Obblighi a carico del gestore. Al gestore competono tutte le responsabilità connesse ed in relazione alla progettazione, programmazione, direzione ed esecuzione dei servizi/lavori appaltati. Il gestore è responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione e riuscita dei servizi affidatigli, restando esplicitamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute nei documenti contrattuali sono state da esso esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi, che il compenso pattuito lo remunera adeguatamente di ogni onere inerente e che pertanto è in grado di dare i risultati promessi. Poiché le prestazioni descritte nel capitolato rappresentano solo le condizioni minime necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dall’Ente, la mera osservanza delle norme elencate in contratto non limita, né riduce comunque, la sua responsabilità. Il gestore è inoltre responsabile: - della tempestiva segnalazione all’Ente della necessità di eventuali interventi non compresi nel contratto stesso, ed è comunque tenuto alla adozione, di propria iniziativa, con assoluta tempestività, di tutti i provvedimenti e le cautele atti ad evitare danni alle persone ed alle cose, compresa la sospensione totale o parziale dei servizi erogati, qualora si rivelassero pericoli in atto; - della segnalazione all’Ente della necessità di adeguare le strutture e gli impianti tecnologici in manutenzione a criteri di sicurezza a seguito dell’entrata in vigore di nuove normative. I controlli eseguiti dall'Ente sullo svolgimento dei servizi con conseguente approvazione, o tacita accettazione, di procedure adottate dal gestore, non limitano né riducono la sua piena ed incondizionata responsabilità. Il gestore è responsabile della continua e perfetta efficienza e funzionalità degli immobili e/o degli impianti affidatigli in manutenzione con particolare riferimento alle implicazioni nei riguardi della sicurezza per le persone o cose. Esso è pertanto penalmente e civilmente responsabile per quanto possa accadere per cattiva o mancata manutenzione, cattiva esecuzione dei lavori, esercizio non corretto dei subsistemi e/o impianti affidatigli in manutenzione. Inoltre, il gestore è unico responsabile penalmente e civilmente, tanto verso l’Ente che verso terzi, di tutti i danni, di qualsiasi natura arrecati sia durante che dopo le prestazioni per colpa o negligenza propria o dei suoi dipendenti e subappaltatori o anche come conseguenza delle prestazioni medesime. L'accertamento di eventuali danni sarà effettuato dall’Ente alla presenza del gestore; i dati accertati costituiranno titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dal gestore. Qualora il gestore non dovesse provvedere al risarcimento od alla riparazione del danno nel termine fissato, l’Ente è autorizzata a provvedere direttamente trattenendo l'importo sul pagamento in acconto di prima scadenza ed eventualmente sui successivi o sul deposito cauzionale; in quest’ultimo caso il gestore è obbligato all'immediato reintegro della garanzia di esecuzione. In conseguenza all'assunzione dell'appalto, i beni oggetto dell’appalto si intendono affidati in custodia al gestore con obbligo alla sorveglianza e con le conseguenze di cui all'art. 2051 del Codice Civile in materia di responsabilità per danni, salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge nel caso di beni sui quali siano in corso lavori eseguiti da terzi autorizzati. Qualora l’Ente dovesse corrispondere direttamente o indirettamente indennizzi di qualsiasi entità, in conseguenza ad attività svolte dal gestore nell'ambito dell’appalto, quest’ultimo dovrà rimborsare all’Ente le spese sostenute. Dette somme verranno rimborsate all’Ente sia mediante ritenute da effettuare sui pagamenti in acconto dovuti al gestore, che con prelievo dalla cauzione definitiva o altre forme adeguate. Il gestore dovrà fornire macchine ed attrezzature perfettamente funzionanti e complete di tutti gli accessori. L’Ente resterà esonerata da ogni responsabilità civile e penale riguardante persone o cose in caso di sinistri.
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Samples: Global Service Agreement
Obblighi a carico del gestore. Al Il gestore competono ha inoltre l'obbligo di: - munirsi delle necessarie iscrizioni, autorizzazioni, concessioni, licenze o permessi prescritti dalla legge e dai regolamenti, anche nel caso in cui essi si rendano necessari in corso di esecuzione della convenzione (comprese omologazioni dei campi da gioco); - farsi carico degli eventuali oneri necessari al mantenimento dell’agibilità e della sicurezza dell’impianto, comprese eventuali opere di adeguamento strutturale e tecnologico; - utilizzare e far utilizzare correttamente e con diligenza dall’utenza e da tutto il personale le strutture, i beni e le attrezzature messe a disposizione dal Comune di Asti; - assumersi integralmente la responsabilità dei minori che frequentano i corsi fino alla presa in custodia dei rispettivi genitori o di persone delegate; in nessun caso il minore potrà essere lasciato dall’allenatore prima dell’arrivo dei genitori o di persone delegate, anche se l’allenamento fosse già terminato; - istituire un servizio di primo soccorso con tutte le responsabilità connesse dotazioni previste dalla legge in materia, che dovranno essere mantenute in stato di validità ed efficienza; - a informare tempestivamente il Servizio Impianti Sportivi in caso di infortunio occorso agli utenti, fornendo una relazione alla progettazionedettagliata dell’accaduto; - segnalare tempestivamente al Servizio Impianti Sportivi tutte le situazioni che si ritiene possano ingenerare pericolo all’incolumità di terzi, programmazionecosì come ogni eventuale anomalia, direzione guasto, malfunzionamento, o danno ai beni e alle strutture di proprietà comunale utilizzate; - considerato che la palestra è stata oggetto di recenti lavori di ammodernamento ed esecuzione efficientamento energetico, procedere al passaggio di consegne dei servizi/lavori appaltatidocumenti e libretti di manutenzione ed uso tra il concessionario uscente ed il gestore entrante, tenendo presente che la palestra è dotata di impianto di riscaldamento a pavimento e pertanto NON devono essere praticati fori di alcun tipo nel pavimento della stessa. Il gestore è responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento delle condizioni contrattuali e non potrà in nessun caso installare nei locali oggetto della corretta esecuzione e riuscita dei servizi affidatigli, restando esplicitamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute nei documenti contrattuali sono state da esso esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi, che il compenso pattuito lo remunera adeguatamente di ogni onere inerente e che pertanto è in grado di dare i risultati promessi. Poiché le prestazioni descritte nel capitolato rappresentano solo le condizioni minime necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dall’Ente, la mera osservanza delle norme elencate in contratto non limita, né riduce comunque, la sua responsabilità. Il gestore è inoltre responsabilepresente convenzione: - della tempestiva segnalazione all’Ente della necessità di eventuali interventi non compresi nel contratto stesso, ed è comunque tenuto alla adozione, di propria iniziativa, con assoluta tempestività, di tutti i provvedimenti e le cautele atti ad evitare danni alle persone ed alle cose, compresa la sospensione totale o parziale dei servizi erogati, qualora si rivelassero pericoli in atto; slot machine - della segnalazione all’Ente della necessità di adeguare le strutture e gli impianti tecnologici in manutenzione a criteri di sicurezza a seguito dell’entrata in vigore di nuove normative. I controlli eseguiti dall'Ente sullo svolgimento dei servizi con conseguente approvazione, o tacita accettazione, di procedure adottate dal gestore, non limitano né riducono la sua piena ed incondizionata responsabilità. Il gestore è responsabile della continua e perfetta efficienza e funzionalità degli immobili e/o degli impianti affidatigli in manutenzione con particolare riferimento alle implicazioni nei riguardi della sicurezza per le persone o cose. Esso è pertanto penalmente e civilmente responsabile per quanto possa accadere per cattiva o mancata manutenzione, cattiva esecuzione dei lavori, esercizio non corretto dei subsistemi e/o impianti affidatigli in manutenzione. Inoltre, il gestore è unico responsabile penalmente e civilmente, tanto verso l’Ente che verso terzi, di tutti i danni, di qualsiasi natura arrecati sia durante che dopo le prestazioni per colpa o negligenza propria o dei suoi dipendenti e subappaltatori o anche come conseguenza delle prestazioni medesime. L'accertamento di eventuali danni sarà effettuato dall’Ente alla presenza del gestore; i dati accertati costituiranno titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dal gestore. Qualora il gestore non dovesse provvedere al risarcimento od alla riparazione del danno nel termine fissato, l’Ente è autorizzata a provvedere direttamente trattenendo l'importo sul pagamento in acconto di prima scadenza ed eventualmente sui successivi o sul deposito cauzionale; in quest’ultimo caso il gestore è obbligato all'immediato reintegro della garanzia di esecuzione. In conseguenza all'assunzione dell'appalto, i beni oggetto dell’appalto si intendono affidati in custodia al gestore con obbligo alla sorveglianza e con le conseguenze di cui all'art. 2051 del Codice Civile in materia di responsabilità per danni, salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge nel caso di beni sui quali siano in corso lavori eseguiti da terzi autorizzati. Qualora l’Ente dovesse corrispondere direttamente o indirettamente indennizzi di qualsiasi entità, in conseguenza ad attività svolte dal gestore nell'ambito dell’appalto, quest’ultimo dovrà rimborsare all’Ente le spese sostenute. Dette somme verranno rimborsate all’Ente sia mediante ritenute da effettuare sui pagamenti in acconto dovuti al gestore, che con prelievo dalla cauzione definitiva o altre forme adeguate. Il gestore dovrà fornire macchine ed attrezzature perfettamente funzionanti e complete di tutti gli accessori. L’Ente resterà esonerata da ogni responsabilità civile e penale riguardante persone o cose in caso di sinistrivideo giochi.
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Obblighi a carico del gestore. Al Prima della firma del contratto dovrà essere costituita idonea cauzione mediante polizza fideiussoria a copertura dell’importo offerto per la gestione. Sono altresì a carico del gestore competono tutte le responsabilità connesse ed in relazione alla progettazione, programmazione, direzione ed esecuzione dei servizi/lavori appaltati. Il gestore è responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento delle condizioni contrattuali e oneri seguenti:
a) attività di reception-portineria della corretta esecuzione e riuscita dei servizi affidatigli, restando esplicitamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute nei documenti contrattuali sono state da esso esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi, che il compenso pattuito lo remunera adeguatamente di ogni onere inerente e che pertanto è in grado di dare i risultati promessi. Poiché le prestazioni descritte nel capitolato rappresentano solo le condizioni minime necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dall’Ente, la mera osservanza delle norme elencate in contratto non limita, né riduce comunque, la sua responsabilità. Il gestore è inoltre responsabile: - della tempestiva segnalazione all’Ente della necessità di eventuali interventi non compresi nel contratto stesso, ed è comunque tenuto alla adozione, di propria iniziativa, con assoluta tempestività, di tutti i provvedimenti e le cautele atti ad evitare danni alle persone ed alle coseLocanda, compresa la sospensione totale gestione della mail e del sito web dedicati;
b) gestione del sistema di comunicazione degli alloggiati, aggiornamento del sistema di rilevazione dei flussi turistici e riscossione della tassa di soggiorno comunale
c) assolvimento di tutti gli aspetti derivanti dalla gestione della Locanda (approvvigionamento del vitto, dei materiali di pulizia, lavanderia, manutenzione e gestione degli impianti, ecc)
d) attività di somministrazione della prima colazione, compreso il reperimento degli alimenti
e) attività di riordino delle camere degli ospiti con sostituzione periodica della biancheria (lenzuola e accessori da bagno) compresa la loro pulizia o parziale il trasporto alla lavanderia.
