Common use of Obblighi a carico del gestore Clause in Contracts

Obblighi a carico del gestore. Al gestore competono tutte le responsabilità connesse ed in relazione alla progettazione, programmazione, direzione ed esecuzione dei servizi/lavori appaltati. Il gestore è responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione e riuscita dei servizi affidatigli, restando esplicitamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute nei documenti contrattuali sono state da esso esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi, che il compenso pattuito lo remunera adeguatamente di ogni onere inerente e che pertanto è in grado di dare i risultati promessi. Poiché le prestazioni descritte nel capitolato rappresentano solo le condizioni minime necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dall’Ente, la mera osservanza delle norme elencate in contratto non limita, né riduce comunque, la sua responsabilità. Il gestore è inoltre responsabile: - della tempestiva segnalazione all’Ente della necessità di eventuali interventi non compresi nel contratto stesso, ed è comunque tenuto alla adozione, di propria iniziativa, con assoluta tempestività, di tutti i provvedimenti e le cautele atti ad evitare danni alle persone ed alle cose, compresa la sospensione totale o parziale dei servizi erogati, qualora si rivelassero pericoli in atto; - della segnalazione all’Ente della necessità di adeguare le strutture e gli impianti tecnologici in manutenzione a criteri di sicurezza a seguito dell’entrata in vigore di nuove normative. I controlli eseguiti dall'Ente sullo svolgimento dei servizi con conseguente approvazione, o tacita accettazione, di procedure adottate dal gestore, non limitano né riducono la sua piena ed incondizionata responsabilità. Il gestore è responsabile della continua e perfetta efficienza e funzionalità degli immobili e/o degli impianti affidatigli in manutenzione con particolare riferimento alle implicazioni nei riguardi della sicurezza per le persone o cose. Esso è pertanto penalmente e civilmente responsabile per quanto possa accadere per cattiva o mancata manutenzione, cattiva esecuzione dei lavori, esercizio non corretto dei subsistemi e/o impianti affidatigli in manutenzione. Inoltre, il gestore è unico responsabile penalmente e civilmente, tanto verso l’Ente che verso terzi, di tutti i danni, di qualsiasi natura arrecati sia durante che dopo le prestazioni per colpa o negligenza propria o dei suoi dipendenti e subappaltatori o anche come conseguenza delle prestazioni medesime. L'accertamento di eventuali danni sarà effettuato dall’Ente alla presenza del gestore; i dati accertati costituiranno titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dal gestore. Qualora il gestore non dovesse provvedere al risarcimento od alla riparazione del danno nel termine fissato, l’Ente è autorizzata a provvedere direttamente trattenendo l'importo sul pagamento in acconto di prima scadenza ed eventualmente sui successivi o sul deposito cauzionale; in quest’ultimo caso il gestore è obbligato all'immediato reintegro della garanzia di esecuzione. In conseguenza all'assunzione dell'appalto, i beni oggetto dell’appalto si intendono affidati in custodia al gestore con obbligo alla sorveglianza e con le conseguenze di cui all'art. 2051 del Codice Civile in materia di responsabilità per danni, salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge nel caso di beni sui quali siano in corso lavori eseguiti da terzi autorizzati. Qualora l’Ente dovesse corrispondere direttamente o indirettamente indennizzi di qualsiasi entità, in conseguenza ad attività svolte dal gestore nell'ambito dell’appalto, quest’ultimo dovrà rimborsare all’Ente le spese sostenute. Dette somme verranno rimborsate all’Ente sia mediante ritenute da effettuare sui pagamenti in acconto dovuti al gestore, che con prelievo dalla cauzione definitiva o altre forme adeguate. Il gestore dovrà fornire macchine ed attrezzature perfettamente funzionanti e complete di tutti gli accessori. L’Ente resterà esonerata da ogni responsabilità civile e penale riguardante persone o cose in caso di sinistri.

