Obbligo di continuità dei servizi. I servizi oggetto dell’appalto sono a tutti gli effetti servizi pubblici e costituiscono quindi attività di pubblico interesse sottoposta alla normativa dettata dalla Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. Essi pertanto non potranno essere sospesi o abbandonati, salvo casi di forza maggiore. In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l'Impresa appaltatrice dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella Legge n. 146/1990 “esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati" come modificata ed integrata dalla Legge n. 83/2000. In caso di arbitrario abbandono o sospensione, il Comune potrà sostituirsi all'Impresa appaltatrice per l'esecuzione d'ufficio, secondo quanto previsto al successivo articolo 19. In caso di nevicate, qualora la quantità di neve caduta rendesse impossibile effettuare la raccolta ed il trasporto dei rifiuti, il servizio potrà essere sospeso previa comunicazione ed assenso dell’Amministrazione Comunale e dovrà essere ripreso non appena le condizioni di transitabilità delle strade lo consentano, sempre ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale. Ciò non influirà sulla misura del corrispettivo dovuto alla Ditta appaltatrice, in quanto i minori costi connessi alla mancata effettuazione del servizio si considerano compensati dai maggiori oneri relativi alla successiva ripresa e regolarizzazione della raccolta. Oltre all’osservanza delle norme specifiche riportate nel presente Capitolato, la Ditta appaltatrice ha l’obbligo di osservare e far osservare dai propri dipendenti tutte le disposizioni contenute nelle Leggi statali e regionali, nelle norme regolamentari, nonché nelle ordinanze sindacali relative o comunque incidenti sullo svolgimento dei servizi appaltati. E’ comunque fatta salva la facoltà per il Comune, nel caso in cui si ravvisi l'ipotesi del reato di “interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità” previsto e punito dall'articolo 340 del Codice Penale, di segnalare il fatto alla competente Autorità Giudiziaria.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Obbligo di continuità dei servizi. 1. I servizi oggetto dell’appalto contemplati nel presente capitolato sono a tutti gli effetti da considerare ad ogni effetto servizi pubblici e costituiscono quindi attività di pubblico interesse interesse, finalizzata ad assicurare un’elevata protezione dell’ambiente, giusto art. 178, 1° comma del D.Lgs. 152/2006, e quindi sottoposta alla normativa dettata dalla Parte IV del D.Lgsin materia.
2. n. 152/2006 e ss.mm.ii. Essi pertanto I servizi in appalto non potranno essere sospesi o abbandonati, salvo comprovati casi di forza maggiore, contemplati dalla normativa vigente in materia ed immediatamente segnalati all’Amministrazione Comunale.
3. In caso di astensione dal lavoro del personale per scioperosciopero o per riunioni sindacali, l'Impresa appaltatrice la Ditta Appaltatrice dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella Legge 12.06.90 n. 146/1990 “esercizio 146 e successive modificazioni ed integrazioni, per l’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali essenziali. In particolare, la Ditta si farà carico della dovuta informazione all’ufficio comunale competente e agli utenti nelle forme e nei modi adeguati, almeno cinque giorni lavorativi prima dell’inizio della sospensione o ritardo del servizio. Dovranno essere altresì comunicati i modi, i tempi e l’entità di salvaguardia erogazione dei diritti della persona costituzionalmente tutelati" come modificata ed integrata dalla Legge n. 83/2000servizi nel corso dello sciopero, nonché le misure per la loro riattivazione.
4. Non saranno considerati causa di forza maggiore, e quindi saranno soggetti alle penali ai sensi dell’Art. 9 - Penalità del presente capitolato, i disservizi derivanti da scioperi del personale che dipendessero da cause direttamente imputabili alla Ditta Appaltatrice.
5. In caso di arbitrario abbandono o sospensionesospensione del servizio, il Comune potrà sostituirsi all'Impresa appaltatrice per l'esecuzione d'ufficioComune, secondo quanto previsto si avvarrà delle condizioni di cui al successivo articolo 19Art. 8 - Esecuzione d’ufficio. La sostituzione potrà avvenire anche per singoli servizi o per parte di essi, non eseguiti dall’Appaltatore.
