OBBLIGHI ED ONERI Clausole campione

OBBLIGHI ED ONERI. Il Broker assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. Il Broker si obbliga alla completa ottemperanza di tutte le disposizioni legislative e dei regolamenti riguardanti l’assicurazione infortunistica, previdenziale e mutualistica del proprio personale addetto ai servizi sopra specificati e del Decreto legislativo n. 81/2008 sulla prevenzione e la sicurezza del lavoro assumendone la piena responsabilità in caso di inadempienza. Il Broker si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il Codice di comportamento adottato dal Comune di Ranica con deliberazione n. 171 del 24.01.2014. Il Broker si obbliga a comunicare tempestivamente agli organi competenti e al Comune i tentativi di concussione da parte di dipendenti o amministratori pubblici in qualsiasi modo manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il Broker svolgerà l’incarico nell’interesse dell’Amministrazione Comunale, osservando tutte le indicazioni e richieste che l’Amministrazione Comunale stessa fornirà. È fatto divieto di assumere qualsiasi iniziativa che non sia stata preventivamente concordata con l’Ente. Restano, in ogni caso, di esclusiva competenza dell’Amministrazione Comunale le valutazioni e decisioni di merito sulle varie proposte formulate dal soggetto Broker, il quale, inoltre, non assumerà alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell’Ente. Spetta all’Amministrazione Comunale, altresì, la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare, l’adozione degli atti amministrativi e di gara da utilizzarsi per l’affidamento delle coperture assicurative di cui necessita, la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri. Il soggetto Xxxxxx non potrà impegnare in alcun modo l’Ente senza il suo preventivo ed esplicito consenso, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche rispetto ad obblighi precedentemente assunti dall’Ente. Il Broker non è autorizzato a sottoscrivere documenti contrattuali per conto dell’Amministrazione Comunale. I contratti assicurativi dovranno essere sottoscritti esclusivamente dai dirigenti e/o funzionari all’uopo autorizzati. In caso contrario, risulterà direttamente responsabile. È, inoltre, tenuto al segreto d’ufficio e dovrà osservare l’obbligo di diligenza nell’esecuzione...
OBBLIGHI ED ONERI. Il Fornitore dovrà osservare l’obbligo di diligenza nella esecuzione del servizio. Sono a carico della Ditta, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale: - tutte le spese ed oneri necessari per l’espletamento dell’incarico; - tutte le spese inerenti e conseguenti alla sottoscrizione del contratto, senza diritti di rivalsa. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e lo stesso non potrà, pertanto, avanzare pretese di compensi, a tal titolo, nei confronti dell’A.S.P.. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’A.S.P. da tutte le conseguenze derivanti dalle eventuali inosservanze delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
OBBLIGHI ED ONERI. − Il Nulla Osta / Autorizzazione è accordato salvi ed impregiudicati i diritti di terzi; Rimane esplicitamente stabilito che il Concessionario resterà unico responsabile, sia civilmente che penalmente, di eventuali danni o incidenti che dovessero verificarsi in conseguenza della costruzione, manutenzione ed uso delle opere oggetto del presente Nulla Osta, nonché in conseguenza della mancata e/ o difettosa segnalazione dei lavori in questione, restandone completamente sollevata Anas S.p.A. nonché i Funzionari da essa dipendenti. − Il Concessionario terrà la Società Anas sollevata ed indenne da qualsiasi altra pretesa o molestia, anche giudiziaria, che per dato o fatto del presente Xxxxx Xxxx potrebbe provenire da terzi, intendendosi che il Nulla Osta stesso viene rilasciato senza pregiudizio dei terzi. − Il presente Nulla Osta / Autorizzazione, o copie conforme di esso, deve essere tenuto sul luogo dei lavori ai sensi dell'art. 27 — comma 10 — del Codice della Strada...omissis...". Buttaceto per tutta la sua lunghezza, le interferenze risultano in tutti i punti in cui il progetto interessa il canale sopracitato. Per semplicità e chiarezza riportiamo di seguito stralcio di planimetria della zona interessata con evidenziato le nostre condotte e sezione TIPO … omissis …” • linea 150 k X (xxx. 00000X0) "XX Xxxxxxxxxxxx-XX Xxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx", interferente con PK 0+950 e PK 1 +500 e con XX00, XX00, XXX00, XXX00. Xx fine di rendere compatibile il Vs progetto con la RTN, si conferma altresì la necessità di stipulare una Convenzione atta a definire e regolare i rapporti tra le società per la risoluzione della citata interferenza e a tutela dei reciproci interessi, avente ad oggetto la realizzazione di una variante di tracciato della suddetta linea, a ns cura e Vs spese, con un costo ad oggi stimato pari a 860 mila euro circa e con tempi di realizzazione di 18 -24 mesi circa a partire dalla stipula della Convenzione e al netto dei tempi autorizzativi. Per quanto sopra detto, si esprime parere favorevole alla chiusura della Conferenza dei Servizi per la realizzazione delle opere ferroviarie in oggetto comprensive della suddetta variante. Infine, si fa presente che in sede di stipula della citata Convenzione gli importi economici potrebbero subire adeguamenti sulla base di un Vs progetto di maggior dettaglio, nonché per altre cause tra cui - a titolo esemplificativo - variazioni dei prezzi delle materie prime, definizione congiunta di soluzioni progettuali compl...
OBBLIGHI ED ONERI. 2.1 L'artista selezionato per la partecipazione al progetto si impegna a restituire il suddetto Contratto, debitamente compilato e firmato, all’indirizzo email xxxxxxxxx@xxxxx.xxx entro e non oltre la data dell’8 novembre 2020, a pena di esclusione;
OBBLIGHI ED ONERI. La Concessionaria dovrà:

