NORME GENERALI. 1. In caso di carenze nelle domande presentate, si applicherà la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016. In particolare si precisa che l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale, obbligherà il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita in euro 402,00 (corrispondente al due per mille del valore della gara) e comunque non superiore a 5.000,00 euro. 2. Nessun compenso verrà riconosciuto ai soggetti concorrenti, anche se soccombenti, per lo studio e la compilazione delle offerte i cui elaborati non saranno restituiti e resteranno di 3. I modelli allegati al presente disciplinare di gara fanno parte integrante e sostanziale dello stesso. 4. In alternativa alla documentazione elencata nel presente disciplinare (contenuto della busta n° 1) potrà essere utilizzato il DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) di cui all’art. 85 D.Lgs. 50/2016 e approvato con Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione (in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 6 gennaio 2016, n. L3/16), nella versione rieditata dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con Circolare 18 luglio 2016, n. 3, pubblicata in GURI – Serie generale n. 174 del 27/07/2016, recante anche le linee guida per la compilazione, per adeguare tale documento alle specificità della normativa nazionale. (Si mette a disposizione modello per tale documento in versione editabile). Esso comunque potrà sostituire la suddetta documentazione solo nelle parti corrispondenti contenute nel citato DGUE: qualora l’operatore economico decidesse di utilizzare il DGUE dovrà pertanto integrare detto DGUE con la documentazione o le dichiarazioni che non sono incluse nel DGUE ma che sono richieste dal presente disciplinare e/o previste dalla normativa (es. dichiarazione su composizione del RTI, eventuali contratti di avvalimento, attestazione di versamento contributo ANAC, ecc.). Per quanto riguarda la compilazione della parte IV (criteri di selezione) del DGUE si precisa che l’operatore economico potrà limitarsi alla sezione alfa “indicazione globale per tutti i criteri di selezione”. Il DGUE dovrà essere compilato, stampato e firmato dall’operatore economico e allegato alla documentazione di gara (busta n° 1). 5. Le offerte dei soggetti partecipanti sono vincolanti per 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza della presentazione dell’offerta. 6. In caso di Raggruppamenti temporanei ogni comunicazione inerente la presente concessione sarà inoltrata all’operatore economico designato quale mandatario. 7. L’Amministrazione si riserva la facoltà di utilizzare per le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli operatori economici la posta elettronica certificata, o il fax o la posta elettronica o la pubblicazione di avvisi sul proprio sito istituzionale o una combinazione di tali mezzi. 8. La Stazione Appaltante procederà alla valutazione delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016.
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Samples: Concessione Del Servizio Di Installazione E Gestione Di Distributori Automatici
NORME GENERALI. 1. In caso 1.1 Come da autorizzazioni ANAS n° 1066 del 18/03/1997, la SITAF S.p.A. rilascia abbonamenti mensili per il pagamento forfetario del pedaggio, tramite telepass family e UnipolMove validi secondo le seguenti tipologie:
1.2 Tale agevolazione è ad esclusivo favore degli utenti residenti nei Comuni appartenenti alle Comunità Montane della Alta e Bassa Valle di carenze nelle domande presentateSusa e Val Cenischia e degli utenti impiegati nei seguenti enti: Consorzio intercomunale Socio Assistenziale Valle di Susa – Val Sangone (Con.I.S.A.); ASL TO3 Valle di Susa – Val Sangone; medici operanti presso l’USCA di Oulx, si applicherà la procedura che per uso privato transitano alle barriere di soccorso istruttorio di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016. In particolare si precisa che l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale, obbligherà il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita in euro 402,00 (corrispondente al due per mille del valore della gara) e comunque non superiore a 5.000,00 euro.
2. Nessun compenso verrà riconosciuto ai soggetti concorrenti, anche se soccombenti, per lo studio e la compilazione delle offerte i cui elaborati non saranno restituiti e resteranno di
3. I modelli allegati al presente disciplinare di gara fanno parte integrante e sostanziale dello stesso.
4. In alternativa alla documentazione elencata nel presente disciplinare (contenuto della busta n°
1) potrà essere utilizzato il DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) di cui all’art. 85 D.Lgs. 50/2016 e approvato con Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione (in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 6 gennaio 2016, n. L3/16), nella versione rieditata dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con Circolare 18 luglio 2016, n. 3, pubblicata in GURI – Serie generale n. 174 del 27/07/2016, recante anche le linee guida per la compilazione, per adeguare tale documento alle specificità della normativa nazionale. (Si mette a disposizione modello per tale documento in versione editabile). Esso comunque potrà sostituire la suddetta documentazione solo nelle parti corrispondenti contenute nel citato DGUE: qualora l’operatore economico decidesse di utilizzare il DGUE dovrà pertanto integrare detto DGUE con la documentazione o le dichiarazioni che non sono incluse nel DGUE ma che sono richieste dal presente disciplinare Avigliana e/o previste dalla normativa Salbertrand con veicoli di classe A.
1.3 L’abbonamento dà diritto, a seconda della tipologia scelta, ad un massimo di 50 passaggi al mese ad eccezione del tipo C che dà diritto ad un massimo di 50 viaggi alla barriera di Avigliana e 50 viaggi alla barriera di Salbertrand.
1.4 Il pagamento del corrispettivo dovrà essere effettuato a mezzo SEPA SDD (es. dichiarazione addebito su composizione del RTI, eventuali contratti di avvalimento, attestazione di versamento contributo ANAC, ecc.conto corrente bancario). Per quanto riguarda la compilazione della parte IV (criteri Nella fase di selezione) del DGUE si precisa che l’operatore economico potrà limitarsi alla sezione alfa “indicazione globale per tutti i criteri attivazione delle procedure automatiche di selezione”. Il DGUE dovrà essere compilatoriscossione, stampato e firmato dall’operatore economico e allegato alla documentazione di gara (busta n° 1)l’abbonato pagherà in contanti presso il Centro Servizi nel periodo indicato in fattura.
5. Le offerte dei soggetti partecipanti sono vincolanti per 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza della presentazione dell’offerta.
6. In caso di Raggruppamenti temporanei ogni comunicazione inerente la presente concessione sarà inoltrata all’operatore economico designato quale mandatario.
7. L’Amministrazione si riserva la facoltà di utilizzare per le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli operatori economici la posta elettronica certificata, o il fax o la posta elettronica o la pubblicazione di avvisi sul proprio sito istituzionale o una combinazione di tali mezzi.
8. La Stazione Appaltante procederà alla valutazione delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016.
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Samples: Subscription Agreement
NORME GENERALI. 1Il presente Accordo costituisce materia negoziale e pertanto è parte integrante del C.C.L. delle scuole equiparate dell’infanzia. In caso Le assunzioni del personale insegnante a tempo determinato, a tempo indeterminato e come supplementare nelle scuole equiparate dell'infanzia della Provincia di carenze nelle domande presentateTrento per gli anni scolastici 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014, avvengono nel rispetto delle leggi, della disciplina prevista all'art. 50 della L. P. n. 13 del 21 marzo 1977 concernente l’Ordinamento della Scuola dell’infanzia della Provincia Autonoma di Trento e della L. P. n. 27 del 10 settembre 1993 e loro successive modificazioni ed integrazioni; in particolare, per quanto riguarda il valore da attribuire all’idoneità dei concorsi per la scuola dell’infanzia banditi dalla P.A.T., si applicherà la procedura di soccorso istruttorio di cui deve fare riferimento anche all’art. 83 16 della L. P. n. 5 del D.Lgs. 50/2016. In particolare si precisa che l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale, obbligherà il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita in euro 402,00 (corrispondente al due per mille del valore della gara) e comunque non superiore a 5.000,00 euro.