6. La ditta al fine di assicurare la continuità del servizio deve garantire un numero minimo di addetti stabilmente impegnati per il servizio del Comune di Palena. A tal proposito il Comune potrà, in ogni momento, senza motivazioni particolari ed a suo insindacabile giudizio, verificare la presenza costante di tali addetti e verificare che a questi sia corrisposta la paga piena. Il numero di addetti minimo (calcolato anche come somma di più contratti a tempo parziale) sarà pari a quello indicato dalla ditta stessa nell’offerta formulata in sede di gara. In caso di nevicate, qualora la quantità violazione del presente comma si applicheranno le penali di neve caduta rendesse impossibile effettuare la raccolta ed il trasporto dei rifiuti, il servizio potrà essere sospeso previa comunicazione ed assenso dell’Amministrazione Comunale e dovrà essere ripreso non appena le condizioni di transitabilità delle strade lo consentano, sempre ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunalecui all’Art. Ciò non influirà sulla misura 9 - Penalità del corrispettivo dovuto alla Ditta appaltatrice, in quanto i minori costi connessi alla mancata effettuazione del servizio si considerano compensati dai maggiori oneri relativi alla successiva ripresa e regolarizzazione della raccolta. Oltre all’osservanza delle norme specifiche riportate nel presente Capitolato, la Ditta appaltatrice ha l’obbligo di osservare e far osservare dai propri dipendenti tutte le disposizioni contenute nelle Leggi statali e regionali, nelle norme regolamentari, nonché nelle ordinanze sindacali relative o comunque incidenti sullo svolgimento dei servizi appaltati. E’ comunque fatta salva la facoltà per il Comune, nel caso in cui si ravvisi l'ipotesi del reato di “interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità” previsto e punito dall'articolo 340 del Codice Penale, di segnalare il fatto alla competente Autorità Giudiziariacapitolato.
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Samples: Capitolato d'Onere
Obbligo di continuità dei servizi. I servizi oggetto dell’appalto sono a tutti gli effetti servizi pubblici e costituiscono quindi attività di pubblico interesse sottoposta alla normativa dettata dalla Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. Essi pertanto in appalto non potranno essere sospesi o abbandonati, salvo comprovati casi di forza maggiore, immediatamente segnalati all’Amministrazione. In caso di astensione d’astensione dal lavoro del personale per scioperoscioperi o per riunioni sindacali indetti dalle Organizzazioni Sindacali di categoria o aziendali, l'Impresa appaltatrice dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella l’Appaltatore è tenuto ad assicurare lo svolgimento dei servizi indispensabili così come definiti dalla Legge 12/6/1990, n. 146 e secondo quanto concordato tra Organizzazioni Sindacali ed Appaltatore nelle intese di cui alla predetta Legge. Ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 146/1990 “esercizio 146 del 17/6/90 il diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali è esercitato nel rispetto delle misure dirette a consentire l’erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire le finalità previste dall’art. 1, comma 2, con un preavviso minimo non inferiore a dieci giorni. Resta inteso che, in tali casi, la rata mensile del canone sarà ridotta. La riduzione è in funzione del numero di giorni in cui il servizio è ridotto e del numero di salvaguardia addetti presenti in ciascuno dei diritti della persona costituzionalmente tutelati" come modificata ed integrata dalla Legge n. 83/2000suddetti giorni, rapportato al numero di addetti totale. Pertanto, per ogni giorno di servizio ridotto, verrà considerata in deduzione al canone mensile una quota Q pari a: Q= Canone mensile x (addetti totali – addetti presenti) / (30 x addetti totali) Non saranno considerati causa di forza maggiore, e quindi saranno sanzionabili ai sensi dell’art. 29 “Penali” del presente Capitolato, i disservizi derivanti da scioperi del personale che dipendessero da cause direttamente imputabili all’Appaltatore. In caso di arbitrario d’arbitrario abbandono o sospensionesospensione del servizio, il Comune potrà sostituirsi all'Impresa appaltatrice per l'esecuzione d'ufficio, secondo quanto previsto al successivo articolo 19. In caso di nevicate, qualora la quantità di neve caduta rendesse impossibile effettuare la raccolta ed il trasporto dei rifiuti, il servizio potrà essere sospeso previa comunicazione ed assenso dell’Amministrazione Comunale e dovrà essere ripreso non appena le si avvarrà delle condizioni di transitabilità delle strade lo consentanocui all’art. 30 “esecuzione