Common use of Norme finali e transitorie Clause in Contracts

Norme finali e transitorie. Qualora, in corso di svolgimento di una gara che includa prestazioni incentivabili a gravare sul fondo, la stessa debba essere sospesa (art. 107 comma 7 del Codice) per un tempo superiore ad un mese, saranno liquidati gli incentivi a gravare sul fondo erogabili per le prestazioni effettivamente rese fino al momento della sospensione; le ulteriori prestazioni saranno pagabili dopo la conclusione del periodo di sospensione. Qualora, in corso di svolgimento di una procedura che includa prestazioni incentivabili a gravare sul fondo, la stessa debba essere interrotta, revocata, annullata o si abbia risoluzione o recesso dal contratto saranno liquidati gli incentivi a gravare sul fondo erogabili per le prestazioni effettivamente rese fino al momento dell’interruzione, della revoca, dell’annullamento, del recesso o della risoluzione; in tal caso, la quota di fondo non più erogabile incrementerà, nell’ordine: - eventuali ulteriori prestazioni necessarie pagabili a gravare sul fondo (ad esempio accertamento dell’utilità della prestazione resa dall’appaltatore fino al momento dell’interruzione, della revoca, dell’annullamento, del recesso, della risoluzione e relative verifiche di conformità – collaudi); - la quota di fondo di cui al comma 4 dell’art. 113 del Codice. Non può essere disposto il pagamento di prestazioni a gravare sul fondo nel caso in cui sia accertato che il dipendente, per dolo o colpa grave, abbia commesso azioni che abbiano cagionato interruzioni, revoca, annullamento, recesso o risoluzione del contratto d’appalto o della procedura in corso d’aggiudicazione. Nel caso in cui alcune prestazioni siano state pagate a gravare sul fondo prima dell’accertamento dell’evento ascrivibile al dolo o colpa grave del dipendente che ne avrebbe impedito il pagamento, la relativa somma è recuperata sui pagamenti successivi o, qualora il rapporto di lavoro non sia più in corso, in ogni altro modo consentito dall’ordinamento. Successivamente all’approvazione del presente regolamento i responsabili dei Settori ed Unità Operative interessate alle funzioni effettuano una ricognizione delle attività pagabili a gravare sul fondo relative alle procedure di acquisizioni di beni e servizi espletate dall’entrata in vigore del D.Lgs. n.50/2016. Effettuata la ricognizione e verificato che negli atti deliberativi autorizzativi dell’intervento sia stato disposto l’apposito stanziamento previsto dall’art. 113 comma 2 del Codice, dispone la corresponsione dell’incentivo agli aventi diritto secondo le modalità stabilite nel presente regolamento.

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Samples: Contratto Collettivo Integrativo Aziendale 2016/2017

Norme finali e transitorie. Qualora1. Le parti, considerato il ritardo con il quale sono state avviate le trattative rispetto all’inizio del quadriennio 2006- 2009 e biennio economico 2006-2007, ritengono prioritario concludere la presente fase negoziale in tempi brevi e, pertanto, concordano di rinviare, in corso di svolgimento di considerazione dell’eccezionalità della situazione, ad una gara che includa prestazioni incentivabili a gravare sul fondoapposita sequenza contrattuale, la stessa debba essere sospesa (art. 107 comma 7 integrativa del Codice) per un tempo superiore ad un mesepresente CCNL, saranno liquidati gli incentivi a gravare sul fondo erogabili per le prestazioni effettivamente rese fino al momento della sospensione; le ulteriori prestazioni saranno pagabili dopo da definirsi entro la conclusione del periodo quadriennio 2006-2009, anche la trattazione delle seguenti tematiche: - rivisitazione delle tematiche riguardanti le relazioni sindacali, nell’ottica di sospensionevalorizzare ulteriormente la contrattazione di secondo livello; - riordino complessivo del sistema degli incarichi gestionali e professionali, secondo quanto previsto all’art 6; - disciplina delle flessibilità del rapporto di lavoro, alla luce delle disposizioni contenute nella legge 120 del 2007 e nel decreto legge 112 del 2008; - disciplina della formazione; - verifica del sistema di valutazione, ai fini di pervenire ad una maggiore funzionalità dello stesso; - individuazione di un sistema sperimentale di procedure e sanzioni a carattere disciplinare e comportamentale, ai sensi dell’art. Qualora, in corso di svolgimento 11 del presente CCNL: - individuazione di