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Obblighi a carico del gestore. Al gestore competono tutte le responsabilità connesse ed in relazione alla progettazione, programmazione, direzione ed esecuzione dei servizi/lavori appaltati. Il gestore è responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione e riuscita dei servizi affidatigli, restando esplicitamente inteso che le norme Utilizzare la struttura e le prescrizioni contenute sue pertinenze solo per le finalità per cui la stessa è destinata; Concedere l’utilizzo dell’area esterna e i servizi igienici per un massimo di 20 giorni all’anno, qualora venga richiesto dal Comune di Bardello o dall’Unione Ovest Lago Varese, per organizzare eventi di interesse pubblico; Permettere visite periodiche che tecnici, funzionari o incaricati del Comune o dell’Unione riterranno di effettuare; Non sub-concedere, in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, quanto forma oggetto del presente bando; Garantire la custodia, la cura, la conservazione dell'immobile, il decoro e attuando a proprie spese pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile e delle pertinenze oltre che della struttura. Non installare nei documenti contrattuali sono state da esso esaminate locali apparecchi per il gioco d’azzardo; Garantire l’energia elettrica necessaria al funzionamento delle telecamere per la Videosorveglianza installate. E' onere del conduttore: - Essere in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti al fine di ottenere le autorizzazioni pubbliche necessarie per l’esercizio dell’attività; - Impegnarsi, a propria cura e riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopispese, che il compenso pattuito lo remunera adeguatamente a dotarsi di ogni onere inerente e che pertanto è in grado di dare i risultati promessi. Poiché le prestazioni descritte nel capitolato rappresentano solo le condizioni minime necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dall’Entequalsiasi autorizzazione, la mera osservanza delle nulla osta, permesso o licenza necessaria e prescritta dalle norme elencate in contratto non limita, né riduce comunque, la sua responsabilità. Il gestore è inoltre responsabile: - della tempestiva segnalazione all’Ente della necessità di eventuali interventi non compresi nel contratto stesso, ed è comunque tenuto alla adozione, di propria iniziativa, con assoluta tempestività, di tutti i provvedimenti e le cautele atti ad evitare danni alle persone ed alle cose, compresa la sospensione totale o parziale dei servizi erogati, qualora si rivelassero pericoli in attovigenti per l'esercizio dell'attività; - della segnalazione all’Ente della necessità di adeguare le strutture e gli impianti tecnologici in manutenzione a criteri di sicurezza a seguito dell’entrata in vigore di nuove normative. I controlli eseguiti dall'Ente sullo svolgimento dei servizi con conseguente approvazione, o tacita accettazione, di procedure adottate dal gestore, non limitano né riducono la sua piena ed incondizionata responsabilità. Il gestore è responsabile della continua e perfetta efficienza e funzionalità degli immobili Esonerare sin d'ora l’Unione locataria da ogni conseguenza relativa all'eventuale diniego e/o degli impianti affidatigli ritardo nel rilascio delle autorizzazioni, nulla osta, permessi o licenze necessarie all'esercizio dell'attività, rimanendo a suo carico il rischio relativo, COPERTURA ASSICURATIVA Il conduttore risponderà direttamente o indirettamente di ogni danno che potrà derivare agli utenti, a terzi, all'Amministrazione e a cose durante l'espletamento dell'attività ed in manutenzione con particolare riferimento alle implicazioni nei riguardi conseguenza della sicurezza medesima derivante dal comportamento proprio o del proprio personale, anche in caso di danni provocati da negligenza o da una scorretta custodia. Ogni responsabilità per le danni che, in relazione all'espletamento dell'attività od a cause ad essa connesse, derivasse all'Amministrazione comunale od a terzi, persone o cose. Esso è pertanto penalmente e civilmente responsabile per quanto possa accadere per cattiva o mancata manutenzione, cattiva esecuzione dei lavori, esercizio non corretto dei subsistemi e/o impianti affidatigli in manutenzione. Inoltre, il gestore è unico responsabile penalmente e civilmente, tanto verso l’Ente che verso terzi, di tutti i danni, di qualsiasi natura arrecati sia durante che dopo le prestazioni per colpa o negligenza propria o dei suoi dipendenti e subappaltatori o anche come conseguenza delle prestazioni medesime. L'accertamento di eventuali danni sarà effettuato dall’Ente alla presenza si intenderà senza riserve ed eccezioni a totale carico del gestore; i dati accertati costituiranno titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dal gestore. Qualora il gestore non dovesse provvedere al risarcimento od alla riparazione del danno nel termine fissato, l’Ente è autorizzata a provvedere direttamente trattenendo l'importo sul pagamento in acconto di prima scadenza ed eventualmente sui successivi o sul deposito cauzionale; in quest’ultimo caso il gestore è obbligato all'immediato reintegro della garanzia di esecuzione. In conseguenza all'assunzione dell'appalto, i beni oggetto dell’appalto si intendono affidati in custodia al gestore con obbligo alla sorveglianza e con le conseguenze di cui all'art. 2051 del Codice Civile in materia di responsabilità per danni, salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge nel caso di beni sui quali siano in corso lavori eseguiti da terzi autorizzati. Qualora l’Ente dovesse corrispondere direttamente o indirettamente indennizzi di qualsiasi entità, in conseguenza ad attività svolte dal gestore nell'ambito dell’appalto, quest’ultimo dovrà rimborsare all’Ente le spese sostenute. Dette somme verranno rimborsate all’Ente sia mediante ritenute da effettuare sui pagamenti in acconto dovuti al gestore, che con prelievo dalla cauzione definitiva o altre forme adeguate. Il gestore dovrà fornire macchine ed attrezzature perfettamente funzionanti e complete di tutti gli accessori. L’Ente resterà esonerata da ogni responsabilità civile e penale riguardante persone o cose in caso di sinistriconduttore.

