Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa
Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa
Ufficio unico contratti e risorse
Prot. 10446 del 17.07.2018
OGGETTO: CONDIZIONI GENERALI relative alla PROCEDURA NEGOZIATA tramite RDO MEPA ex art. 36 comma 2, lett.b), d.lgs 50/2016, per l’affidamento del “Servizio di facchinaggio e trasporto di beni mobili presso gli uffici del Consiglio di Stato”. - COD. CIG N. 7552312D02
Importo netto complessivo di gara € 221.000,00 inclusi oneri per la sicurezza pari ad € 4.326,92 non soggetti a ribasso.
1. PREMESSE
Con determina a contrarre n. 47 – prot. 2916 del 27/06/2018, questa Amministrazione ha deliberato di affidare il servizio di facchinaggio e trasporto di beni mobili presso gli uffici del Consiglio di Stato.
L’avviso di consultazione della presente procedura è stato pubblicato in data 27/06/2018 sul sito della Giustizia Amministrativa, sezione “Amministrazione Trasparente” e sul MIT “Servizio Contratti Pubblici”.
L’affidamento avverrà mediante procedura negoziata tramite RDO MEPA e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 7, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.– Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).
Il luogo di svolgimento del servizio sono le sedi del Consiglio di Stato, come meglio specificato nell’allegato Capitolato Tecnico.
Il CODICE IDENTIFICATIVO della procedura in oggetto, così come indicato nell’avviso di avvio di indagine di mercato, è il n. 7552312D02
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è la sig.ra Xxxxxx Xxxxxxx.
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.
2.1 DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara comprende:
1) Capitolato tecnico (all.1);
2) DUVRI (all.2);
3) DGUE (all.3);
4) Modello dichiarazioni integrative (all. 4);
4) Patto di integrità (all.5);
5) Criteri per la determinazione dei punteggi tecnici (all.6);
6) Schede per la compilazione dell’offerta tecnico – organizzativa (all. 7);
7) Modulo offerta economica (all.8);
8) Tabella costo del personale (all.9).
La documentazione di gara è disponibile sul sito internet della Giustizia Amministrativa, nella sezione Amministrazione Trasparente > Bandi di Gara e Contratti > Atti di gara> Ufficio Unico Contratti e risorse.
2.2 CHIARIMENTI
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare ai seguenti indirizzi x.xxxxxxx@xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxx.xx e xxx-xxxxxxxxxxx@xx-xxxx.xx, entro e non oltre il 25/07/2018. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro il 27/07/2018, mediante pubblicazione in forma anonima sul profilo informatico
dell'Amministrazione, nella sezione Amministrazione Trasparente > Bandi di Gara e Co ntratti > Atti di gara> Ufficio Unico Contratti e risorse
2.3 COMUNICAZIONI
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante, diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari , anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.
Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 ed ai precedenti commi, trattandosi di gara MEPA, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate tramite piattaforma.
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
3.1 L'oggetto dell'appalto consiste nell'affidamento del “Servizio di facchinaggio e trasporto di beni mobili presso gli uffici del Consiglio di Stato”.
Le caratteristiche del servizio sono indicate nei sotto elencati documenti che, insieme alle presenti Condizioni Generali, costituiranno parte integrante del contratto:
- Capitolato tecnico (all.1);
- DUVRI . (all.2).
Le descrizioni tecniche del servizio indicate nel Capitolato sono da considerarsi come caratteristiche minime per l'accettazione delle offerte.
3.2 L’importo netto complessivo di gara è pari ad € 221 . 000 , 00 (duecentoventunomila/00), oneri per la sicurezza per rischi da interferenze inclusi.
L’importo degli oneri per la sicurezza per rischi da interferenze è pari a € 4.326,92 Iva esclusa e non è soggetto a ribasso.
Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo di gara comprende i costi della manodopera che il professionista di fiducia dell’amministrazione, ha stimato in € 167.790,00 (centosessantasettemilasettecentonovanta/00) considerando un monte ore minimo pari a 10.200h/complessive (= 120 h/settimana). L’incidenza della manodopera è stata calcolata sulla base del costo medio orario del lavoro di un operaio di 2° livello Par 109, così come specificato nella Tabella Ministero del Lavoro- Multiservizi – Roma (all. 9).
3.3 Il lotto è unico ed indivisibile. Non si è inteso procedere alla suddivisione in lotti distinti, in quanto l’eventuale frazionamento in lotti risulterebbe impraticabile dal punto di vista gestionale ed economicamente non vantaggioso.
4.DURATA CONTRATTUALE, OPZIONE DI PROROGA TECNICA
4.1 La durata dell’appalto è di 85 settimane (pari a circa 20 mesi) decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.
4.2 La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere prorogata, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi patti e condizioni o più favorevoli.
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
6. REQUISITI GENERALI
1. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
2. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’ art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
3. Gli operatori economici addetti al servizio trasporto beni mobili ed al trasporto materiali a discarica devono possedere, pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestator i di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore econom ico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell’Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016).
4. La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità costituisce causa di esclus ione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012.
7. REQUISITI DI IDONEITA’ E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 e s.m.i..
7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ
Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
Fatturato specifico complessivo: aver realizzato nell’ultimo triennio finanziario approvato alla data di presentazione della domanda di ammissione un fatturato complessivo per attività di facchinaggio almeno pari ad € 200.000,00.
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:
- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
La richiesta di fatturato specifico si rende necessaria per ammettere alla procedura di gara imprese dotate di esperienza comprovata e continuativa nel settore di riferimento e pertanto della capacità di eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto.
I requisiti, sotto il profilo temporale, devono sussistere al momento della presentazione della manifestazione di interesse e permanere per tutta la durata del procedimento di gara e per l’aggiudicatario fino alla scadenza del termine contrattuale.
