NORME GENERALI. I rapporti di lavoro a tempo parziale sono soggetti alla disciplina prevista dal DL 61/2000, dalla Legge 53/2000 e successive modifiche, dal DL 81/2015 e dal vigente CCNL ANIA, salvo quanto segue: a) la retribuzione, l'accantonamento relativo al trattamento di fine rapporto, nonché l’indennità sostitutiva del preavviso, in quanto spettante, sono ridotti in misura proporzionale, rispetto agli importi previsti per i rapporti di lavoro a tempo pieno; b) i periodi di riposo, di cui al Decreto Legislativo n.151 del 26.3.2001, Capo VI “Riposi e Permessi”, competono in ragione di quanto ivi disciplinato; c) i permessi non motivati di cui all'art. 5 del presente Contratto Collettivo Integrativo Aziendale sono riconosciuti con il massimo pari ad una giornata lavorativa e sono recuperabili nelle modalità previste dall'art. 7 del medesimo Contratto; d) l’orario part time sarà effettuato considerando una flessibilità secondo lo schema di cui all’allegato n.2 con un riporto mensile equivalente alla giornata lavorativa; e) in caso di part time orizzontale, è consentito prestare lavoro supplementare nel rispetto della normativa vigente; f) in caso di part time verticale e misto, è consentito prestare lavoro straordinario nel rispetto della normativa aziendale di cui all’art. 1 lettera B) e nei limiti previsti dalla normativa vigente; g) il lavoro supplementare così come definito dal DL 81/2015 è retribuito con una maggiorazione del 15% della paga oraria; h) é fatto divieto di svolgere altra attività professionale o lavorativa - ancorché non subordinata e/o saltuaria - che comporti la corresponsione di compensi o retribuzioni, pena la risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi della normativa vigente in materia, salvo preventiva autorizzazione della Società, concedibile solo eccezionalmente per motivi di particolare gravità; i) non è applicabile la normativa prevista dall’art. 6 del presente Contratto Collettivo Integrativo Aziendale riguardante i Dipendenti studenti, salvo per questi ultimi la concessione di un permesso retribuito per il solo giorno antecedente gli esami.
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Samples: Collettivo Integrativo Aziendale, Collettivo Integrativo Aziendale
NORME GENERALI. I rapporti 1. A tutti i dipendenti si applicano le disposizioni legislative in materia di tutela e di so- stegno della maternità e della paternità previste dal D.L.vo 26 marzo 2001 n. 151, e successive modifiche e integrazioni, e a cui si fa espressamente riferimento per quan- to non previsto nel presente contratto e stabilito nel presente articolo.
2. Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro spetta l’intera retribuzione mensile nonché le indennità fisse e ricorrenti.
3. Ferma restando la durata complessiva di 5 mesi dell’astensione obbligatoria, le lavora- trici hanno facoltà di astenersi dal lavoro il mese precedente la data presunta del parto e i 4 mesi successivi a condizione che il medico specialista del SSN attesti che ciò non arrechi alcun danno alla gestante e al nascituro.
4. In caso di parto prematuro i giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del par- to, sono aggiunti al successivo periodo di astensione obbligatoria post partum.
5. Nei primi 8 anni di vita del bambino ciascun genitore, anche contemporaneamente, può usufruire dell’astensione facoltativa dal lavoro per un periodo, anche frazionato, con le seguenti modalità: - la madre lavoratrice per un periodo non superiore a 6 mesi; - il padre lavoratore per un periodo non superiore a 6 mesi, elevabile a 7 quando lo stesso esercita il diritto per un periodo non inferiore a 3 mesi; - qualora vi sia un solo genitore per un periodo non superiore a 10 mesi.
6. Per la fruizione del diritto é sufficiente presentare apposita richiesta al datore di lavoro, allegando il certificato di nascita.
7. II diritto di astenersi dal lavoro é riconosciuto anche se l’altro genitore non ne ha diritto. La somma dei periodi fruibili dai due genitori non può superare complessivamente i 10 mesi, elevabili a 11 quando il padre beneficia di 7 mesi di astensione.
8. Durante il periodo di astensione facoltativa il lavoratore e la lavoratrice hanno diritto a percepire un’indennità pari al 30% della retribuzione media globale giornaliera. II be- neficio spetta: - fino al compimento dei tre anni di vita del bambino e per un periodo complessivo tra i genitori di 6 mesi, senza condizioni di reddito; - fino agli otto anni se il reddito del singolo genitore interessato è inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria.
9. Durante il periodo di astensione facoltativa, 30 giorni, fruibili anche frazionalmente en- tro il primo anno di vita del bambino, sono considerati permessi per i quali spetta il 100% della retribuzione.