2. Nessun compenso verrà riconosciuto ai soggetti concorrenti, anche se soccombenti, per lo studio e la compilazione delle offerte i cui elaborati non saranno restituiti e resteranno di
3. I modelli allegati al presente disciplinare di gara fanno parte integrante e sostanziale dello stesso.
4. In alternativa alla documentazione elencata nel presente disciplinare (contenuto della busta n°
1) potrà essere utilizzato il DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) di cui all’art. 85 D.Lgs. 50/2016 e approvato con Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione (in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 6 gennaio 2016, n. L3/16), nella versione rieditata dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con Circolare 18 luglio 2016, n. 3, pubblicata in GURI – Serie generale n. 174 del 27/07/2016, recante anche le linee guida per la compilazione, per adeguare tale documento alle specificità della normativa nazionale. (Si mette a disposizione modello per tale documento in versione editabile). Esso comunque potrà sostituire la suddetta documentazione solo nelle parti corrispondenti contenute nel citato DGUE: qualora l’operatore economico decidesse di utilizzare il DGUE dovrà pertanto integrare detto DGUE con la documentazione o le dichiarazioni che non sono incluse nel DGUE ma che sono richieste dal presente disciplinare e/o previste dalla normativa (es. dichiarazione su composizione del RTI, eventuali contratti di avvalimento, attestazione di versamento contributo ANAC, ecc.)15 marzo 2005. Per quanto riguarda l’applicazione della L. P. n. 27/93 citata, l’insegnante che, in possesso del titolo di specializzazione, si avvale nell’assunzione della precedenza prevista, è tenuto a restare nella scuola dell’infanzia per tutto il periodo di permanenza del bambino in difficoltà, dopodiché sarà considerato perdente il posto, fatto salvo quanto previsto nel successivo Par. I, punto e). Come previsto dall’art. 49 del C.C.L. delle scuole equiparate e dalla C.M. del MIUR n. 31 del 18 marzo 2003 nelle scuole equiparate dell’infanzia rientra nel computo per l’individuazione della quota di riserva prevista per le assunzioni obbligatorie – in base alla L. n. 68 del 12 marzo 1999 e succ. mod. ed integr. – solo il personale non docente. Le domande di assunzione, la compilazione formazione degli elenchi ed il sistema di gestione delle chiamate avvengono nel rispetto di quanto disposto dal D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e succ. mod. ed integr.: “Codice in materia di protezione dei dati personali”. L'utilizzo degli elenchi e le assunzioni devono avvenire sempre nel rispetto delle norme in vigore, della parte IV (criteri disciplina del rapporto di selezione) lavoro d'impiego privato, del DGUE C.C.L. citato e del presente Accordo e successive modifiche. La Federazione Provinciale Scuole Materne e altro Ente, Associazione o Azienda possono svolgere le attività e le operazioni previste dalle normative generali e di settore, dal C.C.L. e dal presente Accordo e xx.xx. riferite agli Enti gestori in quanto rappresentanti degli stessi. Si deve precisare che con il termine "spostamenti" del personale insegnante già in servizio a tempo indeterminato ci si precisa riferisce a nuove assunzioni a tempo indeterminato, che l’operatore economico potrà limitarsi alla sezione alfa “indicazione globale per tutti saranno effettuate secondo le modalità, i criteri e le procedure già in uso nelle scuole equiparate, nel rispetto delle norme sul collocamento da una scuola equiparata ad un'altra, in applicazione di selezionequanto disposto dall'art. 50 della L. P. n. 13/77 citata, dal C.C.L., dal presente Accordo. Gli Enti gestori individuano i posti disponibili a tempo indeterminato per effettuare le operazioni di “spostamento” sulla base del Programma Annuale previsto dall’art. 54 della L. P. n. 13/77 e succ. mod. ed integr.; essi sono impegnati attraverso un accordo di solidarietà a salvaguardare i posti di lavoro del personale con contratto a tempo indeterminato. In particolare, in caso di riduzione di sezione e/o di organico della scuola il licenziamento avviene sulla base dell'anzianità totale maturata dal dipendente con rapporti a tempo indeterminato presso scuole equiparate, valutando quella acquisita presso la scuola ove è in servizio - e si verifica il calo - un 75% in più rispetto a quella eventualmente acquisita presso altre scuole equiparate. Va aggiunta, inoltre, l’anzianità totale maturata dal dipendente di ruolo o a tempo indeterminato presso scuole dell’infanzia provinciali, valutando tale servizio pari al 75% del totale effettivamente svolto. Ai fini del riconoscimento spetta all’insegnante interessato che ha servizi presso scuole dell’infanzia non federate produrre la relativa documentazione (in originale o fotocopia) se non trasmessa d’ufficio. Esclusivamente al fine di individuare il personale perdente il posto presso una scuola dove si verifica un calo di sezione e/o di organico, agli insegnanti che hanno conseguito l'idoneità nei concorsi sia ordinari che riservati banditi dalla Provincia Autonoma di Trento per gli insegnanti della scuola dell'infanzia, viene attribuito un ulteriore beneficio pari a 6 mesi di servizio (per una sola idoneità) . A parità di anzianità, si considera l'anzianità totale maturata in rapporti a tempo determinato in scuole equiparate e provinciali; se ciò non fosse ancora sufficiente ad individuare la persona, per ultimo si considera la maggiore età anagrafica. Fatto salvo il caso del personale perdente il posto, il dipendente non può ottenere lo “spostamento” ad altra scuola equiparata se non ha superato il periodo di prova entro la data di esposizione dell’elenco definitivo del personale interessato alle operazioni di “spostamento”. Il DGUE dovrà essere compilato, stampato Non può presentare domanda di “spostamento” il personale insegnante supplementare in possesso del titolo di specializzazione che è stato assunto in base alla precedenza di cui alla L. P. n. 27/93 e firmato dall’operatore economico e allegato succ. mod. ed integr. fino alla documentazione di gara (busta n° 1).
5conclusione della frequenza del bambino in difficoltà. Le offerte dei soggetti partecipanti sono vincolanti per 180 giorni naturali e consecutivi dalla data operazioni di scadenza della presentazione dell’offerta.
6. In caso di Raggruppamenti temporanei ogni comunicazione inerente la presente concessione sarà inoltrata all’operatore economico designato quale mandatario.
7. L’Amministrazione “spostamento” si riserva la facoltà di utilizzare per le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli operatori economici la posta elettronica certificata, o il fax o la posta elettronica o la pubblicazione di avvisi sul proprio sito istituzionale o una combinazione di tali mezzi.
8. La Stazione Appaltante procederà alla valutazione delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016.attuano secondo i seguenti criteri:
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Samples: Accordo Sui Criteri Di Assunzione Del Personale Insegnante
NORME GENERALI. Ai sensi dell’art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo. L’affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:
a) che i concorrenti all’atto dell’offerta abbiano indicato le tipologie di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
b) che l’affidatario provveda al deposito del contratto condizionato di subappalto o di cottimo presso l’amministrazione contestualmente alla richiesta di subappalto; in difetto sono sospesi i termini per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto e/o al cottimo;
c) che al momento del deposito del contratto di subappalto o di cottimo l’affidatario trasmetta la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore/cottimista dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore/cottimista attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006;
d) che non sussista, nei confronti dell’affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. L’appaltatore che intende avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare all’Amministrazione apposita istanza con allegata la documentazione sopra indicata. Dalla data di ricevimento dell’istanza, completa della documentazione, decorrono i termini per il rilascio dell’autorizzazione. L’aggiudicatario – prima della stipulazione del contratto di appalto - dovrà indicare, in dettaglio, le lavorazioni oggetto di subappalto e/o di cottimo. Le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente ed alle categorie di lavori di cui all’art. 37, comma 11, del D. Lgs. n.163/2006 (categorie identificate all’art. 107, comma 2, del D.P.R. n.207/2010) sono subappaltabili ed affidabili in cottimo nella misura complessiva massima del 30%, calcolata con riferimento al prezzo del contratto di appalto ai sensi dell’art. 170, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, dell'importo delle lavorazioni direttamente identificate nella categoria prevalente e nelle categorie di cui all’articolo 107, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010. Le altre opere scorporabili possono essere subappaltate o affidate in cottimo nella loro totalità. I lavori appartenenti a categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria, ai sensi del D.P.R. n. 207/2010, devono essere obbligatoriamente subappaltati, qualora l’appaltatore non possegga i requisiti di qualificazione necessari per la loro esecuzione. Ai sensi dell’art. 170, comma 6, del D.P.R. n.207/2010 il cottimo consiste nell’affidamento della sola lavorazione relativa alla categoria subappaltabile ad impresa subappaltatrice in possesso dell’attestazione dei requisiti di qualificazione necessari in relazione all’importo totale dei lavori affidati e non all’importo del contratto, che può risultare inferiore per effetto della eventuale fornitura diretta, in tutto o in parte, di materiali, apparecchiature e mezzi d’opera da parte dell’esecutore. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà. Ai sensi dell’art. 118, comma 11 del D. Lgs. n. 163/2006 è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta le prestazioni salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali quali: - l’installazione, la gestione e la manutenzione ordinaria di impianti pneumatici, di impianti di antintrusione; - l'installazione, gestione e la manutenzione di impianti trasportatori, ascensori, scale mobili, di sollevamento e di trasporto; - strutture prefabbricate in cemento armato; - componenti strutturali in acciaio; - componenti per facciate continue. In tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui all’art. 118, comma 2, numero 4) del D. Lgs. n. 163/2006. E' fatto obbligo all'affidatario di comunicare preventivamente all’Amministrazione, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. In caso di carenze nelle domande presentate, si applicherà la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016. In particolare si precisa che l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale, obbligherà il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, variante in favore corso d’opera l’indicazione dei lavori o delle opere da subappaltare o concedere in cottimo dovrà avvenire all’atto dell’affidamento della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita in euro 402,00 (corrispondente al due per mille del valore della gara) e comunque non superiore a 5.000,00 eurovariante stessa.
