DISCIPLINARE DI GARA
Procedura negoziata di importo inferiore alla soglia comunitaria, volta alla stipula di un Accordo Quadro ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. b), e 54 del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento del “Servizio di cassa a favore dell’Istituto Comprensivo n. 00 Xxxxx Xxxxx - Xxxxxx”
Allegato 6
Procedura negoziata di importo inferiore alla soglia comunitaria, volta alla stipula di un Accordo Quadro ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. b), e 54 del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento del “Servizio di cassa a favore dell’Istituto Comprensivo n. 19 Santa Croce”
C.I.G.: Z2A3123E06
ART. 2 (STAZIONE APPALTANTE) 4
ART. 3 (OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO E STIPULA DELLE CONVENZIONI) 4
ART. 4 (IMPORTI A BASE DI GARA E VALORE DELL’APPALTO) 6
ART. 5 (DURATA DELL’ACCORDO QUADRO E DELLE CONVENZIONI DI CASSA) 9
ART. 6 (OPERATORI ECONOMICI) 9
ART. 7 (CRITERI DI SELEZIONE) 13
ART. 8 (DISCIPLINA DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO) 14
ART. 9 (GARANZIE A CORREDO DELLE OFFERTE E IN TEMA DI ESECUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO E DELLE CONVENZIONI) 15
ART. 10 (CONTRIBUZIONE ALL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE E RICORSO AL SISTEMA AVCPASS) 19
ART. 11 (MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE) 20
ART. 12 (DISPOSIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI OPERATORI ECONOMICI, CONSORZI, GEIE E AGGREGAZIONI DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE) 27
ART. 13 (MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE) 30
ART. 14 (SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA) 33
ART. 16 (STIPULAZIONE DELL’ACCORDO QUADRO E STIPULA DELLE CONVENZIONI) 37
ART. 17 (DIVIETO DI CESSIONE DELL’ACCORDO QUADRO E DELLE CONVENZIONI E SUBAPPALTO DELLE PRESTAZIONI) 38
ART. 18 (OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI) 40
ART. 19 (OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI NEI CONTRATTI COLLEGATI AL PRESENTE APPALTO E IN QUELLI DELLA FILIERA) 41
ART. 20 (TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E NORMATIVA RELATIVA ALLA PROTEZIONE DEI DATI) 42
ART. 21 (LEGGE REGOLATRICE DEL RAPPORTO E NORMATIVA IN TEMA DI CONTRATTI PUBBLICI) 43
ART. 22 (ULTERIORI PRESCRIZIONI) 44
ART. 23 (DOCUMENTI ALLEGATI E CHIARIMENTI SULLA DISCIPLINA DI GARA) 44
Art. 1 (Definizioni)
1. Il presente Disciplinare (come di seguito definito) intende regolamentare gli aspetti amministrativi della procedura di gara avviata e i principali requisiti che l’Appalto (come di seguito definito) dovrà possedere.
2. Nel presente Disciplinare sarà utilizzata la terminologia di seguito specificata:
▪ «Accordo Quadro»: il contratto pubblico di carattere normativo e aperto, disciplinato dall’art. 54 del D.Lgs. 50/16, che verrà sottoscritto con l’Aggiudicatario del servizio, il quale avrà come scopo quello di stabilire in via preventiva le condizioni contrattuali delle Convenzioni da affidarsi durante il periodo di validità dell’Accordo stesso, tra l’aggiudicatario e le singole istituzioni scolastiche che intendono fruire dei servizi subastati, in particolare per quanto riguarda quantità e caratteristiche tipologiche dei servizi stessi;
▪ «Affidatario», «Aggiudicatario», «Appaltatore» o «Gestore»:il soggetto cui, in caso di aggiudicazione e successiva stipula dell’Accordo Quadro, sarà affidato il servizio oggetto di gara per il singolo lotto;
▪ «Amministrazione Aggiudicatrice», «Stazione Appaltante» o «Istituto Capofila»: l’Istituto Comprensivo Statale n. 5 Santa Lucia, che affida l’Accordo Quadro all’operatore economico individuato mediante la presente procedura;
▪ «Appalto» o «Servizio di cassa» o «Servizio»: complessivamente intesa, la gestione del «Servizio di cassa a favore della Scuola», consistente nella riscossione delle entrate e nel pagamento delle, nonché nella custodia dei titoli e dei valori,oggetto della presente procedura;
▪ «Authority Virtual Company Passport» o «AVCpass»: il sistema istituito presso l’ANAC il quale, ai sensi dell’art. 216, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, consente:
- alla Stazione Appaltante l’acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alla presente procedura;
- agli Operatori Economici concorrenti, la produzione in via informatica dei documenti attestanti il possesso dei requisiti richiesti dalla Stazione Appaltante;
▪ «Bando di Gara»: il documento che riassume le caratteristiche essenziali dell’affidamento, elaborato dalla Stazione Appaltante, ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 71 del D.Lgs. n. 50/16, e pubblicato ai sensi degli artt. 72 e 73, del Codice, e del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 2 dicembre 2016;
▪ «Capitolato Tecnico» o «Capitolato»: il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, allegato 2 al presente Disciplinare e costituente parte integrante e sostanziale del Bando e del Disciplinare medesimo, nel quale vengono precisate le caratteristiche tecniche che le prestazioni da acquisirsi in capo alla Stazione Appaltante devono possedere, e le ulteriori obbligazioni poste a carico delle parti;
▪ «Codice»: il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»;
▪ «Convenzione di Cassa»: il documento contrattuale che, in esecuzione dell’Accordo Quadro ed in conformità al format di cui all’allegato 5 del presente Disciplinare, sarà se del caso stipulato tra l’Aggiudicatario della presente procedura e il singolo Istituto Scolastico che intende fruire dei relativi servizi, e che esporrà gli obblighi e i diritti che intercorrono reciprocamente tra l’Istituto medesimo e il Gestore. Il modello contrattuale in questione è stato già oggetto di approvazione preventiva ad opera del MIUR sotto forma di schema tipo, in conformità a quanto previsto dall’art. 20 delD.I. 129/2018;
▪ «DGUE»: il Documento di Gara Unico Europeo, redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea (UE) 2016/7 del 5 gennaio 2016, che sarà accettato dalla Stazione Appaltante in alternativa alla dichiarazione sostitutiva del Concorrente. Il DGUE consiste in un’autodichiarazione aggiornata, contenente le informazioni di cui all’art. 85 del Codice e al form di dichiarazione sostitutiva del Concorrente allegata sub 3 al presente Disciplinare. Il DGUE, ai sensi dell’art. 85, comma 1, del Codice, dovrà essere prodotto esclusivamente in formato elettronico, secondo le disposizioni del d.P.C.M. 13 novembre 2014, anche alla luce delle indicazioni fornite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il Comunicato del 30 marzo 2018;
▪ «Disciplinare di Gara»: il presente documento, volto ad integrare il Bando di Gara e a regolamentare gli aspetti di svolgimento della procedura e gli elementi minimi negoziali dell’Appalto;
▪ «Documento di Gara»: qualsiasi documento prodotto dalla Stazione Appaltante o al quale la Stazione Appaltante fa riferimento per descrivere o determinare elementi dell’Appalto o della procedura, compresi il Bando di Gara, il presente Disciplinare e i relativi allegati, il Capitolato, l’Accordo Quadro, nonché le informazioni sugli obblighi generalmente applicabili e gli eventuali documenti complementari;
▪ «Filiera delle imprese»: i subappalti come definiti dall’art. 105, comma 2, del Codice, nonché i subcontratti stipulati per l’esecuzione anche non esclusiva dell’Accordo Quadro e delle relative Convenzioni;
▪ «Istituto»o«Istituzione Scolastica» o «Istituto Scolastico»: la singola istituzione scolastica (come di seguito definita);
▪ «Istituto Convenzionato»: l’Istituzione Scolastica che abbia sottoscritto una Convenzione di Cassa;
▪ «Offerente», «Concorrente», «Operatore Economico» o «Operatore»: l’Operatore Economico, il raggruppamento di Operatori Economici, il consorzio o comunque l’Operatore monosoggettivo o plurisoggettivo che concorre alla procedura, e che presenta la propria Offerta in vista dell’aggiudicazione dell’Appalto;
▪ «Offerta»: complessivamente inteso, l’insieme delle dichiarazioni e dei documenti, di carattere amministrativo ed economico, che l’Operatore Economico sottopone alle valutazioni degli organi di procedura ai fini dell’aggiudicazione;
▪ «Offerta Economica»: i documenti inseriti nel plico di Offerta, e, in particolare, nella Busta B, contenenti i valori economici offerti dal Concorrente;
▪ «PassOE»: il documento attestante l’effettuata registrazione da parte del Concorrente al sistema AVCpass, ai fini del caricamento dei documenti volti a comprovare il possesso da parte dello stesso dei requisiti richiesti dalla Stazione Appaltante;
▪ «Posta Elettronica Certificata (PEC)»: il sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi, conformemente alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, al d.P.R 68/2005 ed ulteriori norme di attuazione;
▪ «Responsabile dell’Appaltatore»: l’esponente dell’Appaltatore, individuato dal medesimo, che diviene l’interfaccia contrattuale unica dell’Appaltatore medesimo verso l’Istituto, e che è intestatario della responsabilità per il conseguimento degli obiettivi qualitativi ed economici relativi allo svolgimento delle attività previste nell’Accordo Quadro e nella sua esecuzione. Trattasi di figura dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale, ai fini della gestione di tutti gli aspetti dell’Accordo Quadro e della relativa Convenzione;
▪ «Responsabile del Procedimento» o «R.U.P.»: l’esponente dell’Istituto, cui competono i compiti previsti dalle norme e dal paragrafo 11 delle Linee Guida ANAC n. 3, per le attività di: 1. programmazione dei fabbisogni; 2. progettazione, relativamente all’individuazione delle caratteristiche essenziali del fabbisogno o degli elementi tecnici per la redazione del capitolato; 3. esecuzione contrattuale; 4. verifica della conformità delle prestazioni;
▪ «Art.2(Stazione Appaltante)
Denominazione Ufficiale: Istituto Comprensivo n. 19 Santa Croce Codice ministeriale: VRIC889100P
Sede: Via San Felice Extra, n. 15 – 00000 Xxxxxx Telefono: 000000000
Indirizzo di posta elettronica:xxxx00000x@xxxxxxxxxx.xx PEC: vric89100p @xxx.xxxxxxxxxx.xx
Profilo di Committente: Scuola Statale
Responsabile Unico del Procedimento: Dirigente Scolastica Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx a Contrarre: prot. 3349/U del 27 marzo 2021
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z2A3123E06
Art. 3 (Oggetto dell’Accordo Quadro e stipula delle Convenzioni)
1. Con la presente procedura la Stazione Appaltante intende individuare un unico Operatore economico con il quale stipulare un Accordo Quadro, ai sensi dall’art. 54 del D.Lgs. 50/16, avente ad oggetto l’affidamento del Servizio di Cassa, riguardante, in particolare:
a) la gestione e tenuta conto (art. 4, comma 5, n. 1), la gestione dei pagamenti mediante bonifico (art. 4, comma 5, n. 9),la riscossione di somme mediante bonifico (art. 4, comma 5, n. 2), che costituiscono i servizi base del presente affidamento (a seguire, anche «Servizi Base»);
b) le anticipazioni di cassa (art. 4, comma 5, n. 15), l’attivazione di strumenti di riscossione ulteriori rispetto al bonifico (art. 4, comma 5, nn. 3, 4, 5, 6, 7, 8), l’attivazione di strumenti di pagamento ulteriori rispetto al bonifico (art. 4, comma 5, nn. 10, 11, 12, 13), le aperture di credito per la realizzazione di progetti formativi (art. 4, comma 5, n. 14), l’amministrazione di titoli e valori (art. 4, comma 5, n. 16), aventi natura opzionale e che potranno essere discrezionalmente attivati da ciascun Istituto nel corso del periodo di durata del Servizio (a seguire, anche «Servizi Opzionali»).