10. La richiesta di astensione deve essere comunicata al datore di lavoro a tempo parziale sono soggetti alla disciplina prevista dal DL 61/2000, dalla Legge 53/2000 e successive modifiche, dal DL 81/2015 e dal vigente CCNL ANIA, salvo quanto segue:
a) la retribuzione, l'accantonamento relativo al trattamento con un preavvi- so non inferiore ai 15 giorni di fine rapporto, nonché l’indennità sostitutiva del preavviso, in quanto spettante, sono ridotti in misura proporzionale, rispetto agli importi previsti per i rapporti calendario. II datore di lavoro a tempo pieno;
b) i periodi non può opporre rifiuto al- la richiesta di riposo, di cui al Decreto Legislativo n.151 del 26.3.2001, Capo VI “Riposi e Permessi”, competono in ragione di quanto ivi disciplinato;
c) i permessi non motivati di cui all'art. 5 del presente Contratto Collettivo Integrativo Aziendale sono riconosciuti con il massimo pari ad una giornata lavorativa e sono recuperabili nelle modalità previste dall'art. 7 del medesimo Contratto;
d) l’orario part time sarà effettuato considerando una flessibilità secondo lo schema di cui all’allegato n.2 con un riporto mensile equivalente alla giornata lavorativa;
e) in caso di part time orizzontale, è consentito prestare lavoro supplementare nel rispetto della normativa vigente;
f) in caso di part time verticale e misto, è consentito prestare lavoro straordinario nel rispetto della normativa aziendale di cui all’art. 1 lettera B) e nei limiti previsti dalla normativa vigente;
g) il lavoro supplementare così come definito dal DL 81/2015 è retribuito con una maggiorazione del 15% della paga oraria;
h) é fatto divieto di svolgere altra attività professionale o lavorativa - ancorché non subordinata e/o saltuaria - che comporti la corresponsione di compensi o retribuzioni, pena la risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi della normativa vigente in materia, salvo preventiva autorizzazione della Società, concedibile solo eccezionalmente per motivi di particolare gravità;
i) non è applicabile la normativa prevista dall’art. 6 del presente Contratto Collettivo Integrativo Aziendale riguardante i Dipendenti studenti, salvo per questi ultimi la concessione di un permesso retribuito per il solo giorno antecedente gli esamiastensione.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
NORME GENERALI. I rapporti 1. A tutti i dipendenti si applicano le disposizioni legislative in materia di lavoro a tempo parziale sono soggetti alla disciplina prevista tutela e di sostegno della maternità e della paternità previste dal DL 61/2000X.Xxx. 26 marzo 2001 n. 151, dalla Legge 53/2000 e successive modifichemodifiche e integrazioni, e a cui si fa espressamente riferimento per quanto non previsto nel presente contratto e stabilito nel presente articolo.
2. Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal DL 81/2015 lavoro spetta l'intera retribuzione mensile nonché le indennità fisse e ricorrenti.
3. Ferma restando la durata complessiva di 5 mesi dell'astensione obbligatoria, le lavoratrici hanno facoltà di astenersi dal vigente CCNL ANIA, salvo quanto segue:lavoro il mese precedente la data presunta del parto e i 4 mesi successivi a condizione che il medico specialista del SSN attesti che ciò non arrechi alcun danno alla gestante e al nascituro.
a) la retribuzione, l'accantonamento relativo al trattamento 4. In caso di fine rapporto, nonché l’indennità sostitutiva parto prematuro i giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del preavviso, in quanto spettanteparto, sono ridotti in misura proporzionaleaggiunti al successivo periodo di astensione obbligatoria post partum.
5. Nei primi 8 anni di vita del bambino ciascun genitore, rispetto anche contemporaneamente, può usufruire dell'astensione facoltativa dal lavoro per un periodo, anche frazionato, retribuito come definito al successivo comma 8, con le seguenti modalità: - la madre lavoratrice per un periodo non superiore a 6 mesi; - il padre lavoratore per un periodo non superiore a 6 mesi, elevabile a 7 quando lo stesso esercita il diritto per un periodo non inferiore a 3 mesi; - qualora vi sia un solo genitore per un periodo non superiore a 10 mesi.
6. Per la fruizione del diritto è sufficiente presentare apposita richiesta al datore di lavoro, allegando il certificato di nascita.
7. Il diritto di astenersi dal lavoro é riconosciuto anche se l'altro genitore non ne ha diritto. La somma dei periodi fruibili dai due genitori non può superare complessivamente i 10 mesi, elevabili a 11 quando il padre beneficia di 7 mesi di astensione.
8. Durante il periodo di astensione facoltativa il lavoratore e la lavoratrice hanno diritto a percepire un'indennità pari al 30% della retribuzione media globale giornaliera. Il beneficio spetta: - fino al compimento dei tre anni di vita del bambino e per un periodo complessivo tra i genitori di 6 mesi, senza condizioni di reddito; - fino agli importi previsti per i rapporti otto anni se il reddito del singolo genitore interessato è inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di lavoro pensione a tempo pieno;carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria.
b) i periodi 9. Durante il periodo di riposoastensione facoltativa, di cui al Decreto Legislativo n.151 punto 8, 30 giorni, fruibili anche frazionalmente entro il primo anno di vita del 26.3.2001bambino, Capo VI “Riposi e Permessi”, competono in ragione di quanto ivi disciplinato;
c) i permessi non motivati di cui all'art. 5 del presente Contratto Collettivo Integrativo Aziendale sono riconosciuti con il massimo pari ad una giornata lavorativa e sono recuperabili nelle modalità previste dall'artla retribuzione integrata dal datore di lavoro al 100%.
10. 7 del medesimo Contratto;
d) l’orario part time sarà effettuato considerando una flessibilità secondo lo schema La richiesta di cui all’allegato n.2 astensione deve essere comunicata al datore di lavoro con un riporto mensile equivalente alla giornata lavorativa;
e) in caso preavviso non inferiore ai 15 giorni di part time orizzontale, è consentito prestare lavoro supplementare nel rispetto della normativa vigente;
f) in caso di part time verticale e misto, è consentito prestare lavoro straordinario nel rispetto della normativa aziendale di cui all’artcalendario. 1 lettera B) e nei limiti previsti dalla normativa vigente;
g) il lavoro supplementare così come definito dal DL 81/2015 è retribuito con una maggiorazione del 15% della paga oraria;
h) é fatto divieto di svolgere altra attività professionale o lavorativa - ancorché non subordinata e/o saltuaria - che comporti la corresponsione di compensi o retribuzioni, pena la risoluzione del rapporto Il datore di lavoro ai sensi della normativa vigente in materia, salvo preventiva autorizzazione della Società, concedibile solo eccezionalmente per motivi non può opporre rifiuto alla richiesta di particolare gravità;
i) non è applicabile la normativa prevista dall’art. 6 del presente Contratto Collettivo Integrativo Aziendale riguardante i Dipendenti studenti, salvo per questi ultimi la concessione di un permesso retribuito per il solo giorno antecedente gli esamiastensione.
