Informazioni all’utenza. TPER curerà le seguenti attività informative:
a) modulistica dedicata: invio della modulistica a tutti gli ambiti territoriali e disponibilità del materiale presso tutti i punti vendita TPER e presso il locale ove si svolge la verifica della documentazione fornita dal richiedente;
b) inserimento delle informazioni relative alla modulistica nel sito web xxxx://xxx.xxxx.xx. Gli ambiti territoriali cureranno l'inserimento nei siti istituzionali delle informazioni relative agli abbonamenti agevolati di cui trattasi.
Informazioni all’utenza. Aspetti relazionali/comunicazionali del personale a contatto con l’utenza
Informazioni all’utenza. ATMA assicura, attraverso tutte le forme disponibili, la più ampia informazione agli utenti in merito alle modalità di prestazione del servizio anche tramite avvisi vocali di fermata.
Informazioni all’utenza. Il gestore è tenuto ad esporre all’interno ed all’esterno dei locali dell’impianto, con adeguato anticipo per l’utenza, gli orari di apertura dell’impianto ed i calendari di attività di volta in volta (per ogni stagione sportiva) predisposti e così come concordati con i competenti organi dell'Amministrazione Comunale ai sensi del precedente art. 5. Il gestore è tenuto altresì ad esporre all’interno ed all’esterno dei locali dell’impianto, con adeguato anticipo laddove ciò sia possibile, avvisi di eventuali sospensioni, interruzioni delle attività e/o chiusura dell’impianto. Il gestore garantisce all'utenza tutti i diritti, le prestazioni e le informazioni che spettano agli utenti dei servizi pubblici, come sancito dalle vigenti normative. Il gestore è tenuto infine ad utilizzare sempre la dizione "Comune di Cento" in evidenza su manifesti, locandine, depliant, volantini ed altro materiale utilizzato per la pubblicizzazione e divulgazione delle attività sportive in programma e da svolgersi.
Informazioni all’utenza. Le informazioni all’utenza sono fornite tramite pannelli elettronici (di seguito “Pannelli Informativi”) - installati tanto in sala d’aspetto, quanto in prossimità delle banchine - recanti le seguenti informazioni relative alle corse in partenza: • indicazione della destinazione, • indicazione dell’orario di partenza, • stallo di partenza. I Pannelli Informativi sono così disposti: • n. 1 nel locale accoglienza, • n. 4 sulle banchine di attesa. Il sistema informativo che diffonde gli orari è di proprietà di Saba Italia, che ne cura la manutenzione ed è costituito, oltre che dai già citati pannelli informativi, anche da apposito sistema hardware. Le informazioni inerenti agli orari di partenza delle corriere sono inserite e gestite direttamente dalla biglietteria. Le informazioni relative agli orari delle linee, agli eventuali ritardi e alle eventuali cancellazioni, sono disponibili nella bacheca presente nella sala di attesa anch’essa gestita dalla biglietteria. Le informazioni sugli orari sono comunque normalmente disponibili anche sui siti dei Vettori. Anche all’interno della biglietteria e l’info-point vengono fornite informazioni ai passeggeri e ciò anche al fine di garantirne l’accessibilità alle persone con disabilità o a mobilità ridotta. Allo stato non è presente all’interno dell’Autostazione personale dei Vettori dedicato specificatamente all’erogazione di informazioni all’utenza. È previsto un presidio di personale dalle 6:00 alle 22:00 al fine di fornire assistenza. Dopo le ore 22:00 tramite il citofono posizionato nella zona di ubicazione della sbarra mobile di accesso è, comunque, possibile contattare un centro di assistenza che, ove occorra, attiva un servizio di reperibilità di un addetto per la gestione di eventuali situazioni di criticità.
Informazioni all’utenza. 1. Il Gestore si impegna a collaborare con la Stazione affidante al fine di garantire la più ampia diffusione al pubblico delle informazioni relative al servizio reso.
2. Il Gestore ha l’obbligo di assicurare la massima diffusione (es. affissione sui mezzi, affissione alle fermate, comunicati stampa) degli orari dei servizi e delle relative variazioni, con particolare riguardo al passaggio dall’orario invernale a quello estivo e viceversa ed alle modifiche al servizio ai sensi degli articoli 6, 7 e 8.
