti dai contraenti. Pertanto, la prova per testimoni del prezzo effettivo della vendita, versato o ancora da corrispondere, non incontra, tra alienante e acquirente, i limiti dettati dall'art. 1417 cod. civ. in tema di simulazione, in contrasto con il divieto posto dall'art. 2722 cod. civ., in quanto la pattuizione di celare una parte del prezzo non può essere equiparata, per mancanza di una propria autonomia strutturale, all'ipotesi di dissimulazione del contratto, così che la prova relativa ha scopo e materia semplicemente integrativa e può pertanto risultare anche da deposizioni testimoniali (sent. 24 aprile 1996 n. 3857; 23 gennaio 1988 n. 526).
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Samples: N/A, Contratto Di Compravendita Immobiliare
Motivi della decisione. Con unico motivo il primo motivo ricorrente denunzia “error in ludicando per difetto di giuri- sdizione”, in riferimento all’art. 360, c. 1, n. 1, c.p.c.; nonché violazione degli artt. 111 Cost., 1, cc. 231 e 232, l. n. 266/2005. Si duole che i giudici contabili abbiano erroneamente ritenuto «tardiva, “in quanto domanda nuova pro- posta per la ricorrente ribadisce prima volta in udienza dopo l’apertura della discussione (artt. 183, c. 5, e 359 c.p.c.)”», l’istanza di definizione agevolata (c.d. condono) della controversia ex art. 1 l. n. 266/2005, laddove non risultano a tali fini indicate “norme di rito” ma solo “i presupposti per la tesi secondo presentazione e l’accoglimento della stessa”, sicché “l’unico termine da osservare era quello per il deposito, che è stato rispettato, visto che la quale la prova per testimoni del prezzo effettivamente pattuito non poteva essere ammessa notifica è stata effet- tuata il 22 gennaio e (anche a voler prendere in considerazione del disposto dell'artil deposito in udienza) il deposito è avvenuto il 6 febbraio, rispettando il termine perentorio”. 2722 cod. civ. La sentenza impugnata si è rifatta alla giurisprudenza meno recente di questa S.C. Si è, in proposito, affermato che, allorquando l'accordo simulatorio investe solo uno degli elementi del contratto (quale è il prezzo di una vendita immobiliare), per il quale è richiesta la forma scritta ad substantiam, il contratto simulato non perde la sua connotazione peculiare, ma conserva inalterati gli altri suoi elementi - ad eccezione di quello interessato dalla simulazione - con la conseguenza che, Lamenta che non essendo il contratto in tali termini simulato né nullo né annullabilestata “esaminata nel merito” siffatta istanza, ma soltanto inefficace tra le parti“la Corte dei conti ha di fatto [...] rifiutato di erogare la tutela giurisdizionale richiestale dall’odierno ricorrente, gli elementi negoziali interessati dalla simulazione possono essere sostituiti o integrati con quelli effettivamente voluti dai contraenti. Pertanto, la prova per testimoni del prezzo effettivo della vendita, versato o ancora da corrispondere, non incontra, tra alienante e acquirente, cosi violando i limiti dettati dall'artesterni della giurisdizione”. 1417 cod. civ. in tema di simulazione, in contrasto con il divieto posto dall'art. 2722 cod. civIl ricorso è inammissibile., in quanto la pattuizione di celare una parte del prezzo non può essere equiparata, per mancanza di una propria autonomia strutturale, all'ipotesi di dissimulazione del contratto, così che la prova relativa ha scopo e materia semplicemente integrativa e può pertanto risultare anche da deposizioni testimoniali (sent. 24 aprile 1996 n. 3857; 23 gennaio 1988 n. 526).
