Norma finale e transitoria. 1. Nella prima applicazione dell’art. 19, comma 8, le aziende ed enti che - in rapporto alle proprie necessità organizzative prevedono nelle dotazioni organiche i nuovi profili di programmatore, collaboratore tecnico-professionale e collaboratore tecnico-professionale esperto, in presenza di dipendenti che - in possesso dei requisiti culturali e professionali previsti dalla declaratoria del nuovo profilo - svolgono le relative mansioni, anche appartenendo ad un profilo diverso purché collocato nella stessa categoria o livello economico, li inquadrano, con il consenso degli interessati e senza incremento di spesa, nel nuovo profilo con il trattamento economico in godimento. In caso di mancato consenso il dipendente resta assegnato al profilo di provenienza e torna a svolgere le attribuzioni proprie del profilo stesso.
Appears in 2 contracts
Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Comparto Sanita’ 1998/2001, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Comparto Sanita’ 1998/2001
Norma finale e transitoria. 1. Nella prima applicazione dell’art. 19, comma 8, le aziende ed enti che - in rapporto alle proprie necessità organizzative prevedono nelle dotazioni organiche i nuovi profili di programmatore, collaboratore tecnico-professionale tecnicoprofessionale e collaboratore tecnico-professionale tecnicoprofessionale esperto, in presenza di dipendenti che - in possesso dei requisiti culturali e professionali previsti dalla declaratoria del nuovo profilo - svolgono le relative mansioni, anche appartenendo ad un profilo diverso purché collocato nella stessa categoria o livello economico, li inquadrano, con il consenso degli interessati e senza incremento di spesa, nel nuovo profilo con il trattamento economico in godimento. In caso di mancato consenso il dipendente resta assegnato al profilo di provenienza e torna a svolgere le attribuzioni proprie del profilo stesso.
Appears in 1 contract
Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Comparto Sanita’ 1998/2001
Norma finale e transitoria. 1. Nella prima 1a applicazione dell’artdell'art. 19, comma 8, le aziende ed enti che - in rapporto alle proprie necessità organizzative prevedono nelle dotazioni organiche i nuovi profili di programmatore, collaboratore tecnico-tecnico- professionale e collaboratore tecnico-professionale esperto, in presenza di dipendenti che - in possesso dei requisiti culturali e professionali previsti dalla declaratoria del nuovo profilo - svolgono le relative mansioni, anche appartenendo ad a un profilo diverso purché collocato nella stessa categoria o livello economico, li inquadrano, con il consenso degli interessati e senza incremento di spesa, nel nuovo profilo con il trattamento economico in godimento. In caso di mancato consenso il dipendente resta assegnato al profilo di provenienza e torna a svolgere le attribuzioni proprie del profilo stesso.
Appears in 1 contract
Samples: www.universita.cisl.it