Common use of OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL’ANDAMENTO DEL RISCHIO Clause in Contracts

OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL’ANDAMENTO DEL RISCHIO. La Società, a cadenza trimestrale - entro 15 gg da 31.03/30.06/30.09/31.12 di ciascuna annualità - si impegna a fornire al Contraente una statistica aggiornata comprendente un dettaglio dei sinistri così composto: a) data evento; b) assicurato; c) stato di gestione (riservato/senza seguito/liquidato); d) importo riservato; e) importo liquidato. La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso. In caso di mancato rispetto della tempistica di 15gg sopra prevista, ed in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, la Società dovrà corrispondere al Contraente un importo pari a euro 5 per ogni giorno di ritardo con il massimo di Euro 150,00. Il Contraente potrà unilateralmente disapplicare in tutto o in parte la penale nel caso di rapporti comunque dimostratisi collaborativi. La Società si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere, che il Contraente d'intesa con la Società ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto; al riguardo l’Amministrazione deve fornire adeguata motivazione. Gli obblighi sopra descritti non impediscono al Contraente di richiedere ed ottenere un aggiornamento statistico in data diverse da quelle indicate, che la Società si obbliga a riscontrare secondo le medesime tempistiche. Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, si precisa che gli obblighi precedentemente descritti devono intendersi validi fino alla completa definizione dei sinistri denunciati, con invio a cadenza semestrale (31.12 e 30.06), e che a seguito dello svincolo della garanzia definitiva l’applicazione delle eventuali penali verrà effettuata direttamente sulle eventuali franchigie o regolazione dei premi, con corrispondente trattenuta dal pagamento.

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Samples: Assicurazione Infortuni Cumulativa, Insurance Policy

OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL’ANDAMENTO DEL RISCHIO. La Società, a cadenza minima trimestrale - entro 15 gg da 31.03/30.06/30.09/31.12 di ciascuna annualità richiesta - si impegna a fornire al Contraente una statistica aggiornata comprendente un dettaglio dei sinistri così composto: a) data evento; b) assicurato; c) stato di gestione (riservato/senza seguito/liquidato); d) importo riservato; e) importo liquidato. La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso. In caso di mancato rispetto della tempistica di 15gg sopra prevista, ed in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, la Società dovrà corrispondere al Contraente un importo pari a euro 5 per ogni giorno di ritardo con il massimo di Euro 150,00. Il Contraente potrà unilateralmente disapplicare in tutto o in parte la penale nel caso di rapporti comunque dimostratisi collaborativi. La Società si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere, che il Contraente d'intesa con la Società ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto; al riguardo l’Amministrazione deve fornire adeguata motivazione. Gli obblighi sopra descritti non impediscono al Contraente di richiedere ed ottenere un aggiornamento statistico in data diverse da quelle indicate, che la Società si obbliga a riscontrare secondo le medesime tempistiche. Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, si precisa che gli obblighi precedentemente descritti devono intendersi validi fino alla completa definizione dei sinistri denunciati, con invio a cadenza semestrale (31.12 e 30.06), e che a seguito dello svincolo della garanzia definitiva l’applicazione delle eventuali penali verrà effettuata direttamente sulle eventuali franchigie o regolazione dei premi, con corrispondente trattenuta dal pagamento.

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Samples: Insurance Policy

OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL’ANDAMENTO DEL RISCHIO. La Società, a cadenza trimestrale - : 1. entro 15 gg da 31.03/30.06/30.09/31.12 60 giorni dal termine di ciascuna annualità - assicurativa, 2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto, nonché 3. in caso di risoluzione anticipata del contratto contestualmente all’esercizio del recesso, si impegna a fornire al Contraente una statistica aggiornata comprendente un il dettaglio dei sinistri così composto: a) data evento; b) assicurato; c) stato di gestione suddiviso: - sinistri denunciati; - sinistri riservati (riservato/con indicazione dell’importo a riserva); - sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato); - sinistri senza seguito/liquidato); d) importo riservato; e) importo liquidato; - sinistri respinti. Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro, di data dell’eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo. Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia l’esaurimento di ogni pratica. La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente Contraente, per il tramite del broker, mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso. In caso di mancato rispetto della tempistica di 15gg sopra prevista, ed in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, la Società dovrà corrispondere al Contraente un importo pari a euro 5 per ogni giorno di ritardo con il massimo di Euro 150,00. Il Contraente potrà unilateralmente disapplicare in tutto o in parte la penale nel caso di rapporti comunque dimostratisi collaborativi. La Società si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere, che il Contraente d'intesa con la Società ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto; al riguardo l’Amministrazione deve fornire adeguata motivazione. Gli obblighi sopra precedentemente descritti non impediscono al Contraente di richiedere chiedere ed ottenere un aggiornamento statistico con le modalità di cui sopra in data date diverse da quelle indicate. In caso di inadempienza da parte della Società, che il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo raccomandata A.R. assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere al proprio impegno ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società si obbliga persista nell’inadempimento od ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di € 50,00 – a riscontrare secondo le medesime tempistiche. Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data valere sull’ammontare della cauzione definitiva – per ogni giorno di scadenza del contratto, si precisa che gli obblighi precedentemente descritti devono intendersi validi fino alla completa definizione dei sinistri denunciati, con invio a cadenza semestrale (31.12 e 30.06), e che a seguito dello svincolo della garanzia definitiva l’applicazione ritardo nell’inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente per l’esecuzione delle eventuali penali verrà effettuata direttamente sulle eventuali franchigie o regolazione dei premi, con corrispondente trattenuta dal pagamentoprestazioni contrattuali.