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NORME GENERALI. I rapporti di lavoro a tempo parziale sono soggetti alla disciplina prevista dal DL 61/2000, dalla Legge 53/2000 e successive modifiche, dal DL 81/2015 e dal vigente CCNL ANIA, salvo quanto segue:
a) la retribuzione, l'accantonamento relativo al trattamento di fine rapporto, nonché l’indennità sostitutiva del preavviso, in quanto spettante, sono ridotti in misura proporzionale, rispetto agli importi previsti per i rapporti di lavoro a tempo pieno;
b) i periodi di riposo, di cui al Decreto Legislativo n.151 del 26.3.2001, Capo VI “Riposi e Permessi”, competono in ragione di quanto ivi disciplinato;
c) i permessi non motivati di cui all'art. 5 del presente Contratto Collettivo Integrativo Aziendale sono riconosciuti con il massimo pari ad una giornata lavorativa e sono recuperabili nelle modalità previste dall'art. 7 del medesimo Contratto;
d) l’orario part time sarà effettuato considerando una flessibilità secondo lo schema di cui all’allegato n.2 con un riporto mensile equivalente alla giornata lavorativa;
e) in caso di part time orizzontale, è consentito prestare lavoro supplementare nel rispetto della normativa vigente;
f) in caso di part time verticale e misto, è consentito prestare lavoro straordinario nel rispetto della normativa aziendale di cui all’art. 1 lettera B) e nei limiti previsti dalla normativa vigente;
g) il lavoro supplementare così come definito dal DL 81/2015 è retribuito con una maggiorazione del 15% della paga oraria;
h) é fatto divieto di svolgere altra attività professionale o lavorativa - ancorché non subordinata e/o saltuaria - che comporti la corresponsione di compensi o retribuzioni, pena la risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi della normativa vigente in materia, salvo preventiva autorizzazione della Società, concedibile solo eccezionalmente per motivi di particolare gravità;
i) non è applicabile la normativa prevista dall’art. 6 del presente Contratto Collettivo Integrativo Aziendale riguardante i Dipendenti studenti, salvo per questi ultimi la concessione di un permesso retribuito per il solo giorno antecedente gli esami.
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Samples: Contratto Integrativo Aziendale
NORME GENERALI. I rapporti di Per tutto quanto non è espressamente disposto nella presente regolamentazione del lavoro a tempo parziale sono soggetti alla disciplina prevista domicilio, valgono le norme di legge e quelle stabilite dal DL 61/2000, dalla Legge 53/2000 e successive modifiche, dal DL 81/2015 e dal vigente CCNL ANIA, salvo quanto segue:
a) la retribuzione, l'accantonamento relativo al trattamento di fine rapporto, nonché l’indennità sostitutiva del preavvisopresente contratto per gli operai interni della categoria, in quanto spettante, sono ridotti compatibili con le specialità del rapporto. In particolare si richiama che ai lavoratori a domicilio si applicano le disposizioni relative alle assicurazioni sociali previste dalla vigente legislazione in misura proporzionale, rispetto agli importi previsti per materia e relativi regolamenti. L’Azienda committente è la sola responsabile verso i rapporti di lavoro propri lavoratori a tempo pieno;
b) i periodi di riposo, domicilio dell’applicazione delle norme di cui al Decreto Legislativo n.151 del 26.3.2001, Capo VI “Riposi e Permessi”, competono in ragione di quanto ivi disciplinato;
c) i permessi non motivati sopra. Le parti stipulanti dichiarano la loro disponibilità a darsi reciproca comunicazione della composizione delle commissioni di cui all'artall’art. 5 della legge 18.12.73, n. 877 oltre che al paragrafo e) dell’art. 5 del presente Contratto Collettivo Integrativo Aziendale regolamento e ad adoperarsi congiuntamente per rimuovere le eventuali cause che impediscono la costituzione delle citate Commissioni. Il giorno 2 maggio 2001, si sono riconosciuti con incontrati: n Assogiocattoli nella persona del Dirigente alle Relazioni Industriali di Federlegno-Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx e n la Filta-Cisl, nella persona del Segretario nazionale Xxxxxxx Xxxxxxx n la Filtea-Cgil, nella persona del segretario nazionale Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx n la Uilta-Uil, nella persona del segretario nazionale Xxxxxxx Xxxxx convenendo il massimo pari ad una giornata lavorativa e sono recuperabili nelle modalità previste dall'artseguente accordo che modifica parzialmente l’art. 7 29 del medesimo Contratto;
d) l’orario part time sarà effettuato considerando una flessibilità secondo lo schema di cui all’allegato n.2 con un riporto mensile equivalente alla giornata lavorativa;
e) in caso di part time orizzontale, è consentito prestare lavoro supplementare nel rispetto della normativa vigente;
f) in caso di part time verticale e misto, è consentito prestare lavoro straordinario nel rispetto della normativa aziendale di cui all’art. 1 lettera B) e nei limiti previsti dalla normativa vigente;
g) il lavoro supplementare così come definito dal DL 81/2015 è retribuito con una maggiorazione del 15% della paga oraria;