2. Le caratteristiche tecniche del Servizio sono dettagliatamente disciplinate nel Capitolato Tecnico, nello Schema di Accordo Quadro e nello Schema di Convenzione, allegati al presente Disciplinare.
3. Il servizio di cassa deve essere eseguito mediante l’ordinativo informatico locale (OIL), nel rispetto delle specifiche tecniche procedurali e delle regole di colloquio definite nell’Allegato Tecnico sul formato dei flussi di cui alle Linee Guida di AgID del 5 Ottobre 2015 recanti l’“Aggiornamento dello standard OIL” e, pertanto, non risulta possibile affidare il servizio a due o più operatori economici in quanto, in tale fattispecie, si dovrebbero apportare delle modifiche alle modalità di trasmissione dei flussi informativi fra il Gestore, l’Istituzione Scolastica e Banca d’Italia.
In ogni caso, tenuto conto che il servizio oggetto dell’affidamento risulta essere altamente standardizzato e che tutti gli operatori economici operanti nel mercato di riferimento sono in grado di offrirlo alle medesime condizioni, la scelta di non suddividere l’appalto in lotti funzionali o prestazionali garantisce la salvaguardia della concorrenzialità dell’affidamento e al contempo persegue la necessità di preservare la qualità dei servizi offerti.
4. Le caratteristiche tecniche del Servizio e le prestazioni delle Parti sono dettagliatamente disciplinate nel Capitolato, nello Schema di Accordo Quadro e nello Schema di Convenzione di Cassa, allegati al presente Disciplinare.
5. Il Servizio sarà affidato mediante il ricorso ad una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del Codice, con applicazione del criterio del minor prezzo, di cui all’art. 95, comma 4, del Codice, in quanto il servizio di cassa sul piano tecnico-merceologico si configura come servizio standardizzato, che, nell’ambito del Capitolato Tecnico e dello Schema di Convenzione di Cassa, è stato dettagliatamente descritto quanto alle condizioni tecnico-prestazionali di affidamento, individuate sulla base degli elementi ordinariamente rinvenibili nel mercato di riferimento.
6. Nell’ambito dell’Accordo Quadro l’Istituto potrà successivamente stipulare una Convenzione di Cassa a termini dell’allegato 5.
7. I volumi di Servizio all’Accordo Quadro hanno dunque valore meramente presuntivo, e sono stati determinati sulla base di calcoli a consuntivo e di proiezioni statistiche a preventivo. I predetti volumi potrebbero subire delle oscillazioni al ribasso anche di significativa entità, allo stato non prevedibili.
8. La Convenzione sarà stipulata, secondo il form di cui all’allegato 5, entro il termine di validità dell’Accordo Quadro, ed avrà una durata massima di 4 anni a partire dall’01/01/2021 al 31/12/2024, compatibilmente ai limiti quantitativi ed economici previsti nell’Accordo Quadro. La Convenzione conterrà l’indicazione
quantitativa e qualitativa dei servizi che l’Istituto intende acquistare nell’ambito dell’Accordo Quadro, per effetto della stipula della Convenzione stessa.
9. Ai fini della stipula, la Convenzione sarà trasmessa all’Appaltatore tramite posta raccomandata o Posta Elettronica Certificata (PEC), debitamente sottoscritta. Entro 2 giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, l’Appaltatore dovrà restituirla al mittente, con le medesime modalità, debitamente sottoscritta per accettazione.
10. Il Servizio di Cassa dovrà essere gestito tramite l’applicazione dell’Ordinativo Informatico Locale (OIL), come meglio precisato nel Capitolato Tecnico e nello Schema di Convenzione.
11. Il Gestore mette a disposizione dell’Istituto tutti gli sportelli dislocati sul territorio nazionale al fine di garantire la circolarità delle operazioni in incasso e pagamento presso uno qualsiasi degli stessi.
12. Il luogo di svolgimento del Servizio è Verona (codice NUTS ITD31)
13. Durante il periodo di efficacia, l’Accordo Quadro e la relativa Convenzione potranno essere modificati senza necessità di indire una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all’art. 106 del Codice e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.
14. Ai sensi dell’art. 106, comma 12, del Codice, la Stazione Appaltante e/o l’Istituto Convenzionato, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo dell’Accordo Quadro e/o della relativa Convenzione, potrà imporre all’Appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nell’Accordo Quadro e/o nella Convenzione. In tal caso l’Appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
15. Tutte le comunicazioni dovranno essere inviate via e-mail, mediante un valido indirizzo di Posta Elettronica Certificata del Concorrente (solo per i Concorrenti aventi sede in altri Stati membri, mediante indirizzo di posta elettronica), all’indirizzo di cui all’art. 2 del presente Disciplinare.
16. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
17. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
18. In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
19. In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’Offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.
Art. 4 (Importi a base di gara e valore dell’Appalto)
1. L’importo a base di gara è di € 1.500,00 nel triennio.
2. Il valore a base di gara è stato oggetto di determinazione presuntiva, non essendo possibile prevedere a priori l’effettiva misura di utilizzo ad opera dell’Istituto.
3. Il valore a base di gara, relativo all’unico Lotto, è stato oggetto di determinazione presuntiva, non essendo possibile prevedere a priori l’effettiva misura di utilizzo dell’Accordo Quadro ad opera degli Istituti, né l’effettiva entità di utilizzo della Convenzione, ove stipulata.
4. La remunerazione avverrà:
• a canone bimestrale,in base al prezzo offerto, su base annua, nella tabella di cui al successivo comma 5;
5. A pena di esclusione, non saranno ammesse Offerte in aumento rispetto all’importo a base di gara, né Offerte in aumento rispetto ad uno o più importi unitari posti a base di gara, ai sensi del successivo comma
6. L’Appalto sarà aggiudicato in base ai seguenti prezzi, a canone e unitari, posti a base di gara, non superabili a pena di esclusione:
Servizi | Importo a base d’asta | |
1 | Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto (Servizio Base) | Fino a 480,00 € |
2 | Commissione a carico dell’Istituto per singola operazione di riscossione mediante bonifico (Servizio Base) | Fino a 1,50 € |
3 | Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura MAV bancario e postale (Servizio Opzionale) | Fino a 1,50 € |
4 | Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura RID (Servizio Opzionale) | Fino 1,00 € |
5 | Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura RIBA (Servizio Opzionale) – | Fino a €. 1,00 |
6 | Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite incasso domiciliato | […] |
Servizi | Importo a base d’asta | |
(Servizio Opzionale) | ||
7 | Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite bollettino (Servizio Opzionale) | Fino a €. 1,50 |
8 | Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite Acquiring (POS fisico o virtuale) (Servizio Opzionale) | 0,6% |
9 | Commissione a carico dell’Istituto per singola operazione di pagamento ordinato dall’Istituto medesimo mediante bonifico, esclusi bonifici stipendi e rimborsi spese a favore dei dipendenti (Servizio Base) | Fino a 1,00 € |
10 | Spese annue per attivazione e gestione carte di credito (Servizio Opzionale) | Fino a 31,00 € |
11 | Spese annue per attivazione e gestione carte di debito (Servizio Opzionale) | […] |
12 | Oneri di ricarica delle carte prepagate emesse dal Gestore (Servizio Opzionale) | Fino a 1,00 € |
13 | Oneri di ricarica delle carte prepagate tramite circuito interbancario (Servizio Opzionale) | Fino a 1,00 € |
14 | Tasso annuo d’interesse passivo su anticipazioni di cassa (Servizio Opzionale) | […] |
15 | Tasso annuo d’interesse passivo su aperture di credito (Servizio Opzionale) – | […] |
16 | Remunerazione forfettaria annua per custodia e amministrazione di titoli e valori (Servizio Opzionale) | […] |
7. Ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e della Determinazione dell’ANAC (già A.V.C.P.) n. 3/2008, si attesta che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi di interferenza del presente Appalto sono pari a € 0,00 (Euro zero/00), trattandosi di servizi per i quali non è prevista l’esecuzione presso strutture nella disponibilità della Stazione Appaltante.
8. Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo posto a base di gara comprende i costi dei servizi che la Stazione Appaltante ha stimato in € 1.500,00 (Euro Millecinquecwento/00) calcolati su indagine dei costi reali di mercato.
Art. 5 (Durata dell’Accordo Quadro e delle Convenzioni di Cassa)
1. L’Accordo Quadro avrà una durata pari a 3 anni, naturali e consecutivi, a decorrere dalla data dell’01/07/2021.
2. La Convenzione di Cassa potrà essere stipulata dall’Istituzione scolastica ed avrà una durata massima pari a 3 anni naturali e consecutivi, dalla data dell’01/07/2021.
3. In ogni caso, non potranno essere sottoscritte Convenzioni di Cassa oltre il termine di 36 mesi di durata dell’Accordo Quadro.
4. La Stazione Appaltante si riserva, in via del tutto eventuale e opzionale, previa insindacabile valutazione interna, di prorogare la durata dell’Accordo Quadro in corso di esecuzione, nella misura massima di 6 (sei) mesi e per massimo 2 (due) volte e comunque per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice.
5. L’opzione di cui al precedente comma sarà attuata e formalizzata mediante uno o più atti aggiuntivi all’Accordo Quadro già sottoscritto dalla Stazione Appaltante. In tal caso, l’Appaltatore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario, o a condizioni economiche più favorevoli per la Stazione Appaltante.
Art. 6 (Operatori Economici)
1. Sono ammessi alla partecipazione alla procedura tutti i soggetti previsti dall’art. 45 del Codice, iscritti al Registro delle Imprese per le attività oggetto di affidamento.
