Common use of Norme finali e transitorie Clause in Contracts

Norme finali e transitorie. TORNA ALL'INDICE 1. Il presente regolamento definisce e disciplina ai sensi dell’articolo 4, comma 5, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, secondo i principi espressi dallo statuto, nel rispetto della primaria funzione scientifica e didattica dell'ateneo, i criteri e le modalità di svolgimento dell’attività convenzionale. 2. Le attività convenzionali possono essere classificate in due tipologie: a) contributi che rientrano nell’attività istituzionale dell’ateneo con i quali soggetti pubblici e privati erogano finanziamenti anche in eventuale concomitanza ad un interesse non preminente; b) contratti che rientrano nell’attività conto terzi per i quali il soddisfacimento dell’interesse del committente è preminente. Tali attività possono essere svolte nei locali e con le attrezzature dell’ateneo, purché siano congruenti e compatibili con il perseguimento dei fini e dei compiti istituzionali di didattica e ricerca e solo dopo la stipula di un apposito contratto. 3. Rientrano altresì nell'ambito di applicazione del presente regolamento i progetti di ricerca, didattica e internazionalizzazione, finanziati attraverso programmi nazionali, regionali e comunitari, con le seguenti eccezioni: - progetti di ricerca, didattica e internazionalizzazione per cui è esclusa la possibilità di caricare spese generali forfettarie o di valorizzare e rendicontare i costi del personale strutturato dell’ateneo; - finanziamenti per convenzioni o progetti di didattica o internazionalizzazione destinati all’erogazione di borse di studio o altri benefici a favore di studenti, neolaureati o dottorandi.

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Samples: Regolamento Di Ateneo Per Lo Svolgimento Di Attività Convenzionale

Norme finali e transitorie. TORNA ALL'INDICEART. 41 (Raccolta dei Regolamenti) 1. Le parti, espletate le procedure di cui all’art. 26 del presente CCI, convengono sull’opportunità che tutti i Regolamenti che concernono il personale, sia quelli conseguenti ad accordi negoziali che quelli di esclusiva competenza dell’Amministrazione, vadano a costituire una “Raccolta”, che, pubblicata insieme al CCNL e al CCI, possa diventare punto di riferimento completo e di facile consultazione per chiunque abbia necessità di accedere alla normativa vigente presso l’Azienda Policlinico relativa al personale tecnico-amministrativo. ART. 42 (Mobbing) 1. Le parti, consapevoli dell’attualità, della valenza sociale e dei pesanti riflessi anche sul buon andamento dell’attività lavorativa del fenomeno del mobbing, inteso come insieme di violenze morali e persecuzioni psicologiche, nell’ambito dell’ambiente di lavoro, prodotto da quelle azioni che con carattere sistematico, duraturo ed intenso mirano esplicitamente a danneggiare una lavoratrice o un lavoratore, si accordano sulla necessità di definire un protocollo d’intesa che individui gli interventi organizzativi più idonei a prevenire e contrastare questo fenomeno. 2. Nel protocollo d’intesa di cui al precedente comma dovrà trovare adeguate risposte anche il problema delle molestie sessuali sul posto di lavoro, tenute nella debita considerazione le eventuali proposte elaborate dal Comitato per le pari opportunità. ART. 43 (Contratti con cooperative e imprese in appalto) 1. L’Amministrazione si impegna a non affidare servizi dell’Azienda a cooperative e/o imprese che non rispettino i minimi contrattuali previsti dai CCNL delle rispettive categorie di afferenza e/o che non attestino di essere in regola con la Legge 68/99 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili). 2. L’Amministrazione si impegna a verificare trimestralmente l’applicazione dei CCNL ai dipendenti delle cooperative e/o delle imprese che prestano il loro servizio nelle strutture dell’Azienda. Le inadempienze contrattuali sono motivo di giusta causa di rescissione del contratto. ART. 44 (Norma transitoria) 1. Fino all’entrata in vigore della disciplina del trattamento economico accessorio prevista dal presente CCI, continuano ad essere corrisposte tutte le indennità disciplinate dal contratto decentrato del 24/04/1997 e successive integrazioni e da accordi con l’Azienda Policlinico. 