3. Il Gestore si impegna altresì a:
a. esplicitare le procedure per la registrazione e gestione dei reclami, attraverso l’individuazione dei modi e dei tempi di risposta (non superiori a 30 giorni);
b. esplicitare nella carta dei servizi le forme di indennizzo e/o di rimborso e la relativa procedura/regolamento;
c. fornire il necessario supporto ai canali di comunicazione della Stazione affidante.
4. Il Gestore provvederà alla stampa degli orari estivi ed invernali e della mappa della rete e delle singole relazioni comprensivi dei principali collegamenti con altri vettori. I relativi contenuti e le modalità di distribuzione di un numero di copie pari al doppio degli abbonamenti annuali e comunque non inferiore a 12.000, saranno concordate con la Stazione affidante.
5. Le relazioni con il pubblico sono tenute negli uffici aperti al pubblico indicati nell’Allegato 2, ove sono sempre presenti:
a. una copia del libretto orario, una mappa della città di Ferrara e della Provincia, una copia della carta dei servizi per consultazione;
b. i libretti orari da distribuire ai clienti;
c. le comunicazioni (ordini di servizio e altre forme di comunicazione interna) relative a nuovi servizi e a variazioni del servizio esistente;
d. l’elenco dei numeri telefonici aziendali utili a conoscere la situazione del servizio erogato.
Informazioni all’utenza. 1. L'Impresa affidataria deve assicurare all'utenza le seguenti informazioni:
a) indicazione ad ogni fermata degli orari aggiornati della linea con la relativa tipologia di corsa e degli orari di coincidenza con le corse delle eventuali linee di forza cui essa afferisce;
b) indicazione ad ogni fermata delle rivendite più vicine, con segnalazione della distanza, dei giorni e degli orari di apertura;
c) esposizione nei principali nodi di interscambio della pianta della rete integrata del trasporto pubblico, conforme alle caratteristiche standard predisposte dall’Ente Affidante;
d) indicazione ad ogni fermata dei recapiti dell’azienda esercente il servizio con indirizzo relativo al telefono, fax, e-mail, sito internet in grado di interagire con l’utenza;
e) individuazione, all’interno della propria struttura organizzativa di un apposito call center per fornire informazioni all’utenza, per raccogliere reclami, proposte e suggerimenti per facilitare l’accesso al servizio di portatori di handicap. In caso di trasporto a chiamata il call center assume la funzione di prenotazione per tale servizio.
2. L'Impresa affidataria si impegna a trasmettere all'Ente affidante, secondo le disposizioni relative al sistema di monitoraggio di cui all’art. 25, ogni dato richiesto dallo stesso Ente relativo alla qualità dell'informazione all'utenza.
3. Al verificarsi delle variazioni degli orari dei servizi e dei percorsi, con particolare riguardo al passaggio dall’orario invernale a quello estivo e viceversa, e comunque in ogni altro caso che preveda un cambiamento non temporaneo degli orari e dei percorsi, l'Impresa affidataria si impegna a garantire una tempestiva informazione all'utenza entro 15 giorni precedenti l'entrata in vigore del nuovo orario e del nuovo servizio.
4. Per il mancato rispetto di quanto previsto ai commi precedenti, l’Impresa Affidataria è soggetta alle penali di cui all’art. 19.
5. L’Impresa affidataria si impegna ad adottare modalità di comunicazione all’utenza sufficienti a garantire la capillare ed efficace informazione sulle caratteristiche dei servizi offerti e sugli orari di servizio, con particolare riferimento alle informazioni presso le fermate, degli orari, delle coincidenze con altre modalità di trasporto, nonché dei punti di vendita dei titoli di viaggio, come specificato nell’allegato 2.
Informazioni all’utenza. 1. Le Aziende comunicano agli utenti, nelle forme più adeguate, almeno 5 giorni prima dell’inizio dello sciopero, il momento iniziale e finale dell’astensione ed i servizi che saranno garantiti.