2. Nessun compenso verrà riconosciuto ai soggetti concorrenti, anche se soccombenti, per lo studio e la compilazione delle offerte i cui elaborati non saranno restituiti e resteranno di
3. I modelli allegati al presente disciplinare di gara fanno parte integrante e sostanziale dello stesso.
4. In alternativa alla documentazione elencata nel presente disciplinare (contenuto della busta n°
1) potrà essere utilizzato il DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) di cui all’art. 85 D.Lgs. 50/2016 e approvato con Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione (in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 6 gennaio 2016, n. L3/16), nella versione rieditata dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con Circolare 18 luglio 2016, n. 3, pubblicata in GURI – Serie generale n. 174 del 27/07/2016, recante anche le linee guida per la compilazione, per adeguare tale documento alle specificità della normativa nazionale. (Si mette a disposizione modello per tale documento in versione editabile). Esso comunque potrà sostituire la suddetta documentazione solo nelle parti corrispondenti contenute nel citato DGUE: qualora l’operatore economico decidesse di utilizzare il DGUE dovrà pertanto integrare detto DGUE con la documentazione o le dichiarazioni che non sono incluse nel DGUE ma che sono richieste dal presente disciplinare e/o previste dalla normativa (es. dichiarazione su composizione del RTI, eventuali contratti di avvalimento, attestazione di versamento contributo ANAC, ecc.). Per quanto riguarda la compilazione della parte IV (criteri di selezione) del DGUE si precisa che l’operatore economico potrà limitarsi alla sezione alfa “indicazione globale per tutti i criteri di selezione”. Il DGUE dovrà essere compilato, stampato e firmato dall’operatore economico e allegato alla documentazione di gara (busta n° 1).
5. Le offerte dei soggetti partecipanti sono vincolanti per 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza della presentazione dell’offerta.
6. In caso di Raggruppamenti temporanei ogni comunicazione inerente la presente concessione sarà inoltrata all’operatore economico designato quale mandatario.
7. L’Amministrazione si riserva la facoltà di utilizzare per le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli operatori economici la posta elettronica certificata, o il fax o la posta elettronica o la pubblicazione di avvisi sul proprio sito istituzionale o una combinazione di tali mezzi.
8. La Stazione Appaltante procederà alla valutazione delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
NORME GENERALI. 1Ai sensi del comma 7 dell'art.14 del CCNL 3/11/2005 l'articolazione della presenza in servizio dei dirigenti medici e sanitari deve garantire la copertura delle 12 ore di servizio diurno dei giorni feriali. In caso Ai sensi dell'art. 16 del CCNL 3/11/2005 nelle ore notturne e nei giorni festivi la presenza in servizio, secondo le indicazioni Aziendali, è garantita tramite turni di carenze nelle domande presentateguardia o di pronta disponibilità. Il servizio di guardia e la pronta disponibilità sostitutiva completano l'orario di servizio e assicurano esclusivamente la continuità assistenziale e le urgenze/emergenze nel periodo in cui tali istituti sono attivi. Nei casi in cui le risorse di personale non consentano, anche transitoriamente per eventi imprevisti, la copertura dell'orario di servizio di 12 ore diurne, l'orario di servizio sarà definito dalla Direzione Aziendale, su proposta del Direttore di Dipartimento, tenendo conto dei giorni e degli orari nei quali si applicherà concentra la procedura maggior parte delle attività. Le Unità Operative destinate esclusivamente ad attività ambulatoriali non collegate al ciclo dell’emergenza-urgenza o alla continuità assistenziale, nonchè le Unità Operative o di soccorso istruttorio servizio di Day Hospital medico o chirurgico possono avere un’articolazione oraria inferiore a 12 ore. L'articolazione dell'orario di servizio settimanale della U.O. in cinque o sei giorni lavorativi, con il medesimo orario complessivo, funzionale all' attività della U.O. (commi 3 e 4), è concordata con il Direttore di Dipartimento. Ai Direttori di Dipartimento è affidata l’analisi delle attuali modalità organizzative delle Unità Operative al fine di definire delle regole uniformi nella costruzione degli orari di lavoro in relazione alla tipologia di attività e al numero di dirigenti di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016. In particolare si precisa che l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale, obbligherà il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita in euro 402,00 (corrispondente al due per mille del valore della gara) e comunque non superiore a 5.000,00 eurodeve essere assicurata la presenza contemporanea.
2. Nessun compenso verrà riconosciuto ai soggetti concorrenti, anche se soccombenti, per lo studio e la compilazione delle offerte i cui elaborati non saranno restituiti e resteranno di
3. I modelli allegati al presente disciplinare di gara fanno parte integrante e sostanziale dello stesso.
4. In alternativa alla documentazione elencata nel presente disciplinare (contenuto della busta n°
1) potrà essere utilizzato il DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) di cui all’art. 85 D.Lgs. 50/2016 e approvato con Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione (in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 6 gennaio 2016, n. L3/16), nella versione rieditata dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con Circolare 18 luglio 2016, n. 3, pubblicata in GURI – Serie generale n. 174 del 27/07/2016, recante anche le linee guida per la compilazione, per adeguare tale documento alle specificità della normativa nazionale. (Si mette a disposizione modello per tale documento in versione editabile). Esso comunque potrà sostituire la suddetta documentazione solo nelle parti corrispondenti contenute nel citato DGUE: qualora l’operatore economico decidesse di utilizzare il DGUE dovrà pertanto integrare detto DGUE con la documentazione o le dichiarazioni che non sono incluse nel DGUE ma che sono richieste dal presente disciplinare e/o previste dalla normativa (es. dichiarazione su composizione del RTI, eventuali contratti di avvalimento, attestazione di versamento contributo ANAC, ecc.). Per quanto riguarda la compilazione della parte IV (criteri di selezione) del DGUE si precisa che l’operatore economico potrà limitarsi alla sezione alfa “indicazione globale per tutti i criteri di selezione”. Il DGUE dovrà essere compilato, stampato e firmato dall’operatore economico e allegato alla documentazione di gara (busta n° 1).
5. Le offerte dei soggetti partecipanti sono vincolanti per 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza della presentazione dell’offerta.
6. In caso di Raggruppamenti temporanei ogni comunicazione inerente la presente concessione sarà inoltrata all’operatore economico designato quale mandatario.
7. L’Amministrazione si riserva la facoltà di utilizzare per le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli operatori economici la posta elettronica certificata, o il fax o la posta elettronica o la pubblicazione di avvisi sul proprio sito istituzionale o una combinazione di tali mezzi.
8. La Stazione Appaltante procederà alla valutazione delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016.
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NORME GENERALI. 1. In caso L'Università dispone di carenze nelle domande presentate, si applicherà piena capacità negoziale che esercita nel rispetto dei propri fini istituzionali e dei principi generali che regolano la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016. In particolare si precisa che l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale, obbligherà il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita in euro 402,00 (corrispondente al due per mille del valore della gara) e comunque non superiore a 5.000,00 eurosua autonomia funzionale.