7.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI,
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Ai consorzi ordinari si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub -associazione, nelle forme di un RTI costituito, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 deve essere posseduto da:
a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande .
Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al punto 7.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il fatturato specifico richiesto dovrà es sere dimostrato esclusivamente dalla mandataria.
Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest’ultimo.
7.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termi ni di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al punto 7.2 deve essere posseduti:
a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
8. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’ art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1 , lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppament o.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi].
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazio ni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7, del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, di altro concorrente.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 , del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 8 9, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anterio re al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
9. SUBAPPALTO
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto:
- l’indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.
I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’ art. 80 del Codice e dichiararli mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 , del Codice.
10. GARANZIA PROVVISORIA, GARANZIA DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA
10.1 GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo complessivo di gara e precisamente di importo pari ad €4.420,00 (quattromilaquattrocentoventi/00), salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice.
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha emesso la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 , del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’a ltro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 , del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario ovvero, in caso di consorzi di cui all’ art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 31 del 19 gennaio 2018;
4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6) contenere l’impegno ad emettere la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 , del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sist ema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
10.2 GARANZIA DEFINITIVA E POLIZZA FIDEIUSSORIA
1.A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi inerenti il contratto, l’operatore economico aggiudicatario costituirà un deposito cauzionale con efficacia temporale non inferiore a 24 mesi dalla stipula del contratto, ai sensi dell’art. 103 del Codice,, secondo le modalità del citato art. 93, fatta salva la riduzione di cui al comma 7, ove ne ricorrano i presupposti ivi previsti. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’incameramento della cauzione provvisoria, con conseguente aggiudicazione al secondo classificato.
2. La polizza assicurativa è prestata dalla Società nei termini di cui all’art. 5.1 del Capitolato Tecnico.
11 SOPRALLUOGO
Al fine di prendere conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influenza sull’espletamento del Servizio, ogni operatore economico invitato e interessato a partecipare - prima della presentazione dell’offerta - potrà effettuare, un sopralluogo di ricognizione presso le sedi dove sarà espletato il Servizio medesimo.
Con la presentazione dell’offerta, infatti, i concorrenti accettano integralmente tutta la documentazione di gara.
La società aggiudicataria non potrà in alcun modo sollevare successivamente obiezioni in relazione a difficoltà che avrebbero dovuto conoscere e delle quali avrebbero dovuto tenere conto nella predisposizione dell’offerta stessa.
L’eventuale sopralluogo andrà effettuato nei giorni 19 e 23/07/2018 dalle ore 09:00 alle ore 13:00, previo appuntamento da concordare inviando entro massimo le ore 13,00 del giorno precedente il sopralluogo una comunicazione al seguente indirizzo di posta elettronica: x.xxxxxxx@xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxx.xx, e per conoscenza a: x.xxxxxxx@giustizia- xxxxxxxxxxxxxx.xx; xxxxxxxxxxxxxxxx0@xxxxx.xxx; x.xxxxxxx@xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxx.xx. Nella richiesta andrà indicato anche il nome e cognome, con i relativi dati anagrafici, della persona incaricata.
Tenuto conto che il sopralluogo in questione avverrà in orari lavorativi, al fine di non interrompere le attività del Segretariato, potrà partecipare una sola persona per società.
Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore /direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di i dentità del delegante.
Saranno a carico dei partecipanti tutti gli oneri sia organizzativi che economici relativi all’esecuzione dei sopralluoghi, anche con riferimento agli spostamenti da un luogo all’altro. A tal fine si sottolinea che le sedi di Palazzo Spada, Palazzo Ossoli e Palazzo Xxxxxxxxxxxx, si trovano all’interno della ZTL.
12 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC
I concorrenti, a pena di esclusione, dovranno effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità, scegliendo tra le modalità di cui alla delibera ANAC del 22 dicembre 2015, n. 163 pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara.
In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara.
13 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.
Per partecipare alla gara l’operatore – tramite piattaforma MEPA - dovrà far pervenire, a pena di esclusione, l’offerta e la relativa documentazione entro e non oltre le ore 12:00 del 03/08/2018.
Saranno prese in considerazione soltanto le offerte pervenute entro il termine stabilito.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere firmate digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
Le dichiarazioni relative all’assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice sono rilasciate utilizzando il modello di Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), di cui all’Allegato 3 delle presenti condizioni generali, secondo le prescrizioni ivi contenute.
Tutte le restanti dichiarazioni sostitutive, richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, devono essere rilasciate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, in carta semplice e potranno essere redatte sul modello predisposto (all. 4)
La documentazione, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R.445/2000.
La mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste 1 e 2, è causa di esclusione.
Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento o diminuzione rispetto all’importo di gara.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 (centoottanta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima stazione appaltante e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
L’offerta sarà composta da n. 3 (tre) buste, il cui contenuto sarà specificato nei paragrafi seguenti: 1- Busta virtuale n. 1 “Documentazione Amministrativa”;
2- Busta virtuale n. 2 “Offerta Tecnico - Organizzativa”; 3- Busta virtuale n. 3 “Offerta economica”.
14 SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e nella dichiarazione integrativa, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso
- istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice) sono sanabili.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
15. CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE DENOMINATA “BUSTA 1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA ”
La prima busta virtuale, denominata “BUSTA 1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, contiene il DGUE, le dichiarazioni integrative, nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.
15.1 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione sul sito della Giustizia Amministrativa, nella parte relativa alla gara secondo quanto di seguito indicato.
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento. Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:
1) DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1, del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7, del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
5) PASSOE dell’ausiliaria.
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto.
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste all’art 6 delle presenti condizioni generali (Sez. A-B-C-D).