f) attività di pulizia e cura dei servizi erogatilocali, qualora si rivelassero pericoli in atto; - degli arredi e degli accessori della segnalazione all’Ente della necessità Locanda, compreso il reperimento dei necessari materiali;
g) attività di adeguare le strutture e gli impianti tecnologici in manutenzione a criteri di sicurezza a seguito dell’entrata in vigore di nuove normative. I controlli eseguiti dall'Ente sullo svolgimento dei servizi con conseguente approvazione, o tacita accettazione, di procedure adottate dal gestore, non limitano né riducono la sua piena ed incondizionata responsabilità. Il gestore è responsabile della continua e perfetta efficienza e funzionalità ordinaria degli immobili affidati in gestione e dei beni connessi e delle relative spese;
h) attività ordinaria di manutenzione delle aree esterne compresa la pulizia del verde infestante sul retro dei locali della Locanda e delle relative spese;
i) Mantenere la denominazione “La Locanda del Parco” e l’uso del logo destinatole;
j) Mantenere i prezzi attuali, determinati con delibera di Consiglio, ovvero proporre diverse tariffe nel limite massimo del 50% dei prezzi attuali;
k) Assicurare la manutenzione straordinaria, necessaria in ragione di condotte negligenti e/o degli impianti affidatigli in manutenzione con particolare riferimento alle implicazioni nei riguardi della sicurezza imprudenti imputabili al gestore stesso, e sostituire i beni che deperiscono o divengono inservibili per le persone o cose. Esso è pertanto penalmente e civilmente responsabile per quanto possa accadere per cattiva o mancata manutenzione, cattiva esecuzione dei lavori, esercizio il non corretto dei subsistemi e/utilizzo degli stessi; L’ Ente parco è sollevato da qualsiasi responsabilità per rapporti di lavoro o impianti affidatigli prestazioni d’opera poste in manutenzione. Inoltre, essere per qualsiasi motivo tra il gestore è unico responsabile penalmente e civilmente, tanto verso l’Ente che verso terzi, di tutti i danni, di qualsiasi natura arrecati sia durante che dopo le prestazioni per colpa o negligenza propria o dei suoi dipendenti e subappaltatori o anche come conseguenza delle prestazioni medesime. L'accertamento di eventuali danni sarà effettuato dall’Ente alla presenza del gestore; i dati accertati costituiranno titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dal gestore. Qualora il gestore non dovesse provvedere al risarcimento od alla riparazione del danno nel termine fissato, l’Ente è autorizzata a provvedere direttamente trattenendo l'importo sul pagamento in acconto di prima scadenza ed eventualmente sui successivi o sul deposito cauzionale; in quest’ultimo caso il gestore è obbligato all'immediato reintegro della garanzia di esecuzione. In conseguenza all'assunzione dell'appalto, i beni oggetto dell’appalto si intendono affidati in custodia al gestore con obbligo alla sorveglianza e con le conseguenze di cui all'art. 2051 del Codice Civile in materia di responsabilità per danni, salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge nel caso di beni sui quali siano in corso lavori eseguiti da terzi autorizzati. Qualora l’Ente dovesse corrispondere direttamente o indirettamente indennizzi di qualsiasi entità, in conseguenza ad attività svolte dal gestore nell'ambito dell’appalto, quest’ultimo dovrà rimborsare all’Ente le spese sostenute. Dette somme verranno rimborsate all’Ente sia mediante ritenute da effettuare sui pagamenti in acconto dovuti al gestore, che con prelievo dalla cauzione definitiva o altre forme adeguate. Il gestore dovrà fornire macchine ed attrezzature perfettamente funzionanti e complete di tutti gli accessori. L’Ente resterà esonerata da ogni responsabilità civile e penale riguardante persone o cose in caso di sinistri.
