NORME GENERALI. sul territorio italiano in un incidente con un veico- lo con targa estera, l’assicurato dovrà inviare la richiesta di risarcimento all’ UCI (Ufficio Centrale Italiano) tramite lettera raccomandata A.R. da indirizzare in Xxxxx Xxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx oppure in alternativa a mezzo PEC a uci@pec. xxxxx.xx. L’UCI, ricevuta la richiesta, comunicherà il nome della Società incaricata di liquidare il danno. Si ricorda che l’UCI non ha alcuna competenza per incidenti provocati da veicoli muniti di targa italiana anche qualora fossero assicurati con una Compagnia estera. Nel caso in cui il veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio estero in un incidente con un veico- lo con targa estera, l’assicurato dovrà inviare la richiesta di risarcimento al “Bureau” dello stato dove è avvenuto l’incidente (organismo equiva- lente all’UCI italiano). Qualora il veicolo estero coinvolto nell’incidente risulti immatricolato in uno stato dello Spazio Economico Europeo la richiesta di risarcimento potrà essere inviata alla Compagnia italiana che rappresenta quella straniera: per individuarla correttamente, l’assi- curato deve rivolgersi a CONSAP S.p.A, Centro informazioni (Via Yser, 14 - 00198 Roma - fax: 00.00000000 – indirizzo email richieste.centro@ xxxxxx.xx – indirizzo PEC centroinformazioni@ xxx.xxxxxx.xx - xxx.xxxxxx.xx). Per informa- zioni è possibile collegarsi al sito internet http:// xxx.xxxxxx.xx/xxxxxxx-xxxxxxxxxxxx/xxxxxx-xx-xx- formazione/. Si ricorda che, in questa casistica, l’UCI non ha alcuna competenza. In caso di incidente avvenuto con un veicolo non identificato o di cui risulti impossibile entro due mesi dal sinistro identificare l’assicuratore, la richiesta di risarcimento dovrà essere rivolta a CONSAP S.p.A.: dal 2003 la Consap, qua- le gestore del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, svolge il ruolo di Organismo di In- dennizzo italiano previsto dalla IV Direttiva Auto (2000/26/CE) agevolando le persone lese resi- denti in Italia nel conseguimento del risarcimento dei danni subiti a seguito di un sinistro R.C. auto accaduto all’estero in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo.
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Samples: Insurance Policy
NORME GENERALI. sul territorio italiano All'operaio in servizio, comandato a prestare temporaneamente la propria opera in luogo diverso da quello ove la presta normalmente, è dovuto il rimborso delle eventuali maggiori spese di trasporto. L'operaio in servizio comandato a prestare la propria opera in cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre i limiti territoriali stabiliti dall'accordo locale di cui all'art. 42 ha diritto a percepire una diaria del 10% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 26, oltre al rimborso delle spese di viaggio. Restano ferme le eventuali maggiori percentuali già stabilite localmente. Agli operai dipendenti dalle imprese esercenti l'attività di produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato non si applicano le norme di cui ai commi precedenti, salvo il rimborso delle eventuali maggiori spese di trasporto. Tuttavia, quando l'operaio sia comandato a prestare temporaneamente la propria attività per un incidente con un veico- lo con targa esteraimpianto situato in Comune diverso da quello per il quale è stato assunto, l’assicurato dovrà inviare la richiesta di risarcimento all’ UCI (Ufficio Centrale Italiano) tramite lettera raccomandata A.R. da indirizzare in Xxxxx Xxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx oppure in alternativa a mezzo PEC a uci@pec. xxxxx.xx. L’UCI, ricevuta la richiesta, comunicherà il nome della Società incaricata di liquidare il danno. Si ricorda che l’UCI non ha alcuna competenza per incidenti provocati da veicoli muniti di targa italiana anche qualora fossero assicurati con una Compagnia esteramaggiore percorrenza per raggiungere il posto di lavoro di oltre 10 chilometri dai confini territoriali del Comune di assunzione, spetta all'operaio stesso una diaria del 10% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. Nel 26, per ogni ora di effettivo lavoro. La diaria di cui ai commi precedenti non è dovuta nel caso in che il lavoro si svolga nel Comune di residenza o di abituale dimora dell'operaio o quando questi venga ad essere favorito da un avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora che comporti per lui un effettivo vantaggio. L'operaio che percepisce la diaria di cui il veicolo assicurato resti coinvolto sopra ha l'obbligo di trovarsi sul territorio estero in un incidente con un veico- lo con targa estera, l’assicurato dovrà inviare la richiesta posto di risarcimento al “Bureau” dello stato dove è avvenuto l’incidente (organismo equiva- lente all’UCI italiano). Qualora il veicolo estero coinvolto nell’incidente risulti immatricolato in uno stato dello Spazio Economico Europeo la richiesta di risarcimento potrà essere inviata alla Compagnia italiana che rappresenta quella straniera: lavoro per individuarla correttamente, l’assi- curato deve rivolgersi a CONSAP S.p.A, Centro informazioni (Via Yser, 14 - 00198 Roma - fax: 00.00000000 – indirizzo email richieste.centro@ xxxxxx.xx – indirizzo PEC centroinformazioni@ xxx.xxxxxx.xx - xxx.xxxxxx.xx). Per informa- zioni è possibile collegarsi al sito internet http:// xxx.xxxxxx.xx/xxxxxxx-xxxxxxxxxxxx/xxxxxx-xx-xx- formazione/. Si ricorda che, in questa casistica, l’UCI non ha alcuna competenzal'ora stabilita per l'inizio del lavoro. In caso di incidente avvenuto con un veicolo pernottamento in luogo, l'impresa è tenuta al rimborso delle spese di viaggio e a provvedere per l'alloggio e il vitto o al rimborso delle spese relative, ove queste non identificato o siano state preventivamente concordate in misura forfettaria. In caso di pernottamento in luogo, l'operaio non ha diritto alla diaria di cui risulti impossibile entro due al comma 2. * * * * * Ferma restando l'applicazione del contratto integrativo della circoscrizione territoriale di provenienza, il trattamento economico derivante complessivamente all'operaio in trasferta dall'erogazione di minimo di paga base e indennità di contingenza nonché dell'indennità territoriale di settore e della quota assoggettata a contribuzione del trattamento di trasferta previsti dal contratto integrativo della circoscrizione di provenienza (2° livello di contrattazione), non può essere inferiore al trattamento complessivamente derivante dalla applicazione di minimo di paga base, indennità di contingenza e indennità territoriale della circoscrizione in cui si svolgono i lavori. L'eventuale integrazione è corrisposta a titolo di indennità territoriale temporanea. L'operaio in trasferta resta iscritto alla Cassa Edile Artigiana di provenienza di cui all'art. 43 del CCNL. Tuttavia, nel caso di cantieri per i quali è prevista una durata superiore a 3 mesi al di fuori della circoscrizione territoriale di provenienza, l'impresa è tenuta ad iscrivere gli operai impiegati nei menzionati cantieri alla Cassa Edile di quest'ultima circoscrizione a decorrere dal sinistro identificare l’assicuratoresecondo periodo di paga successivo a quello in cui inizia la trasferta, sempreché gli operai in tale secondo periodo di paga siano in trasferta per l'intero mese. L'impresa ha facoltà di iscrivere l'operaio alla Cassa Edile del luogo in cui si svolgono i lavori anche per il periodo di trasferta anteriore al termine di cui al comma precedente. Restano, in ogni caso, iscritti alla Cassa Edile di provenienza gli operai dipendenti dalle imprese dei seguenti settori: costruzione di linee e condotte, riparazioni e manutenzioni stradali, armamento ferroviario, pali e fondazioni, produzione e fornitura con posa in opera di strutture in ferro per cemento armato, verniciatura, impermeabilizzazione, stuccatura, recupero, risanamento ambientale e restauro artistico e monumentale. Le Associazioni nazionali stipulanti possono integrare la suddetta elencazione. Con riferimento all'art. 18 della legge 19.3.90 n. 55, l'impresa esecutrice di opere pubbliche è tenuta a darne comunicazione, prima dell'inizio dei lavori, alla Cassa Edile della zona in cui si svolgono i lavori medesimi. Inoltre le parti