Norme finali e transitorie. Norma di collegamento alla legislazione regionale art.45 - Norme transitorie art.46 - Norma finale art.47 - Disapplicazioni art.48 - Verifica delle disponibilità finanziarie complessive art.49 DICHIARAZIONI DELLE PARTI ART. 1 (Servizi Pubblici essenziali) 1. Ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n.146, i servizi pubblici da considerare essenziali nel comparto di cui all'art. 11 del a) stato civile e servizio elettorale; b) igiene, sanità ed attività assistenziali; c) attività di tutela della libertà della persona e della sicurezza pubblica; d) produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti,limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi; e) raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali; f) trasporti; g) servizi concernenti l'istruzione pubblica; h) servizi del personale; i) servizi culturali. 2. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1 è garantita, con le modalità di cui all'art. 2, la continuità delle prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati. ART. 2 (Contrattazione decentrata e contingenti di personale) 1. In relazione al sistema organizzativo dei singoli enti, in contrattazione decentrata sono individuate le posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere esonerati dallo sciopero perché la loro presenza in servizio e la loro attività sono necessarie per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi di cui all’art.1. 2. I contratti decentrati di cui al comma 1 sono stipulati, per ciascuna amministrazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente contratto collettivo nazionale di comparto e comunque prima dell'inizio di ogni altra trattativa decentrata. 3. Nelle more della definizione dei contratti di cui al comma 1, le parti assicurano comunque i servizi essenziali e le prestazioni indispensabili, anche attraverso i contingenti già individuati dalla precedente contrattazione decentrata. ART. 3 (Modalità di effettuazione degli scioperi) 1. Le strutture e le rappresentanze sindacali che indicono azioni di sciopero che coinvolgono i servizi di cui all'art.1, sono tenute a darne comunicazione alle amministrazioni interessate con un preavviso non inferiore a 10 giorni, precisando, in particolare, la durata dell'astensione dal lavoro. In caso di revoca di uno sciopero indetto in precedenza, le strutture e le rappresentanze sindacali devono darne tempestiva comunicazione alle amministrazioni. 2. La proclamazione degli scioperi relativi alle vertenze nazionali di comparto deve essere comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica; la proclamazione di scioperi relativi a vertenze con le singole amministrazioni deve essere co- municata alle amministrazioni interessate. Nei casi in cui lo sciopero incida su servizi resi all'utenza, le amministrazioni sono tenute a trasmettere agli organi di stampa ed alle reti radiotelevisive di maggiore diffusione nell'area interessata dallo sciopero una comunicazione circa i tempi e le modalità dell'azione di sciopero. Analoga comunicazione viene effettuata dalle amministrazioni anche nell'ipotesi di revoca dello sciopero. 3. Non possono essere indetti scioperi: a) di durata superiore ad una giornata lavorativa all'inizio di ogni vertenza e, successivamente, di durata superiore a due giornate lavorative (per la stessa vertenza); gli scioperi di durata inferiore alla giornata si svolgeranno in un unico periodo di ore continuative, riferito a ciascun turno; b) in caso di scioperi distinti, con intervalli inferiori alle 24 ore tra un'azione di sciopero e l'altra; c) articolati per servizi e reparti di un medesimo posto di lavoro, con svolgimento in giornate successive consecutive. 4. Non possono essere proclamati scioperi nei seguenti periodi: a) dal 10 al 20 agosto; b) dal 23 dicembre al 7 gennaio; c) cinque giorni prima delle festività pasquali e tre giorni dopo; d) tre giorni prima e tre giorni dopo la commemorazione dei defunti; e) il giorno di pagamento di stipendi e pensioni; f) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali e referendarie nazionali e locali. Gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturale. ART. 4 (Procedure di raffreddamento e di conciliazione) 1. Il contratto collettivo nazionale di lavoro prevede organi, tempi e procedure per il raffreddamento e la conciliazione dei conflitti in caso di sciopero. 2. Durante l'esperimento dei tentativi di conciliazione, le amministrazioni si astengono dall'adottare iniziative pregiudizievoli per la posizione dei lavoratori interessati al conflitto.
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Norme finali e transitorie. Norma di collegamento alla legislazione regionale art.45 - Norme transitorie art.46 - Norma finale art.47 - Disapplicazioni art.48 - Verifica delle disponibilità finanziarie complessive art.49 DICHIARAZIONI DELLE PARTIart.49
ART. 1 (Servizi Pubblici essenziali)
1. Ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n.146, i servizi pubblici da considerare essenziali nel comparto di cui all'art. 11 deldel D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593 sono i seguenti:
a) stato civile e servizio elettorale;
b) igiene, sanità ed attività assistenziali;
c) attività di tutela della libertà della persona e della sicurezza pubblica;
d) produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti,limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi;
e) raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali;
f) trasporti;
g) servizi concernenti l'istruzione pubblica;
h) servizi del personale;
i) servizi culturali.
2. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1 è garantita, con le modalità di cui all'art. 2, la continuità delle prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati.
ART. 2 (Contrattazione decentrata e contingenti di personale)
1. In relazione al sistema organizzativo dei singoli enti, in contrattazione decentrata sono individuate le posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere esonerati dallo sciopero perché la loro presenza in servizio e la loro attività sono necessarie per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi di cui all’art.1.
2. I contratti decentrati di cui al comma 1 sono stipulati, per ciascuna amministrazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente contratto collettivo nazionale di comparto e comunque prima dell'inizio di ogni altra trattativa decentrata.
3. Nelle more della definizione dei contratti di cui al comma 1, le parti assicurano comunque i servizi essenziali e le prestazioni indispensabili, anche attraverso i contingenti già individuati dalla precedente contrattazione decentrata.
ART. 3 (Modalità di effettuazione degli scioperi)
1. Le strutture e le rappresentanze sindacali che indicono azioni di sciopero che coinvolgono i servizi di cui all'art.1, sono tenute a darne comunicazione alle amministrazioni interessate con un preavviso non inferiore a 10 giorni, precisando, in particolare, la durata dell'astensione dal lavoro. In caso di revoca di uno sciopero indetto in precedenza, le strutture e le rappresentanze sindacali devono darne tempestiva comunicazione alle amministrazioniam- ministrazioni.
2. La proclamazione degli scioperi relativi alle vertenze nazionali di comparto deve essere comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica; la proclamazione di scioperi relativi a vertenze con le singole amministrazioni deve essere co- municata comunicata alle amministrazioni interessate. Nei casi in cui lo sciopero incida su servizi resi all'utenza, le amministrazioni sono tenute a trasmettere agli organi di stampa ed alle reti radiotelevisive di maggiore diffusione nell'area interessata dallo sciopero una comunicazione circa i tempi e le modalità dell'azione di sciopero. Analoga comunicazione viene effettuata dalle amministrazioni anche nell'ipotesi di revoca dello sciopero.
