Common use of Norme generali in materia di subappalto Clause in Contracts

Norme generali in materia di subappalto. L'eventuale affidamento in subappalto di parte dei lavori è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 105 del D.Lgs. 50/2016. L’affidamento di opere in subappalto in assenza della necessaria autorizzazione da parte dell’Università comporta le sanzioni penali previste dal D.L. 29 aprile 1995, n. 139, convertito con L. 28 giugno 1995, n. 246. L’affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni: • che l’Appaltatore all'atto dell'offerta abbia indicato i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; • che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni (relativamente ai termini di pagamento dei contratti di subappalto si rimanda al successivo art. 2.9 “Pagamento dei subappaltatori”); • che l’Appaltatore, in allegato alla copia autentica del contratto di xxxxxxxxxx, provveda alla consegna di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio; • che al momento del deposito del contratto di subappalto presso l’Università l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione di cui al Titolo III del D.P.R. 207/10 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016; • che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall’art. 67 del D.Lgs. 159/11. L’Università provvederà al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine potrà essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo inferiore a 100.000,00 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte dell’Università sono ridotti della metà. Le autorizzazioni vengono rilasciate facendo salve le verifiche delle autocertificazioni contenute nell’istanza di subappalto. L'Appaltatore dovrà praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento). Gli oneri della sicurezza non sono ribassati. Il Direttore dei Lavori ed il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione provvederanno a verificare, per quanto di rispettiva competenza il puntuale rispetto di tutte le condizioni specificate nel presente articolo. Le opere affidate in subappalto non possono essere oggetto di ulteriori sub-affidamenti.

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Norme generali in materia di subappalto. L'eventuale affidamento in subappalto di parte dei lavori è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 105 del D.Lgs. 50/2016. L’affidamento di opere in subappalto in assenza della necessaria autorizzazione da parte dell’Università comporta le sanzioni penali previste dal D.L. 29 aprile 1995, n. 139, convertito con L. 28 giugno 1995, n. 246. L’affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni: • che l’Appaltatore all'atto dell'offerta abbia indicato i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; • che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni (relativamente ai termini di pagamento dei contratti di subappalto si rimanda al successivo art. 2.9 “Pagamento dei subappaltatori”); • che l’Appaltatore, in allegato alla copia autentica del al contratto di xxxxxxxxxxsubappalto, provveda alla consegna di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio; • che al momento del deposito del contratto di subappalto presso l’Università l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione di cui al Titolo III del D.P.R. 207/10 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016; • che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall’art. 67 del D.Lgs. 159/11. L’Università provvederà al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine potrà essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo inferiore a 100.000,00 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte dell’Università sono ridotti della metà. Le autorizzazioni vengono rilasciate facendo salve le verifiche delle autocertificazioni contenute nell’istanza di subappalto. L'Appaltatore dovrà praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento). Gli oneri della sicurezza non sono ribassati. Il Direttore dei Lavori ed il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione provvederanno a verificare, per quanto di rispettiva competenza il puntuale rispetto di tutte le condizioni specificate nel presente articolo. Le opere affidate in subappalto non possono essere oggetto di ulteriori sub-affidamenti.

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Samples: Accordo Quadro Per La Manutenzione

Norme generali in materia di subappalto. L'eventuale affidamento in subappalto di parte dei lavori è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 105 del D.Lgscondizioni contenute all'art. 50/2016118 D. Lgs. L’affidamento di n. 163/2006 e ss.mm.ii.. L'affidamento delle opere in subappalto in assenza deve essere autorizzato dalla Cassa. L'assenza della necessaria autorizzazione da parte dell’Università comporta le della Cassa comporterà l’applicazione delle sanzioni penali previste dal D.L. 29 aprile 1995, di cui alla Legge n. 139, convertito con L. 28 giugno 1995, n. 246246/95. L’affidamento L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni: • che l’Appaltatore l'Operatore Economico all'atto dell'offerta abbia indicato i lavori le lavorazioni o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; • che l'affidatario l'Operatore Economico provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante sede della Cassa almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni (relativamente ai termini di pagamento dei contratti di subappalto si rimanda al successivo art. 2.9 “Pagamento dei subappaltatori”)prestazioni; • che l’Appaltatorel'Operatore Economico, in allegato alla copia autentica del contratto di xxxxxxxxxxcontratto, provveda alla consegna di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio; • che al momento del deposito del contratto di subappalto presso l’Università l'affidatario la Cassa l'Operatore Economico trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione di cui al Titolo III del D.P.R. 207/10 n. 207/2010 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 all'art. 38 del D.LgsD. Lgs. 50/2016; • che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall’artn. 163/2006. 67 del D.Lgs. 159/11. L’Università La Cassa provvederà al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiestarichiesta scritta; tale termine potrà essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo inferiore a 100.000,00 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte dell’Università sono ridotti della metàaccordata. Le autorizzazioni vengono rilasciate facendo salve le verifiche delle autocertificazioni contenute nell’istanza nell'istanza di subappalto. L'Appaltatore dovrà praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento). Gli oneri della sicurezza non sono ribassati. Il Direttore dei Lavori ed il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione provvederanno a verificare, per quanto di rispettiva competenza il puntuale rispetto di tutte le condizioni specificate nel presente articolo. Le opere affidate in subappalto non possono essere oggetto di ulteriori sub-affidamenti.