h) é fatto divieto di svolgere altra attività professionale o lavorativa - ancorché non subordinata e/o saltuaria - che comporti la corresponsione di compensi o retribuzioni, pena la risoluzione del rapporto contratto collettivo di lavoro di categoria stipulato il 19 giugno 2000. Premesso: – che la legge 20 novembre 2000 n. 336 ha ripristinato la celebrazione della festività della Fondazione della Repubblica nella data del 2 giugno; – che il contratto nazionale di categoria sopra citato disponeva l’assorbimento nella retribuzione relativa alla riduzione di orario del compenso derivante dalla coincidenza fissa della festività del 2 giugno con la domenica; – che è comune intenzione delle parti ripristinare – relativamente all’istituto della riduzione d’orario - le condizioni contrattuali preesistenti all’emanazione della legge n. 336/2000; si conviene quanto segue. Con effetto da gennaio 2001: – la norma riguardante la ex festività del 2 giugno dell’art. 29 del CCNL 19.6.2000 è sostituita dalla seguente: “Il solo compenso pari a 1/26 della retribuzione lorda mensile previsto dal presente contratto per la festività nazionale già del 4 novembre, anzichè essere corrisposto nel periodo di paga di novembre, sarà corrisposto in occasione del godimento della predetta riduzione di orario. Resta a carico dell’azienda la differenza fra detto compenso e la retribuzione corrispondente alla riduzione predetta”. – Al comma b) dell’articolo 41 del CCNL 19.6.2000 (elenco dei giorni festivi) è aggiunta la seguente dicitura: Le parti affermano che un efficiente sistema di ammortizzatori sociali, costituito da una ampia gamma di possibili strumenti, sia necessario per accompagnare i processi di ristrutturazione che interessano il settore. In questo contesto le parti convengono sull’opportunità di poter utilizzare gli strumenti in relazione alle condizioni dell’azienda, alle prospettive del mercato, ed alle necessità di ridurre al minimo le conseguenze sociali dei provvedimenti e di non disperdere il patrimonio professionale presente in azienda. A questi fini sarà favorito il ricorso ai sensi della normativa vigente in materiadiversi strumenti legislativi, salvo preventiva autorizzazione della Societàtra i quali i contratti di solidarietà, concedibile solo eccezionalmente nonchè contrattuali disponibili, come l’utilizzo collettivo delle riduzioni di orario, delle ferie e dei permessi per motivi di particolare gravità;
i) non è applicabile la normativa prevista dall’art. 6 del presente Contratto Collettivo Integrativo Aziendale riguardante i Dipendenti studentiex festività, salvo per questi ultimi la concessione di un permesso retribuito per nonchè il solo giorno antecedente gli esamiricorso a contratti a tempo parziale.
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NORME GENERALI. I rapporti 1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di conferimento ai figli dei dipendenti dell'Ente in servizio di ruolo, sia con rapporto di lavoro a tempo parziale sono soggetti alla disciplina prevista dal DL 61/2000indeterminato che con rapporto di lavoro a tempo determinato, dalla Legge 53/2000 di borse di studio, intese quali benefici di natura assistenziale e successive modifichesociale, dal DL 81/2015 e dal vigente CCNL ANIA, salvo in conformità a quanto segueprevisto:
a) dall’articolo 59 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, numero 509, con il quale è stata approvata la retribuzione"Disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici, l'accantonamento relativo al trattamento di fine rapportocui alla Legge 20 marzo 1975, numero 70, contenuta nella Ipotesi di Accordo del 31 luglio 1979, ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 1, terzo comma, 5, 12, 28, sesto comma, 53 e 54, nonché l’indennità sostitutiva del preavvisodelle disposizioni di cui agli articoli 17, primo comma, quinta linea, e 33, quinto comma, perché ritenute in quanto spettante, sono ridotti in misura proporzionale, rispetto agli importi previsti per i rapporti di lavoro a tempo pienocontrasto con la predetta Legge";
b) i periodi dall'articolo 24 del Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1971, numero 171, con il quale sono state recepite le "Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 concernente il personale delle istituzioni e degli enti di riposo, ricerca e sperimentazione di cui al Decreto Legislativo n.151 del 26.3.2001all'articolo 9 della Legge 9 maggio 1989, Capo VI “Riposi e Permessi”, competono in ragione di quanto ivi disciplinatonumero 168";
c) i permessi non motivati di cui all'art. 5 dall’articolo 51, comma 2, del presente "Contratto Collettivo Integrativo Aziendale sono riconosciuti con Nazionale di Lavoro del personale non dirigente del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione per il massimo pari ad una giornata lavorativa e sono recuperabili nelle modalità previste dall'art. Quadriennio Normativo 1994-1997 ed il Biennio Economico 1994-1995", sottoscritto il 7 del medesimo Contrattoottobre 1996;
d) l’orario part time sarà effettuato considerando una flessibilità secondo dagli articoli 68 e 96 del "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente del Comparto Istruzione e Ricerca per il Triennio Normativo 2016-2018", sottoscritto il 19 aprile 2018.
2. L’Ente quantifica, in sede di predisposizione del Bilancio Annuale di Previsione dell'Esercizio Finanziario di riferimento, lo schema stanziamento complessivo destinato ai benefici previsti dalle disposizioni normative e contrattuali richiamate nel comma 1 del presente articolo e lo iscrive nei pertinenti Capitoli di Spesa.
