PARTE GENERALE
GRUPPO ENEL CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO BASIC | Pagina 1 di 19 |
PARTE GENERALE
SOMMARIO
5. CONDIZIONI DI CONSEGNA E RICEVIMENTO 4
6. CESSIONE DEL CONTRATTO, SUBAPPALTO E CESSIONE DEI CREDITI. 5
7. OBBLIGHI ULTERIORI A CARICO DELL’APPALTATORE. 6
9. SOSPENSIONE, RECESSO E RISOLUZIONE. 7
11. OBBLIGHI GIUSLAVORISTICI, DI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO 9
12. PROPRIETA’ INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE. 14
14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 16
15. PROTEZIONE AMBIENTALE 16
18. NORMATIVA DI CONDOTTA ETICA. 18
19. RESPONSABILITA’ LIMITATA 19
Annex I: BRASILE,
Xxxxx XX: CILE
Annex III: COLOMBIA
Annex IV: SPAGNA
Annex V: PERÚ
Annex VI: PORTOGALLO Annex VII: ITALIA
Annex VIII: ROMANIA Annex IX MESSICO
Annex X: PANAMA
Xxxxx XX: COSTA RICA Xxxxx XXX: GUATEMALA Annex XIII: ARGENTINA
1. GENERALITA’.
1.1. Le presenti Condizioni generali di contratto (nel prosieguo altresì denominati “Condizioni Generali”) disciplinano il rapporto contrattuale tra società appartenenti al Gruppo ENEL (d’ora in avanti indicate anche come “ENEL”) e i suoi Appaltatori (d’ora in avanti ENEL e Appaltatori insieme indicate come “Parti”), finalizzati all’acquisizione di materiali ed attrezzature, opere e servizi (di seguito anche “appalti”).
1.2. Le Condizioni Generali sono costituite dalla presente Parte Generale applicabile in tutti i Paesi e dagli Allegati riguardanti i singoli Paesi. La versione ufficiale della presente Parte generale è in lingua Inglese e quella di ciascun Allegato Paese è quella indicata nel singolo Allegato Paese. La versione ufficiale dei restanti documenti del Contratto è quella indicata negli stessi.
1.3. In caso di conflitto o incompatibilità tra i documenti del Contratto, l'ordine di priorità e di precedenza sarà determinato come illustrato di seguito:
1. Lettera d’ordine (nell’annex Italia), Cuerpo principal del Contrato (negli Annex Brasile, Cile, Colombia, Spagna, Perù, Portogallo, Messico, Panama, Costa Rica, Guatemala, Argentina), Agreement negli altri Annex;
2. Condizioni Particolari, ove presenti;
3. Documentazione Tecnica (es. specifiche tecniche, elenco compensi o elenco prezzi);
4. Condizioni Generali. In caso di conflitto tra la Parte Generale e l'Allegato Paese, avrà precedenza l'Allegato.
In caso di conflitti tra la traduzioni nelle diverse lingue, prevarrà per la Parte Generale la versione originale redatta in inglese e per ogni Annex paese la versione originale nella lingua ufficiale indicata nel singolo Allegato Paese.
Eventuali eccezioni alle presenti Condizioni Generali proposte dal Fornitore si applicheranno unicamente al Contratto a cui fanno riferimento e non possono essere estese ad altri Contratti in corso o che possono essere sottoscritti con lo stesso Fornitore in un secondo momento.
La stipula del Contratto avviene mediante sottoscrizione delle Parti. Con la sottoscrizione del Contratto – che può avvenire anche con Firma Elettronica - l’Appaltatore dichiara la propria integrale ed incondizionata accettazione dello stesso.
2. DEFINIZIONI.
2.1. Nel presente documento si impiegano, tra le altre, le seguenti definizioni:
Contratto di Appalto (di seguito anche “Contratto”): Insieme inscindibile di documenti contrattuali, come indicati nell’art.1 del presente documento.
Firma Elettronica: Sistema di accreditamento che, laddove applicabile e in accordo con la legislazione vigente di ogni singolo Paese, permette di verificare l’identità delle persone con lo stesso valore della firma autografa e di autenticare le comunicazioni generate da chi firma, nonché di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici.
Periodo di Garanzia: Periodo nel quale l’Appaltatore deve garantire il buon funzionamento del prodotto/opera, ovvero che lo stesso sia immune da vizi e sia idoneo all’uso.
Portale degli Acquisti (PortalOne): Portale di ENEL che consente agli appaltatori di accedere e operare via web con ENEL.
Appaltatore: Persona fisica o giuridica o raggruppamenti di questi ultimi con cui ENEL stipula contratti di appalto di lavori, servizi e forniture.
Subappalto: Contratto con cui l’Appaltatore affida a terzi parte dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto.
Tributi: Ogni imposta, tassa, o qualunque altro tributo in generale, stabilito dalle competenti Autorità/legislazioni locali, applicabili al singolo Contratto in base alle vigenti disposizioni.
Documento di Ricevimento Definitivo: Documento (es. Xxxxxxx) che conferma il ricevimento definitivo e l’accettazione dei materiali o delle attrezzature acquisite, dell’opera o del servizio oggetto del contratto e la fine del Periodo di Garanzia.
Documento di Ricevimento Provvisorio: Documento (es. Verbale) che registra:
1) il risultato positivo delle prove e delle verifiche ai quali è stata sottoposta una determinata attrezzatura o materiale ricevuto da ENEL; tale documento registra anche l’eventuale necessità di modifica o correzione delle deficienze riscontrate, o
2) il risultato positivo dell’esame relativo allo stato dell’opera, all’esatta esecuzione o l’avvenuta correzione del servizio oggetto del Contratto e l’adempimento delle norme tecniche e delle clausole contrattuali riferite alle varie fasi delle attività oggetto del Contratto.
3. CONDIZIONI ECONOMICHE.
3.1. Prezzo.
3.1.1. Il prezzo del Contratto rappresenta la controprestazione convenuta per l’acquisizione dei materiali e/o attrezzature e/o la realizzazione dell’opera o servizio e tiene conto del valore totale ed include tutto ciò che è necessario all’esatta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto stesso, tutto quanto debba essere fornito o realizzato dall’Appaltatore, tutte le spese o oneri che siano necessari, fatte salve le prestazioni e le voci che siano state espressamente escluse e le tasse previste dalle disposizioni di legge applicabili.
3.1.2. I prezzi verranno dettagliati nel Contratto con le modalità ivi previste.
3.2. Modifica dei Prezzi.
3.2.1. I prezzi si intendono fissi ed invariabili. Eventuali modifiche ai prezzi potranno avvenire solo se previste nel Contratto e/o imposte dalla legge applicabile.
3.3. Fatturazione.
3.3.1. La fattura sarà valida e ENEL potrà accettarla solo se conterrà tutti i dati previsti nel Contratto e dalla normativa applicabile e se l’attività oggetto del Contratto è stata eseguita correttamente.
Non verranno accettate né verranno prese in considerazione, ai fini del computo della data di ricezione, le fatture nelle quali manchi il numero del Contratto al quale le stesse si riferiscono.
Anche se il Contratto prevedesse che il pagamento delle fatture possa essere effettuato con diverse divise, la singola fattura potrà essere emessa in unica moneta.
3.3.2. ENEL restituirà all’Appaltatore le fatture che:
1. manchino di qualche dato o di dati obbligatori previsti nel Contratto e/o dalla legge;
2. contengano voci non autorizzate da ENEL;
3. riportino importi espressi in moneta diversa da quella stabilita nel Contratto.
In ogni caso ENEL motiverà la restituzione delle fatture. In tale caso la restituzione delle stesse annulla la data originaria della loro
ricezione.
Salvo diversa disposizione contrattuale, tutte le fatture e, ove prevista, la documentazione a corredo delle stesse, dovranno essere
inviate all’indirizzo previsto nel Contratto.
La fatturazione potrà avvenire nei seguenti modi:
A. Attraverso i sistemi elettronici (Portale degli Acquisti) di ENEL:
L’Appaltatore, nel rispetto dei termini e delle condizioni previsti nel Contratto, dopo aver ottenuto da ENEL la necessaria autorizzazione alla fatturazione (la fattura riporterà i dati riguardanti la quantità di quanto prestato e/o fornito a cui è commisurato il corrispettivo), emetterà le singole fatture.
Ricevuta l’autorizzazione alla fatturazione da parte di ENEL e in osservanza agli accordi contrattuali, l’Appaltatore invierà la fattura completa dei dati obbligatori previsti dalla normativa applicabile, attraverso i sistemi elettronici (es. XXX) che dovranno garantire l’autenticità e l’integrità del contenuto della fattura stessa.
L’Appaltatore, nel rispetto della legislazione vigente sulla fatturazione elettronica, potrà inviare ad ENEL le fatture create in formato elettronico. Tale modalità garantisce l’integrità dei dati contenuti e l’attribuzione univoca del documento al soggetto emittente.
B. Al di fuori di sistemi elettronici:
Nel caso in cui non fossero disponibili sistemi elettronici e/o la legislazione applicabile non consentisse l’invio elettronico e la fatturazione elettronica, l’Appaltatore - nel rispetto dei termini e delle condizioni previsti nel Contratto - dopo aver ottenuto da ENEL la necessaria autorizzazione alla fatturazione (la fattura riporterà i dati riguardanti la quantità di quanto prestato e/o fornito a cui è commisurato il corrispettivo), emetterà le singole fatture, inviando l’originale agli indirizzi di fatturazione indicati nel Contratto.
3.3.3. Qualora l’Appaltatore utilizzi sue filiali o sue imprese associate o stabili organizzazioni nel Paese di stabilimento della Società del Gruppo ENEL, il servizio, opera o fornitura a favore della società del Gruppo ENEL, nonché la conseguente fatturazione dovranno essere effettuati direttamente dalle sue filiali o sue imprese associate o sue stabili organizzazioni aventi sede nello stesso Paese di stabilimento della società del Gruppo ENEL che riceve la prestazione.
3.4. Condizioni di pagamento.
3.4.1. Tutti i pagamenti saranno effettuati da ENEL con bonifico bancario, secondo le modalità e nei termini stabiliti nel Contratto. A tal fine l’Appaltatore si obbliga a comunicare a ENEL i dati completi, relativi al proprio conto corrente.
L’Appaltatore ha l’obbligo di comunicare tempestivamente ad ENEL qualsiasi modifica dei propri dati anagrafici e fiscali (quali ad esempio: Partita IVA, indirizzo, denominazione aziendale, ecc.) o variazioni dell’assetto proprietario/societario.
La mancata comunicazione dei dati suindicati potrà comportare la sospensione dei pagamenti delle fatture riportanti dati non
aggiornati.
Eccezionalmente, ENEL potrà ammettere altri mezzi di pagamento legittimi e validi, nel rispetto della legislazione applicabile al singolo Contratto.
3.4.2. Il pagamento del prezzo non presuppone che ENEL consideri adempiuto correttamente il Contratto da parte dell’Appaltatore o che rinunci ai propri diritti ed alle relative azioni nei confronti dello stesso, riservandosi espressamente la facoltà di esercitarli, senza pregiudizio del pagamento effettuato.
3.4.3. ENEL potrà, nel rispetto della legge applicabile e nei casi e con le modalità previsti nel Contratto, trattenere e compensare i pagamenti ancora in sospeso verso l’Appaltatore, qualora gli stessi siano scaduti ed esigibili.