convengono che l'impresa è tenuta a comunicare alla suddetta Cassa l'elenco degli operai inviati in trasferta, precisando in quale cantiere operano gli operai in trasferta. Tale comunicazione è effettuata con la periodicità prevista per gli operai iscritti alla Cassa Edile di provenienza. Nei casi di cui al comma precedente, l'impresa è tenuta anche a documentare alla Cassa Edile, nella cui zona si svolgono i lavori, le periodiche denunce delle retribuzioni erogate e i conseguenti versamenti effettuati presso la Cassa Edile di provenienza per gli operai in trasferta. In mancanza, su richiesta della Cassa Edile della zona in cui si svolgono i lavori, la Cassa Edile di provenienza è tenuta a fornire la documentazione di cui al comma precedente. In applicazione della clausola sociale in vigore per le opere pubbliche compete alla Cassa Edile del luogo in cui si svolgono i lavori l'obbligo di rilasciare il certificato di regolarità contributiva su richiesta della impresa o del committente. Il certificato di regolarità contribuiva è rilasciato dalla Cassa Edile del luogo in cui si svolgono i lavori sulla base dell'attestazione di tale regolarità per gli operai in trasferta emessa dalla Cassa Edile di provenienza. Fermo restando il rispetto della normativa e delle procedure su previste, nel caso di trasferta di durata inferiore a 3 mesi, la Cassa Edile Artigiana di provenienza, alla quale l'impresa resta iscritta, è abilitata al rilascio dell'attestato di regolarità contributiva per i lavoratori trasfertisti. Dichiarazione delle parti. Le Parti convengono che la normativa prevista all'ultimo comma del presente articolo si applica nel caso in cui la Cassa Edile del luogo in cui si svolgono i lavori rifiuti di convalidare l'attestazione di regolarità contributiva della Cassa Edile di provenienza o, entro 15 giorni dalla data della richiesta di risarcimento dovrà essere rivolta quest'ultima, non abbia ottemperato a CONSAP S.p.A.: dal 2003 quanto previsto al penultimo comma del presente articolo. Entro il 31.12.95, la ConsapCommissione prevista al comma 2 del Protocollo sul sistema di casse edili provvederà a definire gli Enti che, qua- le gestore ai sensi di quanto convenuto nell'art. 43, rientrano nel sistema delle Casse Edili Artigiane. Dichiarazione a verbale. La nuova disciplina della trasferta contenuta nel presente accordo entrerà in vigore dall'1.1.96, a seguito dell'accertamento in sede di Ministero del Fondo Lavoro di Garanzia conformità alla norma di cui all'art. 18 della legge 19.3.90 n. 55 e dell'applicabilità dello speciale regime contributivo previsto per le vittime indennità di trasferta dall'art. 12 della stradalegge 30.4.69 n. 153. Le parti si danno atto, svolge il ruolo altresì, che l'ambito di Organismo di In- dennizzo italiano previsto dalla IV Direttiva Auto (2000/26/CE) agevolando le persone lese resi- denti in Italia nel conseguimento del risarcimento dei danni subiti a seguito di un sinistro R.C. auto accaduto all’estero in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeocompetenza territoriale delle Casse Edili Artigiane può essere provinciale o regionale, secondo quanto stabilito dai rispettivi Statuti e regolamenti.
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NORME GENERALI. sul territorio italiano Il presente TITOLO disciplina in maniera organica ed unitaria l'organizzazione e la gestione dell'orario di lavoro dei dipendenti dagli Istituti di vigilanza del Ruolo tecnico Operativo delle Guardie Particolari Giurate. Agli effetti del presente Contratto è considerato lavoro normale quello diurno e notturno, sia feriale che festivo o domenicale, prestato in turni regolari di servizio dal personale del ruolo tecnico operativo; pertanto la regolamentazione di cui al presente CCNL in materia di orario di lavoro si applica anche ai lavoratori notturni. Le parti stante il ruolo ricoperto dalla Vigilanza Privata o Consorzio di Vigilanza Rurale e/o Campestre quale attività ausiliaria di prevenzione, sicurezza per la tutela del patrimonio pubblico e privato, con le conseguenti necessità di assicurare servizi caratterizzati da straordinarietà non programmabili, al fine di evitare pericoli e o danni ai beni da vigilare convengono quanto segue:
a) Orario di lavoro settimanale Fermo restando quanto previsto dal R.D.L. del 15 Marzo 1923 n. 692 e dalla Tabella approvata con X.X. 0 Dicembre 1923, n. 2657, la prestazione lavorativa si effettua secondo i sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro di cui agli articoli successivi, previo eventuale confronto a livello locale, finalizzato al raggiungimento di intese relative alla scelta del sistema stesso. Ai fini contrattuali l'orario normale di lavoro è fissato in 38 ore settimanali . A decorrere dalla data del 01 Gennaio 2023 l’orario di lavoro dovrà essere ridotto a 37 ore settimanali.
b) Durata massima dell'orario di lavoro comprensivo del lavoro straordinario. Tenuto conto delle obiettive necessità di organizzare i turni di lavoro in maniera da garantire la continuità nei servizi di tutela del patrimonio pubblico e privato affidato agli Istituti di Vigilanza, la durata massima dell'orario di lavoro, comprese le ore di straordinario, non potrà superare le 48 ore ogni periodo di sette giorni, calcolate come media, riferita ad un incidente con un veico- lo con targa esteraperiodo di mesi 12, l’assicurato dovrà inviare la richiesta decorrenti dal 1o Gennaio di risarcimento all’ UCI ogni anno di applicazione del presente contratto, fermo restando quanto previsto in materia di banca delle ore (Ufficio Centrale Italiano) tramite lettera raccomandata A.R. da indirizzare in Xxxxx Xxxxxxxx 00artt. 81, 00000 Xxxxxx oppure in alternativa a mezzo PEC a uci@pec. xxxxx.xx. L’UCI, ricevuta la richiesta, comunicherà il nome della Società incaricata di liquidare il danno. Si ricorda che l’UCI non ha alcuna competenza per incidenti provocati da veicoli muniti di targa italiana anche qualora fossero assicurati con una Compagnia estera. Nel caso in cui il veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio estero in un incidente con un veico- lo con targa estera, l’assicurato dovrà inviare la richiesta di risarcimento al “Bureau” dello stato dove è avvenuto l’incidente (organismo equiva- lente all’UCI italiano). Qualora il veicolo estero coinvolto nell’incidente risulti immatricolato in uno stato dello Spazio Economico Europeo la richiesta di risarcimento potrà essere inviata alla Compagnia italiana che rappresenta quella straniera: per individuarla correttamente, l’assi- curato deve rivolgersi a CONSAP S.p.A, Centro informazioni (Via Yser, 14 - 00198 Roma - fax: 00.00000000 – indirizzo email richieste.centro@ xxxxxx.xx – indirizzo PEC centroinformazioni@ xxx.xxxxxx.xx - xxx.xxxxxx.xx82). Per informa- zioni è possibile collegarsi al sito internet http:// xxx.xxxxxx.xx/xxxxxxx-xxxxxxxxxxxx/xxxxxx-xx-xx- formazione/. Si ricorda cheil personale assunto durante l'anno il periodo di riferimento sarà riparametrato in relazione ai mesi di effettivo servizio.
c) Il lavoratore del turno smontante non può lasciare il posto di lavoro senza prima aver avuto la sostituzione del lavoratore del turno montante, in questa casisticache dovrà avvenire entro due ore e mezzo dal termine del turno assegnato ferma restando la competenza delle quote orarie stabilite dall'art. 115, l’UCI non ha alcuna competenzacon la maggiorazione per il lavoro straordinario. In tal caso di incidente avvenuto con un veicolo non identificato o di cui risulti impossibile entro due mesi dal sinistro identificare l’assicuratore, la richiesta di risarcimento dovrà essere rivolta a CONSAP S.pil lavoratore avvertirà l'Istituto che provvedere alla sostituzione nei tempi tecnici necessari. A livello territoriale le parti potranno concordare diverse modalità in relazione alla specificità del territorio.A.: dal 2003 la Consap, qua- le gestore del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, svolge il ruolo di Organismo di In- dennizzo italiano previsto dalla IV Direttiva Auto (2000/26/CE) agevolando le persone lese resi- denti in Italia nel conseguimento del risarcimento dei danni subiti a seguito di un sinistro R.C. auto accaduto all’estero in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo.