una procedura idonea disciplina in materia di copertura assicurativa e tutela legale, sulla base delle risultanze dei lavori della Commissione di cui all’art. 15; - problematiche relative al risk management e della sicurezza sul lavoro. Con riferimento all’art. 15 del presente CCNL, le parti precisano che includa prestazioni incentivabili sui servizi da considerare svolti senza soluzione di continuità si richiama quanto affermato nella nota di chiarimento dell’Aran n. 11632 del 25.10.2000, pubblicata nel sito Internet xxx.xxxxxxxxxxx.xx Fermo restando il rispetto delle scelte delle Regioni nell’organizzazione delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale ed i diversi ruoli e funzioni che la legislazione vigente assegna ai dirigenti del Servizio Sanitario Nazionale stesso e a gravare sul fondomedici e veterinari convenzionati, le parti concordano sull’opportunità che le risorse economiche finalizzate alla copertura dei posti delle dotazioni organiche vengano destinate ai dirigenti di cui alla presente area. Le parti, rilevato che la retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti di struttura complessa è differenziata in base all’area (chirurgica, medica e del territorio) e preso atto che gli incrementi contrattuali previsti dal presente CCNL e dal quello del 3 novembre 2005 non hanno previsto detta differenziazione, convengono di esaminare la situazione nel prossimo biennio contrattuale. Le parti confermano che il DPCM 8.3.2001 ha previsto dettagliatamente le modalità di riconoscimento del servizio e della esperienza professionale maturata in regime convenzionale dagli specialisti ambulatoriali, medici e delle altre professionalità sanitarie, dai medici della guardia medica, dell’emergenza territoriale e della medicina dei servizi, inquadrati nei ruoli della dirigenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale. Trattasi di una norma speciale alla quale le aziende devono attenersi e non applicabile in via analogica ad altra fattispecie. Si ritiene pertanto che il servizio prestato in regime di convenzione da parte dei predetti medici, per effetto del d.lgs 502/1992 possa essere fatto valere nei limiti e con le modalità espressamente previste dal DPCM 8.3.2001 emanato dal competente Ministero della salute. Le parti, preso atto di quanto previsto dal Consiglio dei Ministri in sede di approvazione dell’atto di indirizzo il 29.11.2007, si impegnano ad affrontare nella sequenza contrattuale prevista dall’art. 28 del presente CCNL, la stessa debba essere interrottaquestione dell’inclusione nel trattamento economico di fine rapporto della retribuzione di posizione variabile aziendale, revocatanella prospettiva di una possibile soluzione legislativa. Le parti si impegnano reciprocamente a valutare, annullata o si abbia risoluzione o recesso dal contratto saranno liquidati gli incentivi a gravare sul fondo erogabili per le prestazioni effettivamente rese fino al momento dell’interruzione, della revoca, dell’annullamento, del recesso o della risoluzione; in tal caso, la quota di fondo non più erogabile incrementerà, nell’ordine: - eventuali ulteriori prestazioni necessarie pagabili a gravare sul fondo (ad esempio accertamento dell’utilità della prestazione resa dall’appaltatore fino al momento dell’interruzione, della revoca, dell’annullamento, del recesso, della risoluzione e relative verifiche di conformità – collaudi); - la quota di fondo nell’ambito dell’esame delle materie rinviate alla sequenza contrattuale di cui al comma 4 dell’artall’art. 113 del Codice. Non può essere disposto il pagamento di prestazioni a gravare sul fondo nel caso in cui sia accertato che il dipendente, per dolo o colpa grave, abbia commesso azioni che abbiano cagionato interruzioni, revoca, annullamento, recesso o risoluzione del contratto d’appalto o della procedura in corso d’aggiudicazione. Nel caso in cui alcune prestazioni siano state pagate a gravare sul fondo prima dell’accertamento dell’evento ascrivibile al dolo o colpa grave del dipendente che ne avrebbe impedito il pagamento, la relativa somma è recuperata sui pagamenti successivi o, qualora il rapporto di lavoro non sia più in corso, in ogni altro modo consentito dall’ordinamento. Successivamente all’approvazione 28 del presente regolamento i responsabili dei Settori ed Unità Operative interessate alle funzioni effettuano una ricognizione delle attività pagabili a gravare CCNL, uno specifico riconoscimento sul fondo relative alle procedure piano organizzativo degli incarichi di acquisizioni dirigenti di beni e servizi espletate dall’entrata struttura semplice dipartimentale in vigore relazione alla gestione di risorse umane tecniche o finanziarie, con responsabilità specifica nell’ambito del D.Lgs. n.50/2016. Effettuata la ricognizione e verificato che negli atti deliberativi autorizzativi dell’intervento sia stato disposto l’apposito stanziamento previsto dall’art. 113 comma 2 del Codice, dispone la corresponsione dell’incentivo agli aventi diritto secondo le modalità stabilite nel presente regolamentodipartimento.