MUTAMENTO DELLA COMPAGINE SOCIALE DELLA SOCIETÀ DI PROGETTO. 1. La cessione delle quote ai sensi dell’articolo 184, comma 3, del Codice è ammessa nel rispetto delle seguenti condizioni: a) i soci che hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione sono tenuti a partecipare al capitale sociale della Società di Progetto e a garantirne il buon adempimento delle obbligazioni sino a tre anni dopo la data di emissione del Certificato di Xxxxxxxx con esito positivo; b) nei casi di sostituzione di cui all’articolo 6, comma 2, lettera f), il soggetto subentrante deve essere in possesso di requisiti di qualificazione almeno pari a quelli previsti dal Bando di Gara e deve essere individuato dal Concessionario entro [•] giorni dalla comunicazione effettuata al Concedente. La sostituzione diviene efficace previa autorizzazione del Concedente finalizzata alla verifica dei requisiti del socio subentrante, da rilasciare entro il termine di [20] giorni. È facoltà del Concedente, entro tale termine, negare l’autorizzazione indicando le ragioni di fatto e di diritto preclusive all’ingresso del nuovo socio. Decorso il termine, senza che sia pervenuto il diniego dell’autorizzazione del Concedente, la sostituzione si intende accettata e diviene pertanto efficace; c) le banche e gli altri investitori istituzionali che non hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione possono entrare nella e uscire dalla compagine sociale della Società di Progetto in qualsiasi momento, fermo restando l’obbligo di fornirne tempestiva comunicazione al Concedente, non oltre i 5 giorni successivi al verificarsi dell’evento rilevante. 2. La cessione delle partecipazioni dei soci, così come il subentro di nuovi soci, è ammessa, salvo quanto previsto al comma 1, lettera a), previa autorizzazione del Concedente, fatta eccezione per le ipotesi di cui al comma 1, lettera c), da rilasciare nei tempi e con le modalità di cui al comma 1, lettera b), sulla base della verifica dei requisiti di ordine generale, qualificazione e solidità finanziaria e patrimoniale del socio subentrante. 3. Ogni eventuale operazione societaria straordinaria che abbia l’effetto di mutare la compagine sociale è subordinata all’autorizzazione preventiva del Concedente, che potrà essere rilasciata nel caso in cui l’operazione non determini una violazione degli obblighi del Contratto e delle previsioni di legge applicabili nonché la diminuzione della solidità finanziaria e patrimoniale prevista nel bando di gara e della qualificazione del Concessionario, in relazione allo stato di esecuzione della Concessione alla data dell’operazione. 4. Nelle ipotesi di cessione di quote/azioni della Società di Progetto, trovano in ogni caso applicazione le norme e le formalità previste dal codice civile per il tipo di società all’uopo costituita. 5. In caso di mutamento della compagine sociale in assenza della preventiva autorizzazione del Concedente ai sensi del presente articolo, si applica l’articolo 37, comma 2, lettera i).
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MUTAMENTO DELLA COMPAGINE SOCIALE DELLA SOCIETÀ DI PROGETTO. 1. La cessione delle quote ai sensi dell’articolo 184, comma 3, del Codice è ammessa nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) i soci che hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione sono tenuti a partecipare al capitale sociale della Società di Progetto e a garantirne il buon adempimento delle obbligazioni degli obblighi sino a tre anni dopo la alla data di emissione del Certificato di Xxxxxxxx con esito positivo;
b) nei casi di sostituzione di cui all’articolo 6, comma 2, lettera f), il soggetto subentrante deve essere in possesso di requisiti di qualificazione almeno pari a quelli previsti dal Bando di Gara del socio uscente e deve essere individuato dal Concessionario entro [•] giorni dalla comunicazione effettuata al Concedente. La sostituzione diviene efficace previa autorizzazione del Concedente finalizzata alla verifica dei requisiti del socio subentrante, da rilasciare entro il termine di [20] giorni. È facoltà del Concedente, entro tale termine, negare l’autorizzazione indicando le ragioni di fatto e di diritto preclusive all’ingresso del nuovo socio. Decorso il termine, senza che sia pervenuto il diniego dell’autorizzazione del Concedente, la sostituzione si intende accettata e diviene pertanto efficace;
c) le banche e gli altri investitori istituzionali che non hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione possono entrare nella e uscire dalla compagine sociale della Società di Progetto in qualsiasi momento, fermo restando l’obbligo di fornirne tempestiva comunicazione al Concedente, non oltre i 5 giorni successivi al verificarsi dell’evento rilevante.