3.4.4. In caso di ritardo nel pagamento del prezzo, ove tale ritardo sia imputabile ad ENEL, sono dovuti interessi di mora, secondo quanto previsto nel Contratto ed in conformità alle disposizioni di legge applicabili.
4. TRIBUTI.
4.1. ENEL, al momento del pagamento del corrispettivo per i beni/opere/servizi ricevuti, opererà sui pagamenti agli Appaltatori le eventuali ritenute alla fonte dovute a titolo di imposte, tasse e contributi (con valenza fiscale), in base alla legislazione vigente nel Paese di residenza dell’Appaltatore e/o in base a qualsiasi altra legislazione applicabile al Contratto stesso.
Le Parti si impegnano mutuamente ad adempiere tutti gli obblighi, a far fronte a tutti gli iter burocratici e a consegnare tutta la documentazione necessaria per il corretto pagamento dei tributi, comprese le ritenute e gli altri obblighi previsti dalla legge applicabile a Enel, all’Appaltatore e al Contratto rispettando gli iter previsti dalla legge stessa.
Allo stesso modo, le Parti si obbligano a cooperare per l’ottenimento delle esenzioni e degli altri benefici fiscali applicabili al Contratto. Qualora per mancanza di diligenza o per qualunque altra causa imputabile all’Appaltatore, ENEL dovesse perdere l’opportunità di godere di un beneficio fiscale, questa potrà scontare l’importo del beneficio fiscale non goduto dal prezzo dovuto all’Appaltatore.
4.2. Nel caso in cui esista un accordo, tra il Paese di residenza dell’Appaltatore ed il Paese di residenza della Società del Gruppo ENEL, per evitare la doppia imposizione e l’Appaltatore invochi l’applicazione di una delle disposizioni dell’accordo stesso, questi dovrà consegnare ad ENEL il certificato di residenza (o qualsiasi altra dichiarazione/attestazione necessaria ai fini dell’applicazione delle Convenzioni contro le doppie imposizioni) che attesti la residenza fiscale ai fini di quanto previsto nell’accordo in questione; ai fini della classificazione della tipologia di reddito nell’ambito della Convenzione contro le doppie imposizioni, si dovrà tener conto dell’orientamento interpretativo vigente nel Paese in cui ha sede la Società del Gruppo ENEL. Detto certificato ha, di norma, validità annuale a meno che la normativa del Paese in cui ha sede la Società del Gruppo ENEL stabilisca un termine inferiore. In ogni caso, alla scadenza della validità di ciascun certificato, l’Appaltatore dovrà consegnarne un altro in xxxxx xx xxxxxxxx.
0.0. Qualora ENEL sia tenuta ad effettuare delle trattenute sui pagamenti dovuti all’Appaltatore e lo stesso ne faccia richiesta, gli verrà consegnato un certificato relativo alle trattenute dal quale risultino gli importi pagati e gli importi trattenuti.
4.4. Se i materiali o le attrezzature provengono dall’estero, i tributi saranno pagati come di seguito indicato:
a) L’ Appaltatore pagherà tutte le imposte, carichi e gravami dei Paesi di origine della merce e dei Paesi per i quali la merce dovesse transitare fino alla consegna finale, così come le imposte che gravano nel Paese di destinazione della merce e dovute a fronte dei benefici economici ottenuti dalla vendita.
b) L’Appaltatore, inoltre, pagherà le spese e le tasse di importazione o l’equivalente nel Paese di destinazione, così come le altre spese ufficiali di dogana relative ai materiali e/o alle attrezzature importate, salvo diverso accordo con Enel.
4.5. In caso di materiali o attrezzature nazionali, le tasse sono pagate alternativamente da ENEL o dall’Appaltatore a seconda di quanto stabilito dalla legge vigente.
5. CONDIZIONI DI CONSEGNA E RICEVIMENTO.
5.1. Generalità.
5.1.1. La consegna, anche parziale, dei beni e servizi dovrà essere effettuata alla data o nel termine indicati nel Contratto.
5.1.2. Se nel Contratto non è indicata una data di scadenza prefissata e si stabilisce solo il termine di fine esecuzione o di consegna, detto termine dovrà essere calcolato a partire dalla data di inizio di esecuzione dell’attività oggetto del Contratto o dalla data di sottoscrizione del Contratto stesso.
5.1.3. La data di conclusione del Contratto può essere anticipata o posticipata e il termine di esecuzione o consegna del Contratto può essere ridotto o prolungato solo se espressamente approvati da ENEL. L'anticipo approvato di cui sopra da parte di ENEL non comporterà il pagamento anticipato di tutto o parte del prezzo.
5.1.4. ENEL si riserva la facoltà di richiedere all’Appaltatore, in qualsiasi momento, l’anticipazione di tutta o parte della prestazione oggetto del contratto e di valutare l’eventuale riconoscimento di un bonus economico.
ENEL potrà richiedere l’anticipazione con apposita richiesta scritta e l'Appaltatore comunicherà, sempre in forma scritta, se intende aderirvi, accettando espressamente il termine anticipato richiesto da Enel. Resta inteso che, la richiesta di anticipazione da parte di Enel non produce un automatico riconoscimento del bonus economico anche se espressamente accettata dall’Appaltatore. Il riconoscimento del bonus, nella misura che sarà indicata nel Contratto, rimane subordinato ad espresso riconoscimento di Enel ed alla condizione che la suddetta anticipazione sia effettuata dall’Appaltatore nel pieno rispetto di tutti i suoi obblighi legali e contrattuali, specialmente in materia di lavoro, salute e sicurezza.
Nessun bonus potrà’ essere riconosciuto, qualora all’Appaltatore - nel corso dell’esecuzione del contratto - siano state applicate penali a qualunque titolo.
5.2. Materiali e/o attrezzature.
5.2.1. Ove previsto nel Contratto, prima di effettuare la consegna, l’Appaltatore, con il dovuto anticipo, invierà a ENEL un’apposita comunicazione.
5.2.2. La consegna dei materiali e delle attrezzature verrà effettuata nel luogo stabilito nel Contratto.
5.2.3. Il trasporto fino alla destinazione e lo scarico sono a carico dell’Appaltatore. Se il tipo di materiale lo richiede, l’Appaltatore dovrà ottenere dalle Autorità competenti i permessi di transito, le licenze, le autorizzazioni e gli accompagnamenti di polizia necessari per il trasporto e si accollerà tutti i costi relativi La firma delle ricevute, dei documenti di trasporto o dei giustificativi dell’invio non pregiudicano l’accettazione della quantità o della qualità specificate per i materiali ricevuti.
5.2.4. ENEL, considerata in tutti i casi adempiuta la data di consegna, si riserva il diritto di ritardare qualunque invio o spedizione di materiali o attrezzature. In tal caso, L’Appaltatore si farà carico di tutte le spese di immagazzinamento e di assicurazione per il periodo definito nel Contratto. Se il ritardo nell’invio dovesse prolungarsi per più tempo, le Parti di mutuo accordo stabiliranno le compensazioni per le ulteriori spese di immagazzinamento.
5.2.5. Una volta ricevuto da ENEL il materiale o l’attrezzatura, verrà redatto un Documento di Ricevimento Provvisorio
5.3. Opere e/o servizi assimilabili.
5.3.1. Con congruo anticipo, l’Appaltatore comunicherà ad ENEL la data finale di realizzazione totale dei lavori, affinché vengano fissati il giorno e l’ora dell’ultimazione lavori. Enel dovrà dare riscontro nel più breve tempo possibile, non oltre 30 giorni dalla ricezione della comunicazione.
5.3.2. Il giorno fissato di mutuo accordo per la formalizzazione del Documento di Ricevimento Provvisorio relativo all’ultimazione lavori, si provvederà ad esaminare lo stato dell’opera o del servizio. ENEL manifesterà la propria approvazione definitiva dell’opera/servizio redigendo l’apposito Documento di Ricevimento Definitivo (es. verbale di accettazione definitiva) che dovrà essere sottoscritto da entrambe le Parti e nel quale si certificherà il totale adempimento dell’Appaltatore.
Il suddetto Documento redatto da ENEL avrà comunque effetto come se fosse stato sottoscritto anche dall’Appaltatore, nei casi in cui lo stesso, nonostante la convocazione, non dovesse partecipare.
5.4. Trasferimento della Proprietà e del Rischio.
5.4.1. Qualora non diversamente previsto nel Contratto, i materiali, opportunamente imballati secondo quanto previsto nel Contratto stesso, si intenderanno, ad ogni effetto di legge, di proprietà di ENEL all'atto del loro ricevimento da parte di ENEL nel luogo ed alle condizioni convenute e/o presso magazzini, sedi e/o impianti ENEL. Resta inteso che, ove non diversamente previsto, nei casi di cui sopra, anche l’attività di scarico sarà a cura e spese dell’Appaltatore.
Fatto salvo ciò, l’Appaltatore autorizza ENEL a prendere possesso dei materiali e delle attrezzature, in tutto o in parte, dal momento in cui questi entrano in un’opera o in una installazione di proprietà di ENEL e a farne l’uso opportuno, inclusi la realizzazione negli/con gli stessi di opere, montaggi o altri lavori e l’inclusione dei medesimi nell’opera o nell’installazione di ENEL, salvo che tale autorizzazione ad ENEL venga limitata per giustificati motivi. Qualora non vi siano limitazioni, ENEL potrà includere i materiali e le attrezzature ai propri processi di sviluppo e potrà fare propri i risultati di detto processo. In ogni caso, l’Appaltatore, fino al momento del trasferimento del rischio ad ENEL, dovrà avere un’assicurazione con copertura adeguata per i materiali e le attrezzature, anche nel caso in cui siano già in possesso ed in uso da parte di ENEL.
I risultati dell’opera oggetto del Contratto, saranno di proprietà di ENEL al momento della sottoscrizione del Documento di Ricevimento Provvisorio.
ENEL, fatti salvi i diritti che spettano allo Stato o a terzi, si riserva il possesso e la proprietà di tutti i ritrovamenti fatti durante le escavazioni e le demolizioni avvenute nei propri terreni, così come delle sostanze minerali utilizzabili.
5.5. Qualità.
L’Appaltatore garantisce nell’esecuzione della prestazione oggetto del contratto che la qualità dei beni, servizi e lavori oggetto del Contratto soddisfi pienamente lo scopo perseguito dalle parti con la stipula del Contratto stesso. L’Appaltatore garantisce nell’esecuzione della prestazione il rispetto dei requisiti di qualità indicati nei documenti tecnici facenti parte del Contratto ed è responsabile del mantenimento di standard di controllo di qualità commercialmente accettabili nella produzione relativa a un prodotto ovvero nell’esecuzione del servizio o opera, compresi gli standard di produzione richiesti da qualsiasi ente governativo locale e buone pratiche di fabbricazione.
6. CESSIONE DEL CONTRATTO, SUBAPPALTO E CESSIONE DEI CREDITI.
6.1. L’Appaltatore é tenuto ad eseguire in proprio i lavori, i servizi o le forniture oggetto del contratto d’appalto. Pertanto, è consentita la cessione del contratto d’appalto a terzi solo previa autorizzazione espressa di Enel, nei casi previsti dalla legislazione applicabile. Fermo restando quanto sopra, tutte le prestazioni sono subappaltabili nei limiti consentiti dalle singole legislazioni nazionali.
6.2. Di norma la quota parte massima subappaltabile non deve superare il 30%. Qualunque eventuale variazione della suddetta quota, dovrà essere oggetto di specifica autorizzazione.