3. Non possono essere indetti scioperi:
a) di durata superiore ad una giornata lavorativa all'inizio di ogni vertenza e, successivamente, di durata superiore a due giornate lavorative (per la stessa vertenza); gli scioperi di durata inferiore alla giornata si svolgeranno in un unico periodo di ore continuative, riferito a ciascun turno;
b) in caso di scioperi distinti, con intervalli inferiori alle 24 ore tra un'azione di sciopero e l'altra;
c) articolati per servizi e reparti di un medesimo posto di lavoro, con svolgimento in giornate successive consecutive.
4. Non possono essere proclamati scioperi nei seguenti periodi:
a) dal 10 al 20 agosto;
b) dal 23 dicembre al 7 gennaio;
c) cinque giorni prima delle festività pasquali e tre giorni dopo;
d) tre giorni prima e tre giorni dopo la commemorazione dei defunti;
e) il giorno di pagamento di stipendi e pensioni;
f) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali e referendarie nazionali e locali. Gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturale.
ART. 4 (Procedure di raffreddamento e di conciliazione)
1. Il contratto collettivo nazionale di lavoro prevede organi, tempi e procedure per il raffreddamento e la conciliazione dei conflitti in caso di sciopero.
2. Durante l'esperimento dei tentativi di conciliazione, le amministrazioni si astengono dall'adottare iniziative pregiudizievoli per la posizione dei lavoratori interessati al conflitto.
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Norme finali e transitorie. Norma di collegamento alla legislazione regionale art.45 - Norme transitorie art.46 - Norma finale art.47 - Disapplicazioni art.48 - Verifica delle disponibilità finanziarie complessive art.49 DICHIARAZIONI DELLE PARTI
ART. 1 (Servizi Pubblici essenziali)
1. Ai Le parti, considerato il ritardo con il quale sono state avviate le trattative rispetto all’inizio del quadriennio 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, ritengono prioritario concludere la presente fase negoziale in tempi brevi e, pertanto, concordano di rinviare, in considerazione dell’eccezionalità della situazione, ad una apposita sequenza contrattuale, integrativa del presente CCNL, da definirsi entro la conclusione del quadriennio 2006-2009, anche la trattazione delle seguenti tematiche: - rivisitazione delle tematiche riguardanti le relazioni sindacali, nell’ottica di valorizzare ulteriormente la contrattazione di secondo livello; - riordino complessivo del sistema degli incarichi gestionali e professionali, secondo quanto previsto all’art 6; - disciplina delle flessibilità del rapporto di lavoro, alla luce delle disposizioni contenute nella legge 120 del 2007 e nel decreto legge 112 del 2008; - disciplina della formazione; - verifica del sistema di valutazione, ai fini di pervenire ad una maggiore funzionalità dello stesso; - individuazione di un sistema sperimentale di procedure e sanzioni a carattere disciplinare e comportamentale, ai sensi degli articoli 1 dell’art. 11 del presente CCNL: - individuazione di una idonea disciplina in materia di copertura assicurativa e 2 tutela legale, sulla base delle risultanze dei lavori della legge 12 giugno 1990, n.146, i servizi pubblici da considerare essenziali nel comparto Commissione di cui all'artall’art. 11 del
a) stato civile e servizio elettorale;
b) igiene, sanità ed attività assistenziali;
c) attività di tutela della libertà della persona 15; - problematiche relative al risk management e della sicurezza pubblica;
d) produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti,limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi;
e) raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali;
f) trasporti;
g) servizi concernenti l'istruzione pubblica;
h) servizi sul lavoro. 73 Questo comma è stato aggiunto con l’Errata corrige del personale;
i) servizi culturali12 settembre 2008.
2DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1 Con riferimento all’art. Nell'ambito 15 del presente CCNL, le parti precisano che sui servizi da considerare svolti senza soluzione di continuità si richiama quanto affermato nella nota di chiarimento dell’Aran n. 11632 del 25.10.2000,74 pubblicata nel sito Internet xxx.xxxxxxxxxxx.xx
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2 Fermo restando il rispetto delle scelte delle Regioni nell’organizzazione delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale ed i diversi ruoli e funzioni che la legislazione vigente assegna ai dirigenti del Servizio Sanitario Nazionale stesso e a medici e veterinari convenzionati, le parti concordano sull’opportunità che le risorse economiche finalizzate alla copertura dei servizi essenziali posti delle dotazioni organiche vengano destinate ai dirigenti di cui al comma 1 alla presente area.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3 Le parti, rilevato che la retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti di struttura complessa è garantitadifferenziata in base all’area (chirurgica, medica e del territorio) e preso atto che gli incrementi contrattuali previsti dal presente CCNL e dal quello del 3 novembre 2005 non hanno previsto detta differenziazione, convengono di esaminare la situazione nel prossimo biennio contrattuale.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4 Le parti confermano che il DPCM 8.3.2001 ha previsto dettagliatamente le modalità di riconoscimento del servizio e della esperienza professionale maturata in regime convenzionale dagli specialisti ambulatoriali, medici e delle altre professionalità sanitarie, dai medici della guardia medica, dell’emergenza territoriale e della medicina dei servizi, inquadrati nei ruoli della dirigenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale. Trattasi di una norma speciale alla quale le aziende devono attenersi e non applicabile in via analogica ad altra fattispecie. Si ritiene pertanto che il servizio prestato in regime di convenzione da parte dei predetti medici, per effetto del d.lgs 502/1992 possa essere fatto valere nei limiti e con le modalità espressamente previste dal DPCM 8.3.2001 emanato dal competente Ministero della salute. 74 nota di cui all'art. 2, la chiarimento dell’Aran n. 11632 del 25.10.2000 Sono da considerare svolti senza soluzione di continuità delle prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati.
ART. 2 (Contrattazione decentrata e contingenti di personale)
1. In relazione al sistema organizzativo dei singoli enti, in contrattazione decentrata sono individuate le posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere esonerati dallo sciopero perché la loro presenza in servizio e la loro attività sono necessarie per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi di cui all’art.1.
2. I contratti decentrati di cui al comma 1 sono stipulati, per ciascuna amministrazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente contratto collettivo nazionale di comparto e comunque prima dell'inizio di ogni altra trattativa decentrata.
3. Nelle more della definizione dei contratti di cui al comma 1, le parti assicurano comunque i servizi essenziali e le prestazioni indispensabili, anche attraverso i contingenti già individuati dalla precedente contrattazione decentrata.
ART. 3 (Modalità di effettuazione degli scioperi)
1. Le strutture e le rappresentanze sindacali che indicono azioni di sciopero che coinvolgono i servizi di cui all'art.1, sono tenute a darne comunicazione alle amministrazioni interessate con un preavviso non inferiore a 10 giorni, precisando, in particolare, la durata dell'astensione dal lavoro. In caso di revoca di uno sciopero indetto in precedenza, le strutture e le rappresentanze sindacali devono darne tempestiva comunicazione alle amministrazioni.
2. La proclamazione degli scioperi relativi alle vertenze nazionali di comparto deve essere comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica; la proclamazione di scioperi relativi a vertenze con le singole amministrazioni deve essere co- municata alle amministrazioni interessate. Nei casi in cui lo sciopero incida su servizi resi all'utenza, le amministrazioni sono tenute a trasmettere agli organi di stampa ed alle reti radiotelevisive di maggiore diffusione nell'area interessata dallo sciopero una comunicazione circa i tempi e le modalità dell'azione di sciopero. Analoga comunicazione viene effettuata dalle amministrazioni anche nell'ipotesi di revoca dello sciopero.