2. In occasione di scioperi a valenza nazionale con astensione della prestazione ordinaria riguardanti l’intero settore elettrico e proclamati congiuntamente da FILCTEM-CGIL, FLAEI- CISL, UILTEC-UIL, verrà data dalle Organizzazioni sindacali nazionali adeguata e congiunta informazione al pubblico a mezzo stampa, cui potrà eventualmente seguire informazione delle Parti datoriali. L’informazione, a cura dell’Associazione (o Federazione) imprenditoriale firmataria del CCNL, effettuata tramite un quotidiano a diffusione nazionale e contenuta in ragionevoli limiti di spazio, espliciterà sinteticamente la causa dello sciopero. Detta informazione dovrà avvenire entro il termine massimo di 5 giorni antecedenti l’avvio dell’effettiva astensione dal lavoro ed il relativo onere economico sarà sostenuto attingendo dalle risorse di cui al Fondo previsto dall’art. 2.5, comma 2 del presente accordo. Le Parti convengono che l’informazione al pubblico come sopra regolata, si inserisce nell’ambito dei principi ispiratori dell’accordo del suo complesso: esse, con particolare riferimento all’attenzione dovuta alle esigenze della clientela, nel rispetto delle specifiche prerogative e ruoli, si impegnano a promuovere tale attenzione anche nell’ambito della gestione dei momenti di conflitto. Conseguentemente l’informazione al pubblico disciplinata dal presente accordo non dovrà in alcun modo e per qualsiasi ragione o causa, travalicare le finalità e gli ambiti a cui essa è preordinata, nonché risultare offensiva o diffamatoria della reputazione delle parti e/o dei soggetti che le rappresentano nella gestione delle relative relazioni.
Informazioni all’utenza. 1. Il Gestore è tenuto a garantire l’informazione all’utenza con costanza e regolarità, attraverso le modalità descritte nell’Allegato 2.
2. Il Gestore si impegna a trasmettere alla Stazione affidante, secondo le disposizioni relative al sistema di monitoraggio di cui all’art. 25 e relativi allegati, ogni dato richiesto dallo stesso Ente in relazione agli standard di qualità dell’informazione all’utenza.
3. Al verificarsi delle variazioni degli orari dei servizi, con particolare riguardo al passaggio dall’orario invernale a quello estivo e viceversa, e comunque in ogni altro caso che preveda un cambiamento, non già disciplinato ai precedenti articoli 6, 7 e 8, degli orari e dei percorsi, il Gestore si impegna a garantire l’informazione all’utenza a partire almeno dai 15 giorni antecedenti la data fissata per l’introduzione della modifica e fino all’effettiva entrata in vigore del nuovo orario e/o del nuovo servizio attraverso la pubblicazione sui mass media locali e aggiornamenti degli orari alle fermate e sulle linee interessate al cambiamento di orario in tempo utile rispetto allo stesso cambiamento di orario.
Informazioni all’utenza. Al verificarsi di variazioni agli orari, alle corse dei servizi o ai percorsi, l'Impresa affidataria si impegna a garantire una tempestiva informazione all'utenza. L'Impresa affidataria è obbligata a garantire un livello minimo di informazione all'utenza, eventualmente anche attraverso la predisposizione di un sito Web, fornendo:
a. indicazione, almeno nelle fermate ubicate nei centri di ogni comune servito, degli orari e dei relativi aggiornamenti ed, all’occorrenza, di tutte le altre informazioni di servizio d’interesse dei viaggiatori, ivi comprese le modalità di acquisto dei titoli di viaggio;
b. recapito telefonico dell’ufficio, individuato all'interno della propria struttura organizzativa, preposto a dare informazioni all'utenza, raccogliere reclami, proposte e suggerimenti. l’Impresa affidataria è responsabile di tutte le attività accessorie alla fornitura dei servizi, ed in particolare deve provvedere alla manutenzione delle paline e degli espositori degli orari. Le inadempienze da parte dell’impresa affidataria agli obblighi di cui al presente articolo saranno sanzionate a mente dell’art. 23 del presente contratto.