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Samples: Determination of the Director
Obblighi a carico del gestore. Al gestore competono tutte le responsabilità connesse ed in relazione alla progettazione, programmazione, direzione ed esecuzione dei servizi/lavori appaltati. Il gestore è responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione e riuscita dei servizi affidatigli, restando esplicitamente inteso che le norme Utilizzare la struttura e le prescrizioni contenute sue pertinenze solo per le finalità per cui la stessa è destinata; Concedere l’utilizzo dell’area esterna e i servizi igienici per un massimo di 20 giorni all’anno, qualora venga richiesto dal Comune di Bardello o dall’Unione Ovest Lago Varese, per organizzare eventi di interesse pubblico; Permettere visite periodiche che tecnici, funzionari o incaricati del Comune o dell’Unione riterranno di effettuare; Non sub-concedere, in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, quanto forma oggetto del presente bando; Garantire la custodia, la cura, la conservazione dell'immobile, il decoro e attuando a proprie spese pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile e delle pertinenze oltre che della struttura. Non installare nei documenti contrattuali sono state da esso esaminate locali apparecchi per il gioco d’azzardo; Garantire l’energia elettrica necessaria al funzionamento delle telecamere per la Videosorveglianza installate. E' onere del conduttore: - Essere in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti al fine di ottenere le autorizzazioni pubbliche necessarie per l’esercizio dell’attività; - Impegnarsi, a propria cura e riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopispese, che il compenso pattuito lo remunera adeguatamente a dotarsi di ogni onere inerente e che pertanto è in grado di dare i risultati promessi. Poiché le prestazioni descritte nel capitolato rappresentano solo le condizioni minime necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dall’Entequalsiasi autorizzazione, la mera osservanza delle nulla osta, permesso o licenza necessaria e prescritta dalle norme elencate in contratto non limita, né riduce comunque, la sua responsabilità. Il gestore è inoltre responsabile: - della tempestiva segnalazione all’Ente della necessità di eventuali interventi non compresi nel contratto stesso, ed è comunque tenuto alla adozione, di propria iniziativa, con assoluta tempestività, di tutti i provvedimenti e le cautele atti ad evitare danni alle persone ed alle cose, compresa la sospensione totale o parziale dei servizi erogati, qualora si rivelassero pericoli in attovigenti per l'esercizio dell'attività; - della segnalazione all’Ente della necessità di adeguare le strutture e gli impianti tecnologici in manutenzione a criteri di sicurezza a seguito dell’entrata in vigore di nuove normative. I controlli eseguiti dall'Ente sullo svolgimento dei servizi con conseguente approvazione, o tacita accettazione, di procedure adottate dal gestore, non limitano né riducono la sua piena ed incondizionata responsabilità. Il gestore è responsabile della continua e perfetta efficienza e funzionalità degli immobili Esonerare sin d'ora l’Unione locataria da ogni conseguenza relativa all'eventuale diniego e/o degli impianti affidatigli ritardo nel rilascio delle autorizzazioni, nulla osta, permessi o licenze necessarie all'esercizio dell'attività, rimanendo a suo carico il rischio relativo, COPERTURA ASSICURATIVA Il conduttore risponderà direttamente o indirettamente di ogni danno che potrà derivare agli utenti, a terzi, all'Amministrazione e a cose durante l'espletamento dell'attività ed in manutenzione con particolare riferimento alle implicazioni nei riguardi conseguenza della sicurezza medesima derivante dal comportamento proprio o del proprio personale, anche in caso di danni provocati da negligenza o da una scorretta custodia. Ogni responsabilità per le danni che, in relazione all'espletamento dell'attività od a cause ad essa connesse, derivasse all'Amministrazione comunale od a terzi, persone o cose. Esso è pertanto penalmente e civilmente responsabile per quanto possa accadere per cattiva o mancata manutenzione, cattiva esecuzione dei lavori, esercizio non corretto dei subsistemi e/o impianti affidatigli in manutenzione. Inoltre, il gestore è unico responsabile penalmente e civilmente, tanto verso l’Ente che verso terzi, di tutti i danni, di qualsiasi natura arrecati sia durante che dopo le prestazioni per colpa o negligenza propria o dei suoi dipendenti e subappaltatori o anche come conseguenza delle prestazioni medesime. L'accertamento di eventuali danni sarà effettuato dall’Ente alla presenza si intenderà senza riserve ed eccezioni a totale carico del gestore; i dati accertati costituiranno titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dal gestore. Qualora il gestore non dovesse provvedere al risarcimento od alla riparazione del danno nel termine fissato, l’Ente è autorizzata a provvedere direttamente trattenendo l'importo sul pagamento in acconto di prima scadenza ed eventualmente sui successivi o sul deposito cauzionale; in quest’ultimo caso il gestore è obbligato all'immediato reintegro della garanzia di esecuzione. In conseguenza all'assunzione dell'appalto, i beni oggetto dell’appalto si intendono affidati in custodia al gestore con obbligo alla sorveglianza e con le conseguenze di cui all'art. 2051 del Codice Civile in materia di responsabilità per danni, salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge nel caso di beni sui quali siano in corso lavori eseguiti da terzi autorizzati. Qualora l’Ente dovesse corrispondere direttamente o indirettamente indennizzi di qualsiasi entità, in conseguenza ad attività svolte dal gestore nell'ambito dell’appalto, quest’ultimo dovrà rimborsare all’Ente le spese sostenute. Dette somme verranno rimborsate all’Ente sia mediante ritenute da effettuare sui pagamenti in acconto dovuti al gestore, che con prelievo dalla cauzione definitiva o altre forme adeguate. Il gestore dovrà fornire macchine ed attrezzature perfettamente funzionanti e complete di tutti gli accessori. L’Ente resterà esonerata da ogni responsabilità civile e penale riguardante persone o cose in caso di sinistriconduttore.