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Obblighi a carico del gestore. Al Il gestore competono ha inoltre l'obbligo di: - munirsi delle necessarie iscrizioni, autorizzazioni, concessioni, licenze o permessi prescritti dalla legge e dai regolamenti, anche nel caso in cui essi si rendano necessari in corso di esecuzione della convenzione (comprese omologazioni dei campi da gioco); - farsi carico degli eventuali oneri necessari al mantenimento dell’agibilità e della sicurezza dell’impianto, comprese eventuali opere di adeguamento strutturale e tecnologico; - utilizzare e far utilizzare correttamente e con diligenza dall’utenza e da tutto il personale le strutture, i beni e le attrezzature messe a disposizione dal Comune di Asti; - assumersi integralmente la responsabilità dei minori che frequentano i corsi fino alla presa in custodia dei rispettivi genitori o di persone delegate; in nessun caso il minore potrà essere lasciato dall’allenatore prima dell’arrivo dei genitori o di persone delegate, anche se l’allenamento fosse già terminato; - istituire un servizio di primo soccorso con tutte le responsabilità connesse dotazioni previste dalla legge in materia, che dovranno essere mantenute in stato di validità ed efficienza; - a informare tempestivamente il Servizio Impianti Sportivi in caso di infortunio occorso agli utenti, fornendo una relazione alla progettazionedettagliata dell’accaduto; - segnalare tempestivamente al Servizio Impianti Sportivi tutte le situazioni che si ritiene possano ingenerare pericolo all’incolumità di terzi, programmazionecosì come ogni eventuale anomalia, direzione guasto, malfunzionamento, o danno ai beni e alle strutture di proprietà comunale utilizzate; - considerato che la palestra è stata oggetto di recenti lavori di ammodernamento ed esecuzione efficientamento energetico, procedere al passaggio di consegne dei servizi/lavori appaltatidocumenti e libretti di manutenzione ed uso tra il concessionario uscente ed il gestore entrante, tenendo presente che la palestra è dotata di impianto di riscaldamento a pavimento e pertanto NON devono essere praticati fori di alcun tipo nel pavimento della stessa. Il gestore è responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento delle condizioni contrattuali e non potrà in nessun caso installare nei locali oggetto della corretta esecuzione e riuscita dei servizi affidatigli, restando esplicitamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute nei documenti contrattuali sono state da esso esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi, che il compenso pattuito lo remunera adeguatamente di ogni onere inerente e che pertanto è in grado di dare i risultati promessi. Poiché le prestazioni descritte nel capitolato rappresentano solo le condizioni minime necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dall’Ente, la mera osservanza delle norme elencate in contratto non limita, né riduce comunque, la sua responsabilità. Il gestore è inoltre responsabilepresente convenzione: - della tempestiva segnalazione all’Ente della necessità di eventuali interventi non compresi nel contratto stesso, ed è comunque tenuto alla adozione, di propria iniziativa, con assoluta tempestività, di tutti i provvedimenti e le cautele atti ad evitare danni alle persone ed alle cose, compresa la sospensione totale o parziale dei servizi erogati, qualora si rivelassero pericoli in atto; slot machine - della segnalazione all’Ente della necessità di adeguare le strutture e gli impianti tecnologici in manutenzione a criteri di sicurezza a seguito dell’entrata in vigore di nuove normative. I controlli eseguiti dall'Ente sullo svolgimento dei servizi con conseguente approvazione, o tacita accettazione, di procedure adottate dal gestore, non limitano né riducono la sua piena ed incondizionata responsabilità. Il gestore è responsabile della continua e perfetta efficienza e funzionalità degli immobili e/o degli impianti affidatigli in manutenzione con particolare riferimento alle implicazioni nei riguardi della sicurezza per le persone o cose. Esso è pertanto penalmente e civilmente responsabile per quanto possa accadere per cattiva o mancata manutenzione, cattiva esecuzione dei lavori, esercizio non corretto dei subsistemi e/o impianti affidatigli in manutenzione. Inoltre, il gestore è unico responsabile penalmente e civilmente, tanto verso l’Ente che verso terzi, di tutti i danni, di qualsiasi natura arrecati sia durante che dopo le prestazioni per colpa o negligenza propria o dei suoi dipendenti e subappaltatori o anche come conseguenza delle prestazioni medesime. L'accertamento di eventuali danni sarà effettuato