6.3. Di norma, fermo restando quanto previsto dalle legislazioni nazionali, l'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti
condizioni:
che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, anche nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato le prestazioni che intendono subappaltare;
che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso ENEL prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
che al momento del deposito del contratto di subappalto presso ENEL, l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti;
che l’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto, salvo quanto previsto dalle disposizioni di legge dei singoli Paesi.
6.4. L’Appaltatore resta comunque pienamente ed esclusivamente responsabile nei confronti di ENEL per l’esecuzione del contratto d’appalto.
6.5. A meno che non sia diversamente previsto nel Contratto, l’Appaltatore non potrà cedere o trasferire a terzi, in tutto o in parte, i diritti ed i crediti derivanti dal Contratto.
7. OBBLIGHI ULTERIORI A CARICO DELL’APPALTATORE.
7.1. E’ a totale carico dell’Appaltatore, tutto quanto necessario all’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto e comunque tutti gli oneri dipendenti e comunque connessi all’esecuzione delle ispezioni, prove e verifiche richiesti da Enel, la nomina di una persona della propria organizzazione che agisca quale interlocutore di ENEL, la gestione e l’ottenimento di visti, autorizzazioni, licenze.
7.2. L’Appaltatore è obbligato a:
l’esatto adempimento dei propri obblighi legali, fiscali e contrattuali nei confronti dei suoi fornitori e subappaltatori;
prevenire le situazioni che possano dare origine a conflitti di interesse e, pertanto, dovrà adottare tutte le misure per la loro prevenzione e individuazione, comunicando immediatamente ad ENEL qualunque condotta che possa generarli;
garantire che le persone che ricoprono ruoli essenziali (ad esempio caposquadra, supervisore, capo cantiere, ecc.) siano in grado di capire e comunicare nella lingua ufficiale del Paese o in quella stabilita nel contratto (comunicazione scritta e orale) così come l’Appaltatore deve avere una conoscenza approfondita della legislazione in materia di salute, sicurezza sul posto di lavoro e ambiente in vigore e riguardante l'attività che deve essere svolta;
garantire:
a) l’idoneità, l’esclusiva proprietà e/o la legittima disponibilità dei materiali e/o delle attrezzature e che gli stessi siano liberi da carichi e gravami;
b) che tutti i materiali e le attrezzature:
ottemperino le disposizioni di legge, le specifiche, le norme e le prescrizioni contrattuali;
siano liberi da vizi apparenti ed occulti;
siano adeguati all’uso o al fine cui sono destinati;
siano della qualità richiesta;
siano nuovi e di recente fabbricazione;
c) che l’opera sia conforme a tutte le prescrizioni del Contratto e comunque idonea all’uso cui è destinata.
Il Periodo di Garanzia dei materiali e delle attrezzature così come delle opere/servizi e tutte le altre garanzie previste, deve coprire la durata prevista nel Contratto.
7.3. L’Appaltatore si impegna, senza ritardo e senza spese o costi per ENEL, a:
a) sostituire, nel minor tempo possibile o nei tempi previsti dal Contratto, i materiali e le attrezzature che non siano conformi a quanto richiesto e/o siano difettosi;
b) riparare le attrezzature che abbiano dei difetti di disegno, dei materiali, di mano d’opera, di fabbricazione, di funzionamento o di rendimento;
c) restituire le attrezzature/xxxx xxxxx a sua disposizione da ENEL nello stesso stato in cui gli erano stati consegnati.
8. MANLEVA.
8.1. L’Appaltatore si obbliga a mantenere indenne ENEL dalle responsabilità derivanti da qualunque reclamo o citazione giudiziale di ogni natura, che abbia direttamente relazione con il Contratto, sia giudiziale che stragiudiziale, che derivi da atti o omissioni dell’Appaltatore o del personale da questi dipendente, rappresentanti o subappaltatori.
8.2. La menzionata manleva comprende sia l’importo che ENEL dovesse eventualmente pagare, sia le spese o i costi di qualunque genere in cui ENEL possa incorrere come conseguenza del reclamo o della citazione giudiziale, fatto comunque salvo il diritto della stessa ad agire in propria difesa.
8.3. L’inadempimento dell’Appaltatore di quanto previsto al presente articolo è considerato inadempimento grave e dà facoltà ad ENEL di risolvere il Contratto per inadempimento del Appaltatore.
9. SOSPENSIONE, RECESSO E RISOLUZIONE.
9.1. Sospensione.
9.1.1. Se per qualunque causa ENEL ritenga necessario o sia obbligata a sospendere in via temporanea tutte o parte delle attività oggetto del Contratto, dovrà inviare apposita comunicazione scritta all’Appaltatore, precisandone la causa e la stima della durata.
La sospensione ha effetto a partire dal giorno stabilito nella comunicazione.
L’Appaltatore deve, da tale data, sospendere le relative attività provvedendo alla custodia e manutenzione dei materiali, attrezzature, opere, ferme restando tutte le altre obbligazioni a suo carico derivanti dalla legge applicabile e/o stabilite nel Contratto.
La ripresa delle attività deve essere comunicata da ENEL con congruo anticipo mediante una comunicazione scritta all’Appaltatore.
Dalla data di ripresa dei lavori indicata da ENEL decorrono i tempi residui per l’ultimazione dei lavori.
L’Appaltatore avrà diritto al pagamento, secondo quanto stabilito nel Contratto, delle attività/opere già realizzate. Il pagamento delle attività/opere che, al momento della notifica, siano in avanzato stato di esecuzione, ove non previsto nel Contratto, verrà negoziato tra le Parti.
9.2. Recesso.
9.2.1. ENEL può recedere dal Contratto in ogni momento.
Il recesso deve essere manifestato con comunicazione scritta ed ha effetto dalla data di ricevimento della stessa. ENEL comunicherà quali attività dovranno essere completate e quali immediatamente interrotte. Le attività regolarmente eseguite fino alla data del recesso saranno compensate secondo i prezzi contrattuali.
Per le attività interrotte e per quelle non eseguite, sarà corrisposto il rimborso delle spese documentate per gli impegni già assunti e non revocabili senza conseguenze economiche, ovvero l’ammontare documentato delle conseguenze stesse, se più vantaggioso per ENEL.
L’Appaltatore può recedere dal Contratto nei casi pervisti dalle legge.
9.3. Risoluzione.
9.3.1. ENEL potrà risolvere il Contratto nei casi previsti dalla legge e/o in tutti i casi previsti nel Contratto stesso e/o nei seguenti casi, quando vi sia una causa che impedisca o comprometta in maniera rilevante la corretta esecuzione della prestazione oggetto del Contratto. A titolo esemplificativo e non esaustivo, in caso di:
a) scioglimento, trasformazione, riduzione di capitale o in caso di variazioni degli organi direttivi dell’Appaltatore, qualora tali cambiamenti influiscano negativamente sull’esecuzione del Contratto o contravvengano a quanto previsto all’articolo 18 “Normativa di condotta etica”;
b) diminuzione della capacità finanziaria o della solvibilità economica o eventuali difficoltà finanziarie che a insindacabile giudizio di ENEL, influiscano sul regolare adempimento degli obblighi dell’Appaltatore;
c) rifiuto dell’Appaltatore di iniziare l’esecuzione delle attività oggetto del Contratto;
d) interruzione o sospensione ingiustificata da parte dell’Appaltatore nell’esecuzione del Contratto;
e) rifiuto dell’Appaltatore di riprendere l’esecuzione delle attività oggetto del Contratto di cui ENEL - per qualsivoglia ragione - abbia ordinato la sospensione, qualora ENEL stessa ne abbia ordinato la ripresa;
f) rilevante ritardo, senza giusta causa, da parte dell’Appaltatore, nella consegna dei materiali o delle attrezzature o nell’esecuzione delle opere o dei servizi;
g) impossibilità dell’Appaltatore di ottenere in tempo utile i certificati e le omologazioni richiesti per l’esecuzione del Contratto o l’eventuale perdita degli stessi nel corso di vigenza del Contratto;
h) incapacità dell’Appaltatore di sanare eventuali errori o difetti rispetto alle indicazioni fornite da ENEL;
i) inadempimento o violazione da parte dell’Appaltatore e/o del subappaltatore e/o di qualunque terzo dall’Appaltatore incaricato dell’esecuzione delle attività oggetto del Contratto, di una qualunque delle prescrizioni della normativa applicabile, anche in materia giuslavoristica, ambientale, fiscale e di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
j) inadempimenti relativi alla proprietà intellettuale, la riservatezza e il trattamento dei dati personali, in conformità con la legge applicabile al Contratto;
k) accertamento, in qualunque momento successivo alla firma del Contratto, di omissioni e/o di falsità e/o mancato aggiornamento delle informazioni e delle dichiarazioni fornite dall’Appaltatore relative all’adempimento delle condizioni legali, economiche, finanziarie, tecniche o contrattuali;
l) di mancato risarcimento del danno a chiunque cagionato;
m) compimento da parte dell’Appaltatore di reiterati atti lesivi dell’immagine di ENEL;
n) azioni, omissioni, comportamenti, situazioni dell’Appaltatore che, a insindacabile giudizio di Enel, possano generare un rischio reputazionale per Enel e siano tali da ridurre la fiducia di Enel riguardo l’onorabilità, l’integrità dell’Appaltatore e la sua affidabilità nell’esecuzione delle attività oggetto del Contratto;
o) perdita di anche uno dei requisiti necessari per la Qualificazione (ove richiesta), per la stipula e per l’esecuzione del Contratto;
p) violazione, da parte dell'Appaltatore e/o del subappaltatore, anche di una sola delle prescrizioni della normativa vigente in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro o altre prescrizioni in materia di tutela della salute e sicurezza espressamente previste in Contratto e nei suoi allegati, ivi comprese:
mancata compilazione/sottoscrizione/predisposizione/aggiornamento/consegna dei documenti relativi alla salute e sicurezza sul lavoro, con le modalità e nei termini previsti dalla legislazione applicabile e/o dal Contratto;
l'utilizzazione, accertata in qualunque modo da ENEL, di personale non idoneo e/o non autorizzato secondo le prescrizioni previste dalla legislazione applicabile e/o dal Contratto;
violazione, accertata in qualunque modo da ENEL, di qualunque prescrizione a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro relativa all'uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuali, alla disciplina dei cantieri, alla segnaletica, alla movimentazione manuale dei carichi;
esecuzione o applicazione non a norma delle disposizioni in materia di sicurezza industriale e prevenzione del rischio, inclusa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la mancanza di formazione professionale del personale incaricato, secondo le norme tecniche applicabili;
q) incidente mortale o grave del dipendente di un Appaltatore o subappaltatore (avvenuto anche in altro contratto tra ENEL e Appaltatore o in contratti tra ENEL e una società appartenente alla stessa società madre dell’Appaltatore), in qualunque modo venga accertato dall'ENEL, con chiara responsabilità dell’Appaltatore o del subappaltatore sulla gestione della salute e della sicurezza.
Nel caso in cui l’Appaltatore non informasse ENEL delle situazioni sopra indicate e fatta salva la facoltà di quest’ultima di risolvere il contratto, ENEL potrà sospendere i pagamenti dovuti all’Appaltatore allo scopo di adempiere gli obblighi contratti con terzi e derivanti dalla mancata esecuzione del contratto da parte dello stesso Appaltatore.
L’Appaltatore si farà carico di qualunque costo aggiuntivo e di ogni altra spesa che dovesse derivare dall’inadempimento delle attività oggetto del Contratto per cause allo stesso imputabili.
