NOZIONI ED ELEMENTI ESSENZIALI Clausole campione

NOZIONI ED ELEMENTI ESSENZIALI. Dopo una attenta analisi delle fonti del Diritto Sportivo e del rapporto di lavoro sportivo subordinato in questo capitolo si analizzerà il contratto che andrà a suggellare il rapporto di lavoro tra società e professionista. Si esamineranno le tematiche proprie del contratto: quali sono le parti del rapporto contrattuale, la costituzione del rapporto di lavoro, gli elementi essenziali e quelli secondari, i requisiti che esso deve avere, i profili di invalidità e nullità che lo possono colpire, i concetti chiave di prestazione e controprestazione con i rispettivi vincoli ed obbligazioni che sorgono in capo alle parti. Come visto in precedenza, il rapporto di lavoro calcistico professionistico viene considerato dal legislatore come un rapporto di lavoro subordinato e come tutti i tipi di lavoro subordinato, anche quello sportivo trae origine da un contratto. Tale contratto può essere definito come una fattispecie complessa che segue un iter di formazione progressiva: in primo luogo viene redatto un contratto in forma scritta conforme al contratto-tipo individuato dall’ Accordo Collettivo dei Calciatori, poi vi è il deposito del contratto presso le rispettive Federazioni ed infine la conseguente relativa approvazione da parte delle stesse. Il contratto calcistico è tipico, consensuale, a titolo oneroso, formale, bilaterale, a prestazioni corrispettive e ad effetti obbligatori. 50 La tipicità di tale contratto deriva dal fatto che il legislatore ha previsto e disciplinato in ogni singola clausola tale negozio giuridico. L’art. 4 della Legge Sportiva, infatti, richiede che il rapporto contrattuale venga costituito secondo il contratto tipo già predisposto, in conformità con l’accordo che viene stipulato ogni tre anni dalla federazione sportiva nazionale e dai rappresentanti delle categorie interessate.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).