3. Non possono essere indetti scioperi:
a) I servizi nei quali l'interruzione sia unicamente dipesa dall'intervallo (sabato-domenica), dovuto all'articolazione dell'orario di durata superiore ad una giornata lavorativa all'inizio servizio su cinque giorni lavorativi, presso la nuova azienda di ogni vertenza e, successivamente, di durata superiore a due giornate lavorative (per la stessa vertenza); gli scioperi di durata inferiore alla giornata si svolgeranno in un unico periodo di ore continuative, riferito a ciascun turno;destinazione e con questa concordato?
b) I servizi nei quali l'interruzione sia dovuta ad un accordo tra il dirigente e l'azienda che posticipa la presa di servizio agli effetti economici rispetto alla decorrenza giuridica che, invece, rispetta la continuità dei servizi? A giudizio di questa Agenzia si può ritenere, in via interpretativa, che nelle due ipotesi previste possa ravvisarsi la continuità dei rapporti solo se l'inizio dell'attività - che sarebbe stato continuativo sulla base della lettera di assunzione o di invito alla stipulazione del contratto individuale - sia stato posticipato sulla base di un accordo esplicito tra dirigente ed azienda risultante da prova documentale incontrovertibile.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5 Le parti, preso atto di quanto previsto dal Consiglio dei Ministri in sede di approvazione dell’atto di indirizzo il 29.11.2007, si impegnano ad affrontare nella sequenza contrattuale prevista dall’art. 28 del presente CCNL, la questione dell’inclusione nel trattamento economico di fine rapporto della retribuzione di posizione variabile aziendale, nella prospettiva di una possibile soluzione legislativa.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 6 Le parti si impegnano reciprocamente a valutare, nell’ambito dell’esame delle materie rinviate alla sequenza contrattuale di cui all’art. 28 del presente CCNL, uno specifico riconoscimento sul piano organizzativo degli incarichi di dirigenti di struttura semplice dipartimentale in relazione alla gestione di risorse umane tecniche o finanziarie, con responsabilità specifica nell’ambito del dipartimento.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 7 In relazione all’art. 16 le parti chiariscono che, in caso di scioperi distintisinistro, con intervalli inferiori alle 24 ore tra un'azione di sciopero e l'altra;
c) articolati per servizi e reparti di un medesimo posto di lavoro, con svolgimento in giornate successive consecutive.
4. Non possono essere proclamati scioperi nei seguenti periodi:
a) dal 10 al 20 agosto;
b) dal 23 dicembre al 7 gennaio;
c) cinque giorni prima delle festività pasquali e tre giorni dopo;
d) tre giorni prima e tre giorni dopo la commemorazione dei defunti;
e) il giorno di pagamento di stipendi e pensioni;
f) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali e referendarie nazionali e locali. Gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturale.
ART. 4 (Procedure di raffreddamento e di conciliazione)
1. Il contratto collettivo nazionale di lavoro prevede organi, tempi e procedure per il raffreddamento Aziende forniscono ai dirigenti tutta l’assistenza possibile tramite le proprie strutture e la conciliazione dei conflitti in caso di scioperopropria organizzazione, senza ulteriori oneri.
2. Durante l'esperimento dei tentativi di conciliazione, le amministrazioni si astengono dall'adottare iniziative pregiudizievoli per la posizione dei lavoratori interessati al conflitto.
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Norme finali e transitorie. Norma di collegamento alla legislazione regionale art.45 - Norme transitorie art.46 - Norma finale art.47 - Disapplicazioni art.48 - Verifica delle disponibilità finanziarie complessive art.49 DICHIARAZIONI DELLE PARTI
ART. 1 (Servizi Pubblici essenziali)
1. Ai Le parti, considerato il ritardo con il quale sono state avviate le trattative rispetto all’inizio del quadriennio 2006- 2009 e biennio economico 2006-2007, ritengono prioritario concludere la presente fase negoziale in tempi brevi e, pertanto, concordano di rinviare, in considerazione dell’eccezionalità della situazione, ad una apposita sequenza contrattuale, integrativa del presente CCNL, da definirsi entro la conclusione del quadriennio 2006-2009, anche la trattazione delle seguenti tematiche: - rivisitazione delle tematiche riguardanti le relazioni sindacali, nell’ottica di valorizzare ulteriormente la contrattazione di secondo livello; - riordino complessivo del sistema degli incarichi gestionali e professionali, secondo quanto previsto all’art 6; - disciplina delle flessibilità del rapporto di lavoro, alla luce delle disposizioni contenute nella legge 120 del 2007 e nel decreto legge 112 del 2008; - disciplina della formazione; - verifica del sistema di valutazione, ai fini di pervenire ad una maggiore funzionalità dello stesso; - individuazione di un sistema sperimentale di procedure e sanzioni a carattere disciplinare e comportamentale, ai sensi degli articoli 1 dell’art. 11 del presente CCNL: - individuazione di una idonea disciplina in materia di copertura assicurativa e 2 tutela legale, sulla base delle risultanze dei lavori della legge 12 giugno 1990, n.146, i servizi pubblici da considerare essenziali nel comparto Commissione di cui all'artall’art. 11 del
a) stato civile e servizio elettorale;
b) igiene, sanità ed attività assistenziali;
c) attività di tutela della libertà della persona 15; - problematiche relative al risk management e della sicurezza pubblica;
d) produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti,limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi;
e) raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali;
f) trasporti;
g) servizi concernenti l'istruzione pubblica;
h) servizi del personale;
i) servizi culturalisul lavoro.
2DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1 Con riferimento all’art. Nell'ambito 15 del presente CCNL, le parti precisano che sui servizi da considerare svolti senza soluzione di continuità si richiama quanto affermato nella nota di chiarimento dell’Aran n. 11632 del 25.10.2000, pubblicata nel sito Internet xxx.xxxxxxxxxxx.xx
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2 Fermo restando il rispetto delle scelte delle Regioni nell’organizzazione delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale ed i diversi ruoli e funzioni che la legislazione vigente assegna ai dirigenti del Servizio Sanitario Nazionale stesso e a medici e veterinari convenzionati, le parti concordano sull’opportunità che le risorse economiche finalizzate alla copertura dei servizi essenziali posti delle dotazioni organiche vengano destinate ai dirigenti di cui al comma 1 alla presente area.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3 Le parti, rilevato che la retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti di struttura complessa è garantitadifferenziata in base all’area (chirurgica, medica e del territorio) e preso atto che gli incrementi contrattuali previsti dal presente CCNL e dal quello del 3 novembre 2005 non hanno previsto detta differenziazione, convengono di esaminare la situazione nel prossimo biennio contrattuale.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4 Le parti confermano che il DPCM 8.3.2001 ha previsto dettagliatamente le modalità di riconoscimento del servizio e della esperienza professionale maturata in regime convenzionale dagli specialisti ambulatoriali, medici e delle altre professionalità sanitarie, dai medici della guardia medica, dell’emergenza territoriale e della medicina dei servizi, inquadrati nei ruoli della dirigenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale. Trattasi di una norma speciale alla quale le aziende devono attenersi e non applicabile in via analogica ad altra fattispecie. Si ritiene pertanto che il servizio prestato in regime di convenzione da parte dei predetti medici, per effetto del d.lgs 502/1992 possa essere fatto valere nei limiti e con le modalità di cui all'art. 2, la continuità delle prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelatiespressamente previste dal DPCM 8.3.2001 emanato dal competente Ministero della salute.
