RESPONSABILE DEL SERVIZIO DELL’APPALTATORE Clausole campione

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DELL’APPALTATORE. L’ Appaltatore prima della stipula del contratto, dovrà comunicare alla VUS il nominativo e le generalità del Tecnico abilitato ad assumere l’incarico di Responsabile del servizio dell’appaltatore e dovrà essere reperibile h24 per tutta la durata del contratto. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto della VUS esegue il controllo delle prestazioni eseguite dall’Appaltatore in relazione a quanto stabilito nel presente Capitolato d’Oneri e nell’Elenco Prezzi. Il Responsabile del servizio dell’appaltatore esegue le disposizioni impartite dal Direttore del Contratto della VUS.
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DELL’APPALTATORE. L’ Appaltatore prima della stipula del contratto, dovrà comunicare alla VUS: - il nominativo e le generalità della persona abilitata ad assumere l’incarico di Responsabile del servizio dell’Appaltatore e dovrà essere reperibile dalle 8.30 alle 17.00 dal lunedì al venerdì per tutta la durata del servizio; - nominativi e le generalità del personale dipendente utilizzato per l’esecuzione del servizio oggetto del presente appalto.
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DELL’APPALTATORE. L’ Appaltatore prima della stipula del contratto, dovrà comunicare alla VUS il nominativo del Responsabile di Servizio oltre all’elenco del personale impiegato per l’esecuzione delle prestazioni che dovrà essere comunicato annualmente al Direttore dell’esecuzione e comunque prima dell’inizio delle prestazioni e ad ogni variazione di esso. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto della VUS esegue il controllo delle prestazioni eseguite dall’Appaltatore in relazione a quanto stabilito nel presente Capitolato d’Oneri rapportandosi con il Responsabile del Servizio dell’appaltatore il quale esegue le disposizioni impartite dal Direttore del Contratto della VUS.
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DELL’APPALTATORE. 1. L’Appaltatore dovrà comunicare il nominativo della persona che sarà responsabile dell’esecuzione del servizio tramite comunicazione scritta di mandato conferito a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata del RUP. L’Appaltatore deve garantire la reperibilità di un Responsabile dell’esecuzione tramite e- mail e cellulare.
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DELL’APPALTATORE. L’Affidatario dovrà individuare un proprio Referente Logistico il cui nominativo e relativi recapiti ( cell. mail…) dovranno essere comunicati formalmente entro 15 giorni dalla data di aggiudicazione provvisoria al Referente Operativo dell’Amministrazione regionale, con riferimento all’appalto in oggetto, dell’Amministrazione regionale. Il referente logistico sarà il contatto con il Referente Operativo dell’Amministrazione regionale per ricevere da quest’ultimo istruzioni, reclami, informazioni e per relazionare sull’andamento dell’attività. Tale figura dovrà essere reperibile, telefonicamente, nelle giornata lavorative in orario di servizio. Inoltre egli deve essere di provata capacità, adeguata competenza nell’ambito delle problematiche concernenti l’Appalto, con piena conoscenza delle norme che regolano lo svolgimento del servizio, con poteri e mezzi adeguati a garantire tutti gli obblighi contrattuali. Egli deve essere presente nella sala Posta di Trieste, ha il compito di programmare, coordinare, controllare e far osservare al personale, le funzioni e i compiti stabiliti, di intervenire, decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero insorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate ed all’accertamento di eventuali danni. Egli quindi deve essere: - garante della qualità e dell’ottimale erogazione delle prestazioni, ivi compresi i livelli di servizio, oggetto del contratto; - garante della gestione e coordinamento delle risorse umane e tecnologiche dedicate al servizio contrattualizzato; - si interfaccia con il Referente Operativo dell’Amministrazione regionale per la risoluzione delle problematiche eventualmente sorte.
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DELL’APPALTATORE. 12 Art. 17 ASSICURAZIONE RC e RCT 12 Art. 18 SICUREZZA 13
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DELL’APPALTATORE. 8 Art.15 – ASSICURAZIONE RC e RCT 8 Art. 16 – SICUREZZA 8 PARTE SECONDANORME TECNICHE 9
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DELL’APPALTATORE. L’ Appaltatore prima della stipula del contratto, dovrà comunicare alla Valle Umbra Servizi: - il nominativo e le generalità del Tecnico abilitato ad assumere l’incarico di Responsabile del servizio dell’appaltatore e dovrà essere reperibile nei giorni lavorative per tutta la durata del servizio; - nominativi e le generalità del personale dipendente utilizzati per l’esecuzione del servizio oggetto del presente appalto. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto della Valle Umbra Servizi esegue il controllo delle prestazioni eseguite dall’Appaltatore in relazione a quanto stabilito nel presente Capitolato d’Oneri e nell’Elenco Prezzi. Il Responsabile del servizio dell’appaltatore esegue le disposizioni impartite dal Direttore del Contratto della Valle Umbra Servizi.

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  • Trattamento economico e normativo La retribuzione verrà corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestato. Ai fini dell’assicurazione generale obbligatoria IVS, dell’indennità di malattia e di ogni altra prestazione previdenziale ed assistenziale e delle relative contribuzioni, il calcolo viene effettuato il mese successivo a quello della prestazione con eventuale conguaglio a fine anno, con riferimento alla durata effettiva del lavoro prestato. Vengono assegnati in modo proporzionale al lavoro svolto ogni altra attribuzione e/o diritto contrattualmente previsto correlato direttamente alla durata della prestazione come le ferie, le mensilità aggiuntive e tutti gli altri elementi retributivi accessori. Al lavoratore assente per malattia o infortunio viene corrisposta la integrazione contrattuale retributiva commisurata alla media delle percentuali di prestazione lavorativa risultante dalle ultime quattro settimane lavorate. Al lavoratore coobbligato, che effettua una prestazione lavorativa supplementare e/o straordinaria, perché tenuto a sostituire altro lavoratore coobbligato, ma impossibilitato a causa di assenza viene attribuita la retribuzione aggiuntiva proporzionata alla quantità di lavoro svolto senza maggiorazione alcuna fino al raggiungimento dell’orario normale di lavoro settimanale.

  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

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  • Verifiche ed ispezioni 1. L'Ente e l’organo di revisione dell’Ente medesimo hanno diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia come previsto dagli artt. 223 e 224 del D.Lgs. n. 267 del 2000 ed ogni qualvolta lo ritengano necessario ed opportuno. Il Tesoriere deve all'uopo esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione della tesoreria.

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  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

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