2. Per gli anni 2002/2003 l’Azienda corrisponde al personale equiparato al comparto Sanità il compenso integrativo incentivante (che non va considerato ai fini del trattamento economico di cui all’art. 31 del D.P.R. 761/79) nella misura prevista dal CCD dei dipendenti dell’Università di Cagliari del 24/4/1997 e successive integrazioni, detratta l’indennità di disagio strutturale già percepita. ART. 45 (Fondo per il trattamento accessorio anno 2004) 1. Il presente regolamento definisce e disciplina ai sensi dell’articolo 4Fondo per il trattamento economico accessorio per l’anno 2004, comma 5, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, secondo i principi espressi dallo statuto, nel rispetto della primaria funzione scientifica e didattica dell'ateneo, i criteri al netto di tutti gli oneri e le modalità ritenute a carico dell’Amministrazione, più i residui degli anni precedenti, che saranno oggetto di svolgimento dell’attività convenzionale. 2. Le attività convenzionali possono essere classificate un’attenta verifica tra le parti, verrà determinato in due tipologie: a) contributi che rientrano nell’attività istituzionale dell’ateneo con i quali soggetti pubblici e privati erogano finanziamenti anche in eventuale concomitanza ad un interesse non preminente; b) contratti che rientrano nell’attività conto terzi per i quali il soddisfacimento dell’interesse del committente è preminente. Tali attività possono essere svolte nei locali e con le attrezzature dell’ateneo, purché siano congruenti e compatibili con il perseguimento dei fini e dei compiti istituzionali di didattica e ricerca e solo dopo la stipula di un apposito contratto. 3. Rientrano altresì nell'ambito di applicazione apposita seduta contrattuale entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente regolamento i progetti di ricerca, didattica e internazionalizzazione, finanziati attraverso programmi nazionali, regionali e comunitari, con le seguenti eccezioni: - progetti di ricerca, didattica e internazionalizzazione per cui è esclusa la possibilità di caricare spese generali forfettarie o di valorizzare e rendicontare i costi del personale strutturato dell’ateneo; - finanziamenti per convenzioni o progetti di didattica o internazionalizzazione destinati all’erogazione di borse di studio o altri benefici a favore di studenti, neolaureati o dottorandiCCI.

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Samples: Contratto Collettivo Integrativo

Norme finali e transitorie. TORNA ALL'INDICEDalla decorrenza del presente Contratto e per tutta la sua durata, le parti concordano di incontrarsi, al termine di ogni anno, per verificarne la concreta attuazione e per apportare eventuali variazioni o modifiche che si ritenessero necessarie. Saranno altresì verificate, con la stessa cadenza annuale, le valutazioni delle singole posizioni dirigenziali, che possono essere sottoposte a variazioni nel tempo, in base ad eventuali modificazioni degli assetti organizzativi. Saranno, inoltre, oggetto di verifica anche i problemi legati alle eventuali esigenze di affidamento di incarichi interinali. L’Amministrazione, infine, si impegna a recepire entro trenta giorni le eventuali innovazioni legislative e normative che comportassero modifiche al presente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo. Le parti ribadiscono quanto contenuto nell’art. 1 del CCNL. 23.12.99 e nella dichiarazione congiunta n. 2 del CCNL 27.2.1997, e cioè che le risorse del presente contratto sono destinate esclusivamente al personale dirigenziale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Sono fatti salvi gli effetti già prodotti da atti con i quali l’Ente ha applicato una diversa e più favorevole disciplina. Lecce, 2003 1. Il presente regolamento definisce Competenze (mappa delle competenze secondo il metodo Hay) 1. Competenze cognitive e disciplina ai sensi dell’articolo 4requisiti culturali (sviluppo e trasferimento know-how, comma 5ricerca informazioni, della legge 19 ottobre 1999innovazione, n. 370, secondo i principi espressi dallo statuto, nel rispetto della primaria funzione scientifica e didattica dell'ateneo, i criteri e le modalità di svolgimento dell’attività convenzionale.pensiero analitico) 2. Le attività convenzionali possono essere classificate in due tipologie: a) contributi che rientrano nell’attività istituzionale dell’ateneo con i quali soggetti pubblici e privati erogano finanziamenti anche in eventuale concomitanza ad un interesse non preminente; b) contratti che rientrano nell’attività conto terzi per i quali il soddisfacimento dell’interesse del committente è preminente. Tali attività possono essere svolte nei locali e con le attrezzature dell’ateneoCompetenze gestione incertezza (sicurezza di sé, purché siano congruenti e compatibili con il perseguimento dei fini e dei compiti