d’ufficio”. La sostituzione potrà avvenire anche per singoli servizi o per parte di essi, sempre ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale. Ciò non influirà sulla misura del corrispettivo dovuto alla Ditta appaltatrice, in quanto i minori costi connessi alla mancata effettuazione del servizio si considerano compensati dai maggiori oneri relativi alla successiva ripresa e regolarizzazione della raccolta. Oltre all’osservanza delle norme specifiche riportate nel presente Capitolato, la Ditta appaltatrice ha l’obbligo di osservare e far osservare dai propri dipendenti tutte le disposizioni contenute nelle Leggi statali e regionali, nelle norme regolamentari, nonché nelle ordinanze sindacali relative o comunque incidenti sullo svolgimento dei servizi appaltati. E’ comunque fatta salva la facoltà per il Comune, nel caso in cui si ravvisi l'ipotesi del reato di “interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità” previsto e punito dall'articolo 340 del Codice Penale, di segnalare il fatto alla competente Autorità Giudiziariaeseguiti dall’Appaltatore.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Obbligo di continuità dei servizi. 1. I servizi oggetto dell’appalto contemplati nel presente capitolato sono a tutti gli effetti da considerare ad ogni effetto servizi pubblici e costituiscono quindi attività di pubblico interesse interesse, finalizzata ad assicurare un’elevata protezione dell’ambiente, giusto art. 178, 1° comma del D.Lgs. 152/2006, e quindi sottoposta alla normativa dettata dalla Parte IV del D.Lgsin materia.
2. n. 152/2006 e ss.mm.ii. Essi pertanto I servizi in appalto non potranno essere sospesi o abbandonati, salvo comprovati casi di forza maggiore, contemplati dalla normativa vigente in materia ed immediatamente segnalati all’Amministrazione Comunale.
3. In caso di astensione dal lavoro del personale per scioperosciopero o per riunioni sindacali, l'Impresa appaltatrice la Ditta Appaltatrice dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella Legge 12.06.90 n. 146/1990 “esercizio 146 e successive modificazioni ed integrazioni, per l’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali essenziali. In particolare, la Ditta si farà carico della dovuta informazione all’ufficio comunale competente e agli utenti attraverso gli organi di salvaguardia stampa e le televisioni nelle forme e nei modi adeguati, almeno cinque giorni lavorativi prima dell’inizio della sospensione o ritardo del servizio. Dovranno essere altresì comunicati i modi, i tempi e l’entità di erogazione dei diritti della persona costituzionalmente tutelati" come modificata ed integrata dalla Legge n. 83/2000servizi nel corso dello sciopero, nonché le misure per la loro riattivazione.
4. Non saranno considerati causa di forza maggiore, e quindi saranno sanzionabili ai sensi dell’articolo 9 “Penalità” del presente capitolato, i disservizi derivanti da scioperi del personale che dipendessero da cause direttamente imputabili alla Ditta Appaltatrice.
5. In caso di arbitrario abbandono o sospensionesospensione del servizio, il Comune potrà sostituirsi all'Impresa appaltatrice per l'esecuzione d'ufficio, secondo quanto previsto al successivo articolo 19. In caso di nevicate, qualora la quantità di neve caduta rendesse impossibile effettuare la raccolta ed il trasporto dei rifiuti, il servizio potrà essere sospeso previa comunicazione ed assenso dell’Amministrazione Comunale e dovrà essere ripreso non appena le condizioni di transitabilità delle strade lo consentano, sempre ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale. Ciò non influirà sulla misura del corrispettivo dovuto alla Ditta appaltatrice, in quanto i minori costi connessi alla mancata effettuazione del servizio si considerano compensati dai maggiori oneri relativi alla successiva ripresa e regolarizzazione della raccolta. Oltre all’osservanza delle norme specifiche riportate nel presente Capitolato, la Ditta appaltatrice ha l’obbligo di osservare e far osservare dai propri dipendenti tutte le disposizioni contenute nelle Leggi statali e regionali, nelle norme regolamentari, nonché nelle ordinanze sindacali relative o comunque incidenti sullo svolgimento dei servizi appaltati. E’ comunque fatta salva la facoltà per il Comune, nel caso in si avvarrà delle condizioni di cui si ravvisi l'ipotesi del reato al successivo art. 8 - esecuzione d’ufficio. La sostituzione potrà avvenire anche per singoli servizi o per parte di “interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità” previsto e punito dall'articolo 340 del Codice Penaleessi, di segnalare il fatto alla competente Autorità Giudiziarianon eseguiti dall’Appaltatore.
