Criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche. (art. 7, comma 4, lett. c) CCNL)
1. La progressione economica orizzontale si applica al personale a tempo indeterminato in servizio presso l’Ente ed è attribuita in modo selettivo ad una quota limitata di dipendenti.
2. In sede di accordo annuale di cui all’art. 1, comma 3, potranno essere definite le risorse da desti- nare all’istituto della progressione orizzontale.
3. Per concorrere alla progressione economica orizzontale è necessario avere maturato almeno ven- tiquattro mesi di servizio nell’ultima posizione economica acquisita, nonché possedere gli even- tuali ulteriori requisiti disciplinati dal sistema di valutazione8.
4. Fermo quanto previsto al comma precedente, il dipendente assunto tramite mobilità può concor- rere alla progressione economica orizzontale solo dopo avere maturato almeno 12 mesi di servi- zio presso l’ente.
5. La progressione economica viene attribuita sulla base di graduatorie, uniche per l’intero Ente, re- datte per categoria.
6. L’ordine della selezione è stabilito secondo il valore dato dalla media delle valutazioni della per- formance individuale conseguite nel triennio precedente.
7. Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 19 e dalla Dichiarazione congiunta n. 13 del CCNL del 22.01.2004, il personale dell’Ente comandato o distaccato presso enti, amministrazioni, aziende, concorre alle selezioni per le progressioni economiche alle condizioni tutte previste nel presente contratto decentrato integrativo e fatta salva la definizione di appositi accordi necessari ad acqui- sire, dall’Ente utilizzatore, gli elementi indispensabili per la valutazione della prestazione e per ogni altro presupposto legittimante. A tale fine il dirigente dell’unità organizzativa di assegnazio- ne del dipendente presso l’ente di utilizzazione elabora una relazione sintetica, ma esaustiva, sul- la prestazione del dipendente, che tenga conto dei diversi parametri presenti nella scheda di valu- tazione dell’ente, anche in relazione ai giudizi espressi sul restante personale di pari categoria. Il Dirigente dell’unità organizzativa ove il dipendente era collocato al momento del comando o di- stacco esamina la suddetta relazione e, sulla base di questa, redige la relativa scheda, tenuto conto dei giudizi espressi sul restante personale, allo scopo di favorire l’uniformità di applicazione del sistema di valutazione
8. Nell’ipotesi in cui vi sia parità di punteggio ha diritto alla progressione il dipendente con la mag- giore anzianità nella posizione economi...
Criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche. Le progressioni economiche all’interno della categoria sono riconosciute selettivamente, nei limiti delle risorse a tal fine destinate nell’anno, a un a quota limitata di dipendenti in relazione alle risultanze della valutazione della performance individuale del triennio precedente l’anno di decorrenza della progressione e all’esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento. Vengono di seguito individuati i criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche: - tutti i dipendenti in possesso del requisito di un periodo minimo (pari a 36 mesi) di permanenza nella posizione economica in godimento presso la Camera di commercio di Torino, sono scrutinabili ai fini dell’attribuzione della progressione economica - le progressioni economiche vengono attribuite con decorrenza 1° gennaio di ciascun anno in cui vi sono risorse stabili destinate a tale voce - per ciascun anno in cui, in applicazione dei criteri di destinazioni previsti dal presente contratto, vi sono risorse per attribuire le progressioni economiche, viene ripetuta tutta la procedura - l’attribuzione delle progressioni economiche avviene, nei limiti delle risorse destinate a tale finalità, garantendo il rispetto della ripartizione delle progressioni economiche attribuibili in rapporto proporzionale all’incidenza percentuale della categoria di inquadramento del personale scrutinabile (proporzionalità per categoria) e della sua distribuzione tra le aree di organizzazione (proporzionalità per area) con uno scostamento massimo di ±1 per area. - eventuali somme residue saranno utilizzate per l’attribuzione di ulteriori progressioni economiche, in deroga al principio di proporzionalità per categoria e Area, ai soli dipendenti il cui incremento retributivo risulti compatibile con le somme residue rispettando l’ordine di punteggio finale determinato in base ai criteri generali - la progressione economica viene attribuita ai dipendenti che abbiano ottenuto il punteggio maggiore in relazione al numero di progressioni che potranno essere attribuite per categoria e area. Il punteggio finale preso in considerazione è dato dalla somma tra la media delle risultanze della valutazione della performance individuale conseguite in Camera di commercio di Torino nel triennio precedente l’anno di decorrenza della progressione (a cui è attribuito peso 55%) e l’esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento nella posizione economica in godimento (a cui è attribuito peso 45%)...
Criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche. (art. 7, comma 4, lett. c) CCNL)
1. La progressione economica orizzontale si applica al personale a tempo indeterminato in servizio presso l’Ente ed è attribuita in modo selettivo ad una quota limitata di dipendenti.
2. In sede di accordo annuale di cui all’art. 1, comma 3, potranno essere definite le risorse da destinare all’istituto della progressione orizzontale.
3. Per concorrere alla progressione economica orizzontale è necessario avere maturato almeno trentasei mesi di servizio nell’ultima posizione economica acquisita, nonché possedere gli eventuali ulteriori requisiti disciplinati dal sistema di valutazione14.
4. Fermo quanto previsto al comma precedente, il dipendente assunto tramite mobilità può concorrere alla progressione economica orizzontale solo dopo avere maturato almeno trentasei mesi di servizio presso l’ente.
Criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche. (art. 7, comma 4, lett. c); art. 16 del CCNL 2018)
1. L’istituto della progressione economica orizzontale si realizza mediante acquisizione, in sequenza, dopo il trattamento tabellare di successivi incrementi retributivi, corrispondenti ai valori delle diverse posizioni economiche, come riportate nella Tabella B del CCNL.
2. La progressione economica, viene riconosciuta, nel limite delle risorse stabili effettivamente disponibili, secondo le procedure stabilite nell’apposito regolamento già contrattato tra le parti e allegato al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale.
Criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche. COMPENSI PER PARTICOLARI ATTIVITA’ O RESPONSABILITA’
Criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche. (art. 7, comma 4, lett. c) CCNL)
1. La progressione economica orizzontale si applica al personale a tempo indeterminato in servizio presso l’Ente ed è attribuita in modo selettivo ad una quota limitata di dipendenti, comunque in misura non superiore, in ciascun anno di riferimento, al 30% dei dipendenti dell’ente.
2. In sede di accordo annuale di cui all’art. 1, comma 3, potranno essere definite le risorse da destinare all’istituto della progressione orizzontale.
3. Per concorrere alla progressione economica orizzontale è necessario avere maturato almeno trentasei mesi di servizio nell’ultima posizione economica acquisita, onché possedere gli eventuali ulteriori requisiti disciplinati dal sistema di valutazione6.
5. Fermo quanto previsto al comma precedente, il dipendente assunto tramite mobilità può concorrere alla progressione economica orizzontale solo dopo avere maturato almeno ventiquattro mesi di servizio presso l’ente.
6. La progressione economica viene attribuita sulla base di graduatorie, uniche per l’intero Ente, redatte per categoria. Pertanto nell’Ente si avranno le seguenti graduatorie: cat. B, C, D.
7. L’ordine della selezione è stabilito secondo il valore dato dalla media delle valutazioni della performance individuale conseguite nel triennio precedente.
Criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche. 1. L’istituto della progressione economica orizzontale si applica al personale a tempo indeterminato in servizio presso l’Ente al 1° gennaio dell’anno di decorrenza della progressione.
2. Per concorrere alla progressione economica orizzontale, oltre al rispetto dei requisiti minimi disciplinati dal vigente sistema di valutazione della performance, è necessario avere maturato almeno il seguente servizio nella posizione economica alla data di cui al comma precedente: • 48 mesi per l’accesso all’ultima posizione economica di ciascuna categoria; • 36 mesi per l’accesso a tutte le altre posizioni economiche. Per i dipendenti assunti tramite mobilità si considera anche il servizio prestato negli enti di provenienza.