istituzionali di didattica e ricerca e solo dopo la stipula di un apposito contratto.flessibilità, reazione all’insuccesso, impegno verso l’organizzazione) 3. Rientrano altresì nell'ambito di applicazione del presente regolamento i progetti di ricercaCompetenze manageriali (sviluppo degli altri, didattica e internazionalizzazionedirettività, finanziati attraverso programmi nazionalicooperazione, regionali e comunitari, con le seguenti eccezioni: - progetti di ricerca, didattica e internazionalizzazione per cui è esclusa la possibilità di caricare spese generali forfettarie o di valorizzare e rendicontare i costi del personale strutturato dell’ateneo; - finanziamenti per convenzioni o progetti di didattica o internazionalizzazione destinati all’erogazione di borse di studio o altri benefici a favore di studenti, neolaureati o dottorandi.team leaderschip)

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Samples: Contratto Collettivo Decentrato Integrativo

Norme finali e transitorie. TORNA ALL'INDICE 1. Il presente regolamento definisce Alla luce della straordinarietà della situazione risultante dallo stato di emergenza epidemiologica da SARS Cov-2 le parti concordano: a. di retribuire le prestazioni orarie e disciplina ai sensi dell’articolo 4, comma 5, giornaliere effettivamente rese dal personale docente nell’ambito dei settori della legge 19 ottobre 1999, n. 370, produzione e ricerca. b. di retribuire gli incarichi svolti in qualità di collaboratori dell’ufficio di Direzione e/o di coordinatori delle aree disciplinari in proporzione alle effettive attività prestate . c. di valutare la produttività del personale amministrativo – Area II e III - destinatario di compensi incentivanti secondo i principi espressi dallo statuto, nel rispetto della primaria funzione scientifica e didattica dell'ateneo, i criteri e parametri riportati nel presente contratto sia per le attività svolte “in presenza” per il periodo 1 novembre 2019 - 21 marzo 2020 e 15 settembre - 31 ottobre 2020 che in modalità “smart working” per il periodo 22 marzo - 14 settembre . d. di svolgimento dell’attività convenzionalevalutare la produttività del personale tecnico - Area I - destinatario di compensi incentivanti secondo i criteri e parametri riportati nel presente contratto esclusivamente per le attività svolte “in presenza” per il periodo 1 novembre 2019 - 21 marzo 2020 e 29 giugno - 31 ottobre 2020 non sussistendo la possibilità di impiegare il suddetto personale in madalità smart working. 2. Le attività convenzionali possono essere classificate in due tipologie: a) contributi che rientrano nell’attività istituzionale dell’ateneo con i quali soggetti pubblici e privati erogano finanziamenti anche in eventuale concomitanza ad un interesse Di non preminente; b) contratti che rientrano nell’attività conto terzi liquidare alcun compenso per i quali il soddisfacimento dell’interesse del committente è preminente. Tali attività possono essere svolte nei locali e con le attrezzature dell’ateneo, purché siano congruenti e compatibili con il perseguimento dei fini e dei compiti istituzionali periodi continuativi di didattica e ricerca e solo dopo la stipula di un apposito contrattoassenza superiori a 10 giorni. 3. Rientrano altresì nell'ambito Di liquidare le economie accertate nel corrente anno accademico sulla quota del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa assegnata al personale docente distribuendole equamente a titolo di applicazione incentivazione tra tutti i docenti per il maggior carico lavorativo derivante dallo svolgimento della didattica a distanza e, limitatamente a particolari discipline, per l’impegno nell’affrontare e superare le difficoltà derivate dall’oggettiva impossibilità di svolgere le attività didattiche in modalità a distanza . 4. Per tutto quanto non previsto dal presente contratto, restano in vigore le disposizioni del presente regolamento i progetti di ricerca, didattica e internazionalizzazione, finanziati attraverso programmi nazionali, regionali e comunitari, con le seguenti eccezioni: - progetti di ricerca, didattica e internazionalizzazione per cui è esclusa la possibilità di caricare spese generali forfettarie o di valorizzare e rendicontare i costi del personale strutturato dell’ateneo; - finanziamenti per convenzioni o progetti di didattica o internazionalizzazione destinati all’erogazione di borse di studio o altri benefici a favore di studenti, neolaureati o dottorandiContratto Integrativo d’Istituto sottoscritto il 29 ottobre 2019 in quanto compatibili.

