La trascrizione Clausole campione

La trascrizione. Nota la complessità dell’operazione, l’argomento della trascrizione va affrontato esaminando singolarmente i contratti che la compongono. In via preliminare, come rilevato da un importante autore, “è bene sgombrare subito il campo da una questione a soluzione pacifica: non v’è dubbio alcuno, infatti, che (…) sono soggetti a trascrizione sia i contratti con i quali la società di leasing acquista il bene da concedere in locazione, sia i contratti con i quali l’impresa di leasing trasferisce il bene all’utilizzatore, ove questo eserciti l’opzione di acquisto”33. Il problema circa la trascrivibilità o meno del contratto sorge quindi, a differenza del leasing mobiliare, con il contratto di leasing che ha ad oggetto beni immobili. Nello specifico, ci si interroga sulla possibilità o meno di trascrivere il contratto di leasing ultranovennale e la cessione del contratto di leasing abitativo. L’istituto è regolato dall’art. 2643 del Codice, il quale contiene un elenco tassativo degli atti soggetti a trascrizione, dove non è contemplato il contratto di locazione finanziaria, ammettendo però, ex art. 2645 c.c., la trascrizione degli atti non espressamente menzionati dalla legge a condizione che producano in relazione a beni immobili gli stessi effetti dei contratti menzionati nell’art. 2643. Il problema quindi, in riferimento al contratto di leasing, divide la dottrina tra una prima tesi secondo la quale il contratto non è trascrivibile non potendo essere applicato in via xxxxxxxxx xx x. 0 xxxl’art. 2643 c.c. stante la tassatività dell’elenco, né l’art. 2645 in quanto il contratto ha causa di finanziamento e non di godimento34, e una tesi contraria, a cui tra l’altro si aderisce, sostenente invece la trascrivibilità del contratto ex art. 2645 c.c in quanto produce, se di 33 X. Xxxxxxxxx, La locazione finanziaria, in Tratt. di dir. civ. e comm., Xxxxxxx, Milano, 2008, cit. p. 268.
La trascrizione. Il Notaio
La trascrizione. Il contratto vincola le parti ed ha effetto solo tra di esse; non ha effetto verso i terzi. Affinché il contratto stesso e, da ultimo, anche il contratto preliminare, nei modi ed entro i limiti stabiliti dall’articolo 2645 bis del codice civile, siano efficaci anche nei confronti di detti terzi, essi devono essere resi pubblici col mezzo della trascrizione (strumento di pubblicità che assicura la conoscibilità e l’opponibilità verso i terzi degli atti relativi al trasferimento di beni immobili) nei Registri Immobiliari del luogo in cui è situato il bene immobile venduto o promesso in vendita. Le scritture private aventi ad oggetto il trasferimento di beni immobili, pur restando valide ed efficaci tra i sottoscrittori, non possono essere trascritte nei Registri Immobiliari, in quanto la legge richiede che gli atti di trasferimento di immobili per essere trascritti devono essere redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata. L’atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, da un Notaio o da altro Pubblico Ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l’atto è formato; la scrittura privata autenticata è una scrittura privata le cui sottoscrizioni sono autenticate da un Pubblico Ufficiale a ciò autorizzato. L’autenticazione consiste nell’attestazione da parte del Pubblico Ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento, ad opera dello stesso Pubblico Ufficiale, dell’identità della persona che sottoscrive la scrittura privata.
La trascrizione. Dispone l'art. 66, l. inv., al n. 2 che «debbono essere resi pubblici per mezzo della trascrizione presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che costituiscono, modificano o trasferiscono diritti personali o reali di godimento, o di garanzia … concernenti i brevetti anzidetti». Mentre prima della riforma era soggetta a trascrizione solamente la li- cenza di brevetto di durata superiore a tre anni, l'attuale normativa non con- templa più tale limitazione. Dalla norma si evince chiaramente che la licenza di brevetto è soggetta a trascrizione indipendentemente dalla sua durata. Gli effetti della trascrizione sono regolati dall'art. 68, primo e secondo comma l. inv.: «Gli atti di cui al precedente art. 66, xxxxxx non siano trascritti, non hanno effetto di fronte ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato e legalmente conservato diritti sul brevetto. Nel concorso di più acquirenti dello stesso diritto dal medesimo titolare, è preferito chi ha prima trascritto il suo titolo d'acquisto». Il primo comma regola la opponibilità degli effetti del contratto nei con- fronti di acquirenti di diritti incompatibili con quello del licenziatario, quale ad esempio il cessionario del brevetto. Il secondo comma risolve espressamente il conflitto tra più acquirenti dello stesso diritto dal medesimo titolare, quali ad esempio due licenziatati esclu- sivi, accordando la prevalenza a chi ha trascritto per primo. (12) Cfr. Xxxx, op. cit., p. 429; Xxxxxxxxxxxx, op. cit., p. 232; in giurisprudenza Trib. Milano, 23 aprile 1979, in Giur. ann. dir. ind., 1979, n. 1188/2; Trib. Torino, 18 dicembre 1978, in Xxxx xxx. dir. ind., 1978, p. 1103. (13) Cfr. la giurisprudenza citata in Sena, op. cit., p. 429 alla nota 88.