2. La cessione delle partecipazioni dei soci, così come il subentro di nuovi soci, è ammessa, salvo quanto previsto al comma 1, lettera a), previa autorizzazione del Concedente, fatta eccezione per le ipotesi di cui al comma 1, lettera c), da rilasciare nei tempi e con le modalità di cui al comma 1, lettera b), sulla base della verifica dei requisiti di ordine generale, qualificazione e solidità finanziaria e patrimoniale del socio subentrante.
3. Ogni eventuale operazione societaria straordinaria che abbia l’effetto di mutare la compagine sociale è subordinata all’autorizzazione preventiva del Concedente, che potrà essere rilasciata nel caso in cui l’operazione non determini una violazione degli obblighi del Contratto e delle previsioni di legge applicabili nonché la diminuzione della solidità finanziaria e patrimoniale prevista nel bando di gara e della qualificazione del Concessionario, in relazione allo stato di esecuzione della Concessione alla data dell’operazione.
4. Nelle ipotesi di cessione di quote/azioni della Società di Progetto, trovano in ogni caso applicazione le norme e le formalità previste dal codice civile per il tipo di società all’uopo costituita.
5. In caso di mutamento della compagine sociale in assenza della preventiva autorizzazione del Concedente ai sensi del presente articolo, si applica l’articolo 37, comma 2, lettera i).
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Samples: Contratto Di Concessione
MUTAMENTO DELLA COMPAGINE SOCIALE DELLA SOCIETÀ DI PROGETTO. 1. 8.1 La cessione delle quote ai sensi dell’articolo 184nonché il mutamento della compagine sociale, comma 3, del Codice è ammessa sono ammessi nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) i soci che hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione sono tenuti a partecipare al capitale sociale della Società di Progetto e a garantirne il buon adempimento delle obbligazioni Progetto, sino a tre anni dopo la data di emissione del Certificato di Xxxxxxxx al Collaudo dell’Opera con esito positivo;
b) nei casi l’ingresso nel capitale sociale della Società di sostituzione Progetto da parte di cui all’articolo 6, comma 2, lettera f), il un nuovo socio è ammesso laddove avvenga al fine di sostituire un socio della Società di Progetto che sia stato sottoposto a procedura concorsuale. Il soggetto subentrante deve indicato dal Concessionario dovrà essere in possesso di dei requisiti di qualificazione almeno pari a quelli previsti dal Bando di Gara e deve essere individuato dal Concessionario entro [•] giorni dalla comunicazione effettuata al Concedente. La la sostituzione diviene efficace avverrà previa autorizzazione del Concedente finalizzata alla verifica dei requisiti del socio subentrante, da rilasciare entro il termine di [20] 60 (sessanta) giorni. È E’ facoltà del Concedente, entro tale termine, negare l’autorizzazione indicando le ragioni di fatto e di diritto preclusive che si oppongono all’ingresso del nuovo socio. Decorso il termine, termine senza che sia pervenuto il diniego dell’autorizzazione del Concedente, la sostituzione si intende accettata e diviene pertanto efficaceintenderà accettata;
c) le banche e gli altri investitori istituzionali istituzionali, che non hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione qualificazione, possono entrare nella nella, e uscire dalla dalla, compagine sociale della Società di Progetto in qualsiasi momento, fermo restando l’obbligo di fornirne fornire preventiva tempestiva comunicazione al Concedente, non oltre i 5 giorni successivi al verificarsi dell’evento rilevante.