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Samples: Contratto Integrativo d'Istituto

Norme finali e transitorie. TORNA ALL'INDICE1. L’imposta di soggiorno si applica a decorrere dal 60° giorno successivo alla data di approvazione del presente regolamento. 12. Il presente regolamento definisce e disciplina ai sensi dell’articolo conserva piena validità nelle more dell’emanazione del regolamento attuativo di cui all’art. 4, comma 53, della legge 19 ottobre 1999, del D. Lgs. n. 370, secondo i principi espressi dallo statuto, nel rispetto della primaria funzione scientifica e didattica dell'ateneo, i criteri e le modalità di svolgimento dell’attività convenzionale. 2. Le attività convenzionali possono essere classificate in due tipologie: a) contributi che rientrano nell’attività istituzionale dell’ateneo con i quali soggetti pubblici e privati erogano finanziamenti anche in eventuale concomitanza ad un interesse non preminente; b) contratti che rientrano nell’attività conto terzi per i quali il soddisfacimento dell’interesse del committente è preminente. Tali attività possono essere svolte nei locali e con le attrezzature dell’ateneo, purché siano congruenti e compatibili con il perseguimento dei fini e dei compiti istituzionali di didattica e ricerca e solo dopo la stipula di un apposito contratto23/2011. 3. Rientrano altresì nell'ambito Per particolari esigenze tecniche la Giunta Comunale ha facoltà di applicazione posticipare i termini previsti dagli art. 6 e 7 del presente regolamento i progetti regolamento. 4. In deroga a quanto disposto al comma 2, dell’art. 4, del presente regolamento, soltanto per l’anno 2018, tutte le strutture ricettive classificate “Villaggi camping”, “Campeggi” e “Ostelli per la gioventù” saranno tenute al versamento di ricercaun imposta di soggiorno pari al 20% dell’aliquota definita dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell’art. 42, didattica comma 2, lettera f), del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e internazionalizzazionesuccessive modificazioni. Tale riduzione trova applicazione anche nei confronti delle altre strutture ricettive che ospitano, finanziati attraverso programmi nazionalia seguito di accordi tra le parti, regionali utenti in carico alle strutture sopra richiamate (“Villaggi camping”, “Campeggi” e comunitari, “Ostelli per la gioventù”). L’applicazione di tale riduzione è subordinata alla trasmissione al Comune da parte della struttura ricettiva della relativa documentazione fiscale giustificativa. Nei casi di specie non si applicano le riduzioni d’imposta di cui al comma 4 dell’art. 4 del presente regolamento. 5. E’ istituito un osservatorio permanente formato dall’Amministrazione Comunale e dalle associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive con le seguenti eccezioni: - progetti il compito di ricerca, didattica monitorare gli effetti dell’applicazione dell’imposta e internazionalizzazione per cui è esclusa la possibilità di caricare spese generali forfettarie o di valorizzare e rendicontare i costi del personale strutturato dell’ateneo; - finanziamenti per convenzioni o progetti di didattica o internazionalizzazione destinati all’erogazione di borse di studio o altri benefici a favore di studenti, neolaureati o dottorandiformulare eventuali proposte correttive.