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Samples: Contratti Pubblici
Motivi della decisione. Con La Cassazione ritiene inammissibile la doglianza, perché promossa “in assenza delle condizioni di legge”. Nel caso di specie, infatti, la richiesta di concordato non è stata subordinata alla non menzione, bensì soltanto alla sospensione condizionale della pena (peraltro riconosciuta). Esiste, rilevano i giudici di legittimità, un contrasto giurisprudenziale sulla possibilità di subordinare il primo motivo patto concordatario alla concessione dell’uno o dell’altro beneficio, ma tale diatriba è in verità “relativ[a] soprattutto alla sospensione condizionale della pena”. Avuto invece riguardo alla non menzione nel certificato del casellario giudiziale, si tratta – afferma la ricorrente ribadisce Suprema Corte – di un profilo ininfluente rispetto alla procedura de qua, dato che il codice di rito “nulla dice sul punto”. Di talché, sulla scorta di un’interpretazione-argomentazione letterale, Xxxx., Xxx. III, 2 ottobre 2023, n. 39880 giunge a statuire che l’omessa considerazione della non menzione nel comma 3 dell’art. 444 – previsione che la tesi giurisprudenza richiama altresì in materia di concordato – “sta a significare che la stessa non può considerarsi al pari della sospensione condizionale della pena e, conseguentemente, non può subordinarsi l’accordo ex art. 599-bis c.p.p. (o ex art. 444 c.p.p.) alla non menzione”. Legittima, pertanto, la decisione di secondo la quale la prova per testimoni del prezzo effettivamente pattuito non poteva essere ammessa in considerazione del disposto dell'artgrado. 2722 cod. civ. La sentenza impugnata si è rifatta alla giurisprudenza meno recente di questa S.C. Si èInammissibile, in proposito, affermato che, allorquando l'accordo simulatorio investe solo uno degli elementi del contratto (quale è il prezzo di una vendita immobiliare), per il quale è richiesta la forma scritta ad substantiamal contrario, il contratto simulato non perde la sua connotazione peculiare, ma conserva inalterati gli altri suoi elementi - ad eccezione di quello interessato dalla simulazione - ricorso difensivo; con la conseguenza che, non essendo il contratto condanna al pagamento in tali termini simulato né nullo né annullabile, ma soltanto inefficace tra le parti, gli elementi negoziali interessati dalla simulazione possono essere sostituiti o integrati con quelli effettivamente voluti dai contraentifavore della Cassa delle ammende e delle spese del procedimento ex art. Pertanto, la prova per testimoni del prezzo effettivo della vendita, versato o ancora da corrispondere, non incontra, tra alienante e acquirente, i limiti dettati dall'art. 1417 cod. civ. in tema di simulazione, in contrasto con il divieto posto dall'art. 2722 cod. civ616 c.p.p., in quanto la pattuizione di celare una parte del prezzo non può essere equiparata, per mancanza di una propria autonomia strutturale, all'ipotesi di dissimulazione del contratto, così che la prova relativa ha scopo e materia semplicemente integrativa e può pertanto risultare anche da deposizioni testimoniali (sent. 24 aprile 1996 n. 3857; 23 gennaio 1988 n. 526).
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Samples: Censum Criminale
Motivi della decisione. Con il primo motivo la ricorrente ribadisce deduce la tesi violazione dell’art. 608 cpc, avendo la Corte di merito erroneamente ritenuto che il processo esecutivo si fosse concluso con il compimento delle attività descritte nella norma suddetta, senza tener conto del fatto se le esecutanti avessero con- seguito o meno la materiale disponibilità del bene. Con il secondo motivo lamenta l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo, nonché violazione dell’art. 2909 c.c., avendo la quale Corte di merito er- roneamente ritenuto che l’accordo intervenuto tra le parti non avesse comportato il differimento della materiale ri- consegna dell’immobile ed essendo la prova per testimoni del prezzo effettivamente pattuito non poteva essere ammessa in considerazione del disposto dell'art. 2722 cod. civ. La sentenza impugnata si è rifatta alla giurisprudenza meno recente di questa S.C. Si è, in proposito, affermato che, allorquando l'accordo simulatorio investe solo uno degli elementi del contratto (quale è il prezzo di una vendita immobiliare), per il quale è richiesta la forma scritta ad substantiam, il contratto simulato non perde la sua connotazione peculiare, ma conserva inalterati gli altri suoi elementi - ad eccezione di quello interessato dalla simulazione - con la conseguenza che, non essendo il contratto in tali termini simulato né nullo né annullabile, ma soltanto inefficace tra le parti, gli elementi negoziali interessati dalla simulazione possono essere sostituiti o integrati con quelli effettivamente voluti dai contraenti. Pertanto, la prova per testimoni del prezzo effettivo della vendita, versato o ancora da corrispondere, non incontra, tra alienante e acquirente, i limiti dettati dall'art. 1417 cod. civ. in tema di simulazione, palesemente in contrasto con il divieto posto dall'artgiudicato formatosi sul provvedimento di rigetto dell’azione possessoria, emesso dal Tribunale sul presupposto che il processo esecutivo avente ad oggetto la riconsegna dell’immobile non potesse considerarsi concluso il 14 settembre 1999. 2722 codCon il terzo motivo denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo con ri- ferimento all’art. civ1591 c.c., in quanto non avendo la pattuizione Corte di celare una parte del prezzo merito tenuto conto della circostanza che, continuando La Gri- glia d’Oro a pagare l’indennità d’occupazione senza titolo ai sensi della norma predetta, il procedimento esecutivo di rilascio non può essere equiparata, per mancanza di una propria autonomia strutturale, all'ipotesi di dissimulazione del contratto, così che la prova relativa ha scopo e materia semplicemente integrativa e può pertanto risultare anche da deposizioni testimoniali (sent. 24 aprile 1996 n. 3857; 23 gennaio 1988 n. 526)poteva considerarsi ancora terminato.