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Del Personale Della Dirigenza Medico – Veterinaria Del Servizio Sanitario Nazionale Quadriennio Normativo 2006 2009 E Biennio Economico 2006 2007

Norme finali e transitorie. Qualora1. Le parti, considerato il ritardo con il quale sono state avviate le trattative rispetto all’inizio del quadriennio 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, ritengono prioritario concludere la presente fase negoziale in tempi brevi e, pertanto, concordano di rinviare, in corso di svolgimento di considerazione dell’eccezionalità della situazione, ad una gara che includa prestazioni incentivabili a gravare sul fondoapposita sequenza contrattuale, la stessa debba essere sospesa (art. 107 comma 7 integrativa del Codice) per un tempo superiore ad un mesepresente CCNL, saranno liquidati gli incentivi a gravare sul fondo erogabili per le prestazioni effettivamente rese fino al momento della sospensione; le ulteriori prestazioni saranno pagabili dopo da definirsi entro la conclusione del periodo quadriennio 2006-2009, anche la trattazione delle seguenti tematiche: - rivisitazione delle tematiche riguardanti le relazioni sindacali, nell’ottica di sospensionevalorizzare ulteriormente la contrattazione di secondo livello; - riordino complessivo del sistema degli incarichi gestionali e professionali, secondo quanto previsto all’art 6; - disciplina delle flessibilità del rapporto di lavoro, alla luce delle disposizioni contenute nella legge 120 del 2007 e nel decreto legge 112 del 2008; - disciplina della formazione; - verifica del sistema di valutazione, ai fini di pervenire ad una maggiore funzionalità dello stesso; - individuazione di un sistema sperimentale di procedure e sanzioni a carattere disciplinare e comportamentale, ai sensi dell’art. Qualora, in corso di svolgimento 11 del presente CCNL: - individuazione di una procedura che includa prestazioni incentivabili a gravare sul fondoidonea disciplina in materia di copertura assicurativa e tutela legale, la stessa debba essere interrotta, revocata, annullata o si abbia risoluzione o recesso dal contratto saranno liquidati gli incentivi a gravare sul fondo erogabili per le prestazioni effettivamente rese fino al momento dell’interruzione, sulla base delle risultanze dei lavori della revoca, dell’annullamento, del recesso o della risoluzione; in tal caso, la quota Commissione di fondo non più erogabile incrementerà, nell’ordine: - eventuali ulteriori prestazioni necessarie pagabili a gravare sul fondo (ad esempio accertamento dell’utilità della prestazione resa dall’appaltatore fino al momento dell’interruzione, della revoca, dell’annullamento, del recesso, della risoluzione e relative verifiche di conformità – collaudi)cui all’art. 15; - problematiche relative al risk management e della sicurezza sul lavoro. 73 Questo comma è stato aggiunto con l’Errata corrige del 12 settembre 2008. Con riferimento all’art. 15 del presente CCNL, le parti precisano che sui servizi da considerare svolti senza soluzione di continuità si richiama quanto affermato nella nota di chiarimento dell’Aran n. 11632 del 25.10.2000,74 pubblicata nel sito Internet xxx.xxxxxxxxxxx.xx Fermo restando il rispetto delle scelte delle Regioni nell’organizzazione delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale ed i diversi ruoli e funzioni che la quota di fondo legislazione vigente assegna ai dirigenti del Servizio Sanitario Nazionale stesso e a medici e veterinari convenzionati, le parti concordano sull’opportunità che le risorse economiche finalizzate alla copertura dei posti delle dotazioni organiche vengano destinate ai dirigenti di cui al comma 4 dell’artalla presente area. 113 Le parti, rilevato che la retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti di struttura complessa