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:
a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui par. 7.1 delle presenti condizioni generali;
b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 delle presenti condizioni generali;
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE deve essere presentato:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso di consultazione.
15.2 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO
15.2.1 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE
Il concorrente rende una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. . 445/2000, preferibilmente secondo il modello di cui all’allegato 4 con la quale:
1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
3. dichiara di rispettare i criteri ambientali di cui all’art. 34 dlgs.50/2016;
4. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto di quanto segue:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
5. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
6. accetta il patto di integrità allegato alla documentazione di gara;
7. dichiara di essere iscritto nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia di ……………….. oppure dichiara di aver presentato domanda di iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia di ;
8. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
9. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo;
10. di possedere la polizza assicurativa di cui all’art. 5.1, del capitolato tecnico o, in assenza, di impegnarsi a stipulare la stessa in caso di aggiudicazione della presente gara (barrare l’opzione che non interessa);
11. che la ditta /società applica al personale dipendente il seguente C.C.N.L. ;
12. .indica i seguenti dati: domicilio fiscale …………; codice fiscale ……………, partita IVA ………………….; indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ………………
ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice
Solo per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del X.X. 00 marzo 1942, n. 267
13.indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ………… rilasciati dal Tribunale di
……………… nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267.
15.2.2 DOCUMENTAZIONE A CORREDO
Il concorrente allega:
1.Garanzia provvisoria resa ai sensi dell’art. 10.1;
2. Impegno, sottoscritto e accompagnato da copia fotostatica del documento del sottoscrittore, da parte di un soggetto iscritto nell’elenco speciale di cui alla legge 385/1993 - anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria - a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’art 104 del d.lgs. 50/2016, qualora l’offerente sia dichiarato aggiudicatario. La copia fotostatica del documento del sottoscrittore andrà allegata anche qualora tale impegno sia contenuto all’interno della cauzione, fatta eccezione per gli impegni firmati digitalmente;
Per gli operatori che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7, del Codice
3. Copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione;
4.Ricevuta pagamento contributo ANAC;
5. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCP relativo al concorrente e, in caso di avvalimento, della società della quale ci si è avvalsi;
7. Patto d’Integrità e dichiarazione di cui al protocollo d’integrità anticorruzione (allegato 5).
15.2.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui all’art. 13.
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per i consorzi ordinari già costituiti
- atto costitutivo e statuto del consorzio, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari non ancora costituiti
- dichiarazione attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Si ricorda che, a pena di esclusione dalla gara, nella busta recante la documentazione amministrativa non devono essere inseriti riferimenti di qualsivoglia natura, diretta o indiretta, all’offerta economica.
16. CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE DENOMINATA “BUSTA 2 – OFFERTA TECNICO ORGANIZZATIVA”
La seconda busta virtuale, denominata “BUSTA 2 – OFFERTA TECNICO - ORGANIZZATIVA”, dovrà contenere, a pena di esclusione:
- una relazione tecnica completa e dettagliata dei servizi e materiali offerti che dovranno essere conformi ai requisiti indicati nel capitolato tecnico. La stessa dovrà essere articolata secondo quanto previsto all’art. 18.1 delle presenti condizioni generali e presentata nelle modalità di seguito descritte.
L’offerta tecnica dovrà essere redatta, preferibilmente, sulla base degli schemi predisposti allegati alle presenti condizioni generali (all. 7), dovrà consistere in una relazione formato A4 ed essere articolata in capitoli rubricati in modo corrispondente agli elementi di valutazione di cui all’art. 18.1, anche tenendo conto delle precisazioni contenute nei “criteri per la determinazione dei punteggi tecnici” (all.6).
La relazione nel suo complesso:
- dovrà essere composta da non più di 5 pagine;
- dovrà essere scritta con carattere leggibile di dimensione minima 10;
- dovrà contenere massimo 50 righe per pagina.
Le pagine e/o le righe eccedenti, gli argomenti scritti con carattere di difficile lettura anche dovuta a dimensioni inferiori rispetto a quelle prescritte, non saranno valutate dalla Commissione.
Nelle 5 pagine:
1. Sono incluse le schede per la redazione dell’offerta tecnica (all. 6) ;
2. Non sono incluse le schede tecniche illustrative dei prodotti/attrezzature, i dépliant illustrativi e le certificazioni, che andranno inseriti come allegati all’offerta.
L’offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore che deve essere il medesimo soggetto firmatario della documentazione amministrativa.
L’offerta è considerata nulla se condizionata o parziale o comunque espressa in modo indeterminato, ovvero, qualora presenti qualsiasi riferimento diretto o indiretto all’offerta economica.
17. CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE DENOMINATA “BUSTA 3 – OFFERTA ECONOMICA”
Una terza busta virtuale, denominata “BUSTA 3 – OFFERTA ECONOMICA”, dovrà contenere oltre il fac-simile di offerta predisposto dal MEPA, anche il modello allegato 8 dal quale risulta:
a) L’accettazione del prezzo fisso;
b) La stima dei costi della manodopera e degli oneri relativi alla salute ed alla sicurezza di cui all’art. 95, comma 10, del d.lgs. 50/2016.
I predetti valori devono essere indicati sia in cifre che in lettere, con l’avvertimento che – in caso di discordanza - sarà ritenuto valido il valore espresso in lettere.
Il suddetto modello contiene, altresì indicazione:
- Del costo dei Macchinari, Attrezzature e Prodotti;
- Della valutazione delle spese generali e degli utili d’impresa.
L’offerta ed il modello devono essere sottoscritte digitalmente dal medesimo soggetto firmatario della documentazione amministrativa.
