Common use of Obbligo di continuità dei servizi Clause in Contracts

Obbligo di continuità dei servizi. I servizi in appalto non potranno essere sospesi o abbandonati, salvo comprovati casi di forza maggiore contemplati dalla normativa vigente in materia, e del fatto dovrà essere data immediatamente comunicazione all’Ente appaltante. In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero o per riunioni sindacali, la Società appaltatrice dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella Legge n. 146/90, modificata ed integrata dalla legge n. 83/00 per l’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali. In particolare, la Società appaltatrice si farà carico di informare sia il Direttore dell’esecuzione del contratto circa i modi, i tempi, le modalità di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e le misure per la loro riattivazione, sia gli utenti attraverso l’affissione di volantini almeno quattro giorni lavorativi prima dell’inizio della sospensione o ritardo del servizio. Non saranno considerati causa di forza maggiore e quindi saranno sanzionabili ai sensi dell’articolo 25 del presente capitolato, i disservizi derivanti da scioperi del personale che dipendessero da cause direttamente imputabili alla Società appaltatrice. In caso di arbitrario abbandono o sospensione del servizio, l’Ente appaltante, si avvarrà delle condizioni di cui all’articolo 25 del presente capitolato.

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Obbligo di continuità dei servizi. I servizi in appalto oggetto del contratto sono a tutti gli effetti servizi pubblici e costituiscono quindi attività di pubblico interesse sottoposta alla normativa dettata dalla Parte IV del D. Lgs 152/2006. Essi pertanto non potranno essere sospesi o abbandonati, salvo comprovati casi di forza maggiore contemplati dalla normativa vigente maggiore; in materiatale circostanza, e l’Impresa dovrà presentare un Piano di emergenza, che necessiterà dell’approvazione del fatto dovrà essere data immediatamente comunicazione all’Ente appaltante. In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero o per riunioni sindacalidirettore dell’esecuzione, la Società appaltatrice dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella Legge n. 146/90finalizzato nel breve termine a contenere i disagi alla cittadinanza; in tal caso, modificata ed integrata dalla legge n. 83/00 per l’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali. In particolare, la Società appaltatrice si farà carico di informare sia il Direttore dell’esecuzione del contratto circa i modi, i tempi, le modalità di erogazione recupero dei servizi nel corso dello sciopero e non resi non comporterà maggiori spese per il Comune. Laddove le misure per la loro riattivazione, sia gli utenti attraverso l’affissione di volantini almeno quattro giorni lavorativi prima dell’inizio della sospensione o ritardo del servizio. Non saranno considerati causa cause di forza maggiore dovessero protrarsi oltre le 48 ore, lo stesso piano di emergenza potrà essere rimodulato e quindi saranno sanzionabili aggiornato giornalmente, concordando tra le parti le eventuali ulteriori misure straordinarie da mettere in campo e fatta salva la verifica dei maggiori o minori costi, così come meglio specificati. A tal fine si potrà fare ricorso anche ai sensi dell’articolo 25 prezzi di cui all’Allegato C del presente capitolato, i disservizi derivanti da scioperi depurati del personale che dipendessero da cause direttamente imputabili alla Società appaltatriceribasso d’asta offerto Nell’erogazione dei servizi, la ditta appaltatrice si impegnerà formalmente affinché gli stessi vengano svolti nel rispetto dei principi di cui alle Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 nei confronti del cittadino utente; più precisamente: eguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia. In caso tal senso, l’appaltatore sarà espressamente tenuto al recepimento di arbitrario abbandono o sospensione del servizio, l’Ente appaltante, si avvarrà delle condizioni di cui all’articolo 25 ogni variante normativa con attinenza ai servizi oggetto del presente capitolatobando che dovesse essere introdotta in corso della propria prestazione d’opera.