è differenziata in base all’area (chirurgica, medica e del Codiceterritorio) e preso atto che gli incrementi contrattuali previsti dal presente CCNL e dal quello del 3 novembre 2005 non hanno previsto detta differenziazione, convengono di esaminare la situazione nel prossimo biennio contrattuale. Non può essere disposto il pagamento di prestazioni a gravare sul fondo nel caso in cui sia accertato Le parti confermano che il dipendenteDPCM 8.3.2001 ha previsto dettagliatamente le modalità di riconoscimento del servizio e della esperienza professionale maturata in regime convenzionale dagli specialisti ambulatoriali, medici e delle altre professionalità sanitarie, dai medici della guardia medica, dell’emergenza territoriale e della medicina dei servizi, inquadrati nei ruoli della dirigenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale. Trattasi di una norma speciale alla quale le aziende devono attenersi e non applicabile in via analogica ad altra fattispecie. Si ritiene pertanto che il servizio prestato in regime di convenzione da parte dei predetti medici, per dolo o colpa grave, abbia commesso azioni che abbiano cagionato interruzioni, revoca, annullamento, recesso o risoluzione effetto del contratto d’appalto o della procedura in corso d’aggiudicazione. Nel caso in cui alcune prestazioni siano state pagate a gravare sul fondo prima dell’accertamento dell’evento ascrivibile al dolo o colpa grave del dipendente che ne avrebbe impedito il pagamento, la relativa somma è recuperata sui pagamenti successivi o, qualora il rapporto di lavoro non sia più in corso, in ogni altro modo consentito dall’ordinamento. Successivamente all’approvazione del presente regolamento i responsabili dei Settori ed Unità Operative interessate alle funzioni effettuano una ricognizione delle attività pagabili a gravare sul fondo relative alle procedure di acquisizioni di beni d.lgs 502/1992 possa essere fatto valere nei limiti e servizi espletate dall’entrata in vigore del D.Lgs. n.50/2016. Effettuata la ricognizione e verificato che negli atti deliberativi autorizzativi dell’intervento sia stato disposto l’apposito stanziamento previsto dall’art. 113 comma 2 del Codice, dispone la corresponsione dell’incentivo agli aventi diritto secondo con le modalità stabilite nel presente regolamento.espressamente previste dal DPCM 8.3.2001 emanato dal competente Ministero della salute. 74 nota di chiarimento dell’Aran n. 11632 del 25.10.2000 Sono da considerare svolti senza soluzione di continuità :

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Samples: Contratto Integrativo Del CCNL Del 17 Ottobre 2008

Norme finali e transitorie. Qualora1. Le parti, considerato il ritardo con il quale sono state avviate le trattative rispetto all’inizio del quadriennio 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, ritengono prioritario concludere la presente fase negoziale in tempi brevi e, pertanto, concordano di rinviare, in corso di svolgimento di considerazione dell’eccezionalità della situazione, ad una gara che includa prestazioni incentivabili a gravare sul fondoapposita sequenza contrattuale, la stessa debba essere sospesa (art. 107 comma 7 integrativa del Codice) per un tempo superiore ad un mesepresente CCNL, saranno liquidati gli incentivi a gravare sul fondo erogabili per le prestazioni effettivamente rese fino al momento della sospensione; le ulteriori prestazioni saranno pagabili dopo da definirsi entro la conclusione del periodo quadriennio 2006-2009, anche la trattazione delle seguenti tematiche: - rivisitazione delle tematiche riguardanti le relazioni sindacali, nell’ottica di sospensionevalorizzare ulteriormente la contrattazione di secondo livello; - riordino complessivo del sistema degli incarichi gestionali e professionali, secondo quanto previsto all’art 7; - disciplina delle flessibilità del rapporto di lavoro, alla luce delle disposizioni contenute nella legge 120 del 2007 e nel decreto legge 112 del 2008; - disciplina della formazione; - verifica del sistema di valutazione, ai fini di pervenire ad una maggiore funzionalità dello stesso; - individuazione di un sistema sperimentale di procedure e sanzioni a carattere disciplinare e comportamentale, ai sensi dell’art. Qualora, in corso di svolgimento 11 del presente CCNL: - individuazione di una procedura che includa prestazioni incentivabili a gravare sul fondoidonea disciplina in materia di copertura assicurativa e