Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. La ditta aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione all’Azienda Ulss ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Venezia della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Nei termini previsti dall’art. 3 comma 7 della L. 136/2010 la Ditta dovrà comunicare al Servizio economico finanziario dell’Azienda Ulss i seguenti dati: 1) estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l’indicazione dell’opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati; 2) le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; 3) ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il mancato rispetto dell’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari così come disposto dalla L. 136/2010 determinerà ai sensi dell’art. 1456 del C.C. la risoluzione del contratto.
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Samples: Servizio Di Trasporto, Servizio Di Trasporto
Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. La ditta Ditta aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione all’Azienda Ulss ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Venezia della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Nei termini previsti dall’art. 3 comma 7 della L. 136/2010 la Ditta dovrà comunicare al Servizio economico finanziario dell’Azienda Ulss i seguenti dati:
1) estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l’indicazione dell’opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
2) le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
3) ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il mancato rispetto dell’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari così come disposto dalla L. 136/2010 determinerà ai sensi dell’art. 1456 del C.C. la risoluzione del contratto.
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Samples: Capitolato Speciale Per L’erogazione Di Un Servizio Di Help Desk
Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. La ditta aggiudicataria assume tutti gli 1. L’Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e successive del decreto Legge 187 del 12/11/2010 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso la Rete di Xxxxxx che nei rapporti con la Filiera delle Imprese.
2. Si impegnaIn particolare, inoltre, a dare immediata comunicazione all’Azienda Ulss ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Venezia della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Nei termini previsti dall’art. 3 comma 7 della L. 136/2010 la Ditta dovrà comunicare al Servizio economico finanziario dell’Azienda Ulss i seguenti datil’Appaltatore si obbliga:
1) estremi identificativi a. ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell’ambito del presente Appalto, sia attivi da parte della Stazione Appaltante che passivi verso la Filiera delle Imprese, uno o più conti correnti bancari o postali postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati, con l’indicazione dell’opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicatianche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
2) le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
3) ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il mancato rispetto dell’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari così come disposto dalla L. 136/2010 determinerà ai sensi dell’art. 1456 del C.C. la risoluzione del contratto.
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Samples: Accordo Quadro
Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. La ditta Ditta aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione all’Azienda Ulss ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Venezia della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Nei termini previsti dall’art. 3 comma 7 della L. 136/2010 la Ditta dovrà comunicare al Servizio economico finanziario dell’Azienda Ulss i seguenti dati:
1) : estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l’indicazione dell’opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
2) ; le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
3) ; ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il mancato rispetto dell’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari così come disposto dalla L. 136/2010 determinerà ai sensi dell’art. 1456 del C.C. la risoluzione del contratto.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. La ditta aggiudicataria Per i pagamenti di cui al precedente articolo e per gli effetti di cui alla Legge del 13 agosto 2010. N. 136, l’aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’artalla medesima legge. L’aggiudicatario si impegna a: utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la società Poste Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche; registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all’incarico e, salvo quanto previsto dal comma 3 della L. 13 agosto 2010del citato articolo, n. 136 e successive modifiche. Si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione all’Azienda Ulss ed alla prefettura-ufficio territoriale l’obbligo di effettuare detti movimenti esclusivamente tramite lo strumento del Governo della provincia di Venezia della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore bonifico bancario o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Nei termini previsti dall’art. 3 comma 7 della L. 136/2010 la Ditta dovrà postale; comunicare al Servizio economico finanziario dell’Azienda Ulss i seguenti dati:
1) all’Istituto Scolastico gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicatidel conto corrente dedicato, con l’indicazione dell’opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
2) entro 7 gg dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di accettazione dell’incarico nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
3) su di esso, nonché di comunicare ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi. Il mancato rispetto dell’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari così come disposto ; rispettare ogni obbligo previsto dalla L. 136/2010 determinerà ai sensi dell’art. 1456 del C.C. la risoluzione del contrattolegge 136/2010, non specificato in questa sede.
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