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  • Collegio Sindacale Il collegio sindacale dell’Emittente in carica alla Data del Documento di Ammissione è stato nominato dall’assemblea del 10 aprile 2018, e rimarrà in carica per un periodo di tre esercizi sino all’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. I componenti del collegio sindacale della Società alla Data del Documento di Ammissione sono indicati nella tabella che segue. Nome e Cognome Carica Data e luogo di nascita Xxxxxxxxxx Xxxxxx Presidente del Collegio Sindacale 3 luglio 0000 - Xxxxx (XX) Xxxxxxxxx Xxxxxx Sindaco effettivo 24 giugno 0000 - Xxxxxxxxxx (XX) Xxxxxx Xxxxxx Sindaco effettivo 18 gennaio 1969 - Xxxxx Xxxxx Xxxxx Sindaco supplente 22 ottobre 0000 - Xxxxxxxxx (XX) Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx supplente 7 ottobre 0000 - Xxxxxxxxx (XX) I componenti del collegio sindacale sono domiciliati per la carica presso la sede della Società. Tutti i componenti del collegio sindacale sono in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dall’art. 2399 Codice Civile. Si riporta un breve curriculum vitae dei membri del collegio sindacale della Società, dal quale emergono la competenza e l’esperienza maturate in materia di gestione aziendale.

  • Trattamento economico e normativo La retribuzione verrà corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestato. Ai fini dell’assicurazione generale obbligatoria IVS, dell’indennità di malattia e di ogni altra prestazione previdenziale ed assistenziale e delle relative contribuzioni, il calcolo viene effettuato il mese successivo a quello della prestazione con eventuale conguaglio a fine anno, con riferimento alla durata effettiva del lavoro prestato. Vengono assegnati in modo proporzionale al lavoro svolto ogni altra attribuzione e/o diritto contrattualmente previsto correlato direttamente alla durata della prestazione come le ferie, le mensilità aggiuntive e tutti gli altri elementi retributivi accessori. Al lavoratore assente per malattia o infortunio viene corrisposta la integrazione contrattuale retributiva commisurata alla media delle percentuali di prestazione lavorativa risultante dalle ultime quattro settimane lavorate. Al lavoratore coobbligato, che effettua una prestazione lavorativa supplementare e/o straordinaria, perché tenuto a sostituire altro lavoratore coobbligato, ma impossibilitato a causa di assenza viene attribuita la retribuzione aggiuntiva proporzionata alla quantità di lavoro svolto senza maggiorazione alcuna fino al raggiungimento dell’orario normale di lavoro settimanale.

  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

  • Verifiche ed ispezioni 1. L'Ente e l’organo di revisione dell’Ente medesimo hanno diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia come previsto dagli artt. 223 e 224 del D.Lgs. n. 267 del 2000 ed ogni qualvolta lo ritengano necessario ed opportuno. Il Tesoriere deve all'uopo esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione della tesoreria.

  • DESCRIZIONE DEI LAVORI I lavori che formano l'oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori.

  • Assunzione del personale 1. L’assunzione del personale viene effettuata dall’Azienda in conformità alle norme con- trattuali e di legge, con particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 30.6.2003, n. 196 sulla tutela della riservatezza personale.

  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi:

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).