tutela legale, la stessa debba essere interrotta, revocata, annullata o si abbia risoluzione o recesso dal contratto saranno liquidati gli incentivi a gravare sul fondo erogabili per le prestazioni effettivamente rese fino al momento dell’interruzione, sulla base delle risultanze dei lavori della revoca, dell’annullamento, del recesso o della risoluzione; in tal caso, la quota Commissione di fondo non più erogabile incrementerà, nell’ordine: - eventuali ulteriori prestazioni necessarie pagabili a gravare sul fondo (ad esempio accertamento dell’utilità della prestazione resa dall’appaltatore fino al momento dell’interruzione, della revoca, dell’annullamento, del recesso, della risoluzione e relative verifiche di conformità – collaudi)cui all’art. 15; - problematiche relative al risk management e della sicurezza sul lavoro. Con riferimento all’art. 15 del presente CCNL, le parti precisano che sui servizi da considerare svolti senza soluzione di continuità si richiama quanto affermato nella nota di chiarimento dell’Aran n. 11632 del 25.10.2000, pubblicata nel sito Internet xxx.xxxxxxxxxxx.xx Le parti concordano che, fermo restando il rispetto delle scelte delle regioni nella organizzazione delle aziende e enti del servizio sanitario nazionale, le risorse economiche finalizzate alla copertura dei posti previsti nella dotazione organica unitamente ai ruoli e alle funzioni che la quota di fondo legislazione vigente assegna loro, vanno destinate ai dirigenti medici e veterinari di cui al comma 4 dell’artpresente CCNL. 113 Le parti, rilevato che la retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti di struttura complessa è differenziata in base all’area (chirurgica, medica e del Codiceterritorio) e preso atto che gli incrementi contrattuali previsti dal presente CCNL e dal quello del 3 novembre 2005 non hanno previsto detta differenziazione, convengono di esaminare la situazione nella prossima sequenza contrattuale. Le parti confermano che il DPCM 8.3.2001 ha previsto dettagliatamente le modalità di riconoscimento del servizio e della esperienza professionale maturata in regime convenzionale dagli specialisti ambulatoriali, medici e delle altre professionalità sanitarie, dai medici della guardia medica, dell’emergenza territoriale e della medicina dei servizi, inquadrati nei ruoli della dirigenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale. Trattasi di una norma speciale alla quale le aziende devono attenersi e non applicabile in via analogica ad altra fattispecie. Si ritiene pertanto che il servizio prestato in regime di convenzione da parte dei predetti medici, per effetto del d.lgs 502/1992 possa essere fatto valere nei limiti e con le modalità espressamente previste dal DPCM 8.3.2001 emanato dal competente Ministero della salute. Le parti si impegnano ad affrontare nella sequenza contrattuale prevista dall’art. 28 del presente CCNL la questione dell’inclusione nel trattamento economico di fine rapporto della indennità di posizione variabile aziendale, anche al fine di verificare la possibilità di dare all’istituto una definitiva e sostanziale soluzione. Le parti si impegnano reciprocamente a valutare nell’ambito, dell’esame delle materie rinviate alla sequenza contrattuale di cui all’art. 28 del presente CCNL, uno specifico riconoscimento degli incarichi di dirigenti di struttura semplice dipartimentale in relazione alla gestione di risorse umane tecniche o finanziarie, con responsabilità specifica nell’ambito del dipartimento. Pur condividendo l’impianto generale dell’articolato, la FPCGIL Medici non sottoscrive l’ipotesi di CCNL dell’Area della Dirigenza Medico-Veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale relativo al quadriennio normativo 2006-2009 ed al biennio economico 2008-2009 perché non tutela il diritto al riposo e penalizza economicamente gli incarichi professionali. Non può essere disposto il pagamento è infatti accettabile, così come previsto dall’articolo 7, la definizione solo in sede di prestazioni a gravare sul fondo contrattazione integrativa delle modalità del riposo nelle 24 ore, prevedendo un generico “adeguato riposo obbligatorio e continuativo” dopo la notte. L’assenza nel caso in cui sia accertato che il dipendentecontratto nazionale del principio “europeo” delle 11 ore di riposo continuativo ogni 24, dal quale partire per poi concordare eventuali deroghe locali, mina la sua reale esigibilità. Le direzioni aziendali