All’interno della busta non dovranno essere contenuti altri documenti. Comporta l’ESCLUSIONE AUTOMATICA dell’offerta:
- la mancata sottoscrizione del fac - simile MEPA e del modello allegato 8;
- la presentazione di offerte in aumento o in diminuzione rispetto al prezzo fisso;
- la mancata indicazione dei costi relativi al personale ed alla sicurezza aziendale (c.d. oneri per la sicurezza da rischio specifico di impresa) ex. art. 95, comma 10, del Codice.
Prima dell'aggiudicazione, si procederà secondo quanto previsto dall’art. 95, comma 10, del Codice.
L’offerta sarà vincolante per l’offerente per 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione della stessa e sarà confermata per ulteriori 90 giorni qualora nel frattempo non sia intervenuta aggiudicazione.
La stazione appaltante - in sede di eventuale verifica della congruità - procede alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, del Codice.
18. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
La gara è aggiudicata all’offerta economicamente più vantaggiosa individuata ai sensi dell’art. 95, comma 7, d.lgs. 50/2016. Il prezzo stabilito è fisso e invariabile, la competizione tra i concorrenti avviene solo sulla base della qualità dell'offerta tecnica presentata in conformità a quanto prescritto nell’art.16 delle presenti condizioni generali ed in funzione dei fattori ponderali di seguito indicati e dei criteri di valutazione specificati nell’allegato 6:
ELEMENTI DI VALUTAZIONE | PUNTEGGIO |
OFFERTA TECNICA | 100 |
18.1CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella e specificati
nell’allegato 6 con la relativa ripartizione dei punteggi.
Tabella dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica
Criteri | Descrizione Criteri | PUNTI (T) MAX |
1.1 | Numero unità impiegate sull'appalto (vedi schema allegato alle condizioni generali) | 10,00 |
1.2 | Numero ore impiegate sull'appalto aggiuntive rispetto a quelle previste (vedi schema allegato alle condizioni generali) | 18,00 |
1.3 | Numero ore noleggio con conducente automezzo per trasporti da Verso locali siti all'interno del GRA comprese nell'importo offerto la stazione appaltante ha stimato un bisogno medio di 50 h complessive per l'intera durata dell'appalto | 7,00 |
1.4 | Numero ore noleggio con conducente automezzo per trasporti da/verso Archivio Monti della Farnesina comprese nell'importo offerto. | 35,00 |
1.5 | Smontaggio e rimanotaggio arredi unitamente ad eventuali ulteriori Soluzioni Migliorative comprese nell'importo offerto funzionali al corretto svolgimento del servizio. | 25,00 |
1.6 | Possesso di certificazioni ISO 9000 o equivalenti; ISO 14001 o equivalenti; OHSAS 18001 o equivalenti | 5,00 |
TOTALE | 100,00 |
18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA
Per l’attribuzione del punteggio tecnico sarà utilizzato il metodo del confronto a coppie.
Ciascun commissario confronta tra loro le offerte dei singoli concorrenti indicando quella che preferisce e il grado di preferenza, variabile tra 1 e 6, secondo i punteggi tabellari determinati nell’allegato 6 (1 - nessuna preferenza; 2 - preferenza minima; 3 - preferenza piccola; 4 – preferenza media; 5 – preferenza grande; 6- preferenza massima). Viene costruita una tabella, come nell’esempio sottostante, nella quale le lettere individuano i singoli concorrenti; in ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente al concorrente che è stato preferito con il relativo grado di preferenza, ed in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due concorrenti a confronto, assegnando un punto ad entrambe.
B | C | D | E | F | ….. | N | |
A | |||||||
B | |||||||
C | |||||||
D | |||||||
E | |||||||
…… | |||||||
N-1 |
Il confronto va eseguito da ogni singolo commissario e per ogni singolo criterio di valutazione attraverso la compilazione della tabella triangolare sopra riportata.
Successivamente, per ogni concorrente e per ogni singolo criterio di valutazione si procede:
a) a sommare le preferenze attribuite dai commissari;
b) ad attribuire per ogni criterio di valutazione il coefficiente 1 al concorrente con la somma delle preferenze più grande;
c) a moltiplicare i coefficienti così ottenuti per il punteggio massimo attribuibile.
Successivamente, al fine di determinare il punteggio complessivo, per ogni singolo concorrente si procede alla somma dei punteggi ottenuti per ogni singolo criterio di valutazione.
18.3METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI
Il servizio verrà aggiudicato all’operatore economico che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto.
Si precisa che:
a) nei conteggi per l’attribuzione di tutti i punteggi/coefficienti, si terrà conto delle prime due cifre decimali con arrotondamento all’unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a 5;
19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA 1 – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E DELLA BUSTA 2
La prima seduta virtuale pubblica avrà luogo, salvo diversa comunicazione,-il giorno 6 agosto alle ore 10,00 sul portale MEPA. Le successive sedute virtuali pubbliche avranno luogo - sempre sul portale MEPA - in data e orari che saranno comunicati ai concorrenti almeno 1 (uno) giorno prima della data fissata..
Nella prima seduta virtuale pubblica il RUP procederà a:
a) aprire la busta virtuale 1 –“Documentazione Amministrativa” dei concorrenti che hanno presentato offerta nei termini prescritti;
b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nelle presenti condizioni generali;
c) eventualmente attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente art. 14.
La seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi.
Terminate le operazioni di verifica della documentazione, ivi compresa quella fornita in fase dell’eventuale soccorso istruttorio, il RUP sempre in seduta virtuale pubblica:
a) valida o non valida la documentazione amministrativa sul Portale MEPA e conseguentemente, sempre tramite portale, ammette o esclude i concorrenti.
