Criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche. (art. 7, comma 4, lett. c) CCNL)
Criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche. Le posizioni economiche successive a quella iniziale di ciascuna categoria contrattuale identificano livelli crescenti di competenza professionale, progressivamente acquisiti dal lavoratore nello svolgimento delle attività, ed esperienze professionali maturate nella categoria di appartenenza. Sulla scorta di tale presupposto, tenuto conto della non aderenza dell’attuale metodologia di valutazione delle competenze alle nuove previsioni contrattuali, le procedure per l’attribuzione del riconoscimento economico in questione dovranno rispondere ai seguenti criteri: ⮚ assicurare un’effettiva modalità valutativa e selettiva ed equilibrio nelle opportunità di accesso all’interno delle varie categorie, anche in ragione del numero limitato di possibili assegnatari; ⮚ accertare la crescita dei livelli di competenza che il dipendente ha dimostrato di aver acquisito nel tempo; ⮚ ancorare tale accertamento ai seguenti ambiti:
Criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche. TITOLO III COMPENSI PER PARTICOLARI ATTIVITA’ O RESPONSABILITA’
Criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche. 1. A norma dell’art. 16, comma 2, del CCNL del 31.3.1999, la progressione economica orizzontale si realizza nel limite delle risorse disponibili nella parte stabile del fondo, che sono destinate a tale fine in sede di contrattazione decentrata integrativa a livello di ente.
Criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche. 1. Le progressioni economiche potranno essere attribuite nel caso in cui vi siano risorse disponibili nella parte stabile del Fondo.
Criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche. Le progressioni economiche all’interno della categoria sono riconosciute selettivamente, nei limiti delle risorse a tal fine destinate nell’anno, a un a quota limitata di dipendenti in relazione alle risultanze della valutazione della performance individuale del triennio precedente l’anno di decorrenza della progressione e all’esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento. Vengono di seguito individuati i criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche: - tutti i dipendenti in possesso del requisito di un periodo minimo (pari a 36 mesi) di permanenza nella posizione economica in godimento presso la Camera di commercio di Torino, sono scrutinabili ai fini dell’attribuzione della progressione economica - le progressioni economiche vengono attribuite con decorrenza 1° gennaio di ciascun anno in cui vi sono risorse stabili destinate a tale voce - per ciascun anno in cui, in applicazione dei criteri di destinazioni previsti dal presente contratto, vi sono risorse per attribuire le progressioni economiche, viene ripetuta tutta la procedura - l’attribuzione delle progressioni economiche avviene, nei limiti delle risorse destinate a tale finalità, garantendo il rispetto della ripartizione delle progressioni economiche attribuibili in rapporto proporzionale all’incidenza percentuale della categoria di inquadramento del personale scrutinabile (proporzionalità per categoria) e della sua distribuzione tra le aree di organizzazione (proporzionalità per area) con uno scostamento massimo di ±1 per area. - eventuali somme residue saranno utilizzate per l’attribuzione di ulteriori progressioni economiche, in deroga al principio di proporzionalità per categoria e Area, ai soli dipendenti il cui incremento retributivo risulti compatibile con le somme residue rispettando l’ordine di punteggio finale determinato in base ai criteri generali - la progressione economica viene attribuita ai dipendenti che abbiano ottenuto il punteggio maggiore in relazione al numero di progressioni che potranno essere attribuite per categoria e area. Il punteggio finale preso in considerazione è dato dalla somma tra la media delle risultanze della valutazione della performance individuale conseguite in Camera di commercio di Torino nel triennio precedente l’anno di decorrenza della progressione (a cui è attribuito peso 55%) e l’esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento nella posizione economica in godimento (a cui è attribuito peso 45%)...
Criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche. CCNL 21/05/2018 - Art. 7 c. 4, lettera c)
Criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche. 4. Le progressioni economiche orizzontali, compresa la relativa quota storicamente finanziata a bilancio, trovano integrale copertura nelle risorse stabili di cui all’art. 32 commi 1, 2 e 3 del CCRL 2016-2018. Le risorse stabili non utilizzate sono destinate ad incentivare la parte variabile e quindi utilizzate per la produttività ed il miglioramento dei servizi del medesimo anno.
Criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche. 1. L’istituto della progressione economica orizzontale si applica al personale a tempo indeterminato in servizio presso l’Ente al 1° gennaio dell’anno di decorrenza della progressione.
Criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche. 20 Il 21/05/2018 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei dipendenti del Comparto Funzioni Locali per il triennio 2016/2018. Le novità introdotte con il nuovo CCNL (istituzione di nuove indennità, semplificazione delle regole per la costituzione del Fondo delle risorse decentrate, introduzione di una specifica sezione per la Polizia Locale, spostamento delle risorse per le posizioni organizzative dal Fondo al Bilancio, maggior enfasi sulle performances che rappresentano presupposto per il riconoscimento di premi anche differenziati e per l’attribuzione delle progressioni economiche) trovano però un ostacolo verso la loro piena applicazione, essendo ancora vigente l’art. 23 comma 2 del D. Lgs. 75/2017, il quale stabilisce che dal 2017 la spesa complessiva sostenuta per l’erogazione del salario accessorio non può superare il corrispondente importo dell’anno 2016. Nonostante il permanere di questo limite, Il presente Contratto integrativo si pone l’obiettivo di sviluppare appieno le novità e le potenzialità del nuovo CCNL, per sostenere il personale con tutti gli strumenti che il CCNL mette a disposizione (riconoscimenti economici, percorsi di carriera, programmi di formazione, conciliazione vita-lavoro, welfare integrativo). L’art. 8 comma 1 del CCNL dispone che “il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all’art. 7, comma 4. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui alla lett. a) del citato comma 4, possono essere negoziati con cadenza annuale”. Tenuto conto che il citato comma 4 dell’art. 7 rimette alla contrattazione integrativa una serie di materie che attengono anche ad aspetti non economici del rapporto di lavoro, le parti decidono, con la sottoscrizione del presente Contratto, di dare priorità alla disciplina degli istituti del salario accessorio in quanto presupposto per l’utilizzo del Fondo, e di avviare al più presto le trattative sulle altre materie per le quali gli accordi che si raggiungeranno costituiranno parte integrante del presente Contratto Collettivo Integrativo. Si intende proseguire nella valorizzazione professionale ed economica del personale. Per corrispondere e realizzare efficacemente gli obiettivi strategici dell’ente ed in coerenza con i principi e le finalità stabilite dall’art. 49bis e 49ter del CCNL 21/5/2018, si ritiene fondamentale definire ed attuare un piano della formazione permanente volto a sviluppar...