Nelle ipotesi sopra descritte, ENEL potrà risolvere il Contratto a far data dalla comunicazione scritta o esigere l’adempimento dello stesso, salva la facoltà di richiedere il risarcimento di eventuali danni o pregiudizi. In tutti i casi che precedono, ENEL potrà, fatto salvo il suo diritto alla riscossione delle relative penali e all’esercizio della difesa in giudizio dei propri diritti per il risarcimento dei danni e pregiudizi, sospendere i pagamenti ancora dovuti all’Appaltatore anche allo scopo di adempiere gli obblighi contratti con terzi e derivanti dalla mancata esecuzione del contratto da parte dello stesso Appaltatore.
L’Appaltatore può risolvere il Contratto nei casi pervisti dalle legge.
10. FORZA MAGGIORE.
10.1. Per forza maggiore si intende un evento derivante dalla natura o dalle azioni umane che non può essere previsto o che, anche se previsto, non può essere impedito e che impedisce totalmente o parzialmente l’esecuzione del contratto. Nessuna delle Parti è considerata responsabile dell’inadempimento dei propri obblighi qualora l’esecuzione venga ritardata o non sia possibile quale conseguenza delle cause di Forza Maggiore, qualora sia in grado di provare: (i) che l’inadempimento è stato provocato da un evento al di fuori del suo controllo; e che (ii) non era ragionevole aspettarsi che una delle due Parti, al momento di sottoscrivere il Contratto considerasse possibile il verificarsi di tale evento e dei suoi effetti sulla sua capacità di adempiere; e che (iii) non era ragionevolmente possibile evitare o porre rimedio a detto evento o quantomeno ai suoi effetti
10.2. La parte che subisce le conseguenze di una causa di Forza Maggiore deve darne comunicazione all’altra tempestivamente e comunque non oltre la cessazione della causa che impedisce le comunicazioni.
10.3. Le Parti collaboreranno e scambieranno attivamente tutta la documentazione e le informazioni necessarie per cercare di minimizzare o eliminare la causa di forza maggiore.
10.4. In caso di Forza Maggiore, l’adempimento delle attività coinvolte verrà sospeso per il periodo di durata della causa di Forza Maggiore, senza alcuna richiesta di risarcimento da nessuna delle Parti.
10.5. Fatto salvo quanto sopra, al termine della causa di Forza Maggiore, le Parti si accorderanno o sull’estensione dei termini contrattuali o sulle misure che possano essere adottate per recuperare in tutto o in parte il tempo perduto per riuscire, ove possibile, ad eseguire il Contratto nei tempi originari.
11. OBBLIGHI GIUSLAVORISTICI, DI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO.
11.1. Generalità.
11.1.1. L’Appaltatore dichiara di conoscere tutti gli obblighi e le condizioni in materia giuslavoristica, di previdenza sociale, di salute e sicurezza sul lavoro, obbligandosi all’osservanza delle relative disposizioni, nonché agli obblighi ed alle condizioni indicati nel Contratto.
In particolare, l’Appaltatore si impegna all’adozione delle misure di salute e sicurezza finalizzate alla prevenzione dei rischi conseguenti alle violazioni riportate nella tabella del paragrafo 11.2 “Sanzioni per la violazione della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro”.
11.1.2. L’Appaltatore è l’unico responsabile dell’organizzazione del personale che - a vario titolo - ha impegnato nell’esecuzione del Contratto in maniera che, in ogni momento, siano chiaramente individuate le sue responsabilità rispetto a quelle di ENEL.
11.1.3. In tutti luoghi di lavoro delle Società del Gruppo Enel, è vietato fumare. In conformità alla legislazione in materia di Salute e Sicurezza, è consentito fumare solo nelle aree contrassegnate come “Area Fumatori” adibite a tale scopo. L’Appaltatore, pertanto, si impegna a rispettare tale obbligo. L’Appaltatore, inoltre, si impegna a comunicare ai lavoratori impegnati nella esecuzione del contratto, il divieto di fumare
- all'interno dei siti delle società del Gruppo Enel - durante lo svolgimento delle attività previste dal contratto. A tal proposito l’Appaltatore è responsabile anche di effettuare i relativi controlli in conformità alla legislazione in materia di Salute e Sicurezza.
11.1.4. Al personale dell’Appaltatore è vietato svolgere attività sotto l'influenza di alcolici o di stupefacenti o di sostanze psicotrope, di sostare nei locali del Gruppo Enel sotto l'influenza di alcolici o di stupefacenti o di sostanze psicotrope, nonché di utilizzare alcolici o stupefacenti o sostanze psicotrope sul posto di lavoro.
A tal fine, l’Appaltatore è responsabile anche di effettuare i relativi controlli in conformità alla legislazione vigente.
11.2. Sanzioni per la violazione della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.
11.2.1. Ferma restando la facoltà di risolvere il Contratto, ENEL, a fronte di ciascuna inadempienza in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, salvo richiesta del maggior danno, ha altresì la facoltà - a suo insindacabile giudizio - di applicare, dandone comunicazione all’Appaltatore a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (o comunicazione analoga con prova del ricevimento), una sanzione pecuniaria il cui importo è riportato negli Annex Paese.
In particolare, l’importo delle sanzioni pecuniarie per inadempienze “GRAVISSIME (II)”, così come classificate nella tabella sotto riportata, è il doppio dell’importo delle sanzioni per inadempienze “GRAVI (I)”, così come classificate nella stessa tabella.
Violazioni GRAVISSIME (III), come indicato nella tabella di seguito riportata, causeranno un declassamento significativo dell'indice di sicurezza del Vendor Rating, in aggiunta alla penale prevista per tali violazioni.
Qualora le inadempienze “GRAVI” e “GRAVISSIME” cagionino infortuni sul lavoro o comunque danni a persone, ENEL si riserva, a suo insindacabile giudizio, di applicare – in relazione alla gravità della violazione e/o dell’infortunio e/o del danno alla persona - una sanzione pecuniaria fino al 2% dell’importo complessivo contrattuale e in ogni caso non inferiore all’importo indicato negli Annex Paese.
Congiuntamente o in alternativa all’applicazione delle sanzioni di cui sopra, ENEL, a suo insindacabile giudizio, può:
sospendere, per un numero di giorni rapportato alla gravità dell’inadempienza - e comunque fino alla verifica degli eventuali adeguamenti o misure correttive adottate per far fronte all’inadempienza - l’esecuzione di qualunque lavorazione oggetto del Contratto senza che da ciò derivi, per l’Appaltatore, diritto alcuno alla proroga del termine di ultimazione dei lavori né compenso o indennizzo di sorta, oppure;
richiedere all’Appaltatore di far effettuare ai suoi lavoratori dipendenti - cui è attribuibile il suddetto inadempimento - fino a 16 ore di formazione aggiuntiva in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. I lavoratori, cui sono ascrivibili i suddetti inadempimenti, saranno riammessi in cantiere solo dopo aver frequentato gli specifici corsi di formazione previsti, oppure;
sospendere i pagamenti delle somme dovute all’Appaltatore, nella misura pari al 10% degli importi maturati al momento della violazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fino a che l’Appaltatore non provveda ad adottare le misure correttive al proprio sistema di gestione della sicurezza, prescritte da ENEL.
Qualora l’ammontare delle sanzioni applicate raggiunga il 5% dell’importo contrattuale, ENEL ha, altresì, facoltà di risolvere di diritto il Contratto. L’applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo avrà effetti negativi sull’indice di Vendor Rating.
L’applicazione delle sanzioni avverrà secondo le modalità previste dalle normative fiscali in vigore.
Gli importi provenienti dall’applicazione delle sanzioni saranno destinati da ENEL ad un fondo per il finanziamento di attività di informazione e formazione in materia di sicurezza volte a promuovere la cultura della sicurezza sul lavoro tra gli appaltatori.
ELENCO INDICATIVO, NON ESAUSTIVO, DI VIOLAZIONI GRAVI E MOLTO GRAVI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO – OBBLIGHI AMMINISTRATIVI
CATEGORIA | VIOLAZIONE | SEVERITA’ |
Segnalazione Infortuni | Mancata comunicazione ad Enel (entro 12 ore dall’evento) degli infortuni sul lavoro1 mortali o gravi (con prima prognosi superiore a 30 giorni o con prognosi riservata o non nota) o, a prescindere dalla prognosi, degli infortuni elettrici e per caduta dall’alto | III |
Mancata comunicazione ad Enel (entro 24 ore dall’evento) degli infortuni sul lavoro non gravi (con prima prognosi da 1 a 30 giorni) | II | |
Disposizioni di carattere generale | La mancata partecipazione alle riunioni di coordinamento (se vincolanti secondo regolamenti H & So procedure ENEL) | I |
ELENCO INDICATIVO, NON ESAUSTIVO, DI VIOLAZIONI GRAVI E MOLTO GRAVI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO RELATIVE ALLE ATTIVITA’ SUL POSTO
CATEGORIA | VIOLAZIONE | SEVERITA’ |
Disposizioni di carattere generale | Mancata individuazione del preposto | II |
Scarsa supervisione delle attività da eseguire | II | |
Mancata esecuzione del "controllo pre-Job" (se applicabile) | II | |
Consumo di alcolici o sostanze stupefacenti sul posto di lavoro | III | |
Utilizzo di personale non dichiarato ad Enel o non autorizzato | III | |
Utilizzo di personale senza profilo professionale / qualificazione / formazione richiesti per svolgere le attività in conformità con i regolamenti H & S ed ENEL (come opere elettriche, lavori in spazi confinati, lavori in altezza, lavori subacquei) | III | |
Inizio delle attività prima dell’autorizzazione di Xxxx | XXX | |
Utilizzo di attrezzature e macchine non conformi alla normativa vigente e alle norme tecniche | II | |
Utilizzo di automezzi speciali non precedentemente dichiarati ad Enel (es. mezzi per il sollevamento dei carichi, auto cestelli) | II | |
Utilizzo non autorizzato di veicoli speciali, macchinari o attrezzature di proprietà Xxxx | XX | |
Mancanza della documentazione relativa controlli / prove su veicoli / macchinari / attrezzature dell’impresa, utilizzati per i lavori per conto di ENEL, in conformità alle normative H & S | II | |
Mancato rispetto delle regole relative Codice della Strada | II | |
Manomissione di opere provvisionali e protezioni di Enel o di altre imprese appaltatrici | III | |
Mancanza di procedure di sicurezza dell’impresa relative alle attività da eseguire | II | |
Inosservanza delle disposizioni riportate nei Piani di salute e sicurezza definiti da ENEL per la gestione delle interferenze | II | |
Non conformità ed integrità dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) agli standard di salute e sicurezza (ad es. marcatura CE) | II | |
Mancata segnalazione e perimetrazione delle aree di lavoro, ove necessaria | II | |
Mancata/errata/incompleta adozione della segnaletica temporanea per i cantieri stradali | I |