Alla fine della seduta virtuale pubblica, il RUP adotta il provvedimento di esclusione o ammissione alla procedura di gara che verrà pubblicato ai sensi dell’art. 29, comma 1, del Codice e procede con le comunicazioni previste ai sensi dell’art. 76 del Codice.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
N.B: la stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.
Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.
20. COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e, comunque, prima dell’apertura della busta virtuale 2 contenente l’offerta tecnica, ed è composta da un numero dispari pari a n.3 (tre) membri, più un sostituto, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e, se necessario, fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.
21 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE E APERTURA DELLA BUSTA VIRTUALE 3 E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE
21.1 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE
Il RUP, conclusa la fase relativa al controllo della documentazione amministrativa, sempre in seduta virtuale pubblica, apre la busta n. 2 concernente l’offerta tecnica per verificare: a) la presenza dei documenti richiesti all’art. 16 delle condizioni generali; b) la corrispondenza delle firme tra la documentazione amministrativa e l’offerta tecnica. Una volta effettuato il controllo sul contenuto della busta virtuale 2, valida o non valida l’offerta tecnica sul Portale MEPA - nel caso di mancata validazione dell’offerta tecnica, esclude il concorrente che ha presentato un’offerta non conforme alla richiesta, emette il provvedimento di esclusione e procede con le comunicazioni di cui all’art. 76 - e passa gli atti alla Commissione di gara per le valutazioni di
competenza.
La Commissione - in una o più sedute riservate - procede all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi tabellari (T) applicando i criteri di cui al precedente art. 18, nonché nell’allegato 6.
Successivamente, in seduta virtuale pubblica, la commissione inserisce in piattaforma i punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e procede con le eventuali esclusioni.
21.2 APERTURA BUSTA VIRTUALE 3 E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE
Nella medesima seduta, o in una seduta virtuale pubblica successiva, la commissione procede all’apertura della busta virtuale contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che può avvenire anche in successiva seduta riservata.
All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria.
In presenza di offerte che contengono un costo orario della manodopera inferiore a quello previsto nelle tabelle prese a base per la determinazione dello stesso da parte dal responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione (all.9), e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo art. 22.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:
- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella busta virtuale 2;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett.
a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento o in diminuzione rispetto all’importo di gara.
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.
In presenza di offerte anomale la Commissione, prima di procedere a redigere la graduatoria definitiva con conseguente proposta di aggiudicazione, convoca in seduta riservata il RUP.
Quest’ultimo, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, esamina gli elementi costitutivi dell’offerta - tenuto conto delle eventuali giustificazioni fornite nell’allegato 8 - ove non le ritenga sufficienti ad escludere l’incongruità dell’offerta, chiede ulteriori precisazioni, se del caso indicando le componenti specifiche ritenute anomale. A tal fine assegna un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni dalla ricezione della richiesta e/o convoca la ditta per un contraddittorio con un preavviso di almeno 2 (due) giorni.
Il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, del supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente ,ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, chiede ulteriori chiarimenti, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. A tal fine assegna un termine di n. 3 (tre) giorni dal ricevimento della richiesta e/o convoca la ditta per un contraddittorio con un preavviso di almeno 1 (uno) giorno.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora quest’ultima risulti inaffidabile e dunque esclusa, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta congrua.
È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Potrà essere esclusa l’offerta, a prescindere dalle giustificazioni dell’offerente, qualora questi non presenti le precisazioni richieste entro il termine stabilito e/o non si presenti al contraddittorio.
Verrà esclusa l’offerta che, in base all’esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, risulti, nel suo complesso inaffidabile.
23 AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
23.1 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta virtuale pubblica, redige la graduatoria e procede alla proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti necessari ai fini dei successivi adempimenti.
L’aggiudicazione avviene a favore dell’operatore economico che ha ottenuto il punteggio tecnico complessivo più alto.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengono lo stesso punteggio complessivo, l’aggiudicazione è effettuata in favore della società che ha offerto un numero maggiore di ore per il servizio di noleggio di cui al criterio 1.4 , in caso di ulteriore parità l’aggiudicazione è effettuata a favore dell’operatore economico che ha offerto il monte ore più alto per i servizi di cui al criterio 1.5, in caso di ulteriore parità l’aggiudicazione è effettuata a favore dell’operatore economico che ha offerto il monte ore più alto di cui al criterio 1.2 ed in caso di ulteriore parità si procede mediante estrazione a sorte in seduta pubblica.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5, del Codice, sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85, comma 5, del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procede alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudica, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto è aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria viene svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, viene svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
Laddove l’aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all’aggiudicatario (ai sensi dell’art. 1, comma 52 della l. 190/2012 e dell’art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs. 159/2011).
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell’informativa antimafia, salvo il diritto recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.
L'aggiudicazione definitiva verrà comunicata dall’Amministrazione, ai sensi dell'art. 76 del Codice.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di non aggiudicare la gara qualora l’offerta non dovesse rispondere a quanto richiesto ovvero dovesse venir meno il motivo dell’appalto.
L'Amministrazione si riserva di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta congrua e conveniente per la stessa.
L'Amministrazione, comunque, può ritenere l'offerta economicamente non vantaggiosa e, quindi, non procedere all'aggiudicazione anche quando siano state osservate tutte le norme previste, senza che il soggetto interessato abbia nulla a che pretendere.
L’Amministrazione si riserva, in ogni caso di sospendere, revocare o rinviare la presente gara, senza che ciò determini alcun diritto da parte delle imprese offerenti.
23.2 STIPULA DEL CONTRATTO
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8, del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
Per la sottoscrizione del contratto l’aggiudicatario deve produrre, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione:
a) Dichiarazione di conformità agli obblighi di tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010;
b) Cauzione definitiva di cui all’art. 10.2
c) Copia del contratto di assicurazione, come previsto dall’art. 10.2
Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata, tramite piattaforma MEPA.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
Nei casi di cui all’art. 110, comma 1, del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.