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Samples: Contratto Delle Guardie Campestri
NORME GENERALI. sul territorio italiano 1. Non è consentita la cessione a terzi del posto d'ormeggio assegnato.
2. E' vietato lo scambio dei posti d'ormeggio fra assegnatari se non espressamente autorizzato.
3. Il concessionario non può ormeggiare unità di navigazione diversa da quella dichiarata sulla domanda.
4. La vendita a terzi dell'unità di navigazione oggetto della concessione non comporta per l'acquirente diritto d'occupazione del posto di ormeggio.
5. L'alienazione di cui sopra comporta per il concessionario l'obbligo della comunicazione di rinuncia all'Autorità Demaniale, la restituzione del contrassegno e la conseguente perdita del posto di ormeggio assegnato.
6. La sostituzione dell'unità di navigazione oggetto di concessione deve essere tempestivamente comunicata all’autorità Demaniale, per la variazione dei canoni d'uso e per l'eventuale rilascio del nuovo contrassegno. La conservazione del posto d'ormeggio assegnato è subordinata alla verifica d'ufficio della nuova unità di navigazione, la quale deve mantenere le caratteristiche della precedente unità di navigazione e dimensioni compatibili con lo spazio acqueo concesso.
7. Il concessionario deve mantenere "imbarcazione ormeggiata nei limiti della concessione non occupando, anche parzialmente o con cavi d'ormeggio, gli spazi concessi ad altri o quelli di uso comune.
8. Il concessionario non può modificare o in un incidente con un veico- lo con targa esteraogni modo manomettere le attrezzature portuali anche mediante l'installazione di attrezzature d'ormeggio (bitte, l’assicurato dovrà inviare la richiesta anelli, boe, pali, corpo morto, catene, ecc.) se non espressamente autorizzate dall'Autorità Xxxxxxxxx; in caso contrario, quanto installato resterà in dotazione alle attrezzature portuali senza possibilità di risarcimento all’ UCI (Ufficio Centrale Italiano) tramite lettera raccomandata A.R. da indirizzare in Xxxxx Xxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx oppure in alternativa a mezzo PEC a uci@pecrimozione o di rimborso delle spese sostenute.
9. xxxxx.xx. L’UCI, ricevuta la richiesta, comunicherà il nome della Società incaricata di liquidare il danno. Si ricorda che l’UCI non ha alcuna competenza per incidenti provocati da veicoli muniti di targa italiana anche qualora fossero assicurati con una Compagnia estera. Nel caso in cui il veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio estero in un incidente con un veico- lo con targa estera, l’assicurato dovrà inviare la richiesta di risarcimento al “Bureau” dello stato dove è avvenuto l’incidente (organismo equiva- lente all’UCI italiano). Qualora il veicolo estero coinvolto nell’incidente risulti immatricolato in uno stato dello Spazio Economico Europeo la richiesta di risarcimento potrà essere inviata alla Compagnia italiana che rappresenta quella straniera: per individuarla correttamente, l’assi- curato deve rivolgersi a CONSAP S.p.A, Centro informazioni (Via Yser, 14 - 00198 Roma - fax: 00.00000000 – indirizzo email richieste.centro@ xxxxxx.xx – indirizzo PEC centroinformazioni@ xxx.xxxxxx.xx - xxx.xxxxxx.xx). Per informa- zioni è possibile collegarsi al sito internet http:// xxx.xxxxxx.xx/xxxxxxx-xxxxxxxxxxxx/xxxxxx-xx-xx- formazione/. Si ricorda Il concessionario che, in questa casisticavolontariamente, l’UCI non ha alcuna competenza. In caso di incidente avvenuto con un veicolo non identificato per imperizia o di cui risulti impossibile entro due mesi dal sinistro identificare l’assicuratoreper qualsiasi altro motivo arrechi danno alle strutture portuali, la richiesta di risarcimento dovrà essere rivolta a CONSAP S.p.A.: dal 2003 la Consap, qua- le gestore del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, svolge il ruolo di Organismo di In- dennizzo italiano previsto dalla IV Direttiva Auto (2000/26ai beni demaniali e/CE) agevolando le persone lese resi- denti in Italia nel conseguimento del o ad imbarcazioni terze deve provvedere al risarcimento dei danni subiti nei termini previsti dal codice civile.
10. Il concessionario deve mantenere in buono stato d'uso il proprio natante con particolare riferimento alla pulizia e allo svuotamento dell'acqua piovana o ad infiltrazioni nello scafo che rendano pericoloso l'ormeggio alle altre imbarcazioni e malsano l'ambiente.
11. Il concessionario non deve mantenere un comportamento lesivo dei diritti degli altri utenti del porto.
12. Il concessionario è tenuto al rispetto delle norme generali regolanti gli ormeggi in aree demaniali di cui alla X.X.X. x. XXX/0 0487 del 30/09/2002 e successive integrazioni e modificazioni. Qualora sia ravvisato uno o più dei sopraelencati comportamenti o situazioni, l'Autorità Demaniale può disporre la revoca della concessione già perfezionata, ancorché regolarmente pagata, e procedere alla riassegnazione dell'ormeggio. Dette inadempienze o comportamenti dovranno essere rilevati dagli addetti alla vigilanza e sanzionati se previsto da norme o regolamenti in vigore al momento dell'accertamento. Al fine di poter migliorare la gestione dei porti, il concessionario si impegna a seguito comunicare agli sportelli provinciali territorialmente competenti della Gestione Associata ogni fatto che richieda un intervento manutentivo o di un sinistro R.C. auto accaduto all’estero in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeovigilanza.