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Obbligo di continuità dei servizi. I servizi oggetto dell’appalto dell'appalto sono a tutti gli effetti servizi pubblici e costituiscono quindi attività di pubblico interesse sottoposta alla normativa dettata dalla Parte IV del D.Lgs. n. D. Lgs 152/2006 e ss.mm.iis.m.i. Essi pertanto non potranno essere sospesi o abbandonati, salvo casi di forza maggioremaggiore contemplati dalla normativa vigente in materia, e del fatto dovrà essere data immediatamente comunicazione al Direttore dell’esecuzione del contratto ed al Responsabile del procedimento. In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l'Impresa sciopero l'impresa appaltatrice dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella Legge 12 giugno 1990, n. 146/1990 “146 ("Esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati") e nella legge 83/2000 ("Modifiche ed integrazioni della legge 12 giugno 1990, n. 146, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati" come modificata ed integrata dalla Legge n. 83/2000"). Non saranno considerati causa di forza maggiore gli scioperi del personale che dipendessero da motivi direttamente imputabili alla Società appaltatrice, quali ad esempio la ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni o altre rivendicazioni sindacali. In particolare, la Società appaltatrice si farà carico di informare sia il Direttore dell’esecuzione del contratto che il Responsabile del procedimento circa i modi, i tempi, le modalità di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e le misure per la loro riattivazione, sia gli utenti attraverso l’affissione di manifesti nei luoghi di affissione comunali almeno quattro giorni lavorativi prima dell’inizio della sospensione o del ritardo del servizio. Non saranno considerati causa di forza maggiore, e quindi saranno sanzionabili ai sensi del presente capitolato, i disservizi derivanti da scioperi del personale che dipendessero da cause direttamente imputabili alla Società appaltatrice. In caso di arbitrario abbandono o sospensione, il Comune potrà sostituirsi all'Impresa all'impresa appaltatrice per l'esecuzione d'ufficio, secondo quanto previsto al successivo articolo 19art.19. In Anche se è un evento piuttosto raro in caso di nevicate, qualora la quantità di neve caduta rendesse impossibile effettuare la raccolta ed il trasporto dei rifiuti, il servizio potrà essere sospeso previa comunicazione ed assenso dell’Amministrazione dell'Amministrazione Comunale e dovrà essere ripreso non appena le condizioni di transitabilità delle strade lo consentano, sempre ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione dell'Amministrazione Comunale. Ciò non influirà sulla misura del corrispettivo dovuto alla Ditta appaltatrice, in quanto i minori costi connessi alla mancata effettuazione del servizio si considerano compensati dai maggiori oneri relativi alla successiva ripresa e regolarizzazione della raccolta. Oltre all’osservanza all'osservanza delle norme specifiche riportate nel presente Capitolato, la Ditta appaltatrice Capitolato e nella Relazione Tecnica l’appaltatore ha l’obbligo l'obbligo di osservare e far osservare dai ai propri dipendenti dipendenti, tutte le disposizioni contenute nelle Leggi leggi statali e regionali, nelle norme regolamentari, nonché nelle ordinanze sindacali relative o comunque incidenti sullo svolgimento dei servizi appaltati. E’ ' comunque fatta salva la facoltà per il Comune, nel caso in cui si ravvisi l'ipotesi del reato di “interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità” previsto e punito dall'articolo dall'art. 340 del Codice PenaleC.P., di segnalare il fatto alla competente Autorità Giudiziaria.
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Samples: Appalto Per Il Servizio Di Raccolta E Trasporto Dei Rifiuti Urbani
Obbligo di continuità dei servizi. 1. I servizi oggetto dell’appalto contemplati nel presente capitolato sono a tutti gli effetti da considerare ad ogni effetto servizi pubblici e costituiscono quindi attività di pubblico interesse interesse, finalizzata ad assicurare un’elevata protezione dell’ambiente, giusto art. 178, 1° comma del D.Lgs. 152/2006, e quindi sottoposta alla normativa dettata dalla Parte IV del D.Lgsin materia.