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Samples: Contratto Di Locazione
Motivi della decisione. Con il primo motivo la il ricorrente ribadisce la tesi secondo la quale la prova per testimoni del prezzo effettivamente pattuito non poteva essere ammessa C. L. lamenta -come da rubrica- violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360 n. 3 cpc. in considerazione del disposto dell'artrelazione all’art. 2722 1180 cod. civ. La sentenza impugnata si è rifatta alla giurisprudenza meno recente Avrebbe errato la Corte di questa S.C. Si èSalerno, in proposito, affermato che, allorquando l'accordo simulatorio investe solo uno degli elementi del contratto (quale è secondo il prezzo di una vendita immobiliare)ricorrente, per il quale è richiesta la forma scritta ad substantiam, il contratto simulato aver escluso che l’atto stragiudiziale del 19 settembre 1993 non perde la sua connotazione peculiare, ma conserva inalterati integrasse gli altri suoi elementi - ad eccezione estremi di quello interessato dalla simulazione - con la conseguenza che, non essendo il contratto in tali termini simulato né nullo né annullabile, ma soltanto inefficace tra le parti, gli elementi negoziali interessati dalla simulazione possono essere sostituiti o integrati con quelli effettivamente voluti dai contraentiun’offerta di pagamento da parte di E. e di C. ex art. Pertanto, la prova per testimoni del prezzo effettivo della vendita, versato o ancora da corrispondere, non incontra, tra alienante e acquirente, i limiti dettati dall'art. 1417 1180 cod. civ. in tema In particolare, secondo il ricorrente, non sarebbe fondata l’affermazione della Corte di simulazionemerito secondo cui l’offerta di adempimento di cui all’atto stragiudiziale del 29 settembre 1993 non era (come, in contrasto con il divieto posto dall'artinvece, richiederebbe l’art. 2722 1180 cod. civ.) specifica e conforme all’obbligazione del debitore, perché nel momento in quanto cui E. e C. si offrirono di. sostituirsi al R. per le prestazioni verso la pattuizione s.a.s. C, V,, non potevano che riferirsi alle prestazioni non eseguite e, quindi, con tutta evidenza, a quella parte di celare una parte prezzo che risultasse ancora non versata. Non sarebbe fondata, secondo il ricorrente, neppure l’affermazione della Corte salernitana che l’offerta di adempimento, non integrasse gli estremi di un intervento, come invece sarebbe dovuto essere. spontaneo, unilaterale, cioè, non legato da precedenti accordi o convenzioni. considerato che i sigg. C. ed E. nonostante legati da un vincolo contrattuale con il sig. R. non avevano alcun obbligo di adempiere il suo debito nei confronti della sas C. V. rispetto alla quale venivano a connotarsi come terzi. Piuttosto, specifica ancora, il ricorrente, l’adempimento che C. ed E. proponevano era del prezzo non può essere equiparatatutto spontaneo ed unilaterale, nonché incondizionato per mancanza di una propria autonomia strutturalecome risulta proposto, all'ipotesi di dissimulazione del contratto, così che la prova relativa ha scopo e materia semplicemente integrativa e può pertanto risultare anche da deposizioni testimoniali (sentappare evidentemente conforme in modo totale alla prestazione originariamente dovuta dal sig. 24 aprile 1996 n. 3857; 23 gennaio 1988 n. 526).R.
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Samples: Contratto Di Compravendita