non avranno nessun interesse ad avviare la contrattazione integrativa su questo tema, per dolo o colpa gravela quale non vi sono neanche le garanzie di responsabilità, abbia commesso azioni che abbiano cagionato interruzionicorretteza e buona fede, revocané di verifica a livello nazionale, annullamento, recesso o risoluzione del contratto d’appalto o della procedura in corso d’aggiudicazionepreviste per il comparto sanità. Nel caso in cui alcune prestazioni siano state pagate a gravare sul fondo prima dell’accertamento dell’evento ascrivibile al dolo o colpa grave del dipendente che ne avrebbe impedito il pagamento, Inoltre è saltata la relativa somma è recuperata sui pagamenti successivi o, qualora il rapporto durata massima di 48 ore di lavoro settimanale, compresi gli straordinari, valida in Europa e in Italia per tutti gli operatori sanitari, ma non sia più per i medici, e non si tiene in corsoalcun conto delle pronte disponibilità. E’ stata una scelta sbagliata, e non certo imposta dal DL 112, che non vieta in ogni altro alcun modo consentito dall’ordinamentola possibilità di concordare tra le parti qualsiasi modalità di riposo. Successivamente all’approvazione Si tratta di un grave vulnus alla qualità del presente regolamento lavoro e delle prestazioni sanitarie rese ai cittadini, considerando che la letteratura scientifica ha ampiamente dimostrato per i responsabili dei Settori medici l’aumento della stanchezza dopo turni prolungati di lavoro, con un maggior rischio di errori. La FPCGIL Xxxxxx ritiene inoltre iniquo l’aumento della posizione per gli incarichi professionali di soli 65 euro lordi mensili, e di zero euro per i dirigenti medici e veterinari con meno di cinque anni di anzianità. Il minore riconoscimento economico per i dirigenti medici e veterinari con incarichi di natura professionale, rispetto ai dirigenti con incarichi gestionali, contraddice nei fatti la loro pari dignità ed Unità Operative interessate alle funzioni effettuano importanza per una ricognizione delle attività pagabili a gravare sul fondo relative alle procedure di acquisizioni di beni e servizi espletate dall’entrata in vigore del D.Lgs. n.50/2016. Effettuata la ricognizione e verificato che negli atti deliberativi autorizzativi dell’intervento sia stato disposto l’apposito stanziamento previsto dall’art. 113 comma 2 del Codice, dispone la corresponsione dell’incentivo agli aventi diritto secondo le modalità stabilite nel presente regolamentomigliore qualità assistenziale.

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Samples: Ipotesi Di Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Area Dirigenza Medico Veterinaria Del Servizio Sanitario Nazionale

Norme finali e transitorie. Qualora1. Le parti, considerato il ritardo con il quale sono state avviate le trattative rispetto all’inizio del quadriennio 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, ritengono prioritario concludere la presente fase negoziale in tempi brevi e, pertanto, concordano di rinviare, in corso di svolgimento di considerazione dell’eccezionalità della situazione, ad una gara che includa prestazioni incentivabili a gravare sul fondoapposita sequenza contrattuale, la stessa debba essere sospesa (art. 107 comma 7 integrativa del Codice) per un tempo superiore ad un mesepresente CCNL, saranno liquidati gli incentivi a gravare sul fondo erogabili per le prestazioni effettivamente rese fino al momento della sospensione; le ulteriori prestazioni saranno pagabili dopo da definirsi entro la conclusione del periodo quadriennio 2006-2009, anche la trattazione delle seguenti tematiche: - rivisitazione delle tematiche riguardanti le relazioni sindacali, nell’ottica di sospensionevalorizzare ulteriormente la contrattazione di secondo livello; - riordino complessivo del sistema degli incarichi gestionali e professionali, secondo quanto previsto all’art 6; - disciplina delle flessibilità del rapporto di lavoro, alla luce delle disposizioni vigenti; - disciplina della formazione; - verifica del sistema di valutazione, ai fini di pervenire ad una maggiore funzionalità dello stesso; - individuazione di un sistema sperimentale di procedure e sanzioni a carattere disciplinare e comportamentale, ai sensi dell’art. Qualora15 del presente CCNL; - individuazione di una idonea disciplina in materia di copertura assicurativa e tutela legale, sulla base delle risultanze dei lavori della Commissione di cui all’art. 