2. Nessun compenso verrà riconosciuto ai soggetti concorrentiL'Università può stipulare convenzioni, contratti tipici e atipici, anche se soccombenti, per lo studio e la compilazione delle offerte i cui elaborati non saranno restituiti e resteranno disvolgimento di attività di supporto e/o integrative dei propri compiti istituzionali.
3. I modelli allegati Tutti gli atti di cui al presente disciplinare di gara fanno parte integrante precedente comma devono avere termine e sostanziale dello stessodurata certa e non possono essere soggetti a rinnovo tacito, fatti salvi i casi in cui la normativa vigente espressamente lo preveda.
4. In alternativa alla documentazione elencata Gli affidamenti di lavori, forniture e servizi avvengono nel presente disciplinare (contenuto della busta n°
1) potrà essere utilizzato il DGUE (Documento rispetto delle procedure di Gara Unico Europeo) di cui all’art. 85 D.Lgs. 50/2016 e approvato con Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione (in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 6 gennaio 2016, n. L3/16), nella versione rieditata dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con Circolare 18 luglio 2016, n. 3, pubblicata in GURI – Serie generale n. 174 del 27/07/2016, recante anche le linee guida per la compilazione, per adeguare tale documento alle specificità della normativa nazionale. (Si mette a disposizione modello per tale documento in versione editabile). Esso comunque potrà sostituire la suddetta documentazione solo nelle parti corrispondenti contenute nel citato DGUE: qualora l’operatore economico decidesse di utilizzare il DGUE dovrà pertanto integrare detto DGUE con la documentazione o le dichiarazioni che non sono incluse nel DGUE ma che sono richieste dal presente disciplinare e/o evidenza pubblica previste dalla normativa (es. dichiarazione su composizione legge ed ai sensi del RTI, eventuali contratti di avvalimento, attestazione di versamento contributo ANAC, ecc.). Per quanto riguarda la compilazione della parte IV (criteri di selezione) del DGUE si precisa che l’operatore economico potrà limitarsi alla sezione alfa “indicazione globale per tutti i criteri di selezione”. Il DGUE dovrà essere compilato, stampato e firmato dall’operatore economico e allegato alla documentazione di gara (busta n° 1)presente Regolamento.
5. Le offerte dei soggetti partecipanti sono vincolanti per 180 giorni naturali Per le vendite e consecutivi dalla data gli acquisti immobiliari e mobiliari, le permute, le locazioni attive e passive, le donazioni, i comodati, le eredità ed i legati si applicano le norme speciali di scadenza della presentazione dell’offertalegge e le disposizioni contenute nella parte 2 del presente Regolamento.
6. In caso Le delibere del Consiglio di Raggruppamenti temporanei ogni comunicazione inerente la presente concessione sarà inoltrata all’operatore economico designato quale mandatarioAmministrazione e le determine relative alle procedure di cui al comma 4 sono immediatamente esecutive.
7. L’Amministrazione si riserva I contratti per i quali a tutti gli effetti legali è richiesta la facoltà forma pubblico amministrativa devono essere rogati e registrati da un funzionario dell'Ateneo in possesso di utilizzare per le comunicazioni idonea qualificazione professionale e gli scambi competenza giuridica, appositamente delegato con decreto rettorale all’esercizio delle funzioni di informazioni con gli operatori economici la posta elettronica certificataUfficiale Rogante. E’ possibile procedere alla nomina di un Ufficiale Rogante Xxxxxxx, o il fax o la posta elettronica o la pubblicazione che operi in caso di avvisi sul proprio sito istituzionale o una combinazione di tali mezziimpedimento dell’Ufficiale Rogante in carica.
8. La Stazione Appaltante procederà alla valutazione Il funzionario delegato a redigere e ricevere gli atti e i contratti tiene un repertorio in conformità della legge notarile.
9. L'Università può altresì conferire ad un notaio l'incarico di rogare atti di particolare complessità.
10. Le attività di verbalizzazione nelle sedute delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’artCommissioni di gara possono essere espletate da un funzionario in possesso di qualificazione professionale adeguata a consentire il regolare ed idoneo svolgimento dell’attività richiesta.
11. 97 del D.Lgs. 50/2016Tutti gli importi indicati nel presente Regolamento sono da intendersi al netto dell’IVA, ove prevista.
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Samples: Regolamento Sull'attività Negoziale
NORME GENERALI. 1Tutti gli impianti oggetto del presente Appalto dovranno essere realizzati in conformità alle descrizioni, prescrizioni e vincoli precisati nel prosieguo del presente Capitolato o risultanti dai disegni e schemi ad esso allegati, nonché da tutti gli altri documenti contrattuali. Gli impianti stessi dovranno essere realizzati nel modo più razionale, secondo le più progredite concezioni tecniche, con criteri tali da garantire la migliore efficienza e la lunga durata, insieme alla semplicità ed economicità di esercizio e manutenzione. I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, con materiali ed apparecchiature della migliore qualità, da personale specializzato che si atterrà, nell'esecuzione, alle norme ed agli accorgimenti della tecnica e dell'uso, per il raggiungimento dei migliori risultati. Nella progettazione di dettaglio e nell'esecuzione degli impianti l'Assuntore osserverà, per formale impegno, tutte le norme di legge e di regolamento vigenti emanati dalle Autorità e dagli enti aventi competenza quali ad esempio: - C.E.I. ed U.N.E.L.; - U.S.L.; - E.N.E.L./TELECOM; - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco; - D.P.R. 547 del 27/04/1955 e seguenti; - D.L. 626 del 19/09/1994 n. 626; - Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494; - Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008 n° 37 - Decreto Legislativo 09 aprile 2008, n. 81; Si precisa al riguardo che sarà cura dell'Assuntore assumere in loco, sotto la sua completa ed esclusiva responsabilità, le necessarie informazioni presso le Sedi locali dei sopraelencati Enti e Società e di prendere con essi ogni necessario accordo inerente la realizzazione ed il collaudo degli impianti. L'Assuntore dovrà inoltre provvedere all'espletamento di tutte le eventuali pratiche (presentazione moduli, predisporre tutti i sopralluoghi e controlli previsti dalle norme di legge e regolamenti vigenti) nonché gli oneri relativi inerenti le varie certificazioni limitandosi il Committente a firmare i documenti. L'Assuntore dovrà quindi produrre tutta la certificazione necessaria per mettere in grado il Committente di avviare gli impianti all'esercizio normale. In caso di carenze nelle domande presentatemerito al D.L. 626 si ricorda che, si applicherà la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016. In particolare si precisa che l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale, obbligherà il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita in euro 402,00 (corrispondente al due per mille del valore della gara) e comunque non superiore a 5.000,00 euro.
2. Nessun compenso verrà riconosciuto ai soggetti concorrenti, anche se soccombenti, per lo studio e la compilazione delle offerte i cui elaborati non saranno restituiti e resteranno di
3. I modelli allegati al presente disciplinare di gara fanno parte integrante e sostanziale dello stesso.
4. In alternativa alla documentazione elencata nel presente disciplinare (contenuto della busta n°
1) potrà essere utilizzato il DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) di cui all’art. 85 D.Lgs. 50/2016 e approvato con Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione (in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 6 gennaio 2016, n. L3/16), nella versione rieditata dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con Circolare 18 luglio 2016, n. 3, pubblicata in GURI – Serie generale n. 174 del 27/07/2016, recante anche le linee guida per la compilazione, per adeguare tale documento alle specificità della normativa nazionale. (Si mette a disposizione modello per tale documento in versione editabile). Esso comunque potrà sostituire la suddetta documentazione solo nelle parti corrispondenti contenute nel citato DGUE: qualora l’operatore economico decidesse di utilizzare il DGUE dovrà pertanto integrare detto DGUE con la documentazione o le dichiarazioni che non sono incluse nel DGUE ma che sono richieste dal presente disciplinare e/o previste dalla normativa (es. dichiarazione su composizione del RTI, eventuali contratti di avvalimento, attestazione di versamento contributo ANAC, ecc.). Per quanto riguarda la compilazione della parte IV (criteri di selezione) del DGUE si precisa che l’operatore economico potrà limitarsi alla sezione alfa “indicazione globale per tutti i criteri di selezione”. Il DGUE dovrà essere compilato, stampato e firmato dall’operatore economico e allegato alla documentazione di gara (busta n° 1).
