Obblighi dell’Appaltatore, in tema di sicurezza e salute sul lavoro Clausole campione

Obblighi dell’Appaltatore, in tema di sicurezza e salute sul lavoro. 11.3.1. L’Appaltatore, per tutta la durata del Contratto, si obbliga a:  individuare tra il suo personale un preposto che ha il compito sovrintendere all’attività lavorativa e garantire l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori;  impiegare personale adeguatamente formato e informato in relazione al lavoro da svolgere ed ai rischi e alle misure di prevenzione e protezione da adottare;  impiegare personale in possesso delle idonee qualifiche e certificazione in relazione alle attività da effettuare, previste dalla singole legislazioni nazionali e dalle procedure Enel;  ad eseguire le prestazioni nel completo rispetto del Contratto, di tutte le disposizioni di Legge applicabili, regolamenti, norme anche tecniche e prescrizioni delle competenti Autorità, vigenti in ciascun momento della sua esecuzione e di quanto altro possa comunque interessare il Contratto, assumendo a proprio carico tutti i relativi obblighi ed oneri;  ad avvalersi di personale regolarmente assunto ai sensi delle discipline vigenti, a corrispondere ai propri dipendenti tutti i trattamenti retributivi, fiscali, assicurativi, previdenziali e contributivi, previsti dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro applicabili;  a consentire l’identificazione delle maestranze al personale di ENEL e/o a terzi incaricati da ENEL stessa allo svolgimento dei controlli previsti dal Contratto e/o dalla legislazione applicabile;  in caso di incidenti mortali o gravi3 e, indipendentemente dalla prognosi, infortuni elettrici o incidenti dovuti a cadute dall’alto, verificatisi durante l'esecuzione delle attività oggetto del contratto: o notificare immediatamente a ENEL l’infortunio (mediante telefono entro 4 ore dall’accaduto); o entro 12 ore successivi l'incidente trasmettere a ENEL una comunicazione scritta contenente una descrizione dettagliata dell'evento e tutte le informazioni preliminari disponibili;

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).