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Samples: Locazione
Obblighi a carico del gestore. Al gestore competono Ciascun affidatario, non essendo l’assegnazione in gestione della singola palestra in forma esclusiva, dovrà garantire l’utilizzo dei locali alle altre società sportive ed ai soggetti richiedenti, previo assenso scritto del Comune e compatibilmente con gli orari di utilizzo concordati con l’assegnatario stesso, fino a esaurimento delle fasce orarie disponibili. L’assegnatario provvederà a consegnare direttamente le chiavi della struttura all’utente autorizzato e ad ottenerne la restituzione al termine dell’utilizzo. Costituiscono obblighi dell’assegnatario:
a) rispettare e far rispettare gli orari di utilizzo extra – scolastico stabiliti in accordo con il Comune di Mondovì, coordinando gli utilizzatori della palestra;
b) garantire l’esclusivo accesso a palestra, spogliatoi, servizi igienici ed eventuale deposito attrezzature (preventivamente concordato con il Comune ed il Dirigente scolastico), evitando espressamente il transito negli altri spazi non autorizzati;
c) impedire agli estranei l’accesso all’impianto sportivo, salvo che in occasione di manifestazioni aperte al pubblico;
d) garantire, alla chiusura della palestra, che le attrezzature eventualmente utilizzate siano state correttamente riordinate;
e) garantire, alla chiusura della palestra, che tutte le responsabilità connesse porte di accesso e le finestre siano correttamente chiuse e le luci spente;
f) garantire un’adeguata pulizia dei locali, da effettuarsi al di fuori dell’orario di utilizzo scolastico ed extra-scolastico della struttura; oltre alla mano d’opera, sono a carico dell’assegnatario tutti i materiali occorrenti, quali detergenti, deodoranti, disinfettanti, scope, stracci, ecc.;
g) effettuare a proprio carico le piccole manutenzioni ordinarie delle dotazioni e degli arredi delle palestre (a titolo esemplificativo e non esaustivo: riparazione/sostituzione soffioni doccia, rubinetterie spogliatoi e servizi igienici, riparazione canestri da basket ed attrezzature per calcio, pallavolo, ecc, sostituzione reti da basket, calcetto, pallavolo), previo accordo con il Comune;
h) curare i rapporti con le istituzioni scolastiche di riferimento, con particolare riguardo alla pulizia della palestra ed alle modalità di utilizzo degli spazi;
i) segnalare tempestivamente al Comune di Mondovì - Ufficio Sport: − ogni danno riscontrato alla struttura, agli arredi e alle attrezzature; − gli interventi che si rendessero necessari per la conservazione di tutto quanto costituisce il patrimonio comunale relativo alla struttura, nonché la necessità di lavori di manutenzione straordinaria alla struttura stessa;
j) usare e far usare dagli altri utenti, nel servirsi della struttura, la massima diligenza per evitare danni di qualsiasi genere;
k) vigilare sulla corretta osservanza del divieto di fumo nei locali in relazione alla progettazioneuso durante l’orario di utilizzo;
l) assolvere agli obblighi previsti dal D.M. 24-4-201 del Ministero della salute “Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita”, programmazioneprovvedendo ad allestire direttamente, direzione ed esecuzione sotto la propria responsabilità, un punto defibrillatore presso la palestra assegnata in uso, prendendo i relativi accordi di compartecipazione con le società utilizzatrici degli spazi (ove presenti), e consentendo l’accesso alle associazioni/società sportive utilizzatrici solo in presenza di personale delle stesse in possesso dell’adeguata formazione prevista per l’uso del defibrillatore;
m) riscuotere le tariffe orarie per l’utilizzo dei servizi/lavori appaltatilocali da parte degli utilizzatori della palestra, da corrispondersi al Comune di Mondovì per ogni ora autorizzata di utilizzo della struttura, sia da parte dell’assegnataria stessa che da parte degli altri utilizzatori. Le regole di utilizzo delle strutture oggetto di assegnazione sono indicate nell’allegato A2 “Obblighi e norme di comportamento per l’utilizzo delle palestre comunali in orario extrascolastico”, cui si rimanda quale parte integrante del presente avviso. Le tariffe di cui al successivo art. 9 dovranno essere corrisposte dal soggetto assegnatario al Comune di Mondovì per ogni ora di utilizzo richiesta, sia da parte del soggetto gestore che da parte degli altri utilizzatori. L’ufficio sport del Comune, di norma entro le scadenze del 31 gennaio e del 30 giugno, inoltrerà al gestore la richiesta di pagamento per gli utilizzi effettuati nelle palestre, sulla base del conteggio delle ore autorizzate alle quali applicare le tariffe, salvo variazioni preventivamente comunicate. Il mancato pagamento delle tariffe al gestore, da parte degli altri utilizzatori, entro i termini fissati comporterà l’impossibilità dei soggetti inadempienti di utilizzare ulteriormente la palestra, sino a completa regolarizzazione del debito. In tal caso il gestore è responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione e riuscita dei servizi affidatigli, restando esplicitamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute nei documenti contrattuali sono state da esso esaminate e riconosciute idonee dovrà tempestivamente segnalare il mancato pagamento al raggiungimento di tali scopiComune, che provvederà alla contestazione dell’inadempimento ed all’incameramento del deposito cauzionale per il compenso pattuito lo remunera adeguatamente di ogni onere inerente e che pertanto è in grado di dare i risultati promessivalore corrispondente al debito. Poiché le prestazioni descritte nel capitolato rappresentano solo le condizioni minime necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dall’Ente, la mera osservanza