dall’Ente alla presenza del gestore; i dati accertati costituiranno titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dal gestore. Qualora il gestore non dovesse provvedere al risarcimento od alla riparazione del danno nel termine fissato, l’Ente è autorizzata a provvedere direttamente trattenendo l'importo sul pagamento in acconto di prima scadenza ed eventualmente sui successivi o sul deposito cauzionale; in quest’ultimo caso il gestore è obbligato all'immediato reintegro della garanzia di esecuzione. In conseguenza all'assunzione dell'appalto, i beni oggetto dell’appalto si intendono affidati in custodia al gestore con obbligo alla sorveglianza e con le conseguenze di cui all'art. 2051 del Codice Civile in materia di responsabilità per danni, salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge nel caso di beni sui quali siano in corso lavori eseguiti da terzi autorizzati. Qualora l’Ente dovesse corrispondere direttamente o indirettamente indennizzi di qualsiasi entità, in conseguenza ad attività svolte dal gestore nell'ambito dell’appalto, quest’ultimo dovrà rimborsare all’Ente le spese sostenute. Dette somme verranno rimborsate all’Ente sia mediante ritenute da effettuare sui pagamenti in acconto dovuti al gestore, che con prelievo dalla cauzione definitiva o altre forme adeguate. Il gestore dovrà fornire macchine ed attrezzature perfettamente funzionanti e complete di tutti gli accessori. L’Ente resterà esonerata da ogni responsabilità civile e penale riguardante persone o cose in caso di sinistrivideo giochi.

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Samples: Convenzione Per La Gestione Dell’impianto Sportivo Comunale Sito in Asti via Monti – Denominato “Toju”

Obblighi a carico del gestore. Al Dovrà comunque essere assicurata un’apertura minima di 8 ore giornaliere per almeno 200 giornate l’anno equamente distribuite nel periodo a partire dal 01/03 al 31/10. Gli orari di apertura dovranno essere riportati e motivati in sede di progetto di gestione; per il periodo dal 1° novembre al 28 febbraio il gestore competono potrà discrezionalmente mantenere aperta l’attività. — Apertura/chiusura, pulizia e mantenimento del servizio igienico esterno a servizio del pubblico sempre garantite durante le ore di apertura dell’esercizio dietro richiesta della chiave d’accesso direttamente al gestore, non dovrà essere obbligatoria la consumazione per poter utilizzare il servizio igienico; — Mantenimento della destinazione d’uso del Chiosco per somministrazione di alimenti e bevande; — Pagamento di tutti gli oneri per la manutenzione ordinaria e straordinaria, quelle per la pulizia interna ed esterna dei locali e dell’area data in concessione e dei locali dati in gestione, comprese quindi la terrazza panoramica a piano primo oltre a quelle per la gestione e funzionamento delle attività del chiosco. — Pulizia e conservazione delle aree concesse ad uso esclusivo; — Pagamento di tutte le responsabilità connesse ed spese relative all’attivazione delle forniture energetiche e idriche nonché quelle necessarie per l’ottenimento di tutte le autorizzazioni comunali e igienico sanitarie; — Garanzia continua dell’accesso alla struttura da parte delle persone con impedita o ridotta capacità motoria nell’orario di apertura dell’esercizio, sia al piano terra che al piano primo/terrazza; — Divieto di realizzazione di nuove strutture in relazione alla progettazioneaggiunta a quelle già esistenti, eventuali costruzioni temporanee dovranno essere motivate e sottoposte all’autorizzazione degli uffici competenti del Comune di Cuneo. — Ideazione, programmazione, direzione ed esecuzione dei servizi/lavori appaltati. Il gestore è responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento delle condizioni contrattuali gestione e della corretta esecuzione e riuscita dei servizi affidatigli, restando esplicitamente inteso realizzazione di un cartellone eventi che le norme e le prescrizioni contenute nei documenti contrattuali sono state da esso esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi, che il compenso pattuito lo remunera adeguatamente di ogni onere inerente e che pertanto è dovrà prevedere attività in grado di dare i risultati promessivalorizzare un patrimonio naturale quale Parco Parri, ovvero un’area potenzialmente in grado di ospitare attività espositive, promozionali, divulgative, didattiche, formative e di ricerca. Poiché le prestazioni descritte nel capitolato rappresentano solo le condizioni minime necessarie Tali attività andranno inoltre strutturate al raggiungimento degli obiettivi fissati dall’Ente, la mera osservanza delle norme elencate in contratto non