ART. 2 (Contrattazione decentrata e contingenti DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5 Le parti, preso atto di personale)
1. In relazione al sistema organizzativo dei singoli enti, in contrattazione decentrata sono individuate le posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere esonerati dallo sciopero perché la loro presenza in servizio e la loro attività sono necessarie per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi di cui all’art.1.
2. I contratti decentrati di cui al comma 1 sono stipulati, per ciascuna amministrazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente contratto collettivo nazionale di comparto e comunque prima dell'inizio di ogni altra trattativa decentrata.
3. Nelle more della definizione dei contratti di cui al comma 1, le parti assicurano comunque i servizi essenziali e le prestazioni indispensabili, anche attraverso i contingenti già individuati dalla precedente contrattazione decentrata.
ART. 3 (Modalità di effettuazione degli scioperi)
1. Le strutture e le rappresentanze sindacali che indicono azioni di sciopero che coinvolgono i servizi di cui all'art.1, sono tenute a darne comunicazione alle amministrazioni interessate con un preavviso non inferiore a 10 giorni, precisando, in particolare, la durata dell'astensione quanto previsto dal lavoro. In caso di revoca di uno sciopero indetto in precedenza, le strutture e le rappresentanze sindacali devono darne tempestiva comunicazione alle amministrazioni.
2. La proclamazione degli scioperi relativi alle vertenze nazionali di comparto deve essere comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per in sede di approvazione dell’atto di indirizzo il 29.11.2007, si impegnano ad affrontare nella sequenza contrattuale prevista dall’art. 28 del presente CCNL, la Funzione Pubblica; la proclamazione questione dell’inclusione nel trattamento economico di scioperi relativi a vertenze con le singole amministrazioni deve essere co- municata alle amministrazioni interessate. Nei casi in cui lo sciopero incida su servizi resi all'utenzafine rapporto della retribuzione di posizione variabile aziendale, le amministrazioni sono tenute a trasmettere agli organi nella prospettiva di stampa ed alle reti radiotelevisive di maggiore diffusione nell'area interessata dallo sciopero una comunicazione circa i tempi e le modalità dell'azione di sciopero. Analoga comunicazione viene effettuata dalle amministrazioni anche nell'ipotesi di revoca dello scioperopossibile soluzione legislativa.
3DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 6 Le parti si impegnano reciprocamente a valutare, nell’ambito dell’esame delle materie rinviate alla sequenza contrattuale di cui all’art. Non possono essere indetti scioperi:28 del presente CCNL, uno specifico riconoscimento sul piano organizzativo degli incarichi di dirigenti di struttura semplice dipartimentale in relazione alla gestione di risorse umane tecniche o finanziarie, con responsabilità specifica nell’ambito del dipartimento.
a) di durata superiore ad una giornata lavorativa all'inizio di ogni vertenza eDICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 7 In relazione all’art. 16 le parti chiariscono che, successivamente, di durata superiore a due giornate lavorative (per la stessa vertenza); gli scioperi di durata inferiore alla giornata si svolgeranno in un unico periodo di ore continuative, riferito a ciascun turno;
b) in caso di scioperi distintisinistro, con intervalli inferiori alle 24 ore tra un'azione di sciopero e l'altra;
c) articolati per servizi e reparti di un medesimo posto di lavoro, con svolgimento in giornate successive consecutive.
4. Non possono essere proclamati scioperi nei seguenti periodi:
a) dal 10 al 20 agosto;
b) dal 23 dicembre al 7 gennaio;
c) cinque giorni prima delle festività pasquali e tre giorni dopo;
d) tre giorni prima e tre giorni dopo la commemorazione dei defunti;
e) il giorno di pagamento di stipendi e pensioni;
f) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali e referendarie nazionali e locali. Gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturale.
ART. 4 (Procedure di raffreddamento e di conciliazione)
1. Il contratto collettivo nazionale di lavoro prevede organi, tempi e procedure per il raffreddamento Aziende forniscono ai dirigenti tutta l’assistenza possibile tramite le proprie strutture e la conciliazione dei conflitti in caso di scioperopropria organizzazione, senza ulteriori oneri.
2. Durante l'esperimento dei tentativi di conciliazione, le amministrazioni si astengono dall'adottare iniziative pregiudizievoli per la posizione dei lavoratori interessati al conflitto.
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Norme finali e transitorie. Norma di collegamento alla legislazione regionale art.45 - Norme transitorie art.46 - Norma finale art.47 - Disapplicazioni art.48 - Verifica delle disponibilità finanziarie complessive art.49 DICHIARAZIONI DELLE PARTI
ART. 1 (Servizi Pubblici essenziali)
1. Ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n.146, i servizi pubblici da considerare essenziali nel comparto di cui all'art. 11 deldel D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593 sono i seguenti:
a) stato civile e servizio elettorale;
b) igiene, sanità ed attività assistenziali;
c) attività di tutela della libertà della persona e della sicurezza pubblica;
d) produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti,limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi;
e) raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali;
f) trasporti;
g) servizi concernenti l'istruzione pubblica;
h) servizi del personale;
i) servizi culturali.
2. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1 è garantita, con le modalità di cui all'art. 2, la continuità delle prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati.
ART. 2 (Contrattazione decentrata e contingenti di personale)
1. In relazione al sistema organizzativo dei singoli enti, in contrattazione decentrata sono individuate le posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere esonerati dallo sciopero perché la loro presenza in servizio e la loro attività sono necessarie per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi di cui all’art.1.
2. I contratti decentrati di cui al comma 1 sono stipulati, per ciascuna amministrazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente contratto collettivo nazionale di comparto e comunque prima dell'inizio di ogni altra trattativa decentrata.
3. Nelle more della definizione dei contratti di cui al comma 1, le parti assicurano comunque i servizi essenziali e le prestazioni indispensabili, anche attraverso i contingenti già individuati dalla precedente contrattazione decentrata.
ART. 3 (Modalità di effettuazione degli scioperi)
1. Le strutture e le rappresentanze sindacali che indicono azioni di sciopero che coinvolgono i servizi di cui all'art.1, sono tenute a darne comunicazione alle amministrazioni ammini- strazioni interessate con un preavviso non inferiore a 10 giorni, precisando, in particolare, la durata dell'astensione dal lavoro. In caso di revoca di uno sciopero indetto in precedenza, le strutture e le rappresentanze sindacali devono darne tempestiva comunicazione alle amministrazioni.