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Obbligo di continuità dei servizi. I servizi in appalto non potranno essere sospesi o abbandonati, salvo comprovati casi di forza maggiore maggiore, contemplati dalla normativa vigente in materia, e del fatto dovrà essere data materia ed immediatamente comunicazione all’Ente appaltantesegnalati all’Amministrazione comunale. In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero o per riunioni sindacali, la Società appaltatrice l’Affidatario dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella Legge 12 Giugno1990 n. 146/90146 e successive modificazioni ed integrazioni, modificata ed integrata dalla legge n. 83/00 per l’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali. In particolare, la Società appaltatrice l’Affidatario si farà carico di informare sia il Direttore dell’esecuzione del contratto circa i modi, i tempi, le modalità di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e le misure per la loro riattivazione, sia gli utenti attraverso l’affissione di volantini della dovuta informazione all’Ufficio Comunale competente mediante comunicazione scritta (mail e/o PEC) almeno quattro cinque giorni lavorativi prima dell’inizio della sospensione o ritardo del servizio. Dovranno essere altresì comunicati i modi, i tempi e l’entità di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero, nonché le misure per la loro riattivazione. Non saranno considerati causa di forza maggiore maggiore, e quindi saranno sanzionabili ai sensi dell’articolo 25 dell’art. 9 “Penalità” del presente capitolatoCapitolato d’appalto, i disservizi derivanti da scioperi del personale che dipendessero da cause direttamente imputabili alla Società appaltatriceall’Affidatario. In caso di arbitrario abbandono o sospensione del servizio, l’Ente appaltantel’Amministrazione comunale, si avvarrà delle condizioni di cui all’articolo 25 del presente capitolatoal successivo art. 8 “Esecuzione d’ufficio”. La sostituzione potrà avvenire anche per singoli servizi o parte di essi, non eseguiti dall’Affidatario.

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Samples: sangiuseppevesuviano.etrasparenza2.it

Obbligo di continuità dei servizi. I servizi in appalto non potranno essere sospesi o abbandonati, salvo comprovati casi di forza maggiore contemplati dalla normativa vigente in materia, e del fatto dovrà essere data immediatamente comunicazione all’Ente appaltanteal Direttore dell’esecuzione del contratto ed al Responsabile del procedimento. In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero o per riunioni sindacali, la Società appaltatrice dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella Legge legge n. 146/90, 146 del 12/06/1990 modificata ed integrata dalla legge n. 83/00 83 dell’11/04/2000 per l’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali. Non saranno considerati causa di forza maggiore gli scioperi del personale che dipendessero da motivi direttamente imputabili alla Società appaltatrice, quali ad esempio la ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni o altre rivendicazioni sindacali. In particolare, la Società appaltatrice si farà carico di informare sia il Direttore dell’esecuzione del contratto che il Responsabile del procedimento circa i modi, i tempi, le modalità di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e le misure per la loro riattivazione, sia gli utenti attraverso l’affissione di volantini manifesti nei luoghi di affissione comunali almeno quattro giorni lavorativi prima dell’inizio della sospensione o del ritardo del servizio. Non saranno considerati causa di forza maggiore maggiore, e quindi saranno sanzionabili ai sensi dell’articolo 25 26 del presente capitolato, i disservizi derivanti da scioperi del personale che dipendessero da cause direttamente imputabili alla Società appaltatrice. In caso di arbitrario abbandono o sospensione del servizio, l’Ente appaltante, si avvarrà delle condizioni di cui all’articolo 25 appaltante applicherà quanto previsto dall'articolo 26 del presente capitolato.

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Samples: static.mentana.gov.it