limita, né riduce comunque, la sua responsabilitàfine di raggiungere e conservare l’auto-sostenibilità economica dell’intervento e andranno a completamento del processo di ri- funzionalizzazione di un’area naturalizzata e restituita ai cittadini. Il gestore è inoltre responsabile: - della tempestiva segnalazione all’Ente della necessità sopracitato cartellone dovrà prevedere almeno 5 eventi annui di eventuali interventi non compresi nel contratto stesso, ed è comunque tenuto alla adozione, di propria iniziativa, con assoluta tempestività, di tutti i provvedimenti e le cautele atti ad evitare danni alle persone ed alle cose, compresa la sospensione totale o parziale dei servizi erogati, qualora si rivelassero pericoli in atto; - della segnalazione all’Ente della necessità di adeguare le strutture e gli impianti tecnologici in manutenzione a criteri di sicurezza a seguito dell’entrata in vigore di nuove normative. I controlli eseguiti dall'Ente sullo svolgimento dei servizi con conseguente approvazione, o tacita accettazione, di procedure adottate dal gestore, non limitano né riducono la sua piena ed incondizionata responsabilità. Il gestore è responsabile della continua e perfetta efficienza e funzionalità degli immobili e/o degli impianti affidatigli in manutenzione con particolare riferimento alle implicazioni nei riguardi della sicurezza per le persone o cose. Esso è pertanto penalmente e civilmente responsabile per quanto possa accadere per cattiva o mancata manutenzione, cattiva esecuzione dei lavori, esercizio non corretto dei subsistemi e/o impianti affidatigli in manutenzione. Inoltre, il gestore è unico responsabile penalmente e civilmente, tanto verso l’Ente che verso terzi, di tutti i danni, di qualsiasi natura arrecati sia durante che dopo le prestazioni per colpa o negligenza propria o dei suoi dipendenti e subappaltatori o anche come conseguenza delle prestazioni medesime. L'accertamento di eventuali danni sarà effettuato dall’Ente alla presenza del gestore; i dati accertati costituiranno titolo sufficiente rilievo significativo al fine di valorizzare l’area e rilanciarne la funzione aggregativa e di richiamo. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, presentare all’Amministrazione comunale il programma di tali eventi che si prevede di realizzare nell’area. — Realizzazione di un corner all’interno della nuova struttura destinata ad essere un punto informativo turistico della Città e del risarcimento Parco Fluviale Gesso e Stura. — Tutti gli eventi ordinari e straordinari dovranno essere conformi anche alle Linee guida per l'organizzazione di manifestazioni ed eventi previsti dal Comune di Cuneo. — Resta inteso che tutte le attività legate alla gestione del danno che dovrà essere corrisposto dal gestoreChiosco/bar potranno svolgersi secondo le disposizioni dell’art. Qualora 22 del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Cuneo. — Divieto della cessione del presente contratto. Sono pure vietati rispettivamente il gestore non dovesse provvedere al risarcimento od alla riparazione subaffitto e la sub concessione anche parziale. — Divieto di installare apparecchiature esterne per la diffusione sonora senza preventiva autorizzazione del danno nel termine fissato, l’Ente è autorizzata a provvedere direttamente trattenendo l'importo sul pagamento in acconto Comune; — Divieto di prima scadenza ed eventualmente sui successivi o sul deposito cauzionale; in quest’ultimo caso installare apparecchiature per il gestore è obbligato all'immediato reintegro della garanzia di esecuzione. In conseguenza all'assunzione dell'appalto, i beni oggetto dell’appalto si intendono affidati in custodia al gestore con obbligo alla sorveglianza e con le conseguenze di cui all'art. 2051 del Codice Civile in materia di responsabilità per danni, salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge nel caso di beni sui quali siano in corso lavori eseguiti da terzi autorizzati. Qualora l’Ente dovesse corrispondere direttamente o indirettamente indennizzi di qualsiasi entità, in conseguenza ad attività svolte dal gestore nell'ambito dell’appalto, quest’ultimo dovrà rimborsare all’Ente le spese sostenute. Dette somme verranno rimborsate all’Ente sia mediante ritenute da effettuare sui pagamenti in acconto dovuti al gestore, che con prelievo dalla cauzione definitiva o altre forme adeguate. Il gestore dovrà fornire macchine ed attrezzature perfettamente funzionanti e complete di tutti gli accessori. L’Ente resterà esonerata da ogni responsabilità civile e penale riguardante persone o cose in caso di sinistrigioco lecito d’azzardo.

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