Nomina del Responsabile del Servizio Clausole campione

Nomina del Responsabile del Servizio. Il Fornitore deve indicare un "Responsabile del Servizio" che, nell'ambito della fornitura di cui al presente Capitolato, costituisca l’interfaccia unica verso il Committente. La risorsa proposta dal Fornitore per la copertura di tale ruolo: • deve avere adeguate competenze di ICT Service Management con pluriennale (> 5 anni) esperienza della loro applicazione in contesti organizzativi complessi e per servizi tecnicamente analoghi a quelli previsti dal presente Capitolato • deve possedere le competenze e le capacità tecnico‐professionali necessarie per lo svolgimento delle attività di indicate al successivo punto 6.3.2 • è soggetta alla verifica di conformità prevista al punto 6.2. La nomina del Responsabile del Servizio costituisce condizione necessaria per l'avvio dei servizi.
Nomina del Responsabile del Servizio. L’Appaltatore si impegna a nominare un Responsabile del servizio all’atto della presa in consegna delle utenze. Il Responsabile del Servizio sarà il referente responsabile nei confronti dell’Amministrazione appaltante e, quindi avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore. Il Responsabile del Servizio avrà, tra l’altro il compito di assicurare il regolare svolgimento del Servizio presso i luoghi di fornitura. In particolare il Fornitore deve notificare per iscritto alla Stazione appaltante: - il nominativo e il recapito telefonico del Responsabile del Servizio; - indirizzo e casella di posta elettronica a cui inviare comunicazioni; - Moduli per espletamento servizi disciplinati dalla delibera AEEG 333/07 e s.m.i. (aumento di potenza, nuove utenze, spostamenti contatore ecc.). Per parte sua, l’Amministrazione appaltante indicherà uno o più incaricati quali referenti del Responsabile del servizio dell’Appaltatore.
Nomina del Responsabile del Servizio. Il Fornitore deve proporre un "Responsabile del Servizio" che, nell'ambito della fornitura di cui al presente Capitolato, costituisca l’interfaccia unica verso il Committente. La risorsa proposta dal Fornitore per la copertura di tale ruolo: • deve possedere: • titolo di studio: diploma di maturità (o titolo equivalente/superiore) • conoscenze documentabili in ICT Service Management • pluriennale (> 3 anni) esperienza della loro applicazione in contesti organizzativi complessi e per servizi con contenuti tecnici strettamente analoghi a quelli previsti dal presente Capitolato • competenze e capacità tecnico--professionali necessarie per lo svolgimento delle attività indicate al successivo Art. 6.3.2 • è soggetta alla verifica di conformità prevista all’Art. 6.2. Il Fornitore deve inoltre proporre una risorsa aggiuntiva, anch’essa soggetta alla verifica di conformità di cui all’Art. 6.2, che: • ricopra il ruolo di sostituto del Responsabile del Servizio in caso di indisponibilità dello stesso • soddisfi gli stessi requisiti della risorsa proposta come Responsabile del Servizio Avvenuta l'accettazione delle risorse da parte del Committente, il Fornitore procede alla nomina del Responsabile del Servizio e del suo sostituto; ciò costituisce condizione necessaria per l'avvio dei servizi.
Nomina del Responsabile del Servizio. Entro 5 giorni dalla data di stipula del contratto l’appaltatore deve comunicare per iscritto all’appaltante il nominativo e i recapiti del Responsabile del servizio che avrà il compito di: − gestire i rapporti ed i contatti con l’appaltante; − vigilare al fine di garantire il rispetto di quanto pattuito contrattualmente, ivi incluso la responsabilità della ditta per la sicurezza sia dei suoi addetti e per l’adozione delle misure relative all’art. 26, comma 2, del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. − programmare, coordinare, controllare e far osservare al personale le funzioni e i compiti stabiliti. Il Responsabile del servizio inoltre d o vr à decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate ed all’accertamento di eventuali danni. Pertanto tutte le comunicazioni e contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con il Responsabile di servizio, dovranno intendersi fatte direttamente all’Appaltatore stesso. La ditta affidataria ha l’obbligo, in caso di abbandono di tale ruolo, per qualunque motivo, di procedere alla relativa sostituzione e di comunicare tale sostituzione per iscritto entro cinque giorni dalla stessa.
Nomina del Responsabile del Servizio. 19 Art. 6.3.2 -­‐ Attività di competenza 20