2. n. 152/2006 e ss.mm.ii. Essi pertanto I servizi in appalto non potranno essere sospesi o abbandonati, salvo comprovati casi di forza maggiore, contemplati dalla normativa vigente in materia ed immediatamente segnalati all’Amministrazione Comunale.
3. In caso di astensione dal lavoro del personale per scioperosciopero o per riunioni sindacali, l'Impresa appaltatrice la Ditta Appaltatrice dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella Legge 12.06.90 n. 146/1990 “esercizio 146 e successive modificazioni ed integrazioni, per l’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali essenziali. In particolare, la Ditta si farà carico della dovuta informazione all’ufficio comunale competente e agli utenti nei modi adeguati, almeno cinque giorni lavorativi prima dell’inizio della sospensione o ritardo del servizio. Dovranno essere altresì comunicati i modi, i tempi e l’entità di salvaguardia erogazione dei diritti della persona costituzionalmente tutelati" come modificata ed integrata dalla Legge n. 83/2000servizi nel corso dello sciopero, nonché le misure per la loro riattivazione.
4. Non saranno considerati causa di forza maggiore, e quindi saranno sanzionabili ai sensi del presente capitolato, i disservizi derivanti da scioperi del personale che dipendessero da cause direttamente imputabili alla Ditta Appaltatrice.
5. In caso di arbitrario abbandono o sospensionesospensione del servizio, il Comune potrà sostituirsi all'Impresa appaltatrice per l'esecuzione d'ufficio, secondo quanto previsto al successivo articolo 19. In caso di nevicate, qualora la quantità di neve caduta rendesse impossibile effettuare la raccolta ed il trasporto dei rifiuti, il servizio potrà essere sospeso previa comunicazione ed assenso dell’Amministrazione Comunale e dovrà essere ripreso non appena le condizioni di transitabilità delle strade lo consentano, sempre ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale. Ciò non influirà sulla misura del corrispettivo dovuto alla Ditta appaltatrice, in quanto i minori costi connessi alla mancata effettuazione del servizio si considerano compensati dai maggiori oneri relativi alla successiva ripresa e regolarizzazione della raccolta. Oltre all’osservanza delle norme specifiche riportate nel presente Capitolato, la Ditta appaltatrice ha l’obbligo di osservare e far osservare dai propri dipendenti tutte le disposizioni contenute nelle Leggi statali e regionali, nelle norme regolamentari, nonché nelle ordinanze sindacali relative o comunque incidenti sullo svolgimento dei servizi appaltati. E’ comunque fatta salva la facoltà per il Comune, si avvarrà delle condizioni di cui al successivo art. 14 - esecuzione d’ufficio. La sostituzione potrà avvenire anche per singoli servizi o per parte di essi, non eseguiti dall’Appaltatore. L’appalto disciplinato dal presente Capitolato e dalle allegate linee guida ha per oggetto i seguenti servizi:
1. Raccolta dei rifiuti urbani e assimilati prodotti nel caso in territorio comunale di Perdasdefogu mediante sistema integrato domiciliare “ secco – umido “, con raccolta separata della frazione umida da quella secca e trasporto e conferimento al centro di trattamento e/o smaltimento indicato dall’Amministrazione Comunale Appaltante.
2. Raccolta differenziata e trasporto a recupero, nel centro indicato dall’Amministrazione Comunale, dei materiali a valorizzazione specifica, quali carta, cartone, alluminio, plastica;
3. La raccolta differenziata mediante cassonetti stradali, trasporto nel centro indicato dall’Amministrazione ed avvio al recupero di vetro;
4. Raccolta differenziata, trasporto al recupero e/o smaltimento dei rifiuti urbani di origine domestica identificati come e RUP (di cui si ravvisi l'ipotesi al punto 1.3 della deliberazione del reato comitato Interministeriale del 27.07.1984) e di “interruzione altri rifiuti urbani di un ufficio natura pericolosa, compreso l’onere dello smaltimento;
5. Raccolta e trasporto al recupero e/o servizio pubblico smaltimento dei rifiuti ingombranti anche appartenenti alla categoria dei beni durevoli provenienti dalle utenze domestiche, incluso l’onere del recupero e/o di un servizio di pubblica necessità” previsto e punito dall'articolo 340 del Codice Penale, di segnalare il fatto alla competente Autorità Giudiziariasmaltimento.
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Samples: Servizio Di Gestione Integrata Dei Rifiuti Solidi Urbani