1 Sono esclusi gli infortuni in itinere.
Mancato rispetto dei contenuti della segnaletica di sicurezza | II | |
Mancata/errata/incompleta adozione della segnaletica di sicurezza | I | |
Non adeguata sistemazione dei materiali nell’area di lavoro | I | |
Mancanza di misure adeguate in materia di gestione delle emergenze | II | |
Rischi Elettrici | In caso di lavori sotto tensione, la mancata applicazione / applicazione errata / incompleta applicazione delle relative procedure di Salute e Sicurezza | III |
Mancata applicazione / applicazione errata / incompleta applicazione delle 5 regole d'oro per quanto riguarda il rischio elettrico | III | |
Mancato utilizzo di DPI e Dispositivi di protezione collettiva (CPE) per i rischi elettrici | III | |
Utilizzo di DPI o Dispositivi di protezione collettiva (CPE) per i rischi elettrici non conformi con regolamenti di salute e Sicurezza | III | |
Non conformità / conformità incompleta alle norme di Salute e Sicurezza e alle disposizioni ENEL relative alla prevenzione di rischi elettrici | II | |
Lavori in Altezza | Mancato utilizzo di DPI e e Dispositivi di protezione collettiva (CPE) relativi ai rischi di caduta dall'alto | III |
Utilizzo di DPI e Dispositivi di protezione collettiva (CPE) relativi ai rischi di caduta dall'alto in contrasto con le norme di salute e Sicurezza | III | |
Non conformità / conformità incompleta ad altre norme di Salute e Sicurezza relative a lavori in altezza | III | |
Attività di sollevamento meccanico dei carichi | Non corretto utilizzo di attrezzature di sollevamento dei carichi/adozione di modalità non corrette di sollevamento dei carichi | II |
Mancanza di un piano di Salute e Sicurezza relativo alle operazioni di sollevamento mediante apparecchiature meccaniche | II | |
Rischio Chimico | SOSTANZE CANCEROGENE – MUTAGENE – TOSSICHE ACUTE | |
Mancata comunicazione ad Enel dell’ingresso di tali sostanze nei siti Enel | III | |
Mancata/parziale osservanza della normativa di salute e sicurezza e delle disposizioni Enel su movimentazione, trasporto, uso e stoccaggio di sostanze chimiche in riferimento all’etichettatura e alla scheda tecnica di sicurezza della sostanza | II | |
ALTRE SOSTANZE CHIMICHE2 | ||
Mancata comunicazione ad Enel dell’ingresso di tali sostanze nei siti Enel | II | |
Mancata/parziale osservanza della normativa di salute e sicurezza e delle disposizioni Enel su movimentazione, trasporto, uso e stoccaggio di sostanze chimiche in riferimento all’etichettatura e alla scheda tecnica di sicurezza della sostanza | I | |
Agenti fisici | Emissione non notificata ad Enel di agenti fisici (es. rumore, vibrazioni, polvere) | I |
Rischio incendio/ Esplosione | Mancata/parziale osservanza delle norme e delle disposizioni Enel in materia di prevenzione incendi | II |
Mancata/parziale osservanza della normativa di salute e sicurezza e delle disposizioni Enel sulla protezione da atmosfere esplosive (ATEX), per le aree così classificate da Enel | III | |
Attività a caldo (come la saldatura e taglio) | Mancata osservanza della normativa di salute e sicurezza e delle disposizioni Enel relative alle attività a caldo | II |
Scavi (profondità maggiore di 1,5 m) | Mancata osservanza delle norme e delle disposizioni in materia di prevenzione dei rischi derivanti da scavi | II |
2 Ad esempio sostanze corrosive/irritanti per la pelle; sostanze in grado di provocare gravi lesioni oculari/irritazione oculare; Sensibilizzazione delle vie respiratorie o della pelle; tossicità specifica per organi bersaglio; sostanze tossiche per l’apparato riproduttivo.
Lavori in luoghi confinati | Mancata osservanza della normativa di salute e sicurezza sulla prevenzione dei rischi specifici a cui si è esposti negli spazi confinati così classificati da Enel | III |
attività sopra l'acqua / con rischio idraulico | Mancata osservanza delle norme di salute e Sicurezza e delle disposizioni Enel in materia di prevenzione dei rischi derivanti da lavori sull’acqua | II |
Mancata osservanza delle norme di salute e Sicurezza e delle disposizioni Enel in materia di prevenzione dei rischi idraulici | III | |
Lavori subacquei | Attività svolte in maniera difforme da quanto previsto dalla normativa di salute e sicurezza e dalle disposizioni Enel sulla prevenzione dei rischi nei lavori subacquei | III |
LEGENDA
I | Violazione grave |
II | Violazione gravissima |
III | Violazione gravissima che causerà un declassamento significativo dell'indice di Vendor Rating |
11.3. Obblighi dell’Appaltatore, in tema di sicurezza e salute sul lavoro.
11.3.1. L’Appaltatore, per tutta la durata del Contratto, si obbliga a:
individuare tra il suo personale un preposto che ha il compito sovrintendere all’attività lavorativa e garantire l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori;
impiegare personale adeguatamente formato e informato in relazione al lavoro da svolgere ed ai rischi e alle misure di prevenzione e protezione da adottare;
impiegare personale in possesso delle idonee qualifiche e certificazione in relazione alle attività da effettuare, previste dalla singole legislazioni nazionali e dalle procedure Enel;
ad eseguire le prestazioni nel completo rispetto del Contratto, di tutte le disposizioni di Legge applicabili, regolamenti, norme anche tecniche e prescrizioni delle competenti Autorità, vigenti in ciascun momento della sua esecuzione e di quanto altro possa comunque interessare il Contratto, assumendo a proprio carico tutti i relativi obblighi ed oneri;
ad avvalersi di personale regolarmente assunto ai sensi delle discipline vigenti, a corrispondere ai propri dipendenti tutti i trattamenti retributivi, fiscali, assicurativi, previdenziali e contributivi, previsti dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro applicabili;
a rispettare tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di sicurezza, igiene e salute dei lavoratori;
a consentire l’identificazione delle maestranze al personale di ENEL e/o a terzi incaricati da ENEL stessa allo svolgimento dei controlli previsti dal Contratto e/o dalla legislazione applicabile;
in caso di incidenti mortali o gravi3 e, indipendentemente dalla prognosi, infortuni elettrici o incidenti dovuti a cadute dall’alto, verificatisi durante l'esecuzione delle attività oggetto del contratto:
o notificare immediatamente a ENEL l’infortunio (mediante telefono entro 4 ore dall’accaduto);
o entro 12 ore successivi l'incidente trasmettere a ENEL una comunicazione scritta contenente una descrizione dettagliata dell'evento e tutte le informazioni preliminari disponibili;
o Entro 8 giorni di calendario dopo l’infortunio inviare a ENEL il Report relativo all’indagine sull’accaduto;
o entro 24 ore dopo l'accaduto notificare a ENEL eventuali incidenti non gravi che si sono verificati nel corso dei lavori per conto di Enel, mediante comunicazione scritta;
o entro 3 giorni notificare a ENEL qualsiasi "near miss"4 verificatosi durante il corso dei lavori per conto di Enel;
o entro il 15 di ogni mese, inviare a ENEL il report relativo al numero di ore lavorate (ordinarie e straordinarie) per quanto riguarda il lavoro oggetto del contratto, effettuate nel mese precedente.
3 Infortunio grave: infortunio con prima prognosi superiore a 30 giorni o con prognosi riservata, fino allo scioglimento della riserva, o con prognosi non nota.
4 Near Miss: evento non previsto, correlato al lavoro, che non ha causato un infortunio o una malattia professionale, ma che ha avuto la potenzialità di farlo. Solo una fortuita interruzione nella catena degli eventi ha impedito che si verificasse l’infortunio o il danno.
Inoltre l’Appaltatore si obbliga a comunicare a ENEL, prima dell’avvio delle attività oggetto del Contratto:
l’eventuale affidamento a terzi dell’esecuzione di parte delle attività oggetto del Contratto, ove previsto;
i nominativi, i dati anagrafici, nonché gli estremi delle posizioni assicurative e previdenziali, certificati dagli Enti a ciò deputati, relativi a tutto il personale impiegato, a vario titolo, nell’esecuzione del Contratto;
ogni eventuale variazione relativa al personale impiegato nell’esecuzione del Contratto. ENEL si riserva di effettuare verifiche in qualsiasi momento, al fine di accertare l’adempimento di tale obbligo.
L’Appaltatore è unico responsabile dell’operato del personale da lui dipendente e comunque, a qualunque titolo impiegato nell’esecuzione del Contratto.
In caso di inadempimento, in qualsiasi modo accertato, dei suddetti obblighi, ENEL ha facoltà di risolvere di diritto il Contratto.
Prima di avviare i lavori il preposto, individuato dall’Appaltatore per le attività oggetto del contratto, si impegna ad organizzare un incontro di Pre-Job Check con i componenti della squadra, finalizzato a garantire, eventualmente con il supporto di apposite checklist, che tutti gli addetti:
siano informati sul lavoro da svolgere e sulle modalità operative da seguire;
conoscano i rischi ad esso connessi;
adottino conseguentemente tutte le misure necessarie per far sì che il lavoro venga svolto in sicurezza.
Nel “Pre-Job Check” il preposto e gli addetti riesaminano tutte le fasi del lavoro ed i relativi compiti, valutano insieme le situazioni di potenziale rischio per la salute e la sicurezza che potrebbero verificarsi e quali comportamenti devono essere adottati al fine di prevenire gli infortuni.
11.3.2. ENEL, in caso di violazione dei suddetti obblighi, potrà, a sua discrezione:
a. Sospendere l’esecuzione delle attività oggetto del Contratto per un numero di giorni variabile a seconda della gravità dell’inadempimento senza, in ogni caso, alcun diritto per l’Appaltatore di prorogare il termine previsto per l’esecuzione/consegna del Contratto stesso nè di ottenere alcuna remunerazione o risarcimento.
b. Richiedere all’Appaltatore di organizzare un corso di formazione aggiuntivo in materia di sicurezza e salute sul lavoro, destinato al personale responsabile dell’inadempimento.
11.4. Obblighi dell’Appaltatore in caso di affidamento delle attività in Subappalto.
11.4.1. L’Appaltatore nella scelta del subappaltatore dovrà preliminarmente verificare che quest’ultimo sia in possesso dei requisiti di salute e sicurezza sul lavoro prescritti dalla legislazione nazionale di riferimento e da ENEL per l’attività affidatagli, quali a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo:
politica aziendale in materia di salute e sicurezza;
documento di valutazione dei rischi;
documenti e procedure di sicurezza, che disciplinino con chiarezza le modalità di esecuzione delle attività;
struttura interna (nominativi e ruoli) per l’implementazione e la gestione della sicurezza sul lavoro;
procedure relative a:
- formazione sulla sicurezza del proprio personale;
- gestione dei dispositivi di protezione individuale (DPI);
- gestione ed esecuzione dei controlli di sicurezza;
- analisi degli eventi infortunistici ed implementazione delle conseguenti azioni correttive.
copia del registro infortuni (o analogo documento certificato dall’istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro, ove esistente);
statistiche infortunistiche relativamente agli ultimi 3 anni e per ogni anno (es: indice di frequenza e indice di gravità5);
eventuale certificazione del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza ai sensi dello standard OHSAS 18001/2007 (o equivalente);
eventuale documento fornito dall’istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro, che riporta il tasso di premio applicato a fini assicurativi.
5 Indice di Frequenza (Frequency rate): (N. di Infortuni/ore lavorate) x 1.000.000. Indice di Gravità (Severity Index): (N. di giorni persi/ore lavorate) x 1.000.
11.4.2. Per le opportune verifiche ai fini autorizzativi, l’Appaltatore dovrà inviare ad ENEL, sotto la propria responsabilità, una propria dichiarazione attestante il possesso da parte dell’eventuale subappaltatore dei requisiti di salute e sicurezza. La relativa documentazione dovrà obbligatoriamente essere conservata dall’Appaltatore stesso per tutta la durata del contratto di appalto, per consentire eventuali verifiche da parte di ENEL oppure, inviata dall’Appaltatore direttamente ad Enel, laddove richiesto dalla normativa vigente.