5. Le offerte dei soggetti partecipanti sono vincolanti per 180 entro 10 giorni naturali e consecutivi solari dalla data di scadenza della presentazione dell’offerta.
6assegnazione dei lavori, l’Assuntore dovrà comunicare: • nominativo del 1° responsabile di cantiere; • nominativo del 2° responsabile di cantiere facente funzione in assenza del 1° responsabile; • nominativo del 3° responsabile di cantiere facente funzione in assenza dei primi due responsabili. In caso di Raggruppamenti temporanei ogni comunicazione inerente la presente concessione sarà inoltrata all’operatore economico designato quale mandatario.
7. L’Amministrazione si riserva la facoltà di utilizzare per le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli operatori economici la posta elettronica certificata, o il fax o la posta elettronica o la pubblicazione di avvisi sul proprio sito istituzionale o una combinazione Almeno uno di tali mezziresponsabili dovrà essere presente in cantiere affinché sia concessa l’autorizzazione alle maestranze dell’Assuntore ad operare nell’ambito dell’ordine ricevuto dalla Committente. Alle riunioni periodiche sul coordinamento della sicurezza che la Committente provvederà a convocare, e la cui data sarà comunicata in tempo utile, è richiesta la presenza obbligatoria del responsabile di cantiere dell’Assuntore.
8. La Stazione Appaltante procederà alla valutazione delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016.
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Samples: Appalto
NORME GENERALI. 1E’ in facoltà di HOLDING FERRARA SERVIZI SRL procedere ad ulteriori fasi negoziali con le Compagnie che hanno presentato valida offerta. In caso di carenze nelle domande presentate, si applicherà la procedura di soccorso istruttorio di cui all’artAi sensi dell’art. 83 46 del D.Lgs. 50/2016n. 163/2006 e ss.mm.ii. In particolare si precisa che l'incompletezza HOLDING FERRARA SERVIZI SRL può invitare, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e ogni altra irregolarità essenziale, obbligherà dichiarazioni presentati. Si rammenta la responsabilità penale in cui incorre il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita in euro 402,00 (corrispondente al due per mille del valore della gara) e comunque non superiore a 5.000,00 euro.
2. Nessun compenso verrà riconosciuto ai soggetti concorrenti, anche se soccombenti, per lo studio e la compilazione delle offerte i cui elaborati non saranno restituiti e resteranno di
3. I modelli allegati al presente disciplinare di gara fanno parte integrante e sostanziale dello stesso.
4. In alternativa alla documentazione elencata nel presente disciplinare (contenuto della busta n°
1) potrà essere utilizzato il DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) di cui all’art. 85 D.Lgs. 50/2016 e approvato con Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione (in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 6 gennaio 2016, n. L3/16), nella versione rieditata dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con Circolare 18 luglio 2016, n. 3, pubblicata in GURI – Serie generale n. 174 del 27/07/2016, recante anche le linee guida per la compilazione, per adeguare tale documento alle specificità della normativa nazionale. (Si mette a disposizione modello per tale documento in versione editabile). Esso comunque potrà sostituire la suddetta documentazione solo nelle parti corrispondenti contenute nel citato DGUE: qualora l’operatore economico decidesse di utilizzare il DGUE dovrà pertanto integrare detto DGUE con la documentazione o le dichiarazioni che non sono incluse nel DGUE ma che sono richieste dal presente disciplinare e/o previste dalla normativa (es. dichiarazione su composizione del RTI, eventuali contratti di avvalimento, attestazione di versamento contributo ANAC, ecc.). Per quanto riguarda la compilazione della parte IV (criteri di selezione) del DGUE si precisa che l’operatore economico potrà limitarsi alla sezione alfa “indicazione globale per tutti i criteri di selezione”. Il DGUE dovrà essere compilato, stampato e firmato dall’operatore economico e allegato alla documentazione di gara (busta n° 1).
5. Le offerte dei soggetti partecipanti sono vincolanti per 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza della presentazione dell’offerta.
6. In caso di Raggruppamenti temporanei ogni comunicazione inerente la presente concessione sarà inoltrata all’operatore economico designato quale mandatario.
7dichiarazioni mendaci. L’Amministrazione si riserva la E’ facoltà di utilizzare per le comunicazioni HOLDING FERRARA SERVIZI SRL aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che la stessa sia ritenuta congrua e gli scambi conveniente. E’ inoltre facoltà di informazioni con gli operatori economici la posta elettronica certificataHOLDING FERRARA SERVIZI SRL non aggiudicare il servizio qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all’oggetto del servizio, o il fax o la posta elettronica o la pubblicazione di avvisi sul proprio sito istituzionale o una combinazione di tali mezzi.
8. La Stazione Appaltante procederà alla valutazione delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 97 81 comma 3 del D.Lgs. 50/2016n. 163/2006 e ss.mm.ii. e in questo caso le ditte concorrenti nulla potranno pretendere per la mancata aggiudicazione, restando a loro carico ogni spesa relativa alla partecipazione alla gara. Con la presentazione dell’offerta e la sottoscrizione del presente Bando di gara, si intenderanno accettate tutte le clausole e condizioni contrattuali del servizio in oggetto. Il presente Bando costituisce legge speciale per la procedura di gara in oggetto che, pertanto, il concorrente si impegna a rispettare in tutte le sue parti. HOLDING FERRARA SERVIZI SRL valuterà la congruità delle offerte in base all'art. 86 comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.. L’ordinamento di HOLDING FERRARA SERVIZI SRL non prevede l’approvazione dell’aggiudicazione provvisoria in definitiva da parte dell’organo competente, pertanto, con l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa HOLDING FERRARA SERVIZI SRL decreterà direttamente l'aggiudicazione definitiva del servizio a favore del concorrente che ha conseguito il punteggio complessivo più alto. Nel caso si verifichi parità di punteggio tra il primo in graduatoria e quelli che seguono, si procederà all’aggiudicazione del servizio mediante sorteggio ai sensi dell’art. 77 del R.D. n. 827/1924 e ss.mm.ii.. HOLDING FERRARA SERVIZI SRL procederà ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione presentata dall'aggiudicatario in sede di gara. L’offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni a partire dal termine fissato per la presentazione delle offerte.
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Samples: Insurance Service Agreement
NORME GENERALI. 1Visto quanto previsto dal decreto Interministeriale del 27 Aprile 2006 pubblicato in G.U. n.108 dell’11 Maggio 2006 il presente titolo disciplina in maniera organica ed unitaria l’organizzazione e la gestione dell’orario di lavoro dei dipendenti dagli Istituti di vigilanza. Fermo restando quanto previsto dal presente CCNL al titolo orario di lavoro le Parti ribadiscono la coerenza e la continuità dell’attuale impianto contrattuale e normativo per la parte che disciplina l’organizzazione dell’orario di lavoro con quanto già previsto nel precedente C.C.N.L. 2001/2004. Agli effetti del presente Contratto è considerato lavoro normale quello diurno e notturno, sia feriale che festivo o domenicale, prestato in turni regolari di servizio dal personale del ruolo tecnico operativo. Pertanto la regolamentazione di cui al presente CCNL in materia di orario di lavoro si applica anche ai lavoratori notturni. Fermo restando quanto previsto dal D.I. 27 Aprile 2006 per tutto quanto non espressamente regolato dal presente CCNL si applicano le disposizioni previste dal dlgs 66/2003. Le parti stante il ruolo ricoperto dalla Vigilanza Privata quale attività ausiliaria di prevenzione, sicurezza per la tutela del patrimonio pubblico e privato, con le conseguenti necessità di assicurare servizi caratterizzati da straordinarietà non programmabili al fine di evitare pericoli e o danni ai beni da vigilare convengono quanto segue:
a) Orario di lavoro settimanale Fermo restando quanto previsto dal R.D.L. del 15 Marzo 1923 n. 692 e dalla Tabella approvata con R.D. 6 Dicembre 1923, n. 2657 e dall’art. 16 lettera D dlgs 66/2003 , la prestazione lavorativa si esplica secondo i sistemi di distribuzione dell’orario di lavoro di cui agli articoli successivi, previo confronto a livello locale, finalizzato al raggiungimento di intese relative alla scelta del sistema stesso. In caso attuazione a quanto previsto dall’art. 3 Dlgs 66/2003 ai fini contrattuali l’orario di carenze nelle domande presentatelavoro è fissato in 40 ore settimanali
b) Durata massima orario di lavoro comprensivo del lavoro straordinario. Tenuto conto delle obiettive necessità di organizzare i turni di lavoro in maniera da garantire la continuità nei servizi di tutela del patrimonio pubblico e privato affidato agli Istituti di Vigilanza, si applicherà in attuazione a quanto previsto dall’art. 4 del D.lgs. 66/2003 la procedura durata massima dell’orario di soccorso istruttorio lavoro, comprese le ore di cui all’artstraordinario, non potrà superare le 48 ore ogni periodo di sette giorni, calcolate come media, riferita ad un periodo di mesi 12, decorrenti dal 1° Gennaio di ogni anno di applicazione del presente contratto, fermo restando quanto previsto dal punto a) del presente articolo sull’orario settimanale e dagli art. 83 76 e 77 primo comma. Per il personale assunto durante l’anno il periodo di riferimento sarà riparametrato in relazione ai mesi di effettivo servizio.