18; - problematiche relative al risk management e della sicurezza sul lavoro. Con riferimento all’art. 15 le parti precisano che sui servizi da considerare svolti senza soluzione di continuità si richiama quanto affermato nella nota di chiarimento dell’Aran n. 11632 del 25.10.2000, pubblicata nel sito Internet xxx.xxxxxxxxxxx.xx Le parti concordano sulla necessità di verificare da parte degli uffici competenti il valore di riferimento retributivo utilizzato al fine della definizione degli incrementi retributivi del presente contratto prima dell’avvio del negoziato per il rinnovo del prossimo biennio contrattuale. Tale esigenza si basa sull’accertata disomogeneità della crescita delle retribuzioni medie dei due distinti accordi per il personale delle aree dirigenziali III e IV. Fermo restando il rispetto delle scelte delle Regioni nell’organizzazione delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale ed i diversi ruoli e funzioni che la legislazione vigente assegna ai dirigenti del Servizio Sanitario Nazionale stesso e a medici e veterinari convenzionati, le parti concordano sull’opportunità che le risorse economiche finalizzate alla copertura dei posti delle dotazioni organiche vengano destinate ai dirigenti di cui alla presente area. In relazione all’art. 18 le parti chiariscono che, in corso caso di svolgimento di una procedura che includa prestazioni incentivabili a gravare sul fondosinistro, le Aziende forniscono ai dirigenti tutta l’assistenza possibile tramite le proprie strutture e la stessa debba essere interrotta, revocata, annullata o si abbia risoluzione o recesso dal contratto saranno liquidati gli incentivi a gravare sul fondo erogabili per le prestazioni effettivamente rese fino al momento dell’interruzione, della revoca, dell’annullamento, del recesso o della risoluzione; in tal caso, la quota di fondo non più erogabile incrementerà, nell’ordine: - eventuali propria organizzazione senza ulteriori prestazioni necessarie pagabili a gravare sul fondo (ad esempio accertamento dell’utilità della prestazione resa dall’appaltatore fino al momento dell’interruzione, della revoca, dell’annullamento, del recesso, della risoluzione e relative verifiche di conformità – collaudi); - la quota di fondo di cui al comma 4 dell’art. 113 del Codice. Non può essere disposto il pagamento di prestazioni a gravare sul fondo nel caso in cui sia accertato che il dipendente, per dolo o colpa grave, abbia commesso azioni che abbiano cagionato interruzioni, revoca, annullamento, recesso o risoluzione del contratto d’appalto o della procedura in corso d’aggiudicazione. Nel caso in cui alcune prestazioni siano state pagate a gravare sul fondo prima dell’accertamento dell’evento ascrivibile al dolo o colpa grave del dipendente che ne avrebbe impedito il pagamento, la relativa somma è recuperata sui pagamenti successivi o, qualora il rapporto di lavoro non sia più in corso, in ogni altro modo consentito dall’ordinamento. Successivamente all’approvazione del presente regolamento i responsabili dei Settori ed Unità Operative interessate alle funzioni effettuano una ricognizione delle attività pagabili a gravare sul fondo relative alle procedure di acquisizioni di beni e servizi espletate dall’entrata in vigore del D.Lgs. n.50/2016. Effettuata la ricognizione e verificato che negli atti deliberativi autorizzativi dell’intervento sia stato disposto l’apposito stanziamento previsto dall’art. 113 comma 2 del Codice, dispone la corresponsione dell’incentivo agli aventi diritto secondo le modalità stabilite nel presente regolamentooneri.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Norme finali e transitorie. QualoraLe parti, nel sottoscrivere il presente accordo, si impegnano a monitorarne l’applicazione anche con riferimento ad aspetti concernenti le modalità di corresponsione degli incentivi disciplinate dal Regolamento previsto dall’art. 113, comma 3, del Codice, da adottare a cura di Istituto a seguito della sottoscrizione. Le parti stabiliscono, quindi, in dodici mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo il periodo del predetto monitoraggio, al termine del quale si incontreranno al fine di eventualmente rivalutarne e/o modificarne le disposizioni. Nel corso del termine temporale previsto al comma 1, le XX.XX. firmatarie potranno chiedere all’Amministrazione informazioni sull’andamento dell’esecuzione del presente accordo. Le parti stabiliscono che entro