3. Le risorse da destinare all’istituto della progressione orizzontale saranno definite in sede di accordo annuale sull’utilizzo delle risorse decentrate, in osservanza del principio della selettività dell’attribuzione ad una quota limitata di dipendenti.
4. Per garantire la parità di trattamento tra i dipendenti, le risorse destinate alle progressioni economiche saranno ripartite tra i diversi Settori/Unità Organizzative Autonome dell’ente e, all’interno di essi, tra le categorie A/B, C e D, in proporzione al differenziale con la posizione economica superiore dei dipendenti che possono accedere alla progressione stessa.
5. La valutazione per la progressione economica è attribuita:
a) per l’80% in base alla media della valutazione della performance individuale del triennio precedente la decorrenza della progressione stessa;
b) per il 20% in base all’esperienza maturata nella posizione economica in godimento, secondo i seguenti criteri: • fino a 4 anni: 6 punti; • da 4 anni e 1 giorno a 5 anni: 8 punti; • da 5 anni e 1 giorno a 6 anni: 10 punti; • da 6 anni e 1 giorno a 7 anni: 12 punti; • da 7 anni e 1 giorno a 8 anni: 14 punti; • da 8 anni e 1 giorno a 9 anni: 16 punti; • da 9 anni e 1 giorno a 10 anni: 18 punti; • più di 10 anni: 20 punti.
6. In caso di parità di punteggio avrà precedenza nella progressione il dipendente con la maggiore anzianità nella posizione economica in godimento e, in subordine, con la maggiore anzianità di servizio complessiva, considerando solo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato; in caso di persistente parità, avrà precedenza il dipendente più anziano di età.
7. Il personale trasferitosi mediante mobilità volontaria presso il Comune di Xxxxx Xxxxxxxxxx partecipa alla selezione se alla data di cui al comma 1 ha matur...
Criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche. CCNL 21/05/2018 - Art. 7 c. 4, lettera c)
1. L'Ente riconosce le progressioni economiche di cui all'articolo 52, comma 1-bis, del D. Lgs. n.165/2001, come introdotto dall'articolo 62 del D. Lgs 150/2009, in base ai seguenti criteri generali: • secondo principi di selettività; • nei limiti delle risorse disponibili nella parte stabile del fondo che sono destinate a tale fine in sede di contrattazione decentrata integrativa, per l’anno di riferimento; • in relazione allo sviluppo delle competenze professionali e delle qualità culturali; • in relazione ai risultati ottenuti con riferimento alla performance organizzativa e alla performance individuale, come da valutazioni annuali del personale dipendente; • in relazione al contributo reso dalle persone che operano in diversi ambiti e luoghi di lavoro e volto al raggiungimento degli obiettivi dell’Ente • sulla base della valorizzazione del ruolo dei differenti lavoratori
2. Partecipa alle selezioni per le progressioni economiche il personale assunto con contratto a tempo indeterminato, in possesso del requisito di un periodo minimo alle dipendenze dell’Ente o nella posizione economica in godimento pari a ventiquattro mesi, anche in comando o distacco presso altri enti, amministrazioni e aziende; in quest’ultimo caso la valutazione compete al dirigente dell’ente presso il quale il dipendente si trova comandato, secondo la metodologia prevista nel sistema permanente di valutazione in vigore presso l’ente di appartenenza del dipendente medesimo.
Criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche. 1. Le progressioni economiche potranno essere attribuite nel caso in cui vi siano risorse disponibili nella parte stabile del Fondo.
2. Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati rilevati dal sistema di valutazione.
3. La disciplina delle procedure per le progressioni economiche verrà regolata da apposito separato accordo.
Criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche. (art. 16 CCNL 2018