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NORME GENERALI. sul territorio italiano LA COMMISSIONE CONCILIATIVA STRAGIUDIZIALE FACOLTATIVA Si conviene che i contratti tipo debbano prevedere la seguente clausola “ciascuna parte potrà adire per ogni controversia che dovesse sorgere in merito alla interpretazione ed esecuzione del presente contratto, nonché in ordine all'esatta applicazione dell'Accordo territoriale più sopra citato, anche a riguardo del canone, una Commissione di conciliazione stragiudiziale formata, quanto a due componenti - scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo di cui trattasi - sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore, quanto ad un incidente con un veico- lo con targa esteraterzo - che svolgerà eventualmente funzioni di presidente - , l’assicurato dovrà inviare sulla base della scelta operata dai due componenti come sopra designati ove gli stessi, di comune accordo, ritengano di nominarlo. Tale commissione non esclude la richiesta di risarcimento all’ UCI (Ufficio Centrale Italiano) tramite lettera raccomandata A.R. da indirizzare in Xxxxx Xxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx oppure in alternativa a mezzo PEC a uci@pec. xxxxx.xx. L’UCI, ricevuta la richiesta, comunicherà il nome della Società incaricata di liquidare il danno. Si ricorda che l’UCI non ha alcuna normale competenza per incidenti provocati da veicoli muniti di targa italiana anche qualora fossero assicurati con una Compagnia estera. Nel caso in cui il veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio estero in un incidente con un veico- lo con targa estera, l’assicurato dovrà inviare la richiesta di risarcimento al “Bureau” dello stato dove è avvenuto l’incidente (organismo equiva- lente all’UCI italiano). Qualora il veicolo estero coinvolto nell’incidente risulti immatricolato in uno stato dello Spazio Economico Europeo la richiesta di risarcimento potrà essere inviata alla Compagnia italiana che rappresenta quella straniera: per individuarla correttamente, l’assi- curato deve rivolgersi a CONSAP S.p.A, Centro informazioni (Via Yser, 14 - 00198 Roma - fax: 00.00000000 – indirizzo email richieste.centro@ xxxxxx.xx – indirizzo PEC centroinformazioni@ xxx.xxxxxx.xx - xxx.xxxxxx.xx). Per informa- zioni è possibile collegarsi al sito internet http:// xxx.xxxxxx.xx/xxxxxxx-xxxxxxxxxxxx/xxxxxx-xx-xx- formazione/. Si ricorda che, in questa casistica, l’UCI non ha alcuna competenzadell'Autorità Giudiziaria. In caso di incidente avvenuto con un veicolo non identificato variazione annuale in misura superiore all’interesse legale, in diminuzione o di cui risulti impossibile entro due mesi dal sinistro identificare l’assicuratorein aumento dell'imposizione fiscale rispetto a quella in atto al momento della stipula del contratto, la richiesta parte interessata potrà adire una commissione stragiudiziale di risarcimento dovrà essere rivolta conciliazione composta nei modi sopraindicati, la quale determinerà nel termine perentorio di 90 giorni, il nuovo canone, a CONSAP S.pvalere fino alla cessazione del rapporto contrattuale, ivi compreso l'eventuale periodo di proroga biennale, o fino a nuova variazione. La commissione, prima della decisione della nuova determinazione del canone, non può sospenderne il pagamento.A.: dal 2003 la Consap” ACCORDI CON ALTRI ENTI Per le compagnie assicurative, qua- le gestore del Fondo gli enti privatizzati, i soggetti giuridici od individuali, detentori di Garanzia grandi proprietà immobiliari, ecc., i canoni sono definiti, all'interno dei valori massimi previsti per le vittime della stradaaree omogenee individuate con il presente accordo, svolge il ruolo in base ad appositi accordi integrativi locali fra la proprietà, assistita - a sua richiesta - dall'organizzazione sindacale dei proprietari dalla stessa prescelta, e le organizzazioni sindacali dei conduttori rappresentative dell'inquilinato, in ogni caso firmatarie degli accorti nazionali e/o territoriali Per gli enti previdenziali pubblici, si procede con accordi integrativi locali, anche in relazione a quanto previsto dal decreto legislativo n. 104/96: i canoni relativi a tale comparto sono determinati in base alle aree omogenee ed agli elementi individuati negli accordi locali. Gli accordi integrativi saranno conclusi tra le proprietà, assistita - a sua richiesta - dall'organizzazione sindacale dei proprietari dalla stessa prescelta, e le organizzazioni sindacali dei conduttori rappresentative dell'inquilinato, in ogni caso firmatarie degli accordi nazionali e/o territoriali. Gli accordi definiti in sede locale possono stabilire durate contrattuali superiori a quella minima fissata dalla legge. In questo caso gli accordi locali individuano le relative misure di Organismo aumento dei valori minimi e massimi delle fasce di In- dennizzo italiano previsto dalla IV Direttiva Auto (2000/26oscillazione dei canoni definiti per aree omogenee Negli stessi accordi territoriali, che individuano i valori massimi esprimendoli in Euro/CE) agevolando le persone lese resi- denti mq utile, eventualmente, secondo gli usi locali, possono essere previste particolari clausole in Italia nel conseguimento del risarcimento dei danni subiti a seguito materia di un sinistro R.C. auto accaduto all’estero in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeomanutenzione ordinarie e straordinarie, ripartizioni degli oneri accessori ed altro.
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Samples: Accordo Territoriale
NORME GENERALI. sul territorio italiano Il presente titolo disciplina in maniera organica ed unitaria l'organizzazione e la gestione dell'orario di lavoro dei dipendenti dagli Istituti di vigilanza del Ruolo tecnico Operativo delle Guardie Particolari Giurate. Agli effetti del presente Contratto è considerato lavoro normale quello diurno e notturno, sia feriale che festivo o domenicale, prestato in turni regolari di servizio dal personale del ruolo tecnico operativo; pertanto la regolamentazione di cui al presente C.C.N.L. in materia di orario di lavoro si applica anche ai lavoratori notturni. Le parti stante il ruolo ricoperto dalla Vigilanza Privata quale attività ausiliaria di prevenzione, sicurezza per la tutela del patrimonio pubblico e privato, con le conseguenti necessità di assicurare servizi caratterizzati da straordinarietà non programmabili, al fine di evitare pericoli e o danni ai beni da vigilare convengono quanto segue:
a) Orario di lavoro settimanale Fermo restando quanto previsto dal R.D.L. del 15 Marzo 1923 n. 692 e dalla Tabella approvata con R.D. 6 Dicembre 1923, n. 2657, la prestazione lavorativa si effettua secondo i sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro di cui agli articoli successivi, previo eventuale confronto a livello locale, finalizzato al raggiungimento di intese relative alla scelta del sistema stesso. Ai fini contrattuali l'orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali
b) Durata massima dell'orario di lavoro comprensivo del lavoro straordinario. Tenuto conto delle obiettive necessità di organizzare i turni di lavoro in maniera da garantire la continuità nei servizi di tutela del patrimonio pubblico e privato affidato agli Istituti di Vigilanza, la durata massima dell'orario di lavoro, comprese le ore di straordinario, non potrà superare le 48 ore ogni periodo di sette giorni, calcolate come media, riferita ad un incidente con un veico- lo con targa esteraperiodo di mesi 12, l’assicurato dovrà inviare la richiesta decorrenti dal 1° Gennaio di risarcimento all’ UCI ogni anno di applicazione del presente contratto, fermo restando quanto previsto in materia di banca delle ore (Ufficio Centrale Italiano) tramite lettera raccomandata A.R. da indirizzare in Xxxxx Xxxxxxxx 00artt. 81, 00000 Xxxxxx oppure in alternativa a mezzo PEC a uci@pec. xxxxx.xx. L’UCI, ricevuta la richiesta, comunicherà il nome della Società incaricata di liquidare il danno. Si ricorda che l’UCI non ha alcuna competenza per incidenti provocati da veicoli muniti di targa italiana anche qualora fossero assicurati con una Compagnia estera. Nel caso in cui il veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio estero in un incidente con un veico- lo con targa estera, l’assicurato dovrà inviare la richiesta di risarcimento al “Bureau” dello stato dove è avvenuto l’incidente (organismo equiva- lente all’UCI italiano). Qualora il veicolo estero coinvolto nell’incidente risulti immatricolato in uno stato dello Spazio Economico Europeo la richiesta di risarcimento potrà essere inviata alla Compagnia italiana che rappresenta quella straniera: per individuarla correttamente, l’assi- curato deve rivolgersi a CONSAP S.p.A, Centro informazioni (Via Yser, 14 - 00198 Roma - fax: 00.00000000 – indirizzo email richieste.centro@ xxxxxx.xx – indirizzo PEC centroinformazioni@ xxx.xxxxxx.xx - xxx.xxxxxx.xx82). Per informa- zioni è possibile collegarsi al sito internet http:// xxx.xxxxxx.xx/xxxxxxx-xxxxxxxxxxxx/xxxxxx-xx-xx- formazione/. Si ricorda cheil personale assunto durante l'anno il periodo di riferimento sarà riparametrato in relazione ai mesi di effettivo servizio.