2. La proclamazione degli scioperi relativi alle vertenze nazionali di comparto deve essere comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica; la proclamazione di scioperi relativi a vertenze con le singole amministrazioni deve essere co- municata comunicata alle amministrazioni interessate. Nei casi in cui lo sciopero incida su servizi resi all'utenza, le amministrazioni sono tenute a trasmettere agli organi di stampa ed alle reti radiotelevisive di maggiore diffusione nell'area interessata dallo sciopero una comunicazione circa i tempi e le modalità dell'azione di sciopero. Analoga comunicazione viene effettuata dalle amministrazioni anche nell'ipotesi di revoca dello sciopero.
3. Non possono essere indetti scioperi:
a) di durata superiore ad una giornata lavorativa all'inizio di ogni vertenza e, successivamente, di durata superiore a due giornate lavorative (per la stessa vertenza); gli scioperi di durata inferiore alla giornata si svolgeranno in un unico periodo di ore continuative, riferito a ciascun turno;
b) in caso di scioperi distinti, con intervalli inferiori alle 24 ore tra un'azione di sciopero e l'altra;
c) articolati per servizi e reparti di un medesimo posto di lavoro, con svolgimento in giornate successive consecutive.
4. Non possono essere proclamati scioperi nei seguenti periodi:
a) dal 10 al 20 agosto;
b) dal 23 dicembre al 7 gennaio;
c) cinque giorni prima delle festività pasquali e tre giorni dopo;
d) tre giorni prima e tre giorni dopo la commemorazione dei defunti;
e) il giorno di pagamento di stipendi e pensioni;
f) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali e referendarie nazionali e locali. Gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturale.
ART. 4 (Procedure di raffreddamento e di conciliazione)
1. Il contratto collettivo nazionale di lavoro prevede organi, tempi e procedure per il raffreddamento e la conciliazione dei conflitti in caso di sciopero.
2. Durante l'esperimento dei tentativi di conciliazione, le amministrazioni si astengono dall'adottare iniziative pregiudizievoli per la posizione dei lavoratori interessati interes- sati al conflitto.
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Norme finali e transitorie. Norma di collegamento alla legislazione regionale art.45 - Norme transitorie art.46 - Norma finale art.47 - Disapplicazioni art.48 - Verifica delle disponibilità finanziarie complessive art.49 DICHIARAZIONI DELLE PARTI
ART. 1 (Servizi Pubblici essenziali)
1. Ai Le parti, considerato il ritardo con il quale sono state avviate le trattative rispetto all’inizio del quadriennio 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, ritengono prioritario concludere la presente fase negoziale in tempi brevi e, pertanto, concordano di rinviare, in considerazione dell’eccezionalità della situazione, ad una apposita sequenza contrattuale, integrativa del presente CCNL, da definirsi entro la conclusione del quadriennio 2006-2009, anche la trattazione delle seguenti tematiche: - rivisitazione delle tematiche riguardanti le relazioni sindacali, nell’ottica di valorizzare ulteriormente la contrattazione di secondo livello; - riordino complessivo del sistema degli incarichi gestionali e professionali, secondo quanto previsto all’art 6; - disciplina delle flessibilità del rapporto di lavoro, alla luce delle disposizioni vigenti; - disciplina della formazione; - verifica del sistema di valutazione, ai fini di pervenire ad una maggiore funzionalità dello stesso; - individuazione di un sistema sperimentale di procedure e sanzioni a carattere disciplinare e comportamentale, ai sensi degli articoli 1 dell’art. 15 del presente CCNL; - individuazione di una idonea disciplina in materia di copertura assicurativa e 2 tutela legale, sulla base delle risultanze dei lavori della legge 12 giugno 1990, n.146, i servizi pubblici da considerare essenziali nel comparto Commissione di cui all'artall’art. 11 del
a) stato civile e servizio elettorale;
b) igiene, sanità ed attività assistenziali;
c) attività di tutela della libertà della persona 18; - problematiche relative al risk management e della sicurezza pubblica;
d) produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti,limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi;
e) raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali;
f) trasporti;
g) servizi concernenti l'istruzione pubblica;
h) servizi del personale;
i) servizi culturalisul lavoro.
2DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1 Con riferimento all’art. Nell'ambito dei 15 le parti precisano che sui servizi essenziali da considerare svolti senza soluzione di cui continuità si richiama quanto affermato nella nota di chiarimento dell’Aran n. 11632 del 25.10.2000, pubblicata nel sito Internet xxx.xxxxxxxxxxx.xx
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2 Le parti concordano sulla necessità di verificare da parte degli uffici competenti il valore di riferimento retributivo utilizzato al comma 1 è garantita, con le modalità di cui all'art. 2, la continuità delle prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati.
ART. 2 (Contrattazione decentrata e contingenti di personale)
1. In relazione al sistema organizzativo dei singoli enti, in contrattazione decentrata sono individuate le posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere esonerati dallo sciopero perché la loro presenza in servizio e la loro attività sono necessarie per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi di cui all’art.1.
2. I contratti decentrati di cui al comma 1 sono stipulati, per ciascuna amministrazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore fine della definizione degli incrementi retributivi del presente contratto collettivo nazionale di comparto prima dell’avvio del negoziato per il rinnovo del prossimo biennio contrattuale. Tale esigenza si basa sull’accertata disomogeneità della crescita delle retribuzioni medie dei due distinti accordi per il personale delle aree dirigenziali III e comunque prima dell'inizio di ogni altra trattativa decentrataIV.
3. Nelle more della definizione dei contratti di cui al comma 1DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3 Fermo restando il rispetto delle scelte delle Regioni nell’organizzazione delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale ed i diversi ruoli e funzioni che la legislazione vigente assegna ai dirigenti del Servizio Sanitario Nazionale stesso e a medici e veterinari convenzionati, le parti assicurano comunque i servizi essenziali e concordano sull’opportunità che le prestazioni indispensabili, anche attraverso i contingenti già individuati dalla precedente contrattazione decentratarisorse economiche finalizzate alla copertura dei posti delle dotazioni organiche vengano destinate ai dirigenti di cui alla presente area.
ARTDICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4 In relazione all’art. 3 (Modalità di effettuazione degli scioperi)
1. Le strutture e 18 le rappresentanze sindacali che indicono azioni di sciopero che coinvolgono i servizi di cui all'art.1parti chiariscono che, sono tenute a darne comunicazione alle amministrazioni interessate con un preavviso non inferiore a 10 giorni, precisando, in particolare, la durata dell'astensione dal lavoro. In caso di revoca di uno sciopero indetto in precedenza, le strutture e le rappresentanze sindacali devono darne tempestiva comunicazione alle amministrazioni.
2. La proclamazione degli scioperi relativi alle vertenze nazionali di comparto deve essere comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica; la proclamazione di scioperi relativi a vertenze con le singole amministrazioni deve essere co- municata alle amministrazioni interessate. Nei casi in cui lo sciopero incida su servizi resi all'utenza, le amministrazioni sono tenute a trasmettere agli organi di stampa ed alle reti radiotelevisive di maggiore diffusione nell'area interessata dallo sciopero una comunicazione circa i tempi e le modalità dell'azione di sciopero. Analoga comunicazione viene effettuata dalle amministrazioni anche nell'ipotesi di revoca dello sciopero.