2. 8.2 La cessione delle partecipazioni dei socisoci che hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione, così come il subentro nonché ogni eventuale operazione societaria straordinaria, quali a titolo meramente esemplificativo, le operazioni di nuovi socifusione, è ammessascissione, salvo quanto previsto al comma 1trasformazione, lettera a)cessioni di azienda, previa autorizzazione sono subordinate all’autorizzazione preventiva del Concedente, fatta eccezione per le ipotesi di cui al comma 1, lettera c), Concedente da rilasciare nei tempi e con le modalità nei modi di cui al comma 1, lettera b), sulla base della verifica dei requisiti di ordine generale, qualificazione e solidità finanziaria e patrimoniale del socio subentrante.
3. Ogni eventuale operazione societaria straordinaria che abbia l’effetto di mutare la compagine sociale è subordinata all’autorizzazione preventiva del Concedente, che potrà essere rilasciata nel caso in cui l’operazione non determini una violazione degli obblighi del Contratto e delle previsioni di legge applicabili nonché la diminuzione della solidità finanziaria e patrimoniale prevista nel bando di gara e della qualificazione del Concessionario, in relazione allo stato di esecuzione della Concessione alla data dell’operazione.
4. 8.3 Nelle ipotesi di cessione di quote/azioni della Società di Progetto, trovano in ogni caso applicazione le norme e le formalità previste specificamente dal codice Codice civile per il tipo di società all’uopo costituita.
5. In caso di mutamento 8.4 Non è ammessa la cessione della compagine sociale in assenza della preventiva autorizzazione del Concedente ai sensi del presente articolo, si applica l’articolo 37, comma 2, lettera i)Convenzione.
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Samples: Concessione
MUTAMENTO DELLA COMPAGINE SOCIALE DELLA SOCIETÀ DI PROGETTO. 1. La cessione delle quote ai sensi dell’articolo 184, comma 3, del Codice è ammessa nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) i soci che hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione sono tenuti a partecipare al capitale sociale della Società di Progetto e a garantirne il buon adempimento delle obbligazioni sino a tre anni dopo la data di emissione del Certificato di Xxxxxxxx con esito positivo;
b) nei casi di sostituzione di cui all’articolo 6, comma 2, lettera f), il soggetto subentrante deve essere in possesso di requisiti di qualificazione almeno pari a quelli previsti dal Bando di Gara Xxxx e deve essere individuato dal Concessionario dall’Affidatario entro [•] 15 giorni dalla comunicazione effettuata al Concedenteall’Amministra- zione aggiudicatrice. La sostituzione diviene efficace previa autorizzazione del Concedente dell’Amministrazione aggiudicatrice finalizzata alla verifica dei requisiti del socio subentrante, da rilasciare entro il termine ter- mine di [20] 20 giorni. È facoltà del Concedentedell’Amministrazione aggiudicatrice, entro tale termine, negare l’autorizzazione l’auto- rizzazione indicando le ragioni di fatto e di diritto preclusive all’ingresso del nuovo socio. Decorso il termine, senza che sia pervenuto il diniego dell’autorizzazione del Concedentedell’Amministrazione aggiudica- trice, la sostituzione si intende accettata e diviene pertanto efficace;
c) le banche e gli altri investitori istituzionali che non hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione possono entrare nella e uscire dalla compagine sociale della Società di Progetto in qualsiasi momento, fermo restando l’obbligo di fornirne tempestiva comunicazione al Concedenteall’Ammini- strazione aggiudicatrice, non oltre i 5 giorni successivi al verificarsi dell’evento rilevante.
2. La cessione delle partecipazioni dei soci, così come il subentro di nuovi soci, è ammessa, salvo quanto previsto al comma 1, lettera a), previa autorizzazione del Concedentedell’Amministrazione aggiudicatrice, fatta eccezione per le ipotesi di cui al comma 1, lettera c), da rilasciare nei tempi e con le modalità di cui al comma 1, lettera b), sulla base della verifica dei requisiti di ordine generale, qualificazione e solidità finanziaria e patrimoniale del socio subentrante.