c) Il lavoratore del turno smontante non può lasciare il posto di lavoro senza prima aver avuto la sostituzione del lavoratore del turno montante, in questa casisticache dovrà avvenire entro due ore e mezzo dal termine del turno assegnato ferma restando la competenza delle quote orarie stabilite dall'art. 115, l’UCI non ha alcuna competenzacon la maggiorazione per il lavoro straordinario. In tal caso di incidente avvenuto con un veicolo non identificato o di cui risulti impossibile entro due mesi dal sinistro identificare l’assicuratore, la richiesta di risarcimento dovrà essere rivolta a CONSAP S.pil lavoratore avvertirà l'Istituto che provvedere alla sostituzione nei tempi tecnici necessari. A livello territoriale le parti potranno concordare diverse modalità in relazione alla specificità del territorio.A.: dal 2003 la Consap, qua- le gestore del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, svolge il ruolo di Organismo di In- dennizzo italiano previsto dalla IV Direttiva Auto (2000/26/CE) agevolando le persone lese resi- denti in Italia nel conseguimento del risarcimento dei danni subiti a seguito di un sinistro R.C. auto accaduto all’estero in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo.
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Samples: CCNL Per I Dipendenti Da Istituti E Imprese Di Vigilanza Privata E Servizi Fiduciari
NORME GENERALI. sul territorio italiano I rifiuti da attività agricole ed agro-industriali sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 18-1, comma 3, lett. a) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; Non possono essere miscelate categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui all'AH. A della Direttiva 9 aprile 2002 (G.U. 10 maggio 2002, n. 102), ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La gestione dei rifiuti deve essere effettuata nel rispetto delle seguenti condizioni: I rifiuti disciplinati dal presente accordo vengono gestiti con le seguenti modalità di deposito: Deposito temporaneo (art. 183 D.Lgs. 152/06 e successive modifiche). Si tratta dell'operazione di raggruppamento di rifiuti effettuata dal produttore prima della raccolta nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti. Tale luogo deve quindi essere collocato all'interno dell'area aziendale, da intendersi come il complesso dei mappali che costituiscono il fondo. I rifiuti devono essere raggruppati per frazioni merceologiche omogenee e, per il loro allontanamento (per l'avvio dei rifiuti al recupero e/o smaltimento), il produttore può scegliere fra due diversi criteri: "criterio quantitativo" o "criterio temporale"; Per i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento: criterio temporale: con cadenza almeno bimestrale indipendentemente dalla qualità in deposito; criterio quantitativo: quando il quantitativo di rifiuti pericolosi raggiunge i 10 m3, permettendone la permanenza per un tempo massimo di un anno, se il quantitativo complessivo di rifiuti pericolosi prodotti in un incidente anno di attività non supera tale valore o se, indipendentemente dalle quantità, il deposito temporaneo è effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori; I rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento: criterio temporale: con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalla qualità in deposito; criterio quantitativo: quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi raggiunge i 20 m3, permettendone la permanenza per un veico- tempo massimo di un anno, se il quantitativo complessivo di rifiuti non pericolosi prodotti in un anno di attività non supera tale valore o se, indipendentemente dalle quantità, il deposito temporaneo è effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori; Il deposito temporaneo deve essere effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura in funzione delle sostanze pericolose in essi contenute. I soggetti di cui all'art. 3 del presente accorcio, per potere beneficiare dei servizi forniti dai centri di conferimento, dovranno sottoscrivere con il gestore uno specifico modulo di adesione, secondo lo schema di cui all'allegato A. Il produttore agricolo che intenda conferire i propri rifiuti presso più di un centro di conferimento deve sottoscrivere un modulo di adesione per ogni centro prescelto. Il produttore deve conferire i rifiuti ai centri ubicati nell'ambito del territorio provinciale di Ragusa scegliendo, preferibilmente quelli più prossimi alla propria azienda. Il modulo di adesione indicherà le generalità del produttore agricolo conferente, l'ubicazione del centro di conferimento prescelto e la tipologia di rifiuti che è possibile conferire, nonché l'impegno di osservare le clausole presenti nell'Accordo di Programma per la gestione dei rifiuti agricoli. Ogni gestore del centro di conferimento provvederà, con targa esteracadenza semestrale, l’assicurato ad inviare alla Provincia di Ragusa (Ufficio Ambiente) l'elenco dei produttori che hanno sottoscritto il modulo di adesione, ai fini di monitorare la gestione degli stessi centri di conferimento. Il produttore che provvede, direttamente o tramite soggetto convenzionato, alla consegna dei rifiuti di cui all'allegato B presso i centri di conferimento, deve accompagnare il trasporto con il documento di conferimento (allegato D). Il documento di conferimento del rifiuto, di cui al comma 5, deve essere redatto in due esemplari, firmato e datato dal detentore e controfirmato dal gestore del centro di conferimento o suo delegato (addetto al ricevimento dei rifiuti a garanzia dell'avvenuto conferimento); Il documento di conferimento del rifiuto dovrà contenere i seguenti dati: • nome (o ragione sociale) e indirizzo del produttore o detentore; • origine, tipologia e quantità di rifiuto, codice CER; • dati identificativi del centro di conferimento e del soggetto pubblico o privato che provvede alla raccolta e gestione dei rifiuti; Il trasporto in conto proprio (effettuato dal produttore stesso) dei rifiuti non costituisce attività di trasporto a titolo professionale se ricorrono le seguenti condizioni: • Trattasi di rifiuti non pericolosi; • Trattasi di rifiuti pericolosi di cui le quantità trasportate sono comprese tra i 30 kg ed i 100 kg giornalieri; il trasporto deve essere accompagnato dal documento di conferimento di cui al comma 5, che attesti la consegna dei rifiuti. Il documento di cui al comma precedente deve essere conservato per tre anni dal produttore del rifiuto e dal gestore del centro di conferimento e si considera sostitutivo del formulario di identificazione previsto dall'art. 193 del D.Lgs. 152/06. Il gestore del centro di conferimento provvede a riportare sul proprio registro di carico e scarico le registrazioni relative alla movimentazione di tutti i rifiuti pericolosi e non pericolosi in entrata e in uscita ed ad inviare la richiesta di risarcimento all’ UCI (Ufficio Centrale Italiano) tramite lettera raccomandata A.R. da indirizzare in Xxxxx Xxxxxxxx 00comunicazione MUD. Ai sensi dell'art.189, 00000 Xxxxxx oppure in alternativa a mezzo PEC a uci@peccomma 3 e dell'art.190 del D.Lgs. xxxxx.xx. L’UCI152/06, ricevuta la richiesta, comunicherà il nome della Società incaricata di liquidare il danno. Si ricorda che l’UCI non ha alcuna competenza per incidenti provocati da veicoli muniti di targa italiana anche qualora fossero assicurati con una Compagnia estera. Nel nel caso in cui il veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio estero in un incidente con un veico- lo con targa estera, l’assicurato dovrà inviare la richiesta i produttori conferiscano i rifiuti ai centri di risarcimento al “Bureau” dello stato dove è avvenuto l’incidente (organismo equiva- lente all’UCI italiano). Qualora il veicolo estero coinvolto nell’incidente risulti immatricolato in uno stato dello Spazio Economico Europeo la richiesta di risarcimento potrà essere inviata alla Compagnia italiana che rappresenta quella straniera: per individuarla correttamente, l’assi- curato deve rivolgersi a CONSAP S.p.A, Centro informazioni (Via Yser, 14 - 00198 Roma - fax: 00.00000000 – indirizzo email richieste.centro@ xxxxxx.xx – indirizzo PEC centroinformazioni@ xxx.xxxxxx.xx - xxx.xxxxxx.xx). Per informa- zioni è possibile collegarsi al sito internet http:// xxx.xxxxxx.xx/xxxxxxx-xxxxxxxxxxxx/xxxxxx-xx-xx- formazione/. Si ricorda che, in questa casistica, l’UCI non ha alcuna competenza. In caso di incidente avvenuto con un veicolo non identificato o di cui risulti impossibile entro due mesi dal sinistro identificare l’assicuratoreconferimento regolarmente riconosciuti dalle Province ed iscritti nel relativo elenco ai sensi dell'art.5, la richiesta comunicazione MUD e la tenuta del registro di risarcimento dovrà essere rivolta carico e scarico sono a CONSAP S.p.A.: dal 2003 la Consap, qua- le carico del gestore del Fondo servizio. Resta salvo l'obbligo del produttore di Garanzia per le vittime della strada, svolge il ruolo conservazione dei documenti di Organismo di In- dennizzo italiano previsto dalla IV Direttiva Auto (2000/26/CE) agevolando le persone lese resi- denti in Italia nel conseguimento conferimento ai sensi del risarcimento dei danni subiti a seguito di un sinistro R.C. auto accaduto all’estero in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeopresente accordo.