11.4.3. ENEL, sulla base della dichiarazione ricevuta, valuterà se procedere all’acquisizione della documentazione di cui sopra allo scopo di concedere o meno l’autorizzazione al subappalto, nel rispetto delle disposizioni legislative nazionali vigenti. Enel, inoltre, prima di procedere all’autorizzazione al subappalto, potrà fare ulteriori verifiche circa il possesso dei prescritti requisiti da parte del subappaltatore, ove non esplicitamente in contrasto con le singole legislazioni nazionali di riferimento.
11.4.4. L’Appaltatore deve rendere disponibile, per tutta la durata del contratto d’appalto, la documentazione relativa alla sicurezza sul lavoro con riferimento alle attività che ne costituiscono l’oggetto, secondo le prescrizioni della singola legislazione nazionale e nel rispetto degli obblighi di collaborazione e coordinamento verso i propri subappaltatori. I documenti di sicurezza dei subappaltatori devono essere presenti nei luoghi in cui si svolgono le attività oggetto del contratto d’appalto, sia ai fini della loro applicazione, sia per essere esibiti, su richiesta.
11.4.5. Il subappaltatore deve individuare tra il suo personale almeno un preposto per la sicurezza, comunicandone all’appaltatore il nominativo e l’eventuale variazione. In ogni caso non è consentito al subappaltatore svolgere attività in assenza del preposto per la sicurezza.
11.4.6. L’Appaltatore deve dare immediata comunicazione a ENEL di qualsiasi evento (inclusi i near miss) che coinvolga o potrebbe coinvolgere l’incolumità delle persone durante l’esecuzione dei lavori, anche con riferimento alle attività svolte dai subappaltatori.
11.4.7. L’Appaltatore, inoltre, in caso di infortunio occorso a lavoratori dipendenti e/o impiegati nel contratto d’appalto e/o di eventuali subappaltatori e/o di eventuali ulteriori imprese da lui coinvolte nell’esecuzione del contratto d’appalto, deve allegare alla comunicazione, copia di ciascuna denuncia di infortunio presentata alle Autorità nazionali competenti.
12. PROPRIETA’ INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE.
12.1. L’Appaltatore garantisce ENEL, in ogni tempo e, se richiesto, è obbligato a dimostrare alla stessa mediante documentazione, il legittimo utilizzo dei marchi, dei brevetti di invenzione, dei modelli di utilità, dei disegni industriali o delle relative licenze su detti diritti così come la licenza obbligatoria per l’esercizio dell’attività, quando la stessa richieda un’autorizzazione speciale per l’adempimento delle prestazioni oggetto del Contratto e che detti marchi e licenze non violino diritti di terzi.
Nel caso di licenze, queste dovranno risultare presso gli Uffici competenti, riservandosi ENEL il diritto di richiedere all’Appaltatore la documentazione e/o eventuali attestazioni.
Le parti convengono che, per quanto riguarda i prodotti di Enel o campioni che vengono consegnati da Enel all'Appaltatore, al fine di eseguire il contratto, l'Appaltatore: (i) non può in alcun modo copiare, riprodurre, elaborare, tradurre, modificare, adattare, sviluppare, decompilare, smontare, ricorrere al reverse engineering (o, in ogni caso, effettuare operazioni destinate ad estrarre il codice sorgente) - in tutto o in parte - di tali prodotti o campioni di, Enel, e (ii) garantiscono che i divieti di cui sopra siano rispettati anche dalle persone autorizzate coinvolte e da quelle che, eventualmente, potrebbero essere coinvolte nell' esecuzione del contratto da parte dell'Appaltatore.
12.2. L’Appaltatore è responsabile dell’ottenimento delle concessioni, dei permessi e delle autorizzazioni necessari dai titolari dei brevetti, dei modelli e dei relativi marchi di fabbrica, così come i diritti di proprietà intellettuale, restando a suo carico il pagamento dei diritti e dei compensi dovuti a tale titolo.
In caso di appalti di fornitura, qualora, a seguito di contestazione da parte di titolari o concessionari dei diritti di cui al presente articolo, fosse imposta ad ENEL la modifica totale o parziale dei materiali oggetto della fornitura, questi dovranno essere al più presto modificati a completa cura e spese dell’Appaltatore senza che, per questo motivo, si abbiano a peggiorare la qualità della fornitura, le caratteristiche di funzionamento e le garanzie. Nell’ipotesi sopra descritta si darà corso, ove previsto dalla tipologia di fornitura e prima di dar seguito ad essa, ad un nuovo iter di omologazione o di approvazione dei prototipi.
Nel caso in cui ENEL fosse citata in giudizio da un terzo per violazione da parte dell’ Appaltatore degli obblighi di cui al punto precedente, l’Appaltatore stesso, su richiesta di ENEL, sarà tenuto a presentare una garanzia a copertura dell'importo del reclamo ricevuto, entro dieci (10) giorni di calendario.
12.3. L’Appaltatore manleva ENEL dalla responsabilità per le infrazioni ai diritti di proprietà industriale o intellettuale in cui questa possa incorrere e si obbliga a fare tutto quanto sia necessario per lasciare ENEL indenne rispetto ai reclami o citazioni in giudizio che possano esserle inoltrati e si obbliga inoltre a risarcire ENEL di tutti i danni e pregiudizi diretti o indiretti, derivanti dai reclami o dalle citazioni in giudizio.
Qualunque reclamo, giudiziale o stragiudiziale, diretto all’Appaltatore da terzi e relativo a diritti di proprietà industriale od intellettuale, dovrà essere immediatamente comunicato ad ENEL.
12.4. Appartengono ad ENEL tutti i documenti, i disegni, i piani, i programmi informatici, così come le relative copie, consegnati da ENEL all’Appaltatore per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, così come le invenzioni, i brevetti, i modelli di utilità e gli altri diritti di proprietà industriale necessari o che diventino necessari per l’esecuzione delle prestazioni sulla base delle documentazione consegnata all’Appaltatore da ENEL; l’Appaltatore dovrà utilizzarli esclusivamente ai fini dell’esecuzione del Contratto e dovrà restituirli alla conclusione dello stesso, mantenendo in ogni momento le precauzioni adeguate per il trattamento, utilizzo e trasmissione dell’informazione che garantiscano la sicurezza e la riservatezza, ai sensi del successivo art. 13 “Riservatezza”.
12.5. I diritti di proprietà intellettuale, la tecnologia e la metodologia derivanti dalle opere o dai servizi prestati dall'Appaltatore nell'esecuzione del Contratto, nonché le registrazioni create, sono di proprietà di ENEL, laddove l'Appaltatore non ha alcun diritto di aumentare il prezzo definito nel Contratto per tali opere o servizi.
12.6. I disegni, documenti, progetti, programmi informatici, e le copie degli stessi, e in generale qualsiasi risultato (e i diritti di proprietà industriale e intellettuale correlati, inclusi a titolo esemplificativo e non limitativo, domande di brevetto, brevetti in attesa di concessione, diritti su database, diritti d'autore, marchi commerciali, diritti legati a segreti commerciali e industriali e qualsiasi applicazione degli stessi su base mondiale, progetti e modelli software, know-how) generato dall'Appaltatore durante l'esecuzione del Contratto (i “Diritti di proprietà intellettuale acquisiti”) saranno di proprietà esclusiva di ENEL, che diventerà altresì automaticamente il proprietario di qualsiasi lavoro in xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx durante l'esecuzione del Contratto. Le Parti riconoscono e accettano che i Diritti di proprietà intellettuale preesistenti di ciascuna Parte rimarranno di proprietà esclusiva di tale Parte, e la controparte non avrà alcun diritto in relazione agli stessi; per Diritti di proprietà intellettuale pregressi si intendono tutti i diritti di proprietà industriale e intellettuale presenti e futuri, inclusi a titolo esemplificativo e non limitativo domande di brevetto, brevetti in attesa di concessione, diritti su database, diritti d'autore, marchi commerciali, diritti legati a segreti commerciali e industriali e qualsiasi applicazione degli stessi su base mondiale, progetti e modelli software e know-how, appartenenti a ciascuna Parte prima della sottoscrizione del presente Contratto o acquisiti successivamente nel corso di progetti paralleli che esulano dall'ambito del presente Contratto. Pertanto, qualora l'Appaltatore debba utilizzare i propri Diritti di proprietà intellettuale preesistenti per l'esecuzione del presente contratto, eventuali Diritti di proprietà intellettuale acquisiti di proprietà di ENEL si limiteranno alle aggiunte (le “Aggiunte”), che costituiscono le parti aggiuntive (generate dall'Appaltatore nell'esecuzione del Contratto sulla base dei Diritti di proprietà intellettuale preesistenti) che non includono o comprendono in alcun modo nessuno dei suoi Diritti di proprietà intellettuale preesistenti. Le Parti accettano per iscritto l'elenco degli elementi che costituiscono Aggiunte precedentemente e/o entro 30 (trenta) giorni successivamente alla scadenza o allo scioglimento del Contratto
12.7. La modalità di commercializzazione e di diffusione a terzi della tecnologia oggetto del Contratto ed i benefici che ne possano derivare sono disciplinati nel Contratto.
12.8. In caso di inosservanza, da parte dell’Appaltatore, degli obblighi relativi alla proprietà industriale e intellettuale di cui al presente articolo, ENEL ha facoltà di risolvere il Contratto, fermo restando il diritto ad ogni azione ed al risarcimento dei danni subiti.
13. RISERVATEZZA.
13.1. Tutte le informazioni rese disponibili dalle Parti (verbalmente, per iscritto, in formato elettronico o in qualunque altra forma) previamente e/o durante l’esecuzione del Contratto, così come qualunque altra informazione di cui le Parti siano a conoscenza in virtù di altri contratti firmati tra le Parti e/o di negoziazioni precontrattuali relativi a detti contratti, analogamente a tutti i documenti, le informazioni, le conoscenze specifiche, indipendentemente da come siano stati raccolti, ottenuti o sviluppati, possono essere utilizzati unicamente per l’esecuzione del Contratto e sono riservati.
A titolo meramente esemplificativo, si considerano “riservate” tutte le informazioni relative a strategie di business, informazioni su prodotti e/o processi di produzione (disegno, studio e sviluppo), mezzi di produzione, informazioni sulle vendite, strategie di sviluppo e gestione dei clienti, ecc. Si considerano riservati, altresì, i documenti economici, finanziari e tecnici, così come processi, brevetti, licenze o qualunque altra informazione che qualunque delle due Parti (d’ora in poi, “Parte Proprietaria”) abbia reso disponibile all’altra Parte (d’ora in poi, “Parte Ricevente”), in relazione all’esecuzione del Contratto.
Tra le informazioni riservate devono includersi tutte quelle che la Parte Proprietaria mette a disposizione della Parte Ricevente, prima o durante l’esecuzione del Contratto, sia attraverso gli amministratori, dirigenti o impiegati della stessa Parte Proprietaria, sia attraverso gli Appaltatori, i subappaltatori o le filiali della Parte Proprietaria e gli amministratori, dirigenti o impiegati di questi (d’ora in avanti, “Rappresentanti della Parte Proprietaria”). Tra le informazioni riservate rientrano anche tutte le informazioni relative ai Rappresentanti della Parte Proprietaria, che tale Parte o i Rappresentanti della Parte Proprietaria abbiamo messo a disposizione della Parte Ricevente, direttamente od indirettamente, prima o durante l’esecuzione del Contratto. A tal fine:
Con il termine “filiale” si fa riferimento a qualunque società controllata da una delle Parti, o da detta Parte insieme a terzi, per tutto il tempo di durata di tale controllo e per tutto il tempo in cui l’informazione viene messa a disposizione;
Con il termine “controllo” si fa riferimento alla capacità diretta o indiretta di direzione sul funzionamento e sulla strategia della filiale, e ai casi in cui qualunque società del gruppo di una delle Parti possegga più del cinquanta per cento (50%) del capitale azionario o delle azioni con diritto di voto della filiale, in forma diretta o indiretta.