Obbligo di continuità dei servizi. I servizi in oggetto del presente appalto non costituiscono e sono da considerarsi a tutti gli effetti servizi pubblici essenziali (art. 1 legge 146/90) e costituiscono attività di pubblico interesse e pertanto, come tali, per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati, salvo comprovati i casi di forza maggiore contemplati previsti dalla Legge. In caso di arbitrario abbandono o sospensione, l'ACSEL potrà sostituirsi all’Appaltatore, senza formalità di sorta, per l'esecuzione d'ufficio dei servizi con addebito dei costi sostenuti sull’Appaltatore stesso e ciò indipendentemente dalle sanzioni applicabili e dall’eventuale risarcimento dei danni. Per l’esecuzione d’ufficio L’Azienda potrà avvalersi di qualsiasi impresa autorizzata ai sensi della vigente normativa vigente in materia, e del fatto dovrà essere data immediatamente comunicazione all’Ente appaltantemateria di gestione rifiuti che non sia l’Appaltatore o provvedere direttamente. In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero o per riunioni sindacalisciopero, la Società appaltatrice l'Appaltatore dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella Legge n. 146/90legge 12/06/1990, modificata ed integrata dalla legge n. 83/00 n.146 e s.m.i. per l’esercizio del diritto di l'esercizio dello sciopero nei servizi pubblici essenziali. In particolareL’impresa deve usare, nella conduzione dei servizi, la Società appaltatrice si farà carico diligenza del “buon padre di informare sia il Direttore dell’esecuzione famiglia”a ai sensi dell’art. 1176 del contratto circa i modicodice civile. I servizi in appalto non potranno in nessun caso essere sospesi o abbandonati, i tempisalvo cause di forza maggiore, le modalità di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e le misure per la loro riattivazioneche, sia gli utenti attraverso l’affissione di volantini almeno quattro giorni lavorativi prima dell’inizio della sospensione o ritardo del serviziocomunque, dovranno essere documentate. Non saranno sono considerati causa di forza maggiore maggiore, e quindi di conseguenza saranno sanzionabili ai sensi dell’articolo 25 del presente capitolato, i disservizi derivanti da gli scioperi del personale che dipendessero da cause direttamente imputabili alla Società appaltatriceall'Appaltatore quali, a titolo di esempio, la ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni o il mancato rispetto di quanto disposto dal contratto collettivo nazionale di lavoro. In caso di arbitrario abbandono sciopero, il servizio non espletato deve essere recuperato entro le 48 ore successive dallo stesso. Nel caso di sospensione, anche parziale, dei servizi, l’ACSEL avrà facoltà di provvedere, direttamente ovvero mediante altra Ditta, alla continuazione degli stessi con addebito all'Appaltatore delle spese relative con una maggiorazione del 50% (cinquanta per cento). Inoltre, qualora l’abbandono o sospensione la sospensione, totale o parziale dei servizi in appalto sia ingiustificata, l’ACSEL potrà disporre la risoluzione del servizio, l’Ente appaltante, si avvarrà delle condizioni di cui all’articolo 25 contratto come da art.11 del presente capitolato. L’Appalto comprende tutte le prestazioni ed i servizi specificati nel presente capitolato e comunque ogni onere relativo al personale e alla sua gestione, alle attrezzature e ai mezzi e alla loro manutenzione, al cantiere e agli uffici. Ove si riscontrasse da parte dell’ACSEL la necessità di istituire dei turni notturni di servizio se ne riconoscerà il relativo onere.

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Obbligo di continuità dei servizi. I In caso di arbitrario abbandono o sospensione, anche parziale, dei servizi in appalto non potranno essere sospesi o abbandonatil'ACSEL potrà sostituirsi all’Appaltatore, salvo comprovati casi senza formalità di forza maggiore contemplati dalla sorta, per l'esecuzione d'ufficio dei servizi con addebito dei costi sostenuti, maggiorati del 50%, sull’Appaltatore stesso e ciò indipendentemente dalle sanzioni applicabili e dall’eventuale risarcimento dei danni. Per l’esecuzione d’ufficio L’Azienda potrà avvalersi di qualsiasi impresa autorizzata ai sensi della normativa vigente in materia, e del fatto dovrà essere data immediatamente comunicazione all’Ente appaltantevigente. In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero o per riunioni sindacalisciopero, la Società appaltatrice l'Appaltatore dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella Legge n. 146/90legge 12/06/1990, modificata ed integrata dalla legge n. 83/00 n.146 e s.m.i. per l’esercizio del diritto di l'esercizio dello sciopero nei servizi pubblici essenziali. In particolareL’impresa deve usare, nella conduzione dei servizi, la Società appaltatrice si farà carico diligenza del “buon padre di informare sia il Direttore dell’esecuzione famiglia” a ai sensi dell’art. 1176 del contratto circa i modicodice civile. I servizi in appalto non potranno in nessun caso essere sospesi o abbandonati, i tempisalvo cause di forza maggiore, le modalità di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e le misure per la loro riattivazioneche, sia gli utenti attraverso l’affissione di volantini almeno quattro giorni lavorativi prima dell’inizio della sospensione o ritardo del serviziocomunque, dovranno essere documentate. Non saranno sono considerati causa di forza maggiore maggiore, e quindi di conseguenza saranno sanzionabili ai sensi dell’articolo 25 del presente capitolato, i disservizi derivanti da gli scioperi del personale che dipendessero da cause direttamente imputabili alla Società appaltatriceall'Appaltatore quali, a titolo di esempio, la ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni o il mancato rispetto di quanto disposto dal contratto collettivo nazionale di lavoro. In caso Dovrà essere garantita l’effettiva e costante presenza del personale, senza alcuna soluzione di arbitrario abbandono o sospensione continuità e diminuzione. Dovrà pertanto essere garantito un meccanismo di sostituzione per ferie e malattie e congedi in genere tale da non comportare alcuna riduzione del servizio, l’Ente appaltante, si avvarrà delle condizioni di cui all’articolo 25 del presente capitolatopersonale presente. Il personale dovrà registrare la propria presenza presso i locali dell’appaltatore.

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