delle norme elencate in contratto non limita, né riduce comunque, la sua responsabilità. Il gestore è inoltre responsabile: - della tempestiva segnalazione all’Ente della necessità di eventuali interventi non compresi nel contratto stesso, ed è comunque tenuto alla adozione, di propria iniziativa, con assoluta tempestività, di tutti i provvedimenti e le cautele atti ad evitare L’assegnatario dell’uso risponde direttamente dei danni alle persone ed alle cose, compresa la sospensione totale o parziale dei servizi erogati, qualora si rivelassero pericoli in atto; - della segnalazione all’Ente della necessità di adeguare le strutture e gli impianti tecnologici in manutenzione arrecati a criteri di sicurezza a seguito dell’entrata in vigore di nuove normative. I controlli eseguiti dall'Ente sullo svolgimento dei servizi con conseguente approvazione, o tacita accettazione, di procedure adottate dal gestore, non limitano né riducono la sua piena ed incondizionata responsabilità. Il gestore è responsabile della continua e perfetta efficienza e funzionalità degli immobili e/o degli impianti affidatigli in manutenzione con particolare riferimento alle implicazioni nei riguardi della sicurezza per le persone o cose, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi a carico del Comune, salvi gli interventi in favore dell’assegnatario stesso da parte di società assicuratrici; il Comune si intende esonerato da qualsiasi responsabilità per eventuali danni alla struttura e per quelli eventualmente derivanti agli utenti dall’uso della medesima. Esso è pertanto penalmente e civilmente responsabile per quanto possa accadere per cattiva o mancata manutenzione, cattiva esecuzione dei lavori, esercizio non corretto dei subsistemi e/o impianti affidatigli Gli eventuali danni arrecati alla struttura saranno valutati in manutenzione. Inoltre, contraddittorio con l’ufficio tecnico comunale ed il gestore è unico responsabile penalmente e civilmente, tanto verso l’Ente che verso terzi, di tutti i danni, di qualsiasi natura arrecati sia durante che dopo le prestazioni per colpa o negligenza propria o dei suoi dipendenti e subappaltatori o anche come conseguenza delle prestazioni medesime. L'accertamento di eventuali danni sarà effettuato dall’Ente alla presenza tenuto a rifondere il Comune del gestore; i dati accertati costituiranno titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dal gestore. Qualora il gestore non dovesse provvedere al risarcimento od alla riparazione del danno nel termine fissato, l’Ente è autorizzata a provvedere direttamente trattenendo l'importo sul pagamento in acconto di prima scadenza ed eventualmente sui successivi o sul deposito cauzionale; in quest’ultimo caso il gestore è obbligato all'immediato reintegro della garanzia di esecuzione. In conseguenza all'assunzione dell'appalto, i beni oggetto dell’appalto si intendono affidati in custodia al gestore con obbligo alla sorveglianza e con le conseguenze di cui all'art. 2051 del Codice Civile in materia di responsabilità per danni, salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge nel caso di beni sui quali siano in corso lavori eseguiti da terzi autorizzati. Qualora l’Ente dovesse corrispondere direttamente o indirettamente indennizzi di qualsiasi entità, in conseguenza ad attività svolte dal gestore nell'ambito dell’appalto, quest’ultimo dovrà rimborsare all’Ente le spese sostenute. Dette somme verranno rimborsate all’Ente sia mediante ritenute da effettuare sui pagamenti in acconto dovuti al gestore, che con prelievo dalla cauzione definitiva o altre forme adeguate. Il gestore dovrà fornire macchine ed attrezzature perfettamente funzionanti e complete di tutti gli accessori. L’Ente resterà esonerata da ogni responsabilità civile e penale riguardante persone o cose in caso di sinistrirelativo ammontare.
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Obblighi a carico del gestore. Al Dovrà comunque essere assicurata un’apertura minima di 8 ore giornaliere per almeno 200 giornate l’anno equamente distribuite nel periodo a partire dal 01/03 al 31/10. Gli orari di apertura dovranno essere riportati e motivati in sede di progetto di gestione; per il periodo dal 1° novembre al 28 febbraio il gestore competono potrà discrezionalmente mantenere aperta l’attività. — Apertura/chiusura, pulizia e mantenimento del servizio igienico esterno a servizio del pubblico sempre garantite durante le ore di apertura dell’esercizio dietro richiesta della chiave d’accesso direttamente al gestore, non dovrà essere obbligatoria la consumazione per poter utilizzare il servizio igienico; — Mantenimento della destinazione d’uso del Chiosco per somministrazione di alimenti e bevande; — Pagamento di tutti gli oneri per la manutenzione ordinaria e straordinaria, quelle per la pulizia interna ed esterna dei locali e dell’area data in concessione e dei locali dati in gestione, comprese quindi la terrazza panoramica a piano primo oltre a quelle per la gestione e funzionamento delle attività del chiosco. — Pulizia e conservazione delle aree concesse ad uso esclusivo; — Pagamento di tutte le responsabilità connesse ed spese relative all’attivazione delle forniture energetiche e idriche nonché quelle necessarie per l’ottenimento di tutte le autorizzazioni comunali e igienico sanitarie; — Garanzia continua dell’accesso alla struttura da parte delle persone con impedita o ridotta capacità motoria nell’orario di apertura dell’esercizio, sia al piano terra che al piano primo/terrazza; — Divieto di realizzazione di nuove strutture in relazione alla progettazioneaggiunta a quelle già esistenti, eventuali costruzioni temporanee dovranno essere motivate e sottoposte all’autorizzazione degli