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Samples: Regolamento Sull’imposta Di Soggiorno

Norme finali e transitorie. TORNA ALL'INDICE 1. Il L’adeguamento nominale dei profili del personale confluito a quello in atto del personale del SSN è effettuato direttamente dalle ARPA, sulla base delle declaratorie di cui all’allegato 1 del CCNL del 7 aprile 1999 e delle tabelle di equiparazione del presente regolamento definisce e disciplina ai sensi dell’articolo 4, comma 5, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, secondo i principi espressi dallo statuto, nel rispetto della primaria funzione scientifica e didattica dell'ateneo, i criteri e le modalità di svolgimento dell’attività convenzionalecontratto. 2. Le attività convenzionali possono essere classificate in due tipologie: a) contributi Per effetto delle tabelle di equiparazione, al personale interessato si applica il sistema classificatorio del CCNL 7 aprile 1999 anche per ciò che rientrano nell’attività istituzionale dell’ateneo con attiene i quali soggetti pubblici passaggi di cui agli artt. 16 e privati erogano finanziamenti anche in eventuale concomitanza ad un interesse non preminente; b) contratti che rientrano nell’attività conto terzi per 17, le posizioni organizzative degli artt. 20 e 21 nonché la progressione economica orizzontale dell’art. 35 del CCNL citato. A tal fine, i quali il soddisfacimento dell’interesse fondi previsti dagli artt. 38 e 39 del committente è preminente. Tali attività possono essere svolte nei locali e CCNL stesso sono formati ed incrementati con le attrezzature dell’ateneo, purché siano congruenti stesse modalità e compatibili con il perseguimento dei fini e dei compiti istituzionali di didattica e ricerca e solo dopo la stipula di un apposito contrattoprocedure stabilite dalle norme indicate. 3. Rientrano altresì nell'ambito Nell’ambito del sistema classificatorio, fermo restando l’obbligo di applicazione osservanza del presente regolamento principio dell’adeguato accesso dall’esterno, le ARPA individuano con atti regolamentari, anche per la prima applicazione, criteri e procedure per i progetti passaggi tra le categorie e all’interno delle categorie, coerenti con i processi di ricercariorganizzazione interna ispirati alla omogeneizzazione delle diverse provenienze. 4. I regolamenti concorsuali delle Agenzie devono essere coerenti, didattica e internazionalizzazione, finanziati attraverso programmi nazionali, regionali e comunitariper i requisiti generali, con le seguenti eccezioni: vigenti disposizioni in materia di ammissione all’impiego e, per quelli specifici, con le declaratorie di cui all’allegato 1 del CCNL del 7 aprile 1999. 5. Le parti di cui al presente contratto, in caso di eventuali modificazioni e integrazioni dei profili sanitari da parte del Ministero della Sanità ovvero a seguito della definizione della formazione complementare, si incontreranno per l’individuazione della categoria di appartenenza dei profili interessati. Analogamente si procede per l’individuazione di nuovi profili non sanitari. (1) Per i comparti Regioni Autonomie Locali, Ministeri e Scuola, ai fini della equiparazione sono state utilizzate le nuove categorie o aree e, per chiarezza, anche l’ex livello di provenienza. Per gli altri comparti pubblici e settori privati ove non vi è ancora il sistema classificatorio, si è fatto riferimento alle posizioni funzionali e/o ai livelli economici corrispondenti per contenuti mansionistici a quelli del SSN. (2) Per i comparti o settori ove esistono l’ex IX livello ed i Quadri, le ARPA definiranno, oltre al trattamento economico iniziale, le fasce economiche di inquadramento. (3) Tale equiparazione riguarda esclusivamente i tecnici di laboratorio diplomati inseriti nella categoria 3A del CCNL indicato nella colonna di riferimento. CCNL comparto sanità CCNL (1) quadri ed impiegati agricoli CCNL (1) personale addetto ai pubblici servizi del gas e dell’acqua e vari CCNL (1) personale addetto ai lavori di sistemazione