Obblighi della parte affidataria Clausole campione

Obblighi della parte affidataria. La parte Affidataria si impegna a gestire con la massima diligenza e cura l’area concessa in affidamento ed a segnalare tempestivamente al Comune tutte le anomalie, comprese quelle che richiedano interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Qualora intenda promuovere delle attività (a carattere sociale, ludico - ricreativo, culturale, sportivo o altro) la parte Affidataria dovrà comunicarle al Comune entro 60 giorni dalla stipula del presente atto per il primo anno e comunque entro il 31 dicembre per gli anni successivi. Entro il 31 marzo di ciascun anno dovrà inviare il consuntivo delle attività svolte nell'anno trascorso. La parte Affidataria si impegna a comunicare con un preavviso di 15 giorni le iniziative non ricomprese nell’elenco annuale. Si impegna altresì a collaborare con gli altri soggetti che abbiano fatto richiesta di assegnazione della medesima area ed a comunicare il nominativo di un proprio socio che sarà il referente unico per il Comune, se diverso dal Legale Rappresentante. Nell’esecuzione delle attività descritte all’art. 1 la parte Affidataria si impegna ad osservare le vigenti normative in materia di sicurezza.
Obblighi della parte affidataria. 2.1 La Parte Affidataria si obbliga ad adempiere a tutte le obbligazioni dedotte in buona fede (art. 1375 C.C.) e con la dovuta diligenza, e ad utilizzare personale professionalmente adeguato e attrezzature idonee, ai sensi degli artt. 1218 e 1453 C.C., osservando i criteri di correttezza di cui rispettivamente agli art. 1176 e 1175 C.C., impegnandosi ad eseguire l’ ODA mediante idonee attrezzature a norma di legge e attraverso l’utilizzazione di personale professionalmente adeguato e quantitativamente sufficiente.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).