2. Sono altresì ammessi a partecipare alla procedura gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia, alle condizioni previste dall’art. 45, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e dalle relative disposizioni di settore, purché autorizzati ai sensi di legge alla prestazione dell’attività bancaria in Italia.
3. Non sono ammessi a partecipare gli Operatori che si trovino, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui all’art. 80, commi 1,2, 4 e 5, del Codice o di cui alle
ulteriori disposizioni normative che precludono soggettivamente gli affidamenti pubblici. Ove ricorrano tali situazioni, l’Istituto potrà escludere gli Operatori in qualunque momento della procedura.
4. Si precisa che:
• relativamente alle condanne di cui all’art. 80, comma 1, del Codice, l’esclusione non opera se il reato è stato depenalizzato ovvero se è intervenuta la riabilitazione ovvero se il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna xxxxxxxx;
• se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria dell’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 del Codice ove non sia intervenuta sentenza di condanna;
• l’Operatore Economico che si trovi in una delle situazioni di cui all’art. 80, comma 1, del Codice, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, ovvero in una delle situazioni di cui al comma 5 del medesimo art. 80 del Codice, sarà ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se la Stazione Appaltante riterrà che le misure di cui al precedente periodo siano sufficienti, l’Operatore Economico non sarà escluso dalla presente procedura. L’Operatore Economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai precedenti periodi nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza;
• relativamente ai motivi di esclusione di cui all’art. 80, comma 4, del Codice, l’esclusione non opera quando l’Operatore abbia ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l’impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle Offerte;
• le cause di esclusione previste dall’art. 80 del Codice non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in l. 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli20 e 24 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, e affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento;
• in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la Stazione Appaltante ne darà segnalazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell’art. 80, comma 12, del Codice;
• non sono ammessi altresì alla presente procedura gli Operatori che abbiano fornito la documentazione di cui all’articolo 66, comma 2, del Codice o che abbiano altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell’Appalto, qualora non sia stato in alcun modo
possibile garantire il rispetto del principio della parità di trattamento. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione dei soggetti che si trovino nella condizione di cui al precedente periodo, la Stazione Appaltante inviterà, entro un termine non superiore a dieci giorni solari, i suddetti Operatori a provare che la loro partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell’Appalto non costituisce causa di alterazione della concorrenza.
5. Il curatore del fallimento, autorizzato all’esercizio provvisorio, ovvero l’impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, possono partecipare alla presente procedura su autorizzazione del giudice delegato, come previsto dall’art. 110, commi 3, 4 e 5, del Codice.
6. Ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto sopra sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. Ai sensi dell’art. 21, del D.Lgs. n. 39/2013, ai fini dell’applicazione dei divieti di cui ai precedenti periodi, devono considerarsi dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al D.Lgs. n. 39/2013 medesimo, ivi compresi i soggetti esterni con i quali le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici o gli enti privati in controllo pubblico abbiano stabilito un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo.
7. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di Operatori Economici, o aggregazione di imprese di rete, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di Operatori Economici
8. È fatto divieto al Concorrente che partecipa alla gara] in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare Offerta, per la gara medesima, in forma singola o associata.
9. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara]. In caso di violazione saranno esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del Codice penale. In caso di partecipazione dei consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), troveranno altresì applicazione le disposizioni contenute all’art. 47 del Codice.
10. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione, fatto salvo il caso in cui il soggetto designato non sia anch’esso un consorzio di cui all’articolo
45, comma 2, lettera b) e c). In tal caso anche quest’ultimo è tenuto a indicare in gara il consorziato esecutore per cui concorre.
11. È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lett. d) ed e), del Codice, anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli Operatori Economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di Operatori Economici e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi Operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
12. Salvo quanto previsto dall’art. 105, comma 20, del Codice, in materia di subappalto, è vietata l’associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all’aggiudicazione. Salvo quanto disposto all’art. 48, commi 17, 18 e 19, del Codice, in fase di gara e in corso di esecuzione,è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), c), d) ed e),rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta.
13. È consentito, per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 19 dell’art. 48, del Codice, o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) di designare, ai fini dell'esecuzione dei lavori o dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.
14. I Concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e) e g) del Codice concorrono necessariamente per tutte le proprie raggruppate/consorziate.
15. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
16. Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
17. Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete.
18. Ai fini di cui al precedente comma, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
19. Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
20. Sono ammesse le modifiche soggettive di cui all’art. 48, commi 17, 18, 19, 19-bis, 19-terdel Codice, nonché quelle previste dal presente articolo.
Art. 7 (Criteri di selezione)
1. I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nel presente articolo. Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Disciplinare. In particolare, ai fini dell’affidamento, i Concorrenti, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, dovranno essere iscritti nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i competenti ordini professionali, per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara e dovranno possedere l’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del D.Lgs n. 385/1993, ovvero apposita autorizzazione legislativa xxxxxxxxxxxx.Xx cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, dovrà provare di essere iscritto, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI al Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, ovvero con le altre modalità previste dall’art. 83, comma 3, del Codice.
2. Con riferimento ai soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice, i requisiti di cui al comma 1, dovranno essere posseduti da:
• ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
• ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
3. Con riferimento ai soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice, i requisiti di cui al comma 1dovranno essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
Art. 8 (Disciplina del soccorso istruttorio)
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 83, comma 9, del Codice, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda potranno essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente articolo.
2. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’Offerta Economica,la Stazione Appaltante assegna al concorrente un termine congruo, non superiore a 10 (dieci) giorni solari, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
3. Ove il Concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
4. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.
5. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta.
Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, è sanabile, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del Servizio ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice) è sanabile.
6. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
7. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i Concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
Art. 9 (Xxxxxxxx a corredo delle Offerte e in tema di esecuzione dell’Accordo Quadro e della Convenzione)
1. Ai sensi dell’art. 93 del Codice, ciascuna Offerta dovrà essere corredata da una garanzia provvisoria, prestata nella forma della cauzione o della fideiussione, a scelta dell’Offerente. L’importo della garanzia dovrà essere pari al 2% del valore dell’appalto a base di gara, salvo quanto previsto ai successivi commi 12e 13del presente articolo.
2. La cauzione, ai sensi del comma 2 del predetto art. 93 del Codice, a scelta dell’Offerente, potrà essere costituita:
a) in contanti, nel rispetto del limite all’utilizzo del contante di cui all’art. 49, comma 1, D. Lgs. n. 231/2007, con bonifico o in assegni circolari;
.
3. Al fine di comprovare in sede di procedura l’avvenuta costituzione del deposito cauzionale, il Concorrente dovrà produrre i documenti probatori che dimostrino il versamento delle relative somme.
4. Il deposito cauzionale non sarà produttivo di alcun interesse in favore del Concorrente. I titoli depositati saranno restituiti con le stesse cedole con le quali sono stati presentati.
5. La costituzione del deposito cauzionale dovrà avvenire con le modalità suindicate.
6. La fideiussione provvisoria può essere rilasciata, a scelta dell’Offerente, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
7. Gli Operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx
8. La medesima fideiussione, comunque rilasciata, dovrà in particolare:
a) avere quale beneficiaria l’Istituzione Scolastica;
b) essere specificamente riferita alla gara in oggetto di partecipazione;
c) essere conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9, del Codice, redatta secondo lo schema tipo previsto dal D.M. 19 gennaio 2018, n. 31 e dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice);
d) prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell’art. 1944 del Codice civile;
e) prevedere la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice civile;
f) prevedere l’impegno alla liquidazione della somma garantita su semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante, entro il termine di giorni 15 (quindici) dalla richiesta medesima;
g) avere validità non inferiore a 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza fissata per il termine di ricezione delle Offerte;
h) prevedere l’impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della Stazione Appaltante, per la durata di ulteriori 180 (centottanta) giorni, qualora al momento della scadenza della garanzia stessa non fosse ancora intervenuta l’aggiudicazione;
i) la liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui ai commi precedenti può aver luogo solo con la restituzione al garante, da parte della Stazione appaltante, dell’originale della garanzia stessa con annotazione disvincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al garante. Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione Appaltante;
j) coprire la mancata sottoscrizione dell’Accordo Quadro e/o di una o più Convenzioni, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'Affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011, nonché negli altri casi previsti dall’art. 93, comma 6 del Codice. Sono fatti riconducibili all’Affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula dell’Accordo Quadro e/o di una o più Convenzioni. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89, comma 1, del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria;
k) recare la sottoscrizione del garante.
9. Ove non sia già contenuto nell’ambito della fideiussione provvisoria, l’Offerta dovrà essere altresì corredata dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria di cui all’art. 103 e 104 del Codice, qualora l’Offerente risultasse Aggiudicatario. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
10. In caso di Operatori plurisoggettivi, la garanzia fideiussoria deve essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a
tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett.
b) e c) del Codice, al solo consorzio.
11. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’Offerta e della garanzia fideiussoria, il Concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’Offerta.
12. Ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo può essere ridotto:
• del 50% agli Operatori Economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000;
• del 50%, non cumulabile con la riduzione di cui al punto precedente, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese;
• del 30%, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo punto, applicabile agli Operatori Economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;
oppure
del 20%, applicabile agli Operatori Economici in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001;
• del 20%, anche cumulabile con la riduzione di cui ai punti primo e secondo, applicabile agli Operatori Economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50% del valore dei beni e servizi oggetto di affidamento, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;
• del 15%, anche cumulabile con la riduzione di cui ai punti primo, secondo, terzo e quarto applicabile agli Operatori Economici che abbiano sviluppato:
un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1, oppure
un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
13. In alternativa a quanto previsto dal precedente comma, ai sensi dell’art. 93, comma 7, del Codice, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo può essere ridotto del 30%, non cumulabile con le riduzioni di cui sopra, qualora l’Operatore Economico sia in possesso, alternativamente:
• del rating di legalità e del rating d’impresa;
• dell’attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001;
• della certificazione social accountability 8000;
• della certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001;
• della certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell’energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l’offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli Operatori Economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.
14. Per fruire dei benefici di cui ai precedenti commi 12 e 13, l’Operatore Economico segnala, in sede di Offerta, il possesso dei requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti, fornendo copia conforme delle certificazioni che giustificano la riduzione, ai sensi dell’art. 19, del d.P.R. n. 445/2000.
15. In caso di partecipazione in forma plurisoggettiva, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
16. Verso i Concorrenti non Aggiudicatari, la garanzia provvisoria sarà svincolata contestualmente alla comunicazione di intervenuta aggiudicazione dell’Appalto, tempestivamente e comunque entro 30 (trenta) giorni dall’aggiudicazione stessa, ai sensi di quanto disposto dall’art. 93, comma 9, del Codice. Verso l’Aggiudicatario, la garanzia provvisoria sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione dell’Accordo Quadro, ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell’art. 93 del Codice.