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Samples: Contratto Di Appalto

Norme generali in materia di subappalto. L'eventuale affidamento in subappalto di parte dei lavori è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 105 del D.Lgs. 50/2016. L’affidamento di opere in subappalto in assenza della necessaria autorizzazione da parte dell’Università comporta le sanzioni penali previste dal D.L. 29 aprile 1995, n. 139, convertito con L. 28 giugno 1995, n. 246. L’affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni: • che l’Appaltatore all'atto dell'offerta abbia indicato i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; • che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni (relativamente ai termini di pagamento dei contratti di subappalto si rimanda al successivo art. 2.9 2.7 “Pagamento dei subappaltatori”); • che l’Appaltatore, in allegato alla copia autentica del contratto di xxxxxxxxxxunitamente al contratto, provveda alla consegna di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio; • che al momento del deposito del contratto di subappalto presso l’Università l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione di cui al Titolo III del D.P.R. 207/10 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016; • che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall’art. 67 del D.Lgs. 159/11. L’Università provvederà al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine potrà essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo inferiore a 100.000,00 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte dell’Università sono ridotti della metà. Le autorizzazioni vengono rilasciate facendo salve le verifiche delle autocertificazioni contenute nell’istanza di subappalto. L'Appaltatore dovrà praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento). Gli oneri della sicurezza non sono ribassati. Il Direttore dei Lavori ed il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione provvederanno a verificare, per quanto di rispettiva competenza competenza, il puntuale rispetto di tutte le condizioni specificate nel presente articolo. Le opere affidate in subappalto non possono essere oggetto di ulteriori sub-affidamenti.

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Samples: Accordo Quadro Per La Manutenzione

Norme generali in materia di subappalto. L'eventuale affidamento in subappalto di parte dei lavori è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 105 del D.Lgs. 50/2016. L’affidamento di opere in subappalto in assenza della necessaria autorizzazione da parte dell’Università dell’A.M.T comporta le sanzioni penali previste dal D.L. 29 aprile 1995, n. 139, convertito con L. 28 giugno 1995, n. 246. L’affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni: • che l’Appaltatore all'atto dell'offerta abbia indicato i la percentuale dei lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimosubappaltare; • che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni (relativamente ai termini di pagamento dei contratti di subappalto si rimanda al successivo art. 2.9 “Pagamento dei subappaltatori”); • che l’Appaltatore, in allegato alla copia autentica del contratto di xxxxxxxxxx, provveda alla consegna di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio; • che al momento del deposito del contratto di subappalto presso l’Università l’A.M.T l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione di cui al Titolo III del D.P.R. 207/10 207/10, ove applicabile, in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016; • che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimosubappalto, alcuno dei divieti previsti dall’art. 67 del D.Lgs. 159/11. L’Università L’A.M.T provvederà al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine potrà essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo inferiore a 100.000,00 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte dell’Università dell’A.M.T sono ridotti della metà. Le autorizzazioni vengono rilasciate facendo salve le verifiche delle autocertificazioni contenute nell’istanza di subappalto. L'Appaltatore dovrà praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento). Gli oneri della sicurezza non sono ribassati. Il Direttore dei Lavori ed il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione provvederanno a verificare, per quanto di rispettiva competenza il puntuale rispetto di tutte le condizioni specificate nel presente articolo. Le opere affidate in subappalto non possono essere oggetto di ulteriori sub-affidamenti.

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