idraulico - progetti forestale (operai) CCNL (1) personale ENEA CCNL (1) personale non medico dipendente da strutture sanitarie private laiche e religiose CCNL(1) personale addetto ai pubblici servizi di ricercatrasporto CCNL(1) lavoratori aziende municipaliz- zate di igiene urbana Con riferimento all’art. 19, didattica comma 2, del CCNL 7 aprile 1999 per il comparto Sanità, le parti dichiarano che nel personale di vigilanza ed ispezione sono ricompresi i vigili sanitari indipendentemente dalle varie denominazioni adottate in sede locale ed anche gli “assistenti tecnici” limitatamente a quelli che operano presso i Dipartimenti di prevenzione, i P.M.P. (presidi multizonali di prevenzione) o strutture ad essi riconducibili ed ex P.M.P. confluiti nelle ARPA (agenzie regionali per l’ambiente). Tra detto personale è ricompreso nelle ARPA il personale tecnico sanitario di laboratorio biomedico che effettua esami di laboratorio per il controllo delle matrici ambientali e internazionalizzazione per cui è esclusa la possibilità di caricare spese generali forfettarie alimentari nonché il personale tecnico diplomato e/o di valorizzare e rendicontare i costi del personale strutturato dell’ateneo; - finanziamenti per convenzioni vigilanza comunque denominato, proveniente da altri comparti o progetti settori, fermo restando il rispetto della tabella di didattica o internazionalizzazione destinati all’erogazione equiparazione allegata al presente Contratto con riferimento ai livelli di borse di studio o altri benefici a favore di studenti, neolaureati o dottorandiprovenienza.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Norme finali e transitorie. TORNA ALL'INDICE 1. Il I tempi di adeguamento ai requisiti strutturali, organizzativi e del personale di cui all’allegato A al r.r. 1/2004, come sostituito dal presente regolamento definisce regolamento, e disciplina ai sensi dell’articolo 4all’allegato B al r.r. 1/2004, comma 5come modificato dall’articolo 4 del presente regolamento, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, secondo i principi espressi dallo statuto, nel rispetto della primaria funzione scientifica e didattica dell'ateneo, i criteri e le modalità di svolgimento dell’attività convenzionaledecorrono dal 1° gennaio 2006. 2. Al fine di promuovere l’aggiornamento, la formazione e la riqualificazione del personale in servizio, con particolare riferimento alle figure educative e di assistenza socio-sanitaria, la Giunta regionale definisce, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i percorsi formativi ed i crediti necessari ad acquisire i titoli professionali o la certificazione di competenze equivalenti. 3. Il personale in servizio alla data del 1° gennaio 2006, in possesso dei requisiti previsti all’allegato B, può svolgere le funzioni ivi indicate sia in strutture già operanti sia in strutture di nuova istituzione, fermo restando l’obbligo di aggiornamento, formazione e riqualificazione di cui al comma 2. 4. In deroga a quanto previsto negli allegati A e B, nelle more di attivazione e realizzazione dei corsi di formazione professionale per OSS, la funzione socio-sanitaria può essere svolta da personale in possesso delle qualifiche di OTA, OSA, ASA, ADEST, ASS e AdB conseguite al termine della frequenza di corsi di formazione professionale autorizzati e individuati dalla Giunta regionale o in possesso del diploma di scuola media inferiore e di due anni di esperienza in strutture similari, fermo restando l’obbligo per il personale medesimo di acquisire i requisiti professionali con le modalità definite dalla deliberazione di cui al comma 2. 