3. Con contratto collettivo integrativo sottoscritto annualmente con le Organizzazioni Sindacali di Comparto maggiormente rappresentative a livello nazionale viene definita la quota dello stanziamento di cui all’allegato n.2 con un riporto mensile equivalente alla giornata lavorativa;
e) in caso al precedente comma destinato al conferimento delle borse di part time orizzontalestudio, è consentito prestare lavoro supplementare che dovrà essere utilizzata nel rispetto della normativa vigente;
f) in caso di part time verticale e misto, è consentito prestare lavoro straordinario nel rispetto della normativa aziendale di cui all’art. 1 lettera B) e nei limiti previsti dalla normativa vigente;
g) il lavoro supplementare così come definito disciplina prevista dal DL 81/2015 è retribuito con una maggiorazione del 15% della paga oraria;
h) é fatto divieto di svolgere altra attività professionale o lavorativa - ancorché non subordinata e/o saltuaria - che comporti la corresponsione di compensi o retribuzioni, pena la risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi della normativa vigente in materia, salvo preventiva autorizzazione della Società, concedibile solo eccezionalmente per motivi di particolare gravità;
i) non è applicabile la normativa prevista dall’art. 6 del presente Contratto Collettivo Integrativo Aziendale riguardante i Dipendenti studenti, salvo per questi ultimi la concessione di un permesso retribuito per il solo giorno antecedente gli esamiRegolamento.
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NORME GENERALI. I rapporti di lavoro a tempo parziale sono soggetti alla disciplina prevista dal DL 61/2000Decreto Legislativo nr. 61 del 2000, dalla Legge 53/2000 la L.53/2000 e successive modifiche, dal DL 81/2015 modifiche e dal vigente CCNL ANIA, salvo quanto segue:
a) la retribuzione, l'accantonamento relativo al trattamento di fine rapporto, nonché l’indennità sostitutiva del preavviso, in quanto spettante, sono ridotti in misura proporzionale, rispetto agli importi previsti per i rapporti di lavoro a tempo pieno;
b) i periodi di riposo, di cui al Decreto Legislativo n.151 del 26.3.2001, Capo VI “Riposi e Permessi”, competono in ragione di quanto ivi disciplinato;
c) i permessi non motivati di cui all'art. 5 del presente Contratto Collettivo Integrativo Aziendale sono riconosciuti con il massimo pari ad una giornata lavorativa e sono recuperabili nelle modalità previste dall'art. 7 del medesimo Contratto;
d) l’orario part time sarà effettuato considerando una flessibilità secondo lo schema di cui all’allegato n.2 con un riporto mensile equivalente alla giornata lavorativa;
e) in caso di part time orizzontale, è consentito prestare lavoro supplementare nel rispetto della normativa vigenteprevista dal D.L. 61/2000;
f) in caso di part time verticale e misto, è consentito prestare lavoro straordinario nel rispetto della normativa aziendale di cui all’art. 1 lettera B) e nei limiti previsti dalla normativa vigentedal D.L. 61/2000;
g) il lavoro supplementare così come definito dal DL 81/2015 D.L. 61/2000 è retribuito con una maggiorazione del 1510% della paga oraria;
h) é fatto divieto di svolgere altra attività professionale o lavorativa - ancorché non subordinata e/o saltuaria - che comporti la corresponsione di compensi o retribuzioni, pena la risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 3 della normativa vigente in materiaLegge 15/7/1966 n. 604, salvo preventiva autorizzazione della Società, concedibile solo eccezionalmente per motivi di particolare gravità;
i) non è applicabile la normativa prevista dall’art. 6 del presente Contratto Collettivo Integrativo Aziendale riguardante i Dipendenti studenti, salvo per questi ultimi la concessione di un permesso retribuito per il solo giorno antecedente gli esami.
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Samples: Contratto Integrativo Aziendale
NORME GENERALI. I rapporti Le parti stipulanti il presente contratto demandano agli Organismi sindacali l'esame dei problemi relativi al lavoro a domicilio nei limiti fissati dal punto 1 del presente regolamento, al fine di evitare riduzioni di orario ai lavoratori dipendenti e, ove possibile, incrementare l'occupazione aziendale. Le Direzioni aziendali interessate al lavoro a domicilio forniranno alle Rappresentanze sindacali unitarie e alle Organizzazioni sindacali provinciali i nominativi dei soggetti che effettuano tale lavoro con i relativi indirizzi ed il tipo del lavoro commissionato (es.: borse, valigie, portafogli, cinture, ecc.). Sulla base degli elementi di cui sopra le Rappresentanze sindacali unitarie possono richiedere alle Direzioni aziendali un esame dei problemi relativi al lavoro a domicilio al fine di prevenire conseguenze sull'orario di lavoro e sui livelli di occupazione. Per l'effettuazione di tale esame le Rappresentanze sindacali unitarie potranno farsi assistere da un lavoratore a tempo parziale sono soggetti domicilio designato da ciascuna delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto e scelto tra quelli che esplicano la loro opera esclusivamente e continuativamente per l'azienda interessata. A tali lavoratori a domicilio per gli interventi di cui sopra e per la partecipazione alla disciplina prevista dal DL 61/2000, dalla Legge 53/2000 e successive modifiche, dal DL 81/2015 e dal vigente CCNL ANIA, salvo quanto segue:
a) la retribuzione, l'accantonamento relativo al trattamento definizione delle tariffe di fine rapporto, nonché l’indennità sostitutiva del preavviso, in quanto spettante, sono ridotti in misura proporzionale, rispetto agli importi previsti per i rapporti di lavoro a tempo pieno;
b) i periodi di riposo, cottimo pieno di cui al Decreto Legislativo n.151 precedente art. 5, punto F), saranno riconosciute sedici ore annue pro-capite, con possibilità di cumulo qualora la designazione non sia avvenuta da parte di ciascuna Organizzazione sindacale, che verranno retribuite convenzionalmente sulla base del 26.3.2001minimo tabellare, Capo VI “Riposi indennità di contingenza e Permessi”, competono in ragione minimo di quanto ivi disciplinato;
c) i permessi non motivati di cui all'art. 5 del presente Contratto Collettivo Integrativo Aziendale sono riconosciuti con il massimo pari ad una giornata lavorativa e sono recuperabili nelle modalità previste dall'art. 7 del medesimo Contratto;
d) l’orario part time sarà effettuato considerando una flessibilità secondo lo schema di cui all’allegato n.2 con un riporto mensile equivalente alla giornata lavorativa;
e) in caso di part time orizzontale, è consentito prestare lavoro supplementare nel rispetto della normativa vigente;
f) in caso di part time verticale e misto, è consentito prestare lavoro straordinario nel rispetto della normativa aziendale di cui all’art. 1 lettera B) e nei limiti previsti dalla normativa vigente;
g) il lavoro supplementare così come definito dal DL 81/2015 è retribuito con una maggiorazione del 15% della paga oraria;
h) é fatto divieto di svolgere altra attività professionale o lavorativa - ancorché non subordinata e/o saltuaria - che comporti la corresponsione di compensi o retribuzioni, pena la risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi della normativa vigente in materia, salvo preventiva autorizzazione della Società, concedibile solo eccezionalmente per motivi di particolare gravità;
i) non è applicabile la normativa prevista dall’art. 6 del presente Contratto Collettivo Integrativo Aziendale riguardante i Dipendenti studenti, salvo per questi ultimi la concessione di un permesso retribuito per il solo giorno antecedente gli esamicottimo dell'operaio qualificato.
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NORME GENERALI. I rapporti di lavoro a tempo parziale sono soggetti alla disciplina prevista dal DL 61/2000Decreto Legislativo nr. 61 del 2000, dalla Legge 53/2000 la L.53/2000 e successive modifiche, dal DL 81/2015 modifiche e dal vigente CCNL ANIAANIA vigente, salvo quanto segue:
a) in appresso: • la retribuzione, l'accantonamento relativo al trattamento di fine rapporto, nonché l’indennità sostitutiva del preavviso, in quanto spettante, sono ridotti in misura proporzionale, rispetto agli importi previsti per i rapporti di lavoro a tempo pieno;
b) ; • i periodi di riposo, di cui al Decreto Legislativo n.151 del 26.3.2001, Capo VI “Riposi e Permessi”, competono in ragione di quanto ivi disciplinato;
c) disciplinato ; • i permessi non motivati di cui all'art. 5 del presente Contratto Collettivo Integrativo Aziendale sono riconosciuti con il massimo pari ad una giornata lavorativa e sono recuperabili nelle modalità previste dall'art. 7 del medesimo Contratto;
d) ; • l’orario part time sarà effettuato considerando una flessibilità secondo lo schema di cui all’allegato n.2 con un riporto mensile equivalente alla giornata lavorativa;
e) ; • in caso di part time orizzontale, è consentito prestare lavoro supplementare nel rispetto della normativa vigente;
f) prevista dal D.L. 61/2000; • in caso di part time verticale e misto, è consentito prestare lavoro straordinario nel rispetto della normativa aziendale di cui all’art. 1 lettera B) e nei limiti previsti dalla normativa vigente;
g) dal D.L. 61/2000; • il lavoro supplementare così come definito dal DL 81/2015 D.L. 61/2000 è retribuito con una maggiorazione del 1510% della paga oraria;
h) ; • é fatto divieto di svolgere altra attività professionale o lavorativa - ancorché non subordinata e/o saltuaria - che comporti la corresponsione di compensi o retribuzioni, pena la risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 3 della normativa vigente in materiaLegge 15/7/1966 n. 604, salvo preventiva autorizzazione della Società, concedibile solo eccezionalmente per motivi di particolare gravità;
i) ; • non è applicabile la normativa prevista dall’art. 6 del presente Contratto Collettivo Integrativo Aziendale riguardante i Dipendenti studenti, salvo per questi ultimi la concessione di un permesso retribuito per il solo giorno antecedente gli esami.