L'Amministrazione si riserva altresì il diritto di annullare la procedura nel caso di attivazione, nelle more dell'espletamento della stessa, di una Convenzione CONSIP relativa ai servizi oggetto della presente gara, o di recedere dal contratto, in qualsiasi tempo, ai sensi dell'art. 1, comma 13 del d.l. 6 luglio 2012 n. 95, qualora i parametri delle convenzioni stipulate da CONSIP successivamente all'aggiudicazione della presente procedura di gara, siano migliorativi rispetto a quelli del Contratto stipulato con l'Impresa aggiudicataria e la stessa non acconsenta ad una modifica.
24 CLAUSOLA SOCIALE
Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.
A tal fine, l’elenco del personale attualmente impiegato è riportato all’art. 3.14 del capitolato tecnico.
25. ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI ATTINENTI ALLA FASE DELL’ESECUZIONE
25.1 VERBALE DI AVVIO DEI SERVIZI
Il Verbale di avvio dei servizi - redatto in duplice copia in contraddittorio tra le parti - rappresenta il documento formale attraverso cui il fornitore attesta l’avvio dei Servizi all’interno delle sedi dell’Amministrazione e l’eventuale presa in carico di locali, mezzi e attrezzature affidate dall’Amministrazione in comodato d’uso gratuito.
Lo stesso deve recare la firma congiunta di entrambe le parti. La data di sottoscrizione del Verbale costituisce la data d’inizio di erogazione dei servizi.
Eventuali variazioni ai contenuti del Verbale (es. attivazione posticipata di un ulteriore servizio) devono essere formalizzate attraverso un addendum allo stesso.
25.2 PROGRAMMA OPERATIVO DI SERVIZIO (POS)
Il Programma Operativo è il documento, redatto dall’aggiudicatario, che formalizza la configurazione dei servizi in funzione delle specifiche tecniche richieste dall’amministrazione, dettagliate nelle schede attività.
In particolare il programma operativo deve fornire all’Amministrazione le necessarie informazioni per valutare il contenuto dei servizi offerti – anche in funzione di quanto previsto nella relazione tecnica presentata in sede di gara – in termini di:
a) Pianificazione delle attività;
b) Modalità operative e gestionali;
c) Corrispettivi economici.
Il Programma Operativo è riferito ad un arco trimestrale, su base giornaliera. Il primo Programma Operativo dovrà essere consegnato all’Amministrazione contestualmente al momento di inizio dell’erogazione del servizio e dovrà essere aggiornato, con consegna dell’aggiornamento all’Amministrazione, entro ogni mese a partire da tale data, ovvero ogni qualvolta siano necessarie delle variazioni alla programmazione delle attività. Eventuali modifiche alla programmazione delle attività dovranno essere concordate tra le parti.
Il Programma operativo si intende approvato trascorsi 5 (cinque) giorni dalla sua messa a disposizione dell’Amministrazione. In alternativa l’Amministrazione può far pervenire le sue osservazioni che comportano modifiche al POS e il Fornitore è tenuto a redigere e consegnare la nuova versione del POS entro i 2 (due) giorni successivi dal ricevimento delle osservazioni, pena l’applicazione delle penali come definite nell’art. 25.6
25.3 VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI SERVIZI
Alla fine del rapporto contrattuale, il fornitore è tenuto a redigere un verbale di ultimazione dei servizi in cui attesta il termine degli stessi e la riconsegna all’Amministrazione dei locali, dei mezzi e delle attrezzature da quest’ultima messe a disposizione, facendo riferimento al verbale di avvio e agli eventuali addendum redatti nel corso di validità del contratto. La riconsegna all’Amministrazione deve avvenire entro il giorno di scadenza del contratto di fornitura, fermo restando che, nel periodo compreso tra la data di riconsegna (ove antecedente alla conclusione del contratto) e la scadenza del contratto di fornitura, il fornitore è comunque tenuto a eseguire regolarmente i servizi.
Il fornitore, inoltre, deve assicurare la propria disponibilità e collaborazione, finalizzata ad agevolare il passaggio delle consegne, fornendo tutte le informazioni, i dati e le prestazioni nelle modalità che l’Amministrazione riterrà opportuno richiedere.
25.4 FATTURAZIONE
Il rilascio della fattura in formato elettronico avviene con cadenza bimestrale - a partire dalla data di inizio del servizio - previo nulla osta alla fatturazione da parte dell’Amministrazione, che sarà dato a seguito del rilascio del certificato di verifica di conformità da parte del Direttore dell’esecuzione, avallato – ove le due figure non coincidano - dal RUP dell’esecuzione. In particolare va osservata la seguente procedura: entro 10 giorni dalla fine del bimestre, l’Amministrazione comunica alla società fornitrice il nulla osta alla fatturazione e solo a seguito del suddetto nulla osta la Società può emettere fattura elettronica. La stessa deve fare espresso riferimento al contratto e contenere gli elementi di seguito descritti: denominazione Ente: Uffici Amministrativi del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali; codice fiscale.: 80427570587 denominazione ufficio: Ufficio per la Gestione delle Risorse Materiali e Servizi Generali codice univoco ufficio: G105F5; e CIG 7552312D02
Le fatture non in regola con le norme fiscali vigenti o emesse in contrasto con le previsioni del presente atto, non sono ritenute valide e, pertanto, saranno rifiutate.
25.5 TEMPI E MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento è eseguito entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della fattura, mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, appositamente indicato dalla Società ai sensi della legge n. 136 del 13 agosto 2010 e
s. m. i.
