NORME DI CARATTERE GENERALE. 1. Ai sensi del D.Lgs. n. 61/2000 e del D.Lgs. n. 81/2015, gli Istituti possono procedere ad assunzioni a tempo parziale per prestazioni di attività ad orario inferiore rispetto a quello ordinario previsto dal presente CCNL e/o per periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno. 2. Al personale docente di Scuole dell’infanzia, primaria, secondarie di primo e secondo grado impegnato in attività e/o discipline curriculari si applica esclusivamente il part- time di tipo orizzontale su base settimanale, con esclusione del part-time limitato ad alcuni periodi dell’anno. 3. Dette assunzioni si effettuano in presenza dei presupposti e delle modalità previste dall'art. 19 del presente CCNL. 4. Su accordo delle parti risultante da atto scritto, è ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa. 5. Il rapporto di lavoro part-time deve essere stipulato per iscritto. In caso contrario si fa riferimento a quanto previsto dalla vigente normativa. 6. L'orario di lavoro, convenuto tra le parti, deve risultare da atto scritto, con precisazione delle funzioni da svolgere, della relativa distribuzione dell'orario in riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno, fatte salve le clausole di elasticità concordate tra le parti interessate. 7. Nei casi previsti dall’art. 82 la riduzione dell’orario è comunicata dal datore di lavoro al lavoratore con il preavviso di un mese e prescinde dall’accordo iniziale fra le parti. In tutti gli altri casi la variazione dell’orario di lavoro è concordata tra le parti e deve risultare da atto scritto. 8. Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro part-time, fatto salvo il rapporto proporzionale, è identico a quello previsto per il personale dipendente a tempo pieno di pari livello ed anzianità, ivi comprese competenze fisse e periodiche. 9. II personale dipendente a part-time fruisce delle ferie con le stesse modalità del personale dipendente con contratto full-time. 10. L’eventuale trasformazione dell'orario da part-time a full-time, a richiesta degli interessati, ha priorità rispetto ad eventuali nuove assunzioni per le stesse funzioni.
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NORME DI CARATTERE GENERALE. 1. Ai sensi del D.LgsD.lgs. n. 61/2000 61/00 e del D.Lgssuccessivo D.lgs. n. 81/2015100/01, gli Istituti possono procedere ad assunzioni a tempo parziale per prestazioni di attività ad orario inferiore rispetto a quello ordinario previsto dal presente CCNL e/o per periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno.
2. Al personale docente di Scuole dell’infanzia, primaria, secondarie di primo e secondo grado impegnato in attività e/o discipline curriculari si applica esclusivamente esclu-sivamente il part- part-time di tipo orizzontale su base settimanale, con esclusione del part-time limitato ad alcuni periodi dell’anno.
3. Dette assunzioni si effettuano in presenza dei presupposti e delle modalità previste dall'art. 19 del presente CCNL.
4. Su accordo delle parti risultante da atto scritto, è ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa.
5. Il II rapporto di lavoro part-time deve essere stipulato per iscritto. In caso contrario con-trario si fa riferimento a quanto previsto dalla vigente normativa.
6. L'orario di lavoro, convenuto tra le parti, deve risultare da atto scritto, con precisazione pre-cisazione delle funzioni da svolgere, della relativa distribuzione dell'orario in riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno, fatte salve le clausole di elasticità concordate tra le parti interessate.
7. Nei casi previsti dall’art. 82 78 la riduzione dell’orario è comunicata dal datore di lavoro al lavoratore con il preavviso di un mese e prescinde dall’accordo iniziale ini-ziale fra le parti. In tutti gli altri casi la variazione dell’orario di lavoro è concordata con-cordata tra le parti e deve risultare da atto scritto.
8. Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro part-time, fatto salvo il rapporto proporzionale, è identico a quello previsto per il personale dipendente a tempo pieno di pari livello ed anzianità, ivi comprese competenze fisse e periodiche.
9, nonché indennità di contingenza. II personale dipendente a part-time fruisce delle ferie con le stesse modalità del personale dipendente con contratto full-full time.