il corrente anno 2021 sarà definita un’ipotesi di svolgimento specifico accordo - anche sulla base di una gara che includa prestazioni incentivabili a gravare sul fondo, la stessa debba essere sospesa (art. 107 comma 7 del Codice) eventuale futura sopravvenuta normativa - finalizzato all’individuazione di modalità per un tempo superiore ad un mese, saranno liquidati gli il riconoscimento degli incentivi a gravare sul fondo erogabili per le prestazioni effettivamente rese fino al momento della sospensione; le ulteriori prestazioni saranno pagabili dopo attività riferibili a procedure di affidamento avviate successivamente alla data di entrata in vigore del Codice ma precedentemente alla data di entrata in vigore del Regolamento. Ciò a condizione che - stante la conclusione complessità delle disposizioni previste dal Codice dei contratti pubblici e del periodo di sospensioneD.Lgs. Qualora, in corso di svolgimento di una procedura che includa prestazioni incentivabili a gravare sul fondo, la stessa debba essere interrotta, revocata, annullata o si abbia risoluzione o recesso dal contratto saranno liquidati gli incentivi a gravare sul fondo erogabili per le prestazioni effettivamente rese fino al momento dell’interruzione, della revoca, dell’annullamento, del recesso o della risoluzione; in tal caso, la quota di fondo non più erogabile incrementerà, nell’ordine: 218/2016 - eventuali ulteriori prestazioni necessarie pagabili a gravare sul fondo (ad esempio accertamento dell’utilità della prestazione resa dall’appaltatore fino al momento dell’interruzione, della revoca, dell’annullamento, del recesso, della risoluzione e relative verifiche di conformità – collaudi); - la quota di fondo siano stati formalmente nominati i soggetti di cui al comma 4 dell’artall’art. 113 del Codice. Non può essere disposto il pagamento di prestazioni a gravare sul fondo nel caso in cui sia accertato che il dipendenteCodice dei contratti pubblici, per dolo o colpa grave, abbia commesso azioni che abbiano cagionato interruzioni, revoca, annullamento, recesso o risoluzione del contratto d’appalto o della procedura in corso d’aggiudicazione. Nel caso in cui alcune prestazioni siano state pagate a gravare sul fondo prima dell’accertamento dell’evento ascrivibile al dolo o colpa grave del dipendente che ne avrebbe impedito il pagamento, la relativa somma è recuperata sui pagamenti successivi o, qualora il rapporto di lavoro non sia più in corso, in ogni altro modo consentito dall’ordinamento. Successivamente all’approvazione del presente regolamento i responsabili dei Settori ed Unità Operative interessate alle funzioni effettuano una ricognizione delle attività pagabili a gravare sul fondo relative alle procedure di acquisizioni di beni e servizi espletate dall’entrata in vigore come modificato dall’articolo 76 del D.Lgs. n.50/201619 aprile 2017, n. 56, in coerenza con i regolamenti e gli ulteriori atti di regolamentazione dell’Istituto, nonché in coerenza con le linee organizzative dell’Istituto stesso. Effettuata la ricognizione e verificato che negli atti deliberativi autorizzativi dell’intervento sia stato disposto l’apposito stanziamento previsto dall’artPER L’AMMINISTRAZIONE PER LE XX.XX. 113 comma 2 del Codice, dispone la corresponsione dell’incentivo agli aventi diritto secondo le modalità stabilite nel presente regolamento.Firmato da:Xxxxxxxx Xxxxxxx Organizzazione:ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA/80111810588 Data: 04/05/2021 07:27:20 Firmato digitalmente da:XXXXXXX XXXXXXXXX Organizzazione:ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA/80111810588 Data:04/05/2021 11:56:22 FLC CGIL Firmato digitalmente da: Xxxxxxx Xxxxxxx Organizzazione: ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA/80111810588 Data: 03/05/2021 13:54:40 CISL SCUOLA Firmato digitalmente da: Xxxxxxxx Xxxxxxxx Organizzazione: ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA/80111810588 Data: 03/05/2021 14:36:07 FED. UIL SCUOLA RUA Firmato digitalmente da: Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Organizzazione: ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA/80111810588 Data: 03/05/2021 15:24:51 SNALS CONFSAL Firmato digitalmente da: Xxxxx Xxxxxx Organizzazione: ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA/80111810588 Data: 03/05/2021 15:34:41 FGU GILDA UNAMS Firmato digitalmente da: Xxxxxxx Xxxxx

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