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  • IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO XXXXXX XXXXX

  • RESPONSABILE DEL SERVIZIO 1. Il Responsabile del Servizio, nominato dal Fornitore per l’esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e della Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

  • IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Xxxxxxx Xxxxxxxxxx

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  • Obblighi e responsabilità del Cliente 11.1 I presupposti, le procedure e le tempistiche necessarie per utilizzare correttamente la Soluzione di firma sono dettagliatamente disciplinati nel Manuale operativo, al quale il Cliente garantisce sin d’ora di attenersi scrupolosamente. 11.2 E’ fatto dunque assoluto divieto al Cliente di utilizzare la Soluzione di firma con modalità e per scopi diversi da quelli indicati nel Contratto. 11.3 Le Regole tecniche stabiliscono gli obblighi gravanti sui soggetti che erogano servizi di FEA; in particolare, il Cliente è per legge tenuto all’adempimento di quanto indicato all’art.57 delle Regole tecniche e sue successive modifiche e integrazioni. 11.4 Il Cliente non può in alcun caso e per alcun motivo alterare o modificare la Soluzione di firma, ovvero, i singoli elementi hardware e software che la compongono e tutta la relativa documentazione, nonché rimuovere e/o modificare in alcun modo marchi, sigle, denominazioni e ogni altro simbolo ivi apposto da Namirial. 11.5 Il Cliente non potrà cedere in alcun caso a terzi il presente Contratto, nonché i relativi diritti e obblighi da esso nascenti, senza la preventiva autorizzazione scritta di Namirial. 11.6 Il Cliente si obbliga, inoltre, ad informare senza indugio Namirial di ogni situazione di utilizzo illegittimo della Soluzione di firma di cui dovesse venire a conoscenza, anche solo indirettamente, fornendo a quest’ultima tutta la necessaria cooperazione e la documentazione in proprio possesso. 11.7 Il Cliente, eventualmente anche in solido con i propri incaricati deputati al compimento delle procedure contenute nel Manuale operativo, si assume ogni più ampia responsabilità nei confronti degli Utenti, di terzi e di Namirial, per ogni danno nascente dalla violazione delle obbligazioni da esso assunte con la sottoscrizione del Contratto. 11.8 In particolare, il Cliente si impegna sin d’ora a manlevare Namirial contro ogni azione, ragione o pretesa avanzata nei confronti di quest’ultima dagli Utenti o da terzi, in conseguenza di eventuali contestazioni relativamente all’uso della Soluzione di firma, ovvero, di violazioni o inosservanze delle obbligazioni assunte dal Cliente medesimo con la sottoscrizione del Contratto. 11.9 Namirial avrà facoltà di verificare in ogni momento la regolarità del processo di acquisizione di firma adottato dal Cliente, inviando propri incaricati presso gli uffici del medesimo, con un preavviso scritto di 5 (cinque) giorni lavorativi. Gli incaricati di Namirial avranno facoltà di visionare tutta la documentazione inerente alla Soluzione di firma; al termine della suddetta attività, sarà redatto il relativo verbale di verifica che il Cliente si impegna sin d’ora a sottoscrivere in segno di accettazione delle risultanze ottenute.

  • Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa 1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. 2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche delle Amministrazioni Contraenti e dei terzi, per l’intera durata della presente Convenzione e di ogni Ordinativo di Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne le Amministrazioni Contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Amministrazioni Contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le Amministrazioni Contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

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