OBBLIGO DELLA RISERVATEZZA E SICUREZZA. L’Impresa è obbligata a mantenere e a far mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature informatiche, di cui dovesse avere conoscenza nell’esecuzione delle attività oggetto del presente appalto, a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo. Le informazioni devono essere utilizzate unicamente per le attività oggetto dell’appalto, avendo cura di preservare la loro riservatezza con ogni mezzo ritenuto necessario per evitare la loro divulgazione a terzi. L’Impresa si impegna, inoltre, a scadenza del contratto, a cancellare o distruggere qualsiasi eventuale informazione riguardante il servizio, registrata su computer o altro strumento posseduto o controllato. Gli obblighi di riservatezza di cui ai precedenti punti permangono anche dopo l’ultimazione delle attività. La violazione del presente articolo comporta la risoluzione immediata del contratto da parte dell'Amministrazione, fatta salva la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni subiti. L’Impresa è responsabile nei confronti dell’Amministrazione per l’esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, dei prescritti obblighi di riservatezza. Resta fermo il rispetto delle norme vigenti in materia trattamento dei dati sensibili.
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Samples: trasparenza.cds.giustizia-amministrativa.it, trasparenza.cds.giustizia-amministrativa.it
OBBLIGO DELLA RISERVATEZZA E SICUREZZA. L’Impresa L’Operatore economico è obbligata obbligato a mantenere e a far mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature informatiche, di cui dovesse avere conoscenza nell’esecuzione delle attività oggetto del presente appalto, a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo. Le informazioni devono essere utilizzate unicamente per le attività oggetto dell’appaltodella concessione, avendo cura di preservare la loro riservatezza con ogni mezzo ritenuto necessario per evitare la loro divulgazione a terzi. L’Impresa L’Operatore economico si impegna, inoltre, a scadenza del contratto, a cancellare o distruggere qualsiasi eventuale informazione riguardante il servizio, registrata su computer o altro strumento posseduto o controllato. Gli obblighi di riservatezza di cui ai precedenti punti permangono anche dopo l’ultimazione delle attività. La violazione del presente articolo comporta la risoluzione immediata del contratto da parte dell'Amministrazione, fatta salva la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni subiti. L’Impresa L’Operatore economico è responsabile nei confronti dell’Amministrazione per l’esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, dei prescritti obblighi di riservatezza. Resta fermo il rispetto delle norme vigenti in materia trattamento dei dati sensibili.
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Samples: Consiglio Di Stato
OBBLIGO DELLA RISERVATEZZA E SICUREZZA. L’Impresa L’Operatore economico è obbligata obbligato a mantenere e a far mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature informatiche, di cui dovesse avere conoscenza nell’esecuzione delle attività oggetto del presente appalto, a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo. Le informazioni devono essere utilizzate unicamente per le attività oggetto dell’appalto, avendo cura di preservare la loro riservatezza con ogni mezzo ritenuto necessario per evitare la loro divulgazione a terzi. L’Impresa L’Operatore economico si impegna, inoltre, a scadenza del contratto, a cancellare o distruggere qualsiasi eventuale informazione riguardante il servizio, registrata su computer o altro strumento posseduto o controllato. Gli obblighi di riservatezza di cui ai precedenti punti permangono anche dopo l’ultimazione delle attività. La violazione del presente articolo comporta la risoluzione immediata del contratto da parte dell'Amministrazione, fatta salva la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni subiti. L’Impresa L’Operatore economico è responsabile nei confronti dell’Amministrazione per l’esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, dei prescritti obblighi di riservatezza. Resta fermo il rispetto delle norme vigenti in materia trattamento dei dati sensibili.
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OBBLIGO DELLA RISERVATEZZA E SICUREZZA. L’Impresa è obbligata a mantenere e a far mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature informatiche, di cui dovesse avere conoscenza nell’esecuzione delle attività oggetto del presente appalto, a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo. Le informazioni devono essere utilizzate unicamente per le attività oggetto dell’appalto, avendo cura di preservare la loro riservatezza con ogni mezzo ritenuto necessario per evitare la loro divulgazione a terzi. L’Impresa si impegna, inoltre, a scadenza del contratto, a cancellare o distruggere qualsiasi eventuale informazione riguardante il servizio, registrata su computer o altro strumento posseduto o controllato. Gli obblighi di riservatezza di cui ai precedenti punti permangono anche dopo l’ultimazione delle attività. La violazione del presente articolo comporta la risoluzione immediata del contratto da parte dell'Amministrazione, fatta salva la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni subiti. L’Impresa è responsabile nei confronti dell’Amministrazione per l’esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, dei prescritti obblighi di riservatezza. Resta fermo il rispetto delle norme vigenti in materia trattamento dei dati sensibili.sensibili e a tal fine si rinvia all’art. 11 del Capitolato tecnico
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