NATURA DEL CONTRATTO PRELIMINARE Clausole campione

NATURA DEL CONTRATTO PRELIMINARE. Il contratto preliminare è il contratto che ha ad oggetto l'obbligo di perfezionare un successivo contratto, comunque previsto nei suoi elementi essenziali. Il codice civile non contempla una definizione del contratto preliminare, ma disciplina soltanto alcuni aspetti, quali la forma (art. 1351 c.c.), la trascrizione (art. 2652, n. 2, c.c.) e l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere il contratto (art. 2932 c.c.)1. L'articolo 1351 disciplina la forma del preliminare, stabilendo che il contratto preliminare deve essere fatto nella stessa forma del definitivo, pena la nullità del primo (cd. forma per relationem). Il legislatore è, successivamente, tornato a regolamentare il contratto preliminare, con il D.L. 31 669/96 che ha introdotto l’art. 2645 bis c.c., il quale prevede la trascrivibilità di talune categorie di contratti preliminari; con l’art. 2775 bis c.c., che riconosce al promissario acquirente un privilegio speciale sul bene immobile oggetto del preliminare nel caso di mancata esecuzione del preliminare trascritto; con l’art. 2825 bis c.c. che prevede la prevalenza dell’ipoteca, iscritta a garanzia di finanziamento relativo alla costruzione di edifici, sulla trascrizione anteriore dei contratti preliminari, limitatamente alla quota di debito derivante dal suddetto finanziamento che il promissario acquirente si sia accollato con il preliminare2. In ultimo, il D.Lgs.122/05 è intervenuto a regolamentare il preliminare di vendita avente ad oggetto immobili da costruire, prevedendo una serie di norme a garanzia del promissario acquirente nei confronti dei rischi di insolvenza del costruttore3.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).