3. Non possono essere indetti scioperi:
a) di durata superiore ad una giornata lavorativa all'inizio di ogni vertenza e, successivamente, di durata superiore a due giornate lavorative (per la stessa vertenza); gli scioperi di durata inferiore alla giornata si svolgeranno in un unico periodo di ore continuative, riferito a ciascun turno;
b) in caso di scioperi distintisinistro, con intervalli inferiori alle 24 ore tra un'azione di sciopero le Aziende forniscono ai dirigenti tutta l’assistenza possibile tramite le proprie strutture e l'altra;
c) articolati per servizi e reparti di un medesimo posto di lavoro, con svolgimento in giornate successive consecutivela propria organizzazione senza ulteriori oneri.
4DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5 In relazione all’art. Non possono essere proclamati scioperi nei seguenti periodi:
a) dal 10 al 20 agosto;
b) dal 23 dicembre al 7 gennaio;
c) cinque giorni prima delle festività pasquali e tre giorni dopo;
d) tre giorni prima e tre giorni dopo la commemorazione dei defunti;
e) il giorno di pagamento di stipendi e pensioni;
f) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali europee8, nazionali, regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali e referendarie nazionali e locali. Gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturale.
ART. 4 (Procedure di raffreddamento e di conciliazione)
1. Il contratto collettivo nazionale di lavoro prevede organi, tempi e procedure per il raffreddamento e la conciliazione dei conflitti in caso di sciopero.
2. Durante l'esperimento dei tentativi di conciliazionecomma 3, le amministrazioni si astengono dall'adottare iniziative pregiudizievoli per la posizione dei lavoratori interessati al conflittoparti precisano che il riferimento alla “copertura finanziaria” deve intendersi nell’ambito di quanto previsto dalla legge 251 del 2000.
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Norme finali e transitorie. Norma di collegamento alla legislazione regionale art.45 - Norme transitorie art.46 - Norma finale art.47 - Disapplicazioni art.48 - Verifica delle disponibilità finanziarie complessive art.49 DICHIARAZIONI DELLE PARTI
ART. 1 (Servizi Pubblici essenziali)
1. Ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990Il presente Regolamento entra in vigore dalla sua adozione con provvedimento, n.146esecutivo, i servizi pubblici da considerare essenziali nel comparto di cui all'art. 11 del
a) stato civile e servizio elettorale;
b) igiene, sanità ed attività assistenziali;
c) attività di tutela della libertà della persona e della sicurezza pubblica;
d) produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti,limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi;
e) raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali;
f) trasporti;
g) servizi concernenti l'istruzione pubblica;
h) servizi del personale;
i) servizi culturaliConsiglio Comunale.
2. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1 è garantita, con le modalità di cui all'art. 2, la continuità delle prestazioni indispensabili Per i contratti scaduti ma per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati.
ART. 2 (Contrattazione decentrata e contingenti di personale)
1. In relazione al sistema organizzativo dei singoli enti, in contrattazione decentrata sono individuate le posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere esonerati dallo sciopero perché la loro presenza in servizio e la loro attività sono necessarie per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi di cui all’art.1.
2. I contratti decentrati di cui al comma 1 sono stipulati, per ciascuna amministrazione, entro trenta giorni dalla data di entrata quali sia stata deliberata dal Comune una proroga prima dell’entrata in vigore del presente contratto collettivo nazionale Regolamento, si applicano le disposizioni di comparto e comunque prima dell'inizio cui all’articolo 8, comma 2, a condizione che gli ulteriori interventi di ogni altra trattativa decentratamanutenzione proposti dal Concessionario siano previamente valutati congrui ed autorizzati dai competenti uffici comunali. La durata contrattuale complessiva prevista all’art. 8 comma 4, decorre dalla data della stipula del contratto. La rinegoziazione comporterà l’allineamento dei contenuti contrattuali alle disposizioni del presente Regolamento.
3. Nelle more della definizione dei Quanto previsto al precedente comma 2 del presente articolo si applica anche ai contratti non ancora scaduti al momento dell’entrata in vigore del presente Regolamento qualora il Concessionario ne faccia richiesta e purché l'affidamento non abbia già avuto una durata complessiva, compresi gli eventuali rinnovi, pari a 30 anni; la richiesta del Concessionario di cui al ulteriori interventi di manutenzione dovrà essere ritenuta ammissibile e gli interventi dovranno previamente essere valutati congrui e autorizzati dai competenti Uffici Comunali. La durata contrattuale complessiva prevista all’art. 8 comma 14, le parti assicurano comunque i servizi essenziali e le prestazioni indispensabili, anche attraverso i contingenti già individuati decorre dalla precedente contrattazione decentrata.
ART. 3 (Modalità data di effettuazione degli scioperi)
1. Le strutture e le rappresentanze sindacali che indicono azioni di sciopero che coinvolgono i servizi di cui all'art.1, sono tenute a darne comunicazione alle amministrazioni interessate con un preavviso non inferiore a 10 giorni, precisando, in particolare, la durata dell'astensione dal lavoro. In stipula del contratto; nel caso di revoca contratto rinegoziato ai sensi dell’art. 29, commi 2 e 4 del precedente regolamento sugli impianti sportivi (C.C. 29.07.2010, n. 71), La decorrenza avrà luogo dalla data di uno sciopero indetto in precedenza, le strutture e le rappresentanze sindacali devono darne tempestiva comunicazione alle amministrazioni.
2. La proclamazione degli scioperi relativi alle vertenze nazionali di comparto deve essere comunicata alla Presidenza stipula del Consiglio dei Ministri - Dipartimento contratto preso a riferimento per la Funzione Pubblica; la proclamazione di scioperi relativi a vertenze con le singole amministrazioni deve essere co- municata alle amministrazioni interessate. Nei casi in cui lo sciopero incida su servizi resi all'utenza, le amministrazioni sono tenute a trasmettere agli organi di stampa ed alle reti radiotelevisive di maggiore diffusione nell'area interessata dallo sciopero una comunicazione circa i tempi e le modalità dell'azione di sciopero. Analoga comunicazione viene effettuata dalle amministrazioni anche nell'ipotesi di revoca dello sciopero.
3. Non possono essere indetti scioperi:
a) di durata superiore ad una giornata lavorativa all'inizio di ogni vertenza e, successivamente, di durata superiore a due giornate lavorative (per la stessa vertenza); gli scioperi di durata inferiore alla giornata si svolgeranno in un unico periodo di ore continuative, riferito a ciascun turno;
b) in caso di scioperi distinti, con intervalli inferiori alle 24 ore tra un'azione di sciopero e l'altra;
c) articolati per servizi e reparti di un medesimo posto di lavoro, con svolgimento in giornate successive consecutiveil prolungamento già concesso.