c) Il lavoratore del D.Lgsturno smontante non può lasciare il posto di lavoro senza prima aver avuto la sostituzione del lavoratore del turno montante, ferma restando la competenza delle quote orarie stabilite dall’art. 50/2016115, per il lavoro straordinario. In particolare si precisa tal caso il lavoratore avvertirà l’Istituto che l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale, obbligherà il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita in euro 402,00 (corrispondente al due per mille del valore della gara) e comunque non superiore a 5.000,00 europrovvederà alla sostituzione nei tempi tecnici necessari.
2. Nessun compenso verrà riconosciuto ai soggetti concorrenti, anche se soccombenti, per lo studio e la compilazione delle offerte i cui elaborati non saranno restituiti e resteranno di
3. I modelli allegati al presente disciplinare di gara fanno parte integrante e sostanziale dello stesso.
4. In alternativa alla documentazione elencata nel presente disciplinare (contenuto della busta n°
1) potrà essere utilizzato il DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) di cui all’art. 85 D.Lgs. 50/2016 e approvato con Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione (in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 6 gennaio 2016, n. L3/16), nella versione rieditata dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con Circolare 18 luglio 2016, n. 3, pubblicata in GURI – Serie generale n. 174 del 27/07/2016, recante anche le linee guida per la compilazione, per adeguare tale documento alle specificità della normativa nazionale. (Si mette a disposizione modello per tale documento in versione editabile). Esso comunque potrà sostituire la suddetta documentazione solo nelle parti corrispondenti contenute nel citato DGUE: qualora l’operatore economico decidesse di utilizzare il DGUE dovrà pertanto integrare detto DGUE con la documentazione o le dichiarazioni che non sono incluse nel DGUE ma che sono richieste dal presente disciplinare e/o previste dalla normativa (es. dichiarazione su composizione del RTI, eventuali contratti di avvalimento, attestazione di versamento contributo ANAC, ecc.). Per quanto riguarda la compilazione della parte IV (criteri di selezione) del DGUE si precisa che l’operatore economico potrà limitarsi alla sezione alfa “indicazione globale per tutti i criteri di selezione”. Il DGUE dovrà essere compilato, stampato e firmato dall’operatore economico e allegato alla documentazione di gara (busta n° 1).
5. Le offerte dei soggetti partecipanti sono vincolanti per 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza della presentazione dell’offerta.
6. In caso di Raggruppamenti temporanei ogni comunicazione inerente la presente concessione sarà inoltrata all’operatore economico designato quale mandatario.
7. L’Amministrazione si riserva la facoltà di utilizzare per le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli operatori economici la posta elettronica certificata, o il fax o la posta elettronica o la pubblicazione di avvisi sul proprio sito istituzionale o una combinazione di tali mezzi.
8. La Stazione Appaltante procederà alla valutazione delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016.
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NORME GENERALI. 1Visto quanto previsto dal decreto Interministeriale del 27/04/2006 pubblicato in G.U. n.108 dell’11/05/2006 il presente titolo disciplina in maniera organica ed unitaria l’organizzazione e la gestione dell’orario di lavoro dei dipendenti dagli Istituti di vigilanza. Le Parti, altresì, ribadiscono la coerenza e la continuità dell’attuale impianto contrattuale e normativo per la parte che disciplina l’organizzazione dell’orario di lavoro con quanto già previsto nel precedente C.C.N.L. 2001/2004. Agli effetti del presente Contratto è considerato lavoro normale quello diurno e notturno, sia feriale che festivo o domenicale, prestato in turni regolari di servizio dal personale del ruolo tecnico operativo. Pertanto la regolamentazione di cui al presente CCNL in materia di orario di lavoro si applica anche ai lavoratori notturni. Fermo restando quanto previsto dal D.I. 27/04/2006 per tutto quanto non espressamente regolato dal presente CCNL si applicano le disposizioni previste dal dlgs 66/2003. Le parti stante il ruolo ricoperto dalla Vigilanza Privata quale attività ausiliaria di prevenzione, sicurezza per la tutela del patrimonio pubblico e privato, con le conseguenti necessità di assicurare servizi caratterizzati da straordinarietà non programmabili al fine di evitare pericoli e o danni ai beni da vigilare convengono quanto segue:
a) Orario di lavoro settimanale Fermo restando quanto previsto dal R.D.L. del 15 marzo 1923 n. 692 e dalla Tabella approvata con X.X. 0 Dicembre 1923, n. 2657 e dall’art. 16 lettera D dlgs 66/2003 , la prestazione lavorativa si esplica secondo i sistemi di distribuzione dell’orario di lavoro di cui agli articoli successivi, previo confronto a livello locale, finalizzato al raggiungimento di intese relative alla scelta del sistema stesso. In caso attuazione a quanto previsto dall’art. 3 Dlgs 66/2003 ai fini contrattuali l’orario di carenze nelle domande presentatelavoro è fissato in 40 ore settimanali
b) Durata massima orario di lavoro comprensivo del lavoro straordinario. Tenuto conto delle obiettive necessità di organizzare i turni di lavoro in maniera da garantire la continuità nei servizi di tutela del patrimonio pubblico e privato affidato agli Istituti di Vigilanza, si applicherà in attuazione a quanto previsto dall’art. 4 del D.lgs. 66/2003 la procedura durata massima dell’orario di soccorso istruttorio lavoro, comprese le ore di cui all’artstraordinario, non potrà superare le 48 ore ogni periodo di sette giorni, calcolate come media, riferita ad un periodo di mesi 12, decorrenti dal 1° gennaio di ogni anno di applicazione del presente contratto, fermo restando quanto previsto dal punto a) del presente articolo sull’orario settimanale e dagli art. 83 76 e 77 primo comma. Per il personale assunto durante l’anno il periodo di riferimento sarà riparametrato in relazione ai mesi di effettivo servizio.
c) Il lavoratore del D.Lgsturno smontante non può lasciare il posto di lavoro senza prima aver avuto la sostituzione del lavoratore del turno montante, ferma restando la competenza delle quote orarie stabilite dall’art. 50/2016115, per il lavoro straordinario. In particolare si precisa tal caso il lavoratore avvertirà l’Istituto che l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale, obbligherà il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita in euro 402,00 (corrispondente al due per mille del valore della gara) e comunque non superiore a 5.000,00 europrovvederà alla sostituzione nei tempi tecnici necessari.