La fattura deve indicare l’importo totale, la ritenuta dello 0,50% - da calcolarsi sull’imponibile - e l’importo complessivo da corrispondere. La somma corrispondente alla ritenuta dello 0,50% è svincolata nei modi e nei tempi previsti dall’art. 30, comma 5, d.lgs. 50/2016.
Il fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note all’Amministrazione le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche qualora le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge, la Società non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi nei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
25.6 PENALI
L’Amministrazione potrà disporre, in ogni momento, verifiche e controlli sull'esatto adempimento delle prestazioni richieste. Qualora si rilevi che il servizio non sia stato espletato nella sua interezza o non sia conforme a quanto previsto nel capitolato, le irregolarità o manchevolezze accertate saranno riferite all’aggiudicatario perché provveda a sanare immediatamente la situazione. Qualora si verifichino gli inadempimenti di seguito indicati, troveranno applicazione oltre le penali indicate nel capitolato tecnico le penali di seguito riportate:
Inadempimento | Penale |
In caso di mancata formulazione del Piano Operativo nei tempi previsti | 1 per mille sull’importo netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo |
Per mancato rispetto dei programmi di manutenzione dei mezzi e delle attrezzature utilizzate dal fornitore. | 2 per mille sull’importo netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo |
Ritardo nell'inizio dell'esecuzione del servizio | 2 per mille dell’importo netto contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo. |
Per l’impiego di veicoli diversi da quelli previsti nella relazione tecnica salvo relativa sostituzione con mezzi di pari caratteristiche: | 1 per mille dell’importo netto contrattuale per ogni ora o lavorativa di ritardo nell’impiego del mezzo richiesto, rispetto alle esigenze manifestate dall’Amministrazione. |
Per l’impiego di numero di ore mese inferiori rispetto a quelle previste nella relazione tecnica, salvo diverso accordo con l’Amministrazione | 1 per mille dell’importo netto contrattuale per ogni ora lavorativa in meno rispetto a quella prevista. |
Per l’impiego di numero di unità inferiori o di diverso livello rispetto a quanto previsto nella relazione tecnica, salvo diverso accordo con l’Amministrazione | 1 per mille dell’importo netto contrattuale per ogni ora lavorativa di ritardo nell’impiego del personale richiesto. |
Per mancata comunicazione del nominativo del sostituto del referente dell’Impresa | 1 per mille dell’importo netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo rispetto alla richiesta di sostituzione da parte dell’Amministrazione |
Ritardo rispetto ai tempi di intervento concordati con l’Amministrazione | 1 per mille dell’importo netto contrattuale per ogni ora lavorativa di ritardo |
Mancato utilizzo da parte del personale della divisa di lavoro o del cartellino di riconoscimento | € 50,00 per ogni dipendente non in regola |
Mancata o ritardata sostituzione del personale non gradito entro 5 giorni dalla richiesta dell’Amministrazione | 2 per mille dell’importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo |
Mancata comunicazione preventiva in caso di variazione o sostituzione anche momentanea di personale rispetto all'elenco iniziale approvato dall’Amministrazione | 1 per mille dell’importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo |
Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il contraente esegua le prestazioni contrattuali in modo solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel Capitolato e negli altri allegati di gara.
Resta inteso che il valore delle penali non potranno superare il 10% dell’importo complessivo del Contratto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno. Nel caso in cui si raggiunga il suddetto limite del 10%, l’Amministrazione potrà risolvere il contratto per grave inadempimento.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, dovranno essere contestati per iscritto. La società contraente dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all’Amministrazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora, a giudizio dell’Amministrazione, dette deduzioni non siano accoglibili, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate al contraente le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
L’Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto alla società contraente a qualsiasi titolo.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il fornitore contraente dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per l’Amministrazione di risolvere il contratto nei casi in cui questo è consentito.
25.7 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. Il contratto può essere immediatamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c. mediante semplice comunicazione scritta al verificarsi di una qualunque delle ipotesi di seguito elencate:
-inosservanza degli obblighi indicati nelle condizioni generali e nel capitolato;
-gravi e reiterate inadempienze e inottemperanze in relazione a quanto riportato nel Capitolato;
-inadempimenti gravi ripetuti nel corso dell'esecuzione del contratto;
-violazione del divieto di cessione;
- subappalto senza previa autorizzazione;
-perdita di uno dei requisiti richiesti dal d.lgs. n. 50/2016 o accertamento, in corso di esecuzione del contratto, del mancato possesso degli stessi;
-cessazione dell'attività dell'impresa aggiudicataria ovvero assoggettamento della stesso a concordato preventivo, a fallimento, a sequestro o pignoramento, o altra procedura comportante la prosecuzione dell'attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, ovvero di liquidazione;
-mancata reintegrazione della cauzione definitiva, eventualmente escussa, entro il termine di 15 (quindici) giorni consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta dell'Amministrazione;
-allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto;
-qualora gli accertamenti antimafia presso Prefettura competente risultassero positivi;
-in tutti gli altri casi previsti dai documenti di gara e dalla normativa vigente.
2. Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del presente contratto, il fornitore, oltre all’immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento per eventuali danni diretti o indiretti derivanti dalla sua condotta durante l’esecuzione del contratto e alle maggiori spese alle quali l’Amministrazione dovrà andare incontro per il rimanente periodo contrattuale.
3 E’ fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di affidare a terzi in danno al fornitore contraente e salva l’applicazione di penali ed impregiudicata ogni azione in sede penale.