uffici competenti del Comune di Cuneo. — Ideazione, programmazione, direzione ed esecuzione dei servizi/lavori appaltati. Il gestore è responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento delle condizioni contrattuali gestione e della corretta esecuzione e riuscita dei servizi affidatigli, restando esplicitamente inteso realizzazione di un cartellone eventi che le norme e le prescrizioni contenute nei documenti contrattuali sono state da esso esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi, che il compenso pattuito lo remunera adeguatamente di ogni onere inerente e che pertanto è dovrà prevedere attività in grado di dare i risultati promessivalorizzare un patrimonio naturale quale Parco Parri, ovvero un’area potenzialmente in grado di ospitare attività espositive, promozionali, divulgative, didattiche, formative e di ricerca. Poiché le prestazioni descritte nel capitolato rappresentano solo le condizioni minime necessarie Tali attività andranno inoltre strutturate al raggiungimento degli obiettivi fissati dall’Ente, la mera osservanza delle norme elencate in contratto non limita, né riduce comunque, la sua responsabilitàfine di raggiungere e conservare l’auto-sostenibilità economica dell’intervento e andranno a completamento del processo di ri- funzionalizzazione di un’area naturalizzata e restituita ai cittadini. Il gestore è inoltre responsabile: - della tempestiva segnalazione all’Ente della necessità sopracitato cartellone dovrà prevedere almeno 5 eventi annui di eventuali interventi non compresi nel contratto stesso, ed è comunque tenuto alla adozione, di propria iniziativa, con assoluta tempestività, di tutti i provvedimenti e le cautele atti ad evitare danni alle persone ed alle cose, compresa la sospensione totale o parziale dei servizi erogati, qualora si rivelassero pericoli in atto; - della segnalazione all’Ente della necessità di adeguare le strutture e gli impianti tecnologici in manutenzione a criteri di sicurezza a seguito dell’entrata in vigore di nuove normative. I controlli eseguiti dall'Ente sullo svolgimento dei servizi con conseguente approvazione, o tacita accettazione, di procedure adottate dal gestore, non limitano né riducono la sua piena ed incondizionata responsabilità. Il gestore è responsabile della continua e perfetta efficienza e funzionalità degli immobili e/o degli impianti affidatigli in manutenzione con particolare riferimento alle implicazioni nei riguardi della sicurezza per le persone o cose. Esso è pertanto penalmente e civilmente responsabile per quanto possa accadere per cattiva o mancata manutenzione, cattiva esecuzione dei lavori, esercizio non corretto dei subsistemi e/o impianti affidatigli in manutenzione. Inoltre, il gestore è unico responsabile penalmente e civilmente, tanto verso l’Ente che verso terzi, di tutti i danni, di qualsiasi natura arrecati sia durante che dopo le prestazioni per colpa o negligenza propria o dei suoi dipendenti e subappaltatori o anche come conseguenza delle prestazioni medesime. L'accertamento di eventuali danni sarà effettuato dall’Ente alla presenza del gestore; i dati accertati costituiranno titolo sufficiente rilievo significativo al fine di valorizzare l’area e rilanciarne la funzione aggregativa e di richiamo. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, presentare all’Amministrazione comunale il programma di tali eventi che si prevede di realizzare nell’area. — Realizzazione di un corner all’interno della nuova struttura destinata ad essere un punto informativo turistico della Città e del risarcimento Parco Fluviale Gesso e Stura. — Tutti gli eventi ordinari e straordinari dovranno essere conformi anche alle Linee guida per l'organizzazione di manifestazioni ed eventi previsti dal Comune di Cuneo. — Resta inteso che tutte le attività legate alla gestione del danno che dovrà essere corrisposto dal gestoreChiosco/bar potranno svolgersi secondo le disposizioni dell’art. Qualora 22 del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Cuneo. — Divieto della cessione del presente contratto. Sono pure vietati rispettivamente il gestore non dovesse provvedere al risarcimento od alla riparazione subaffitto e la sub concessione anche parziale. — Divieto di installare apparecchiature esterne per la diffusione sonora senza preventiva autorizzazione del danno nel termine fissato, l’Ente è autorizzata a provvedere direttamente trattenendo l'importo sul pagamento in acconto Comune; — Divieto di prima scadenza ed eventualmente sui successivi o sul deposito cauzionale; in quest’ultimo caso installare apparecchiature per il gestore è obbligato all'immediato reintegro della garanzia di esecuzione. In conseguenza all'assunzione dell'appalto, i beni oggetto dell’appalto si intendono affidati in custodia al gestore con obbligo alla sorveglianza e con le conseguenze di cui all'art. 2051 del Codice Civile in materia di responsabilità per danni, salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge nel caso di beni sui quali siano in corso lavori eseguiti da terzi autorizzati. Qualora l’Ente dovesse corrispondere direttamente o indirettamente indennizzi di qualsiasi entità, in conseguenza ad attività svolte dal gestore nell'ambito dell’appalto, quest’ultimo dovrà rimborsare all’Ente le spese sostenute. Dette somme verranno rimborsate all’Ente sia mediante ritenute da effettuare sui pagamenti in acconto dovuti al gestore, che con prelievo dalla cauzione definitiva o altre forme adeguate. Il gestore dovrà fornire macchine ed attrezzature perfettamente funzionanti e complete di tutti gli accessori. L’Ente resterà esonerata da ogni responsabilità civile e penale riguardante persone o cose in caso di sinistrigioco lecito d’azzardo.