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NORME GENERALI. I rapporti L’apprendistato è uno speciale rapporto di lavoro a tempo parziale causa mista, finalizzato all’acquisizione di una qualifica professionale. Le qualifiche conseguibili sono soggetti articolate in tre livelli in funzione del loro contenuto professionale: - il primo livello comprende le professionalità definite dalle declaratorie relative alla disciplina prevista dal DL 61/20003a categoria, dalla Legge 53/2000 e successive modifiche, dal DL 81/2015 e dal vigente CCNL ANIA, salvo quanto segue:
a) la retribuzione, l'accantonamento relativo al trattamento di fine rapporto, nonché l’indennità sostitutiva del preavviso, in quanto spettante, sono ridotti in misura proporzionale, rispetto agli importi previsti per i rapporti di lavoro a tempo pieno;
b) i periodi di riposo, di cui al Decreto Legislativo n.151 del 26.3.2001, Capo VI “Riposi e Permessi”, competono in ragione di quanto ivi disciplinato;
c) i permessi non motivati di cui all'art. 5 del presente Contratto Collettivo Integrativo Aziendale sono riconosciuti con il massimo pari ad una giornata lavorativa e sono recuperabili nelle modalità previste dall'art. 7 del medesimo Contratto;
d) l’orario part time sarà effettuato considerando una flessibilità secondo lo schema di cui all’allegato n.2 con un riporto mensile equivalente alla giornata lavorativa;
e) in caso di part time orizzontale, è consentito prestare lavoro supplementare nel rispetto della normativa vigente;
f) in caso di part time verticale e misto, è consentito prestare lavoro straordinario nel rispetto della normativa aziendale di cui all’art. 1 6, disciplina generale del CCNL 13/9/1994; - il secondo livello comprende le professionalità definite dalle declaratorie relative alla 4a categoria di cui al medesimo articolo; - il terzo livello che comprende gli apprendisti di cui all’ultimo comma del successivo art. 2, in possesso di diploma di qualifica conseguito presso un istituto professionale ovvero di scuola media superiore, inerenti la professionalità da acquisire; tale livello comprende le professionalità definite dalle declaratorie relative alla 5a categoria del citato art. 6a. I lavoratori impiegati in possesso di diploma di scuola media superiore possono essere assunti come apprendisti anche se svolgono attività inerenti al diploma conseguito. La qualifica professionale oggetto dell’apprendistato e il relativo livello di professionalità devono essere espressamente indicati nella lettera B) e nei limiti previsti dalla normativa vigente;
g) il lavoro supplementare così di assunzione. Possono essere assunti come definito dal DL 81/2015 è retribuito con una maggiorazione del 15% della paga oraria;
h) é fatto divieto apprendisti giovani di svolgere altra attività professionale o lavorativa - ancorché età non subordinata e/o saltuaria - che comporti la corresponsione di compensi o retribuzioni, pena la risoluzione del rapporto di lavoro inferiore ai sensi della normativa vigente in materiasedici anni, salvo preventiva autorizzazione della Societàla deroga prevista dal comma 6, concedibile solo eccezionalmente art. 16, legge 24/6/1997, n. 196 e non superiore ai ventiquattro ovvero ai ventisei anni nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del Regolamento CEE 2081/93 del 20/7/1993 e successive modificazioni. I limiti di età sono elevati di due anni qualora l’apprendista sia portatore di handicap. L’apprendista non potrà essere adibito a lavorazioni retribuite a cottimo o ad incentivo, né a lavori di manovalanza o di produzione in serie anche se svolte su linea a catena o di montaggio semplice quando le mansioni siano caratterizzate da attività brevi, semplici e ripetitive per motivi abilitarsi alle quali occorra un breve periodo di particolare gravità;
i) pratica e conoscenze di tipo elementare e comunque non siano ricomprendibili nella declaratoria relativa alla 3a categoria. Per quanto non è applicabile contemplato dalle disposizioni di legge e dal presente contratto, valgono per gli apprendisti le norme del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro. - Dichiarazioni a verbale -
1. La presente disciplina dell’apprendistato decorre dall’1/9/1997 e si applica ai contratti stipulati successivamente a tale data, ferma restando l’immediata operatività della Commissione nazionale e l’immediata attivazione delle Commissioni paritetiche territoriali di cui al seguente art. 5, per lo svolgimento dell’attività propedeutica all’avvio di tale nuova disciplina.
2. Le parti si impegnano ad incontrarsi entro 2 mesi dall’approvazione della legge di riforma dell’apprendistato e della legge sul riordino della formazione professionale, per armonizzare la normativa prevista dall’art. 6 del presente Contratto Collettivo Integrativo Aziendale riguardante i Dipendenti studenti, salvo per questi ultimi la concessione di un permesso retribuito per il solo giorno antecedente gli esamidisciplina contrattuale con le nuove norme legislative.
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NORME GENERALI. I rapporti Per quanto non diversamente previsto nella specifica disciplina di ciascuna prestazione, valgono le seguenti norme. Il diritto alle prestazioni in favore del lavoratore o - nei casi in cui è previsto - dei familiari fiscalmente a carico (coniuge e figli a carico di almeno uno dei due coniugi), matura a condizione che il lavoratore, al momento della presentazione della domanda: - sia dipendente da impresa iscritta alla Xxxxx Xxxxx di Milano, Lodi, Monza e Brianza; - sia iscritto egli stesso alla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza; - sia stato effettuato in suo favore l’accantonamento per almeno 1.800 o 500 ore di lavoro ordinario rispettivamente nei dodici mesi o nei tre mesi precedenti la data in cui è stata rilasciata la fattura o si è verificato l’evento per il quale si richiede il rimborso. La verifica sul numero di ore accantonate sarà effettuata alla presentazione della domanda di rimborso e, qualora fossero sufficienti, la prestazione verrà pagata entro le tempistiche procedurali previste dalla Xxxxx Xxxxx. Nel caso in cui le ore dovessero essere insufficienti, il possesso del requisito di ore necessario per il diritto alla prestazione verrà verificato da Xxxxx Xxxxx prendendo in considerazione le ore accantonate ogni mese successivo a tempo parziale