Rappresentanza sindacale. 1. Entro un anno dall’entrata in vigore del presente Accordo, ciascuna organizzazione sindacale deve essere effettiva titolare delle deleghe espresse dai medici di medicina generale e diretta destinataria delle relative quote associative. Ai fini dell’accertamento della rappresentatività le organizzazioni sindacali che abbiano dato vita, mediante fusione, affiliazione, o in altra forma, ad una nuova aggregazione associativa possono imputare al nuovo soggetto sindacale, per successione a titolo universale, le deleghe delle quali risultino titolari, purché il nuovo soggetto succeda effettivamente nella titolarità delle deleghe che ad esso vengono imputate o che le deleghe siano, comunque, confermate espressamente dagli iscritti a favore del nuovo soggetto.
2. Entro lo stesso termine di cui al comma 1 il rappresentante legale provvede al deposito presso la SISAC dell’atto costitutivo e dello statuto della propria organizzazione sindacale, da cui risulti la titolarità in proprio delle deleghe di cui al comma 1. Ogni successiva variazione deve essere comunicata alla SISAC entro tre mesi.
3. Alla prima rilevazione utile, decorso il termine di cui al comma 1, ciascuna organizzazione sindacale sarà misurata sulla base delle deleghe di cui è direttamente titolare ed intestataria.
4. I dirigenti sindacali rappresentano esclusivamente un’unica organizzazione sindacale.
Rappresentanza sindacale. Nelle aziende editoriali che abbiano alle proprie dipendenze giornalisti assunti ai sensi del presente contratto la rappresentanza sindacale degli stessi deve essere composta con i seguenti criteri: un Fiduciario di redazione nelle aziende che occupano da 3 fino a 10 giornalisti; un Comitato di redazione composto da 3 giornalisti nelle aziende che occupano più di 10 giornalisti dipendenti. È compito della rappresentanza sindacale: a) mantenere il collegamento con l’Associazione Regionale di Stampa e i giornalisti dipendenti dell’azienda; b) vigilare sull’applicazione esatta del presente contratto e intervenire per l’osservanza delle norme di legislazione sociale; c) tentare la conciliazione delle controversie sorte tra le parti; d) esprimere pareri preventivi e formulare proposte sulla struttura informativa dell’impresa e su ogni iniziativa aziendale che possa recare pregiudizio alle specifiche prerogative dei giornalisti; e) esprimere pareri preventivi sull’organizzazione del lavoro, sulla fissazione degli organici redazionali, sull’utilizzazione dei collaboratori esterni - che rappresenta - sulla definizione degli orari, sull’assegnazione ed i mutamenti di mansione, sui trasferimenti e sui licenziamenti; f) interviene nel processo di attuazione della modalità del lavoro agile a livello aziendale, in base alla disciplina di cui al protocollo d’intesa di cui all’allegato E). In relazione ai punti d) ed e) l’editore deve dare tempestiva comunicazione alla rappresentanza sindacale che è tenuta a esprimere il proprio parere entro 72 ore. Tali pareri saranno obbligatori quando riguardino mutamenti di mansioni che possono dar luogo a risoluzione del rapporto da parte del giornalista. Nelle aziende che occupano meno di 3 giornalisti i predetti compiti sono affidati su richiesta dei giornalisti all’Associazione Regionale di Stampa, territorialmente competente. Il Fiduciario e il Comitato di redazione sono eletti dall’assemblea di redazione alla quale partecipano con diritto di voto tutti i giornalisti e praticanti dipendenti dalla testata. La nomina del Comitato di redazione o del Fiduciario deve essere notificata all’azienda e alla Commissione paritetica nazionale. L'azienda comunicherà al comitato di redazione la richiesta di dichiarazione di stato di crisi ai sensi dell'art. 25bis del D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 148 relativo al settore poligrafico. Per la consultazione sindacale nei casi di crisi aziendale per i quali l'editore intende richiedere l'applicazion...
Rappresentanza sindacale. 1. Le Parti stipulanti il presente contratto definiranno i criteri e le modalità per il riconoscimento di organismi sindacali aziendali autonomi dei dirigenti, esaminando, altresì, criteri e modalità di coinvolgimento a livello di gruppo.
2. Le medesime Parti stipulanti riconoscono la rilevanza della funzione sindacale riguardante i dirigenti sia a livello nazionale che in impresa, specie nell’attuale fase di trasformazione strutturale del settore del credito.