17. Sarà obbligo dell’Aggiudicatario rilasciare la garanzia definitiva prevista dall’art. 103 del Codice, secondo le modalità previste da detta norma ed entro i termini richiesti dalla Stazione Appaltante nei documenti di gara.
18. Ai sensi dell’art. 103, comma 6, del Codice, ai fini del pagamento della rata di saldo, l’Appaltatore dovrà costituire una cauzione o una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all’importo della medesima rata di saldo, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data della verifica di conformità e l’assunzione del carattere di definitività della medesima.
19. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’Operatore Economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.
20. È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
21. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
Art. 10 (Contribuzione all’Autorità Nazionale AntiCorruzione e ricorso al Sistema AVCpass)
1. I Concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’ANAC (già Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture), ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della l. n. 266 del 23 dicembre 2005 e della Deliberazione della predetta Autorità
n. 1300 del 20 dicembre 2017, nella misura di€ […] (Euro […]/00).
2. L’Offerta dovrà essere corredata dalla prova dell’avvenuto pagamento della contribuzione dovuta dall’Offerente. La prova dovrà essere formata e depositata in relazione alla modalità di pagamento prescelta dall’Offerente.
3. Il pagamento della contribuzione avviene con le seguenti modalità, previste nelle “Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, di soggetti pubblici e privati in vigore dal 1° gennaio 2015”:
▪ versamento online, collegandosi al “Servizio Riscossione Contributi” disponibile in homepage sul sito web dell’Autorità Nazionale Anticorruzione all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx, seguendo le istruzioni disponibili sul portale, tramite carta di credito dei circuiti Visa e Visa Electron (con la gestione del protocollo “certified by”), MasterCard (con la gestione del protocollo “secure code”), Diners, American Express. A riprova dell’avvenuto pagamento, l’Operatore Economico dovrà allegare all'Offerta copia della ricevuta di pagamento, trasmessa all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione e reperibile in qualunque momento accedendo alla lista dei pagamenti effettuati disponibile on line sul “Servizio Riscossione Contributi”;
▪ in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione Contributi, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. Copia dello scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegata all’Offerta;
Copia della ricevuta del bonifico effettuato dovrà essere allegata all’Offerta.
4. A riprova dell’avvenuto pagamento, l’Operatore Economico dovrà allegare all'Offerta copia della ricevuta di pagamento o copia dello scontrino rilasciato dal punto vendita.
5. La Stazione Appaltante è tenuta al controllo, anche tramite l’accesso al SIMOG, dell’avvenuto pagamento, dell’esattezza dell’importo e della rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta del versamento con quello assegnato alla presente procedura in corso.
6. In caso di mancata presentazione della ricevuta la Stazione Appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.
7. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
8. In caso di mancato pagamento prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005.
9. Nel caso di raggruppamenti o consorzi ordinari, costituiti e costituendi, il versamento dovrà essere effettuato dal solo Operatore capogruppo.
10. Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 81 e 216, comma 13, del Codice e dalla Deliberazione dell’ANAC n. 111 del 20 dicembre 2012, come aggiornata dalla successiva Deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016, la Stazione Appaltante procederà all’acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale, per la partecipazione alla presente procedura, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, salvo che nei casi di cui all’art. 5, comma 3, della suddetta Deliberazione 111/12 nonché in tutti gli altri casi in cui non fosse possibile ricorrere a tale sistema.
11. Ciascun Concorrente, al fine di consentire l’utilizzo da parte della Stazione Appaltante del sistema AVCpass, sarà tenuto a registrarsi al Sistema accedendo all’apposito link sul portale ANAC (Servizi ed accesso riservato
– AVCpass) secondo le istruzioni ivi contenute e richiedere il PassOE per la presente procedura. Le indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento, la consultazione dei dati e il caricamento dei documenti sono presenti sul sito: xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.
12. Si segnala che, nel caso di partecipazione alla presente procedura da parte di Concorrenti non registrati presso il sistema AVCpass, la Stazione Appaltante provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare loro un termine congruo per l’effettuazione della predetta registrazione.
13. Si precisa che, in caso di subappalto, il Concorrente dovrà allegare anche il PASSOE relativo all’impresa subappaltatrice.
Art. 11(Modalità di presentazione delle Offerte)
1. L’Offerta dovrà essere redatta in lingua italiana, in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di appalti, e sarà vincolante per l’Offerente per il termine di 180 (centottanta) giorni solari dalla data ultima fissata per la scadenza del termine di presentazione delle Offerte. Ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Codice, l’Istituto si riserva la facoltà di chiedere agli Offerenti il differimento di detto termine sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante sarà considerato come rinuncia del Concorrente alla partecipazione alla gara.
2. Nel caso in cui l’Offerta o i documenti a corredo dell’Offerta siano redatti in lingua diversa da quella italiana, i medesimi dovranno essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.
3. L’Offerta dovrà avere per oggetto – Offerta per la procedura aperta relativa al Servizio di cassa a favore dell’Istituto Comprensivo n. 19 Santa Croce CIG Z2A3123E06 – Scadenza offerte 27 aprile 2021» oltre alla denominazione dell’Offerente, codice fiscale e indirizzo PEC per le comunicazioni.
4. Nel caso di Operatori plurisoggettivi, già costituiti o da costituirsi, vanno riportate sul Plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.
5. Il suddetto plico dovrà pervenire, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 27/04/2021
6. Il Plico di Offerta potrà essere consegnato, entro e non oltre il termine predetto mediante raccomandata PEC xxxx00000x@xxx.xxxxxxxxxx.xx e avrà effetto al momento della loro ricezione, attestata dagli strumenti elettronici.
7. Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.
8. Il recapito dei plichi, indipendentemente dalla modalità utilizzata, sarà incombente a esclusivo rischio del mittente, il quale non potrà sollevare eccezione alcuna ove, per qualsiasi motivo, i plichi non dovessero pervenire in tempo utile.
9. Ai fini del rispetto dei termini sopra indicati, farà fede esclusivamente il timbro apposto dalla Stazione Appaltante.
10. Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro i termini di scadenza per la presentazione delle Offerte, pena l’irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al Plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al Plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all’interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.
11. Il Plico di Xxxxxxx dovrà contenere al proprio interno le seguenti buste, a loro volta chiuse, non trasparenti, sigillate con ceralacca o equivalente sistema e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti la denominazione dell’Offerente, l’indicazione dell’oggetto dell’Appalto e le seguenti diciture:
• Busta A – Documentazione Amministrativa
• Busta B - Offerta Economica
12. La mancata sigillatura del Plico e delle buste “A” e “B” inserite nel Plico, nonché la non integrità dei medesimi tale da compromettere la segretezza, sono cause di esclusione dalla gara.
13. Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il Plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del Plico e delle buste.
14. La Busta “A” (Documentazione Amministrativa) dovrà contenere i documenti e le dichiarazioni di seguito indicate:
a) Una dichiarazione sostitutiva del concorrente , resa ai sensi e per gli effetti degli artt.46e47 deld.P.R.445 del 28dicembre2000, nella quale il Concorrente attesti, inter alia, l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art.80delCodice e di quelli ulteriori previste dalla legge e la sussistenza delle condizioni minime di affidamento richieste dalla lex specialis, fornisca le informazioni rilevanti richieste dalla Stazione Appaltante e le informazioni relative al possesso dei prescritti requisiti in capo agli eventuali soggetti di cui l’Operatore Economico si avvale ai sensi dell’art. 89 del Codice, indichi l’autorità pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei documenti complementari e attesti la propria capacità, su richiesta e senza indugio, di fornire tali
documenti, secondo quanto previsto nello schema di dichiarazione sostitutiva del Concorrente di cui all’allegatosub3, al presente Disciplinare.
Si ricorda che, ai fini dell’attestazione di insussistenza delle cause ostative di cui aicommi1, 2 e 5 lett. l), dell’art.80 del Codice,
la relativa dichiarazione potrà essere resa dal legale rappresentante, per quanto a propria conoscenza, per conto dei seguenti soggetti, in via omnicomprensiva:
• per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico;
• per le società in nome collettivo: soci e direttoretecnico;
• per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;
• per gli altri tipi di società o consorzio:
▪ membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, che, secondo quanto previsto dal Comunicato A.N.A.C. dell’8 novembre 2017, sono da individuarsi nei seguenti soggetti:
o membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e monistico (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza).
o membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e ai membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico;
o membri del consiglio di gestione e ai membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema di amministrazione dualistico.
▪ soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, che, secondo quanto previsto dal Comunicato ANAC dell’8 novembre 2017, sono da individuarsi in quei soggetti che,benché non siano membri degli organi sociali di amministrazione e controllo, risultino muniti di poteri di rappresentanza, di direzione (i.e., dipendenti o professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell’impresa) o di controllo (i.e., revisore contabile e l’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati). In caso di affidamento del controllo contabile a una società di revisione, le verifiche non devono essere condotte sui membri degli organi sociali della società di revisione;
▪ direttore tecnico, socio unico persona fisica, socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.
Si ricorda inoltre che, la dichiarazione relativa alle cause ostative di cui al comma 1 dell’art. 80 del Codice va resa anche per i soggetti sopra indicati cessati dalla carica nell'anno antecedente la
data di pubblicazione del bando di xxxx, ferma restando la possibilità di dimostrare la completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. Anche in tal caso illegale rappresentante potrà dichiarare, ai sensi dell’art.47, comma2 del d. P . R . n. 445/2000, per quanto a propria conoscenza, il possesso dei requisiti richiesti in capo ai predetti soggetti in via omnicomprensiva.
In caso di cessione di azienda, in corporazione o fusione realizzatasi nell’ultimo anno, la dichiarazione di cui al periodo che precede deve essere resa anche con riferimento agli esponenti della società cedente, incorporata o fusa.
Nell’ambito della dichiarazione sostitutiva dovranno essere in ogni caso indicati i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui ai tre periodi che precedono, ovvero la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’Offerta. Detta dichiarazione è già contenuta nel form di dichiarazione sostitutiva del Concorrente allegato sub 3 al presente Disciplinare
Sarà comunque onere dell’Offerente, qualora il Legale rappresentante non dichiari, per quanto a propria conoscenza l’insussistenza delle cause ostative di cui ai commi1, 2 e 5 lett. l), dell’art.80 del Codice, produrre le relative dichiarazioni sottoscritte da ciascuno dei singoli esponenti sopra indicati.
Resta fermo quanto previsto al precedente art. 6, comma 4, del presente Disciplinare di Gara.