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Samples: Polizza Di Responsabilità Civile

OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL’ANDAMENTO DEL RISCHIO. La Società, a cadenza trimestrale - entro 15 gg da 31.03/30.06/30.09/31.12 di ciascuna annualità - si impegna a fornire al Contraente una statistica aggiornata comprendente un dettaglio dei sinistri così composto: a) data evento; b) assicuratotipologia evento e garanzia interessata; c) stato di gestione (riservato/senza seguito/liquidato); d) importo riservato; e) importo liquidato. La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso. In caso di mancato rispetto della tempistica di 15gg sopra prevista, ed in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, la Società dovrà corrispondere al Contraente un importo pari a euro 5 per ogni giorno di ritardo con il massimo di Euro 150,00. Il Contraente potrà unilateralmente disapplicare in tutto o in parte la penale nel caso di rapporti comunque dimostratisi collaborativi. La Società si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere, che il Contraente d'intesa con la Società ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto; al riguardo l’Amministrazione deve fornire adeguata motivazione. Gli obblighi sopra descritti non impediscono al Contraente di richiedere ed ottenere un aggiornamento statistico in data diverse da quelle indicate, che la Società si obbliga a riscontrare secondo le medesime tempistiche. Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, si precisa che gli obblighi precedentemente descritti devono intendersi validi fino alla completa definizione dei sinistri denunciati, con invio a cadenza semestrale (31.12 e 30.06), e che a seguito dello svincolo della garanzia definitiva l’applicazione delle eventuali penali verrà effettuata direttamente sulle eventuali franchigie o regolazione dei premi, con corrispondente trattenuta dal pagamento.

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Samples: Capitolato Speciale Di Polizza Dell’assicurazione

OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL’ANDAMENTO DEL RISCHIO. La Società, a cadenza trimestrale - semplice richiesta del Contraente ed entro 15 gg da 31.03/30.06/30.09/31.12 di ciascuna annualità - 30 (trenta) giorni dal ricevimento della stessa, si impegna a fornire al Contraente una statistica aggiornata comprendente un il dettaglio dei sinistri così composto: a) data eventoestremi danneggiato; b) assicuratodata evento; c) stato di gestione (riservato/senza seguito/liquidato); d) importo riservato; e) importo liquidato. La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso. Gli obblighi precedentemente descritti devono intendersi validi fino alla completa definizione dei sinistri denunciati. In caso di mancato rispetto della tempistica del termine di 15gg sopra prevista30 (trenta) giorni per la trasmissione delle informazioni, ed in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, la Società dovrà corrispondere al Contraente un una penale di importo pari a euro 5 per ogni giorno di ritardo con per i primi 5 giorni, elevato ad euro 10 per ogni giorno di ritardo per i giorni successivi; il massimo di Euro 150,00. Il Contraente potrà unilateralmente disapplicare in tutto o in parte la penale nel caso di rapporti comunque dimostratisi collaborativi. La Società si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere, che il Contraente d'intesa con la Società ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto; al . Al riguardo l’Amministrazione deve fornire adeguata motivazione. Gli obblighi sopra descritti non impediscono al Contraente di richiedere ed ottenere un aggiornamento statistico in data diverse da quelle indicate, che la Società si obbliga a riscontrare secondo le medesime tempistiche. Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, si precisa che gli obblighi precedentemente descritti devono intendersi validi fino alla completa definizione dei sinistri denunciati, con invio a cadenza semestrale (31.12 e 30.06), e che a seguito dello svincolo della garanzia definitiva l’applicazione delle eventuali penali verrà effettuata direttamente sulle eventuali franchigie o regolazione dei premi, con corrispondente trattenuta dal pagamento.

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Samples: Insurance Policy