25.8 RECESSO
1 L’Amministrazione si riserva il diritto di recedere dal contratto nelle seguenti ipotesi:
a) l’Amministrazione può, in qualunque momento, recedere dal contratto per giusta causa, qualora intervengano trasformazioni di natura tecnico – organizzative rilevanti ai fini ed agli scopi dei servizi oggetto del presente contratto, nonché per motivi di interesse pubblico, che saranno specificatamente motivati nel provvedimento di recesso del contratto, dandone semplice preavviso al fornitore contraente, almeno 30 gg prima, mediante comunicazione scritta inviata tramite PEC;
b) L'Amministrazione si riserva altresì il diritto di recedere dal contratto, in qualsiasi tempo, ai sensi dell'art. 1, comma 13 del d.l.6 luglio 2012 n. 95, qualora i parametri delle convenzioni stipulate da CONSIP, successivamente all’aggiudicazione della gara, siano migliorativi rispetto a quelli del Contratto stipulato con l'Impresa aggiudicataria e la stessa non acconsenta ad una modifica.
c) Qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato, o il direttore generale o altro responsabile della società siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la PA, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio ovvero siano assoggettate alle misure previste dalla normativa antimafia, l’Amministrazione ha diritto di recedere dal presente contratto, in qualsiasi momento e qualsiasi sia lo stato di esecuzione, senza obbligo di preavviso;
2 In tutti i casi di recesso, il contraente dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, a far data dalla data di efficacia del recesso, assicurandosi che tale cessazione non comporti alcun danno all’Amministrazione.
3 La società ha diritto al pagamento delle prestazioni correttamente effettuate in base al contratto fino al momento della comunicazione del recesso.
4 La società rinuncia, in tutti i casi di recesso, ora per allora ad ogni ulteriore compenso o rimborso, in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 c.c.
25.9 CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE DEL CREDITO
1. E’ fatto assoluto divieto all’affidatario di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. In caso di inadempimento da parte del contraente degli obblighi di cui al presente articolo, l’Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il Contratto.
3. E’ ammessa la cessione dei crediti maturati dall’affidatario nei confronti dell’Amministrazione nel rispetto dell’art. 106, comma 13, del d.Lgs. n. 50/2016. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari nelle condizioni generali.
25.10 OBBLIGO DELLA RISERVATEZZA E SICUREZZA
L’Impresa è obbligata a mantenere e a far mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature informatiche, di cui dovesse avere conoscenza nell’esecuzione delle attività oggetto del presente appalto, a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo.
Le informazioni devono essere utilizzate unicamente per le attività oggetto dell’appalto, avendo cura di preservare la loro riservatezza con ogni mezzo ritenuto necessario per evitare la loro divulgazione a terzi.
L’Impresa si impegna, inoltre, a scadenza del contratto, a cancellare o distruggere qualsiasi eventuale informazione riguardante il servizio, registrata su computer o altro strumento posseduto o controllato.
Gli obblighi di riservatezza di cui ai precedenti punti permangono anche dopo l’ultimazione delle attività.
La violazione del presente articolo comporta la risoluzione immediata del contratto da parte dell'Amministrazione, fatta salva la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni subiti.
L’Impresa è responsabile nei confronti dell’Amministrazione per l’esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, dei prescritti obblighi di riservatezza.
Resta fermo il rispetto delle norme vigenti in materia trattamento dei dati sensibili.
25.12 RESPONSABILE DELL’ESECUZIONE
L’Amministrazione, all’atto della stipula del contratto, nominerà un responsabile dell’esecuzione che sostituirà il responsabile del Procedimento e si occuperà della fase esecutiva del contratto (ivi compresi i pagamenti e le liquidazioni), nonché il direttore dell’esecuzione che avrà il compito di procedere all’accertamento dell’esecuzione del servizio, certificandone la conformità.
26 TRASPARENZA
Ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice, tutti gli atti relativi alla presente procedura sono pubblicati e aggiornati sul sito internet dell'Amministrazione, nella sezione Amministrazione trasparente> Bandi di Gara e Contratti> Atti di gara > Ufficio Unico Contratti e risorse, nonché sul sito del MIT nella sezione contratti pubblici.
Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'art. 120, comma 2 bis, del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla presente procedura e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti, economico-finanziari e tecnico-professionali. Entro il medesimo termine di due giorni è dato avviso ai candidati e ai concorrenti, di detto provvedimento, indicando l’ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti. Il termine per l’impugnativa di cui al citato articolo 120, comma 2-bis, decorre dal momento in cui gli atti di cui al secondo periodo sono resi in concreto disponibili, corredati di motivazione.
È inoltre pubblicata la composizione della commissione giudicatrice
27 DIRITTO DI ACCESSO
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 53, d.lgs. 50/2016, il diritto d’accesso è differito in relazione:
1. all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
2. alle offerte, fino all’approvazione dell’aggiudicazione;
3. al procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, fino all’aggiudicazione
E’ escluso il diritto di accesso ed ogni forma di divulgazione in relazione a quanto stabilito dal co 5 del sopra citato art. 53, fatto salvo quanto previsto al comma 6.
28 SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE – DOMICILIAZIONE DELLE PARTI
Le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione all’interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto, saranno risolte dall’Autorità Giudiziaria Ordinaria di Roma, previo esperimento del tentativo di accordo bonario, ai sensi dell’art. 204, d.lgs. n. 50/2016.
Si ricorda che per l’ordinativo dovrà essere assolta l’imposta di bollo nella misura prevista dall’art. 2 del D.M. 20 agosto 1 992 (€. 16,00) come modificato dal decreto legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito in legge 24 giugno 201 3, n. 71. L’imposta di bollo dovrà essere assolta in modo virtuale con modello F24, inviando all’Amministrazione comprova dell’avvenuto versamento.
29 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.
Per eventuali chiarimenti di ordine amministrativo è possibile contattare il R.U.P. della presente procedura sig.ra Xxxxxx Xxxxxxx (e- mail x.xxxxxxx@xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxx.xx tel. 06/00000000).