Common use of Norme speciali per produttori ed esattori Clause in Contracts

Norme speciali per produttori ed esattori. I produttori e gli esattori senza vincoli di orari e di subordinazione, secondo le norme dell'art. 2094 del Codice Civile, non sono compresi nella sfera di applicazione del presente Contratto. Il personale di cui sopra, con rapporto di lavoro subordinato, è disciplinato dal presente Contratto ed è così classificato: - capi gruppo di produzione o capi area, al I° livello; - i primi produttori o primi ispettori di produzione, al II° livello; - i produttori o ispettori di produzione , al III° livello; - gli esattori, al IV° livello super. Tale inquadramento non produce effetti economici salvo, che il trattamento economico di fatto mensile, non risulti inferiore a quello dei livelli indicati al precedente comma che costituisce una retribuzione minima garantita. Il trattamento economico spettante a titolo di 00.xx e 00.xx mensilità o per il periodo di ferie, si determina dividendo l'ammontare delle provvigioni percepite nell'anno. In caso di rapporto di lavoro inferiore all’anno l’ammontare delle provvigioni sarà diviso in dodicesimi, pari alla durata del rapporto stesso. Nel caso che la retribuzione mensile così determinata risulti inferiore al minimo garantito, si fa riferimento a tale minimo per la determinazione della retribuzione da prendere a base per le mensilità supplementari (00.xx e 00.xx) e per le ferie. Il computo dell'indennità sostitutiva di preavviso e del trattamento di fine rapporto si effettua con le modalità previste dalle leggi vigenti e dal Contratto di lavoro. Il lavoratore assente per malattia,regolarmente riconosciuta, ha diritto alla normale retribuzione netta mensile di cui all'art. 105 per un periodo massimo di 180 giorni, comprensiva dell'indennità di malattia a carico dell'INPS che, ai sensi del D.L. 30 dicembre 1979 n. 663 convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980 n. 33, sarà posta a conguaglio con l'importo dei contributi e delle altre somme dovute all'INPS. Nel caso in cui l'indennità di malattia a carico dell'INPS fosse superiore alla normale retribuzione, l’Istituto corrisponderà al lavoratore l'eccedenza. In relazione a quanto previsto dal presente articolo, il datore di lavoro corrisponderà le mensilità supplementari (00.xx e 00.xx) nell'intera misura della normale retribuzione di cui all'art. 105. Nell'ipotesi in cui l'INPS per qualsiasi motivo non corrisponda alcuna indennità, nulla è dovuto dal datore di lavoro.

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Norme speciali per produttori ed esattori. I produttori e gli esattori senza vincoli di orari e di subordinazione, secondo le norme dell'art. 2094 del Codice Civile, non sono compresi nella sfera di applicazione del presente Contratto. Il personale di cui sopra, con rapporto di lavoro subordinato, è disciplinato dal presente Contratto ed è così classificato: - capi gruppo di produzione o capi area, al I° livello; - i primi produttori o primi ispettori di produzione, al II° livello; - i produttori o ispettori di produzione produzione, al III° livello; - gli esattori, al IV° livello super. Tale inquadramento non produce effetti economici salvo, che il trattamento economico di fatto mensile, non risulti inferiore a quello dei livelli indicati al precedente comma che costituisce una retribuzione minima garantita. Il trattamento economico spettante a titolo di 00.xx e 00.xx mensilità o per il periodo di ferie, si determina dividendo l'ammontare delle provvigioni percepite nell'anno. In caso di rapporto di lavoro inferiore all’anno l’ammontare delle provvigioni sarà diviso in dodicesimi, pari alla durata del rapporto stesso. Nel caso che la retribuzione mensile così determinata risulti inferiore al minimo garantito, si fa riferimento a tale minimo per la determinazione della retribuzione da prendere a base per le mensilità supplementari (00.xx e 00.xx) e per le ferie. Il computo dell'indennità sostitutiva di preavviso e del trattamento di fine rapporto si effettua con le modalità previste dalle leggi vigenti e dal Contratto di lavoro. Il lavoratore assente per malattia,, regolarmente riconosciuta, ha diritto alla normale retribuzione netta mensile di cui all'art. 105 all'art.92 per un periodo massimo di 180 giorni, comprensiva dell'indennità di malattia a carico dell'INPS che, ai sensi del D.L. 30 dicembre 1979 n. 663 convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980 n. 33, sarà posta a conguaglio con l'importo dei contributi e delle altre somme dovute all'INPS. Nel caso in cui l'indennità di malattia a carico dell'INPS fosse superiore alla normale retribuzione, l’Istituto corrisponderà al lavoratore l'eccedenza. In relazione a quanto previsto dal presente articolo, il datore di lavoro corrisponderà le mensilità supplementari (00.xx e 00.xx) nell'intera misura della normale retribuzione di cui all'art. 105. 92 Nell'ipotesi in cui l'INPS per qualsiasi motivo non corrisponda alcuna indennità, nulla è dovuto dal datore di lavoro.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Norme speciali per produttori ed esattori. I produttori e gli esattori senza vincoli di orari e di subordinazione, secondo le norme dell'art. 2094 del Codice Civilecodice civile, non sono compresi nella sfera di applicazione del presente Contrattocontratto. Il personale di cui sopra, con rapporto di lavoro subordinato, è disciplinato dal presente Contratto contratto ed è così classificato: - capi gruppo di produzione o capi area, al I livello; - i primi produttori o primi ispettori di produzione, al II° II livello; - i produttori o ispettori di produzione produzione, al III° III livello; - gli esattori, al IV° livello superIV livello. Tale inquadramento non produce effetti economici salvo, che il trattamento economico di fatto mensile, non risulti inferiore a quello dei livelli indicati al precedente comma che costituisce una retribuzione minima garantita. Il trattamento economico spettante a titolo di 00.xx 13ª e 00.xx 14ª mensilità o per il periodo di ferie, si determina dividendo l'ammontare delle provvigioni percepite nell'anno. In caso di rapporto di lavoro inferiore all’anno l’ammontare all'anno l'ammontare delle provvigioni sarà diviso in dodicesimi, pari alla durata del rapporto stesso. Nel caso che la retribuzione mensile così determinata risulti inferiore al minimo garantito, si fa riferimento a tale minimo per la determinazione della retribuzione da prendere a base per le mensilità supplementari (00.xx 13ª e 00.xx14ª) e per le ferie. Il computo dell'indennità sostitutiva di preavviso e del trattamento di fine rapporto si effettua con le modalità previste dalle leggi vigenti e dal Contratto contratto di lavoro. Il lavoratore assente per malattia,, regolarmente riconosciuta, ha diritto alla normale retribuzione netta mensile di cui all'art. 105 per un periodo massimo di 180 giorni, comprensiva dell'indennità di malattia a carico dell'INPS che, ai sensi del D.L. 30 dicembre 1979 1979, n. 663 convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980 1980, n. 33, sarà posta a conguaglio con l'importo dei contributi e delle altre somme dovute all'INPS. Nel caso in cui l'indennità di malattia a carico dell'INPS fosse superiore alla normale retribuzione, l’Istituto l'Istituto corrisponderà al lavoratore l'eccedenza. In relazione a quanto previsto dal presente articolo, il datore di lavoro corrisponderà le mensilità supplementari (00.xx 13ª e 00.xx14ª) nell'intera misura della normale retribuzione di cui all'art. 105. Nell'ipotesi in cui l'INPS per qualsiasi motivo non corrisponda alcuna indennità, nulla è dovuto dal datore di lavoro.

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