Non si considerano riservate le informazioni che la Parte Xxxxxxxxx possa dimostrare di essere legittimamente in possesso prima dell’inizio dell’esecuzione del Contratto, e/o che l’abbia ricevuta da terze parti non soggette ad un accordo di riservatezza.
Le informazioni riservate non potranno essere divulgate senza autorizzazione scritta, previa ed espressa della Parte Proprietaria, eccezion fatta per i casi in cui la Parte Ricevente sia legalmente obbligata alla divulgazione o gli venga richiesto da una Autorità Pubblica, o quando non sia possibile opporre un rifiuto. Senza l’autorizzazione previa, scritta ed espressa della Parte Proprietaria la Parte Ricevente non potrà copiare, riprodurre, tradurre, modificare, adattare, sviluppare, smantellare, separare, realizzare operazioni di reverse engineering o qualunque operazione destinata all’estrazione dei codici sorgente - totalmente o parzialmente- delle informazioni riservate fornite.
13.2. La Parte Ricevente:
Limiterà la divulgazione delle informazioni riservate esclusivamente ai propri amministratori, dirigenti o impiegati, o ai propri Appaltatori, subappaltatori o filiali o agli amministratori, dirigenti o impiegati di questi ultimi (d’ora in avanti, “Rappresentanti della Parte Ricevente”) che hanno necessità di averle o conoscerle ai fini dell’esecuzione del Contratto;
Obbligherà i propri Rappresentanti e garantirà che gli stessi adempiano agli obblighi contenuti nella presente clausola;
Sarà considerata responsabile di qualunque azione o omissione dei propri Rappresentanti da cui derivi un inadempimento dell’obbligo di riservatezza.
13.3. La Parte Ricevente è obbligata a creare e gestire dati logici e fisici, utilizzando le migliori tecniche e le migliori pratiche internazionali disponibili a garantire la protezione dei dati contro distruzione, manipolazione, accesso o riproduzione non autorizzati.
13.4. Le due Parti dovranno garantire l’assoluta non divulgazione di informazioni riservate durante l’esecuzione del Contratto e per un periodo di cinque (5) anni dalla sua conclusione, tranne nei casi in cui non venga stabilita una durata diversa nel Contratto stesso o quando sia obbligatorio per legge o per disposizione di una Autorità Pubblica. Nei casi in cui tale divulgazione sia necessaria, la Parte Ricevente a cui si chiede di divulgare informazioni riservate dovrà comunicare alla Parte Proprietaria tale richiesta immediatamente, ove legalmente possibile, in modo che essa possa intraprendere tutte le azioni necessarie per proteggere i propri diritti. La Parte Xxxxxxxxx divulgherà solamente quelle informazioni che sono richieste dalla legge e si impegnerà ad ottenere una dichiarazione per assicurare che coloro che ricevono tali informazioni le terranno riservate.
13.5. Se le informazioni sono definite da ENEL come “strettamente riservate” devono essere applicate le seguenti regole:
- La password necessaria per accedere ai sistema IT deve essere personale, deve essere mantenuta segreta ed essere cambiata ogni sessanta (60) giorni. L’accesso ai sistemi IT deve essere limitato al software o agli strumenti forniti specificamente per l’esecuzione delle attività richieste;
- Non è consentito l’utilizzo dei servizi di rete o delle connessioni per motivi estranei alle attività da realizzare;
- Qualunque transazione effettuata attraverso i sistema di IT di ENEL non deve violare le leggi locali vigenti;
- La postazione di lavoro utilizzata (sia fissa che mobile) non deve essere collegata ai servizi Internet diversi da quelli forniti o autorizzati da ENEL e deve avere il software l’antivirus necessario. E’ necessario prendere tutte le possibili contromisure necessarie per evitar la propagazione dei virus, malware o qualunque forma illecita di software che possa causare interruzioni di servizio o perdita di dati;
- Tutti gli account di posta elettronica, archiviazione di file o piattaforme di comunicazione (compresi i social network) devono essere forniti o autorizzati in forma esplicita da ENEL;
- I dati sensibili devono essere archiviati, trasmessi o cancellati utilizzando un adeguato software di criptaggio;
- E’ vietato apportare modifiche alla configurazione del Sistema para evitare controlli di sicurezza.
13.6. Entrambe le Parti concorderanno per iscritto il contenuto, i mezzi di comunicazione, la data di pubblicazione di eventuali articoli di stampa e le notizie o le comunicazioni di qualunque genere che riguardino il Contrato o qualunque questione o informazione ad esso collegate.
13.7. Se ENEL autorizza per iscritto il subappalto o la cessione del Contratto, l’Appaltatore dovrà ottenere previamente dal subappaltatore o cessionario un accordo di riservatezza con il medesimo contenuto del presente articolo.
13.8. ENEL se riserva il diritto di realizzare verifiche periodiche, con particolare attenzione alle misure di sicurezza applicate nei casi in cui ci siano informazioni considerate e classificate da ENEL come riservate.
13.9. In qualsiasi momento, se richiesto dalla Parte Proprietaria, la Parte Xxxxxxxxx dovrà restituire o distruggere, o far restituire o far distruggere dai propri Rappresentanti, tutte le copie delle informazioni riservate in forma scritta in suo possesso o in quello dei suoi Rappresentanti. Inoltre, la Parte Xxxxxxxxx farà tutti gli sforzi ragionevoli o lo richiederà ai propri Rappresentanti, per riconsegnare o distruggere qualunque dato conservato in formato elettronico e darà conferma della distruzione di tali dati alla Parte Proprietaria entro un termine massimo di quindici (15) giorni dalla richiesta. La Parte Proprietaria potrà realizzare le verifiche che ritenga adeguate in relazione alla restituzione o distruzione.
13.10. Nulla nel Contratto può essere inteso – a meno che non sia espressamente indicato per iscritto – come concessione di licenza o altro in materia di brevetti, diritti di autore, invenzioni, scoperte o migliorie realizzate, concepite o acquisite, sia prima che dopo l’esecuzione del presente Contratto.
13.11. Entrambe le Parti riconoscono e concordano che il risarcimento dei danni potrebbe non rappresentare un indennizzo sufficiente in caso di inadempimento dell’obbligo di riservatezza e che la Parte Proprietaria danneggiata ha il diritto di provare ad ottenere ulteriori misure compensative o evitare qualunque possibile violazione o danno da tale inadempimento in accordo con la legislazione vigente.
13.12. In caso di inadempimento dell’Appaltatore dell’obbligo di riservatezza, Enel potrà risolvere il Contratto.
14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
14.1. Sia ENEL che l’Appaltatore si obbligano al rispetto della legislazione in materia di protezione e trattamento dei dati personali, così come stabilito nel Contratto e nel rispetto della legislazione applicabile.
15. PROTEZIONE AMBIENTALE
15.1 Introduzione.
15.1.1 L’Appaltatore dichiara di essere a conoscenza di tutti i suoi doveri e responsabilità in materia di salvaguardia dell’ambiente, impegnandosi ad agire in conformità alle relative disposizioni e anche ai doveri e le condizioni stabiliti nel Contratto.
15.1.2 Fatto salvo quanto stabilito nel successivo art.17 “GLOBAL COMPACT” nel rispetto dei principi della politica ambientale adottata da ENEL, l’Appaltatore si impegna a porre in essere tutte le cautele e misure necessarie per la salvaguardia dell’ambiente.
15.2 Disposizioni Ambientali.
15.2.1 L’Appaltatore deve prevenire impatti ambientali, agendo sempre in conformità con la legislazione applicabile e gli standard ENEL in materia.
15.2.2 L’Appaltatore deve garantire che tutti i rifiuti generati dal proprio personale all'interno delle sedi e siti ENEL siano gestiti in conformità alle istruzioni indicate dalla legislazione applicabile e dal personale del sito.
15.2.3 A tutto il personale dell'Appaltatore o ai suoi subappaltatori in visita presso i xxxx XXXX è severamente vietato svolgere attività di caccia o di pesca, tagliare la vegetazione e accendere fuochi sia nel sito che nelle aree circostanti.
15.2.4 L’Appaltatore si impegna ad attuare tutte le misure appropriate per garantire il rigoroso rispetto dei doveri spettanti in conformità con le disposizioni di tutta la legislazione ambientale applicabile. Quanto sopra si applicherà con particolare riferimento al corretto imballaggio ed etichettatura dei prodotti forniti (data di confezionamento, data di produzione, data di scadenza, ecc.) nonché alla restituibilità dei contenitori per prodotti chimici laddove tali prodotti siano considerati sostanze o materiali pericolosi dalle leggi applicabili, fatti salvi futuri sviluppi legali che potrebbero insorgere a tale riguardo. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a rimediare ai danni causati come conseguenza di qualsiasi violazione delle norme applicabili.
15.2.5 L’Appaltatore si impegna, , a fornire prodotti o materiali con marchio ecologico, con maggiore efficienza energetica, con una lunga vita utile comportante minori costi e minore probabilità di generare rifiuti a fine vita, e con minori costi di smaltimento finale. Si impegna, inoltre, a massimizzare le sue operazioni di riciclaggio, sia per i materiali che nella gestione dei rifiuti.
15.2.6 L’Appaltatore garantisce che gli elementi utilizzati nei materiali e nelle attrezzature non siano chimicamente instabili e che non contengano sostanze cancerogene.
15.2.7 L’Appaltatore rispetterà le limitazioni alla commercializzazione di sostanze e materiali pericolosi stabiliti dalla legislazione applicabile, nonché da qualsiasi futura modifica legale a tale riguardo. In particolare, l’Appaltatore deve certificare l'assenza di PCB negli oli utilizzati nelle sue apparecchiature, nonché l’assenza di sostanze proibite o con restrizioni commerciali (e.g. CFC, HCFC, halon, etc..).
15.2.8 L’Appaltatore deve assicurare che i metodi di trasporto soddisfino le disposizioni della legislazione applicabile.
15.2.9 Se il Contratto prevede l'acquisizione di sostanze, sotto forma di composti o sostanze contenute in altri elementi, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, oli isolanti, oli o grassi lubrificanti, vernice, inchiostro (incluso toner), smalti, solventi, prodotti chimici, batterie elettriche, gas (in flaconi o attrezzature), carburanti (diesel, olio combustibile), reagenti di laboratorio, prodotti per la pulizia o prodotti soggetti a controllo, l’Appaltatore deve garantire la conformità alla legislazione vigente in materia di registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione di sostanze e composti chimici e fornire le schede di sicurezza (MSDS). La scheda di sicurezza deve descrivere gli usi delle sostanze e dei composti forniti, comprese eventuali limitazioni o istruzioni relative al loro immagazzinamento. L’Appaltatore deve, inoltre, garantire la conformità alla legislazione vigente sulla manipolazione e lo stoccaggio delle sostanze o miscele che fornisce.
15.2.10 Il Fornitore di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE) deve rispettare le condizioni imposte dalla legislazione locale, anche in relazione alla gestione del fine vita.