5. Le attività convenzionali strutture operanti che hanno avanzato richiesta di autorizzazione per comunità socio- educativo-riabilitativa, residenza protetta e centro socio-educativo-riabilitativo diurno per disabili di cui all’articolo 3, comma 3, lettera b), e comma 4, lettera a), della l.r. 6 novembre 2002, n. 20 e che accolgono utenza diversa o in numero superiore a quanto previsto all’allegato A, possono essere classificate autorizzate ad esercitare l’attività anche in due tipologiederoga alla tipologia di utenza ed alla capacità ricettiva prevista per tali strutture ed alla articolazione in nuclei. L’autorizzazione è subordinata alla prescrizione che le suddette strutture presentino un programma di adeguamento ai requisiti previsti dal presente regolamento, concordato con i servizi sociali e sanitari territoriali e redatto secondo le modalità, gli indirizzi e i termini stabiliti dalla Giunta regionale. Le predette strutture, qualora ospitino soggetti in numero superiore alla capacità ricettiva prevista nell’allegato A, non possono accogliere nuova utenza fino al raggiungimento del possesso dei requisiti previsti. 6. Le strutture operanti che hanno avanzato richiesta di autorizzazione per casa di riposo di cui all’articolo 3, comma 3, lettera c), della l.r. 20/2002, possono essere autorizzate ad esercitare l’attività anche in deroga a quanto previsto al paragrafo “Tipologia dell’utenza” di cui all’allegato A, limitatamente agli anziani non autosufficienti ospiti della struttura alla data di entrata in vigore del presente regolamento ferma restando la verifica di compatibilità della permanenza dei predetti ospiti da parte dell’Unità valutativa distrettuale competente. 7. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le strutture operanti che hanno avanzato domanda di autorizzazione ai sensi dell’articolo 5 del r.r. 1/2004 e per le quali non è stato concluso il procedimento, possono integrare la documentazione prodotta. In tal caso: a) contributi che rientrano nell’attività istituzionale dell’ateneo con i quali soggetti pubblici e privati erogano finanziamenti anche in eventuale concomitanza ad un interesse non preminenteComuni rilasciano l’autorizzazione nel termine di centottanta giorni dalla ricezione della integrazione; b) contratti la Commissione di cui all’articolo 4, comma 4, del r.r. 1/2004 esprime il parere entro cento giorni dal ricevimento della documentazione. 8. Al fine di garantire una uniforme e puntuale applicazione in tutte le strutture delle disposizioni contenute negli allegati A e B al r.r. 1/2004, così come modificati e sostituiti dal presente regolamento, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, può dettare indirizzi applicativi. ALLEGATO “A”(1) (1) sostituito dall’art. 3, comma 1, del r.r. 24 ottobre 2006, n. 3 e modificato dall’art. 1, comma 1, del r.r. 27 dicembre 2006, n. 4 La Comunità Familiare per minori è una struttura educativa residenziale che rientrano nell’attività conto terzi si caratterizza per i quali il soddisfacimento dell’interesse del committente è preminente. Tali attività possono essere svolte nei locali la convivenza continuativa e con le attrezzature dell’ateneo, purché siano congruenti e compatibili con il perseguimento dei fini e dei compiti istituzionali di didattica e ricerca e solo dopo la stipula stabile di un apposito contrattopiccolo gruppo di minori con due o più adulti che assumono le funzioni genitoriali. Gli adulti fanno parte di una famiglia, anche con figli, che vive insieme ai minori nella struttura di accoglienza, che costituisce la loro residenza abituale; possono svolgere attività lavorativa esterna ed essere coadiuvati nelle attività quotidiane. 3. Rientrano altresì nell'ambito di applicazione del presente regolamento i progetti di ricerca, didattica e internazionalizzazione, finanziati attraverso programmi nazionali, regionali e comunitari, con le seguenti eccezioni: - progetti di ricerca, didattica e internazionalizzazione per cui è esclusa la possibilità di caricare spese generali forfettarie o di valorizzare e rendicontare i costi del personale strutturato dell’ateneo; - finanziamenti per convenzioni o progetti di didattica o internazionalizzazione destinati all’erogazione di borse di studio o altri benefici a favore di studenti, neolaureati o dottorandi.

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Samples: Regolamento Regionale