Il curatore del fallimento, autorizzato all’esercizio provvisorio, ovvero l’impresa ammessa al concordato con continuità aziendale devono indicare nella dichiarazione sostitutiva, da predisporsi preferibilmente secondo il modello dell’allegato sub 3, i riferimenti all’autorizzazione del giudice delegato.
La dichiarazione sostitutiva dovrà contenere altresì:
• le informazioni rilevanti richieste nel presente Disciplinare;
• le informazioni sui requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice e sui requisiti speciali, relative agli eventuali soggetti di cui l’Operatore Economico si avvale ai sensi dell’articolo 89;
• l’indicazione dell’autorità pubblica o del terzo responsabile al rilascio dei documenti complementari;
• apposita dichiarazione, relativa alla capacità, per l’Operatore, di fornire i documenti complementari indicati al successivoart. 14, su richiesta e senza indugio.
La dichiarazione sostitutiva del Concorrente dovrà essere redatta sulla base dello schema allegato
sub 3 al presente Disciplinare di Gara,da intendersi parte integrante del Disciplinare stesso.
In alternativa alla dichiarazione sostitutiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 85 del Codice, la Stazione Appaltante accetterà il DGUE, redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea (UE) 2016/7 del 5 gennaio 2016, e allegato al medesimo regolamento (reperibile sul sito xxxx://xxx-xxx.xxxxxx.xx/xxxxx- content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0007),integratosulla base delle Linee Guida 18 luglio 2016,
n. 3, adottate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e da compilarsi anche alla luce delle indicazioni fornite dall’ANAC con il Comunicato del Presidente dell’8 novembre 2017.
Ai fini di cui al periodo che precede, il DGUE, ai sensi dell’art. 85, comma 1, del Codice, dovrà essere prodotto, nell’ambito della “Busta A – Documentazione Amministrativa”, esclusivamente in formato elettronico, secondo le disposizioni del d.P.C.M. 13 novembre 2014, anche alla luce delle indicazioni fornite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il Comunicato del 30 marzo 2018.
I Concorrenti potranno altresì riutilizzare una dichiarazione sostitutiva o DGUE già utilizzati in una procedura precedente, purché producano apposita dichiarazione sostitutiva a conferma della validità delle informazioni ivi contenute.
In caso di libera compilazione a cura dell’Operatore e/o in caso di presentazione del DGUE, la dichiarazione sostitutiva e/o il DGUE dovranno comunque contenere, tutte le dichiarazioni e gli elementi riportati nel form allegato sub 3 al presente Disciplinare di Gara.
La dichiarazione sostitutiva e/o il DGUE dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante o dal soggetto comunque abilitato ad impegnare il Concorrente. In caso di sottoscrizione adopera di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere prodotta nella Busta“A”anche copia conforme all’originale, da rendersi con le modalità di cui all’art. 19, del d.P.R. n. 445/2000, del titolo abilitativo.
Ai fini della validità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt.46e47deld.P.R.445/2000, all’interno della “Busta A- Documentazione Amministrativa” dovrà essere inserita copia di un documento di identità di ciascun soggetto sottoscrivente, in corso di validità.
In caso di raggruppamenti e consorzi ordinari, costituiti o costituendi, la dichiarazione sostitutiva dovrà essere resa da ciascun Operatore Economico raggruppato o consorziato.
b) Nel solo caso di ricorso al subappalto,la seguente documentazione:
i. la dichiarazione di subappalto, resa dal legale rappresentante dell’Offerente o dal soggetto abilitato ad impegnare l’Operatore, nella quale l’Offerente:
• indichi le prestazioni che intende eventualmente subappaltare ai sensi dell’art.105, comma4, lett. b) del Codice, nei limiti del 30% (trenta percento) dell’importo contrattuale massimo sub appaltabile;
• indichi una terna di nominativi di subappaltatori, ai sensi dell’art. 105, comma 6, del Codice. Detta dichiarazione è già contenuta nel form di dichiarazione sostitutiva del Concorrente allegato sub 3 al presente Disciplinare;
• dichiari, per quanto a propria conoscenza, l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice in capo ai subappaltatoriindicati.
Detta dichiarazione è già contenuta nel form di dichiarazione sostitutiva del Concorrente allegato sub 3 al presente Disciplinare;
ii. le dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi e per gli effetti degli artt.46e47del d. P. R.445 del 28 dicembre 2000 dai subappaltatori indicati nella terna, relative all’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice, secondo quanto previsto nello schema di dichiarazione sostitutiva dei subappaltatori di cui all’allegato sub4, al presente Disciplinare. In alternativa alle dichiarazioni sostitutive dei subappaltatori ai sensi e per gli effetti dell’art.
85 del Codice, la Stazione Appaltante accetterà appositi DGUE dei subappaltatori (compilati esclusivamente nella parte II, lett. A e B, e III).
In caso di libera compilazione a cura del subappaltatore e/o in caso di presentazione del DGUE, le dichiarazioni sostitutive e/o i DGUE dovranno comunque contenere, tutte le dichiarazioni e gli elementi riportati nel form allegato sub4 al presente Disciplinare di Gara.
Il DGUE, ai sensi dell’art. 85, comma 1, del Codice, dovrà essere prodotto, nell’ambito della “Busta A – Documentazione Amministrativa”, esclusivamente in formato elettronico, secondo le disposizioni del d.P.C.M. 13 novembre 2014, anche alla luce delle indicazioni fornite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il Comunicato del 30 marzo 2018. Le dichiarazioni sostitutive e/o i DGUE dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante o dal soggetto comunque abilitato ad impegnare il subappaltatore. In caso di sottoscrizione adopera di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere prodotta nella Busta “A” anche copia del titolo abilitativo.
iii. copia di un documento di identità di ciascun soggetto sottoscrivente le dichiarazioni sostitutive dei subappaltatori, in corso di validità;
iv. il PASSOE dell’impresa subappaltatrice.
c) Prova dell’avvenuto pagamento della contribuzione dovuta dall’Offerente all’ANAC di cui all’art. 10 del presente Disciplinare di gara;
d) la seguente documentazione relativa alle garanzie di cui al precedente art. 9 del presente Disciplinare:
i. il documento, in originale o in copia autentica da rendersi ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. n. 445/2000, comprovante la prestazione della cauzione o fideiussione provvisoria di cui all’art.93delCodice;
ii. l’impegno del fideiussore o di altro soggetto, in originale o in copia autentica da rendersi ai sensi dell’art. 18, del d.P.R. n. 445/2000, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione delle prestazioni di cui all’art.103delCodicenei casi di cui all’art.9, comma10. In caso di prestazione della garanzia a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa, l’impegno potrà già essere contenuto nella fideiussione stessa;
iii. solo qualora l’Operatore intenda usufruire dei benefici di cui al precedente art. 9, commi 12 e 13, copia conforme delle certificazioni che giustificano la riduzione, da rendersi con le modalità di cui all’art. 19, del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;
e) il documento attestante l’attribuzione del “PassOE”, quale rilasciato dall’ANAC ai fini dell’utilizzo del
sistema AVCpass, così come dettagliatamente previsto all’art.10 del presente Disciplinare di Gara. In caso di mancata presentazione di tale documento, legata a difficoltà nell’utilizzo del sistema AVCpass, la Stazione Appaltante potrà provvedere, in corso di procedura, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l'effettuazione della registrazione sul predetto sistema e per la conseguente trasmissione del PassOE;
f) dichiarazione resa dal Concorrente ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, in segno di accettazione, senza riserva alcuna, delle condizioni e prescrizioni tutte risultanti dalla lex specialis. Tale dichiarazione è già contenuta nel form di dichiarazione sostitutiva del Concorrente allegato sub 3 al presente Disciplinare di Gara.
Per i Concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i Concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
I documenti contenuti nella “Busta A- Documentazione Amministrativa” non potranno fare alcun riferimento all’Offerta Economica, a pena di esclusione.
15. La “Busta B – Offerta Economica” dovrà contenere, a pena di esclusione:
▪ l’indicazione dell’Offerta Economica, redatta in bollo preferibilmente sulla base dello schema di Offerta Economica allegata sub 5 al presente Disciplinare. In caso di libera compilazione a cura dell’Operatore economico, l’Offerta Economica dovrà comunque contenere tutti gli elementi riportati nei predetti form;
▪ copia di un documento di identità di ciascun soggetto sottoscrivente, in corso di validità. Nell’ambito dell’Offerta Economica dovrà essere indicato:
- i prezzi unitari al netto dell’IVA, i tassi offerti per i singoli servizi, le percentuali sull’importo delle singole transazioni, le valute su incassi e il termine di ammissibilità pagamento dei mandati, previsti come indicato nello Schema di offerta economica allegato sub 5;
- costi aziendali concernenti l’adempimento dell’Operatore alle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016, che dovranno risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dell’Appalto;
- costi dell’Operatore relativi alla manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice.
I valori offerti, al netto dell’IVA, dovranno essere indicati sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza fra il valore indicato in cifre e quello in lettere, sarà ritenuta valida l’Offerta in lettere.
In caso di indicazione di valori recanti un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a tre, saranno considerate esclusivamente le prime tre cifre decimali, senza procedere ad alcun arrotondamento.
Saranno escluse le offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche.
Saranno altresì escluse, in quanto considerate inammissibili ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, le Offerte rispetto alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per
informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o che ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.
L’Offerta Economica non potrà presentare correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte a margine dall’Offerente, lasciando in evidenza gli elementi oggetto di correzione.
La Dichiarazione di Offerta Economica dovrà essere sottoscritta a margine di ogni foglio per sigla, e in calce con firma, per esteso e leggibile dal legale rappresentante dell’Offerente o dal soggetto comunque giuridicamente abilitato a impegnare l’Offerente stesso. In caso di sottoscrizione dell’Offerta Economica a mezzo di soggetto diverso dal legale rappresentante, qualora non già prodotta nell’ambito della “Busta A”, dovrà essere prodotta nella “Busta B” anche copia della fonte dei poteri del soggetto sottoscrivente.
L’Offerta economica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione.