La trascrizione. La trascrizione è regolata dal libro VI del codice civile e costituisce una particolare forma di pubblicità dichiarativa tesa ad assicurare la conoscibilità e la opponibilità ai terzi delle vicende traslative riguardanti i beni immobili ( ei beni mobili registrati art. 2683) attraverso un’articolato sistema organizzato su base personale.
La trascrizione. Per quanto attiene la trascrizione, il comma 1 dell'articolo 23 stabilisce che i contratti di rent to buy “sono trascritti ai sensi dell'articolo 2645-bis codice civile. La trascrizione produce anche i medesimi effetti di quella di cui all'articolo 2643, comma primo, numero 8) del codice civile”. L'articolo 2645-bis disciplina la trascrizione dei contratti preliminari, pertanto i contratti di rent to buy sono assimilati al contratto preliminare per quanto riguarda gli obblighi di trascrizione. Lo stesso articolo 2645-bis comma 1 rimanda all'articolo 2643 ai numeri 1, 2, 3, 4 per
La trascrizione. Quando il contratto di cessione comprenda beni immobili o mobili registrati deve essere trascritto (artt. 2649 e 2687 il quale in merito ai beni mobili registrati richiama espressamente l’art. 2649). art. 2649 c.c. cessione dei beni ai creditori: deve essere trascritta, qualora comprenda beni immobili, la cessione che il debitore fa dei suoi beni ai creditori, perché questi procedano alla liquidazione dei medesimi e alla ripartizione del ricavato (c.c.1977 e seguenti; disp.di att. al c.c. 225, 231). Non hanno effetto, rispetto ai creditori, le trascrizioni o iscrizioni di diritti acquistati verso il debitore, se eseguite dopo che la cessione è stata trascritta. Tale trascrizione si inquadra fra le trascrizioni di vincoli di indisponibilità. Per effetto della cessione non si ha, infatti, né trasferimento di proprietà, né costituzione di diritti reali sui beni ceduti, bensì la costituzione di un vincolo d’indisponibilità per il debitore e l’acquisto in capo ai creditori, del potere di amministrare e liquidare i beni ceduti, onde soddisfarsi sul ricavato. Da ciò deriva la conseguenza giuridica che le trascrizioni dei singoli trasferimenti di proprietà andranno prese direttamente contro il debitore cedente, che risulta titolare dei beni; egli è il dominus negotii, ed i creditori sono equiparabili ai mandatari che agiscono in nome e per conto del primo.
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  • Sottoscrizione La sottoscrizione del contratto può essere effettuata presso il soggetto distributore incaricato dell’attività di intermediazione, compilando l’apposito Modulo di Proposta. Il contratto si considera perfezionato alla data pagamento del premio, previa sottoscrizione del Modulo di Proposta. La data di decorrenza è la data in cui il contratto inizia a produrre i suoi effetti. Le coperture assicura- tive hanno inizio dalle ore 24 della data di investimento del premio, indicata nel Modulo di Proposta, il mercoledì della settimana successiva a quella di sottoscrizione della Modulo di Proposta o, nel caso in cui tale giorno risulti festivo, il giorno lavorativo immediatamente successivo). Il premio versato dall'Investitore-Contraente viene investito e convertito in quote il mercoledì della settimana successiva alla data di sottoscrizione. Pertanto il numero delle quote attribuite al con- tratto si calcola dividendo il versamento, o parte di esso destinato al Fondo Interno per il valore unitario delle quote del Fondo a tale data. In caso di circostanze di carattere eccezionale indipendenti dalla Compagnia per le quali non è possibile procedere all’attribuzione delle quote nel giorno e con il valore unitario di quote previsti, il premio verrà investito il primo giorno utile successivo e al valore unitario di quote di quel giorno. I versamenti vengono effettuati direttamente a favore della Compagnia mediante bonifico su conto intestato alla Compagnia. L'Investitore-Contraente ha la possibilità di effettuare versamenti aggiuntivi, nonché di effettuare trasferimenti in nuovi Fondi istituiti successivamente alla sottoscrizione del contratto, previa conse- gna della relativa informativa da parte della Società tratta dal Prospetto aggiornato. Il premio versato viene convertito in quote il mercoledì della settimana successiva alla data di versa- mento. Pertanto il numero delle quote attribuite al contratto si calcola dividendo il versamento, o parte di esso destinato a ciascun Fondo Interno per il valore unitario delle quote del Fondo a tale data. In caso di circostanze di carattere eccezionale indipendenti dalla Compagnia per le quali non è possibile procedere all’attribuzione delle quote nel giorno e con il valore unitario di quote previsti, il premio verrà investito il primo giorno utile successivo e al valore unitario di quote di quel giorno. Eurovita, entro dieci giorni lavorativi dalla data di valorizzazione delle quote, provvede a comuni- care all'Investitore-Contraente, a mezzo lettera di conferma di conclusione del contratto e dell’investimento dei premi, le seguenti informazioni: premi lordi versati, premi investiti, numero delle quote attribuite, loro valore unitario e giorno cui tale valore si riferisce, data di decorrenza della polizza. Analoga informativa, entro 10 giorni lavorativi, viene resa in occasione di versamenti aggiuntivi.

  • CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

  • CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE III.2.1) Requisiti minimi che il concorrente deve possedere Se cittadino italiano o di altro Stato membro residente in Italia A) requisiti di ordine generale: inesistenza delle condizioni di esclusione prescritte dall’art. 38 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, s.m.i.; B) requisiti di idoneità professionale: 1. iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, per le attività oggetto del presente appalto; 2. le società cooperative ed i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro devono possedere l’iscrizione nell’Albo nazionale delle società cooperative, presso il Ministero delle attività produttive, ora dello Sviluppo Economico; C) requisiti di ordine speciale: previsti dalla L.R. 09.08.2002, n. 14, dal D.P.R. 25.01.2000, n. 34, dall’art. 40 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, s.m.i., in particolare: • Possesso dell’attestato SOA (Società organismi di attestazione), in corso di validità, per le seguenti categorie e classifiche: Descrizione Categ. Class. Fino all’importo di Parte di opera Edifici civili e industriali OG1 I € 258.228,00 Prevalente Per i raggruppamenti temporanei di imprese, per i consorzi ordinari di concorrenti, per i GEIE, di tipo orizzontale (realizzazione lavori della stessa categoria), i requisiti di ordine speciale (qualificazione) richiesti per i concorrenti singoli devono essere posseduti dal mandatario/capofila o da un consorziato nelle misure minime del 40%; la restante percentuale del 60% deve essere posseduta cumulativamente dai mandanti o dagli altri consorziati ciascuno nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. Il mandatario in ogni caso deve possedere i requisiti in misura maggioritaria, fermo restando che nel complesso si deve possedere il 100% dei requisiti prescritti. Per i raggruppamenti temporanei di imprese, per i consorzi ordinari di concorrenti, per i GEIE, di tipo verticale (realizzazione lavori di categoria prevalente e di categorie scorporate), i requisiti di ordine speciale (qualificazione), sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario/capofila nella categoria prevalente e per il relativo importo; mentre per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte da soggetti mandanti devono essere posseduti dal soggetto mandatario con riferimento alla categoria prevalente. Il consorzio stabile si qualifica sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate. La qualificazione è acquisita con riferimento alla categoria di opere generali o specialistiche per la classifica corrispondente alla somma di quelle possedute dalle imprese consorziate. Se concorrente estero Qualora il concorrente sia stabilito in altri Stati aderenti alla U.E. nonché nei Paesi firmatari dell'accordo sugli appalti pubblici che figura nell'allegato 4 dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, o in Paesi che, in base ad altre norme di diritto internazionale, o in base ad accordi bilaterali siglati con l'Unione Europea o con l'Italia che consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità, la qualificazione è consentita alle medesime condizioni richieste agli operatori economici italiani. Pertanto occorre produrre appropriata documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.

  • Riduzione Diminuzione della prestazione inizialmente assicurata conseguentemente alla scelta effettuata dal Contraente di sospendere il pagamento dei premi, determinata tenendo conto dei premi effettivamente pagati.

  • Periodo di assicurazione Per contratti di durata inferiore ai 365 giorni è pari alla durata stessa del contratto. Per contratti di durata uguale o superiore ai 365 giorni, cioè ad un anno, è pari a 365 giorni, cioè un anno.

  • Liquidazione della prestazione in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, l’Impresa si impegna al pagamento di quanto dovuto entro 30 giorni dalla ricezione della pratica completa.

  • Condizioni Generali Di Assicurazione Polizza Collettiva di Assicurazione n. 0107/28 e 0107/29 Data ultimo aggiornamento 25/05/2018

  • (Pagamento, risoluzione e prelazione) Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 55 della legge n 392/78. La vendita dell'unità immobiliare locata - in relazione della quale viene/non viene (4) concessa la prelazione al conduttore - non costituisce motivo di risoluzione del contratto.

  • Riattivazione Facoltà del Contraente di riprendere, entro i termini indicati nelle Condizioni di assicurazione, il versamento dei premi a seguito della sospensione del pagamento degli stessi. Avviene generalmente mediante il versamento del premio non pagato maggiorato degli interessi di ritardato pagamento.

  • Tempi di esecuzione I tempi massimi di esecuzione dei Servizi di pagamento, in conformità al decreto del 29 luglio 2009, applicativo dell’articolo L. 133-13 del Codice monetario e finanziario, sono i seguenti: un’Operazione di pagamento attivata in un Giorno Lavorativo sarà eseguita da Lemonway entro il Xxxxxx Xxxxxxxxxx seguente se realizzata in euro a favore di un istituto di credito situato in uno Stato membro dell’Unione europea; un’Operazione di pagamento attivata in un Giorno Lavorativo sarà eseguita da Lemonway entro la fine del suddetto Xxxxxx Xxxxxxxxxx se realizzata in euro a favore di un altro Conto di pagamento.