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NORME GENERALI. sul territorio italiano a) Restano a carico dell’Assicurato e/o del Cliente eventuali eccedenze rispetto al Massimale indicato all’interno di ciascuna Prestazione.
b) La copertura è prestata non più di una volta per tipo di Prestazione per singolo Sinistro, per un massimo di tre Sinistri per Annualità;
c) Qualora l’Assicurato e/o il Cliente non usufruiscano di una o più Prestazioni, la Compagnia non è tenuta a fornire Prestazioni o rimborsi alternativi di alcun genere a titolo di compensazione.
d) La Struttura organizzativa non assume responsabilità per danni conseguenti ad un suo mancato o ritardato intervento determinato da circostanze fortuite o imprevedibili.
e) Salvo casi di comprovata e oggettiva forza maggiore, il diritto alle Prestazioni fornite dalla Compagnia decade qualora l’Assicurato e/o il Cliente non abbiano preso contatto con la Struttura organizzativa al verificarsi del Sinistro.
f) Tutti gli anticipi di denaro previsti nelle Prestazioni medesime, verranno concessi compatibilmente con le disposizioni, in un incidente materia di trasferimento di valuta vigenti in Italia e a condizione che l’Assicurato e/o il Cliente, anche tramite persona da loro indicata, possano fornire alla Struttura organizzativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata. L’Assicurato e/o il Cliente devono provvedere al rimborso della somma anticipata alla Struttura organizzativa entro 30 giorni dalla data dell’anticipo stesso. Trascorso tale termine dovranno restituire, oltre alla somma anticipata, anche l’ammontare degli interessi al tasso bancario corrente.
g) Ogni diritto nei confronti della Compagnia si prescrive entro il termine di due anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla Prestazione, in conformità con un veico- quanto previsto all’art. 2952 del Codice Civile.
h) Il Cliente libera dal segreto professionale, relativamente ai Sinistri formanti oggetto della presente copertura, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del Sinistro, nei confronti della Struttura organizzativa e/o dei magistrati eventualmente investiti dall’esame del Sinistro stesso.
i) A parziale deroga di quanto previsto all’art. 1910 del Codice Civile, all’Assicurato e/o Cliente che godessero di Prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero Risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con targa esteraaltra impresa di Assicurazione, l’assicurato dovrà inviare la richiesta è fatto obbligo di risarcimento all’ UCI (Ufficio Centrale Italiano) tramite lettera raccomandata A.R. da indirizzare in Xxxxx Xxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx oppure in alternativa dare avviso del Sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente alla Compagnia nel termine di tre giorni a mezzo PEC a uci@pec. xxxxx.xx. L’UCI, ricevuta la richiesta, comunicherà il nome della Società incaricata pena di liquidare il danno. Si ricorda che l’UCI non ha alcuna competenza per incidenti provocati da veicoli muniti di targa italiana anche qualora fossero assicurati con una Compagnia esteradecadenza. Nel caso in cui il veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio estero in un incidente con un veico- lo con targa esteral’Assicurato e/o Cliente attivassero altra impresa, l’assicurato dovrà inviare le Prestazioni di assistenza previste dalla presente Polizza saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all’Assicurato e/o al Cliente degli eventuali maggiori costi a loro addebitati dall’impresa assicuratrice che ha erogato direttamente la richiesta di risarcimento al “Bureau” dello stato dove è avvenuto l’incidente (organismo equiva- lente all’UCI italiano). Qualora il veicolo estero coinvolto nell’incidente risulti immatricolato in uno stato dello Spazio Economico Europeo la richiesta di risarcimento potrà essere inviata alla Compagnia italiana che rappresenta quella straniera: per individuarla correttamente, l’assi- curato deve rivolgersi a CONSAP S.p.A, Centro informazioni (Via Yser, 14 - 00198 Roma - fax: 00.00000000 – indirizzo email richieste.centro@ xxxxxx.xx – indirizzo PEC centroinformazioni@ xxx.xxxxxx.xx - xxx.xxxxxx.xx)Prestazione. Per informa- zioni tutto quanto non è possibile collegarsi al sito internet http:// xxx.xxxxxx.xx/xxxxxxx-xxxxxxxxxxxx/xxxxxx-xx-xx- formazione/. Si ricorda cheespressamente disciplinato nel presente articolo, in questa casistica, l’UCI non ha alcuna competenza. In caso si applicano le disposizioni di incidente avvenuto con un veicolo non identificato o di cui risulti impossibile entro due mesi dal sinistro identificare l’assicuratore, la richiesta di risarcimento dovrà essere rivolta a CONSAP S.p.A.: dal 2003 la Consap, qua- le gestore del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, svolge il ruolo di Organismo di In- dennizzo italiano previsto dalla IV Direttiva Auto (2000/26/CE) agevolando le persone lese resi- denti in Italia nel conseguimento del risarcimento dei danni subiti a seguito di un sinistro R.C. auto accaduto all’estero in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo.legge
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Samples: Contratto Di Assicurazione
NORME GENERALI. sul territorio italiano Il presente titolo disciplina in maniera organica ed unitaria l'organizzazione e la gestione dell'orario di lavoro dei dipendenti dagli Istituti di vigilanza del Ruolo tecnico Operativo delle Guardie Particolari Giurate. Agli effetti del presente Contratto è considerato lavoro normale quello diurno e notturno, sia feriale che festivo o domenicale, prestato in turni regolari di servizio dal personale del ruolo tecnico operativo; pertanto la regolamentazione di cui al presente C.C.N.L. in materia di orario di lavoro si applica anche ai lavoratori notturni. Le parti stante il ruolo ricoperto dalla Vigilanza Privata quale attività ausiliaria di prevenzione, sicurezza per la tutela del patrimonio pubblico e privato, con le conseguenti necessità di assicurare servizi caratterizzati da straordinarietà non programmabili, al fine di evitare pericoli e o danni ai beni da vigilare convengono quanto segue:
a) Orario di lavoro settimanale Fermo restando quanto previsto dal R.D.L. del 15 Marzo 1923 n. 692 e dalla Tabella approvata con X.X. 0 Dicembre 1923, n. 2657, la prestazione lavorativa si effettua secondo i sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro di cui agli articoli successivi, previo eventuale confronto a livello locale, finalizzato al raggiungimento di intese relative alla scelta del sistema stesso. Ai fini contrattuali l'orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali
b) Durata massima dell'orario di lavoro comprensivo del lavoro straordinario. Tenuto conto delle obiettive necessità di organizzare i turni di lavoro in maniera da garantire la continuità nei servizi di tutela del patrimonio pubblico e privato affidato agli Istituti di Vigilanza, la durata massima dell'orario di lavoro, comprese le ore di straordinario, non potrà superare le 48 ore ogni periodo di sette giorni, calcolate come media, riferita ad un incidente con un veico- lo con targa esteraperiodo di mesi 12, l’assicurato dovrà inviare la richiesta decorrenti dal 1° Gennaio di risarcimento all’ UCI ogni anno di applicazione del presente contratto, fermo restando quanto previsto in materia di banca delle ore (Ufficio Centrale Italiano) tramite lettera raccomandata A.R. da indirizzare in Xxxxx Xxxxxxxx 00artt. 81, 00000 Xxxxxx oppure in alternativa a mezzo PEC a uci@pec. xxxxx.xx. L’UCI, ricevuta la richiesta, comunicherà il nome della Società incaricata di liquidare il danno. Si ricorda che l’UCI non ha alcuna competenza per incidenti provocati da veicoli muniti di targa italiana anche qualora fossero assicurati con una Compagnia estera. Nel caso in cui il veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio estero in un incidente con un veico- lo con targa estera, l’assicurato dovrà inviare la richiesta di risarcimento al “Bureau” dello stato dove è avvenuto l’incidente (organismo equiva- lente all’UCI italiano). Qualora il veicolo estero coinvolto nell’incidente risulti immatricolato in uno stato dello Spazio Economico Europeo la richiesta di risarcimento potrà essere inviata alla Compagnia italiana che rappresenta quella straniera: per individuarla correttamente, l’assi- curato deve rivolgersi a CONSAP S.p.A, Centro informazioni (Via Yser, 14 - 00198 Roma - fax: 00.00000000 – indirizzo email richieste.centro@ xxxxxx.xx – indirizzo PEC centroinformazioni@ xxx.xxxxxx.xx - xxx.xxxxxx.xx82). Per informa- zioni è possibile collegarsi al sito internet http:// xxx.xxxxxx.xx/xxxxxxx-xxxxxxxxxxxx/xxxxxx-xx-xx- formazione/. Si ricorda cheil personale assunto durante l'anno il periodo di riferimento sarà riparametrato in relazione ai mesi di effettivo servizio.
c) Il lavoratore del turno smontante non può lasciare il posto di lavoro senza prima aver avuto la sostituzione del lavoratore del turno montante, in questa casisticache dovrà avvenire entro due ore e mezzo dal termine del turno assegnato ferma restando la competenza delle quote orarie stabilite dall'art. 115, l’UCI non ha alcuna competenzacon la maggiorazione per il lavoro straordinario. In tal caso di incidente avvenuto con un veicolo non identificato o di cui risulti impossibile entro due mesi dal sinistro identificare l’assicuratore, la richiesta di risarcimento dovrà essere rivolta a CONSAP S.pil lavoratore avvertirà l'Istituto che provvedere alla sostituzione nei tempi tecnici necessari. A livello territoriale le parti potranno concordare diverse modalità in relazione alla specificità del territorio.A.: dal 2003 la Consap, qua- le gestore del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, svolge il ruolo di Organismo di In- dennizzo italiano previsto dalla IV Direttiva Auto (2000/26/CE) agevolando le persone lese resi- denti in Italia nel conseguimento del risarcimento dei danni subiti a seguito di un sinistro R.C. auto accaduto all’estero in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo.
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Samples: CCNL Per Dipendenti Da Istituti E Imprese Di Vigilanza Privata E Servizi Fiduciari
NORME GENERALI. sul territorio italiano i passeggeri devono salire a bordo in un incidente condizioni normali già in possesso di rego- lare titolo di viaggio acquistato a terra; - é possibile acquistare anche a bordo il biglietto a prezzo maggiorato, ma con un veico- lo la moneta spicciola contata – il conducente non è tenuto a fornire il biglietto all’utente che non si presenta con targa esterala moneta contata; -Il rilascio occasionale di biglietti a bordo, l’assicurato dovrà inviare la richiesta da parte del personale di risarcimento all’ UCI (Ufficio Centrale Italiano) tramite lettera raccomandata A.R. da indirizzare in Xxxxx Xxxxxxxx 00guida, 00000 Xxxxxx oppure in alternativa a mezzo PEC a uci@pec. xxxxx.xx. L’UCI, ricevuta la richiesta, comunicherà il nome della Società incaricata di liquidare il danno. Si ricorda che l’UCI non ha alcuna competenza per incidenti provocati da veicoli muniti di targa italiana anche qualora fossero assicurati con una Compagnia estera. Nel caso in cui il veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio estero in un incidente con un veico- lo con targa estera, l’assicurato dovrà inviare la richiesta di risarcimento al “Bureau” dello stato dove è avvenuto l’incidente (organismo equiva- lente all’UCI italiano). Qualora il veicolo estero coinvolto nell’incidente risulti immatricolato in uno stato dello Spazio Economico Europeo la richiesta di risarcimento potrà essere inviata alla Compagnia italiana che rappresenta quella straniera: per individuarla correttamenteeffettuato solo nel caso vi sia disponibilità di posti a sedere; - il documento di viaggio deve essere convalidato all’inizio del percorso ed in ogni caso prima di sedersi e prima di raggiungere la fermata successiva; - dopo la convalida nelle apposite macchine obliteratrici, l’assi- curato deve rivolgersi a CONSAP S.p.Aè opportuno verificare l’esattezza della timbratura (data, Centro informazioni (Via Yser, 14 ora); - 00198 Roma - fax: 00.00000000 – indirizzo email richieste.centro@ xxxxxx.xx – indirizzo PEC centroinformazioni@ xxx.xxxxxx.xx - xxx.xxxxxx.xx). Per informa- zioni è possibile collegarsi al sito internet http:// xxx.xxxxxx.xx/xxxxxxx-xxxxxxxxxxxx/xxxxxx-xx-xx- formazione/. Si ricorda che, in questa casistica, l’UCI non ha alcuna competenza. In caso di incidente avvenuto con un veicolo non identificato errore o di cui risulti impossibile entro due mesi dal sinistro identificare l’assicuratoremacchinette obliteratrici fuori servizio, il biglietto deve es- sere annullato completandolo a penna con data e ora di utilizzo (salita) infor- mando il personale di guida; - la durata, la richiesta validità e la normativa legata a ciascun titolo di risarcimento dovrà viaggio è specifica- ta sul titolo stesso; qualora il viaggio durasse oltre la validità indicata è necessa- rio timbrare un nuovo biglietto – in particolare, i documenti di viaggio che ri- chiedono la compilazione di dati a cura dell’interessato (abbonamenti settimana- li e mensili), devono essere rivolta a CONSAP in regola con le istruzioni riportate sullo stesso; - tutti i titoli di viaggio devono essere esibiti ogni qualvolta il personale di X.XX. S.p.A.: dal 2003 , adibito alla verifica, ne faccia richiesta; - la Consaptipologia dei biglietti e degli abbonamenti in corso e le relative tariffe sono stabilite, qua- per competenza in materia, dalla Regione Campania, dagli Enti Locali concedenti e dalla X.XX. S.p.A., che vi provvedono con appositi atti amministra- tivi; - il documento di viaggio deve essere conservato integro e riconoscibile per tutto il tempo della sua validità. - In vigenza dell'obbligo della prenotazione non è possibile acquistare titoli di viaggio "liberi", in quanto è consentito usufruire del servizio solo in presenza di regolare prenotazione, condizione quest' ultima che si verifica contestualmente all' acquisto del biglietto; - L'acquisto del titolo di viaggio presso le gestore del Fondo di Garanzia biglietterie deve avvenire in tempo utile per le vittime della strada, svolge il ruolo di Organismo di In- dennizzo italiano previsto dalla IV Direttiva Auto (2000/26/CE) agevolando le persone lese resi- denti in Italia nel conseguimento del risarcimento dei danni subiti a seguito di un sinistro R.C. auto accaduto all’estero in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo.la partenza programmata;