Art. 12 (Disposizioni per la partecipazione di raggruppamenti temporanei di Operatori Economici, consorzi, GEIE e aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete)
1. Con riferimento alla “Busta A – Documentazione Amministrativa”, in caso di Operatori plurisoggettivi valgono le seguenti disposizioni:
▪ nel caso di Offerta presentata da un raggruppamento/consorzio ordinario/GEIE non ancora costituiti, come definiti all’art. 45, comma 2, lett. d) ed e), del Codice, in combinato disposto con le disposizioni dell’art. 48 del medesimo Codice, valgono le seguenti regole speciali:
o la o le Dichiarazione/i Sostitutiva/e e/o il DGUE di cui alla lettera a) del precedente comma 15 dell’art. 11 dovrà/dovranno essere presentata/e, sottoscritta/e da ogni componente del raggruppamento/ consorzio ordinario/GEIE;
o nella “Busta A – Documentazione Amministrativa” dovrà sussistere apposita dichiarazione, sottoscritta dai legali rappresentanti (o da soggetti abilitati a impegnare i rispettivi enti) di tutti i soggetti partecipanti al costituendo raggruppamento/consorzio ordinario/GEIE. Tale dichiarazione dovrà contenere l’espresso impegno, in caso di aggiudicazione, a costituirsi giuridicamente in tale forma, con indicazione esplicita del soggetto capofila, e a conformarsi alla disciplina di cui all’art. 48 del Codice. Tale dichiarazione è già contenuta nel form di dichiarazione sostitutiva del Concorrente, allegato sub 3 al presente Disciplinare;
o nella “Busta A – Documentazione Amministrativa” dovrà altresì sussistere un’apposita dichiarazione, sottoscritta dai rappresentanti legali delle società raggruppande e/o aderenti al consorzio/GEIE (o da soggetti comunque giuridicamente abilitati a impegnare i rispettivi enti). Da tale dichiarazione, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, dovrà risultare la specificazione delle parti del Servizio che saranno eseguite dalle singole imprese. Tale dichiarazione è già contenuta nel form di dichiarazione sostitutiva del Concorrente, allegato sub 3 al presente Disciplinare.
▪ nel caso di Offerta presentata da un raggruppamento/consorzio/GEIE già costituito, valgono le medesime regole sopra poste con riferimento ai raggruppamenti e ai consorzi non ancora costituiti, con la seguente eccezione:
o in luogo dell’attestazione circa l’impegno a costituirsi in raggruppamento/consorzio/GEIE, nell’ambito della “Busta A – Documentazione Amministrativa”, dovrà essere prodotta copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata/ atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
▪ nel caso di Offerta presentata dai consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) e c), del Codice, valgono le seguenti regole speciali:
o il consorzio dovrà indicare in sede di Offerta per quale/i consorziato/i il consorzio medesimo concorre. Qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio;
o la o le Dichiarazione/i Sostitutiva/e e/o il DGUE di cui alla lettera a) del precedente comma 15 dell’art. 11dovrà/dovranno essere presentata/e, sottoscritta/e dal consorzio e da tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti.
▪ nel caso di Offerta presentata da aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, valgono le seguenti regole speciali:
o la o le Dichiarazione/i Sostitutiva/e e/o il DGUE, di cui alla lettera a) del precedente comma 15 dell’art. 11, dovrà/dovranno essere presentata/e, sottoscritta/e:
a) ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica;
b) ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica;
c) dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria.
o se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica, dovranno essere prodotte:
a) copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
b) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
c) dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
o se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, dovranno essere prodotte:
a) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005;
b) dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
o se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo, dovranno essere prodotte:
a) in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005;
b) in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
2. La documentazione amministrativa dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’Offerente o da soggetto giuridicamente abilitato a impegnare l’Offerente medesimo. In caso di sottoscrizione a mezzo di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere prodotta nell’ambito della Busta “A” anche copia fotostatica conforme all’originale, da rendersi con le modalità di cui all’art. 19, del d.P.R. 445/2000, della fonte dei poteri del soggetto sottoscrivente. Resta in ogni caso fermo l’obbligo di dichiarare l’insussistenza delle cause ostative di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5 lett. l), del Codice, per conto di ciascuno dei soggetti indicati al precedente art. 11, comma 15, lettera a), con riferimento ad ogni singolo Operatore associato, consorziato o aggregato.
3. Ai fini della validità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, all’interno della “Busta A – Documentazione Amministrativa” dovrà essere inserita copia di un documento di identità di ciascun soggetto sottoscrivente, in corso di validità.
4. Con riferimento alla “Busta B - Offerta Economica”, in caso di Operatori plurisoggettivi valgono le seguenti disposizioni:
▪ in caso di raggruppamenti/consorzi ordinari/ GEIE non ancora costituiti, tutti i documenti componenti l’Offerta Economica dovranno essere sottoscritti dai legali rappresentanti di tutti gli Operatori Economici raggruppati o aderenti al consorzio/GEIE, o dai soggetti giuridicamente abilitati ad impegnare i rispettivi enti;
▪ in caso di raggruppamenti/consorzi ordinari/GEIE già costituiti, tutti i documenti che compongono l’Offerta Economica potranno essere sottoscritti dal legale rappresentante della mandataria, o da soggetto comunque giuridicamente abilitato ad impegnare la medesima mandataria;
▪ in caso di consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) e c), del Codice, tutti i documenti che compongono l’Offerta Economica dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il Concorrente nella presente procedura;
▪ in caso di aggregazioni di imprese di rete, tutti i documenti componenti l’Offerta economica dovranno essere sottoscritti con le modalità indicate al comma 1, punto IV, del presente articolo.
Art. 13 (Modalità di valutazione delle Offerte)
1. L’Appalto sarà aggiudicato mediante il criterio selettivo del minor prezzo,ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.lgs. 50/2016.
2. Il punteggio massimo è pari a 100 (cento) e verrà attribuito sulla base dei seguenti criteri:
Servizi | Punteggio massimo | |
1 | Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto (Servizio Base) | 37 |
2 | Commissione a carico dell’Istituto per singola operazione di riscossione mediante bonifico (Servizio Base) | 6 |
3 | Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura MAV bancario e postale (Servizio Opzionale) | 1 |
4 | Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura RID (Servizio Opzionale) | 1 |
5 | Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura RIBA (Servizio Opzionale) | 1 |
6 | Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite incasso domiciliato (Servizio Opzionale) | 1 |
7 | Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite bollettino (Servizio Opzionale) | 1 |
8 | Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite Acquiring (POS fisico o virtuale) (Servizio Opzionale) | 1 |
9 | Commissione a carico dell’Istituto per singola operazione di pagamento ordinato dall’Istituto medesimo mediante bonifico, esclusi bonifici stipendi e rimborsi spese a favore dei dipendenti (Servizio Base) | 35 |
Servizi | Punteggio massimo | |
10 | Spese annue per attivazione e gestione carte di credito (Servizio Opzionale) | 3 |
11 | Spese annue per attivazione e gestione carte di debito (Servizio Opzionale) | 1 |
12 | Oneri di ricarica delle carte prepagate emesse dal Gestore (Servizio Opzionale) | 3 |
13 | Oneri di ricarica delle carte prepagate tramite circuito interbancario (Servizio Opzionale) | 3 |
14 | Tasso annuo d’interesse passivo su anticipazioni di cassa (Servizio Opzionale) | 3 |
15 | Tasso annuo d’interesse passivo su aperture di credito (Servizio Opzionale) | 2 |
16 | Remunerazione forfettaria annua per custodia e amministrazione di titoli e valori (Servizio Opzionale) | 1 |
3. I punteggi relativi ai servizi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16 - “PE1”, “PE2”, “PE3”, “PE4”, “PE5”,
“PE6”, “PE7”, “PE9”, “PE10”, “PE11”, “PE12”, “PE13”, e “PE16” - saranno attribuiti sulla base della seguente formula:
PE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16 = (V max - V i.esimo) / (V max- V min) x […]
Dove:
V i.esimo = valore offerto dal concorrente i esimo
V max = valore più alto tra quelli offerti dai concorrenti ammessi alla fase di valutazione delle offerte economiche
V min = valore più basso tra quelli offerti dai concorrenti ammessi alla fase di valutazione delle offerte economiche
4. I punteggi relativi ai servizi 8, 14 e 15– “PE8”, “PE14” e “PE15” - saranno attribuiti sulla base della seguente formula:
PE 8,14, 15 = [(T max - T i.esimo) / (T max - T min)] x […] Dove:
T i.esimo = tasso offerto dal concorrente i esimo
T max = tasso più alto tra quelli offerti dai concorrenti ammessi alla fase di valutazione delle offerte economiche
T min = tasso più basso tra quelli offerti dai concorrenti ammessi alla fase di valutazione delle offerte economiche
Si precisa che tale punteggio sarà attribuito in funzione del valore complessivo dato dal tasso EURIBOR 365 a 1 mese, la cui liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale ed i punti percentuali in aumento/diminuzione offerti dal Gestore.
5. Per i punteggi relativi ai servizi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, in caso di servizio offerto al valore pari a € 0,00 (zero) sarà attribuito il punteggio massimo sopra indicato.
Per il punteggio relativo al servizio 8, 14, e 15 in caso di servizio offerto al valore pari a 0,00 % (zero) sarà attribuito il punteggio massimo sopra indicato.
Si precisa che, ai fini del calcolo del punteggio saranno utilizzate 2 (due) cifre decimali. In caso di un numero di cifre maggiore di due, l’Istituto procederà a troncare i valori alla seconda cifra decimale.
6. Saranno escluse le offerte che non riportino l’indicazione di un valore di offerta per i Servizi Base (nn. 1, 2, 9). Le offerte che non riportino l’indicazione di un valore di offerta per i Servizi Opzionali (nn. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16) saranno ammesse ma conseguiranno un punteggio pari a 0 in relazione ai Servizi per i quali non sia stata presentata offerta.
7. L’Istituto si riserva il diritto:
• di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea o congrua;
• di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché la stessa risulti valida e congrua a sua discrezione;
• di sospendere, reindire o non aggiudicare la gara, qualora sussistano o intervengano gravi motivi di interesse pubblico. Nulla sarà dovuto ai concorrenti al verificarsi di tale evenienza.
8. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle Offerte, non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle Offerte.
Art. 14 (Svolgimento della procedura di gara)
1. Le operazioni di gara si svolgeranno presso la sede della Scuola, in Verona, alla via San felice Extra n. 15. Alla seduta pubblica potrà presenziare il legale rappresentante del soggetto Offerente, ovvero un rappresentante dell’Offerente munito di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità, di delega scritta e di fotocopia del documento di riconoscimento del delegante in corso di validità. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.
2. La valutazione delle Offerte pervenute sarà svolta dalla Scuola, attraverso apposita commissione tecnica di gara, nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle Offerte e sarà composto da un numero dispari pari a [min. 3 max 5] membri, esperti nello specifico
settore cui si riferisce l’oggetto del Servizio. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine, i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Stazione Appaltante.
3. La commissione tecnica di gara è responsabile della valutazione delle Offerte economiche dei Concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle Offerte.
4. La Stazione Appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione tecnica di gara e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.
5. Delle operazioni di gara verrà redatta apposita verbalizzazione. La documentazione di gara sarà custodita a cura del R.U.P., con modalità tali da garantire la riservatezza delle Offerte nel corso della procedura e la conservazione dei plichi all’esito della medesima.
APERTURA BUSTA A
6. La commissione tecnica di gara provvederà, in seduta pubblica, all’apertura delle sole Offerte pervenute in tempo utile secondo il loro ordine cronologico di invio risultante dal timbro apposto sul plico di offerta.