10. L’eventuale La eventuale trasformazione dell'orario da part-time a full-full time, a richiesta degli de-gli interessati, ha priorità rispetto ad eventuali nuove assunzioni per le stesse funzioni.
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Samples: CCNL Scuola
NORME DI CARATTERE GENERALE. 1. Ai sensi del A tutti i dipendenti si applicano le disposizioni legislative ed economiche in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità previste dal D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151 e dal D.Lgs. n. 61/2000 80/2015 a cui si fa espressamente riferimento per quanto non previsto nel presente Contratto e del D.Lgs. n. 81/2015, gli Istituti possono procedere ad assunzioni a tempo parziale per prestazioni di attività ad orario inferiore rispetto a quello ordinario previsto dal stabilito nel presente CCNL e/o per periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'annoarticolo.
2. Al personale docente Ferma restando la durata complessiva di Scuole dell’infanzia5 mesi dell'astensione obbligatoria, primaria, secondarie le lavoratrici hanno facoltà di primo astenersi il mese precedente la data presunta del parto e secondo grado impegnato in attività e/o discipline curriculari si applica esclusivamente i 4 mesi successivi a condizione che il part- time di tipo orizzontale su base settimanale, con esclusione medico specialista del part-time limitato ad alcuni periodi dell’annoSSN attesti che ciò non arrechi alcun danno alla gestante e al nascituro.
3. Dette assunzioni si effettuano in presenza dei presupposti e delle modalità previste dall'art. 19 In caso di parto prematuro i giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del presente CCNLparto sono aggiunti al successivo periodo di astensione obbligatoria post-partum.
4. Su accordo In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto dalla legge il divieto di licenziamento, le quali devono essere convalidate dal Servizio Ispettivo del Ministero del Lavoro e delle parti risultante da atto scrittoPolitiche Sociali competente, è ammessa la trasformazione lavoratrice madre, così come il lavoratore padre che abbia fruito del rapporto congedo di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversapaternità, ha diritto all’indennità sostitutiva del preavviso.
5. Il rapporto Nei primi 12 anni di vita del bambino ciascun genitore, anche contemporaneamente, può usufruire dell'astensione facoltativa dal lavoro part-time deve essere stipulato per iscritto. In caso contrario si fa riferimento un periodo, anche frazionato, con le seguenti modalità: − la madre lavoratrice, per un periodo non superiore a quanto previsto dalla vigente normativa6 mesi; − il padre lavoratore per un periodo non superiore a 6 mesi, elevabile a 7 quando il padre esercita il diritto per un periodo non inferiore a 3 mesi; − qualora vi sia un solo genitore, per un periodo non superiore a 10 mesi.
6. L'orario di lavoroPer il personale docente, convenuto tra le partidata la specifica caratterizzazione delle Istituzioni oggetto del presente CCNL, deve risultare da atto scrittola fruizione del congedo parentale potrà aver luogo esclusiva- mente su base giornaliera. Per il personale ATA il congedo parentale è fruibile nella singola giornata in modalità oraria pari alla metà dell’orario medio giornaliero, con precisazione delle funzioni da svolgere, della relativa distribuzione dell'orario in riferimento al giorno, alla settimana, riferito al mese e all'anno, fatte salve le clausole di elasticità concordate tra le parti interessateprecedente nel corso del quale ha inizio il congedo parentale.
7. Nei casi previsti dall’artII diritto del congedo parentale è riconosciuto anche se l'altro genitore non ne ha diritto. 82 la riduzione dell’orario è comunicata dal datore La somma dei periodi fruibili dai due genitori non può superare complessiva- mente i 10 mesi, elevabili a 11 quando il padre beneficia di lavoro al lavoratore con il preavviso 7 mesi di un mese e prescinde dall’accordo iniziale fra le parti. In tutti gli altri casi la variazione dell’orario di lavoro è concordata tra le parti e deve risultare da atto scrittoastensione.