Dove è previsto dal quadro normativo nazionale, il Fornitore deve dimostrare di:
- aver aderito a un sistema collettivo di riciclaggio a fine vita riconosciuto e valido per il Paese in cui saranno installate le Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche
- essere iscritto al registro nazionale dei produttori di AEE.
Nel caso di un Paese senza uno specifico quadro normativo relativo al sistema di recupero delle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, ENEL, in accordo con il Fornitore produttore, valuterà come procedere caso per caso.
15.3 Mancato rispetto delle disposizioni ambientali.
15.3.1 L’Appaltatore e i suoi subappaltatori devono rispettare rigorosamente tutte le leggi e gli standard nazionali applicabili in termini di Ambiente nonché gli standard ENEL applicabili (inclusi in questo documento). In caso di discrepanza tra la legge e gli standard ENEL, prevarrà la disposizione più restrittiva a favore della protezione ambientale.
15.3.2 L’Appaltatore è responsabile del rispetto da parte dei suoi subappaltatori di tutte le disposizioni incluse nel presente Contratto e delle disposizioni legali vigenti.
15.3.3 Nei casi in cui il mancato rispetto delle disposizioni e prescrizioni ambientali implichi, a parere di ENEL, un pericolo imminente, inteso come qualsiasi situazione che comporti un evidente e manifesto rischio di danno all'integrità fisica delle persone o esponga alla possibilità di gravi danni ambientali, ENEL può richiedere la correzione immediata della situazione identificata e interrompere il lavoro fino a quando il problema non verrà risolto. ENEL, a sua esclusiva discrezione, può inoltre:
- richiedere all’Appaltatore di assicurare che i suoi dipendenti - che sono stati responsabili della violazione - partecipino fino a 16 ore di formazione integrativa su problemi/aspetti ambientali. I lavoratori responsabili di tali violazioni potranno essere riammessi al sito solo dopo aver frequentato i corsi di formazione specifici prescritti, oppure;
- sospendere il pagamento delle somme dovute all’Appaltatore, fino alla misura del 10% dell’importo maturato al momento della violazione ambientale, fino a quando l’Appaltatore non attui le modifiche richieste da Enel.
16. VENDOR RATING.
16.1. ENEL ha istituito un sistema di Vendor Rating per la valutare e il monitorare costantemente le performance dei propri appaltatori (di lavori, forniture e servizi).
16.2. Il Vendor Rating si applica a tutte le imprese che operano con ENEL.
16.3. La valutazione dell’Appaltatore, si basa su indicatori che esprimono il livello di qualità offerto, il rispetto dei tempi, la conformità alle normative ambientali e di sicurezza, l’aderenza ai principi della responsabilità sociale. Da tali indicatori è poi ricavato un indice sintetico di Vendor Rating (c.d. IVR).
16.4. ENEL procede alla rilevazione obiettiva e sistematica delle informazioni relative ai comportamenti tenuti dall’appaltatore dalla fase di approvvigionamento all’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
16.5. In caso di prestazione scadente, ENEL potrà richiedere all’Appaltatore piani di azione - da concordare nel contenuto e nei termini - o procedere ad opportune azioni di penalizzazione.
17. GLOBAL COMPACT.
17.1. L’Appaltatore si obbliga a fare proprio e a rispettare integralmente i Principi del Patto Mondiale, orientando ogni sua attività, eseguita da personale proprio o da subappaltatori al rispetto dei citati Principi.
17.2. I Principi del Patto Mondiale sono i seguenti:
a) DIRITTI UMANI.
Uno: Le imprese, dentro i propri ambiti, devono appoggiare e rispettare la protezione dei diritti umani riconosciuti a livello internazionale.
Due: Le imprese devono assicurarsi di non essere complici di violazioni di diritti umani.
b) LAVORI.
Tre: Le imprese devono appoggiare la libertà di affiliazione ed il riconoscimento effettivo del diritto alla contrattazione collettiva.
Quattro: Le imprese devono appoggiare l’eliminazione di ogni forma di lavoro forzato realizzato sotto coercizione.
Cinque: Le imprese devono appoggiare l’eliminazione del lavoro infantile.
Sei: Le imprese devono appoggiare l’abolizione delle pratiche di discriminazione nell’impiego e nell’educazione.
c) AMBIENTE.
Sette: Le imprese devono mantenere un comportamento preventivo per non pregiudicare l’ambiente. Xxxx: Le imprese devono favorire le iniziative che promuovano una maggiore responsabilità ambientale. Nove: Le imprese devono favorire lo sviluppo e la diffusione delle tecnologie che rispettano l’ambiente.
d) CORRUZIONE.
Dieci: Le imprese devono lavorare contro la corruzione in ogni sua forma, inclusa l’estorsione.
17.3. L’Appaltatore si obbliga al rispetto della vigente legislazione applicabile, vincolata ai principi sopra menzionati, e si impegna a rendere nota ad ENEL qualunque situazione in cui si verifichi l’inadempimento ai citati principi, così come il piano per rimediare a tale situazione.
17.4. Per tutta la durata del Contratto, l’Appaltatore si obbliga a consentire ad ENEL di verificare il grado di adempimento a quanto richiesto nel presente articolo, potendo ENEL chiedere la risoluzione del Contratto, per cause imputabili all’Appaltatore, in tutti quei casi in cui la stessa abbia la conoscenza sufficiente e giustificata. che l’Appaltatore o i suoi subappaltatori abbiano contravvenuto uno qualunque dei Principi sopra citati.
18. NORMATIVA DI CONDOTTA ETICA.
18.1. Generalità.
18.1.1. Il Gruppo ENEL nella conduzione degli affari e nella gestione dei rapporti si riferisce ai principi contenuti nel proprio Codice Etico, nel Piano Tolleranza Zero contro la corruzione, nella Policy sui Diritti Umani.
L’Appaltatore nella conduzione dei propri affari e nella gestione dei rapporti con terzi si riferisce a principi equivalenti.
L’Appaltatore dichiara di prendere atto degli impegni assunti da ENEL nel Codice Etico e dichiara di impegnarsi al rispetto degli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro minorile e delle donne; di parità di trattamento, di divieto di discriminazione, abusi e molestie; di libertà sindacale, di associazione e di rappresentanza, di lavoro forzato, di sicurezza e tutela ambientale, di condizioni igienico sanitarie nonché al rispetto delle vigenti condizioni normative, retributive, contributive, assicurative, fiscali e ciò con riferimento a tutti i lavoratori impiegati a
qualsiasi titolo nell’esecuzione del contratto. Resta ben inteso che trovano applicazione le Convenzioni “International Labour Organization “o la normativa vigente nel Paese in cui le attività devono eseguirsi, se più restrittive.
In tale ambito, ENEL si riserva la facoltà di effettuare qualsiasi attività di controllo e monitoraggio tendente a verificare il rispetto delle obbligazioni di cui sopra sia da parte dell’Appaltatore che di suoi eventuali subappaltatori o soggetti comunque dallo stesso incaricati per l’esecuzione del Contratto e di risolvere immediatamente il Contratto in caso di accertate violazioni delle suddette obbligazioni.
Segnaliamo inoltre che ENEL aderisce al Global Compact e in osservanza del decimo principio del GC intende perseguire il proprio impegno di lotta alla corruzione in ogni sua forma. Pertanto, ENEL proibisce il ricorso a qualsiasi promessa, offerta o richiesta di pagamento illecito, in denaro o altra utilità, allo scopo di trarre un vantaggio nelle relazioni con i propri stakeholder e tale divieto è esteso a tutti i suoi dipendenti. L’Appaltatore dichiara di prendere atto degli impegni assunti da ENEL e si obbliga a non ricorrere a nessuna promessa, offerta o richiesta di pagamento illecito nell'esecuzione del presente Contratto nell'interesse di ENEL e/o a beneficio dei suoi dipendenti.
In caso di violazione di tali obblighi, ENEL si riserva il diritto di risolvere il Contratto e di richiedere all’Appaltatore il risarcimento dei
danni.
18.2. Conflitto d’interesse.
18.2.1. Nell’esecuzione del Contratto, l’Appaltatore si obbliga ad avere esclusivo riguardo agli interessi di ENEL garantendo che
non sussistono situazioni che possano dar luogo all’insorgere di qualsivoglia conflitto d’interessi in relazione all’attività da eseguire.
Per tutta la durata del Contratto, l’Appaltatore si impegna ad adottare una condotta idonea ad evitare l’insorgere di conflitti di interesse. Qualora si determinasse una qualunque situazione idonea a generare un qualunque conflitto di interessi - ferma restando la facoltà di ENEL di risolvere il Contratto- l’Appaltatore si impegna a darne prontamente comunicazione scritta ad ENEL e ad attenersi alle ragionevoli istruzioni di quest’ultima, che saranno dettate previa consultazione e valutazione delle esigenze motivatamente rappresentate dall’Appaltatore.
18.3. Clausola aziendale di salute e sicurezza.
18.3.1. In ENEL la tutela della salute e della sicurezza e l’integrità psico-fisica delle persone non sono soltanto un obbligo legale ma una responsabilità morale verso i propri dipendenti e quelli degli Appaltatori.
L’obiettivo che ENEL vuole raggiungere è un ambiente di lavoro a “Zero Infortuni”. In ENEL nessun lavoro può essere svolto compromettendo la sicurezza. Per questo motivo, come stabilito nella Policy Stop Work, qualsiasi situazione a rischio o comportamento non sicuro dovrà comportare la sospensione dei lavori ed il ripristino delle condizioni di sicurezza.
ENEL è fortemente e costantemente impegnata nel diffondere e consolidare la cultura della salute e della sicurezza, promuovendo una maggiore attenzione e consapevolezza dei rischi e incoraggiando l’adozione di comportamenti responsabili da parte di chi lavora con noi e per noi.
La Dichiarazione di impegno per la salute e sicurezza e la policy Stop Work sono consultabili al seguente indirizzo: xxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxx.xxx/xx-XX/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx/xxxxxx/
Gli Appaltatori, nello svolgimento delle attività d’impresa, sono tenuti ad adottare una condotta in linea con detti principi.
18.4. Normativa di condotta etica dell’Appaltatore.
18.4.1. Qualora l’Appaltatore abbia un proprio Codice Etico e proprie policies contro la corruzione ed il rispetto dei Diritti Umani, , Enel potrà in alternativa riconoscerne la fondatezza e l’applicabilità purché, a giudizio di Enel, contengano principi analoghi a quelli stabiliti negli analoghi documenti di Enel stessa.
19. RESPONSABILITA’ LIMITATA
19.1 Nessuna delle parti, per l'esecuzione del contratto, è responsabile per danni indiretti, perdita di profitti, perdita di produzione o perdita di profitti della Parte non inadempiente.
19.2 La responsabilità di ciascuna delle parti per l'esecuzione del contratto non potrà superare il 100% del valore del contratto, revisioni di prezzo e varianti inclusi. Le penalità applicate, in virtù della loro natura non compensativa, non concorreranno al calcolo del limite di cui sopra.
19.3 L'esclusione contenuta nel precedente paragrafo 19.1 e la limitazione di responsabilità contenuta nel 19.2 non saranno applicabili nei casi in cui la suddetta responsabilità della Parte inadempiente derivi da una delle seguenti violazioni:
- Violazione di carattere penale.
- Violazione della protezione dei dati personali o riservatezza.
- Violazione della proprietà intellettuale o industriale.
- Violazioni in materia ambientale.
- Violazione fiscale, retributiva, della sicurezza sociale, della salute e sicurezza.