7. L’apertura dei Plichi di Offerta e delle “Buste A - Documentazione Amministrativa” si terrà in data
29 aprile 2021 alle ore 12,00. La pubblicazione del presente Disciplinare deve intendersi come invito ai Concorrenti a presenziare a tale seduta pubblica.
8. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo PEC almeno tre giorni prima della data fissata.
9. In tale seduta, in base all’ordine cronologico di cui al precedente comma 3, verrà esaminata la regolarità formale dei Plichi stessi e quella delle Buste e, previa apertura delle “Buste A - Documentazione Amministrativa”, la corrispondenza della documentazione amministrativa ivi contenuta rispetto alle prescrizioni del Codice, del Bando di Gara, del presente Disciplinare e della normativa comunque applicabile.
10. La Stazione Appaltante potrà richiedere eventuali integrazioni alla documentazione con le forme e le modalità previste dal precedente art. 8 del presente Disciplinare di Gara.
11. In tutti i casi in cui fossero necessarie delle valutazioni sul tenore dei documenti presentati dagli Offerenti, e su tutte le altre questioni insorte nel corso della procedura, sarà facoltà della commissione tecnica di gara riunirsi in seduta riservata, sospendendo se del caso temporaneamente la seduta pubblica, o aggiornandola a successiva data della quale verrà data comunicazione ai Concorrenti mediante i mezzi previsti nel presente Disciplinare o dalla legge almeno tre giorni prima della datafissata.
APERTURA BUSTA B
12. Nella medesima seduta, o in data da comunicarsi tramite Posta Elettronica Certificata o fax a tutti i Concorrenti ammessi alla gara, almeno tre giorni prima della data fissata, la commissione tecnica di gara procederà, in seduta pubblica, all’apertura delle “Buste B - Offerta Economica”, alla lettura dei valori offerti in lettere e alla successiva formazione della graduatoria provvisoria, sulla base dei punteggi attribuiti secondo le modalità indicate al precedente art. 13.
13. Nel caso in cui le Offerte di due o più Concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
SUB PROCEDIMENTO DI VERIFICA DELL’ANOMALIA DELLE OFFERTE
L'aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida.
14. Ai sensi dell’art. 97, comma 6, del Codice, la Stazione Appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
15. Si procede a verificare la prima migliore Offerta anormalmente bassa. Qualora tale Offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive Offerte, fino ad individuare la migliore Offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Stazione Appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le Offerte anormalmente basse.
16. Il RUP richiede per iscritto al Concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’Offerta ritenute anomale.
17. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
18. Il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, dal seggio di gara, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’Offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE
19. All’esito del procedimento di verifica dell’anomalia, la commissione tecni ca di gara, di intesa con il RUP, dichiara, in seduta pubblica, l’anomalia delle Offerte che, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett.
c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni sono risultate, nel complesso, non congrue e formula la proposta di aggiudicazione in favore della migliore Offerta risultata congrua.
20. In ogni caso, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice, la Stazione Appaltante, prima dell'aggiudicazione, procederà, laddove non effettuato in sede di verifica di congruità dell’offerta, a verificare che i costi dei servizi indicati dall’aggiudicatario nella propria offerta economica rispettino quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d) del Codice.
DOCUMENTI COMPLEMENTARI
21. L’Istituto potrà chiedere agli Offerenti, in qualsiasi momento nel corso della presente procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura medesima.
22. Prima dell'aggiudicazione, l’Istituto richiederà all’Offerente cui ha deciso di aggiudicare l’Appalto di presentare documenti complementari aggiornati a comprova dell’assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice e del rispetto dei criteri di selezione di cui al precedente art. 7. A tal fine l’Istituto potrà invitare gli Operatori a integrare i certificati richiesti.
23. Sempreché l’Istituto non sia già in possesso dei documenti complementari in corso di validità, il medesimo procederà alla predetta verifica attraverso il sistema AVCpass, salvo che nei casi di cui all’art. 5, comma 3, della Deliberazione 111/12 nonché in tutti gli altri casi in cui non fosse possibile ricorrere a tale sistema. In tali ipotesi la Stazione Appaltante avrà la facoltà di richiedere direttamente i documenti complementari all’Operatore.
24. L’Istituto potrà comunque acquisire d’ufficio ai sensi del d.P.Rn. 445/2000 tutta la documentazione
necessaria alla comprova dei requisiti di carattere generale e speciale, mediante richiesta alle Autorità competenti, anche alla luce delle indicazioni fornite dagli Operatori nella dichiarazione sostitutiva.
25. La documentazione a comprova dei requisiti fornita dagli Operatori dovrà essere prodotta in lingua italiana. In caso di documenti in lingua diversa da quella italiana, i medesimi dovranno essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.
ESCLUSIONI E AMMISSIONI
26. Ai sensi dell’art. 29 del Codice, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, sarà pubblicato e aggiornato sul sito della scuola, nella sezione trasparente, il provvedimento che determina le esclusioni dalla presente procedura e le ammissioni all’esito delle valutazioni della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, nonché la sussistenza dei requisiti speciali. Entro il medesimo termine di due giorni, sarà dato avviso ai Concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 5-bis del D.Lgs. n. 82/2005, recante il Codice dell'amministrazione digitale o strumento analogo negli altri Stati membri, del suddetto provvedimento, con indicazione dell’ufficio o del collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti.
27. Il suddetto provvedimento sarà altresì pubblicato con le modalità di cui all’art. 29, comma 2, del Codice.
Art. 15 (Aggiudicazione)
1. La Stazione Appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’Appalto. L’aggiudicazione verrà disposta dall’organo competente della Stazione Appaltante. La medesima è subordinata nella sua efficacia alla prova positiva dei requisiti dell’Aggiudicatario ai sensi dell’art.32, comma7, del Codice, fermo restando quanto previsto al precedente art. 14, comma 25. In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione Appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La Stazione Appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
2. La stipulazione dell’Accordo Quadro è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.
3. Le informazioni relative alla procedura, ivi comprese quelle relative all’eventuale aggiudicazione e alle esclusioni, saranno fornite a cura della Stazione Appaltante con le modalità di cui all’art.76delCodice.
4. Sia nell’ipotesi di esclusione dalla gara di un Concorrente, che all’esaurimento della procedura, i plichi e le Buste contenenti le Offerte verranno conservati dall’Istituto nel lo stato in cui si trovano al momento dell’esclusione o esaurimento della procedura. Nel corso della procedura, la Stazione Appaltante adotterà idonee cautele di conservazione della documentazione di offerta, in maniera tale da garantirne la segretezza. La documentazione sarà conservata per almeno cinque anni a partire dalla data di aggiudicazione
dell’Appalto, ovvero, in caso di controversie inerenti alla presente procedura, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza.
5. A conclusione dell’iter di aggiudicazione, la Stazione Appaltante inviterà l’Aggiudicatario, a mezzo di raccomandata, fax o PEC, a produrre la documentazione di legge occorrente per la stipula dell’Accordo Quadro.
6. Ai sensi dell’art.80, comma 12, del Codice, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la Stazione Appaltante ne dà segnalazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dell’Operatore dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni, decorsi i quali l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
7. SaràinsindacabiledirittodellaStazioneAppaltantequellodinonprocedere all’aggiudicazione, qualora nessuna Offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’Accordo Quadro, ai sensi e per gli effetti dell’art.95, comma12, del Codice.
8. La Stazione Appaltante potrà decidere di non aggiudicare l’Appalto all’Offerente che ha presentato l’Offerta economicamente più vantaggiosa, qualora abbia accertato che tale Offerta non soddisfa gli obblighi di cui all’art. 30, comma 3, del Codice.
Art. 16 (Stipulazione dell’Accordo Quadro e stipula delle Convenzioni)
1. Successivamente all’aggiudicazione, con l’Aggiudicatario verrà stipulato un Accordo Quadro conforme ai contenuti del presente Disciplinare, del relativo Capitolato e dello Schema di Accordo Quadro allegati al presente Disciplinare, secondo le modalità previste all’art. 32, comma 14, del Codice.
2. Ai fini della sottoscrizione dell’Accordo Quadro, l’Appaltatore dovrà presentare l’allegato all’Accordo Quadro indicante la designazione del Responsabile esterno del trattamento dei dati.
3. Il rapporto contrattuale sarà regolato dall’Accordo Quadro, dal Bando, dal Disciplinare di Gara, dal Capitolato, dai relativi allegati, dalla Convenzione e dalle vigenti norme di legge.
4. Per esigenze organizzative della Scuola, correlate all’organizzazione funzionale delle strutture dell’Istituto stesso deputate alle attività di verifica, monitoraggio, collaudo, liquidazione e pagamento dei corrispettivi in relazione alle prestazioni oggetto dell’Appalto, in sede di sottoscrizione del l’Accordo Quadro potranno essere concordati con l’Appaltatore termini per il pagamento delle fatture fino a 60 (sessanta) giorni.
5. Ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell’art. 209 del Codice, si precisa che l’Accordo Quadro non recherà clausola compromissoria.
6. Prima della stipula dell’Accordo Quadro, il soggetto Aggiudicatario sarà tenuto a presentare una garanzia fideiussoria per l’esecuzione dell’Accordo Quadro e delle singole Convenzioni, nella misura prevista dall’art. 103, 1 comma, del Codice, riferita all’importo di aggiudicazione dell’Accordo Quadro. La garanzia in questione dovrà essere rilasciata ad opera di soggetto terzo rispetto all’Aggiudicatario.
7. La garanzia fideiussoria dovrà essere costituita sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, e dovrà essere prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni dell’Accordo Quadro e della
Convenzione di Cassa e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’Appaltatore medesimo.
8. La stessa garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima, entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Istituto.
9. Non sarà accettata una garanzia definitiva costituita con modalità e/o per importi differenti da quelli previsti nell’art. 103 del Codice.
10. In caso di raggruppamenti temporanei la garanzia fideiussoria è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra leimprese.
11. La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’articolo 93 del Codice da parte dell’Istituto Capofila, che aggiudica l’Appalto al Concorrente che segue nella graduatoria.
12. All’atto della stipula dell’Accordo Quadro si procederà alla liberazione della cauzione provvisoria prestata dal soggetto risultato Aggiudicatario. Nei confronti dei soggetti non Aggiudicatari, la cauzione provvisoria sarà svincolata entro 30 (trenta) giorni dalla data di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 93, comma 9, del Codice.
13. Prima della stipula dell’Accordo Quadro, il soggetto Aggiudicatario sarà tenuto altresì a presentare apposita polizza assicurativa, secondo quanto previsto nel Capitolato e nello Schema di Accordo Quadro.