sono soggetti quello della presentazione della richiesta in Xxxxx Xxxxx, fino alla disciplina prevista scadenza di un anno dalla data di rilascio della fattura o dell’evento per il quale si chiede il rimborso. In tutti i casi, ai fini dei requisiti orari delle 1.800 o delle 500 ore si calcolano, nei limiti della conservazione obbligatoria del posto, anche le ore di assenza per: • servizio militare/civile, • malattia, • malattia tubercolare, • donazione di sangue o di midollo osseo, • infortunio sul lavoro e malattia professionale, • congedo di maternità o di paternità regolarmente indennizzato, • congedo matrimoniale, • corsi di formazione obbligatoria, • visite mediche periodiche, • congedo parentale, compreso il prolungamento previsto dall’articolo 33 del D.Lgs. n. 151/2001 per minori con handicap grave, • intervento della C.I.G.O. (Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria) autorizzato dalla Commissione Provinciale o respinta per responsabilità dell’impresa, • intervento della C.I.G.S. (Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria), approvato con D.M., e della CIG in deroga autorizzata, • permessi sindacali retribuiti, • permessi studio, • aspettative per cariche sindacali o funzioni pubbliche elettive, • assemblee retribuite previste dal DL 61/2000c.c.n.l. e dalla legge n. 300/1970, dalla Legge 53/2000 e successive modifiche• permessi retribuiti previsti dal c.c.n.l., • permessi retribuiti previsti dal DL 81/2015 e dal vigente CCNL ANIA, salvo quanto segue:
a) la retribuzione, l'accantonamento relativo al trattamento di fine rapporto, nonché l’indennità sostitutiva del preavviso, in quanto spettante, sono ridotti in misura proporzionale, rispetto agli importi previsti c.c.n.l. per i rapporti rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, • xxxxx maturate e godute, • festività retribuite, • permessi retribuiti per decesso o documentata grave infermità, previsti dall’articolo 1 del D.M. 278/2000, • congedo non retribuito per gravi e documentati motivi familiari, previsto dall’articolo 2 del D.M. 278/2000, • permessi orari e mensili per i soggetti portatori di lavoro a tempo pieno;
bhandicap grave o per i loro familiari, autorizzati dall’INPS, previsti dall’articolo 33 della legge n. 104/1992, • congedo straordinario, autorizzato dall’INPS, previsto dall’articolo 42 del D.Lgs. n. 151/2001. In caso di modifica sostanziale della normativa relativa ai vari casi sopra elencati dovrà essere effettuata una verifica degli stessi da parte delle Parti Sociali, mentre nell’ipotesi di mera modifica formale, la Cassa procederà direttamente all’aggiornamento dei riferimenti normativi. Per il riconoscimento delle situazioni sopra riportate dovrà essere prodotta idonea documentazione. I lavoratori che provengono da altre circoscrizioni territoriali (Province) i periodi ed iscritti alla Cassa Edile di riposoMilano, Lodi, Monza e Brianza possono beneficiare delle prestazioni erogate da quest’ultima, purché la loro posizione relativa all’accantonamento presso la Cassa Edile di cui al Decreto Legislativo n.151 del 26.3.2001provenienza sia regolare. In tal caso il diritto di accesso alla prestazione matura quando viene raggiunto il requisito di ore accantonate sopra indicato, Capo VI “Riposi comprese le ore accantonate e Permessi”certificate dalla Cassa Edile di provenienza. Fermo restando quanto precede, competono in ragione di quanto ivi disciplinato;
c) i permessi non motivati di cui all'art. 5 del presente Contratto Collettivo Integrativo Aziendale sono riconosciuti con il massimo pari la prestazione richiesta deve riferirsi ad un evento accaduto o ad una giornata lavorativa fattura datata non oltre i sessanta giorni precedenti la data dell’iscrizione alla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e sono recuperabili nelle modalità previste dall'artBrianza. 7 In caso di mancanza del medesimo Contratto;
d) l’orario part time sarà effettuato considerando una flessibilità secondo lo schema requisito orario, il lavoratore potrà beneficiare della prestazione nel momento in cui maturerà presso la Cassa Edile di cui all’allegato n.2 con un riporto mensile equivalente alla giornata lavorativa;
eMilano, Lodi, Monza e Brianza il monte ore richiesto. Ogni lavoratore ha diritto a rimborsi per i familiari fiscalmente a carico (coniuge e figli a carico di almeno uno dei due coniugi) in caso di: - spese straordinarie, - coniuge portatore di part time orizzontalehandicap, è consentito prestare lavoro supplementare nel rispetto a condizione che il richiedente sia stato iscritto anche non consecutivamente presso la Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza per almeno 3 anni negli ultimi 5 anni precedenti la data della normativa vigente;
f) in caso fattura/evento e che nell’ultimo anno siano state accantonate alla Cassa Edile di part time verticale Milano, Lodi, Monza e misto, è consentito prestare lavoro straordinario nel rispetto della normativa aziendale di cui all’art. 1 lettera B) e nei limiti previsti dalla normativa vigente;
g) il lavoro supplementare così come definito dal DL 81/2015 è retribuito con una maggiorazione del 15% della paga oraria;
h) é fatto divieto di svolgere altra attività professionale o lavorativa - ancorché non subordinata e/o saltuaria - che comporti la corresponsione di compensi o retribuzioni, pena la risoluzione del rapporto Brianza almeno 1.800 ore di lavoro ai sensi ordinario o equiparate. I rimborsi per ciascuna tipologia di prestazione spettano per un singolo familiare a carico e per un solo evento all’anno. L’importo spettante è pari alla metà di quello che compete al lavoratore. Ogni lavoratore ha, inoltre, diritto a: - un contributo per i figli portatori di handicap (anche non a carico), a condizione che sia in possesso dei normali requisiti richiesti per accedere alle prestazioni assistenziali della normativa vigente in materiaCassa Edile di Milano, salvo preventiva autorizzazione della SocietàLodi, concedibile solo eccezionalmente per motivi di particolare gravità;
i) non è applicabile la normativa prevista dall’art. 6 del presente Contratto Collettivo Integrativo Aziendale riguardante i Dipendenti studenti, salvo per questi ultimi la concessione di un permesso retribuito per il solo giorno antecedente gli esamiMonza e Brianza.
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Samples: Prestazioni Cassa Edile