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Samples: Trasporto
NORME GENERALI. 1.1 Per aderire al Servizio Telepass Family, i titolari delle Carte (di seguito, per brevità "Titolari") potranno accedere al sito Xxxxxxxx.xx e previa visione ed accettazione del disclaimer del sito e consultazione ed accettazione delle presenti norme e condizioni generali del servizio Telepass Family dovranno registrare, nell'apposita sezione del sito: □ i propri dati personali necessari per la gestione del rapporto contrattuale, le targhe del/dei veicoli sui quali sarà utilizzato l'apparato Telepass ed i codici relativi alla Carta (codice pan - costituito dai 16 numeri sul territorio italiano in un incidente con un veico- lo con targa esterafronte della Carta, l’assicurato dovrà inviare la richiesta indicazione della data di risarcimento all’ UCI (Ufficio Centrale Italiano) tramite lettera raccomandata A.R. da indirizzare in Xxxxx Xxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx oppure in alternativa a mezzo PEC a uci@pec. xxxxx.xx. L’UCI, ricevuta la richiesta, comunicherà il nome scadenza della Società incaricata di liquidare il danno. Si ricorda che l’UCI non ha alcuna competenza per incidenti provocati da veicoli muniti di targa italiana anche qualora fossero assicurati con una Compagnia estera. Nel caso in cui il veicolo assicurato resti coinvolto Carta e codice CVV - codice numerico riportato sul territorio estero in un incidente con un veico- lo con targa estera, l’assicurato dovrà inviare la richiesta di risarcimento al “Bureau” dello stato dove è avvenuto l’incidente (organismo equiva- lente all’UCI italianoretro della Carta). Qualora □ l'accettazione esplicita alla domiciliazione continuativa dei pagamenti relativi al servizio Telepass Family. Per aderire al presente contratto è necessario compilare l'apposito modulo che apparirà sul video al momento della scelta dell'opzione "Aderisci al servizio Telepass Family". Facendo clic sul pulsante ”Accetto“, il veicolo estero coinvolto nell’incidente risulti immatricolato in uno stato dello Spazio Economico Europeo la richiesta Titolare dichiara di risarcimento avere attentamente letto ed espressamente accettato tutti i termini e le condizioni d'utilizzo del Servizio Telepass Family, qui di seguito espressamente indicate. Resta inteso che ad ogni Carta potrà essere inviata abbinato un solo contratto Telepass Family ed un solo apparato Telepass Family. Non potrà pertanto essere attivato in nessuna altra forma altro contratto Telepass Family con domiciliazione di pagamento sulla stessa Carta. ASPI a seguito della registrazione dei dati effettuata sul sito da parte del Titolare procede, tramite CartaSI, ad una verifica degli stessi ed in caso di conferma sulla utilizzabilità della Carta, invia al Titolare, tramite un terzo Vettore, il KIT Telepass. La spedizione viene effettuata all'indirizzo fornito dal Titolare all'atto della registrazione sul sito Xxxxxxxx.xx tramite un confezione con ricevuta di ritorno. Il Kit contiene l'apparato Telepass e due originali del contratto di servizio che riporta le presenti norme e condizioni generali con la personalizzazione dei dati registrati dal Titolare sul sito Xxxxxxxx.xx verificati e confermati da CartaSI. Il Titolare ha accettato le presenti norme e condizioni generali in fase di registrazione dei suoi dati personali sul sito Xxxxxxxx.xx, mediante la specifica procedura prevista a tal fine, e si è impegnato a confermare per iscritto tale accettazione sottoscrivendo in originale, non appena ricevuto nel Kit Telepass, il contratto che deve essere restituito ad ASPI, utilizzando la busta preaffrancata presente nel medesimo Kit.
1.2 Il Titolare con la registrazione dei propri dati e di quelli della sua Carta sul sito Xxxxxxxx.xx e con l'accettazione delle presenti norme e condizioni generali, nei termini di cui al precedente punto 1.1 accetta, nei confronti di ASPI e di CartaSI, a far data dalla consegna del Kit Telepass effettuata come previsto al predetto punto 1.1, l'addebito, sulla propria Carta, di tutti i pedaggi convalidati con l'apparato contenuto nel Kit nonché degli importi relativi alle prestazioni aggiuntive di cui al successivo paragrafo 3.2 e dell'eventuale costo dell'apparato stesso in caso di mancata riconsegna come previsto al successivo paragrafo 6.2.
1.3 Il Titolare si impegna ad avvertire tempestivamente ASPI di ogni variazione circa i dati registrati sul sito anzidetto e riportati sul presente modulo e ad aggiornare puntualmente le targhe dei mezzi (massimo tre contemporaneamente, compreso l’eventuale motoveicolo nei casi di cui al successivo punto 2.2) su cui intende utilizzare l'apparato Telepass. I dati possono essere aggiornati tramite l’area riservata Telepass Club di questo sito, oppure presso un Punto Blu o altro centro di assistenza autorizzato, o inviando una email all’indirizzo xxxx@xxxxxxxx.xx, o un fax (000.000.0000 o 000.000.0000), o telefonando al Call Center Commerciale di ASPI, o inviando una comunicazione scritta all’indirizzo Autostrade per l’Italia – Customer Care - Casella Postale 2310 succursale 39 – 00000 Xxxxxxx. L’ubicazione dei Punto Blu e dei Centri Servizi autorizzati è pubblicata sul sito xxx.xxxxxxxx.xx.
1.4 ASPI consente ai Titolari del servizio Telepass Family la possibilità di aderire all’Opzione Premium che abilita il Titolare alla Compagnia italiana fruizione di una gamma di servizi accessori dedicati agli automobilisti. L’adesione all’Opzione Premium è disciplinata da un apposito modulo contrattuale che rappresenta quella straniera: per individuarla correttamenteil Titolare potrà decidere di sottoscrivere e in tale caso i relativi costi vengono compresi nella fattura del servizio Telepass Family.
1.5 ASPI e CartaSi si riservano la facoltà di dismettere in qualsiasi momento il servizio Telepass Family, l’assi- curato deve rivolgersi a CONSAP S.p.A, Centro informazioni (Via Yser, 14 - 00198 Roma - fax: 00.00000000 – indirizzo email richieste.centro@ xxxxxx.xx – indirizzo PEC centroinformazioni@ xxx.xxxxxx.xx - xxx.xxxxxx.xx). Per informa- zioni è possibile collegarsi al sito internet http:// xxx.xxxxxx.xx/xxxxxxx-xxxxxxxxxxxx/xxxxxx-xx-xx- formazione/. Si ricorda che, in questa casistica, l’UCI non ha alcuna competenzadandone informativa ai titolari due mesi prima della data della dismissione stessa. In tal caso di incidente avvenuto con un veicolo non identificato o di cui risulti impossibile entro due mesi dal sinistro identificare l’assicuratore, la richiesta di risarcimento dovrà essere rivolta a CONSAP S.pil Titolare è tenuto all’immediata restituzione dell’apparato secondo quanto previsto al successivo articolo 6.2.A.: dal 2003 la Consap, qua- le gestore del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, svolge il ruolo di Organismo di In- dennizzo italiano previsto dalla IV Direttiva Auto (2000/26/CE) agevolando le persone lese resi- denti in Italia nel conseguimento del risarcimento dei danni subiti a seguito di un sinistro R.C. auto accaduto all’estero in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo.
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Samples: Condizioni Generali Dei Servizi