14. Entro il termine di scadenza dell’Accordo Quadro e in funzione dei tempi di esecuzione del Servizio, la Stazione Appaltante potrà richiedere all’Appaltatore di concludere una o più Convenzioni secondo il procedimento descritto nello schema di Accordo Quadro allegato sub 1 al presente Disciplinare di gara.
Art. 17 (Divieto di cessione dell’Accordo Quadro e delle Convenzioni e subappalto delle prestazioni)
1. Inconformitàaquantostabilitodall’art.105, comma1, del Codice, è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il relativo Accordo Quadro stipulato. Resta fermo quanto previsto all’art. 106, comma 1, lett. d) del Codice, in caso di modifiche soggettive.
2. Per l’esecuzione delle attività di cui all’Accordo Quadro, l’Aggiudicatario potrà avvalersi del subappalto ai sensi di quanto previsto dall’art. 105 del Codice nel rispetto delle condizioni stabilite in tale norma, nei limiti del 30% (trenta per cento) dell’importo complessivo dell’Accordo Quadro e dietro autorizzazione della Stazione Appaltante ai sensi della predetta norma e dei commi che seguono.
3. In caso di subappalto, l’Aggiudicatario sarà responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante. L’Aggiudicatario sarà altresì responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, salve le ipotesi di liberazione dell’Appaltatore previste dall’art. 105, comma 8.
4. L’esecuzionedelleprestazioniaffidateinsubappaltononpuòformareoggettodiulterioresubappalto.
5. L’affidamento in subappalto sarà sottoposto alle seguenti condizioni:
▪ l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
▪ il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
▪ all’atto dell’Offerta il Concorrente abbia indicato il servizio e le parti di servizi che intende subappaltare, nei limiti normativamente previsti del 30% dell’importo complessivo dell’;
▪ il Concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.
6. Ai fini del subappalto, inoltre, in sede di Offerta il Concorrente deve aver indicato una terna di nominativi di subappaltatori ai sensi dell’art. 105, comma 6, del Codice.
7. Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il Concorrente, il divieto di subappalto:
• l’omessa dichiarazione della terna, di cui al precedente comma;
• l’indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;
• l’indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.
8. L’Operatore economico deve aver indicato, ai sensi dell’art. 105 comma 6 del Codice, una terna di subappaltatori con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea. In tale caso il medesimo subappaltatore può essere indicato in più terne.
9. Il mancato possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna, comporta l’esclusione del Concorrente dalla gara.
10. L’Affidatario che si avvale del subappalto dovrà depositare il relativo contratto presso la Stazione Appaltante almeno 20 (venti) giorni solari prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del subappalto medesimo, trasmettendo altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo a se dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 dello stesso Xxxxxx. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, dovrà indicare puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
11. L’Affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo dovrà altresì allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del Codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
12. La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione al subappalto entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta. Tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa.
13. Per i subappalti di importo inferiore al 2% (due per cento) dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a € 100.000,00 (Euro centomila/00), i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà.
14. La Stazione Appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso inadempimento da parte dell’Appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
15. Al di fuori dei casi di cui al precedente comma 14 è fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti da esso Appaltatore corrisposti al subappaltatore. Qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, la Stazione Appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell’Appaltatore medesimo.
16. L’Affidatario dovrà praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’Aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nell’Accordo Quadro e nella Convenzione.
17. L’Affidatario corrisponderà i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, con il Direttore dell’Esecuzione, provvederà alla verifica dell’effettiva applicazione della presente disposizione. L’Affidatario sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
18. L’Affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione dell’Accordo Quadro, i contratti continuativi di cooperazione, servizio di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.
Art. 18 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari)
1. L’Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e del decreto Legge 187 del 12/11/2010 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso la Rete di Xxxxxx che nei rapporti con la Filiera delle Imprese.
2. In particolare, l’Appaltatore si obbliga:
a. ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell’ambito del presente Appalto, sia attivi da parte della Stazione Appaltante che passivi verso la Filiera delle Imprese, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
b. a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente Appalto, verso o da i suddetti soggetti, sui conti correnti dedicati sopra menzionati;
c. ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
d. ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di
immobilizzazioni tecniche, per l’intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all’art. 3, comma 1 della legge n. 136/2010;
e. ad inserire o a procurare che sia inserito, nell’ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente Appalto, il codice identificativo di gara (CIG);
f. a comunicare all’Istituto ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti al conto corrente dedicato e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
g. ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge 136/10, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.
3. Per quanto concerne l’Accordo Quadro oggetto della presente procedura, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:
a. i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa;
b. le spese giornaliere relative al presente Appalto di importo inferiore o uguale a € 1.500,00 (millecinquecento,00), fermi restando il divieto di impiego del contante e l’obbligo di documentazione della spesa, nonché il rispetto di ogni altra previsione di legge in materia di pagamenti;
c. gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di legge un’esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
4. Ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui sopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di reintegro.
5. Nel caso di cessione di crediti derivanti dal presente Appalto, ai sensi dell’art. 106, comma 13, del Codice, nel relativo contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:
a. indicare il CIG ed anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato;
b. osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.
Art. 19(Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti collegati al presente Appalto e in quelli della filiera)
1. In caso di sottoscrizione di contratti o atti comunque denominati con la Filiera delle Imprese, l’Appaltatore:
a. è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni reciproci ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n. 136/2010, come declinati al comma 2 dell’articolo
precedente, opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in filiera;
b. qualora si abbia notizia dell’inadempimento della Filiera delle Imprese rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’articolo precedente ed all’art. 3 della legge 136/2010, sarà obbligato a darne immediata comunicazione all’Istituto e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente;
c. è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni di cui alle precedenti lettere a) e b), opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in filiera, affinché tali impegni si estendano lungo tutta la Filiera delle Imprese.
Art. 20(Trattamento dei dati personali e normativa relativa alla protezione dei dati)
1. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, («Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e Del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE - regolamento generale sulla protezione dei dati») e dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 («Codice in materia di Protezione dei Dati Personali»), in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si precisa che:
- Il Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico dell’Istituto.
- I Responsabile del trattamento dei dati sono il D.S.G.A. e gli assistenti amministrativi dell’Istituto oltre ai soggetti componenti la commissione tecnica.
- IL Responsabile della Protezione dei dati è la Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxx.
a) Il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;
b) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni, di cui all’art. 4, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n. 196/2003 e all’art. 4, comma 1, n. 2 del Regolamento UE 679/2016, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, e comunque mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, poste in essere da persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile;
c) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e comunque pertinente ai fini dell’attività sopra indicata, e l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferirli comporta l’impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
d) i dati possono essere portati a conoscenza delle persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile e dei componenti della commissione di gara, possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
e) i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
f) l’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i seguenti diritti:
- chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento UE 679/2016, oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a) del Regolamento UE 679/2016, revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali;
g) i dati conferiti saranno conservati per il tempo previsto dalla normativa in materia di conservazione degli atti di gara relativi a procedure ad evidenza pubblica.
28. Con l’invio dell’Offerta, i Concorrenti esprimono il consenso al trattamento dei dati personali forniti.
Art. 21 (Legge regolatrice del rapporto e normativa in tema di contratti pubblici)
1. Il rapporto di cui all’Accordo Quadro e alla Convenzione sarà regolato dalla Legge Italiana.
2. L’Affidamento di cui alla presente procedura è inoltre subordinato all’integrale e assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici. In particolare, il medesimo garantisce l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice, nonché la sussistenza e persistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge, dal Bando di Gara, dal presente Disciplinare e dal Capitolato ai fini del legittimo affidamento delle prestazioni e della loro corretta e diligente esecuzione, in conformità allo Schema di Accordo Quadro e alla Convenzione e per tutta la durata del medesimo.
3. Si dà atto che, nel caso in cui si rilevi la necessità ed urgenza di assicurare l’acquisizione del Servizio, l’efficacia dell’Accordo Quadro sarà subordinata al positivo accertamento del possesso dei requisiti di carattere generale in capo all’Appaltatore, quali previsti dall’art. 80 del Codice e dalla normativa di settore in tema di capacità generale a contrarre con la Pubblica Amministrazione.
4. L’Aggiudicatario dovrà comunicare immediatamente alla Stazione Appaltante - pena la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale ai sensi dell’art. 1456 c.c. – ogni variazione rispetto ai requisiti di cui al comma precedente, come dichiarati e accertati prima della sottoscrizione dell’Accordo Quadro, che valga a comportare il difetto sopravvenuto dei predetti requisiti.
5. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, durante l'esecuzione dell’Accordo Quadro, di verificare la permanenza di tutti i requisiti di legge in capo all’Appaltatore, al fine di accertare l’insussistenza degli elementi ostativi alla prosecuzione del rapporto contrattuale e ogni altra circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle relative prestazioni.
6. Qualora nel corso del rapporto dovesse sopravvenire il difetto di alcuno dei predetti requisiti, il medesimo rapporto si risolverà di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
Art. 22 (Ulteriori prescrizioni)
1. L’affidamento sarà altresì sottoposto alle seguenti condizioni:
a. il presente Disciplinare si inserisce nello svolgimento di una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del Codice, e delle relative disposizioni, nazionali e comunitarie, di carattere legislativo e regolamentare applicabili, ed è funzionale all’individuazione dell’offerta migliore per la prestazione dei Servizi di cui all’oggetto;
b. l’Aggiudicatario della presente procedura sarà tenuto al rispetto degli obblighi di condotta derivanti dal
«Codice di comportamento dei dipendenti pubblici», di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.
Art. 23 (Documenti allegati e chiarimenti sulla disciplina di Xxxx)
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare, si fa rinvio alle disposizioni di legge applicabili in materia di appalti pubblici.
2. Sono allegati al presente Disciplinare, e costituiscono parte integrante dello stesso:
• All. 1 Schema accordo quadro;
• All. 2 Schema capitolato tecnico;
• All. 3 Schema di dichiarazione sostitutiva del concorrente;
• All. 4 Schema di dichiarazione offerta economica;
• All. 5 Schema convenzione di cassa.
3. La medesima documentazione può essere reperita sul sito Internet della Scuola, nelle forme e nei termini di legge.
4. Le richieste di chiarimenti da parte dei Concorrenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana e pervenire all’Istituto, all’attenzione del Responsabile del Procedimento, via mail all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata di cui all’art. 2, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 28 aprile 2021.
5. Le richieste di chiarimenti tempestive e le relative repliche saranno pubblicate in forma anonima, sul sito della Scuola. Le repliche in questione andranno ad esplicitare la lex specialis con effetto dalla data della loro pubblicazione sul sito, ai fini della partecipazione alla procedura.
6. Sarà onere dei Concorrenti esaminare il contenuto dei chiarimenti pubblicati, rimanendo l’Amministrazione dispensata da ogni obbligo di ulteriore comunicazione nei confronti degli stessi.
7. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.