2. Nessun compenso verrà riconosciuto ai soggetti concorrenti, anche se soccombenti, per lo studio e la compilazione delle offerte i cui elaborati non saranno restituiti e resteranno di
3. I modelli allegati al presente disciplinare di gara fanno parte integrante e sostanziale dello stesso.
4. In alternativa alla documentazione elencata nel presente disciplinare (contenuto della busta n°
1) potrà essere utilizzato il DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) di cui all’art. 85 D.Lgs. 50/2016 e approvato con Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione (in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 6 gennaio 2016, n. L3/16), nella versione rieditata dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con Circolare 18 luglio 2016, n. 3, pubblicata in GURI – Serie generale n. 174 del 27/07/2016, recante anche le linee guida per la compilazione, per adeguare tale documento alle specificità della normativa nazionale. (Si mette a disposizione modello per tale documento in versione editabile). Esso comunque potrà sostituire la suddetta documentazione solo nelle parti corrispondenti contenute nel citato DGUE: qualora l’operatore economico decidesse di utilizzare il DGUE dovrà pertanto integrare detto DGUE con la documentazione o le dichiarazioni che non sono incluse nel DGUE ma che sono richieste dal presente disciplinare e/o previste dalla normativa (es. dichiarazione su composizione del RTI, eventuali contratti di avvalimento, attestazione di versamento contributo ANAC, ecc.). Per quanto riguarda la compilazione della parte IV (criteri di selezione) del DGUE si precisa che l’operatore economico potrà limitarsi alla sezione alfa “indicazione globale per tutti i criteri di selezione”. Il DGUE dovrà essere compilato, stampato e firmato dall’operatore economico e allegato alla documentazione di gara (busta n° 1).
5. Le offerte dei soggetti partecipanti sono vincolanti per 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza della presentazione dell’offerta.
6. In caso di Raggruppamenti temporanei ogni comunicazione inerente la presente concessione sarà inoltrata all’operatore economico designato quale mandatario.
7. L’Amministrazione si riserva la facoltà di utilizzare per le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli operatori economici la posta elettronica certificata, o il fax o la posta elettronica o la pubblicazione di avvisi sul proprio sito istituzionale o una combinazione di tali mezzi.
8. La Stazione Appaltante procederà alla valutazione delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016.
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NORME GENERALI. 1. In caso di carenze nelle domande presentate6.1 L’uso, si applicherà la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016. In particolare si precisa che l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale, obbligherà il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita in euro 402,00 (corrispondente al due per mille del valore della gara) e comunque non superiore a 5.000,00 euro.
2. Nessun compenso verrà riconosciuto ai soggetti concorrenti, anche se soccombenti, per lo studio manutenzione e la compilazione custodia delle offerte i cui elaborati non saranno restituiti e aree interessate dalle opere di urbanizzazione primaria a scomputo, come indicate precedentemente nella convenzione, a far data dalla consegna formale delle stesse, da porre in essere laddove necessaria secondo le vigenti disposizioni in materia di Lavori pubblici, resteranno di
3a carico dell’Operatore sino alla riconsegna formale al Comune di Inveruno. I modelli allegati al presente disciplinare di gara fanno parte integrante e sostanziale dello stesso.
4. In alternativa alla documentazione elencata nel presente disciplinare (contenuto della busta n°
1) potrà essere utilizzato il DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) di cui all’art. 85 D.Lgs. 50/2016 e approvato con Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione (in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 6 gennaio 2016, n. L3/16), nella versione rieditata dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con Circolare 18 luglio 2016, n. 3, pubblicata in GURI – Serie generale n. 174 del 27/07/2016, recante anche le linee guida per la compilazione, per adeguare tale documento alle specificità della normativa nazionale. (Si mette a disposizione modello per tale documento in versione editabile). Esso comunque potrà sostituire la suddetta documentazione solo nelle parti corrispondenti contenute nel citato DGUE: qualora l’operatore economico decidesse di utilizzare il DGUE dovrà pertanto integrare detto DGUE con la documentazione o le dichiarazioni che non sono incluse nel DGUE ma che sono richieste dal presente disciplinare L’Operatore e/o previste chi eseguirà le opere, sino alla loro consegna formale, sarà/saranno responsabili di qualsiasi incidente che potrà verificarsi se causato da adempienze anche se lievi e dovrà provvedere a d assumere apposite assicurazioni per danni, tenendo sollevato il Comune di Inveruno da ogni azione, ragione, pretesa dei terzi danneggiati.
6.2 L’approvazione da parte del Comune di Inveruno/Enti competenti in materia del certificato di collaudo finale positivo varrà come titolo per la riconsegna delle aree ed opere, mentre fino a tale momento le aree interessate da opere potranno essere utilizzate esclusivamente ad uso cantiere senza la corresponsione di alcun canone o tassa di occupazione del suolo pubblico
6.3 L’Operatore dichiara sin d’ora di conoscere i luoghi dell’intervento, di aver valutato le opere e di ritenere le stesse realizzabili in ogni parte ed economicamente congrue ed adeguate nell’economia complessiva degli interventi previsti.
6.4 Le attività di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in corso di progettazione, coordinamento della sicurezza in corso di esecuzione, di tutte le opere verranno assunte da tecnici incaricati dall’Operatore.
6.5 Il collaudo tecnico delle opere di urbanizzazione a scomputo è di competenza del Comune di Inveruno/Enti competenti in materia, e dovrà avvenire entro 30 giorni dalla normativa (es. dichiarazione su composizione del RTI, eventuali contratti comunicazione di avvalimento, attestazione di versamento contributo ANAC, ecc.)ultimazione dei lavori. Per quanto riguarda la compilazione della parte IV (criteri il collaudo L’Amministrazione comunale nominerà il collaudatore le cui spese saranno a carico dell’Operatore. L’Operatore ha diritto di selezione) del DGUE presenziare alle operazioni di collaudo. L’Operatore si precisa che l’operatore economico potrà limitarsi alla sezione alfa “indicazione globale per tutti i criteri impegna sin d’ora ad eseguire e/o far eseguire gli interventi prescritti dal Comune, al fine di selezione”. Il DGUE dovrà essere compilato, stampato rendere le opere perfettamente utilizzabili e firmato dall’operatore economico e allegato alla documentazione di gara (busta n° 1)collaudabili.
5. Le offerte dei soggetti partecipanti sono vincolanti per 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza della presentazione dell’offerta.
6. In caso di Raggruppamenti temporanei ogni comunicazione inerente la presente concessione sarà inoltrata all’operatore economico designato quale mandatario.
7. L’Amministrazione si riserva la facoltà di utilizzare per le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli operatori economici la posta elettronica certificata, o il fax o la posta elettronica o la pubblicazione di avvisi sul proprio sito istituzionale o una combinazione di tali mezzi.
8. La Stazione Appaltante procederà alla valutazione delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016.
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Samples: Convenzione Urbanistica
NORME GENERALI. 1. In caso Tutte le installazioni elettriche all’interno degli stand, comprese le linee alimentazione per l’allacciamento agli impianti di carenze nelle domande presentateVeronafiere S.p.A., si applicherà la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016sono a totale carico dell’Espositore, il quale dovrà realizzarle “a regola d’arte” in conformità alle normative vigenti. In particolare si precisa che l'incompletezza gli impianti devono essere realizzati: - Secondo D.M. 37/2008 – norme CEI 64-8 - In conformità alle normative UNI, CEI o altri Enti di normalizzazione appartenenti agli stati membri dell’Unione Europea. Successivamente all’avvenuta installazione degli impianti negli stands, ciascun Espositore e ogni altra irregolarità essenzialeAllestitore è tenuto a presentare a Veronafiere S.p.A. la “Dichiarazione di conformità dell’Impianto a regola d’arte” attestante la rispondenza degli impianti stessi alla regola d’arte compilando il relativo modulo inserito nella “Cartella dell’Espositore”, obbligherà il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita in euro 402,00 (corrispondente al due per mille del valore della gara) e comunque non superiore a 5.000,00 euroda conservarne copia presso lo stand. L’allacciamento alla rete di Veronafiere S.p.