4. Non possono essere proclamati scioperi nei seguenti periodi:
a) dal 10 Gli schemi contrattuali, i modelli di bandi, i modelli di istanza al 20 agosto;
b) dal 23 dicembre al 7 gennaio;
c) cinque giorni prima delle festività pasquali e tre giorni dopo;
d) tre giorni prima e tre giorni dopo la commemorazione dei defunti;
e) il giorno di pagamento di stipendi e pensioni;
f) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali e referendarie nazionali e locali. Gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturaleComune sono approvati con provvedimento dirigenziale entro sei mesi dall’adozione del presente Regolamento.
ART5. 4 L'amministrazione si impegna inoltre entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento alla verifica delle caratteristiche di ciascun impianto sportivo redigendo una scheda dettagliata per ciascuno (Procedure carta di raffreddamento e identità dell'impianto), delle schede di conciliazione)
1ciascun impianto verrà data informazione al Consiglio Comunale. Il contratto collettivo nazionale La scheda oltre alla classificazione di lavoro prevede organicui all'articolo 2, tempi e procedure per dovrà descrivere l'impianto, il raffreddamento e la conciliazione dei conflitti in caso suo stato di scioperomanutenzione ed indicare gli standard minimi di erogazione del servizio da porre a base del progetto di utilizzo.
2. Durante l'esperimento dei tentativi di conciliazione, le amministrazioni si astengono dall'adottare iniziative pregiudizievoli per la posizione dei lavoratori interessati al conflitto.
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Samples: Regolamento Per l'Affidamento Della Concessione Del Servizio Di Gestione Degli Impianti Sportivi
Norme finali e transitorie. Norma 1) I principi ed i criteri di collegamento alla legislazione regionale art.45 - Norme transitorie art.46 - Norma finale art.47 - Disapplicazioni art.48 - Verifica cui al presente Accordo saranno assunti nell’ambito del Regolamento che adotterà l’Organo Amministrativo aziendale, la cui bozza sarà illustrata alle Organizzazioni Sindacali intestate, nel corso di una specifico incontro, da tenersi non oltre i dieci giorni precedenti la definitiva approvazione dello stesso.
2) Le parti si danno atto che, con il presente Accordo, avuto riguardo anche ai limiti di compatibilità del CCNL Comparto Regioni – Autonomie Locali con la natura privatistica del rapporto di lavoro dei dipendenti ASTRAL, hanno assolto, per la materia in esso disciplinata, ogni obbligo sindacale in materia di contrattazione decentrata e concertazione dal citato CCNL, anche in deroga al medesimo; lo stesso dicasi per quanto riguarda il CCNL Dirigenti Aziende Industriali.
3) Le parti si danno atto che il presente Accordo annulla e sostituisce qualsiasi precedente Accordo, Disposizione e Prassi applicati in azienda sulle materie oggetto del medesimo.
4) Le Parti si danno infine atto che, per gli anni 2013 e 2014, l’eventuale erogazione di possibili compensi premiali legati ai risultati conseguiti dai singoli dirigenti, in eccedenza rispetto alle attese, avverrà con decisione dell’Organo Amministrativo aziendale, sulla base dei criteri indicati nella determinazione n. 152/2014, nei limiti degli stanziamenti e delle disponibilità finanziarie complessive art.49 DICHIARAZIONI DELLE PARTI
ARTprevisti in bilancio. 1 (Servizi Pubblici essenziali)Xxxxxxxxxxxx, pur condividendo i principi cardine dell’Accordo, che rappresenta in ogni caso una tappa importante per la Società, propone all’azienda un maggiore approfondimento rispetto alle seguenti ipotesi:
1. Ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990con riferimento, n.146all’art. 2, i servizi pubblici da considerare essenziali nel comparto comma 1, lettera c, Xxxxxxxxxxxx chiede l’eliminazione, ovvero la sostanziale riduzione dell’ambito soggettivo di cui all'art. 11 del
a) stato civile e servizio elettoralevalutazione;
b) igiene, sanità ed attività assistenziali;
c) attività di tutela della libertà della persona e della sicurezza pubblica;
d) produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti,limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi;
e) raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali;
f) trasporti;
g) servizi concernenti l'istruzione pubblica;
h) servizi del personale;
i) servizi culturali.
2. Nell'ambito dei servizi essenziali con riferimento all’art. 4, Xxxxxxxxxxxx chiede una maggiore correlazione tra obiettivi assegnati e budget di cui al comma 1 è garantitaprevisione aziendale; sempre con riferimento a detto articolo, con le modalità di cui all'art. 2Xxxxxxxxxxxx chiede, altresì, la continuità delle prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati.
ART. 2 (Contrattazione decentrata e contingenti riduzione del numero di personale)
1. In relazione al sistema organizzativo dei singoli enti, in contrattazione decentrata sono individuate le posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere esonerati dallo sciopero perché la loro presenza in servizio e la loro attività sono necessarie per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi di cui all’art.1.
2. I contratti decentrati di cui al comma 1 sono stipulati, per ciascuna amministrazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente contratto collettivo nazionale di comparto e comunque prima dell'inizio di ogni altra trattativa decentrata.obiettivi assegnati;
3. Nelle more con riferimento all’art. 6, comma 2, per gli incarichi ad interim Xxxxxxxxxxxx chiede di prevedere, ove non vi siano impedimenti da un punto di vista normativo, l’erogazione della definizione dei contratti retribuzione di cui al comma 1risultato legata agli obiettivi previsti per detta posizione, le parti assicurano comunque i servizi essenziali e le prestazioni indispensabili, anche attraverso i contingenti già individuati dalla precedente contrattazione decentrata.
ART. 3 (Modalità in presenza di effettuazione degli scioperi)
1. Le strutture e le rappresentanze sindacali che indicono azioni di sciopero che coinvolgono i servizi di cui all'art.1, sono tenute a darne comunicazione alle amministrazioni interessate con un preavviso una titolarità dell’incarico ad interim non inferiore a 10 giorni, precisando, in particolare, la durata dell'astensione dal lavoro. In caso di revoca di uno sciopero indetto in precedenza, le strutture e le rappresentanze sindacali devono darne tempestiva comunicazione alle amministrazioni.
2. La proclamazione degli scioperi relativi alle vertenze nazionali di comparto deve essere comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica; la proclamazione di scioperi relativi a vertenze con le singole amministrazioni deve essere co- municata alle amministrazioni interessate. Nei casi in cui lo sciopero incida su servizi resi all'utenza, le amministrazioni sono tenute a trasmettere agli organi di stampa ed alle reti radiotelevisive di maggiore diffusione nell'area interessata dallo sciopero una comunicazione circa i tempi e le modalità dell'azione di sciopero. Analoga comunicazione viene effettuata dalle amministrazioni anche nell'ipotesi di revoca dello sciopero.
3. Non possono essere indetti scioperi:
a) di durata superiore ad una giornata lavorativa all'inizio di ogni vertenza e, successivamente, di durata superiore a due giornate lavorative (per la stessa vertenza); gli scioperi di durata inferiore alla giornata si svolgeranno in un unico periodo di ore continuative, riferito a ciascun turnodeterminato periodo;
b) in caso di scioperi distinti, con intervalli inferiori alle 24 ore tra un'azione di sciopero e l'altra;
c) articolati per servizi e reparti di un medesimo posto di lavoro, con svolgimento in giornate successive consecutive.