8. Il trattamento economico del personale con rapporto Durante il periodo di lavoro part-time, fatto salvo astensione obbligatoria (congedo di maternità) il rapporto proporzionale, è identico lavoratore e la lavoratrice hanno diritto a quello previsto per il personale dipendente a tempo pieno di percepire un'indennità pari livello ed anzianità, ivi comprese competenze fisse e periodicheall’80% della retribuzione media globale giornaliera.
9. Durante il periodo di astensione facoltativa (congedo parentale) il lavoratore e la lavoratrice hanno diritto a percepire un'indennità pari al 30% della retribuzione.
10. II personale dipendente beneficio spetta: − fino al compimento dei sei anni di vita del bambino e per un periodo complessivo tra i genitori di 6 mesi, senza condizioni di reddito; − fino a part-time fruisce delle ferie 8 anni se il reddito del singolo genitore interessato sia inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione a carico dell'Assicurazione Generale obbliga- toria; − da 8 anni e un giorno fino al compimento di 12 anni di età il congedo parentale non è indennizzabile.
11. La richiesta di congedo parentale deve essere comunicata al datore di lavoro con un preavviso non inferiore ai 5 giorni di calendario (c. 3, art. 7, del D.Lgs. 80/2015). II datore di lavoro non può opporre rifiuto alla richiesta di congedo.
12. Non può essere richiesto l’orario flessibile/potenziato di cui agli artt. 47 (70 ore) e 24 (orario supplementare), alle lavoratrici madri nel periodo di tutela previsto dalla vi- gente normativa. Il congedo parentale di cui al presente articolo spetta anche nel caso di adozione nazionale e internazionale e di affidamento. Il congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro 12 anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età. L’indennità è dovuta, con le stesse modalità dei genitori naturali, entro gli 8 anni dal- l’ingresso del personale dipendente con contratto full-timeminore in famiglia.
10. L’eventuale trasformazione dell'orario da part-time a full-time, a richiesta degli interessati, ha priorità rispetto ad eventuali nuove assunzioni per le stesse funzioni.
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Samples: CCNL Scuola 2016 2018
NORME DI CARATTERE GENERALE. 1. Ai sensi del D.Lgs. n. 61/2000 e del D.Lgs. n. 81/2015, gli Istituti possono procedere ad assunzioni a tempo parziale per prestazioni di attività ad orario inferiore rispetto a quello ordinario previsto dal presente CCNL e/o per periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno.
2. Al personale docente di Scuole dell’infanzia, primaria, secondarie di primo e secondo grado grado, impegnato in attività e/o discipline curriculari curriculari, si applica esclusivamente il part- part-time di tipo orizzontale su base settimanale, con esclusione del part-time limitato ad alcuni periodi dell’anno.
3. Dette assunzioni si effettuano in presenza dei presupposti e delle modalità previste dall'art. 19 del presente CCNL.
4. Su accordo delle parti risultante da atto scritto, è ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa.
5. Il II rapporto di lavoro part-time deve essere stipulato per iscritto. In caso contrario si fa riferimento a quanto previsto dalla vigente normativa.
6. L'orario di lavoro, convenuto tra le parti, deve risultare da atto scritto, con precisazione precisa- zione delle funzioni da svolgere, della relativa distribuzione dell'orario in riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno, fatte salve le clausole di elasticità concordate con- cordate tra le parti interessate.
7. Nei casi previsti dall’art. 82 77, la riduzione dell’orario è comunicata dal datore di lavoro al lavoratore con il preavviso di un mese e prescinde dall’accordo iniziale fra le parti. In tutti gli altri casi casi, la variazione dell’orario di lavoro è concordata tra le parti e deve risultare da atto scritto.
8. Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro part-time, fatto salvo il rapporto proporzionale, è identico a quello previsto per il personale dipendente a tempo pieno di pari livello ed anzianità, ivi comprese competenze fisse e periodiche.
9. II personale dipendente a part-time fruisce delle ferie con le stesse modalità del personale dipendente con contratto full-full time.
10. L’eventuale trasformazione dell'orario da part-time a full-full time, a richiesta degli interessatiinte- ressati, ha priorità rispetto ad eventuali nuove assunzioni per le stesse funzioni.
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Samples: CCNL Scuola 2016 2018