3. Ogni eventuale operazione societaria straordinaria che abbia l’effetto di mutare la compagine sociale è subordinata all’autorizzazione preventiva del Concedentedell’Amministrazione aggiudicatrice, che potrà essere rilasciata nel caso in cui l’operazione non determini una violazione degli obblighi del Contratto e delle previsioni di legge applicabili nonché la diminuzione della solidità finanziaria e patrimoniale prevista nel bando di gara e della qualificazione del Concessionariodell’Affidatario, in relazione allo stato di esecuzione della Concessione del Contratto alla data dell’operazionedell’ope- razione.
4. Nelle ipotesi di cessione di quote/azioni della Società di Progetto, trovano in ogni caso applicazione le norme e le formalità previste dal codice civile per il tipo di società all’uopo costituita.
5. In caso di mutamento della compagine sociale in assenza della preventiva autorizzazione del Concedente dell’Ammini- strazione aggiudicatrice ai sensi del presente articolo, si applica l’articolo 37, comma 2, lettera ih).
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Samples: Contratto Di Disponibilità
MUTAMENTO DELLA COMPAGINE SOCIALE DELLA SOCIETÀ DI PROGETTO. 1. La cessione delle quote ai sensi dell’articolo 184, comma 3, del Codice è ammessa nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) i soci che hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione sono tenuti a partecipare al capitale sociale della Società di Progetto e a garantirne il buon adempimento delle obbligazioni degli obblighi sino a tre anni dopo la alla data di emissione del Certificato di Xxxxxxxx con esito positivo;
b) nei casi di sostituzione di cui all’articolo 6, comma 2, lettera f), il soggetto subentrante deve essere in possesso di requisiti di qualificazione almeno pari a quelli previsti dal Bando di Gara del socio uscente e deve essere individuato dal Concessionario entro [•15] giorni dalla comunicazione effettuata al Concedente. La sostituzione diviene efficace previa autorizzazione del Concedente finalizzata alla verifica dei requisiti del socio subentrante, da rilasciare entro il termine di [20] giorni. È facoltà del Concedente, entro tale termine, negare l’autorizzazione indicando le ragioni di fatto e di diritto preclusive all’ingresso del nuovo socio. Decorso il termine, senza che sia pervenuto il diniego dell’autorizzazione del Concedente, la sostituzione si intende accettata e diviene pertanto efficace;
c) le banche e gli altri investitori istituzionali che non hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione possono entrare nella e uscire dalla compagine sociale della Società di Progetto in qualsiasi momento, fermo restando l’obbligo di fornirne tempestiva comunicazione al Concedente, non oltre i 5 giorni successivi al verificarsi dell’evento rilevante.
2. La cessione delle partecipazioni dei soci, così come il subentro di nuovi soci, è ammessa, salvo quanto previsto al comma 1, lettera a), previa autorizzazione del Concedente, fatta eccezione per le ipotesi di cui al comma 1, lettera c), da rilasciare nei tempi e con le modalità di cui al comma 1, lettera b), sulla base della verifica dei requisiti di ordine generale, qualificazione e solidità finanziaria e patrimoniale del socio subentrante.
3. Ogni eventuale operazione societaria straordinaria che abbia l’effetto di mutare la compagine sociale è subordinata all’autorizzazione preventiva del Concedente, che potrà essere rilasciata nel caso in cui l’operazione non determini una violazione degli obblighi del Contratto e delle previsioni di legge applicabili nonché la diminuzione della solidità finanziaria e patrimoniale prevista nel bando di gara e della qualificazione del Concessionario, in relazione allo stato di esecuzione della Concessione alla data dell’operazione.
4. Nelle ipotesi di cessione di quote/azioni della Società di Progetto, trovano in ogni caso applicazione le norme e le formalità previste dal codice civile per il tipo di società all’uopo costituita.
5. In caso di mutamento della compagine sociale in assenza della preventiva autorizzazione del Concedente ai sensi del presente articolo, si applica l’articolo 37, comma 2, lettera i).
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