3. Le stesse Parti ritengono che il rapporto con i dirigenti si debba ispirare ad un modello partecipativo e che gli interventi degli organismi sindacali di cui al comma 1 dovranno essere effettuati coerentemente al ruolo e alla funzione in impresa del per- sonale destinatario del presente contratto.
4. A tal fine le Parti costituiranno entro il 31 dicembre 2013 una commissione paritetica per definire i criteri e le modalità per il riconoscimento di organismi sinda- cali aziendali autonomi per i dirigenti. NOTA A VERBALE Ciascuna impresa comunica all’organismo sindacale aziendale dei dirigenti il numero complessivo degli appartenenti alla categoria alla data del 31 dicembre di ogni anno.
Rappresentanza sindacale. Su iniziativa dei dipendenti stessi si costituiscono negli Istituti, rappresentanze sindacali aderenti alle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e firmatarie del presente CCNL, ai sensi della L. 300/70. La rappresentanza sindacale aziendale ha diritto a 1 ora e trenta minuti, per anno scolastico, di permesso retribuito per singolo lavoratore in servizio. I permessi dovranno essere richiesti con almeno 6 gg. lavorativi di anticipo alla gestione dell'Istituto dalle organizzazioni territoriali delle XX.XX. della scuola e dalle RSA. Il limite dei 6 giorni è ridotto a 3 nei casi in cui vi sia comprovata urgenza. I nominativi dei rappresentanti sindacali verranno comunicati all'Istituto per iscritto dalle XX.XX. della scuola cui aderiscono.
Rappresentanza sindacale. 1. Possono essere costituite in tutti gli istituti rappresentanze sindacali aderenti alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e firmatarie del presente CCNL, ai sensi della L. 300/70.
Rappresentanza sindacale. Art. 14 – Ritenute per sciopero
Rappresentanza sindacale. Possono essere costituite negli enti, su iniziativa dei dipendenti, Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA) aderenti alle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e firmatarie del presente CCNL così composte: - in Istituti con oltre 15 dipendenti: una R.S.A. per ogni Organizzazione sindacale. - in Istituti fino a 15 dipendenti, le RSA costituite si dividono il monte ore previsto per anno scolastico. I lavoratori con contratto a tempo determinato sono computabili ai fini di cui all’art. 35 della Legge 20/5/1970, n. 300. Ogni rappresentanza sindacale, per lo svolgimento del proprio mandato, ha diritto a permessi retribuiti pari a 75 ore per anno scolastico. I permessi dovranno essere richiesti con almeno 4 giorni lavorativi di anticipo alla Direzione dell'Istituto dalle Organizzazioni territoriali delle XX.XX. e/o dalle R.S.A. I nominativi dei rappresentanti sindacali verranno comunicati alla Direzione dell'Istituto per iscritto dalle XX.XX. cui aderiscono. - Nota a verbale - Le Parti si incontreranno entro 180 giorni dalla firma del presente contratto per definire l'accordo sulla costituzione della Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU).
Rappresentanza sindacale. 1. Ciascuna organizzazione sindacale deve essere effettiva, unica e diretta titolare delle deleghe espresse dagli specialisti ambulatoriali, veterinari e professionisti nonché unica e diretta destinataria delle relative quote associative. Ai fini dell’accertamento della rappresentatività non sono riconosciute valide le organizzazioni sindacali costituite mediante fusione, affiliazione, o in altra forma e che non risultino effettive titolari delle deleghe.
2. Il rappresentante legale provvede al deposito presso la SISAC dell’atto costitutivo e dello statuto della propria organizzazione sindacale, da cui risulti la titolarità in proprio delle deleghe di cui al comma 1. Ogni successiva variazione deve essere comunicata alla SISAC entro tre mesi.
3. Ciascuna organizzazione sindacale è misurata sulla base delle deleghe di cui è unicamente e direttamente titolare ed intestataria ai sensi del comma 1.
4. I dirigenti sindacali rappresentano solo ed esclusivamente un’unica organizzazione sindacale e non possono essere dirigenti di altre organizzazioni sindacali.
Rappresentanza sindacale. Le Rappresentanze aziendali sindacali delle Organizzazioni stipulanti, che costituiscono l’unica rappresentanza sindacale a livello di azienda, di cui all’art. 19 della legge 300/1970, assumono anche tutti i compiti e le funzioni delle Commissioni interne.
Rappresentanza sindacale. Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni Istituto nell’ambito delle associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell’istituto stesso, ai sensi di quanto disposto dall’art. 19 legge300/1970.