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Obblighi a carico del gestore. Al gestore competono tutte le responsabilità connesse ed in relazione alla progettazione, programmazione, direzione ed esecuzione dei servizi/lavori appaltati1. Il gestore è responsabile del bar si assume l’obbligo:
a) a tutti gli effetti mantenere la struttura affidata in concessione in perfetto stato di conservazione;
b) ad esporre, all’interno del corretto adempimento delle condizioni contrattuali bar i prezzi di vendita al pubblico dei prodotti del bar. A fianco di questo dovrà essere esposto anche il listino prezzi dei generi direttamente confezionati dal gestore. Tali prodotti dovranno essere confezionati con materie fresche di prima qualità e della corretta esecuzione e riuscita dei servizi affidatigli, restando esplicitamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute nei documenti contrattuali sono state da esso esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi, che il compenso pattuito lo remunera adeguatamente di ogni onere inerente e che pertanto è consumati in grado di dare i risultati promessi. Poiché le prestazioni descritte nel capitolato rappresentano solo le condizioni minime necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dall’Ente, la mera osservanza delle norme elencate in contratto non limita, né riduce comunque, la sua responsabilità. Il gestore è inoltre responsabile: - della tempestiva segnalazione all’Ente della necessità di eventuali interventi non compresi nel contratto stesso, ed è comunque tenuto alla adozione, di propria iniziativa, con assoluta tempestività, di tutti i provvedimenti e le cautele atti ad evitare danni alle persone ed alle cose, compresa la sospensione totale o parziale dei servizi erogati, qualora si rivelassero pericoli in atto; - della segnalazione all’Ente della necessità di adeguare le strutture e giornata;
c) gli impianti tecnologici e tutte le dotazioni in manutenzione a criteri genere di sicurezza a seguito dell’entrata proprietà del gestore destinate al servizio del bar dovranno essere di buona qualità, mantenute sempre in vigore di nuove normative. I controlli eseguiti dall'Ente sullo svolgimento dei servizi con conseguente approvazione, o tacita accettazione, di procedure adottate dal gestore, non limitano né riducono la sua piena ed incondizionata responsabilità. Il gestore è responsabile della continua e perfetta efficienza e funzionalità degli immobili e/o degli impianti affidatigli in manutenzione con particolare riferimento alle implicazioni nei riguardi della sicurezza per le persone o cose. Esso sostituite quando è pertanto penalmente e civilmente responsabile per quanto possa accadere per cattiva o mancata manutenzione, cattiva esecuzione dei lavori, esercizio non corretto dei subsistemi e/o impianti affidatigli in manutenzione. Inoltre, il gestore è unico responsabile penalmente e civilmente, tanto verso l’Ente che verso terzi, di tutti i danni, di qualsiasi natura arrecati sia durante che dopo le prestazioni per colpa o negligenza propria o dei suoi dipendenti e subappaltatori o anche come conseguenza delle prestazioni medesime. L'accertamento di eventuali danni sarà effettuato dall’Ente alla presenza del gestore; i dati accertati costituiranno titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dal gestore. Qualora il gestore non dovesse provvedere al risarcimento od alla riparazione del danno nel termine fissato, l’Ente è autorizzata a provvedere direttamente trattenendo l'importo sul pagamento in acconto di prima scadenza ed eventualmente sui successivi o sul deposito cauzionale; in quest’ultimo caso il gestore è obbligato all'immediato reintegro della garanzia di esecuzione. In conseguenza all'assunzione dell'appalto, i beni oggetto dell’appalto si intendono affidati in custodia al gestore con obbligo alla sorveglianza e con le conseguenze di cui all'art. 2051 del Codice Civile in materia di responsabilità per danni, salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge nel caso di beni sui quali siano in corso lavori eseguiti da terzi autorizzati. Qualora l’Ente dovesse corrispondere direttamente o indirettamente indennizzi di qualsiasi entità, in conseguenza ad attività svolte dal gestore nell'ambito dell’appalto, quest’ultimo dovrà rimborsare all’Ente le spese sostenute. Dette somme verranno rimborsate all’Ente sia mediante ritenute da effettuare sui pagamenti in acconto dovuti al gestore, che con prelievo dalla cauzione definitiva o altre forme adeguatenecessario. Il gestore dovrà fornire macchine mantenere i locali, i servizi, i vetri, nonchè i mobili e tutto il materiale destinati all’espletamento del servizio in stato decoroso e di perfetta pulizia, rispettando le norme in materia di igiene;
d) a non installare giochi elettronici tipo video-poker o simili;
e) a diffondere nel locali bar soltanto musica proveniente da impianto stereo e/o juke-box, con regolazione del volume in modo da non arrecare disturbo a terzi. E’ fatto divieto di effettuare serate di musica dal vivo all’interno del bar e dei locali affidati in gestione né di somministrare alcolici con gradazione superiore ai 40°;
f) all’apertura e chiusura della struttura sportiva in occasione delle manifestazioni o attività sportive e simili, autorizzate dall’Amministrazione Comunale;
g) ad assicurare la custodia della struttura durante le manifestazioni sportive e/o simili;
h) ad assicurare il rispetto del regolamento di funzionamento dell’impianto sportivo predisposto dall’amministrazione;
i) a verificare che al termine di ogni manifestazione e/o attività che gli spazi utilizzati vengano riconsegnati dagli utilizzatori in perfetto stato di pulizia, così come all’atto della consegna e che non siano stati arrecati danni alla struttura da parte degli stessi, ovvero a comunicarlo tempestivamente al Comune al fine di avviare provvedimenti risarcitori;
j) ad impedire l’accesso all’area sportiva dell’impianto a persone non autorizzate dall’Amministrazione Comunale;
k) a garantire de facto la pulizia ed attrezzature perfettamente funzionanti il decoro all’interno della struttura anche nei periodi di sospensione delle attività;
l) di non fare un uso improprio della struttura;
2. Il concessionario, prima della sottoscrizione del relativo contratto, ha l’obbligo di segnalare all’amministrazione comunale un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) funzionante ed operativo allo stesso riconducibile a norma di legge al quale il Comune potrà effettuare al gestore ogni comunicazione inerente al servizio, mediante l’indirizzo di posta elettronica certificata in dotazione all’Ente.
3. In materia di tracciabilità dei flussi finanziari, il concessionario dovrà osservare quanto previsto dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. Sono a carico del contraente le autorizzazione sanitarie previste dalla vigente normativa e complete il pagamento della TARSU (futura TRES) relativamente al locale bar, retro bar, ai servizi igienici riservati ai gestori del bar ed a quelli riservati agli avventori del bar.
5. Viene autorizzato l’uso di tutti gli accessori. L’Ente resterà esonerata da ogni responsabilità civile apparecchi radio televisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e penale riguardante persone o cose di immagini nel rispetto delle seguenti regole: - l’uso degli strumenti musicali e degli apparecchi per la riproduzione sonora sarà consentito all’interno del locale bar e nell’area antistante; - il volume dovrà essere moderato, nel rispetto delle vigenti normative in caso materia di sinistri.lotta all’inquinamento acustico e comunque non dovrà arrecare disturbo allo svolgimento delle attività sportive;
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Samples: Concession Agreement