4. Non possono essere proclamati scioperi nei seguenti periodi:
a) dal 10 al 20 agosto;
b) dal 23 dicembre al 7 gennaio;
c) cinque giorni prima delle festività pasquali e tre giorni dopo;
d) tre giorni prima e tre giorni dopo con riferimento all’art. 7, Xxxxxxxxxxxx chiede che la commemorazione dei defunti;
e) il giorno retribuzione di pagamento risultato sia computabile ai fini del TFR, senza che ciò rappresenti un aggravio di stipendi e pensioni;
f) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali e referendarie nazionali e locali. Gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturalecosti per l’azienda.
ART. 4 (Procedure di raffreddamento e di conciliazione)
1. Il contratto collettivo nazionale di lavoro prevede organi, tempi e procedure per il raffreddamento e la conciliazione dei conflitti in caso di sciopero.
2. Durante l'esperimento dei tentativi di conciliazione, le amministrazioni si astengono dall'adottare iniziative pregiudizievoli per la posizione dei lavoratori interessati al conflitto.
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Samples: Accordo Aziendale
Norme finali e transitorie. Norma di collegamento alla legislazione regionale art.45 - Norme transitorie art.46 art.43 - Norma finale art.47 art 44 - Disapplicazioni art.48 art.45 - Verifica delle disponibilità finanziarie complessive art.49 DICHIARAZIONI DELLE PARTIart.46
ART. 1 (Servizi Pubblici essenziali)
1. Ai sensi degli e nei limiti di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n.146, i servizi pubblici da considerare essenziali nel comparto di cui all'art. 11 deldel personale dirigente dei Ministeri sono i seguenti:
a) stato civile e servizio elettorale;
b) servizio doganale;
c) igiene, sanità ed attività assistenziali;
cd) attività di tutela della libertà della persona e della sicurezza pubblica;
de) produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti,, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi;
e) raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali;
f) trasporti;
g) erogazione di assegni e di indennità con funzione di sostentamento;
h) servizi concernenti l'istruzione pubblica;
hi) servizi del personaledi protezione ambientale e di vigilanza sui beni culturali;
i) servizi culturalidi protezione civile.
2. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1 è garantita, con le modalità di cui all'artall' art. 2, la continuità delle prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati.
ART. 2 (Contrattazione decentrata e contingenti di personale)
1. In relazione al sistema organizzativo dei singoli entialla struttura organizzativa delle singole amministrazioni, in contrattazione decentrata sono individuate le posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere esonerati dallo sciopero vanno esentati dalla partecipazione ad astensioni dal lavoro perché la loro presenza in servizio e la loro attività sono necessarie per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili indispensabili, inerenti ai servizi di cui all’art.1.
2. I contratti decentrati di cui al comma 1 sono stipulati, per ciascuna amministrazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente contratto collettivo nazionale di comparto e comunque prima dell'inizio di ogni altra trattativa decentrata.
3. Nelle more della definizione dei contratti di cui al comma 1, le parti assicurano comunque i servizi essenziali e le prestazioni indispensabili, anche attraverso i contingenti già individuati dalla precedente contrattazione decentrata.
ART. 3 (Modalità di effettuazione degli scioperi)
1. Le strutture e le rappresentanze sindacali che indicono azioni di sciopero che coinvolgono i servizi di cui all'art.1, sono tenute a darne comunicazione alle amministrazioni interessate con un preavviso non inferiore a 10 giorni, precisando, in particolare, la durata dell'astensione dal lavoro. In caso di revoca di uno sciopero indetto in precedenza, le strutture e le rappresentanze sindacali devono darne tempestiva comunicazione alle amministrazionisecondo le modalità di cui al comma 2.
2. La proclamazione o la revoca degli scioperi relativi alle vertenze nazionali di comparto deve devono essere comunicata comunicate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica; la proclamazione o la revoca di scioperi relativi a vertenze con le singole amministrazioni deve devono essere co- municata comunicate alle amministrazioni interessate. Nei casi in cui lo sciopero incida su servizi resi all'utenza, le amministrazioni sono tenute a trasmettere agli organi di stampa ed alle reti radiotelevisive di maggiore diffusione nell'area interessata dallo sciopero una comunicazione circa i tempi e le modalità dell'azione di sciopero. Analoga comunicazione viene effettuata dalle amministrazioni anche nell'ipotesi di revoca dello sciopero.
3. Non possono essere indetti scioperi:
a) di durata superiore ad una giornata lavorativa all'inizio di ogni vertenza e, successivamente, per la stessa vertenza, di durata superiore a due giornate lavorative (per la stessa vertenza)consecutive; gli scioperi di durata inferiore alla giornata si svolgeranno in un unico periodo di ore continuative, riferito a ciascun turno;
b) in caso di scioperi distintidistinti nel tempo , con intervalli inferiori alle 24 ore tra un'azione di sciopero e l'altra;
c) articolati per servizi e servizi, reparti od uffici di un medesimo posto di lavoro, con svolgimento in giornate successive consecutive.
4. Non possono essere proclamati scioperi nei seguenti periodi:
a) dal 10 al 20 agostonel mese di agosto relativamente ai servizi: del Ministero dei trasporti collegati con il trasporto aereo; di fruizione del patrimonio artistico, archeologico e monumentale; di sdoganamento di merci rapidamente deperibili; di sanità;
b) dal 23 dicembre al 7 3 gennaio;
c) cinque giorni prima delle festività pasquali e tre giorni dopo;
d) tre giorni prima e tre giorni dopo la commemorazione dei defunti;
e) il giorno di pagamento di stipendi e pensionipensioni ed indennità con funzioni di sostentamento;
fd) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali europee, nazionali e referendarie nazionali, su tutto il territorio nazionale ; nei medesimi giorni per le consultazioni elettorali regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali e referendarie nazionali locali, nel rispettivo ambito territoriale.
5. In sede di contrattazione decentrata ai sensi del precedente art. 2, ed in relazione alle esigenze derivanti dalla specificità di determinate funzioni, potranno essere stabiliti ulteriori periodi di franchigia, in particolare nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo e localinei giorni dal 31 ottobre al 3 novembre.
6. Gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturale.
7. Non sono opponibili ulteriori limitazioni al diritto di sciopero rispetto a quelle previste dal presente accordo e dalle norme di legge in vigore.
ART. 4 ( Sanzioni )
1. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla legge 12 giugno 1990, n, 146, e di quelle contenute nel presente accordo, si applicano gli artt. 4 e 9 della predetta legge n. 146.
ART. 5 (Procedure di raffreddamento e di conciliazione)
1. Il contratto collettivo nazionale di lavoro prevede organi, tempi e procedure per il raffreddamento e la conciliazione dei conflitti in caso di sciopero.
2. Durante l'esperimento dei tentativi di conciliazione, le amministrazioni si astengono dall'adottare iniziative pregiudizievoli per la posizione dei lavoratori interessati al conflitto.
ART. 6 ( Applicabilità’ dell’ accordo)
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