2. Nessun compenso verrà riconosciuto ai soggetti concorrenti, anche se soccombenti, per lo studio e la compilazione delle offerte i cui elaborati non saranno restituiti e resteranno di
3. I modelli allegati al presente disciplinare di gara fanno parte integrante e sostanziale dello stesso.
4. In alternativa alla documentazione elencata nel presente disciplinare (contenuto della busta n°
1) A. degli impianti elettrici degli stand potrà essere utilizzato effettuato esclusivamente dal personale della Ditta fiduciaria ufficiale per gli impianti elettrici di Veronafiere S.p.A., previo ritiro del modulo relativo alla “Dichiarazione di conformità dell’Impianto a regola d’arte” debitamente compilato e sottoscritto da Professionista abilitato. Tutti i componenti dell’impianto elettrico devono risultare conformi alle norme C.E.I. ed avere il DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) di cui all’art. 85 D.Lgs. 50/2016 e approvato con Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione (in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 6 gennaio 2016, n. L3/16), nella versione rieditata dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con Circolare 18 luglio 2016, n. 3, pubblicata in GURI – Serie generale n. 174 del 27/07/2016, recante anche le linee guida marchio IMQ od equivalenti per la compilazione, per adeguare tale documento alle specificità della normativa nazionale. (Si mette a disposizione modello per tale documento in versione editabile). Esso comunque potrà sostituire la suddetta documentazione solo nelle parti corrispondenti contenute nel citato DGUE: qualora l’operatore economico decidesse di utilizzare il DGUE dovrà pertanto integrare detto DGUE con la documentazione o le dichiarazioni che non sono incluse nel DGUE ma che sono richieste dal presente disciplinare e/o previste dalla normativa (es. dichiarazione su composizione del RTI, eventuali contratti di avvalimento, attestazione di versamento contributo ANAC, ecc.). Per quanto riguarda la compilazione della parte IV (criteri di selezione) del DGUE si precisa che l’operatore economico potrà limitarsi alla sezione alfa “indicazione globale per tutti i criteri di selezione”. Il DGUE dovrà essere compilato, stampato e firmato dall’operatore economico e allegato alla documentazione di gara (busta n° 1).
5. Le offerte dei soggetti partecipanti sono vincolanti per 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza della presentazione dell’offerta.
6. In caso di Raggruppamenti temporanei ogni comunicazione inerente la presente concessione sarà inoltrata all’operatore economico designato quale mandatario.
7. L’Amministrazione si riserva la facoltà di utilizzare per le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli operatori economici la posta elettronica certificata, o il fax o la posta elettronica o la pubblicazione di avvisi sul proprio sito istituzionale o una combinazione di tali mezzi.
8Nazioni estere. La Stazione Appaltante procederà alla valutazione delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 97 consegna del D.Lgs. 50/2016certificato al personale incaricato da Veronafiere S.p.A. non comporta alcuna responsabilità da parte di Veronafiere S.p.A., rimanendo questa in ogni caso a carico dell’espositore.
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Samples: Regolamento Tecnico
NORME GENERALI. 1Visto quanto previsto dal decreto Interministeriale del 27 Aprile 2006 pubblicato in G.U. n.108 dell’11 Maggio 2006 il presente titolo disciplina in maniera organica ed unitaria l’organizzazione e la gestione dell’orario di lavoro dei dipendenti dagli Istituti di vigilanza. Fermo restando quanto previsto dal presente CCNL al titolo orario di lavoro le Parti ribadiscono la coerenza e la continuità dell’attuale impianto contrattuale e normativo per la parte che disciplina l’organizzazione dell’orario di lavoro con quanto già previsto nel precedente C.C.N.L. 2001/2004. Agli effetti del presente Contratto è considerato lavoro normale quello diurno e notturno, sia feriale che festivo o domenicale, prestato in turni regolari di servizio dal personale del ruolo tecnico operativo. Pertanto la regolamentazione di cui al presente CCNL in materia di orario di lavoro si applica anche ai lavoratori notturni. Fermo restando quanto previsto dal D.I. 27 Aprile 2006 per tutto quanto non espressamente regolato dal presente CCNL si applicano le disposizioni previste dal dlgs 66/2003. Le parti stante il ruolo ricoperto dalla Vigilanza Privata quale attività ausiliaria di prevenzione, sicurezza per la tutela del patrimonio pubblico e privato, con le conseguenti necessità di assicurare servizi caratterizzati da straordinarietà non programmabili al fine di evitare pericoli e o danni ai beni da vigilare convengono quanto segue:
a) Orario di lavoro settimanale Fermo restando quanto previsto dal R.D.L. del 15 Marzo 1923 n. 692 e dalla Tabella approvata con X.X. 0 Dicembre 1923, n. 2657 e dall’art. 16 lettera D dlgs 66/2003 , la prestazione lavorativa si esplica secondo i sistemi di distribuzione dell’orario di lavoro di cui agli articoli successivi, previo confronto a livello locale, finalizzato al raggiungimento di intese relative alla scelta del sistema stesso. In caso attuazione a quanto previsto dall’art. 3 Dlgs 66/2003 ai fini contrattuali l’orario di carenze nelle domande presentatelavoro è fissato in 40 ore settimanali
b) Durata massima orario di lavoro comprensivo del lavoro straordinario. Tenuto conto delle obiettive necessità di organizzare i turni di lavoro in maniera da garantire la continuità nei servizi di tutela del patrimonio pubblico e privato affidato agli Istituti di Vigilanza, si applicherà in attuazione a quanto previsto dall’art. 4 del D.lgs. 66/2003 la procedura durata massima dell’orario di soccorso istruttorio lavoro, comprese le ore di cui all’artstraordinario, non potrà superare le 48 ore ogni periodo di sette giorni, calcolate come media, riferita ad un periodo di mesi 12, decorrenti dal 1° Gennaio di ogni anno di applicazione del presente contratto, fermo restando quanto previsto dal punto a) del presente articolo sull’orario settimanale e dagli art. 83 76 e 77 primo comma. Per il personale assunto durante l’anno il periodo di riferimento sarà riparametrato in relazione ai mesi di effettivo servizio.
c) Il lavoratore del D.Lgsturno smontante non può lasciare il posto di lavoro senza prima aver avuto la sostituzione del lavoratore del turno montante, ferma restando la competenza delle quote orarie stabilite dall’art. 50/2016115, per il lavoro straordinario. In particolare si precisa tal caso il lavoratore avvertirà l’Istituto che l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale, obbligherà il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita in euro 402,00 (corrispondente al due per mille del valore della gara) e comunque non superiore a 5.000,00 europrovvederà alla sostituzione nei tempi tecnici necessari.
2. Nessun compenso verrà riconosciuto ai soggetti concorrenti, anche se soccombenti, per lo studio e la compilazione delle offerte i cui elaborati non saranno restituiti e resteranno di
3. I modelli allegati al presente disciplinare di gara fanno parte integrante e sostanziale dello stesso.
4. In alternativa alla documentazione elencata nel presente disciplinare (contenuto della busta n°
1) potrà essere utilizzato il DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) di cui all’art. 85 D.Lgs. 50/2016 e approvato con Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione (in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 6 gennaio 2016, n. L3/16), nella versione rieditata dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con Circolare 18 luglio 2016, n. 3, pubblicata in GURI – Serie generale n. 174 del 27/07/2016, recante anche le linee guida per la compilazione, per adeguare tale documento alle specificità della normativa nazionale. (Si mette a disposizione modello per tale documento in versione editabile). Esso comunque potrà sostituire la suddetta documentazione solo nelle parti corrispondenti contenute nel citato DGUE: qualora l’operatore economico decidesse di utilizzare il DGUE dovrà pertanto integrare detto DGUE con la documentazione o le dichiarazioni che non sono incluse nel DGUE ma che sono richieste dal presente disciplinare e/o previste dalla normativa (es. dichiarazione su composizione del RTI, eventuali contratti di avvalimento, attestazione di versamento contributo ANAC, ecc.). Per quanto riguarda la compilazione della parte IV (criteri di selezione) del DGUE si precisa che l’operatore economico potrà limitarsi alla sezione alfa “indicazione globale per tutti i criteri di selezione”. Il DGUE dovrà essere compilato, stampato e firmato dall’operatore economico e allegato alla documentazione di gara (busta n° 1).
5. Le offerte dei soggetti partecipanti sono vincolanti per 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza della presentazione dell’offerta.
6. In caso di Raggruppamenti temporanei ogni comunicazione inerente la presente concessione sarà inoltrata all’operatore economico designato quale mandatario.
7. L’Amministrazione si riserva la facoltà di utilizzare per le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli operatori economici la posta elettronica certificata, o il fax o la posta elettronica o la pubblicazione di avvisi sul proprio sito istituzionale o una combinazione di tali mezzi.
8. La Stazione Appaltante procederà alla valutazione delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016.
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