Criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance. Articolo 19
Criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance. 1. Il trattamento accessorio collegato alla performance viene annualmente attribuito a livello di ente, in funzione degli esiti della valutazione dalla performance conseguita in relazione:
Criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance. In attesa di una ridefinizione complessiva del sistema di valutazione e dell’impianto della premialità correlata, nel 2018 vengono mantenuti i criteri definiti dall’art. 5 del CCDI 2016-2018. L’incentivazione della performance, organizzativa ed individuale, intende rispondere ai seguenti criteri generali: - assicurare un costante legame tra gli obiettivi programmatici che impegnano la struttura ed il coinvolgimento su di essi del singolo dipendente; - rendere, pertanto, i dipendenti consapevoli della propria valutazione professionale in modo da consentire un migliore orientamento verso gli obiettivi prioritari dell'ente e fornire un'opportunità di crescita individuale; - costituire la base per i percorsi di sviluppo professionale ed economico che risponda ai requisiti di equità, semplicità, trasparenza; - stimolare un continuo miglioramento delle prestazioni individuali; - promuovere un continuo riscontro "valutatore-valutato" in ordine al rapporto fra prestazione richiesta e prestazione resa; - evidenziare eventuali esigenze formative di supporto o d'integrazione della preparazione professionale; - migliorare il livello generale di comunicazione interna; - rappresentare occasione e stimolo per riflessioni e proposte relative ai piani formativi del personale.
Criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance. [rif. lett. b) del comma 4 dell’art. 7 del CCNL 21/5/201 e art. 69 del CCNL 21/5/2018)]
Criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance. 1. L’esito della valutazione della performance organizzativa ed individuale effettuata in applicazione del Sistema di misurazione e valutazione della performance, costituisce il riferimento esclusivo per la quantificazione e l’erogazione dei relativi premi. L’esito della valutazione della performance individuale è altresì determinante nell’attribuzione della progressione economica interna alla categoria, secondo le regole previste dal regolamento sulle PEO parte del nuovo CDI.
Criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance. Il presente articolo disciplina le modalità per l’attribuzione dei compensi diretti ad incentivare la produttività nel rispetto delle previsioni dell’art. 7 del CCNL 21.05.2018. In particolare si evidenzia che la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno promuove il merito ed il miglioramento della performance organizzativa ed individuale, attraverso l’utilizzo di sistemi premianti selettivi, secondo logiche meritocratiche, nonché valorizza i dipendenti che conseguano le migliori performance attraverso l’attribuzione selettiva di incentivi economici, secondo i principi definiti nel Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance: l’Ente misura e valuta la performance dei singoli dipendenti, al fine di migliorare la qualità dei servizi offerti, nonché la crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l’erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative. A tal fine destina al trattamento economico accessorio collegato alla performance organizzativa ed individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato. I compensi accessori correlati alla performance organizzativa ed individuale sono finalizzati a promuovere gli effettivi incrementi della produttività degli uffici dell’Ente, della capacità innovativa della prestazione lavorativa e l’elevazione del livello quali–quantitativo dei servizi offerti, così come trasfusi negli obiettivi annuali dell’Ente e nei relativi indicatori, che devono essere finalizzati al miglioramento dei servizi ed all’utilità di ritorno che giustifica l’erogazione di benefici economici a titolo di premialità. La definizione ed assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori ed il collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse si realizza attraverso il sistema integrato di pianificazione dell’Amministrazione, costituito dal Piano della Performance dell’Ente (PdP). La misurazione e la valutazione della performance è effettuata sulla base della metodologia formalmente adottata nell’ambito del sistema permanente di valutazione dell’Ente, sulla base di criteri generali di riferimento oggetto di confronto ai sensi dell’art. 5, comma 3, lett. b), del CCNL 21.5.2018. Le risorse decentrate che, annualmente, vengono destinate ad incentivare la performance organizzativa ed individuale del personale dipendente sono articolate su due livelli:
Criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance. 1. Il sistema d’incentivazione è direttamente correlato ad effettivi incrementi o mantenimento della produttività ed al miglioramento/mantenimento quali-quantitativo dei servizi e prodotti, accertabile con l’utilizzo di adeguati metodi quantitativi, intesi come risultato aggiuntivo apprezzabile rispetto al risultato atteso dalla normale prestazione lavorativa.
Criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance. 1. I criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance, sia organizzativa sia individuale, si ispirano ai seguenti principi:
Criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance. 1. L’attribuzione dei premi correlati alla performance avviene a seguito dell’applicazione, per ciascuna annualità, del vigente Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance.
Criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance. 1. Gli istituti premiali vanno definiti in modo tale da consentire una remunerazione differenziata e proporzionata all’impegno ed ai risultati di ciascuno, ferma restando la centralità della performance organizzativa dell’Ente e delle singole Unità organizzative.